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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4646/2023 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1552/2023 promossa da
- (C.F. E P. IVA: Parte_1
), con sede in Flero (BS), Via G. Marconi n. 15, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
sig. rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Zenobi del Foro di Brescia, ed Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Flero (BS), Via Achille Grandi n. 1,
ATTRICE OPPONENTE
contro
P. IVA , con sede in Varsavia Controparte_1 P.IVA_2
(Polonia), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Cupido del Foro di Milano e dall'Avv. Paolo Loda Del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, Via Ferramola n. 4,
CONVENUTA OPPOSTA Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 616/2023.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice designando, previa ogni più
utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche
in via istruttoria ed incidentale: -respingere ogni eventuale avversaria istanza di concessione di
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, e, nel merito: -revocare l'opposto decreto ingiuntivo
n. 616/2023, N. 1552/2023 R.G., in quanto, inammissibile, nullo e/o inefficace oltre che infondato,
per le causali tutte descritte in atti, nonché secondo quanto ulteriormente accertando, -respingere
ogni domanda avversaria, siccome tutte infondate, in fatto e in diritto, -accertare e dichiarare che la
somma pretesa da non è dovuta. – condannare Controparte_1 [...]
per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., nella Controparte_2
misura che verrà ritenuta equa.”
Per la convenuta: “voglia accogliere, contrariis reiectis, le seguenti CONCLUSIONI in via
preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione di controparte basata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito: - respingere
tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna
della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario, come per legge dovuti. in subordine: - accertare l'esistenza del credito vantato da CP_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_1
e, di conseguenza, condannare questi al pagamento del dovuto, oltre
[...]
interessi, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di
giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come e se per legge dovuti.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 02.02.2023 premesso di Controparte_1 essere creditrice della somma di € 149.412,02 nei confronti di chiedeva al Tribunale di Pt_1
Brescia di ingiungere a il pagamento in proprio favore della predetta somma, portata dalle Pt_1
fatture n. 2100003521 del 12.4.2021 e n. 2100004449 del 30.4.2021 emesse dalla originaria creditrice nei confronti di , quest'ultima Parte_3 Controparte_3
successivamente fusasi con , credito poi ceduto come da contratto di factoring stipulato da Pt_1
(cedente) con la ricorrente (cessionaria). Parte_3 CP_1
La ricorrente chiedeva altresì l'ingiunzione al pagamento degli interessi moratori di cui al D.L. 231/02
e alle spese di procedura.
A tal fine, esponeva che: in esecuzione del contratto di factoring stipulato con l'impresa
[...]
essa si era resa cessionaria dei crediti da quest'ultima vantati nei confronti di Parte_3
(incorporante mediante fusione Parte_1 CP_3
, derivanti dalle fatture allegate al ricorso;
la cessione del credito veniva regolarmente
[...]
notificata in data 19.3.2021 e accettata dal debitore ceduto Parte_1
; la lettera di intimazione, inviata dal legale della ricorrente in data 29.4.2022,
[...]
restava priva di riscontro;
il credito vantato da era certo, Controparte_1
liquido, esigibile e fondato su prova scritta.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 16.02.2023 il decreto ingiuntivo n. 616/2023.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 03.04.2023, l'ingiunta società Pt_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca unitamente alla rifusione di spese di lite.
A sostegno di tali pretese la società opponente deduceva che: la comunicazione da parte di
[...]
ell'avvenuta cessione del credito vantato da Controparte_2 [...]
(avvenuta il 22.07.2021) verso (incorporata Persona_1 Controparte_3
mediante fusione con ) veniva integralmente contestata in data 20.08.2021; il contratto Pt_1
originario di fornitura merci, n. 1791/2016 del 13.06.2017 non era mai stato sottoscritto da parte di
Contr a seguito di diffida ad adempiere da parte di (nelle quali venivano Controparte_3 allegate fatture e relativi DDT) in data 15.09.2021 veniva contestata la veridicità degli allegati alla diffida;
il sig. , che aveva sottoscritto le bolle di consegna, non aveva mai Controparte_4
ricoperto la carica di “direttore generale” presso la;
tale società non aveva mai avuto Controparte_3
un direttore generale;
il rapporto lavorativo con il sig. con la società Controparte_4
si era interrotto il 31.01.2015; le fatture lamentate non erano mai state ricevute Controparte_3
Contr se non in seguito a comunicazione da parte di la merce a cui si faceva riferimento nelle fatture era stata consegnata a tal sig. in Pozzuoli (NA) che era persona estranea alla Controparte_5
società ; la società non aveva mai avuto uffici o unità Controparte_3 Controparte_3
locali site in Pozzuoli (Na); in data 29.04.2022 veniva inviata alla ulteriore diffida che Pt_1
veniva puntualmente contestata in data 10.05.2022; venivano disconosciute tutte le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti allegati.
Tanto premesso, , rassegnava conclusioni come in epigrafe. Pt_1
Si costituiva in giudizio la convenuta ontestando Controparte_1
quando ad adverso rappresentato e deducendo che: la cessione del credito era stata regolarmente comunicata e accettata da;
la lettera monitoria del 29.04.2022 restava priva di Parte_4
riscontro; la qualifica di “direttore generale” riferita al sig. era stata presunta Controparte_4
dalla banca convenuta, stante l'assunzione da parte del predetto, di precedenti ruoli all'interno della società la consegna della merce avveniva nell'aprile 2021; la delibera di fusione veniva CP_3
approvata nell'aprile dello stesso anno;
la consegna in Pozzuoli (NA) alla persona di CP_5
avveniva su stessa indicazione di i documenti di trasporto contestati
[...] CP_3
recavano il timbro della e la firma di . CP_3 Controparte_4
Pertanto, il credito ingiunto era certo, liquido ed esigibile.
Tutto ciò premesso la convenuta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe.
Con decreto del 31.05.2023 il Giudice, rilevava che la causa era stata impropriamente introdotta secondo le regole del nuovo rito ex “Legge Cartabia”, ritenendo che dovesse applicarsi il vecchio rito, il Giudice confermava la data dell'udienza di prima comparizione e trattazione al 7.9.2023, nelle forme del vecchio rito ante Riforma Cartabia.
Alla prima udienza, la parte convenuta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione alla quale si opponeva la parte attrice;
ambedue le parti domandavano al Giudice la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 186 VI comma c.p.c.
Con ordinanza del 07.09.2023 il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto fissando udienza di discussione dei mezzi istruttori al 11.04.2024 e attribuiva alle parti i termini per il deposito delle memorie 186 VI comma c.p.c.
All'esito dell'udienza del 11.04.2024 il Giudice rilevava l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti da parte attrice. Nella stessa sede, il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies, assegnando alle parti il 3.04.2025 quale termine per il deposito delle note conclusive.
Con decreto del 28.03.2025, il giudice disponeva la forma scritta per l'udienza di precisione delle concussioni.
Scaduti i termini concessi alle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
All'esito del giudizio parte convenuta creditrice non ha fornito la prova dell'esistenza del credito vantato.
In primo luogo, parte convenuta non ha dimostrato che il credito che riconduce all'oggetto del contratto di cessione sia mai esistito. Non è, anzitutto, stato allegato alcun contratto di compravendita,
né alcun documento che possa dimostrare la volontà di (successivamente Controparte_3
incorporata in ) di acquistare la merce riportata poi nelle fatture allegate dalla convenuta Pt_1
creditrice (doc 2.1). Non soccorrono in tal senso le mail allegate da parte convenuta (doc 3) poiché inidonee a dimostrare il perfezionamento dell'accordo di compravendita tra e Controparte_3
. Non è stato di fatti dimostrato da parte della convenuta che Parte_3
l'indirizzo e-mail mittente ” sia effettivamente riconducibile alla Email_1
società , non risultando agli atti allegati altri documenti (di indubbia Controparte_3
provenienza) che possano svolgere il ruolo di “tertium comparationis”.
Parte attrice, d'altra parte, ha allegato e provato che per il periodo intercorrente tra l'08.02.2021 e il
07.02.2022 la società aveva rinnovato un contratto con una società esterna per Controparte_3
il mantenimento dei dominii “alborghettispa.com” e “alborghettispa.it”, nonché del servizio e-mail ad esse collegato (doc.10 di parte attrice). Tale circostanza rende vieppiù incerta la riferibilità proprio alla dell'indirizzo mail sopra indicato. Controparte_3
A ciò si aggiunga che non giova ad una ricostruzione favorevole al convenuto la quanto mai inusuale assenza di riferimenti alla società nel contenuto delle mail prodotte da parte Controparte_3
convenuta (doc. 3). Difetta, in particolare, qualsivoglia elemento che, sia per senso di professionalità
sia per diffusione della prassi, viene normalmente indicato nell'oggetto della mail, quale ad es. il nome della società acquirente;
così come irrituale è l'apposizione della firma in calce, la quale vorrebbe la specificazione del ruolo ricoperto dal dipendente della società firmatario (oltre alla menzione del nome della società stessa e dei rispettivi recapiti postali, telefonici o web, sito della società…).
Va, poi, ulteriormente considerato che, sotto il profilo del luogo di destinazione, nel corpo della mail del 17 marzo 2021 (doc. 3 parte convenuta) viene specificatamente espresso quale luogo di consegna
P.IVA_ dei prodotti un “warehouse”, ovvero di un magazzino sito in Napoli (cap. che nulla ha a che vedere con la società . Come dimostrato da parte attrice, producendo visura storica Controparte_3
(doc. 7) non ha mai avuto stabilimenti all'infuori di quello principale, sito in Controparte_3
Cornate D'Adda (MB), tanto meno a Napoli.
Parimenti non si può dire raggiunta la prova in ordine alla posizione, ovvero al ruolo ricoperto dal firmatario delle mail in oggetto, , all'interno della compagine societaria di Controparte_5 . Rileva questo Giudice che di fronte alla contestazione da parte della società Controparte_3
attrice in ordine sussistenza di alcun tipo di rapporto tra il e la società CP_5 CP_3
, la convenuta nulla ha allegato né provato a dimostrazione della legittimazione del a
[...] CP_5
rappresentare la;
non ha prodotto una busta paga che evidenziasse l'esistenza di un Controparte_3
rapporto di lavoro, né sono stati proposti capitoli di prova testimoniale da sottoporre allo stesso
CP_5
In secondo luogo, non è stato provato che la prestazione di dare, allegata dalla convenuta, sia stata effettivamente eseguita. Nessuna efficacia probatoria in questo senso può essere riconosciuta alle fatture e alle bolle di accompagnamento allegate dalla convenuta (doc 2.1) recanti la sottoscrizione a nome di . Controparte_4
Non è stata dimostrata la qualifica, indicata sul timbro apposto sulle bolle, di Direttore Generale a carico del firmatario della comunicazione di cessione, , né che questi avesse in Controparte_4
qualsiasi altro modo il potere di ricevere la merce per conto della società . Controparte_3
Al contrario, risulta dagli atti del processo la natura controversa del ruolo di Controparte_4
all'interno della società , e contestata dall'odierna attrice, la quale ha anche Controparte_3
prodotto documentazione attestante la cessazione di qualunque rapporto di dipendenza fra il e CP_4
la a far tempo dal 1.2.2015 (doc. 6). CP_3
A fronte di tale allegazione e produzione, parte convenuta, nulla ha dedotto e provato, pur avendone l'onere.
Sul punto, soccorre la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha a più riprese affermato
“Qualora il dominus negotii contesti i poteri rappresentativi di colui che ha agito spendendo il suo
nome, l'Onere della prova dello avvenuto conferimento di essi incombe al terzo contraente il quale
pretenda di addossare al rappresentato gli effetti del negozio che assume concluso col
rappresentante.” La Corte con un orientamento mai sconfessato attribuisce al soggetto contraente l'onere di dimostrare l'ampiezza dei poteri e, a fortiori, di dimostrare la qualità di rappresentante. Nel caso di specie, alla contestazione della odierna attrice nulla è stato prodotto da parte convenuta a fine di superare il proprio onere probatorio.
Per le ragioni suesposte si deve ritenere che il credito vantato dalla parte convenuta CP_1
non sia stato provato.
Parimenti rimane non provato dalla parte convenuta l'allegazione per cui Controparte_3
abbia effettuato un ordine d'acquisto con , né che alcuna Parte_3
prestazione sia stata eseguita da a favore di Parte_3 CP_3
.
[...]
In ogni caso, anche a voler ritenere esistente il credito affermato da non risulta CP_1
provata l'avvenuta cessione proprio di tale credito da parte di in Parte_3
favore della odierna convenuta.
Nel caso in esame assume preminente rilievo il contratto di cessione del credito che sarebbe stato stipulato tra (Cedente) e la convenuta Parte_3 CP_1
(cessionario), rispetto al credito vantato dalla prima nei confronti della di Controparte_3
(ceduto) successivamente incorporata nella odierna attrice. Un contratto di tal tipo deve essere qualificato come contratto di factoring regolato dalla legge 52/1991 nonché dagli artt. 1260 e seguenti c.c. in tema di cessione del credito.
Tanto premesso, osserva questo giudice che all'esito dell'istruttoria non è stata dimostrata l'esistenza del succitato contratto di factoring.
In questa sede deve essere richiamata la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che sottolinea come: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il
debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella
della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un
accertamento complessivo delle risultanze di fatto,.”. In questo senso la Corte evidenzia come la semplice produzione in giudizio di un documento recante comunicazione di avvenuta cessione di credito, come avvenuto nel caso di specie (doc 2.2 parte convenuta), non possa costituire prova sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto stesso. Si deve dare atto che la parte convenuta non abbia prodotto ulteriori elementi di prova finalizzati a dimostrare l'esistenza del contratto di factoring.
In virtù del principio espresso dall'articolo 2697 c.c. in ordine alla ripartizione dell'onere della prova per cui “Adfirmanti incumbit probatio”, era onere del convenuto dimostrare l'esistenza del contratto di factoring. Onere al quale il convenuto è rimasto totalmente inadempiente.
Per le suindicate ragioni si deve concludere che non sia stata provata l'esistenza del contratto di factoring come allegato dalla parte convenuta.
Anche a voler concedere una piena efficacia probatoria al documento con il quale una società
comunichi la cessione del credito sarebbe comunque necessario, al fine di dimostrare l'esistenza di un contratto di factoring, che detta comunicazione riporti gli elementi essenziali per individuare i crediti ceduti, nonché la loro fonte. Nella comunicazione allegata da parte convenuta (doc 2.2) non è
presente alcun riferimento né in ordine all'identità dei crediti ceduti né riguardo alla loro fonte.
L'assenza di queste informazioni impedisce di poter validamente tracciare un nesso logico tra il credito oppure i crediti ceduti ed i crediti di cui il convenuto chieda la condanna al pagamento. Si
deve pertanto ritenere non dimostrata l'esistenza e l'oggetto del contratto di cessione del credito dedotto.
Ulteriore elemento da tener in considerazione è l'ipotesi (sempre doc.
2.2 parte convenuta) riguarda il difetto del potere rappresentativo a rappresentare la società verso l'esterno Controparte_3
da parte del sig. . Controparte_4
Si è già detto sopra della comprovata cessazione di ogni rapporto di dipendenza e collaborazione del con la a far tempo dall'1.2.2015. CP_4 Controparte_3
Tale circostanza è già in sé idonea a far ritenere al giudicante l'inefficacia della sottoscrizione apposta a suo nome in calce alla comunicazione di intervenuta cessione del credito. Non vale a superare tale conclusione l'allegazione da parte della convenuta di quell' “apparenza” che viene indirettamente chiamata nel corso delle difese della convenuta in ordine alla qualità di rappresentante apparente a carico di . Controparte_4
Invero, il dettato dell'articolo 1189 c.c. prevede che per attribuire la qualità di “rappresentante apparente” debbano sussistere “circostanze univoche” nonché buona fede. Sul punto la Corte di
Cassazione osserva che “il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al
creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che
il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere
confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è
stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens"
in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi
dell'"accipiens". La Corte addossa in capo a colui che affermi l'esistenza della situazione di apparenza giuridica l'onere di dimostrarla. All'esito dell'istruttoria è tuttavia risultato evidente come il convenuto nulla abbia prodotto in tale senso. Si deve al contrario far notare che dalle prove allegate
(in particolare dai docc. 2.1-2.4 e 3 di parte convenuta) si possa evincere una situazione di fatto che tutto può far pensare fuorché un affidamento incolpevole. Ci si è già precedentemente soffermati su talune anomalie rispetto alle mail di cui doc.3 di parte convenuta cui qui ci si richiama integralmente
(assenza di qualsiasi elemento che possa in modo univoco rimandare alla società CP_3
il non seguire le comuni prassi di redazione dei documenti, l'utilizzo di dominii non proprietari).
Elementi questi che minano l'affidamento incolpevole di . Parte_3
Per questi motivi
si deve ritenere insussistente la fattispecie del rappresentante apparente.
per tutte le suesposte considerazioni la deve ritenersi insussistente il credito vantato dalla convenuta con il ricorso monitorio, con la conseguenza che l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
In merito al regolamento delle spese processuali non vi sono ostacoli all'applicazione della regola soccombenza. Parte convenuta deve quindi essere condannata a rifondere alla parte attrice le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum, ed in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa l'assenza di attività istruttoria e la natura della decisione.
In ordine alla domanda di parte attrice di condanna della parte convenuta al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 comma I e III c.p.c. ritiene questo Giudice non sussistano i presupposti di legge.
Sul punto si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale osserva che “La condanna
per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul
mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a
determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al
soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già
reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la
cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il
gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti
estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori
grossolani nella redazione dell'impugnazione.”. Con questa decisione la Corte ha disconosciuto l'esistenza di un automatismo tra “l'aggravamento del carico complessivo” del sistema giudiziario e la condanna per lite temeraria.
Piuttosto, affinché si possa configurare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è necessario che sussistano presupposti sia di natura soggettiva, sia di natura oggettiva. Quanto ai primi, questi vengono identificati nella “consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi”, nel caso di specie non risulta dimostrato da parte attrice che la parte convenuta avesse domandato ed ottenuto il decreto ingiuntivo nella piena consapevolezza dell'inesistenza del contratto di fornitura, nonché dell'inefficacia del contratto di cessione. Allo stato degli atti un tale comportamento non pare connotato né da dolo, né da colpa grave. Egualmente non risulta provato l'elemento oggettivo, ovvero il pregiudizio sofferto dalla parte soccombente.
Per tutte le suesposte ragioni la domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 616/2023;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice Controparte_2 Pt_1
le spese del giudizio che liquida in € 9.142.00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
Brescia, 17 aprile 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4646/2023 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1552/2023 promossa da
- (C.F. E P. IVA: Parte_1
), con sede in Flero (BS), Via G. Marconi n. 15, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
sig. rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Zenobi del Foro di Brescia, ed Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Flero (BS), Via Achille Grandi n. 1,
ATTRICE OPPONENTE
contro
P. IVA , con sede in Varsavia Controparte_1 P.IVA_2
(Polonia), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Cupido del Foro di Milano e dall'Avv. Paolo Loda Del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, Via Ferramola n. 4,
CONVENUTA OPPOSTA Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 616/2023.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice designando, previa ogni più
utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche
in via istruttoria ed incidentale: -respingere ogni eventuale avversaria istanza di concessione di
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, e, nel merito: -revocare l'opposto decreto ingiuntivo
n. 616/2023, N. 1552/2023 R.G., in quanto, inammissibile, nullo e/o inefficace oltre che infondato,
per le causali tutte descritte in atti, nonché secondo quanto ulteriormente accertando, -respingere
ogni domanda avversaria, siccome tutte infondate, in fatto e in diritto, -accertare e dichiarare che la
somma pretesa da non è dovuta. – condannare Controparte_1 [...]
per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., nella Controparte_2
misura che verrà ritenuta equa.”
Per la convenuta: “voglia accogliere, contrariis reiectis, le seguenti CONCLUSIONI in via
preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione di controparte basata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito: - respingere
tutte le domande dell'odierna opponente, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente condanna
della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario, come per legge dovuti. in subordine: - accertare l'esistenza del credito vantato da CP_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_1
e, di conseguenza, condannare questi al pagamento del dovuto, oltre
[...]
interessi, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti e onorari di
giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come e se per legge dovuti.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 02.02.2023 premesso di Controparte_1 essere creditrice della somma di € 149.412,02 nei confronti di chiedeva al Tribunale di Pt_1
Brescia di ingiungere a il pagamento in proprio favore della predetta somma, portata dalle Pt_1
fatture n. 2100003521 del 12.4.2021 e n. 2100004449 del 30.4.2021 emesse dalla originaria creditrice nei confronti di , quest'ultima Parte_3 Controparte_3
successivamente fusasi con , credito poi ceduto come da contratto di factoring stipulato da Pt_1
(cedente) con la ricorrente (cessionaria). Parte_3 CP_1
La ricorrente chiedeva altresì l'ingiunzione al pagamento degli interessi moratori di cui al D.L. 231/02
e alle spese di procedura.
A tal fine, esponeva che: in esecuzione del contratto di factoring stipulato con l'impresa
[...]
essa si era resa cessionaria dei crediti da quest'ultima vantati nei confronti di Parte_3
(incorporante mediante fusione Parte_1 CP_3
, derivanti dalle fatture allegate al ricorso;
la cessione del credito veniva regolarmente
[...]
notificata in data 19.3.2021 e accettata dal debitore ceduto Parte_1
; la lettera di intimazione, inviata dal legale della ricorrente in data 29.4.2022,
[...]
restava priva di riscontro;
il credito vantato da era certo, Controparte_1
liquido, esigibile e fondato su prova scritta.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 16.02.2023 il decreto ingiuntivo n. 616/2023.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 03.04.2023, l'ingiunta società Pt_1
proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca unitamente alla rifusione di spese di lite.
A sostegno di tali pretese la società opponente deduceva che: la comunicazione da parte di
[...]
ell'avvenuta cessione del credito vantato da Controparte_2 [...]
(avvenuta il 22.07.2021) verso (incorporata Persona_1 Controparte_3
mediante fusione con ) veniva integralmente contestata in data 20.08.2021; il contratto Pt_1
originario di fornitura merci, n. 1791/2016 del 13.06.2017 non era mai stato sottoscritto da parte di
Contr a seguito di diffida ad adempiere da parte di (nelle quali venivano Controparte_3 allegate fatture e relativi DDT) in data 15.09.2021 veniva contestata la veridicità degli allegati alla diffida;
il sig. , che aveva sottoscritto le bolle di consegna, non aveva mai Controparte_4
ricoperto la carica di “direttore generale” presso la;
tale società non aveva mai avuto Controparte_3
un direttore generale;
il rapporto lavorativo con il sig. con la società Controparte_4
si era interrotto il 31.01.2015; le fatture lamentate non erano mai state ricevute Controparte_3
Contr se non in seguito a comunicazione da parte di la merce a cui si faceva riferimento nelle fatture era stata consegnata a tal sig. in Pozzuoli (NA) che era persona estranea alla Controparte_5
società ; la società non aveva mai avuto uffici o unità Controparte_3 Controparte_3
locali site in Pozzuoli (Na); in data 29.04.2022 veniva inviata alla ulteriore diffida che Pt_1
veniva puntualmente contestata in data 10.05.2022; venivano disconosciute tutte le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti allegati.
Tanto premesso, , rassegnava conclusioni come in epigrafe. Pt_1
Si costituiva in giudizio la convenuta ontestando Controparte_1
quando ad adverso rappresentato e deducendo che: la cessione del credito era stata regolarmente comunicata e accettata da;
la lettera monitoria del 29.04.2022 restava priva di Parte_4
riscontro; la qualifica di “direttore generale” riferita al sig. era stata presunta Controparte_4
dalla banca convenuta, stante l'assunzione da parte del predetto, di precedenti ruoli all'interno della società la consegna della merce avveniva nell'aprile 2021; la delibera di fusione veniva CP_3
approvata nell'aprile dello stesso anno;
la consegna in Pozzuoli (NA) alla persona di CP_5
avveniva su stessa indicazione di i documenti di trasporto contestati
[...] CP_3
recavano il timbro della e la firma di . CP_3 Controparte_4
Pertanto, il credito ingiunto era certo, liquido ed esigibile.
Tutto ciò premesso la convenuta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe.
Con decreto del 31.05.2023 il Giudice, rilevava che la causa era stata impropriamente introdotta secondo le regole del nuovo rito ex “Legge Cartabia”, ritenendo che dovesse applicarsi il vecchio rito, il Giudice confermava la data dell'udienza di prima comparizione e trattazione al 7.9.2023, nelle forme del vecchio rito ante Riforma Cartabia.
Alla prima udienza, la parte convenuta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione alla quale si opponeva la parte attrice;
ambedue le parti domandavano al Giudice la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 186 VI comma c.p.c.
Con ordinanza del 07.09.2023 il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto fissando udienza di discussione dei mezzi istruttori al 11.04.2024 e attribuiva alle parti i termini per il deposito delle memorie 186 VI comma c.p.c.
All'esito dell'udienza del 11.04.2024 il Giudice rilevava l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti da parte attrice. Nella stessa sede, il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies, assegnando alle parti il 3.04.2025 quale termine per il deposito delle note conclusive.
Con decreto del 28.03.2025, il giudice disponeva la forma scritta per l'udienza di precisione delle concussioni.
Scaduti i termini concessi alle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
All'esito del giudizio parte convenuta creditrice non ha fornito la prova dell'esistenza del credito vantato.
In primo luogo, parte convenuta non ha dimostrato che il credito che riconduce all'oggetto del contratto di cessione sia mai esistito. Non è, anzitutto, stato allegato alcun contratto di compravendita,
né alcun documento che possa dimostrare la volontà di (successivamente Controparte_3
incorporata in ) di acquistare la merce riportata poi nelle fatture allegate dalla convenuta Pt_1
creditrice (doc 2.1). Non soccorrono in tal senso le mail allegate da parte convenuta (doc 3) poiché inidonee a dimostrare il perfezionamento dell'accordo di compravendita tra e Controparte_3
. Non è stato di fatti dimostrato da parte della convenuta che Parte_3
l'indirizzo e-mail mittente ” sia effettivamente riconducibile alla Email_1
società , non risultando agli atti allegati altri documenti (di indubbia Controparte_3
provenienza) che possano svolgere il ruolo di “tertium comparationis”.
Parte attrice, d'altra parte, ha allegato e provato che per il periodo intercorrente tra l'08.02.2021 e il
07.02.2022 la società aveva rinnovato un contratto con una società esterna per Controparte_3
il mantenimento dei dominii “alborghettispa.com” e “alborghettispa.it”, nonché del servizio e-mail ad esse collegato (doc.10 di parte attrice). Tale circostanza rende vieppiù incerta la riferibilità proprio alla dell'indirizzo mail sopra indicato. Controparte_3
A ciò si aggiunga che non giova ad una ricostruzione favorevole al convenuto la quanto mai inusuale assenza di riferimenti alla società nel contenuto delle mail prodotte da parte Controparte_3
convenuta (doc. 3). Difetta, in particolare, qualsivoglia elemento che, sia per senso di professionalità
sia per diffusione della prassi, viene normalmente indicato nell'oggetto della mail, quale ad es. il nome della società acquirente;
così come irrituale è l'apposizione della firma in calce, la quale vorrebbe la specificazione del ruolo ricoperto dal dipendente della società firmatario (oltre alla menzione del nome della società stessa e dei rispettivi recapiti postali, telefonici o web, sito della società…).
Va, poi, ulteriormente considerato che, sotto il profilo del luogo di destinazione, nel corpo della mail del 17 marzo 2021 (doc. 3 parte convenuta) viene specificatamente espresso quale luogo di consegna
P.IVA_ dei prodotti un “warehouse”, ovvero di un magazzino sito in Napoli (cap. che nulla ha a che vedere con la società . Come dimostrato da parte attrice, producendo visura storica Controparte_3
(doc. 7) non ha mai avuto stabilimenti all'infuori di quello principale, sito in Controparte_3
Cornate D'Adda (MB), tanto meno a Napoli.
Parimenti non si può dire raggiunta la prova in ordine alla posizione, ovvero al ruolo ricoperto dal firmatario delle mail in oggetto, , all'interno della compagine societaria di Controparte_5 . Rileva questo Giudice che di fronte alla contestazione da parte della società Controparte_3
attrice in ordine sussistenza di alcun tipo di rapporto tra il e la società CP_5 CP_3
, la convenuta nulla ha allegato né provato a dimostrazione della legittimazione del a
[...] CP_5
rappresentare la;
non ha prodotto una busta paga che evidenziasse l'esistenza di un Controparte_3
rapporto di lavoro, né sono stati proposti capitoli di prova testimoniale da sottoporre allo stesso
CP_5
In secondo luogo, non è stato provato che la prestazione di dare, allegata dalla convenuta, sia stata effettivamente eseguita. Nessuna efficacia probatoria in questo senso può essere riconosciuta alle fatture e alle bolle di accompagnamento allegate dalla convenuta (doc 2.1) recanti la sottoscrizione a nome di . Controparte_4
Non è stata dimostrata la qualifica, indicata sul timbro apposto sulle bolle, di Direttore Generale a carico del firmatario della comunicazione di cessione, , né che questi avesse in Controparte_4
qualsiasi altro modo il potere di ricevere la merce per conto della società . Controparte_3
Al contrario, risulta dagli atti del processo la natura controversa del ruolo di Controparte_4
all'interno della società , e contestata dall'odierna attrice, la quale ha anche Controparte_3
prodotto documentazione attestante la cessazione di qualunque rapporto di dipendenza fra il e CP_4
la a far tempo dal 1.2.2015 (doc. 6). CP_3
A fronte di tale allegazione e produzione, parte convenuta, nulla ha dedotto e provato, pur avendone l'onere.
Sul punto, soccorre la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha a più riprese affermato
“Qualora il dominus negotii contesti i poteri rappresentativi di colui che ha agito spendendo il suo
nome, l'Onere della prova dello avvenuto conferimento di essi incombe al terzo contraente il quale
pretenda di addossare al rappresentato gli effetti del negozio che assume concluso col
rappresentante.” La Corte con un orientamento mai sconfessato attribuisce al soggetto contraente l'onere di dimostrare l'ampiezza dei poteri e, a fortiori, di dimostrare la qualità di rappresentante. Nel caso di specie, alla contestazione della odierna attrice nulla è stato prodotto da parte convenuta a fine di superare il proprio onere probatorio.
Per le ragioni suesposte si deve ritenere che il credito vantato dalla parte convenuta CP_1
non sia stato provato.
Parimenti rimane non provato dalla parte convenuta l'allegazione per cui Controparte_3
abbia effettuato un ordine d'acquisto con , né che alcuna Parte_3
prestazione sia stata eseguita da a favore di Parte_3 CP_3
.
[...]
In ogni caso, anche a voler ritenere esistente il credito affermato da non risulta CP_1
provata l'avvenuta cessione proprio di tale credito da parte di in Parte_3
favore della odierna convenuta.
Nel caso in esame assume preminente rilievo il contratto di cessione del credito che sarebbe stato stipulato tra (Cedente) e la convenuta Parte_3 CP_1
(cessionario), rispetto al credito vantato dalla prima nei confronti della di Controparte_3
(ceduto) successivamente incorporata nella odierna attrice. Un contratto di tal tipo deve essere qualificato come contratto di factoring regolato dalla legge 52/1991 nonché dagli artt. 1260 e seguenti c.c. in tema di cessione del credito.
Tanto premesso, osserva questo giudice che all'esito dell'istruttoria non è stata dimostrata l'esistenza del succitato contratto di factoring.
In questa sede deve essere richiamata la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che sottolinea come: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il
debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella
della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un
accertamento complessivo delle risultanze di fatto,.”. In questo senso la Corte evidenzia come la semplice produzione in giudizio di un documento recante comunicazione di avvenuta cessione di credito, come avvenuto nel caso di specie (doc 2.2 parte convenuta), non possa costituire prova sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto stesso. Si deve dare atto che la parte convenuta non abbia prodotto ulteriori elementi di prova finalizzati a dimostrare l'esistenza del contratto di factoring.
In virtù del principio espresso dall'articolo 2697 c.c. in ordine alla ripartizione dell'onere della prova per cui “Adfirmanti incumbit probatio”, era onere del convenuto dimostrare l'esistenza del contratto di factoring. Onere al quale il convenuto è rimasto totalmente inadempiente.
Per le suindicate ragioni si deve concludere che non sia stata provata l'esistenza del contratto di factoring come allegato dalla parte convenuta.
Anche a voler concedere una piena efficacia probatoria al documento con il quale una società
comunichi la cessione del credito sarebbe comunque necessario, al fine di dimostrare l'esistenza di un contratto di factoring, che detta comunicazione riporti gli elementi essenziali per individuare i crediti ceduti, nonché la loro fonte. Nella comunicazione allegata da parte convenuta (doc 2.2) non è
presente alcun riferimento né in ordine all'identità dei crediti ceduti né riguardo alla loro fonte.
L'assenza di queste informazioni impedisce di poter validamente tracciare un nesso logico tra il credito oppure i crediti ceduti ed i crediti di cui il convenuto chieda la condanna al pagamento. Si
deve pertanto ritenere non dimostrata l'esistenza e l'oggetto del contratto di cessione del credito dedotto.
Ulteriore elemento da tener in considerazione è l'ipotesi (sempre doc.
2.2 parte convenuta) riguarda il difetto del potere rappresentativo a rappresentare la società verso l'esterno Controparte_3
da parte del sig. . Controparte_4
Si è già detto sopra della comprovata cessazione di ogni rapporto di dipendenza e collaborazione del con la a far tempo dall'1.2.2015. CP_4 Controparte_3
Tale circostanza è già in sé idonea a far ritenere al giudicante l'inefficacia della sottoscrizione apposta a suo nome in calce alla comunicazione di intervenuta cessione del credito. Non vale a superare tale conclusione l'allegazione da parte della convenuta di quell' “apparenza” che viene indirettamente chiamata nel corso delle difese della convenuta in ordine alla qualità di rappresentante apparente a carico di . Controparte_4
Invero, il dettato dell'articolo 1189 c.c. prevede che per attribuire la qualità di “rappresentante apparente” debbano sussistere “circostanze univoche” nonché buona fede. Sul punto la Corte di
Cassazione osserva che “il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al
creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che
il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere
confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è
stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens"
in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi
dell'"accipiens". La Corte addossa in capo a colui che affermi l'esistenza della situazione di apparenza giuridica l'onere di dimostrarla. All'esito dell'istruttoria è tuttavia risultato evidente come il convenuto nulla abbia prodotto in tale senso. Si deve al contrario far notare che dalle prove allegate
(in particolare dai docc. 2.1-2.4 e 3 di parte convenuta) si possa evincere una situazione di fatto che tutto può far pensare fuorché un affidamento incolpevole. Ci si è già precedentemente soffermati su talune anomalie rispetto alle mail di cui doc.3 di parte convenuta cui qui ci si richiama integralmente
(assenza di qualsiasi elemento che possa in modo univoco rimandare alla società CP_3
il non seguire le comuni prassi di redazione dei documenti, l'utilizzo di dominii non proprietari).
Elementi questi che minano l'affidamento incolpevole di . Parte_3
Per questi motivi
si deve ritenere insussistente la fattispecie del rappresentante apparente.
per tutte le suesposte considerazioni la deve ritenersi insussistente il credito vantato dalla convenuta con il ricorso monitorio, con la conseguenza che l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
In merito al regolamento delle spese processuali non vi sono ostacoli all'applicazione della regola soccombenza. Parte convenuta deve quindi essere condannata a rifondere alla parte attrice le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum, ed in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa l'assenza di attività istruttoria e la natura della decisione.
In ordine alla domanda di parte attrice di condanna della parte convenuta al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 comma I e III c.p.c. ritiene questo Giudice non sussistano i presupposti di legge.
Sul punto si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale osserva che “La condanna
per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul
mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a
determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al
soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già
reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la
cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il
gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti
estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori
grossolani nella redazione dell'impugnazione.”. Con questa decisione la Corte ha disconosciuto l'esistenza di un automatismo tra “l'aggravamento del carico complessivo” del sistema giudiziario e la condanna per lite temeraria.
Piuttosto, affinché si possa configurare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è necessario che sussistano presupposti sia di natura soggettiva, sia di natura oggettiva. Quanto ai primi, questi vengono identificati nella “consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi”, nel caso di specie non risulta dimostrato da parte attrice che la parte convenuta avesse domandato ed ottenuto il decreto ingiuntivo nella piena consapevolezza dell'inesistenza del contratto di fornitura, nonché dell'inefficacia del contratto di cessione. Allo stato degli atti un tale comportamento non pare connotato né da dolo, né da colpa grave. Egualmente non risulta provato l'elemento oggettivo, ovvero il pregiudizio sofferto dalla parte soccombente.
Per tutte le suesposte ragioni la domanda ex art. 96 c.p.c. va rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 616/2023;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice Controparte_2 Pt_1
le spese del giudizio che liquida in € 9.142.00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;
rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
Brescia, 17 aprile 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio