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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1648 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, vertente
T R A
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio DI GIANNATALE
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi PARENTI CP_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 1, co. 47 ss., l. 92/2012, ha impugnato il licenziamento CP_1 per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla con comunicazione del 25 novembre Pt_1
2022, chiedendo al Tribunale di:
«in via principale accerti e dichiari la nullità del licenziamento perché intimato per motivo illecito con diritto CP_ del ricorrente alla reintegra nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento in favore del di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
In via subordinata accerti e dichiari l'illegittimità e/o nullità del recesso intimato per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dello stesso con diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria (dedotto il percepito e il percipiendo) per un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
1 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In via ulteriormente gradata accerti e dichiari l'illegittimità e/o nullità del recesso intimato per violazione dell'obbligo di repêchage con diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria (dedotto il percepito e il percipiendo) per un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese».
1.1. La società convenuta si è costituita, contestando le avverse censure e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Con ordinanza del 19 luglio 2023, il Tribunale ha così statuito:
«1. annulla il licenziamento intimato al ricorrente;
2. ordina la reintegrazione di nel posto di lavoro e condanna la società convenuta al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale mensile di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. condanna altresì la convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
4. condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2.120,00#, di cui €276,00# per spese generali ed €1.844,00# per compensi, oltre IVA e CPA».
3. Con ricorso in opposizione depositato in data 4 agosto 2023, la società ha contestato il suddetto provvedimento, chiedendo di: CP_ «a) nel merito ed in via principale, dichiarare legittimo il licenziamento intimato al dalla in Pt_1 data 25.11.2022 per i motivi esposti e disporre la restituzione di quanto corrisposto in adempimento della citata ordinanza e rigettare il ricorso c.d. “Fornero” proposto dal Sig. perché infondato in fatto ed in diritto e CP_1
CP_ non provato, e che, pertanto, nulla è dovuto al per i motivi esposti, e per l‟effetto condannare alla restituzione di quanto percepito in occasione dell‟adempimento della della ordinanza del Tribunale di Civitavecchia Pt_1
Sez. Lav. RG 353/2023 del 19.7.23;
b) in subordine, applicazione della penale minima ex art. 18 comma 5 L. 300/70 come modificato dalla
L. 92/12 con detrazione dell‟aliunde percptum e percipiendum;
CP_ c) con condanna del alle spese, competenze ed onorari del giudizio del doppio grado».
3.1. Costituitosi in giudizio il lavoratore ha chiesto:
«In via principale accerti e dichiari la nullità del licenziamento perché intimato per motivo illecito con diritto CP_ del ricorrente alla reintegra nel posto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento in favore del di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 2.389,00 maturata dal giorno del
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licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
In via subordinata accerti e dichiari l'illegittimità e/o nullità del recesso intimato per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dello stesso con diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria (dedotto il percepito e il percipiendo) per un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 2.389,00 ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
In via ulteriormente gradata accerti e dichiari l'illegittimità e/o nullità del recesso intimato per violazione dell'obbligo di repêchage con diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria dedotto il percepito e il percipiendo) per un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese».
4. Istruita documentalmente la causa e concesso termine per note, la stessa è stata decisa come da dispositivo.
5. Ritiene il Giudice non esservi ragione per discostarsi dalle conclusioni già raggiunte all'esito della prima fase di giudizio.
6. Deve preliminarmente ricordarsi che oggetto del presente giudizio è la legittimità del licenziamento intimato al ricorrente per giustificato motivo oggettivo con comunicazione del 25 novembre 2022.
7. Nel caso di specie, il licenziamento del ricorrente è stato giustificato dalla società convenuta nei seguenti termini:
«In relazione alla legge 604/66 art. 3 e successive modifiche, con la presente siamo a comunicarLe la nostra intenzione di risoluzione del rapporto di lavoro tra noi intercorrente, determinata da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. L'intenzione di procedere alla suddetta risoluzione si rende purtroppo necessaria a causa di ragioni oggettive connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa ed in particolare alla specifica richiesta della Committenza presso la centrale di TVN di Civitavecchia CP_2 ove attualmente Lei è adibito, relativa alla esecuzione di attività e utilizzo di manodopera idonea a svolgere i lavori le attività di cui all'appalto, come da specifica tecnica dello stesso. L'appalto in questione prevede, oltre a tutti gli obblighi del capitolato ovvero “Eseguire la movimentazione dei ricambi nei magazzini di Centrale e/o il trasporto da e per essi, a richiesta facendo riferimento agli standard di movimentazione che essenzialmente prevedono CP_2 una tipologia di interventi mirata alla scrupolosa osservanza alle prescrizioni del costruttore ed ai criteri di intervento CP_ CP_ a tale scopo sarà cura prevedere adeguata assistenza da parte di tecnici preposti nonché la possibilità di consultare i manuali. Eventuali deroghe, o situazioni particolari dovranno essere concordate con ”, nello CP_2
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specifico: - “esecuzione dei lavori in zone e condizioni disagiate, nonché in tempi discontinui qualunque sia la durata delle eventuali interruzioni;
- trasporto “da” e “per” i vari magazzini di tutti i materiali e le attrezzature;
- trasporto
“da” e “per” i vari magazzini del personale;
- movimentazione dei materiali all'interno dei magazzini;
- movimentazione dei materiali nell'area esterna dei magazzini;
- trasporto “da” e “per” la Centrale di tutti i materiali e le attrezzature;
- trasporto “da” e “per” la Centrale del personale;
- impiego del personale idoneo, di provata capacità ed adeguato qualitativamente e quantitativamente alle necessità connesse con l'esecuzione dei lavori. In particolare deve provvedersi di tutta la mano d'opera -comune, qualificata e specializzata- occorrente per l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti, sotto la costante direzione di un operaio specializzato responsabile ed esperto nel campo specifico, facendo rispettare in maniera rigorosa le norme antinfortunistiche ..” Tanto è vero che il personale dipendente, e nello specifico gli autisti/gruisti devono essere in grado di condurre in autonomia: 1) GRU DA
OLTRE 25 FINO A 60 TONNELLATE 2) CAMION CON TA FINO A 8,5
TONNELLATE 3) 4) CON Controparte_3 Controparte_4
SBRACCIO FINO A 28 MT Per la conduzione di tali mezzi, come a Lei noto, è necessario il conseguimento e il possesso dei relativi titoli abilitativi (es. Patente C ed E, nonché corsi di formazione etc.). Si ricorda che Lei è stato assunto con mansioni di autista / gruista, né ha conseguito competenze/mansioni tecniche ulteriori e differenti, richieste e necessarie previste nell'appalto citato, né nella nostra azienda complessivamente considerata. A CP_2 seguito della visita medica del lavoro del 15.09.2022 Lei è risultato idoneo al lavoro con prescrizioni/limitazioni, ovvero “LIMITAZIONE PER MMC>10 KG;
USO DI DPI PER R>80 DBA LEX.
LIMITAZIONE PER CONDUZIONE VEICOLI SU STRADA SE SUPERANTI I 20 KM
ORARI. POSSIBILITA' DI CONDUZIONE GRU GIA' ALLOCATA. DA ADIBIRE A
MANSIONI DI MAGAZZINO” Inoltre, Lei ci ha comunicato, in data 20.10.2022, che dal gennaio 2014 non è più in possesso della patente C ed E. Peraltro a fronte di specifica richiesta non ha indicato il possesso di titoli abilitativi alla conduzione delle GRU oltre le 25 e fino a 60 tonnellate. Si precisa che i Suoi certificati di idoneità, precedenti, non hanno mai fatto menzione a limitazioni, se non quella della movimentazione carichi superiore a 15 kg. Con decorrenza dal 10 ottobre 2022, proprio in ragione delle su esposte ragioni Lei è stato temporaneamente, e fermo restando le Sue mansioni, messo a disposizione del capo cantiere per poter svolgere eventuali attività di movimentazione disponibili e compatibili con le Sue limitazioni, attività del tutto residuali, sporadiche ed eccezionali.
Ad oggi, a quanto riferito nei vari rapporti di esecuzione lavori, ed in base alle lavorazioni di cui all'appalto ove Lei
è adibito, non vi sono state lavorazioni e attività che Lei abbia potuto svolgere, di fatto rimanendo inattivo. La committenza ci ha invitato al rispetto delle normative contrattuali, come da capitolato, che prevedono l'utilizzo di personale, e quindi costi del lavoro, idonei a svolgere le mansioni di movimentazione e conduzioni mezzi in autonomia, non consentendo di fatto l'utilizzo per lo svolgimento delle attività di cui all'appalto, di personale di mero facchinaggio e/o di mero magazziniere, mansioni e attività non esistenti nell'appalto, né nella nostra azienda complessivamente
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considerata. Peraltro, stante le Sue limitazioni mediche, anche l'attività di mero facchinaggio, qualora esistenti nell'appalto in questione, non sarebbero mansioni per Lei idonee, essendo i carichi di movimentazione nel cantiere normalmente superiori ai 10 Kg, e comunque da movimentare tramite i mezzi sopra indicati. Né allo stato, vi sono cantieri ove siano disponibili posti di lavoro dove Lei possa essere ricollocato, a parità di mansioni o inferiori. A seguito della Sua visita medica del lavoro abbiamo tentato di utilizzare le Sue specifiche competenze tecniche in altro modo presso la nostra società, ma nonostante lo sforzo posto in essere, ed a fronte della richiesta della Committenza di rispetto delle norme di contratto e appalto, e quindi di utilizzo di skills professionali compatibili con le stesse, e la conseguente esigenza di contenimento dei costi, connessi all'impossibilità di impiegare le Sue competenze tecniche e funzionali sia press la medesima sede che presso altra sede, finanche con altre e inferiori mansioni, tali circostanze ci impongono la necessità di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro. Questa Azienda fa presente, altresì, che i motivi sopra indicati rendono non rinviabile la decisione, ma che comunque la Società si è attivata al fine di favorire la ricollocazione del dipendente, ma al momento non vi sono altre posizioni, nemmeno inferiori ove ricollocare il dipendente. Poiché l'azienda ha i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, 8° comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, chiede che le parti siano convocate avanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. Si avvisa che ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 92/2012 il licenziamento, in caso di mancato accordo, avrà effetto dal giorno di comunicazione di avvio della procedura conciliativa e cioè dal ricevimento della presente, salvo il suo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso che le verrà corrisposta in base alla disciplina contrattuale, tenuto conto il periodo di lavoro intercorrente dal ricevimento della presente alla data di incontro avanti Co la di Roma, che sarà comunque considerato utile ai fini del computo del preavviso. In attesa della convocazione, porge distinti saluti».
8. Sostiene il ricorrente di essere stato illegittimamente licenziato in qualità di autista, mentre negli ultimi nove anni, così come nei mesi di settembre e ottobre 2022, ha svolto mansioni di magazziniere, movimentando carichi di peso inferiore ai 10 kg, nonché merci più pesanti con l'ausilio di muletti e transpallet elettrici e svolgendo lavorazioni su gru a postazione fissa (cfr. pag.
10 e 11 del ricorso introduttivo della prima fase di giudizio), circostanze tutte contestate dalla resistente.
9. Deduce la resistente, infatti, che il ricorrente non sia mai stato adibito a mansioni di semplice magazziniere non essendo detta mansione prevista nell'appalto (v. par. n. 19 e 24 della memoria di costituzione della prima fase di giudizio e punto c del ricorso in opposizione ove si CP_ legge che «il venne assunto come autista ed ha sempre svolto tale mansione, solo nel corso del periodo del
2019 primo semestre 2022, in ragione della dismissione programmata della centrale ENEL TVN le attività generali erano di mero presidio e sporadica manutenzione ed attesa di richiesti interventi»), ma sia stato adibito ad attività residuali e di mero presidio (compatibili con i giudizi di idoneità del 2017 e del 2019 che
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prevedevano la conduzione di carrelli elettrici, di gru per brevi tratti, di carroponte, non sollevamento di pesi oltre i 15 kg, non conduzione di mezzi su strada se superanti i 20 km/h), venute meno in seguito alla riorganizzazione dell'appalto nel 2022. Sostiene altresì la società che, a fronte della sopravvenuta ridotta capacità di sollevamento di pesi del ricorrente in seguito al giudizio di idoneità del settembre 2022 anche l'eventuale e sporadica attività di mero facchinaggio non possa dallo stesso essere esercitata (cfr. par. 49 della memoria di costituzione della prima fase di giudizio).
10. Ebbene, come già rilevato nell'ordinanza conclusiva della prima fase, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il lavoratore, dal 2014 al 2022, ha svolto mansioni di magazziniere, dapprima nel magazzino di Torre Valdaliga Nord e poi nel magazzino centrale della Centrale di
Enel.
E invero, il teste di parte ricorrente ha dichiarato di aver visto il Testimone_1 ricorrente lavorare in magazzino e di essere anche stato servito da lui (il teste ha riferito: «Lo vedevo lavorare, qualche volta mi ha anche servito come magazziniere. Io al magazzino mensilmente vado una decina di volte al mese. Ogni volta che andavo trovavo il ricorrente, io andavo con le bolle e il ricorrente mi serviva, a volte lui,
a volte qualche collega. Mi consegnava il materiale. In precedenza era in un altro magazzino, lo vedevo anche lì ma ci andavo meno spesso. Lo vedevo più spesso quando stava al magazzino di Torre Valdaliga Nord. A noi arrivano pacchi di detersivi, di guanti, materiale per le pulizie. Io arrivavo lì con il carrello, il ricorrente metteva i pacchi sul carrello, dipende dal quantitativo che ci arrivava»).
Il teste di parte resistente dipendente e socio della cooperativa, inquadrato Tes_2 come magazziniere/elettricista ha dichiarato di aver lavorato con il dal 2015 presso il CP_1
CP_ magazzino esterno alla Centrale e ha riferito che «il faceva presidio e movimentazione dei ricambi che erano stoccati presso il magazzino. Se arrivavano dei ricambi da scaricare o caricare ci occupavamo di quel tipo di movimentazione. Normalmente quelli erano ricambi pesanti, per cui normalmente avevamo dei carroponti, dei transpallet manuali o dei muletti elettrici, o dei merli. In quel magazzino è difficile che ci siano scatole da spostare a mano, può essere capitato». Il teste ha altresì precisato che «Dal 2015 al 2018 che siamo stati insieme in quel magazzino ha portato tutti i mezzi». Il teste ha quindi riferito di aver collaborato a distanza con il CP_1 nel periodo dal 2018 al 2021, in quanto adibiti a due magazzini diversi e di aver ripreso a lavorare con il ricorrente da maggio 2021 nel magazzino principale in centrale. Circa l'attività svolta in quest'ultimo magazzino il teste ha riferito che «Lì al magazzino centrale non c'è uno stoccaggio di materiali grandi, ma c'è materiale più leggero, si parte dai guanti e fino a piccoli motori, che può essere anche di 30 o 40 kg. CP_ Abbiamo i mezzi per movimentare in funzione del peso e delle caratteristiche dei ricambi, i ha sempre fornito CP_ tutte le attrezzature. Il era alla distribuzione. All'interno di quel magazzino non l'ho mai visto alla guida di
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CP_ macchine. C'è uno sportello o c'è anche un cancello per le cose più pesanti. Il consegnava il materiale da lì. Ci CP_ sono delle piccole parti di ricambio o materiale di consumo, tilizza stoccarle in edifici diversi in base al peso e alla dimensione, nel caso di quel magazzino dove ci sono tutte scaffalature dove si possono prendere a mano i materiale e si possono utilizzare dei muletti internamente. Nel periodo tra il 2018 e il 2021 poteva succedere che stava da solo in magazzino o ci poteva essere un altro collega, ; nell'ultimo periodo del 2021 in cui si trovava Persona_1 in quel magazzino, prima di maggio, c'è stato affiancamento con un'altra ditta e c'era un dipendente di questa ditta,
Il magazzino centrale di centrale è strutturato su tre piani, le scaffalature sono su tre piani. Ci sono Persona_2 le scale. Il materiale viene portato a mano o arrivava un collega al piano a prenderlo con il muletto, c'erano dei CP_ CP_ ragazzi che portano il muletto in quella zona, non lo guidava il sig. Il spostava i colli piccoli al piano terra o al massimo al primo piano in quanto soffriva di vertigini».
Il teste di parte ricorrente dipendente di una ditta che si riforniva presso il Tes_3 magazzino di ha riferito che «Negli anni 2017-2018 andavo in magazzino due o tre volte al mese. CP_2
CP_ Avendo un mezzo piccolo potevo portare solo cose piccole. In magazzino c'era il sig. e c'era anche altro personale, tante volte era lui a caricare, usava il muletto in quanto è roba pesante».
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente nel ricorso introduttivo della presente fase di giudizio, la circostanza che il ricorrente abbia svolto mansioni di magazziniere sino al 2022 non è circostanza irrilevante rispetto al licenziamento al vaglio. E, invero, nella lettera di licenziamento si legge che «Si ricorda che Lei è stato assunto con mansioni di autista / gruista, né ha conseguito competenze/mansioni tecniche ulteriori e differenti, richieste e necessarie previste nell'appalto citato, né nella CP_2 nostra azienda complessivamente considerata», circostanza ribadita nella memoria di costituzione ove, come già ricordato, la resistente ha allegato che il ricorrente «non venne mai adibito a mansioni di semplice magazziniere» e, come si è visto, smentita dall'istruttoria svolta, da cui è emerso che dal 2014 al 2022 il ricorrente ha svolto proprio la mansione di magazziniere.
Non vi sono ragioni pertanto per discostarsi dalle conclusioni già raggiunte circa lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di magazziniere dal 2014 sino al 2022.
Già detta sola circostanza sarebbe idonea al fine di dichiarare l'illegittimità del licenziamento, essendo stato il ricorrente licenziato in qualità di autista/gruista, mentre dal 2014 svolgeva la diversa mansione di magazziniere, risultando così priva di veridicità la ragione posta a fondamento del recesso (cfr. Cass., sez. lav., 12 gennaio 2023, n. 752).
10.1. L'istruttoria svolta ha, altresì, smentito la tesi datoriale secondo la quale, in seguito alla riorganizzazione del 2022, le attività di magazzino non sono più state svolte o sono state assorbite nelle attività principali. E invero il teste ha dichiarato di essere impiegato esclusivamente Tes_4
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in magazzino da dicembre 2022, circostanza che dimostra la sussistenza della posizione di magazziniere presso la società convenuta al momento del licenziamento.
10.2. Infondata è infine anche la tesi della resistente secondo la quale il non avrebbe più CP_1 potuto essere adibito alla mansione di magazziniere in ragione della ulteriore limitazione alla movimentazione di pesi sopravvenuta nel settembre 2022, quando, in seguito ad un infortunio, gli
è stato imposto di non movimentare pesi superiori non più a 15, ma a 10 kg (ferme restando le ulteriori limitazioni). La tesi è infatti smentita dalla testimonianza del teste il quale ha Tes_5 dichiarato che presso il magazzino arrivavano «continuamente» pacchi personali dei dipendenti CP_2
o di ditte esterne che venivano ricevuti e conservati dai dipendenti presenti in magazzino fino al ritiro, su indicazione della stessa committente. La deposizione del teste non è stata contestata dalla resistente la quale, sul punto, nel ricorso introduttivo della presente fase di giudizio, si è limitata a riferire che detta attività «non è più svolta dalla resistente» (cfr. ultimo paragrafo di pag. 27 del ricorso in opposizione), così implicitamente confermando che, in precedenza, all'epoca del licenziamento, la stessa era svolta dalla società.
Ritiene pertanto il Giudice che, al momento del licenziamento, il lavoratore potesse continuare a svolgere le mansioni di magazziniere esercitate sino al giugno 2022, sussistendo un'attività di mera ricezione di pacchi compatibile con le limitazione sopravvenute.
11. Non può pertanto che confermarsi la declaratoria di illegittimità del licenziamento comminato.
12. Come già chiarito nella prima fase di giudizio, l'aver accertato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non prova tuttavia, di per sé l'intento ritorsivo e/o discriminatorio del licenziamento per cui è causa, dovendo ricordarsi che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche qualora sussistano i presupposti per la declaratoria della illegittimità del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, è necessario che il motivo pretesamente illecito (cioè contrario ai casi espressamente previsti dalla legge, pur suscettibili di interpretazione estensiva, all'ordine pubblico e al buon costume), che sia dettato da intento ritorsivo – siccome realizza l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento illegittimo del lavoratore colpito – sia stato l'unico determinante ed il lavoratore ne abbia fornito prova, anche presuntiva (vedi, ex plurimis,
Cass. 27 febbraio 2015 n. 3986 ed, in motivazione, Cass. 26 marzo 2012 n. 4797). Ebbene, ritiene il Giudice che nella specie, detta prova non sia stata fornita, non potendo ritenersi che il carattere ritorsivo e/o discriminatorio del licenziamento consegua alla mera circostanza dell'anzianità di servizio del lavoratore e delle tutele di cui lo stesso beneficiava, né emerga dai provvedimenti
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disciplinari di carattere conservativo emessi nei confronti del ricorrente, dallo stesso, peraltro, non impugnati.
13. Infine, deve ribadirsi che la dichiarazione del lavoratore di non accettare la proposta di reintegra della società, non può certo valere quale rinuncia alla domanda azionata, essendo stata formulata nell'ambito del tentativo di conciliazione, evidentemente a fronte della rinuncia al risarcimento del danno subito, e ben potendo, peraltro, il lavoratore, in seguito all'accoglimento del ricorso, richiedere l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma dell'art. 18 della l. n. 300/1970. Ne consegue altresì l'infondatezza della tesi datoriale secondo la quale l'indennità risarcitoria avrebbe dovuto essere limitata a otto mensilità proprio in ragione dell'asserita rinuncia del lavoratore alla reintegra. Analogamente priva di fondamento è la tesi secondo la quale la stessa avrebbe dovuto essere inferiore a dodici mensilità atteso il lasso di tempo trascorso dal licenziamento alla data dell'ordinanza conclusiva della prima fase, superata dal tempo decorso sino alla presente pronuncia, superiore a dodici mesi.
14. L'ordinanza conclusiva della prima fase di giudizio deve pertanto essere integralmente confermata, con rigetto della presente opposizione.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00 applicabile alle controversie di valore indeterminabile. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. - rigetta il ricorso in opposizione;
2. - condanna l'opponente al pagamento della spese di lite che liquida in complessivi
€4.241,00, di cui €553,00 a titolo di spese ed €3.688,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 6 ottobre 2025
GIUDICE
SA LO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1648 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, vertente
T R A
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio DI GIANNATALE
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi PARENTI CP_1
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 1, co. 47 ss., l. 92/2012, ha impugnato il licenziamento CP_1 per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla con comunicazione del 25 novembre Pt_1
2022, chiedendo al Tribunale di:
«in via principale accerti e dichiari la nullità del licenziamento perché intimato per motivo illecito con diritto CP_ del ricorrente alla reintegra nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento in favore del di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
In via subordinata accerti e dichiari l'illegittimità e/o nullità del recesso intimato per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dello stesso con diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria (dedotto il percepito e il percipiendo) per un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
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In via ulteriormente gradata accerti e dichiari l'illegittimità e/o nullità del recesso intimato per violazione dell'obbligo di repêchage con diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria (dedotto il percepito e il percipiendo) per un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese».
1.1. La società convenuta si è costituita, contestando le avverse censure e chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Con ordinanza del 19 luglio 2023, il Tribunale ha così statuito:
«1. annulla il licenziamento intimato al ricorrente;
2. ordina la reintegrazione di nel posto di lavoro e condanna la società convenuta al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale mensile di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via via rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. condanna altresì la convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
4. condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2.120,00#, di cui €276,00# per spese generali ed €1.844,00# per compensi, oltre IVA e CPA».
3. Con ricorso in opposizione depositato in data 4 agosto 2023, la società ha contestato il suddetto provvedimento, chiedendo di: CP_ «a) nel merito ed in via principale, dichiarare legittimo il licenziamento intimato al dalla in Pt_1 data 25.11.2022 per i motivi esposti e disporre la restituzione di quanto corrisposto in adempimento della citata ordinanza e rigettare il ricorso c.d. “Fornero” proposto dal Sig. perché infondato in fatto ed in diritto e CP_1
CP_ non provato, e che, pertanto, nulla è dovuto al per i motivi esposti, e per l‟effetto condannare alla restituzione di quanto percepito in occasione dell‟adempimento della della ordinanza del Tribunale di Civitavecchia Pt_1
Sez. Lav. RG 353/2023 del 19.7.23;
b) in subordine, applicazione della penale minima ex art. 18 comma 5 L. 300/70 come modificato dalla
L. 92/12 con detrazione dell‟aliunde percptum e percipiendum;
CP_ c) con condanna del alle spese, competenze ed onorari del giudizio del doppio grado».
3.1. Costituitosi in giudizio il lavoratore ha chiesto:
«In via principale accerti e dichiari la nullità del licenziamento perché intimato per motivo illecito con diritto CP_ del ricorrente alla reintegra nel posto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento in favore del di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 2.389,00 maturata dal giorno del
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licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, in ogni caso, non inferiore a cinque mensilità ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
In via subordinata accerti e dichiari l'illegittimità e/o nullità del recesso intimato per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento dello stesso con diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria (dedotto il percepito e il percipiendo) per un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto pari ad € 2.389,00 ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
In via ulteriormente gradata accerti e dichiari l'illegittimità e/o nullità del recesso intimato per violazione dell'obbligo di repêchage con diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria dedotto il percepito e il percipiendo) per un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese».
4. Istruita documentalmente la causa e concesso termine per note, la stessa è stata decisa come da dispositivo.
5. Ritiene il Giudice non esservi ragione per discostarsi dalle conclusioni già raggiunte all'esito della prima fase di giudizio.
6. Deve preliminarmente ricordarsi che oggetto del presente giudizio è la legittimità del licenziamento intimato al ricorrente per giustificato motivo oggettivo con comunicazione del 25 novembre 2022.
7. Nel caso di specie, il licenziamento del ricorrente è stato giustificato dalla società convenuta nei seguenti termini:
«In relazione alla legge 604/66 art. 3 e successive modifiche, con la presente siamo a comunicarLe la nostra intenzione di risoluzione del rapporto di lavoro tra noi intercorrente, determinata da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. L'intenzione di procedere alla suddetta risoluzione si rende purtroppo necessaria a causa di ragioni oggettive connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa ed in particolare alla specifica richiesta della Committenza presso la centrale di TVN di Civitavecchia CP_2 ove attualmente Lei è adibito, relativa alla esecuzione di attività e utilizzo di manodopera idonea a svolgere i lavori le attività di cui all'appalto, come da specifica tecnica dello stesso. L'appalto in questione prevede, oltre a tutti gli obblighi del capitolato ovvero “Eseguire la movimentazione dei ricambi nei magazzini di Centrale e/o il trasporto da e per essi, a richiesta facendo riferimento agli standard di movimentazione che essenzialmente prevedono CP_2 una tipologia di interventi mirata alla scrupolosa osservanza alle prescrizioni del costruttore ed ai criteri di intervento CP_ CP_ a tale scopo sarà cura prevedere adeguata assistenza da parte di tecnici preposti nonché la possibilità di consultare i manuali. Eventuali deroghe, o situazioni particolari dovranno essere concordate con ”, nello CP_2
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specifico: - “esecuzione dei lavori in zone e condizioni disagiate, nonché in tempi discontinui qualunque sia la durata delle eventuali interruzioni;
- trasporto “da” e “per” i vari magazzini di tutti i materiali e le attrezzature;
- trasporto
“da” e “per” i vari magazzini del personale;
- movimentazione dei materiali all'interno dei magazzini;
- movimentazione dei materiali nell'area esterna dei magazzini;
- trasporto “da” e “per” la Centrale di tutti i materiali e le attrezzature;
- trasporto “da” e “per” la Centrale del personale;
- impiego del personale idoneo, di provata capacità ed adeguato qualitativamente e quantitativamente alle necessità connesse con l'esecuzione dei lavori. In particolare deve provvedersi di tutta la mano d'opera -comune, qualificata e specializzata- occorrente per l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti, sotto la costante direzione di un operaio specializzato responsabile ed esperto nel campo specifico, facendo rispettare in maniera rigorosa le norme antinfortunistiche ..” Tanto è vero che il personale dipendente, e nello specifico gli autisti/gruisti devono essere in grado di condurre in autonomia: 1) GRU DA
OLTRE 25 FINO A 60 TONNELLATE 2) CAMION CON TA FINO A 8,5
TONNELLATE 3) 4) CON Controparte_3 Controparte_4
SBRACCIO FINO A 28 MT Per la conduzione di tali mezzi, come a Lei noto, è necessario il conseguimento e il possesso dei relativi titoli abilitativi (es. Patente C ed E, nonché corsi di formazione etc.). Si ricorda che Lei è stato assunto con mansioni di autista / gruista, né ha conseguito competenze/mansioni tecniche ulteriori e differenti, richieste e necessarie previste nell'appalto citato, né nella nostra azienda complessivamente considerata. A CP_2 seguito della visita medica del lavoro del 15.09.2022 Lei è risultato idoneo al lavoro con prescrizioni/limitazioni, ovvero “LIMITAZIONE PER MMC>10 KG;
USO DI DPI PER R>80 DBA LEX.
LIMITAZIONE PER CONDUZIONE VEICOLI SU STRADA SE SUPERANTI I 20 KM
ORARI. POSSIBILITA' DI CONDUZIONE GRU GIA' ALLOCATA. DA ADIBIRE A
MANSIONI DI MAGAZZINO” Inoltre, Lei ci ha comunicato, in data 20.10.2022, che dal gennaio 2014 non è più in possesso della patente C ed E. Peraltro a fronte di specifica richiesta non ha indicato il possesso di titoli abilitativi alla conduzione delle GRU oltre le 25 e fino a 60 tonnellate. Si precisa che i Suoi certificati di idoneità, precedenti, non hanno mai fatto menzione a limitazioni, se non quella della movimentazione carichi superiore a 15 kg. Con decorrenza dal 10 ottobre 2022, proprio in ragione delle su esposte ragioni Lei è stato temporaneamente, e fermo restando le Sue mansioni, messo a disposizione del capo cantiere per poter svolgere eventuali attività di movimentazione disponibili e compatibili con le Sue limitazioni, attività del tutto residuali, sporadiche ed eccezionali.
Ad oggi, a quanto riferito nei vari rapporti di esecuzione lavori, ed in base alle lavorazioni di cui all'appalto ove Lei
è adibito, non vi sono state lavorazioni e attività che Lei abbia potuto svolgere, di fatto rimanendo inattivo. La committenza ci ha invitato al rispetto delle normative contrattuali, come da capitolato, che prevedono l'utilizzo di personale, e quindi costi del lavoro, idonei a svolgere le mansioni di movimentazione e conduzioni mezzi in autonomia, non consentendo di fatto l'utilizzo per lo svolgimento delle attività di cui all'appalto, di personale di mero facchinaggio e/o di mero magazziniere, mansioni e attività non esistenti nell'appalto, né nella nostra azienda complessivamente
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considerata. Peraltro, stante le Sue limitazioni mediche, anche l'attività di mero facchinaggio, qualora esistenti nell'appalto in questione, non sarebbero mansioni per Lei idonee, essendo i carichi di movimentazione nel cantiere normalmente superiori ai 10 Kg, e comunque da movimentare tramite i mezzi sopra indicati. Né allo stato, vi sono cantieri ove siano disponibili posti di lavoro dove Lei possa essere ricollocato, a parità di mansioni o inferiori. A seguito della Sua visita medica del lavoro abbiamo tentato di utilizzare le Sue specifiche competenze tecniche in altro modo presso la nostra società, ma nonostante lo sforzo posto in essere, ed a fronte della richiesta della Committenza di rispetto delle norme di contratto e appalto, e quindi di utilizzo di skills professionali compatibili con le stesse, e la conseguente esigenza di contenimento dei costi, connessi all'impossibilità di impiegare le Sue competenze tecniche e funzionali sia press la medesima sede che presso altra sede, finanche con altre e inferiori mansioni, tali circostanze ci impongono la necessità di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro. Questa Azienda fa presente, altresì, che i motivi sopra indicati rendono non rinviabile la decisione, ma che comunque la Società si è attivata al fine di favorire la ricollocazione del dipendente, ma al momento non vi sono altre posizioni, nemmeno inferiori ove ricollocare il dipendente. Poiché l'azienda ha i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, 8° comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, chiede che le parti siano convocate avanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. Si avvisa che ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 92/2012 il licenziamento, in caso di mancato accordo, avrà effetto dal giorno di comunicazione di avvio della procedura conciliativa e cioè dal ricevimento della presente, salvo il suo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso che le verrà corrisposta in base alla disciplina contrattuale, tenuto conto il periodo di lavoro intercorrente dal ricevimento della presente alla data di incontro avanti Co la di Roma, che sarà comunque considerato utile ai fini del computo del preavviso. In attesa della convocazione, porge distinti saluti».
8. Sostiene il ricorrente di essere stato illegittimamente licenziato in qualità di autista, mentre negli ultimi nove anni, così come nei mesi di settembre e ottobre 2022, ha svolto mansioni di magazziniere, movimentando carichi di peso inferiore ai 10 kg, nonché merci più pesanti con l'ausilio di muletti e transpallet elettrici e svolgendo lavorazioni su gru a postazione fissa (cfr. pag.
10 e 11 del ricorso introduttivo della prima fase di giudizio), circostanze tutte contestate dalla resistente.
9. Deduce la resistente, infatti, che il ricorrente non sia mai stato adibito a mansioni di semplice magazziniere non essendo detta mansione prevista nell'appalto (v. par. n. 19 e 24 della memoria di costituzione della prima fase di giudizio e punto c del ricorso in opposizione ove si CP_ legge che «il venne assunto come autista ed ha sempre svolto tale mansione, solo nel corso del periodo del
2019 primo semestre 2022, in ragione della dismissione programmata della centrale ENEL TVN le attività generali erano di mero presidio e sporadica manutenzione ed attesa di richiesti interventi»), ma sia stato adibito ad attività residuali e di mero presidio (compatibili con i giudizi di idoneità del 2017 e del 2019 che
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prevedevano la conduzione di carrelli elettrici, di gru per brevi tratti, di carroponte, non sollevamento di pesi oltre i 15 kg, non conduzione di mezzi su strada se superanti i 20 km/h), venute meno in seguito alla riorganizzazione dell'appalto nel 2022. Sostiene altresì la società che, a fronte della sopravvenuta ridotta capacità di sollevamento di pesi del ricorrente in seguito al giudizio di idoneità del settembre 2022 anche l'eventuale e sporadica attività di mero facchinaggio non possa dallo stesso essere esercitata (cfr. par. 49 della memoria di costituzione della prima fase di giudizio).
10. Ebbene, come già rilevato nell'ordinanza conclusiva della prima fase, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il lavoratore, dal 2014 al 2022, ha svolto mansioni di magazziniere, dapprima nel magazzino di Torre Valdaliga Nord e poi nel magazzino centrale della Centrale di
Enel.
E invero, il teste di parte ricorrente ha dichiarato di aver visto il Testimone_1 ricorrente lavorare in magazzino e di essere anche stato servito da lui (il teste ha riferito: «Lo vedevo lavorare, qualche volta mi ha anche servito come magazziniere. Io al magazzino mensilmente vado una decina di volte al mese. Ogni volta che andavo trovavo il ricorrente, io andavo con le bolle e il ricorrente mi serviva, a volte lui,
a volte qualche collega. Mi consegnava il materiale. In precedenza era in un altro magazzino, lo vedevo anche lì ma ci andavo meno spesso. Lo vedevo più spesso quando stava al magazzino di Torre Valdaliga Nord. A noi arrivano pacchi di detersivi, di guanti, materiale per le pulizie. Io arrivavo lì con il carrello, il ricorrente metteva i pacchi sul carrello, dipende dal quantitativo che ci arrivava»).
Il teste di parte resistente dipendente e socio della cooperativa, inquadrato Tes_2 come magazziniere/elettricista ha dichiarato di aver lavorato con il dal 2015 presso il CP_1
CP_ magazzino esterno alla Centrale e ha riferito che «il faceva presidio e movimentazione dei ricambi che erano stoccati presso il magazzino. Se arrivavano dei ricambi da scaricare o caricare ci occupavamo di quel tipo di movimentazione. Normalmente quelli erano ricambi pesanti, per cui normalmente avevamo dei carroponti, dei transpallet manuali o dei muletti elettrici, o dei merli. In quel magazzino è difficile che ci siano scatole da spostare a mano, può essere capitato». Il teste ha altresì precisato che «Dal 2015 al 2018 che siamo stati insieme in quel magazzino ha portato tutti i mezzi». Il teste ha quindi riferito di aver collaborato a distanza con il CP_1 nel periodo dal 2018 al 2021, in quanto adibiti a due magazzini diversi e di aver ripreso a lavorare con il ricorrente da maggio 2021 nel magazzino principale in centrale. Circa l'attività svolta in quest'ultimo magazzino il teste ha riferito che «Lì al magazzino centrale non c'è uno stoccaggio di materiali grandi, ma c'è materiale più leggero, si parte dai guanti e fino a piccoli motori, che può essere anche di 30 o 40 kg. CP_ Abbiamo i mezzi per movimentare in funzione del peso e delle caratteristiche dei ricambi, i ha sempre fornito CP_ tutte le attrezzature. Il era alla distribuzione. All'interno di quel magazzino non l'ho mai visto alla guida di
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CP_ macchine. C'è uno sportello o c'è anche un cancello per le cose più pesanti. Il consegnava il materiale da lì. Ci CP_ sono delle piccole parti di ricambio o materiale di consumo, tilizza stoccarle in edifici diversi in base al peso e alla dimensione, nel caso di quel magazzino dove ci sono tutte scaffalature dove si possono prendere a mano i materiale e si possono utilizzare dei muletti internamente. Nel periodo tra il 2018 e il 2021 poteva succedere che stava da solo in magazzino o ci poteva essere un altro collega, ; nell'ultimo periodo del 2021 in cui si trovava Persona_1 in quel magazzino, prima di maggio, c'è stato affiancamento con un'altra ditta e c'era un dipendente di questa ditta,
Il magazzino centrale di centrale è strutturato su tre piani, le scaffalature sono su tre piani. Ci sono Persona_2 le scale. Il materiale viene portato a mano o arrivava un collega al piano a prenderlo con il muletto, c'erano dei CP_ CP_ ragazzi che portano il muletto in quella zona, non lo guidava il sig. Il spostava i colli piccoli al piano terra o al massimo al primo piano in quanto soffriva di vertigini».
Il teste di parte ricorrente dipendente di una ditta che si riforniva presso il Tes_3 magazzino di ha riferito che «Negli anni 2017-2018 andavo in magazzino due o tre volte al mese. CP_2
CP_ Avendo un mezzo piccolo potevo portare solo cose piccole. In magazzino c'era il sig. e c'era anche altro personale, tante volte era lui a caricare, usava il muletto in quanto è roba pesante».
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente nel ricorso introduttivo della presente fase di giudizio, la circostanza che il ricorrente abbia svolto mansioni di magazziniere sino al 2022 non è circostanza irrilevante rispetto al licenziamento al vaglio. E, invero, nella lettera di licenziamento si legge che «Si ricorda che Lei è stato assunto con mansioni di autista / gruista, né ha conseguito competenze/mansioni tecniche ulteriori e differenti, richieste e necessarie previste nell'appalto citato, né nella CP_2 nostra azienda complessivamente considerata», circostanza ribadita nella memoria di costituzione ove, come già ricordato, la resistente ha allegato che il ricorrente «non venne mai adibito a mansioni di semplice magazziniere» e, come si è visto, smentita dall'istruttoria svolta, da cui è emerso che dal 2014 al 2022 il ricorrente ha svolto proprio la mansione di magazziniere.
Non vi sono ragioni pertanto per discostarsi dalle conclusioni già raggiunte circa lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di magazziniere dal 2014 sino al 2022.
Già detta sola circostanza sarebbe idonea al fine di dichiarare l'illegittimità del licenziamento, essendo stato il ricorrente licenziato in qualità di autista/gruista, mentre dal 2014 svolgeva la diversa mansione di magazziniere, risultando così priva di veridicità la ragione posta a fondamento del recesso (cfr. Cass., sez. lav., 12 gennaio 2023, n. 752).
10.1. L'istruttoria svolta ha, altresì, smentito la tesi datoriale secondo la quale, in seguito alla riorganizzazione del 2022, le attività di magazzino non sono più state svolte o sono state assorbite nelle attività principali. E invero il teste ha dichiarato di essere impiegato esclusivamente Tes_4
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in magazzino da dicembre 2022, circostanza che dimostra la sussistenza della posizione di magazziniere presso la società convenuta al momento del licenziamento.
10.2. Infondata è infine anche la tesi della resistente secondo la quale il non avrebbe più CP_1 potuto essere adibito alla mansione di magazziniere in ragione della ulteriore limitazione alla movimentazione di pesi sopravvenuta nel settembre 2022, quando, in seguito ad un infortunio, gli
è stato imposto di non movimentare pesi superiori non più a 15, ma a 10 kg (ferme restando le ulteriori limitazioni). La tesi è infatti smentita dalla testimonianza del teste il quale ha Tes_5 dichiarato che presso il magazzino arrivavano «continuamente» pacchi personali dei dipendenti CP_2
o di ditte esterne che venivano ricevuti e conservati dai dipendenti presenti in magazzino fino al ritiro, su indicazione della stessa committente. La deposizione del teste non è stata contestata dalla resistente la quale, sul punto, nel ricorso introduttivo della presente fase di giudizio, si è limitata a riferire che detta attività «non è più svolta dalla resistente» (cfr. ultimo paragrafo di pag. 27 del ricorso in opposizione), così implicitamente confermando che, in precedenza, all'epoca del licenziamento, la stessa era svolta dalla società.
Ritiene pertanto il Giudice che, al momento del licenziamento, il lavoratore potesse continuare a svolgere le mansioni di magazziniere esercitate sino al giugno 2022, sussistendo un'attività di mera ricezione di pacchi compatibile con le limitazione sopravvenute.
11. Non può pertanto che confermarsi la declaratoria di illegittimità del licenziamento comminato.
12. Come già chiarito nella prima fase di giudizio, l'aver accertato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non prova tuttavia, di per sé l'intento ritorsivo e/o discriminatorio del licenziamento per cui è causa, dovendo ricordarsi che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche qualora sussistano i presupposti per la declaratoria della illegittimità del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, è necessario che il motivo pretesamente illecito (cioè contrario ai casi espressamente previsti dalla legge, pur suscettibili di interpretazione estensiva, all'ordine pubblico e al buon costume), che sia dettato da intento ritorsivo – siccome realizza l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento illegittimo del lavoratore colpito – sia stato l'unico determinante ed il lavoratore ne abbia fornito prova, anche presuntiva (vedi, ex plurimis,
Cass. 27 febbraio 2015 n. 3986 ed, in motivazione, Cass. 26 marzo 2012 n. 4797). Ebbene, ritiene il Giudice che nella specie, detta prova non sia stata fornita, non potendo ritenersi che il carattere ritorsivo e/o discriminatorio del licenziamento consegua alla mera circostanza dell'anzianità di servizio del lavoratore e delle tutele di cui lo stesso beneficiava, né emerga dai provvedimenti
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disciplinari di carattere conservativo emessi nei confronti del ricorrente, dallo stesso, peraltro, non impugnati.
13. Infine, deve ribadirsi che la dichiarazione del lavoratore di non accettare la proposta di reintegra della società, non può certo valere quale rinuncia alla domanda azionata, essendo stata formulata nell'ambito del tentativo di conciliazione, evidentemente a fronte della rinuncia al risarcimento del danno subito, e ben potendo, peraltro, il lavoratore, in seguito all'accoglimento del ricorso, richiedere l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma dell'art. 18 della l. n. 300/1970. Ne consegue altresì l'infondatezza della tesi datoriale secondo la quale l'indennità risarcitoria avrebbe dovuto essere limitata a otto mensilità proprio in ragione dell'asserita rinuncia del lavoratore alla reintegra. Analogamente priva di fondamento è la tesi secondo la quale la stessa avrebbe dovuto essere inferiore a dodici mensilità atteso il lasso di tempo trascorso dal licenziamento alla data dell'ordinanza conclusiva della prima fase, superata dal tempo decorso sino alla presente pronuncia, superiore a dodici mesi.
14. L'ordinanza conclusiva della prima fase di giudizio deve pertanto essere integralmente confermata, con rigetto della presente opposizione.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00 applicabile alle controversie di valore indeterminabile. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. - rigetta il ricorso in opposizione;
2. - condanna l'opponente al pagamento della spese di lite che liquida in complessivi
€4.241,00, di cui €553,00 a titolo di spese ed €3.688,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA.
Civitavecchia, 6 ottobre 2025
GIUDICE
SA LO
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