Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 4782/2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. GNUTTI LUISA
RICORRENTE
e nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) con l'avv. COEN RAFFAELE C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato note scritte, per l'udienza cartolare del giorno 12.12.2024, contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sigg.
e in data 09.05.2009 nel Comune di Concesio (BS), con atto Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia al n. 38, parte 2, serie B, anno 2009,
e ordinare alla cancelleria di trasmettere la copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al Primo Capo e al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2) affidare i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con la quale risiedono.
alle ore 16:00, con prelievo da scuola, alle 8:00 di lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
seconda settimana: dalle 12:30 di sabato alle ore 8:00 di lunedì, con accompagnamento a scuola;
terza settimana: dalle ore 16:00 di martedì alle ore 8:00 di mercoledì, con accompagnamento a scuola;
dalle 16:00 di giovedì alle 8:00 di venerdì, con accompagnamento a scuola;
quarta settimana: dalle ore 16:00 di mercoledì alle ore 7:00 di sabato mattina. E così al fine di coprire i reciproci turni di lavoro, serali e notturni, dei genitori, con facoltà in capo al padre di concordare con la madre altri giorni di visita pomeridiani compatibilmente agli impegni, anche scolastici, dei figli e con l'intesa che ciascun coniuge, tratterrà con sé i figli per coprire eventuali nuovi turni lavorativi serali dell'altro, con accompagnamento/prelievo dei figli direttamente da scuola nei giorni di collocamento. Al riguardo, le parti concordano sin d'ora che gli orari di cui sopra dovranno essere automaticamente modificati in conseguenza di eventuali cambi degli orari scolastici così da garantire, nei giorni di collocamento, l'accompagnamento diretto a scuola e il prelievo diretto da scuola compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
- 7 (sette) giorni per ciascun genitore durante le vacanze natalizie;
- 3 (tre) giorni per ciascun genitore durante le vacanze pasquali;
- 15 (quindici) giorni per ciascun genitore, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
- ponti e ad altre festività ad anni alterni tra i coniugi.
4) Ordinare al sig. di corrispondere alla sig. entro il giorno 05 di ogni mese e a CP_1 Pt_1 mezzo bonifico bancario, la somma di € 330,00 (€ 165,00 per ciascun figlio), rivalutabile in base all'indice Istat, a titolo di contributo nel mantenimento dei figli. Ciascun genitore provvederà a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie secondo i criteri adottati dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Brescia. Tali spese saranno fiscalmente detratte in ragione del 50% cadauno, o comunque, detratte dal genitore che le avrà effettivamente sostenute. Il sig. provvederà a sostenere, in via esclusiva, le spese attinenti all'acquisto dell'abbigliamento in CP_1
favore del figlio mentre la sig. si farà carico, in via esclusiva, delle spese di Per_1 Pt_1
abbigliamento della figlia;
Per_2
5) Disporre che l'assegno unico riconosciuto dall'Inps per i figli minori o, comunque, non economicamente indipendenti venga interamente riscosso dalla sig. quale genitore Parte_1
collocatario.
6) Il rimborso per le spese in detrazione della casa di Concesio, via Sangervasio n. 27, di proprietà del sig. resteranno a favore di quest'ultimo, e qualora il versamento sarà di diritto alla sig.ra CP_1 quest'ultima si obbliga, sin d'ora, a restituire, entro 10 giorni dalla ricezione, tali somme al Pt_1
sig. CP_1
7) Il sig. ha manifestato la volontà di subentrare, in via esclusiva, nella polizza n. 71291219/2 CP_1
contratta dalla sig. in data 27.03.2013 (assicurati: e . A far Pt_1 CP_2 Controparte_1 data dall'effettivo subentro, ed entro e non oltre i successivi dieci giorni, il sig. Controparte_1 dovrà corrispondere alla sig. a mezzo bonifico bancario, l'importo corrispondente Parte_1 al 50% dell'intero capitale versato (ossia euro 10.510,00 : 2 = 5.255,00). Resta inteso che, in caso di mancato subentro da parte del sig. entrambi i coniugi dovranno continuare a CP_1
corrispondere il premio mensile in misura pari al 50% ciascuno e ciò sino alla naturale scadenza della polizza, a fronte della quale il capitale verrà ripartito in parti uguali tra i sigg. e Pt_1 CP_1
8) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non vi sono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
9) I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore dei figli minori.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.04.2024 premesso che in data 09/05/2009 in Concesio Parte_1
(BS) aveva contratto matrimonio concordatario con e dalla loro unione erano nati Controparte_1
i figli (27.12.2011) e (13.02.2016), chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili Per_2 Per_1
del matrimonio con affidamento condiviso dei figli e obbligo per il padre di versare mensilmente la somma complessiva di € 400,00 per il mantenimento dei figli.
Si costituiva il 06.09.2024 che aderiva alla pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio con affidamento condiviso dei figli, chiedendo che l'assegno per il contributo al mantenimento dei figli fosse fissato nella misura massima di € 230,00 complessivi al mese.
All'udienza dell'08.10.2024, dopo ampia discussione delle parti, il Giudice formulava una proposta conciliativa e rinviava l'udienza per consentire alle parti di valutarla.
Alla successiva udienza del 12.11.2024 i legali chiedevano un rinvio evidenziando che le parti erano in procinto di raggiungere un accordo.
Con decreto 02.02.2025 il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo nei termini di cui in epigrafe, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Concesio (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n.5, parte II, serie A, anno 2009), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 31.3.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti