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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato e pubblicato ex art. 447 bis e 437 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 673 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
nata a [...] in data [...] (c.f. : Controparte_1
) residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Vincenzo DAVIDE, del Foro di Pescara, con studio in
Popoli (PE) 65026- alla via Garibaldi n° 9, che dichiara di voler ricevere, ai sensi dell'ultima parte dell'ultimo comma degli artt. 133 e 134 e dell'art. 176 c.p.c., al fine di consentire alla cancelleria le modalità alternative di comunicazione degli avvisi di cancelleria per il tramite dell'indicazione eseguita nel primo scritto difensivo utile, l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC ed il numero di fax presso cui dichiara di voler ricevere gli avvisi, le notificazioni e le comunicazioni fuori udienza: indirizzo (PEC) di Posta Elettronica Certifica : Email_1
-Appellante-
Contro , nato a [...] il [...], c.f.: _2
res.te in Tocco da Casauria (PE) -65028- alla via Napoli n. 61 , rappresentato CodiceFiscale_2
e difeso come in atti dall'avv. Annalisa Di Tizio, PEC:
ed elett.te dom.to nel giudizio di primo grado in Email_2
Francavilla al Mare alla Via Venezia n. 16 presso lo studio del proprio difensore avv. Annalisa Di
Tizio, (c.f.: ), PEC: fax C.F._3 Email_2
085/817401, cell.: 347/8411070;
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 778/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data
16.05.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) in via istruttoria: chiede che la Corte di appello adita voglia accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2721-2726 c.c, 216 e 220 c.p.c. relativa all'ordinanza del Giudice del
27.07.22 e l'inammissibilità di tutte le prove testimoniali richieste da controparte, nonché la nullità ed inutilizzabilità, per violazione di legge, dei conseguenti atti, prove ed esiti istruttori confluiti nella
Sentenza di I grado, ai fini del thema probandum e decidendum relativo al decisum giudiziale del processo civile de quo, per le ragioni esplicate nella parte dei motivi di cui al punto i) del presente atto;
2) nel merito:
a) riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Pescara del 16.05.2023, pubblicata il
16.05.2023 e depositata il 31.05.2023, n. 778/2023 RG Sentenze Tribunale di Pescara (Cfr. All. Sub
1) emessa in I grado dal GOP dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante nel procedimento civile di cui al n. 4764/2021 RGAC TRIB. PESCARA (Repert. n. 1396/2023 del 01/06/2023), notificata in data
5/06/2023 (Cfr. All. Sub 2), respingendo la domanda originariamente proposta, e, per l'effetto, mandare esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte e confermare il
Decreto del Tribunale di Pescara nr. 1597/21 del 5/10/2021 (revocato dal Giudice di I grado in
Sentenza) con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della Sig.ra Controparte_1 della somma di € 1960,00, oltre spese e compensi;
b) accertare e dichiarare, nonché accogliere, l'eccezione in relazione alla prescrizione e decadenza
(con termine prescrizionale e decadenziale spirato il 31 maggio 2020 vista la risoluzione del contratto del 30.11.19 -cfr. all. 2 di controparte- ovvero al massimo il 11/06/2020 visto il cambio di residenza
-cfr. all. 9 e 10-) dell'azione riconvenzionale (e/o comunque della compensazione delle somme richieste con la stessa) ex art. 13, n. 2, della legge 431/98 da esercitarsi entro 6 mesi dalla riconsegna dell'immobile locato per la restituzione delle somme che controparte asseritamente dichiara di aver pagato in misura superiore al canone risultante da contratto, azionata invece da controparte solo con il deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente solo in data
2.12.21;
c) accogliere l'eccezione riconvenzionale proposta in secondo grado dall'appellante nel punto (iii) dei motivi per il mancato pagamento della somma di € 4.800,00 nei confronti Controparte_3
(nonché verso l'odierna parte appellante quale erede dello stesso) chiedendo il rigetto integrale della infondata domanda di controparte per l'importo di € 5.760,00 e la conferma del Decreto del Tribunale di Pescara nr. 1597/21 del 5/10/2021 (revocato dal Giudice di I grado in Sentenza) con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 1.960,00, Controparte_1
oltre spese e compensi;
3) condannare la controparte ex art. 91 c.p.c. alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 [Data agg. 15/12/2020] come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del
2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e del doppio grado del giudizio;
4) condannare la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” per la somma pari ad € 4.570,32 ovvero nella diversa somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Per l'appellato:
In ossequio al decreto del 26/01/2024 l'avv. Annalisa Di Tizio, quale procuratore costituito di _2
, si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta e ai propri scritti
[...]
difensivi in atti, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, opponendosi a nuove produzioni documentali e conclude per il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza appellata è stato deciso il procedimento di opposizione introdotto da _2 avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da per il mancato pagamento di € Controparte_1
1.960,00 a titolo di canoni inerenti il contratto di locazione intercorso tra l'ingiunto ed il suo dante causa , registrato presso l'A.d.E. di Pescara il 16/12/2016 al n. 11353 serie Controparte_3
3T;
1.1 A fondamento dell'opposizione veniva dedotto:
-che alla luce dei rinvii effettuati alla pregressa corrispondenza ed in considerazione della mancata specificazione delle mensilità per le quali l'ingiungente non avrebbe ricevuto i canoni, doveva ritenersi che la pretesa di € 1.960,00 era necessariamente riferibile alle mensilità da maggio a novembre 2019, essendo il contratto cessato in data 30/11/2019, per le quali il conduttore non possedeva (suo malgrado) ricevuta.
- che come provato dalle ricevute in atti (doc. n. 5) e dimostrabile per testi, a partire dall'anno 2010
(epoca in cui il rapporto era retto da precedente contratto di locazione stipulato nel 2004, registrato presso l'A.d.E. di Pescara – sez. Popoli al n. 100048/1 serie 3 in data 07/07/2004 e rinnovatosi annualmente sino al 14/12/2016, allorché veniva sostituito dal nuovo) il locatore aveva preteso dal sig. il pagamento di un canone mensile di € 350,00 anziché di € 280,00 come pattuito, con un _2
incremento di 70 euro al mese, anche se talvolta il locatore rilasciava quietanze per il minor importo di € 280,00 nonostante il pagamento contante di € 350,00; ciò in violazione dell'art. 13 della legge
431/98, con conseguente suo diritto di ripetere per i canoni maggiorati, non coperti da prescrizione;
-che inoltre il sig. (dante causa di ) aveva sempre Controparte_3 Controparte_1
richiesto al sig. oltre al pagamento di un canone di locazione indebitamente maggiorato, anche _2
lo svolgimento di prestazioni lavorative extra, consistenti nella manutenzione dei terreni agricoli del locatore (potatura uliveti, taglio settimanale dell'erba, ecc.) e dei numerosi appartamenti di quest'ultimo (in parte ereditati dalla ricorrente) mediante operazioni di pulizia, imbiancamento, verniciatura, piccole opere edili, ecc., per alcuni dei quali (potatura di 80 ulivi e pulizia scarpata) era ancora creditore di €1.700;
-che tali importi andavano quindi compensati con il credito preteso dalla ingiungente e andava disposto il pagamento in suo favore della somma di € 3.800 di cui era creditore.
1.2 Nella sua comparsa di costituzione la eccepiva: Controparte_1
- che le ricevute prodotte dalla controparte erano inidonee a dimostrare gli asseriti maggiori canoni corrisposti in quanto prive di sottoscrizione del ed alcune redatte in un Controparte_3
italiano sgrammaticato incompatibile con il livello culturale del padre;
-che le maggiori somme versate dal Sig. rispetto al canone di € 280,00 costituivano _2
comunque acconti per i debiti contratti antecedentemente ed anticipi sui canoni futuri;
-che al termine del quindicennale rapporto il Sig. risultava debitore del Sig. _2 [...]
di somme maggiori rispetto a quelle richieste in via monitoria . Controparte_3
-che il Sig. , ciò nonostante, prossimo agli ottant'anni ed afflitto da una Controparte_3
pluralità di patologie che nel 2020 lo portarono al decesso, nel 2019 richiese al per il tramite _2 dell'Avv. E. Persichetti (doc. 4 controparte) il pagamento della morosità, limitando la pretesa alle sole ultime mensilità di canoni per la confusione generata nella contabilità dal conduttore, con i suoi continui mancati pagamenti, pagamenti in natura, acconti in compensazione parziale ed anticipi;
-che tanto poteva evincersi dall'esame analitico delle singole ricevute prodotte e dal riconoscimento e bonifico, da parte del del canone relativo ai mesi di aprile e maggio 2019; _2
- che oltre al rapporto locatizio registrato tra le parti era intercorsa anche la locazione di un garage non costituente pertinenza dell'abitazione locata, che è munita di un posto auto, il cui canone congruamente stimabile nella misura di € 80,00 mensili, veniva richiesto in via riconvenzionale .
1.3 La causa è stata definita con la sentenza oggi impugnata, all'esito dell'espletamento della prova orale, con la quale si è parzialmente accolta l'opposizione ritenendosi:
-che pur a fronte del confuso e frammentario quadro documentale e assertivo delle parti risultava non contestata l'esposizione debitoria del _2
-che quanto al disconoscimento delle ricevute, era verosimile che le stesse provenissero dalla parte locatrice, non essendo altrimenti comprensibile perché per gli altri importi, sempre indicati in altre ricevute, la stessa non avesse agito giudizialmente, limitando la sua pretesa ai soli importi di cui mancavano le ricevute disconosciute, in tal modo riconoscendo implicitamente il contenuto di tali ricevute, anche quando nella comparsa di costituzione provvedeva a ricostruire le due partite di dare e avere tra le parti;
-che inoltre nella predetta ricostruzione vi era anche l'ammissione di aver richiesto ed ottenuto dal ricorrente una somma maggiore rispetto a quella pattuita ovvero Euro 350,00 anziché 280,00, giustificandosi tali maggiori pagamenti con la necessità di avere un acconto sui canoni futuri per pregresse mensilità non pagate: circostanza rimasta priva di riscontro;
-che tra le testimonianze, vi era quella di (soggetto terzo) che in un primo momento Persona_1
diceva di non aver mai visto le ricevute esibitele , salvo poi riconoscerle come quelle che venivano sempre consegnate dal suo datore di lavoro ai conduttori che di volta in volta si recavano a casa sua per pagare il canone;
-che pertanto risultando provato che il aveva versato somme superiori rispetto al canone _2 pattuito nel contratto registrato e la relativa pattuizione doveva ritenersi nulla ai sensi dell'art. 13 della L.431/98 l'opponente aveva diritto di ripetere dal locatore la somma di € 4.060,00 calcolata in base alle sole ricevute mensili di € 350,00 e detratto il periodo coperto da prescrizione decennale
(sino a novembre 2011 compreso);
-che infine, quanto alla ulteriore richiesta di pagamento formulata dal di quanto dovuto a _2
titolo di compenso per prestazioni lavorative, pari ad Euro 1.700,00, detto importo (somma riconosciuta come dovuta al doveva ritenersi già in realtà posto in compensazione perché – _2
diversamente – non si comprenderebbe il motivo degli ultimi versamenti effettuati;
-che dunque dovendosi riconoscere al le somme in eccesso versate pari ad Euro 4.060,00 e _2 alla l'importo per i canoni di cui al decreto ingiuntivo per Euro 1.960,00 ed operate Controparte_1 le dovute compensazioni la doveva essere condannata a versare a Controparte_1 _2
la somma pari ad Euro 2.100,00, pari alla differenza delle somme predette, con conseguente
[...]
revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
2. Nel suo atto di appello contesta la decisione per i motivi di seguito Controparte_1
sintetizzati:
1)Violazione dei disposti degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2721-2726 c.c, 216 e 220 c.p.c.
Contesta al riguardo l'ammissione della prova orale sul contenuto del contratto di locazione , che per disposto normativo (art. 1, n. 4, legge n. 431/1998), deve essere stipulato per iscritto, nonché sul pagamento dei canoni dello stesso e sulle relative ricevute di pagamento prodotte da controparte, con conseguente inammissibilità della prova per testi.
Deduce infatti:
-che il ha fondato l'opposizione su ipotesi di prova scritta (le citate ricevute cfr. all. 5) che, _2
oltre ad essere stata disconosciuta da controparte, risulta essere del tutto inattendibile e priva di alcun riscontro probatorio, sulla cui base ha, successivamente, chiesto l'ammissione di prova testimoniale
(inammissibile in violazione come detto degli artt. 2721-2726 c.c.) al fine di provare con propri testimoni i documenti del contratto di locazione, le asserite ricevute allegate e gli ipotetici pagamenti dei canoni in assoluta violazione degli artt. 2724, 2725 e 2726 c.c.
-che inoltre le ricevute sono inidonee a dar prova dei pagamenti anche per loro irregolarità formale per mancanza dei dati anagrafici e del codice fiscale del conduttore e del locatore, dell'indirizzo dell'immobile, della dichiarazione di ricevuto pagamento con data e importo del canone e della firma autografa a sigillo di quietanza;
-che la stessa controparte aveva offerto scritture di comparazione a supporto della propria istanza di verificazione e sulla cui base doveva verificarsi la riferibilità al delle ricevute;
Controparte_1
-che del tutto erroneamente a dimostrazione del contratto di locazione si era invece dato ingresso ad una inammissibile prova orale.
2) Violazione dei disposti degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
a)-Insussistenza, infondatezza ed irrilevanza probatoria delle quietanze (Cfr. doc. 5 di controparte) volte a dimostrare il pagamento di un maggior canone.
Al riguardo ribadisce che:
-le ricevute prodotte dalla controparte (sub all. 5), immediatamente disconosciute dall'odierna parte appellante, a dimostrazione degli asseriti maggiori canoni corrisposti sono prive di sottoscrizione per cui, oltre ad essere irrilevanti ed infondate, non hanno alcuna valenza probatoria e, per l'effetto, non possono essere ragionevolmente esser poste alla base di una solida argomentazione giuridica nell'apparato motivazione della Sentenza di I grado a sostegno delle ragioni di controparte;
- la versione dei fatti fornita dalla controparte è palesemente infondata atteso che le maggiori somme versate dal Sig. rispetto al canone di € 280,00 costituivano acconti per i debiti contratti _2 antecedentemente ed anticipi sui canoni futuri, assunto che trova riscontro dall'esito dell''interrogatorio formale della sig.ra e dalla testimonianza di Controparte_1
assunta all'udienza del 24.01.23; Testimone_1
-la prova della insussistenza del credito peri lavori emerge dalla stessa ricostruzione effettuata da che con Nota del 31/05/2019 (doc. 7 controparte) ha richiesto al Sig. _2 Controparte_3
di porre in compensazione (parzialmente) il proprio credito di € 1700,00 con i canoni di cui si
[...] era reso moroso (“...con la presente vengo ad evidenziare che i mancati pagamenti delle mensilità pregresse derivano da una sua volontà di defalcarli dall'importo delle prestazioni di lavoro occasionale svolte da parte del sottoscritto dietro suo specifico incarico. L'importo dei lavori effettuati, come da accordi verbali intercorsi prima dell'avvio degli stessi, ammonta ad € 1700,00 ; in data odierna tali somme di denaro non sono state ancora incassate dallo scrivente in quanto dovevano essere defalcate dai canoni mensili d'affitto”), documento che costituisce una dichiarazione confessoria da parte del mediante la quale lo stesso si dichiara debitore verso il sig. _2 [...]
in relazione ai canoni mensili non versati fino al 31.08.2019, con la proposta di defalcare CP_1
i canoni mensili dall'importo dei lavori svolti per suo conto e di versare la parte residuale entro e non oltre il 31.07.19. Dopo oltre quattro mesi dalla suddetta comunicazione, ovvero in data 4/10/2019, il
Sig. ha accreditato al Sig. la complessiva somma di € 560,00 _2 Controparte_3
imputandola ai mesi di Marzo-Aprile 2019 (Cfr. ricevute 2019 prodotte dalla controparte);
Ripropone poi la ricostruzione analitica delle ricevute prodotte dalla controparte sub doc.5 argomentando sulla loro inidoneità a dar conto degli importi ivi riportati poiché computando le sole ricevute mancanti e quelle “sgrammaticate” non attribuibili al Sig. , risulta al Controparte_3
1/01/2019 un credito di quest'ultimo pari ad € 8400,00.come confermato dalla Nota del 17/06/2019
(doc. 4 controparte) con la quale l'Avv. E. Persichetti, per conto del Sig. , Controparte_3
aveva richiesto al Sig. il pagamento dei canoni dal mese di Novembre 2018 al mese _2
di Giugno 2019 , diffida che confuta anche la ricevuta datata sempre 17/06/2019 ed inerente il pagamento dei canoni di Novembre 2018 e Dicembre 2018 (Cfr. ricevute 2019 prodotte ex adverso).
Ancora rappresenta che le ricevute dal 2016 al 2019 sono prive di sigla tanto che con l'ordinanza del
27/07/2022 è stata limitata la verificazione al periodo 2011-2015 . Inoltre sei ricevute dell'anno 2015 riportano la dicitura PAGATO priva di sigla , evenienza da cui consegue che il presunto credito della controparte per l'asserita indebita maggiorazione del canone, quantificato in complessivi € 4060,00, va anche astrattamente ridotto di € 910,00 per l'eccedenza inerente il periodo 2016-2019 e di € 420,00 per l'eccedenza inerente il 2015, il cui pagamento non può ovviamente essere provato da ricevute prive di sigla .
Alla luce di tali evenienze rileva che il Giudice risolve in maniera suppositiva il nucleo della vicenda processuale (l'attendibilità probatoria delle ricevute, la resistenza delle stesse al giudizio di verificazione e l'attribuibilità delle stesse a parte resistente in I grado) affermando che “appare verosimile” che le stesse provengano dalla resistente, non in base all'esito di un doveroso ed adeguatamente motivato confronto probatorio documentale delle stesse con altri documenti (in base ad ulteriori riscontri documentali e/o calligrafici), bensì in quanto secondo il Giudicante non è dato comprendere come per gli altri importi (sempre nelle altre ricevute indicati) la stessa non abbia agito giudizialmente.
Inoltre lamenta che il giudicante compie nel proprio percorso logico motivazionale un'ulteriore grave errore logico-ricostruttivo, sempre fondato su deduzioni apodittiche prive di alcun riscontro documentale, nel punto in cui ritiene che da parte opposta vi è un implicito riconoscimento del contenuto di tali ricevute, anche quando nella comparsa di costituzione si provvede a ricostruire le due partite di dare e avere tra le parti in quanto nella predetta ricostruzione “ vi è anche l'ammissione di aver richiesto ed ottenuto dal ricorrente una somma maggiore rispetto a quella pattuita ovvero Euro
350,00 anziché 280,00”, mentre nella ricostruzione operata da odierna parte appellante in I grado non si è mai verificato (anche nella ricostruzione delle partite dare/avere): a) nè il riconoscimento delle ricevute prodotte da controparte;
b) nè l'ammissione di aver chiesto ed ottenuto dal opponente una somma maggiore rispetto al canone mensile di locazione contrattualmente stabilito in € 280,00.
3)Eccezione di prescrizione e decadenza dall'azione ex art. 13, n. 2, della legge 431/98-
Con tale motivo formula eccezione di decadenza e prescrizione dei termini di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato (spirati il 31 maggio 2020 vista la risoluzione del contratto del
30.11.19 -cfr. all. 2 di controparte- ovvero al massimo il 11/06/2020 visto il cambio di residenza -cfr. all. 9 e 10-) ex art. 13, n. 2, della legge 431/98 entro cui controparte avrebbe potuto esperire una eventuale azione volta alla ripetizione delle asserite somme che avrebbe pagato in eccesso rispetto al canone risultante contrattualmente, in considerazione del fatto che controparte ha esercitato la suddetta azione ex art. 13, n. 2, della legge 431/98 per la prima volta con il deposito telematico
(avvenuta il 2.12.2021) del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del 1.12.2021.
4) Inattendibilità dei testimoni escussi su richiesta dell'opponente in I grado
Con tale motivo previa ricostruzione del quadro probatorio emerso a seguito dell'espletata prova orale contesta la veridicità delle dichiarazioni rese dai testi di parte opponente per loro contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. 5)Eccezione riconvenzionale
Con tale motivo ripropone sotto veste di eccezione riconvenzionale la domanda riconvenzionale di pagamento del canone per il garage, ritenuta inammissibile in primo grado.
6) Condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c. da parte del Giudice di I grado ad odierna parte appellante.
Con tale motivo contesta la disposta sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della controparte in quanto ingiusta, incongrua ed inadeguata al caso di specie oltre che contraria al principio di soccombenza come elaborato alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte, non essendosi considerato che il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal ra _2 stato parzialmente accolto, con esclusione della ulteriore somma di € 1.700,00 richiesta per il lavoro di potatura e che il credito ingiunto dalla (parte opposta) per l'importo dei canoni di Controparte_1
cui al decreto ingiuntivo per Euro 1.960,00 era stato comunque riconosciuto.
7) Risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Chiede infine la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” per la somma pari ad € 4.570,32 ovvero nella diversa somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
3. Il nel costituirsi nel presente grado di giudizio contesta l'ammissibilità dell'appello, di _2
alcune delle eccezioni proposte solo in appello e dei documenti ivi prodotti, chiedendo comunque il rigetto dell'impugnazione, per infondatezza nel merito del censure prospettate.
4. La causa giunge alla udienza del 14.1.2025, fissata in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito del disposto mutamento del rito ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., per la discussione ed atteso il regolare deposito delle note di trattazione è matura per la decisione nei termini di seguito specificati.
Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni proposte dalla parte appellante nei motivi sopra rubricati sub 3) e sub 5) da ritenere senz'altro inammissibili in quanto formulate per la prima volta in appello.
Incorre infatti la parte appellante nel divieto dei nova in appello (secondo principio applicabile anche nel giudizio che segue il rito lavoro codificato nel 2° comma dell'art. 437 c.p.c. richiamato dall'art.447 bis c.p.c.) che investe tanto le domande quanto le eccezioni (non rilevabili d'ufficio e tali non sono quelle di prescrizione e decadenza né quella, formulata al fine di paralizzare la pretesa attorea, di riconoscimento del credito derivante da altro e diverso rapporto locatizio, già dichiarata inammissibile quale domanda riconvenzionale in primo grado e non riproponibile sotto veste di eccezione riconvenzionale nel presente grado).
Nel resto l'appello è solo parzialmente fondato. Ritiene la Corte che il Tribunale di Pescara abbia fatto buon governo delle confuse emergenze istruttorie in atti, interpretando i pochi dati disponibili come idonei a comprovare, da un lato,
l'effettiva entità del canone versato dall'opponente, superiore a quello risultante dal contratto redatto in forma scritta e registrato, con conseguente suo diritto alla ripetizione delle somme versate in eccesso, nei limiti in cui risultino documentate, dall'altro la già intervenuta soddisfazione, mediante computo a canoni di locazione, della somma pretesa per l'esecuzione di lavori da parte dello stesso, dall'altro ancora la ricorrenza del diritto della convenuta opposta ad ottenere l'importo azionato in via monitoria corrispondente all'entità dei canoni maturati tra maggio e novembre 2019, per i quali non risulta documentato il pagamento.
Passando all'esame dei singoli motivi di appello, il primo di questi volto a censurare l'ammissione di prova orale su circostanze che trovano la loro fonte in contratto che per legge deve rivestire la forma scritta, rilievo dirimente assume la circostanza che nel caso di specie v'è principio di prova scritta in relazione alle circostanze dedotte dall'opponente (sul maggior importo del canone preteso rispetto a quello dichiarato) che giustifica ampiamente l'esercizio del potere discrezionale di ammissione della prova orale a dimostrazione di tale fatto, costituito dalle ricevute prodotte in atti.
Non rileva a tal fine che vi sia stato disconoscimento della sigla apposta su alcune delle ricevute prodotte posto che la prova orale, a fronte delle produzioni documentali in atti, costituenti principio di prova scritta, è volta proprio a dar evidenza della riferibilità o meno delle ricevute alla mano del locatore e dunque alla percezione da parte sua di somme diverse rispetto a quelle indicate nel contratto registrato e dunque funzionale a istruire la causa tanto sulla verificazione quanto sulla fondatezza della domanda restitutoria dei maggiori importi versati, formulata dall'opponente.
Sotto il primo profilo si rammenta peraltro (Cfr.Cass.4036/95) che “Il procedimento incidentale verificazione della scrittura privata disconosciuta, a differenza di quello proposto in via principale, ha funzione strumentale, avendo finalità e contenuto istruttori ed inquadrandosi nell'ambito dell'attività probatoria delle parti, in quanto non è fine a sè stesso, ma è preordinato all'utilizzazione, nel processo, della prova documentale. Pertanto, per la proposizione in via incidentale dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, non sono richieste determinate forme, potendo il giudice ravvisare la volontà di chiedere la verificazione, e quindi di servirsi del documento disconosciuto, in un comportamento concludente, anche senza l'uso di formule sacramentali;
con la conseguenza che è ammissibile, almeno in via astratta, una prova per testi che la parte intenda utilizzare anche a supporto dell'istanza di verificazione.”
Non vi è dunque alcuna preclusione alla prova per testi per dimostrare la riferibilità al dante causa dell'appellante delle ricevute prodotte in atti, alcune delle quali recanti una sigla. Inoltre è ormai dato acquisito al patrimonio giurisprudenziale (cfr. Cass.9672/20) che “In tema di locazione immobiliare, la prova per testimoni è ammissibile se la domanda è diretta a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato che preveda un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato (ex art. 1417 c.c.) e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio documentale presuntivo
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che non aveva ammesso la prova testimoniale, sebbene la conduttrice avesse dedotto, a fondamento della domanda di ripetizione di indebito, la nullità del contratto dissimulato volto ad ottenere un canone maggiorato e, inoltre, prodotto, quale prova documentale, un assegno bancario quietanzato, con imputazione specifica al pagamento del canone di locazione, recante un importo doppio rispetto a quello contenuto in una proposta contrattuale predisposta, su incarico del locatore, da un'agenzia immobiliare).
Né rileva contrariamente a quanto assunto da parte appellante che le ricevute non contengano la completa indicazione dei dati delle parti e dell'immobile, non essendo contestato che proprio l'immobile ad uso abitativo per cui è preteso il pagamento dei canoni (che l'opponente deduce essere stati versati in misura maggiorata) è quello oggetto dei contratti scritti e registrati dapprima nel 2004
e poi nel 2016.
Quanto poi ai motivi di appello sopra compendiati sub 2) e sub 4) da trattare congiuntamente vertendo entrambi al malgoverno delle risultanze istruttorie in punto di forza dimostrativa delle ricevute prodotte in atti e delle testimonianze rese dai soggetti addotti dalla difesa dell'opponente-appellato, va rilevato che la riferibilità delle ricevute alla persona del locatore ( e quel che è più la percezione da parte sua di canoni maggiori) è da ritenersi provata all'esito dell'ammessa prova orale.
Sul punto alcun rilievo può attribuirsi a quanto riferito dalla appellata in risposta all'interrogatorio formale, mezzo istruttorio che mira a stimolare la confessione e non certo a dimostrare la fondatezza della tesi sostenuta dalla stessa parte o a quanto riferito come teste dal di lei marito che si limita, sul canone preteso dal suocero, a riferire circostanze a suo dire apprese da questi, dichiarando comunque di non conoscerne l'importo mentre non si rilevano significative discordanze o imprecisioni in punto di fatti rilevanti al fine del decidere ossia che le ricevute venissero rilasciate ai conduttori da o per conto del locatore-avente causa della attuale appellante – evenienza questa affermata in termini più generici anche dalla badante che conferma di aver assistito al tali eventi pur non Persona_2
sapendo dire cosa contenessero le ricevute, che però-precisa- erano uguali a quelle rammostratele, oltre che in termini più specifici e sostanzialmente concordi quantomeno dai testi e Testimone_2
che dichiarano di aver assistito alla dazione di importi maggiori -€350,00-rispetto a CP_4
quelli pattuiti a conferma dei capp.1 e 2 del ricorso introduttivo . Ancora parte appellante indugia nella ricostruzione dei rapporti in essere pretendendo di ricavare argomenti di prova da dichiarazioni del difensore del dante causa dell'attrice, contenute in missive inviate per suo conto al conduttore dell'immobile o in riconoscimenti effettuati sempre per via cartolare dallo stesso sulla volontà di imputare a canoni il credito per i lavori eseguiti in favore _2
del , rispetto ai quali la sentenza non opera alcun riconoscimento di debenza da parte Controparte_1 di quest'ultimo, respingendo la richiesta del conduttore di porli in compensazione, senza adeguatamente contrastare quanto affermato in sentenza in merito agli altri elementi valorizzati ai fini della decisione (ossia non solo che la ricorrente si era limitata ad agire in via monitoria esclusivamente per il pagamento dei canoni per i quali non sussistevano ricevute di pagamento, ma anche che la stessa aveva dato conto nei propri atti difensivi – sul punto a confutazione di quanto affermato in appello cfr. pag.2 e pag.6 della comparsa di risposta di primo grado- che i maggiori importi versati in alcune occasioni – e risultanti dalla ricevute in atti - erano riferibili a pagamenti di debiti pregressi o, addirittura, ad anticipi dei canoni, senza darne prova).
Deduce quindi, ed in tanto si sostanzia la censura alla sentenza sul riconoscimento del credito in favore del conduttore per il pagamento di maggiori importi rispetto a quelli pattuiti per iscritto, che la decisione è meramente suppositiva e fondata su un giudizio di verosimiglianza.
Al contrario la decisione si fonda, come esposto in premessa, sulla corretta valutazione del materiale documentale (ed in particolare delle ricevute prodotte dal ), orale (che conferma in sostanza _2
la dazione dei maggiori importi riportati nelle ricevute, fossero esse siglate o meno, e che non presenta incongruenze ed imprecisioni nelle dichiarazioni dei testi idonee a minare la loro attendibilità o la valenza probatoria delle dichiarazioni da essi rese attribuita, o attribuibile, anche per quanto sopra in aggiunta specificato) e su deduzioni logiche che confortano l'assunto prospettato dall'allora opponente ossia di aver versato a partire dal 2010 e comunque di aver diritto a ripetere dal dicembre
2011, in ragione della nullità del relativo patto contrario, quanto pagato in eccesso rispetto al canone contrattualmente stabilito, ricostruito dal primo giudice in relazione alle sole ricevute contenenti l'importo di €350,00 dal novembre 2011 per un totale di €4.060.
L'unico motivo di appello che merita accoglimento in ragione di quanto esposto è quello inerente il governo delle spese di lite che in ragione della parziale soccombenza reciproca e valutata la ricorrenza in capo alla attuale appellante della qualifica di parte maggiormente soccombente (Cf Cass.
31444/2023) andavano parzialmente compensate per la metà e poste in capo alla medesima parte nella minor misura della residua metà.
Analoga sorte (compensazione per la metà) spetta alle spese del presente grado di giudizio, che liquidate nella misura liquidata al minimo delle tariffe previste per lo scaglione di riferimento e con esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria, non svoltesi, sono da porre a carico dell'appellante nella residua misura della metà, in considerazione del parziale accoglimento del gravame.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.,formulata dall'appellante, considerato l'esito del presente grado di giudizio, non può che essere disattesa.
Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando nel procedimento di appello tra le parti in epigrafe indicate così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello compensa tra le parti la metà delle spese di lite di primo grado come ivi già liquidate, condannando l'appellante alla rifusione della residua metà;
-dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dall'appellato che liquida in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario, nella misura già dimidiata di € 992,00 compensando tra le parti la residua metà.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Mariangela Fuina Barbara Del Bono