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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3660/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Dalla Torre Serena Parte_1
Ricorrente contro
, contumace Controparte_1
Resistente
In punto: modifica delle condizioni di separazione.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE modificare le condizioni della separazione consensuale di cui alla sentenza N°
3117/2008 del 28.10.2008 - R.G. 11719/05 del Tribunale di Padova, stabilendo che il IG
non debba più contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della Parte_1 IG , pertanto revocare l'ordine all' di trattenere qualsiasi importo Persona_1 CP_2 dall'emolumento pensionistico del ricorrente;
IN SUBORDINE: voglia modificare le condizioni della separazione consensuale, di cui alla sentenza
N° 3117/2008 del 28.10.2008 - R.G. 11719/05 del Tribunale di Padova ponendo a carico del Sig. pagina 1 di 7 un assegno mensile pari ad Euro € 100,00 (€ cento//), (rivalutabili ISTAT Parte_1
annualmente), a titolo di contribuzione al mantenimento della IG , oltre al 50% Persona_1
delle spese straordinarie della medesima, così come determinate dal Protocollo del Tribunale di
Padova, revocando l'obbligo di trattenuta da parte dell' ma con obbligazione di versamento CP_2
direttamente nel conto corrente intestato in via esclusiva alla IG , vincolato Persona_1 all'ordine del Giudice stante l'interdizione della medesima.
IN ORDINE ALLE SPESE PROCESSUALI: condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.7.2024 , in persona dell'amministrazione di sostegno Parte_1
ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione pronunciata con Parte_2
sentenza di questo Tribunale n.3117/2008 del 28.10.2008 con riguardo al mantenimento della IG
maggiorenne e interdetta. Per_1
All'udienza del 15.1.2025 è comparsa personalmente, senza il ministero di un difensore, _1
; informata dal Giudice delegato sulla necessità di una difesa tecnica nell'odierno giudizio,
[...]
anche accedendo al patrocinio a spese dello Stato nella ricorrenza dei presupposti, ha dichiarato di essere d'accordo con il ricorso di e di non opporsi;
il procuratore di parte ricorrente Parte_1
ha precisato le conclusioni come da ricorso e il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di _1
, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
[...]
*******
Parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della IG, o, in subordine, la riduzione del contributo ad € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, nonché che la revoca – in ogni caso – dell'ordine, rivolto, all' di trattenuta sul trattamento pensionistico. CP_2
a fondamento della domanda ha allegato che: Parte_1
- con la suddetta sentenza di separazione n.3117/2008 del 28.10.2008, a conclusione del procedimento sub R.G. 11719/05 radicato dalla moglie il Tribunale di Padova aveva così Controparte_1
provveduto: “assegna la casa coniugale, sita in Villa del Conte, via don G. Da Carrara n. 37, con ciò che la arreda, a;
pone a carico i l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 480,00, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della IG;
importo annualmente rivalutabile, secondo gli indici ISTAT, a far Per_1
pagina 2 di 7 tempo dal mese di novembre 2009; pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
moglie il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e scolastiche (tasse, libri e viaggi di istruzione) sostenute nell'interesse della IG;
ordina all' sede di Per_1 CP_2
Padova, di versare, ogni mese, a , residente in [...]
G. Carrara n. 37, l'importo di € 480,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, dal mese di novembre 2009), prelevando tale importo dal trattamento pensionistico mensilmente erogato a
, nato a [...] il 1° luglio 1950”; Parte_1
- all'epoca della sentenza la IG aveva da poco compiuto la maggiore età, conviveva con la Per_1
madre e nei suoi confronti era stata accertata una menomazione psichica tale da non renderla economicamente autosufficiente;
- ed infatti, con sentenza n° 2199/2008 del 30.09.2008 il Tribunale di Padova aveva dichiarato l'interdizione di nominando tutrice la madre;
Per_1 Controparte_1
- il ricorrente, nel 2008, aveva cinquantotto anni e aveva maturato i diritti per la quiescenza lavorativa, iniziando a percepire dall' un emolumento pensionistico pari ad € 1.247,48 netti, oltre alla CP_2 tredicesima mensilità pari ad € 972,25;
- nel 2016 il Tribunale di Padova aveva nominato a favore del ricorrente un amministratore di sostegno, nella persona della sorella;
Parte_2
- la trattenuta disposta con sentenza persiste tuttora e, in forza dell'annuale adeguamento ISTAT, è addivenuta all'importo mensile di € 525,00;
- l'assegnazione della casa coniugale, invece, è di fatto venuta meno da svariati anni, perché la GN
ha rilasciato l'immobile, trasferendosi altrove;
_1
- il ricorrente è giunto all'età di 73 anni ed è affetto da miastenia gravis e da ulteriori malattie che nel
2009 avevano condotto al riconoscimento della invalidità civile;
- dopo plurimi ricoveri verificatisi nel 2023, è stato trasferito presso il Centro Parte_1
Residenziale “M. Bonora” di Camposampiero a titolo di ospedale di continuità, dove la degenza, solo inizialmente gratuita, è divenuta a titolo oneroso e può protrarsi solo per ulteriori pochi mesi;
- non potendo rientrare a domicilio per l'elevata necessità assistenziale, dovrà Parte_1
essere inserito in una struttura residenziale privata, non avendo un punteggio di gravità tale da poter beneficiare del contributo regionale a copertura della quota sanitaria;
pagina 3 di 7 - il costo della retta mensile che dovrà essere sostenuta dal ricorrente ammonta ad € 3000,00/3.100,00 a fronte di un emolumento pensionistico pari ad € 627,88 mensili, al netto della trattenuta mensile a titolo di contributo al mantenimento della IG Per_1
- al , inoltre, è stato notificato un avviso, relativo ad una pregressa cartella Parte_1 esattoriale, dell'importo di € 5.963,04 che l'amministratore di sostegno dovrà provvedere a corrispondere;
- la IG , invece, ha vissuto con la madre fino al 15.06.2013, Persona_1 Controparte_1
quando è stata trasferita a titolo definitivo presso la R.S.A. per disabili “Casa gialla” di Camposampiero
e da allora compartecipa solo alla quota alberghiera della retta della RSA, essendo la quota sanitaria a carico dell' ; Controparte_3
- il ricorrente, a seguito di accesso al fascicolo dell'amministrazione di sostegno, ha appurato che la IG a fronte di una pensione INPS comprensiva di pensione d'invalidità, indennità di Per_1
accompagnamento e maggiorazione ex Legge 388/2000, pari ad € 1.185,44 per tredici mensilità, è gravata da una retta mensile di € 706,00, per dodici mensilità, per cui residuano circa € 480,00, di cui la tutrice può disporre per far fronte alle esigenze personali della IG;
Per_1
- dal rendiconto dell'anno 2022, secondo quanto dichiarato dalla tutrice, sembrerebbe che la IG al 31.12.2022 avesse accantonato una giacenza attiva di conto corrente eccedente di € Per_1
12.000,00;
- nei due rendiconti depositati dalla tutrice GN non viene dato atto del Controparte_1 contributo paterno al mantenimento della IG e non viene in alcun modo chiarito se l'importo di €
525,00, trattenuto dall' dalla pensione del IG , negli anni sia stato CP_2 Parte_1 accreditato nel conto corrente di , vincolato all'ordine del Giudice in conseguenza Persona_1 dell'intercorsa interdizione, oppure sia rimasto nella disponibilità esclusiva della GN _1
;
[...]
- esaminando gli estratti del conto corrente BCC 000000222838 depositati dalla tutrice in allegato ai due rendiconti, non si rinviene un versamento di € 525,00 autonomo, rispetto alla pensione INPS
044/07022480/5400 che, ad esempio, a gennaio 2022 ammontava ad € 1.185,44;
- da uno scritto depositato dalla tutrice diretto al Giudice tutelare, si evince che il Controparte_1
costo della retta della RSA (vitto, alloggio, assistenza e copertura medico/sanitaria) è interamente coperto dalla pensione d'invalidità e dall'accompagnatoria, mentre a detta della tutrice residuerebbero delle spese da sostenere per “abbigliamento”, “piscina” e “uscite varie”;
pagina 4 di 7 - , informata dell'avvio del procedimento di nomina di amministratore di sostegno a Controparte_1
favore del ricorrente, prendendo atto delle difficoltà economiche del medesimo, dal 2016 ha iniziato a corrispondergli mensilmente a mezzo bonifico bancario la somma corrispondente all'importo che le veniva accreditato dall' a titolo di contributo al mantenimento della IG , consentendo al CP_2 Per_1
ricorrente di accumulare un minimo di risparmi, e ciò sino al febbraio 2023, quando _1
non ha più corrisposto alcunché al marito separato;
[...]
- il bisogno di risorse economiche per fronteggiare le necessità assistenziali e di cura di Parte_1
è tale che l'amministratrice di sostegno ha già ottenuto dal Giudice tutelare l'autorizzazione
[...] alla vendita dell'immobile del quale il IG è comproprietario e da tale vendita, se e Parte_1 quando andrà a buon fine, il ricorrente potrà ricavare al massimo l'importo di € 37.700,00;
- alla data odierna non vi sono proposte di acquisto e per tale ragione l'amministratrice di sostegno
GN , ha formulato istanza al Giudice tutelare per essere autorizzata ad Parte_2 instaurare il presente procedimento nell'interesse ed in rappresentanza dell'amministrato IG
. Autorizzazione concessa con decreto di autorizzazione n. cronol. 1275/2024 del Parte_1
18/02/2024.
Con memoria depistata il 17.10.2024, il ricorrente ha allegato che, successivamente all'instaurazione del presente procedimento, gli è stata riconosciuta l'impegnativa di residenzialità a carico dell'azienda sanitaria e in data 12.8.2024 è stato sottoscritto il contratto con il Centro Residenziale Camerini di
Piazzola sul Brenta, ove il ricorrente medesimo si è trasferito da agosto 2024; che la quota di spesa a suo carico, stante l'impegnativa di competenza dell' , è pari ad € 2.068,00, mentre è Controparte_3 ancora in corso il procedimento per l'accertamento al diritto all'indennità di accompagnamento, e che in data 15.10.2024 a è pervenuta dalla società quale cessionaria Parte_1 Controparte_4 di un'intimazione di pagamento di € 32.238,20, per cui i beni del ricorrente sono Controparte_5
esposti ad una procedura esecutiva.
La domanda merita di essere accolta.
Secondo quanto allegato e provato dal ricorrente, dalla sentenza di separazione (n.3117/2008 del
28.10.2008; doc.4) sono mutate le condizioni personali, abitative ed economiche, sia del ricorrente, sia della IG Per_1
Il ricorrente, beneficiario di amministrazione di sostegno dal 2016 (doc.8 e 1), oggi ha 74 anni, è affetto da numerose patologie (doc.23 e 24), tra cui in particolare miastenia gravis che già nel 2009 ha pagina 5 di 7 comportato il riconoscimento del suo stato di persona affetta da handicap con capacità motorie ridotte ai sensi della L.104/1992 (doc.7).
Il medesimo, assistito dall'amministratore di sostegno, in data 12.8.2024 ha sottoscritto un contratto con il Centro residenziale per anziani - CRA di IT (doc.28), che prevede una retta giornaliera a carico dello stesso, che - secondo quanto risulta dalla fattura relativa al mese di ottobre prodotta,
(doc.29) è pari a € 66,00.
Pertanto, il ricorrente ha un esborso mensile medio di circa € 2.046,00.
è comproprietario, unitamente alle sorelle e , della quota indivisa Parte_1 Per_2 Per_3
di 1/3, di un immobile sito in Villa del Conte (PD) (in passato adibito a casa familiare) (doc.6), di cui tuttavia il Giudice Tutelare, con decreto 23.6.2024 (doc.22) ha autorizzato la vendita “non essendo le risorse economiche dello stesso [di : n.d.r.] sufficienti a pagare l'intera retta”. Parte_1
E in effetti risulta documentalmente provato che il ricorrente, pur disponendo di liquidità, che alla data del 30.9.2024 era pari a € 33.292,09 (doc.27), percepisce soltanto la pensione, che ad oggi, con la trattenuta operata dall' di € 525,00 per il mantenimento della IG è di € 679,19 CP_2 Per_1
(doc.27).
Quanto alle condizioni della IG di anni 35, dichiarata interdetta con sentenza di questo Per_1
Tribunale n.2199/2008 depositata in data 30.8.2008 (doc.17), risulta che la stessa non conviva più con la madre, essendo stata inserita in via definitiva dal 15.6.2013 nella R.S.A per disabili “Casa Gialla” di
Camposampiero (doc.15) e percepisce una pensione, che dagli estratti conto bancari più recenti agli atti, allegati al rendiconto relativo agli anni 2021 2022 depositato dalla madre, tutrice di (doc. Per_1
16- fascicolo VG) è di importo variabile e comunque non inferiore ad € 1.186,00.
Da tali estratti conto, nonché dal rendiconto relativo al 2023 depositato dalla tutrice (doc.19) si evince altresì che la retta a carico di (c.d. quota alberghiera) è pari a circa € 770,00 mensili;
risulta, Per_1
pertanto, che la pensione percepita dalla IG non solo consente di sostenere la retta della Per_1
R.S.A, ma anche di far frante ad eventuali ulteriori spese atteso che, detratta la retta, residua un imporro di circa € 400,00 mensili.
A fronte del peggioramento della situazione del padre, quella della IG è divenuta, invece, tale che la stessa non abbisogna del contributo paterno per il suo mantenimento ordinario e straordinario;
risulta, poi, dagli estratti conto relativi agli ultimi tre anni, che da tempo restituiva al Controparte_1
ricorrente, a mezzo bonifico bancario, le somme da lui versate per il mantenimento della IG.
pagina 6 di 7 L'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento della IG maggiorenne va pertanto revocato, con conseguente revoca dell'ordine in capo all' di trattenere la relativa somma dalla pensione del CP_2
sig. . Parte_1
Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n.3117/2008 del 28.10.2008 del
Tribunale di Padova, revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario della IG Per_1
- per l'effetto, revoca l'ordine in capo all' , sezione di Padova, di versare ogni mese a CP_2 _1
l'importo di € 480 annualmente rivalutabili secondo indici Istat, prelevando tale importo dal
[...]
trattamento pensionistico mensilmente erogato a;
Parte_1
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3660/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Dalla Torre Serena Parte_1
Ricorrente contro
, contumace Controparte_1
Resistente
In punto: modifica delle condizioni di separazione.
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE modificare le condizioni della separazione consensuale di cui alla sentenza N°
3117/2008 del 28.10.2008 - R.G. 11719/05 del Tribunale di Padova, stabilendo che il IG
non debba più contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della Parte_1 IG , pertanto revocare l'ordine all' di trattenere qualsiasi importo Persona_1 CP_2 dall'emolumento pensionistico del ricorrente;
IN SUBORDINE: voglia modificare le condizioni della separazione consensuale, di cui alla sentenza
N° 3117/2008 del 28.10.2008 - R.G. 11719/05 del Tribunale di Padova ponendo a carico del Sig. pagina 1 di 7 un assegno mensile pari ad Euro € 100,00 (€ cento//), (rivalutabili ISTAT Parte_1
annualmente), a titolo di contribuzione al mantenimento della IG , oltre al 50% Persona_1
delle spese straordinarie della medesima, così come determinate dal Protocollo del Tribunale di
Padova, revocando l'obbligo di trattenuta da parte dell' ma con obbligazione di versamento CP_2
direttamente nel conto corrente intestato in via esclusiva alla IG , vincolato Persona_1 all'ordine del Giudice stante l'interdizione della medesima.
IN ORDINE ALLE SPESE PROCESSUALI: condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.7.2024 , in persona dell'amministrazione di sostegno Parte_1
ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione pronunciata con Parte_2
sentenza di questo Tribunale n.3117/2008 del 28.10.2008 con riguardo al mantenimento della IG
maggiorenne e interdetta. Per_1
All'udienza del 15.1.2025 è comparsa personalmente, senza il ministero di un difensore, _1
; informata dal Giudice delegato sulla necessità di una difesa tecnica nell'odierno giudizio,
[...]
anche accedendo al patrocinio a spese dello Stato nella ricorrenza dei presupposti, ha dichiarato di essere d'accordo con il ricorso di e di non opporsi;
il procuratore di parte ricorrente Parte_1
ha precisato le conclusioni come da ricorso e il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di _1
, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
[...]
*******
Parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della IG, o, in subordine, la riduzione del contributo ad € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, nonché che la revoca – in ogni caso – dell'ordine, rivolto, all' di trattenuta sul trattamento pensionistico. CP_2
a fondamento della domanda ha allegato che: Parte_1
- con la suddetta sentenza di separazione n.3117/2008 del 28.10.2008, a conclusione del procedimento sub R.G. 11719/05 radicato dalla moglie il Tribunale di Padova aveva così Controparte_1
provveduto: “assegna la casa coniugale, sita in Villa del Conte, via don G. Da Carrara n. 37, con ciò che la arreda, a;
pone a carico i l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 480,00, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della IG;
importo annualmente rivalutabile, secondo gli indici ISTAT, a far Per_1
pagina 2 di 7 tempo dal mese di novembre 2009; pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
moglie il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e scolastiche (tasse, libri e viaggi di istruzione) sostenute nell'interesse della IG;
ordina all' sede di Per_1 CP_2
Padova, di versare, ogni mese, a , residente in [...]
G. Carrara n. 37, l'importo di € 480,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, dal mese di novembre 2009), prelevando tale importo dal trattamento pensionistico mensilmente erogato a
, nato a [...] il 1° luglio 1950”; Parte_1
- all'epoca della sentenza la IG aveva da poco compiuto la maggiore età, conviveva con la Per_1
madre e nei suoi confronti era stata accertata una menomazione psichica tale da non renderla economicamente autosufficiente;
- ed infatti, con sentenza n° 2199/2008 del 30.09.2008 il Tribunale di Padova aveva dichiarato l'interdizione di nominando tutrice la madre;
Per_1 Controparte_1
- il ricorrente, nel 2008, aveva cinquantotto anni e aveva maturato i diritti per la quiescenza lavorativa, iniziando a percepire dall' un emolumento pensionistico pari ad € 1.247,48 netti, oltre alla CP_2 tredicesima mensilità pari ad € 972,25;
- nel 2016 il Tribunale di Padova aveva nominato a favore del ricorrente un amministratore di sostegno, nella persona della sorella;
Parte_2
- la trattenuta disposta con sentenza persiste tuttora e, in forza dell'annuale adeguamento ISTAT, è addivenuta all'importo mensile di € 525,00;
- l'assegnazione della casa coniugale, invece, è di fatto venuta meno da svariati anni, perché la GN
ha rilasciato l'immobile, trasferendosi altrove;
_1
- il ricorrente è giunto all'età di 73 anni ed è affetto da miastenia gravis e da ulteriori malattie che nel
2009 avevano condotto al riconoscimento della invalidità civile;
- dopo plurimi ricoveri verificatisi nel 2023, è stato trasferito presso il Centro Parte_1
Residenziale “M. Bonora” di Camposampiero a titolo di ospedale di continuità, dove la degenza, solo inizialmente gratuita, è divenuta a titolo oneroso e può protrarsi solo per ulteriori pochi mesi;
- non potendo rientrare a domicilio per l'elevata necessità assistenziale, dovrà Parte_1
essere inserito in una struttura residenziale privata, non avendo un punteggio di gravità tale da poter beneficiare del contributo regionale a copertura della quota sanitaria;
pagina 3 di 7 - il costo della retta mensile che dovrà essere sostenuta dal ricorrente ammonta ad € 3000,00/3.100,00 a fronte di un emolumento pensionistico pari ad € 627,88 mensili, al netto della trattenuta mensile a titolo di contributo al mantenimento della IG Per_1
- al , inoltre, è stato notificato un avviso, relativo ad una pregressa cartella Parte_1 esattoriale, dell'importo di € 5.963,04 che l'amministratore di sostegno dovrà provvedere a corrispondere;
- la IG , invece, ha vissuto con la madre fino al 15.06.2013, Persona_1 Controparte_1
quando è stata trasferita a titolo definitivo presso la R.S.A. per disabili “Casa gialla” di Camposampiero
e da allora compartecipa solo alla quota alberghiera della retta della RSA, essendo la quota sanitaria a carico dell' ; Controparte_3
- il ricorrente, a seguito di accesso al fascicolo dell'amministrazione di sostegno, ha appurato che la IG a fronte di una pensione INPS comprensiva di pensione d'invalidità, indennità di Per_1
accompagnamento e maggiorazione ex Legge 388/2000, pari ad € 1.185,44 per tredici mensilità, è gravata da una retta mensile di € 706,00, per dodici mensilità, per cui residuano circa € 480,00, di cui la tutrice può disporre per far fronte alle esigenze personali della IG;
Per_1
- dal rendiconto dell'anno 2022, secondo quanto dichiarato dalla tutrice, sembrerebbe che la IG al 31.12.2022 avesse accantonato una giacenza attiva di conto corrente eccedente di € Per_1
12.000,00;
- nei due rendiconti depositati dalla tutrice GN non viene dato atto del Controparte_1 contributo paterno al mantenimento della IG e non viene in alcun modo chiarito se l'importo di €
525,00, trattenuto dall' dalla pensione del IG , negli anni sia stato CP_2 Parte_1 accreditato nel conto corrente di , vincolato all'ordine del Giudice in conseguenza Persona_1 dell'intercorsa interdizione, oppure sia rimasto nella disponibilità esclusiva della GN _1
;
[...]
- esaminando gli estratti del conto corrente BCC 000000222838 depositati dalla tutrice in allegato ai due rendiconti, non si rinviene un versamento di € 525,00 autonomo, rispetto alla pensione INPS
044/07022480/5400 che, ad esempio, a gennaio 2022 ammontava ad € 1.185,44;
- da uno scritto depositato dalla tutrice diretto al Giudice tutelare, si evince che il Controparte_1
costo della retta della RSA (vitto, alloggio, assistenza e copertura medico/sanitaria) è interamente coperto dalla pensione d'invalidità e dall'accompagnatoria, mentre a detta della tutrice residuerebbero delle spese da sostenere per “abbigliamento”, “piscina” e “uscite varie”;
pagina 4 di 7 - , informata dell'avvio del procedimento di nomina di amministratore di sostegno a Controparte_1
favore del ricorrente, prendendo atto delle difficoltà economiche del medesimo, dal 2016 ha iniziato a corrispondergli mensilmente a mezzo bonifico bancario la somma corrispondente all'importo che le veniva accreditato dall' a titolo di contributo al mantenimento della IG , consentendo al CP_2 Per_1
ricorrente di accumulare un minimo di risparmi, e ciò sino al febbraio 2023, quando _1
non ha più corrisposto alcunché al marito separato;
[...]
- il bisogno di risorse economiche per fronteggiare le necessità assistenziali e di cura di Parte_1
è tale che l'amministratrice di sostegno ha già ottenuto dal Giudice tutelare l'autorizzazione
[...] alla vendita dell'immobile del quale il IG è comproprietario e da tale vendita, se e Parte_1 quando andrà a buon fine, il ricorrente potrà ricavare al massimo l'importo di € 37.700,00;
- alla data odierna non vi sono proposte di acquisto e per tale ragione l'amministratrice di sostegno
GN , ha formulato istanza al Giudice tutelare per essere autorizzata ad Parte_2 instaurare il presente procedimento nell'interesse ed in rappresentanza dell'amministrato IG
. Autorizzazione concessa con decreto di autorizzazione n. cronol. 1275/2024 del Parte_1
18/02/2024.
Con memoria depistata il 17.10.2024, il ricorrente ha allegato che, successivamente all'instaurazione del presente procedimento, gli è stata riconosciuta l'impegnativa di residenzialità a carico dell'azienda sanitaria e in data 12.8.2024 è stato sottoscritto il contratto con il Centro Residenziale Camerini di
Piazzola sul Brenta, ove il ricorrente medesimo si è trasferito da agosto 2024; che la quota di spesa a suo carico, stante l'impegnativa di competenza dell' , è pari ad € 2.068,00, mentre è Controparte_3 ancora in corso il procedimento per l'accertamento al diritto all'indennità di accompagnamento, e che in data 15.10.2024 a è pervenuta dalla società quale cessionaria Parte_1 Controparte_4 di un'intimazione di pagamento di € 32.238,20, per cui i beni del ricorrente sono Controparte_5
esposti ad una procedura esecutiva.
La domanda merita di essere accolta.
Secondo quanto allegato e provato dal ricorrente, dalla sentenza di separazione (n.3117/2008 del
28.10.2008; doc.4) sono mutate le condizioni personali, abitative ed economiche, sia del ricorrente, sia della IG Per_1
Il ricorrente, beneficiario di amministrazione di sostegno dal 2016 (doc.8 e 1), oggi ha 74 anni, è affetto da numerose patologie (doc.23 e 24), tra cui in particolare miastenia gravis che già nel 2009 ha pagina 5 di 7 comportato il riconoscimento del suo stato di persona affetta da handicap con capacità motorie ridotte ai sensi della L.104/1992 (doc.7).
Il medesimo, assistito dall'amministratore di sostegno, in data 12.8.2024 ha sottoscritto un contratto con il Centro residenziale per anziani - CRA di IT (doc.28), che prevede una retta giornaliera a carico dello stesso, che - secondo quanto risulta dalla fattura relativa al mese di ottobre prodotta,
(doc.29) è pari a € 66,00.
Pertanto, il ricorrente ha un esborso mensile medio di circa € 2.046,00.
è comproprietario, unitamente alle sorelle e , della quota indivisa Parte_1 Per_2 Per_3
di 1/3, di un immobile sito in Villa del Conte (PD) (in passato adibito a casa familiare) (doc.6), di cui tuttavia il Giudice Tutelare, con decreto 23.6.2024 (doc.22) ha autorizzato la vendita “non essendo le risorse economiche dello stesso [di : n.d.r.] sufficienti a pagare l'intera retta”. Parte_1
E in effetti risulta documentalmente provato che il ricorrente, pur disponendo di liquidità, che alla data del 30.9.2024 era pari a € 33.292,09 (doc.27), percepisce soltanto la pensione, che ad oggi, con la trattenuta operata dall' di € 525,00 per il mantenimento della IG è di € 679,19 CP_2 Per_1
(doc.27).
Quanto alle condizioni della IG di anni 35, dichiarata interdetta con sentenza di questo Per_1
Tribunale n.2199/2008 depositata in data 30.8.2008 (doc.17), risulta che la stessa non conviva più con la madre, essendo stata inserita in via definitiva dal 15.6.2013 nella R.S.A per disabili “Casa Gialla” di
Camposampiero (doc.15) e percepisce una pensione, che dagli estratti conto bancari più recenti agli atti, allegati al rendiconto relativo agli anni 2021 2022 depositato dalla madre, tutrice di (doc. Per_1
16- fascicolo VG) è di importo variabile e comunque non inferiore ad € 1.186,00.
Da tali estratti conto, nonché dal rendiconto relativo al 2023 depositato dalla tutrice (doc.19) si evince altresì che la retta a carico di (c.d. quota alberghiera) è pari a circa € 770,00 mensili;
risulta, Per_1
pertanto, che la pensione percepita dalla IG non solo consente di sostenere la retta della Per_1
R.S.A, ma anche di far frante ad eventuali ulteriori spese atteso che, detratta la retta, residua un imporro di circa € 400,00 mensili.
A fronte del peggioramento della situazione del padre, quella della IG è divenuta, invece, tale che la stessa non abbisogna del contributo paterno per il suo mantenimento ordinario e straordinario;
risulta, poi, dagli estratti conto relativi agli ultimi tre anni, che da tempo restituiva al Controparte_1
ricorrente, a mezzo bonifico bancario, le somme da lui versate per il mantenimento della IG.
pagina 6 di 7 L'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento della IG maggiorenne va pertanto revocato, con conseguente revoca dell'ordine in capo all' di trattenere la relativa somma dalla pensione del CP_2
sig. . Parte_1
Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata opposizione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza n.3117/2008 del 28.10.2008 del
Tribunale di Padova, revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario della IG Per_1
- per l'effetto, revoca l'ordine in capo all' , sezione di Padova, di versare ogni mese a CP_2 _1
l'importo di € 480 annualmente rivalutabili secondo indici Istat, prelevando tale importo dal
[...]
trattamento pensionistico mensilmente erogato a;
Parte_1
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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