Ordinanza cautelare 31 ottobre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00924/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01340/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Schera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. nr. -OMISSIS-, con cui il Questore di Torino ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo del ricorrente nonché di tutti gli atti ad esso antecedenti, prodromici o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 28 maggio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 30 settembre 2024 e depositato il successivo 10 ottobre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la locale Questura ha respinto la sua la sua istanza di aggiornamento del proprio permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (perché egli si sarebbe assentato dal territorio nazionale per un periodo superiore a 12 mesi), chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
2. All’udienza camerale del 30 ottobre 2024 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente ai fini di un riesame, evidenziando, in particolare, che nel giudizio parrebbe essere stata depositata della documentazione che giustificherebbe il periodo di assenza.
3. Il 14 aprile 2025 l’amministrazione resistente ha depositato una memoria in cui ha evidenziato che la documentazione depositata in giudizio era la stessa prodotta nel procedimento e che la sua traduzione non era stata effettuata nelle forme di legge.
4. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Con il proprio ricorso, il ricorrente evidenzia che la sua assenza dal territorio nazionale sarebbe giustificata da gravi motivi e che egli avrebbe sempre lavorato in Italia e, quindi, un suo allontanamento lo porrebbe in una condizione di seria vulnerabilità.
6. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c, del d.lgs. 286/98 il permesso di soggiorno è revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi.
Sul punto, la giurisprudenza ha tuttavia chiarito che la disposizione de qua « non esclude la possibilità di provare l'esistenza di validi motivi che abbiano giustificato il prolungamento dell'assenza oltre i termini; pertanto, l'assenza in sé non deve essere posta automaticamente a fondamento di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno qualora l'interessato provi che il tempestivo ritorno in Italia sia stato impedito non dalla propria volontà, ma da cause di forza maggiore » ( ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 5 dicembre 2017, n. 805). La revoca è, dunque, legittima solo « nel caso in cui sia stata disposta per assenza del richiedente dal territorio nazionale, in mancanza di una valida motivazione, per un periodo di tempo superiore a quello concesso dalla legge » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 28 gennaio 2022, n. 204).
Ebbene, a prescindere dagli altri aspetti della controversia, il ricorrente si è assentato dall’Italia dal 23 giugno 2015 al 14 luglio 2017 giustificando il lungo periodo di assenza con un certificato medico tradotto da un’operatrice non iscritta negli appositi registri e asseverata dal Giudice di Pace e, quindi, senza rispettare forme previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 394/99 « Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico ».
In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che « il certificato medico redatto all'estero da un medico straniero, privo della "apostille", ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con la l. n. 1253 del 1966), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in Italia, senza che assuma rilievo la eventuale traduzione in italiano, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l'assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell'atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente » (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 11 agosto 2022, n. 24697).
Principi, questi, che sono perfettamente applicabili anche al caso di specie in cui non solo la traduzione non rispetta le menzionate forme ma, anche se si volesse ritenere il suo contenuto fedele all’originale, il certificato non indica neppure la terapia e la prognosi, limitandosi a dichiarare che lo straniero era « in trattamento da me durante il periodo tra il 23/04/2015 e il 10/06/2017 per Lombosciatalgia legata ad un'ernia del disco L2 - L3 iperalgesica ».
Priva di pregio è poi l’asserzione secondo cui il ricorrente in caso di mancato accoglimento del ricorso si vedrebbe allontanato dal territorio nazionale e, quindi, in una situazione di seria vulnerabilità in quanto il provvedimento impugnato non preclude il rilascio di un permesso di soggiorno a diverso titolo, qualora ne sussistano i presupposti.
7. Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.