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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/10/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
N. R.G. 1427/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa UR Di DI Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. IC IA ZZ Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio- instaurato da
(c.f. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessio Bonetti,
e
(c.f. ), con l'assistenza dell'Avv. Andrea Parte_2 C.F._2
Bolner;
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2025 i ricorrenti hanno esposto:
-di aver contratto matrimonio civile a ON (TN) in data 12.09.2009 e che dalla loro unione sono nati i figli a Trento in data 12.05.2010 ed i gemelli e Persona_1 Per_2
a Bolzano in data 25.05.2011; Persona_3
- di aver depositato in data 21.07.2015 presso il Tribunale di Trento ricorso contenzioso per la separazione personale dei coniugi;
1 - che, successivamente, le parti avevano raggiunto un accordo depositando conclusioni congiunte, recepite nella sentenza del Tribunale di Trento n. 1101/2017 pubblicata il
16.11.2017, nei seguenti termini:
“1) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza formale fissata presso la madre;
2) il protocollo di viste padre – figli, è il seguente: in via ordinaria: ogni fine settimana, dalla domenica mattina al martedì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
durante la settimana lavorativa, in accordo con la madre ed in base alle esigenze di lavoro del padre e della madre quando avrà reperito una occupazione purchè con un preavviso minimo di 48 ore e con la possibilità di tenere con sé i figli più giorni;
durante i periodi festivi ed estivi: per metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi fra i genitori entro il 31.05 di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni dei bambini;
con l'intesa che, eccetto i periodi festivi ed estivi sopra indicati ed il periodo di ferie con la madre (sempre da concordarsi fra genitori entro il 31.05 di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni dei bambini), valga la regolamentazione stabilita in via ordinaria;
3) i genitori si impegnano a collaborare ed a comunicare fra loro nell'interesse dei figli, impegnandosi a comunicare reciprocamente con almeno 3 giorni di anticipo le viste mediche o le riunioni scolastiche dei bambini, in modo che entrambi possano partecipare, compatibilmente agli impegni di lavoro;
4) dichiara tenuto a versare a quale Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori, l'importo di € 1050,00 mensili (€ 350,00 ciascuno), a decorrere dal mese di novembre 2017, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli minori, sono a carico del padre al 70% e della madre per il restante 30%, secondo il seguente protocollo: spese mediche da documentare che non prevedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici spese scolastiche da documentare, che non prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
spese di mensa scolastica;
spese scolastiche da documentare, che prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo;
attività sportive o ludico ricreative, con relativa attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
2 Salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale idonea in copia, anche al fine di permettere all'altro genitore la detrazione al 50% come per legge. Le eventuali spese superiori agli € 100,00 andranno comunque concordate tra i coniugi, in difetto il coniuge che avrà anticipato la spese la sopporterà in via esclusiva;
6) dichiara tenuto a versare a , quale Parte_2 Parte_1 contributo per mantenimento della moglie, l'importo di € 350,00 mensili, a decorrere dal mese di novembre 2017, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
7) le parti concordano che fino a quando il contratto di locazione ove abitano moglie e figli rimarrà intestato al signor egli verserà il canone di locazione (€ 600,00) Pt_2 direttamente al locatore ed € 800,00 mensili alla signora , la quale dovrà invece Parte_1 pagare le spese condominiali e quelle delle utenze alla stessa intestate;
nel caso in cui questa non provvedesse a versare le spese condominiali, il signor potrà trattenere le relative Pt_2 somme di debenza (come nel caso del canone) e corrisponderle direttamente al locatore;
8) le parti concordano che il signor possa continuare a richiedere al proprio datore Pt_2 di lavoro, percepire e trattenere gli assegni famigliari per i figli minori, fino a quando la madre non disporrà di una occupazione che le permetta di richiederli;
9) la signora si impegna formalmente a continuare nella ricerca di una Parte_1 occupazione, anche part – time, in modo da poter contribuire sempre più al proprio mantenimento ed a quello dei figli;
10) nel caso la signora ottenesse l'assegnazione di un alloggio a canone Parte_1 agevolato e dal mese in cui effettivamente ella potrà disporne, il mantenimento a carico del signor per i figli e la moglie si abbasserà automaticamente ad € 300,00 per ogni figlio Pt_2 ed € 200,00 per la moglie e quindi per un totale di € 1.100,00 mensili, da versarsi direttamente ed integralmente alla moglie.
Le spese giudiziali sono compensate”.
***
Le parti hanno, quindi, rappresentato l'esigenza di addivenire ad una modifica delle condizioni di divorzio vigenti, nei seguenti termini:
“1. disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo Pt_2 Parte_1
al mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 ciascuno),
a decorrere dal mese di marzo 2025 e quindi con primo adeguamento annuale ISTAT con il mese di marzo 2026;
2. disporre che il signor versi alla signora a titolo di assegno Pt_2 Parte_1
divorzile la somma mensile di € 200,00, a decorrere dal mese di marzo 2025 e quindi con primo adeguamento annuale ISTAT con il mese di marzo 2026;
3 3. le parti concordano che la madre possa richiedere, percepire e trattenere integralmente l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale al nucleo famigliare, oltre ad ogni altra eventuale erogazione pubblica a favore del nucleo famigliare, anche futura, a decorrere dal mese di marzo 2025: poiché fino a febbraio 2025 l'assegno unico universale è stato suddiviso al 50% fra i genitori, le parti concordano che in attesa della formalizzazione della nuova regolamentazione sulla base della quale la signora svolgerà la nuova Parte_1
domanda per percepire l'assegno unico universale al 100% con il consenso del signor Pt_2
quest'ultimo fino al mese in cui ciò effettivamente avverrà, si obbliga formalmente a girare ogni mese alla madre quanto percepito a tale titolo, specificando la mensilità di riferimento;
4. disporre che le spese straordinarie per i figli siano sostenute al 50 % fra i genitori, secondo il protocollo CNF del 29.11.2017, (eccetto la parte superata sugli assegni a favore del nucleo famigliare, già regolamentata fra le parti), che le parti dichiarano di aver visionato ed accettato: le parti concordano che tale protocollo entri in vigore dal mese di marzo 2025.
Salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale idonea in copia;
i genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail o comunque con modalità tracciabili.
La detrazione fiscale di tali spese sarà effettuata al 50% fra i genitori;
5. a definizione tombale di ogni questione economica relativa al mantenimento ordinario e straordinario dei figli ed all'assegno divorzile a favore della moglie fino al mese di febbraio
2025 compreso, si da atto che il signor versa alla signora prima del Pt_2 Parte_1
deposito del presente ricorso congiunto la somma di € 5000,00 tramite bonfico bancario;
6. ove non modificate dal presente accordo, vengono confermate e rimangono pienamente efficaci fra le parti le statuizioni di cui alla sentenza n. 1101/2017 pubblicata il 16.11.2017 emessa nel procedimento sub RG 1886/2017 dello stesso Tribunale;
7. spese legali compensate”.
Con decreto del 31.03.2025, depositato in data 01.04.2025, il Giudice ha fissato l'udienza di prima comparizione per il giorno 27.06.2025 disponendone lo svolgimento ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
4 Con note scritte sostitutive d'udienza, depositate in data 10-11.06.2025, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò posto, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le modifiche concordate non contrastano con gli interessi dei minori ed in quanto nulla osta alla nuova regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza nr. 1101/2017 pubblicata in data 16.11.2017 dal Tribunale di Trento, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle conclusioni congiunte, come riportate nel ricorso introduttivo e trascritte in parte motiva.
Spese di lite compensate come da accordo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IC IA ZZ UR Di DI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
N. R.G. 1427/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa UR Di DI Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. IC IA ZZ Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio- instaurato da
(c.f. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessio Bonetti,
e
(c.f. ), con l'assistenza dell'Avv. Andrea Parte_2 C.F._2
Bolner;
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2025 i ricorrenti hanno esposto:
-di aver contratto matrimonio civile a ON (TN) in data 12.09.2009 e che dalla loro unione sono nati i figli a Trento in data 12.05.2010 ed i gemelli e Persona_1 Per_2
a Bolzano in data 25.05.2011; Persona_3
- di aver depositato in data 21.07.2015 presso il Tribunale di Trento ricorso contenzioso per la separazione personale dei coniugi;
1 - che, successivamente, le parti avevano raggiunto un accordo depositando conclusioni congiunte, recepite nella sentenza del Tribunale di Trento n. 1101/2017 pubblicata il
16.11.2017, nei seguenti termini:
“1) affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza formale fissata presso la madre;
2) il protocollo di viste padre – figli, è il seguente: in via ordinaria: ogni fine settimana, dalla domenica mattina al martedì mattina, riaccompagnandoli a scuola;
durante la settimana lavorativa, in accordo con la madre ed in base alle esigenze di lavoro del padre e della madre quando avrà reperito una occupazione purchè con un preavviso minimo di 48 ore e con la possibilità di tenere con sé i figli più giorni;
durante i periodi festivi ed estivi: per metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi fra i genitori entro il 31.05 di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni dei bambini;
con l'intesa che, eccetto i periodi festivi ed estivi sopra indicati ed il periodo di ferie con la madre (sempre da concordarsi fra genitori entro il 31.05 di ogni anno, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e degli impegni dei bambini), valga la regolamentazione stabilita in via ordinaria;
3) i genitori si impegnano a collaborare ed a comunicare fra loro nell'interesse dei figli, impegnandosi a comunicare reciprocamente con almeno 3 giorni di anticipo le viste mediche o le riunioni scolastiche dei bambini, in modo che entrambi possano partecipare, compatibilmente agli impegni di lavoro;
4) dichiara tenuto a versare a quale Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori, l'importo di € 1050,00 mensili (€ 350,00 ciascuno), a decorrere dal mese di novembre 2017, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli minori, sono a carico del padre al 70% e della madre per il restante 30%, secondo il seguente protocollo: spese mediche da documentare che non prevedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici spese scolastiche da documentare, che non prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
spese di mensa scolastica;
spese scolastiche da documentare, che prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo;
attività sportive o ludico ricreative, con relativa attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
2 Salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale idonea in copia, anche al fine di permettere all'altro genitore la detrazione al 50% come per legge. Le eventuali spese superiori agli € 100,00 andranno comunque concordate tra i coniugi, in difetto il coniuge che avrà anticipato la spese la sopporterà in via esclusiva;
6) dichiara tenuto a versare a , quale Parte_2 Parte_1 contributo per mantenimento della moglie, l'importo di € 350,00 mensili, a decorrere dal mese di novembre 2017, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
7) le parti concordano che fino a quando il contratto di locazione ove abitano moglie e figli rimarrà intestato al signor egli verserà il canone di locazione (€ 600,00) Pt_2 direttamente al locatore ed € 800,00 mensili alla signora , la quale dovrà invece Parte_1 pagare le spese condominiali e quelle delle utenze alla stessa intestate;
nel caso in cui questa non provvedesse a versare le spese condominiali, il signor potrà trattenere le relative Pt_2 somme di debenza (come nel caso del canone) e corrisponderle direttamente al locatore;
8) le parti concordano che il signor possa continuare a richiedere al proprio datore Pt_2 di lavoro, percepire e trattenere gli assegni famigliari per i figli minori, fino a quando la madre non disporrà di una occupazione che le permetta di richiederli;
9) la signora si impegna formalmente a continuare nella ricerca di una Parte_1 occupazione, anche part – time, in modo da poter contribuire sempre più al proprio mantenimento ed a quello dei figli;
10) nel caso la signora ottenesse l'assegnazione di un alloggio a canone Parte_1 agevolato e dal mese in cui effettivamente ella potrà disporne, il mantenimento a carico del signor per i figli e la moglie si abbasserà automaticamente ad € 300,00 per ogni figlio Pt_2 ed € 200,00 per la moglie e quindi per un totale di € 1.100,00 mensili, da versarsi direttamente ed integralmente alla moglie.
Le spese giudiziali sono compensate”.
***
Le parti hanno, quindi, rappresentato l'esigenza di addivenire ad una modifica delle condizioni di divorzio vigenti, nei seguenti termini:
“1. disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo Pt_2 Parte_1
al mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 ciascuno),
a decorrere dal mese di marzo 2025 e quindi con primo adeguamento annuale ISTAT con il mese di marzo 2026;
2. disporre che il signor versi alla signora a titolo di assegno Pt_2 Parte_1
divorzile la somma mensile di € 200,00, a decorrere dal mese di marzo 2025 e quindi con primo adeguamento annuale ISTAT con il mese di marzo 2026;
3 3. le parti concordano che la madre possa richiedere, percepire e trattenere integralmente l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale al nucleo famigliare, oltre ad ogni altra eventuale erogazione pubblica a favore del nucleo famigliare, anche futura, a decorrere dal mese di marzo 2025: poiché fino a febbraio 2025 l'assegno unico universale è stato suddiviso al 50% fra i genitori, le parti concordano che in attesa della formalizzazione della nuova regolamentazione sulla base della quale la signora svolgerà la nuova Parte_1
domanda per percepire l'assegno unico universale al 100% con il consenso del signor Pt_2
quest'ultimo fino al mese in cui ciò effettivamente avverrà, si obbliga formalmente a girare ogni mese alla madre quanto percepito a tale titolo, specificando la mensilità di riferimento;
4. disporre che le spese straordinarie per i figli siano sostenute al 50 % fra i genitori, secondo il protocollo CNF del 29.11.2017, (eccetto la parte superata sugli assegni a favore del nucleo famigliare, già regolamentata fra le parti), che le parti dichiarano di aver visionato ed accettato: le parti concordano che tale protocollo entri in vigore dal mese di marzo 2025.
Salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale idonea in copia;
i genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail o comunque con modalità tracciabili.
La detrazione fiscale di tali spese sarà effettuata al 50% fra i genitori;
5. a definizione tombale di ogni questione economica relativa al mantenimento ordinario e straordinario dei figli ed all'assegno divorzile a favore della moglie fino al mese di febbraio
2025 compreso, si da atto che il signor versa alla signora prima del Pt_2 Parte_1
deposito del presente ricorso congiunto la somma di € 5000,00 tramite bonfico bancario;
6. ove non modificate dal presente accordo, vengono confermate e rimangono pienamente efficaci fra le parti le statuizioni di cui alla sentenza n. 1101/2017 pubblicata il 16.11.2017 emessa nel procedimento sub RG 1886/2017 dello stesso Tribunale;
7. spese legali compensate”.
Con decreto del 31.03.2025, depositato in data 01.04.2025, il Giudice ha fissato l'udienza di prima comparizione per il giorno 27.06.2025 disponendone lo svolgimento ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
4 Con note scritte sostitutive d'udienza, depositate in data 10-11.06.2025, le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò posto, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le modifiche concordate non contrastano con gli interessi dei minori ed in quanto nulla osta alla nuova regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza nr. 1101/2017 pubblicata in data 16.11.2017 dal Tribunale di Trento, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle conclusioni congiunte, come riportate nel ricorso introduttivo e trascritte in parte motiva.
Spese di lite compensate come da accordo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 03/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
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