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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Giudice Dott. Pasquale Ucci Giudice relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 970/2024 del R.G.A.C. riservata in decisione il 22/01/2025 pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: ), elett. Parte_1 C.F._1 dom. in via Belvedere 15 Napoli, presso lo studio dell'Avv. Coppola Pasquale (c.f.
) dal quale è rappresentato e difeso come da procura su foglio separato;
C.F._2
APPELLANTE E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te, elett. dom. in via Carrozzieri a Monteoliveto n. 13 Napoli, presso lo studio dell'Avv. Garofalo Alberto Mario (c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù C.F._3 di procura su foglio separato;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 2182/2024, pubblicata in data 22.2.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26.2.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la , per Controparte_1 proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 2182/2024, pubblicata in data 22.2.2024, con la quale era rigettata l'opposizione e, per l'effetto, era stato confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 997/2022, per l'importo di € 138.000,00, dichiarato esecutivo, con condanna dell'opponente, odierna appellante, al pagamento delle spese di lite e al risarcimento per lite temeraria. L'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le domande proposte in primo grado e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese processuali.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello, di cui chiedeva il rigetto. Alla prima udienza di trattazione del 5.6.2025 (svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc) le parti chiedevano congiuntamente rinvio pendendo tra le stesse trattative per il bonario componimento della lite e la causa quindi, veniva rinviata all'udienza dell'8.1.2025 all'esito della quale nessuna delle parti depositava note per la trattazione scritta della causa che, quindi veniva rinviata, in presenza, all'udienza del 15.1.2025 davanti al Consigliere istruttore, ove nessuno compariva e, infine, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 22.1.2025; alla predetta udienza del 22.1.2025, di cui veniva data regolare comunicazione alle parti, nessuno compariva e la causa veniva riservata in decisione ex art. 350 bis cpc. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 15.1.2025, ed alla successiva udienza del 22.1.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2022), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 23/01/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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