Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 294/2023, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Raoul Scotto di Tella, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p. t. Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare il diritto al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, di tutto il periodo di servizio preruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato dell'1.9.2013, per complessivi 11 anni 0 mesi e 2 giorni;
per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera, CP_1 collocandola nella fascia stipendiale 9-14 sin dall'immissione in ruolo, ed a pagare le differenze retributive conseguenti, pari ad € 10.052,00, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.2.2023, la sig.ra esponeva di Parte_1 essere dipendente del , a tempo indeterminato dall'1.9.2013, Controparte_1 con qualifica professionale di assistente amministrativo, in servizio presso l'I.C.
“Enrico CC Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Avellino, nonché di aver svolto, prima dell'immissione in ruolo, plurimi servizi nella stessa qualifica in forza di contratti a tempo determinato, per complessivi 11 anni, 0 mesi e 2 giorni, come da certificato di
1
1.9.2001 al 27.11.2001; a.s. 2002/2003, dal 18.10.2002 al 1.6.2003; a.s. 2003/2004, dal
1.9.2003 al 31.7.2004; a.s. 2004/2005, dal 1.9.2004 al 31.8.2005; a.s. 2005/2006, dal
1.9.2005 al 31.8.2006; a.s. 2006/2007, dal 1.9.2006 al 31.8.2007; a.s. 2007/2008, dal
1.9.2007 al 31.8.2008; a.s. 2008/2009, dal 1.9.2008 al 31.8.2009; a.s. 2009/2010, dal
1.9.2009 al 31.8.2010; a.s. 2010/2011, dal 1.9.2010 al 31.8.2011; a.s. 2011/2012, dal 13.10.2011 al 30.6.2012; a.s. 2012/2013, dal 13.9.2012 al 31.8.2013.
Il tutto espletando identiche mansioni rispetto al personale di ruolo di pari qualifica.
Riferiva di aver chiesto il riconoscimento di tutti i servizi preruolo prestati ai fini della carriera, e che, tuttavia, con decreto di ricostruzione di carriera in atti, le erano stati riconosciuti solamente anni 8, mesi 10 e giorni 22 di anzianità, negandole l'inquadramento di cui al C.C.N.L. Scuola 2006/2009, applicabile ai sensi dell'art. 2 co. 2 e 3 C.C.N.L. Scuola 2011, e senza corrispondere differenze stipendiali.
Aggiungeva, quindi, che solo i primi tre anni le erano stati calcolati per intero, mentre i successivi erano stati calcolati nella misura dei due terzi.
Lamentava la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, in merito al trattamento economico goduto, meno favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore a tempo indeterminato, nonostante la totale sovrapponibilità delle mansioni e l'assenza di oggettive ragioni giustificatrici.
Evocava giurisprudenza favorevole, secondo cui la normativa di cui agli artt. 526, 569
e 579 D. Lgs. 297/1994 deve essere disapplicata poiché in contrasto con la normativa europea, e segnatamente con il principio di non discriminazione.
Lamentava altresì che gli adeguamenti retributivi, conseguenti alla progressione professionale per posizione stipendiale, erano stati previsti dalla contrattazione di comparto esclusivamente in favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, appunto, in danno di quelli assunti a tempo determinato.
Quantificava il credito per differenze retributive in € 10.052,00, come da conteggi.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica non si costituiva in giudizio, benché ritualmente intimata, e veniva dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2 Occorre anzitutto delineare la corretta portata dei principi tracciati dalla Suprema
Corte in subiecta materia (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola,
l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”).
Nella citata pronuncia, la Corte afferma quanto segue: “3. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. …omissis… Con il D.Lgs.
n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili". Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo". …omissis… 6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". 7. È poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. …omissis… come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios
Auxiliares; 21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, , la clausola 4 dell'Accordo Controparte_3 Parte_2 Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più
3 recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018,
Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere Persona_1 interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Parte_2 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Per_2 Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi". E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonchè sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio". Poichè, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37- CP_1 38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicchè la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto
4 delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento. 10.
Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma
14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia". Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza
20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che Per_2 contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag.
11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avessero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, avrebbero cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter). 11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56)”).
Come si vede, la giurisprudenza di legittimità ha ridimensionato le ricadute della sentenza C.G.U.E. C-466/17, laddove si sanciva la compatibilità della norma Per_2 interna che prevede l'abbattimento dell'anzianità preruolo con l'ordinamento europeo.
Difatti, secondo quanto emerge dalla succitata pronuncia, se la valutazione parziale dell'anzianità di servizio preruolo è astrattamente ammessa, occorre però una verifica in concreto delle ricadute negative di tale parzialità, nel raffronto rispetto al riconoscimento integrale riservato al personale a tempo indeterminato.
Con riferimento al solo personale A.T.A., la Suprema Corte ha affermato che non possono enuclearsi ragioni oggettive valide a giustificare l'abbattimento previsto dall'art. 569 T.U.S., tanto che, per tale categoria di personale, non si ravvisano dubbi in ordine alla totale parificabilità di posizione lavorativa, per mansioni, responsabilità, inquadramento, ecc., tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
L'indirizzo interpretativo sopra descritto è stato, poi, ulteriormente confermato anche
5 da successiva giurisprudenza (Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2023, n. 32576: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato - in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 e 485, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
ai fini di tale accertamento, il giudice del merito deve raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e in caso di disapplicazione, è tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”).
2. In ogni caso, a parere del giudicante, il raffronto va fatto valere in via d'eccezione dal datore di lavoro convenuto in giudizio per l'adempimento, sicché il correlato onere di allegazione e prova fa capo ad esso, nella misura in cui, a fronte dell'allegazione con cui il lavoratore lamenta di aver subìto un trattamento deteriore, a ciò venga opposta l'esistenza di una ragione oggettiva che lo giustifichi, ragione la quale, tra l'altro, può consistere proprio nella diversità di posizione professionale tra dipendenti a tempo determinato e a tempo indeterminato, e che, in quanto fatto impeditivo del preteso diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. deve essere dimostrato dal datore di lavoro stesso, vertendosi in ambito di responsabilità contrattuale.
In altri termini, mentre il lavoratore può limitarsi a dedurre di aver subìto un trattamento discriminatorio, se il datore di lavoro intenda affermare che ciò è giustificato da un valido motivo oggettivo, è tenuto a darne allegazione e prova.
A tutto ciò si aggiunga che il citato art. 569, nel testo vigente a seguito della novella apportata con l'art. 14 D. L. 69/2023, conv. con mod. da L. 103/2023, non prevede più alcun limite nella valutazione del servizio preruolo del personale espressamente CP_4 statuendo che esso va riconosciuto per intero a decorrere dalle immissioni in ruolo per l'a.s. corrente 2023/2024.
Il medesimo trattamento va riconosciuto anche agli assunti negli aa.ss. precedenti, specie alla luce dei succitati orientamenti della Suprema Corte, secondo cui va operata la disapplicazione dell'art. 569 laddove esso non permetta la parificazione dell'anzianità di servizio a termine con quella a tempo indeterminato.
Calando tali criteri nella fattispecie in controversia, la contumacia del ha CP_1
6 impedito l'ingresso nel processo di una circostanza di fatto o di diritto idonea ad evidenziare la sussistenza di una oggettiva ragione che permetta di ritenere non discriminatorio il riconoscimento, in favore di , di anni 8, mesi 10 Parte_1
e giorni 22 di anzianità preruolo, con applicazione dell'abbattimento previsto dalla legge, anziché dell'intera anzianità preruolo maturata.
Ciò impone di ritenere discriminatorio il riconoscimento solo parziale e non integrale dell'anzianità preruolo, come operato nel prefato decreto, in danno della ricorrente.
3. In dettaglio, dalla complessiva anzianità di ruolo che emerge dal certificato di servizio in atti e dallo stesso decreto di ricostruzione di carriera (anni 11 mesi 0 giorni
2), risulta che il ha illegittimamente decurtato parte del servizio CP_1 complessivo, riconoscendo, a fini giuridici ed economici, anni 8 mesi 10 giorni 22, ossia, in sostanza, applicando tout court le limitazioni di cui al succitato art. 569, le quali, invece, non possono produrre effetti in danno del ricorrente poiché discriminatorie.
Per tali motivi, va dichiarato il diritto di alla valutazione per intero Parte_1 del servizio antecedente l'immissione in ruolo, e ciò anche a prescindere dalle concrete ricadute economiche, in quanto, come sottolineato dalla giurisprudenza evocata,
l'anzianità di servizio rileva anche aliunde (ad esempio, nel contesto delle cd. graduatorie interne agli istituti scolastici di assegnazione), e la sua riduzione ingiustificata in danno del lavoratore a termine integra di per sé un trattamento discriminatorio anche quando la tutela apprestabile con il riconoscimento integrale non determini alcuna conseguenza retributiva.
Per di più, è chiaro, in ogni caso, che la valutazione parziale dell'anzianità, operata dall'Amministrazione, incide negativamente sulla progressione di carriera, con la conseguenza che il servizio prestato da un dipendente di ruolo avrà un peso maggiore nello sviluppo della carriera rispetto a quello prestato dal ricorrente.
La valutazione parziale del servizio preruolo determina un handicap che, nel caso di specie, pregiudica la sig.ra , la quale otterrà le progressioni di carriera spettanti Pt_1 in un lasso di tempo più esteso rispetto a quello ottenibile con la valutazione integrale.
In particolare, la ricorrente, all'atto dell'immissione in ruolo (1.9.2013), è stata collocata nella fascia stipendiale 0-8.
Risulta evidente che il riconoscimento ridotto del servizio preruolo, ossia di 8 anni anziché 11, ha determinato un trattamento economico inferiore già all'atto dell'immissione in ruolo, in quanto la sig.ra , in forza della complessiva Pt_1 anzianità maturata, avrebbe dovuto essere collocata già da allora nella fascia
7 stipendiale superiore 9-14.
Oltre al già riscontrato pregiudizio, l'operata riduzione ha prodotto un vulnus anche dopo l'immissione in ruolo, giacché, se alla ricorrente fosse stato riconosciuto il servizio preruolo per intero, essa avrebbe raggiunto la fascia stipendiale superiore a quella assegnata in un momento certamente precedente.
In concreto, se fossero stati riconosciuti 11 anni interi di servizio preruolo, la ricorrente avrebbe raggiunto la classe stipendiale 15 (fascia 15-20) fin dall'a.s. 2017/2018, come correttamente opinato in ricorso, mentre, essendo stati riconosciuti solo 8 anni, essa l'ha raggiunta nell'a.s. 2020/2021.
Del resto, vanno segnalati gli orientamenti assunti dalla Suprema Corte, secondo cui, già durante il precariato e prima ancora dell'immissione in ruolo, il lavoratore a tempo determinato ha diritto ad una piena valutazione dell'esperienza professionale pregressa, sotto il profilo della valutazione dell'anzianità di servizio, che gli permetta di conseguire i connessi scatti stipendiali (Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2022, n.
21241: “L'anzianità di servizio del personale docente ed amministrativo della scuola - maturata sulla base di contratti a tempo determinato - può essere fatta valere sia per rivendicare le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio precedentemente svolto”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., 12443/2020, 10411/2020, 30573/2019).
Per tali ragioni, la domanda tesa al riconoscimento per intero del servizio prestato alle dipendenze del a tempo determinato è fondata e va accolta. Controparte_1
Di conseguenza, deve trovare accoglimento sia la domanda di rideterminazione della fascia stipendiale sin dall'immissione in ruolo, sia la domanda di condanna proposta in ricorso onde conseguire le differenze retributive collegate alla maggiore anzianità.
4. In punto di quantum debeatur, la quantificazione del complessivo credito spettante alla lavoratrice ricorrente può essere stabilita in € 10.052,00 lordi, in conformità ai conteggi incorporati nel ricorso introduttivo, il cui esame ne rivela la correttezza sia sotto il profilo della ricostruzione cronologica della progressione di carriera, operata con il criterio della valutazione integrale del servizio preruolo, sia sotto il profilo del loro sviluppo aritmetico.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trattandosi di pubblico impiego, trova applicazione
8 alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla domanda giudiziaria (3.2.2023) sino al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore della parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento per intero dell'anzianità Parte_1 per il servizio a tempo determinato svolto prima dell'immissione in ruolo, ai fini giuridici ed economici, per anni 11, mesi 0 e giorni 2;
2) per l'effetto, dichiara il diritto di ad una nuova ricostruzione Parte_1 della carriera professionale e dispone che il , Controparte_1 in persona del espleti ogni necessario incombente, altresì CP_5 rideterminando la fascia stipendiale via via maturata nel tempo, il tutto secondo l'anzianità suindicata;
3) condanna il , in persona del t., al Controparte_1 CP_5 pagamento, in favore di delle differenze retributive Parte_1 conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità, pari ad € 10.052,00 lordi,
a titolo di differenze stipendiali, anche per mensilità aggiuntive, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dal 3.2.2023 giudiziaria sino al saldo;
4) condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_5 pagamento spese di lite, che liquida in € 2.110,00, oltre rimborso forfettario (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 118,50, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 7.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
9