TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa , riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott.ssa Raffaella Simone - Presidente
2. Dott.ssa Assunta Napoliello - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2322/2021 R.G. vertente tra:
(Avv. Parte_1
D'ALESSANDRO ANTONIO)
- ATTORE -
E
(Avv. BASTA MARCO) Controparte_1
- CONVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la UR del fallimento in Parte_1
liquidazione, ha chiesto: “a.) accertare e dichiarare la responsabilità di , Controparte_1
nella sua qualità di liquidatore della società , per inosservanza degli Parte_1
obblighi previsti dagli artt. 2489, 2741 e 2394 c.c. e, per l'effetto; b.) condannare CP_1
al risarcimento del danno causato alla UR istante dai pagamenti effettuati durante
[...] la fase liquidatoria mediante il pagamento della somma di €. 198.696,30 (euro centonovantottomila seicentonovantasei/30=), o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
c.) spese di lite rifuse”.
Costituendosi, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda proposta, con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e all'udienza del
24.9.2024 è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda va accolta per quanto di ragione.
In tema di responsabilità del liquidatore, va osservato che lo stesso deve provvedere ad una gestione liquidatoria informata anche ai criteri di cui all'art. 2741 c.c., ossia operare nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e, più in generale, dell'ordine di pagamento dei creditori in base alla natura del credito.
Infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione, “precipuo dovere del liquidatore è quello di procedere ad un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale pagando i debiti sociali, per conto della società debitrice, secondo il principio della par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti dei creditori aventi una causa di prelazione, al precipuo fine di evitare la compressione dei diritti che quel patrimonio è, per definizione, destinato a garantire" per cui "è logico assumere che in capo al medesimo liquidatore gravi l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali prima di procedere ai relativi pagamenti… Difatti, tra gli obblighi del liquidatore si annovera anche quello di accertare l'insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali, per loro natura, dovrà essere antergato rispetto a quello di crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione” (Cass. n. 11304/2020).
Tanto premesso, in tesi generale, va disattesa l'eccezione di improponibilità/inammissibilità della domanda attorea sollevata dalla difesa del convenuto per cui “ove mai pagamenti preferenziali cadono nel periodo sospetto, il curatore deve esercitare … le azioni revocatorie consentite.” e per cui il responsabile “non è tenuto a risarcire il danno che il … avrebbe potuto evitare attraverso
l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.).”.
In argomento, va innanzitutto evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto, i pagamenti elencati dalla UR (tranne quelli del 30.11.2017 e del 1.12.2017) non cadono nel periodo sospetto (che va dal 30.11.2017 al 31.5.2017), sicché rispetto alla maggior parte dei pagamenti era preclusa al Curatore l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 co. 2 l.f. Inoltre, le due azioni (di responsabilità e revocatoria) si fondano su presupposti diversi ed hanno finalità diverse, sicché il Curatore fallimentare può decidere quale tra le due tipologie di azioni è più conveniente esercitare, tenuto conto dei vari fattori che incidono al riguardo (come il grado di verosimile fondatezza delle stesse o la solvibilità dei destinatari delle stesse), sui quali nulla
è stato dedotto dalla parte che ha sollevato l'eccezione in esame, la quale avrebbe dovuto allegare e dimostrare che la scelta del Curatore (nell'esercitare, come si vedrà, solo alcune azioni revocatorie recuperatorie e non anche altre) non è stata conforme all'ordinaria diligenza.
Venendo all'esame dei profili che attengono ai pagamenti preferenziali dedotti, la sommatoria delle fatture pagate dal liquidatore durante la liquidazione (tenutasi dal 15.9.2017 al
5.12.2017) riportate dal Curatore nell'atto di citazione (v. pg. 2 ss.) ammonta a complessivi €
155.302,72, al netto dell'IVA (€ 198.696,30, al lordo dell'IVA), di cui euro 69.492,36 per professionisti (privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c.) ed euro 85.810,36 per fornitori (chirografari).
Il liquidatore nonostante i debiti, riportati nel bilancio finale di liquidazione nei confronti dei dipendenti, pari ad € 406.020,00 (€. 607.048,80 a seguito di accertamento del passivo), ha eseguito il pagamento nei confronti dei predetti soggetti (professionisti e fornitori), violando così l'ordine delle prelazioni ex artt. 2777 e 2751-bis c.c. e ciò anche rispetto ai professionisti che godono, in base alle predette due norme, del privilegio n. 2, rispetto a quello n. 1 dei dipendenti. Quindi, il liquidatore ha effettuato pagamenti a soggetti diversi da quelli previsti come antecedenti in ordine di privilegio, cioè a soggetti diversi dai lavoratori.
Considerato che la legittimazione del Curatore investe la posizione di tutti i creditori ammessi al passivo, questa comprende anche la posizione dei creditori-dipendenti che sono stati danneggiati per il fatto che sono stati loro preferiti soggetti postergati nel riparto delle somme a disposizione durante la liquidazione.
E' incontestato in atti che la procedura fallimentare non possiede alcun attivo da distribuire se non quello che nelle more è stato ricavato dalla vendita dei beni mobili inventariati, pari ad €
4.171,00 e che sarà auspicabilmente ricavato da quattro giudizi per revocatoria instaurati dinanzi al
Tribunale di GI, per un importo complessivo € 81.778,08. L'importo complessivo di €
85.949,08, seppure dovesse essere effettivamente ricavato dalle predette attività, è insufficiente al soddisfacimento dei lavoratori (ammessi per complessivi € 607.048,80) rimasti insoddisfatti sebbene fossero i primi a dover essere pagati (subito dopo le spese di giustizia) in base all'ordine dei privilegi stabilito per legge.
Quindi, il danno da pagamento preferenziale è pari all'ammontare dei crediti pagati ai fornitori (creditori chirografari) e professionisti (creditori privilegiati di grado inferiore ai lavoratori) di cui alle fatture riportate nell'atto di citazione che ammontano a complessivi € 198.696,30.
La difesa del convenuto ha assunto che i pagamenti in favore di carrozzerie, agenzie di pratiche auto, officine meccaniche e similari si sono resi necessari per permettere alla società di vendere in blocco ad uno stesso acquirente le autovetture rimaste in capo alla stessa ed hanno permesso alla società di conseguire un utile di € 61.120,93 e, in via gradata, un margine rispetto alle quotazioni di mercato dell'epoca di € 78.250,00, mentre la vendita successiva ai singoli privati, nei tempi del mercato, avrebbe rischiato la realizzazione di una perdita sulle singole vendite anziché un utile, con ciò arrecando un danno patrimoniale alla fallita.
A riguardo, osserva il Collegio che la circostanza dei pagamenti in favore dei fornitori che avrebbero permesso alla società di vendere le autovetture rimaste in capo alla stessa conseguendo un utile di € 61.120,93, contestata dalla difesa della UR, non è stata provata, oltre ad essere stata genericamente allegata poiché nulla è stato dedotto circa il nesso tra i numerosi singoli pagamenti ai fornitori, indicati nell'atto di citazione, e l'effettiva funzionalità di detti pagamenti rispetto alla dedotta vendita in blocco che avrebbe generato il supposto, ma comunque non dimostrato, utile.
Inoltre, tale dedotta operazione giustificherebbe, in tesi, solo il pagamento preferenziale dei fornitori, ma non anche quello dei professionisti.
La difesa del convenuto ha anche sollevato eccezione di pregiudizialità delle quattro azioni revocatorie esperite dinanzi al Tribunale di GI (come visto, per € 81.778,08), chiedendo la sospensione del presente giudizio. Al riguardo, ha assunto che “ove la UR risultasse vittoriosa nel giudizio revocatorio, il danno del quale si richiede ristoro con il presente giudizio si annullerebbe in senso giuridico: poiché il si troverebbe di fatto nella stessa situazione Parte_1
in cui si sarebbe trovato ove avesse appreso al proprio attivo la relativa somma di denaro e la avesse utilizzata in sede di riparto fallimentare.” ed inoltre che “ricorre nel presente caso il rapporto di pregiudizialità che si verifica allorchè una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicchè occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato”.
Il presente giudizio, avente ad oggetto l'azione di responsabilità verso il liquidatore, non può ritenersi pregiudicato, anche sotto il profilo giuridico, rispetto a quelli, dinanzi al Tribunale di
GI, in tema di revocatoria. Le due azioni hanno titolo ed oggetto diversi con l'unico elemento in comune rappresentato dal fatto che l'importo chiesto in risarcimento con l'azione di responsabilità contiene quello oggetto di revocatoria dei pagamenti preferenziali effettuati. Sotto tale profilo va evidenziato che la pregiudizialità dei giudizi di revocatoria non sussiste, poiché pur se vittoriosa la UR dovrebbe attendere l'esito della fase esecutiva e cioè l'effettivo (volontario o coattivo) recupero dal destinatario del pagamento preferenziale. Trattasi piuttosto di fatti (cioè i pagamenti in restituzione dei destinatari dei pagamenti preferenziali) che sarebbero sopravvenuti al titolo giudiziale di condanna del liquidatore al risarcimento del danno e che ridurrebbero la sua debitoria verso la UR da poter far valere da parte del liquidatore (con un'opposizione) nella fase esecutiva della condanna al risarcimento del danno o da far valere, se del caso (cioè, in caso di restituzione di detti pagamenti alla procedura fallimentare dopo l'avvenuto pagamento del credito risarcitorio liquidato in questa sede), come credito prededucibile nella procedura fallimentare perché sorto in occasione del fallimento (cfr. art. 111 co. 2 l.f.).
In conclusione, va condannato al pagamento della somma di € Controparte_1
198.696,30, oltre rivalutazione monetaria dall'1.12.2017. Sull'importo appena liquidato non vanno riconosciuti, come richiesto, gli interessi, poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, cosa nella specie non avvenuta, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo
(tra le altre, Cass. 18564/2018; 3355/2010; 22347/2007; 15823/2005).
3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal DM
n. 55/2014 per lo scaglione fino da € 52.000,01 a € 260.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) condanna al pagamento della somma di € 198.696,30, oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria dall'1.12.2017 ed interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, in favore della UR del fallimento;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice Controparte_1 che si liquidano in euro 14.100,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7.4.2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Simone