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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr. ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 501/2024 RG
T R A
Avv. Parte_1
difeso da se stesso
RICORRENTE
E
1 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Ferlito in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
avente ad OGGETTO: Ricorso ex artt. 14 dLgs n. 150/2011 - 281
decies cpc per la liquidazione di competenze professionali di avvocato sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note conclusionali depositate nel termine del 23/01/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 14 dLgs n. 150/2011 depositato il 07/05/2024
l'avv. ha chiesto alla Corte di Appello la Parte_1
condanna di al pagamento dei compensi professionali CP_1
maturati per le attività difensive espletate nell'interesse del resistente nel giudizio di appello n. 606/2022 RG proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza n. 761/2022 con la quale il Tribunale di Salerno gli aveva riconosciuto la somma di € 362.600,00 a titolo di risarcimento danni oltre al rimborso delle spese processuali.
A tal fine ha riferito di aver predisposto la comparsa di risposta;
di aver partecipato a due udienze;
di aver depositato la documentazione patrimoniale per resistere all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall' appellante;
di Parte_3
aver ottenuto il rigetto dell'istanza; di aver dovuto intimare precetto pur di garantire al Piano l'incasso di € 383.390,44, poi effettivamente
2 incassati dal cliente;
di non aver ottenuto il pagamento dell'onorario concordato per il primo grado.
Sulla base di tale premessa, tenuto conto del danno liquidato dal
Tribunale e ritenuto che lo scaglione di riferimento ex artt. 1-11- D.M.
10-3-2014 n. 55 era quello delle cause di valore compreso tra € 260mila
ed € 520mila euro;
che le fasi nelle quali aveva espletato la sua attività
professionale erano la fase di studio del gravame ( € 4.389,00), la fase introduttiva (€ 2.550,00), la fase di trattazione (€ 5.880,00); che andavano calcolate la maggiorazione del 15% per spese generali, l'iva al 4% e la cassa al 22%, il ricorrente chiedeva che gli fosse liquidata la complessiva somma di € 18.707,38, oltre interessi e spese del presente procedimento.
2. Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha CP_1
ricostruito la vicenda processuale sin dal primo grado di giudizio: ha richiamato il 'contratto d'opera professionale' intercorso tra le parti, in cui il professionista aveva inserito l'obbligo del suo assistito di
“corrispondere un onorario parametrato al risultato economico che sarà
conseguito in suo favore e forfettariamente determinato in misura del
15% del valore del risarcimento ovvero il 15% della somma
complessiva che gli sarà corrisposta, oltre iva ed il contributo CPA nella
misura come per legge”; ha richiamato le iniziative intraprese dall'avv.
per ottenere compensi ben maggiori di quelli già ricevuti e Parte_1
commisurati alla liquidazione fatta nella sentenza di primo grado;
ha eccepito il pagamento in contanti di ulteriori € 9.000,00 in data
28/03/2023 per il giudizio di appello e la revoca del mandato
3 professionale l'8/06/2023; ha contestato la debenza dei compensi per la fase di trattazione in quanto non espletata;
ha eccepito che in mancanza di pattuizione scritta, al ricorrente dovevano riconoscersi compensi nei minimi ovvero nei valori medi ridotti della metà, e per tutte queste ragioni ha concluso chiedendo alla Corte di Appello di dare atto del pagamento in favore dell'avv. di € 9.000,00 e Parte_1
conseguentemente rigettare la domanda ovvero, in subordine, di ridurre la pretesa nei limiti del giusto. In ogni caso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
3. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi, con ordinanza del 06/02/2025 la causa è stata riservata in decisione.
4. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
A tal fine, la Corte rileva che:
- il presente procedimento riguarda esclusivamente la liquidazione dei compensi spettanti all'avv. per la difesa di nel Parte_1 CP_1
giudizio di appello n. 606/2022 RG, tuttora pendente;
- la pretesa è riferita al periodo che va dalla costituzione in giudizio alla revoca del mandato (08/06/2023);
- nessuna richiesta è stata avanzata dal ricorrente con riferimento al giudizio di primo grado, ove il rapporto tra le parti era stato regolamentato da un 'contratto d'opera professionale' che prevedeva una liquidazione in misura percentuale rispetto alla somma che sarebbe
4 stata riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento, e che, per quanto riferito dall'odierno resistente, costituisce oggetto di altri procedimenti;
- i compensi vanno determinati sulla base dei criteri generali dettati dal
DM n. 55/2014, come successivamente aggiornato sino al DM n.
147/2022, e commisurati alla condanna al risarcimento dei danni
Parte oggetto di contestazione della appellante che rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed €
520.000,00;
- tenuto conto della documentazione prodotta, i compensi vanno riconosciuti al ricorrente per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione;
per quest'ultima fase essi vanno ridotti ad un terzo in quanto l'attività
del professionista è stata limitata ad una sintetica difesa avverso l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
- la complessità della controversia non consente di applicare i valori minimi tabellari, sicché devono applicarsi i valori medi;
- possono pertanto riconoscersi al ricorrente il compenso per la fase di studio di € 4.389,00, per quella introduttiva di € 2.552,00, per quella di trattazione di € 1.960,00, e così complessivi € 8.901,00, che, maggiorati del 15% per spese generali, del 4% per cassa previdenziale e del 22%
per iva sull'imponibile, ascende ad € 12.897,61;
- dalla somma così liquidata va detratto l'acconto di € 9.000 versato dal
Piano il 28/03/2023, di cui alla quietanza rilasciata dall'avv. . Parte_1
La somma deve ritenersi riferita al giudizio di appello giacché,
5 contrariamente a quanto eccepito dal professionista, non è stata espressamente da lui imputata ad altro debito all'atto della ricezione.
Ed infatti, "Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare
il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il
pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore
che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il
quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente
efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un
determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad
un credito diverso da quello indicato dal debitore“ (cfr. Cass.
n.19527/2012; Cass. n.64632017).
Ne consegue che, non avendo l'avvocato specificamente imputato il pagamento ad altro debito, deve ritenersi che esso fosse riferito al
Part compenso per il giudizio di appello da poco introdotto dalla
5. La somma definitivamente spettante al ricorrente è quindi pari ad €
3.987,61 ( 12.987,61 – 9.000,00), che va maggiorata degli interessi di mora al tasso legale dalla notifica del presente ricorso.
6. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, con riferimento al valore del decisum, che è compreso nello scaglione da € 1.101,00 a
€ 5.200,00, nei valori minimi e per le fasi di studio ( € 268,00),
introduttiva ( € 268,00) e decisionale ( € 426,00), maggiorato del 15%
per spese generali, cassa al 4% e iva al 22%.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 07/05/2024 e notificato il 30/09/2024 dall'avv.
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) ACCOGLIE la domanda e per l'effetto condanna al CP_1
pagamento, in favore dell'avv. , della complessiva Parte_1
somma di € 3.987,61 oltre interessi legali dalla messa in mora
(30/09/2024) al soddisfo per la difesa nel giudizio n. 606/2022
RG, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Salerno;
2) CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida definitivamente, in favore del ricorrente, in €
264,00 per spese ed € 1.403,67 per compenso.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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