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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/04/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente. dr. Anna Mantovani Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Parte_1 C.F._1
Romano (C.F. e Michelino Giuseppe Romano (C.F. ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rho alla via Dei Martiri n. 3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Silpo Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, via dei C.F._5
Campigli n. 27.
APPELLATA
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
Sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
pagina 1 di 19 “NEL MERITO:
a) Dato atto dell'inadempimento della Signora all'obbligo di corrispondere al Controparte_1 la somma di € 800.000 a far data dalla vendita propria casa di emettere Parte_1 Persona_1
sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cc disponendo il trasferimento in favore del Sig. Parte_1
del 50% dell'immobile intestato alla signora di cui all'atto notarile del
[...] Controparte_1
P.IVA_ 22.1.2010 (Notaio REP 88384 –Racc. così identificato: immobili siti in Comune di Per_2
Appiano Gentile, via della Resistenza n. 23 (già via per Tradate):
1)casa ad uso civile abitazione con annessa area pertinenziale sulla quale insiste piscina, costituita da a)appartamento composto al piano terreno-rialzato da ampio soggiorno, cinque camere, cucina e servizi, terrazzi e pergolato, e al piano rialzato collegato da scala interna di proprietà da due locali oltre servizi, nonché da locali accessori al piano seminterrato anch'esso collegato da scale interne di proprietà, il tutto censito al Catasto urbano –ufficio del territorio di Como, Comune censuario di
Appiano Gentile come segue: sezione urbana SBA foglio 5, mappale 416, subalterno 4 via per Tradate snc S1-T categoria A/2 classe U vani 11,5 rendita catastale € 1.158,14 b)appartamento al piano seminterrato costituito da tre locali, cucina, servizi e centrale termica, censito al Catasto Urbano – ufficio del territorio di Como, Comune censuario di Appiano Gentile come segue: sezione urbana SBA foglio 5 mappale 416 subalterno 3 via per Tradate snc piano S1 categoria A/2 classe U vani 4,5 rendita catastale € 453,19 c)box al piano sotto strada censito al Catasto Urbano –ufficio del territorio di Como,
Comune censuario di Appiano Gentile come segue: sezione urbana SBA foglio 5 mappale 416 subalterno 701 via per Tradate snc piano S1 categoria C/6 classe 2 mq 60 rendita catastale € 275,79.
L'area pertinenziale risulta distinta al catasto terreni di detto Comune al foglio 2 mappale 416 avente destinazione “zono omogenea F3/E –Ambiti Agricoli;
2)Appezzamento di terreno adiacente il lotto di terreno sopra descritto avente destinazione “Zona omogenea F3/AF –di tutela agro forestale distinto al Catasto Terreni –ufficio del Territorio di Como –
Comune censuario di Appiano Gentile come segue: foglio 2 mappale 418 bosco alto Ha. 00.59.10 classe 3 reddito dominicale € 7,63 reddito agricolo € 1.53.
Il tutto coerenziato in contorno ed in sol corpo: mappali 420, 163 e 164m strada provinciale da cui si accede, mappali 145, 417 e confine censuario di Appiano Gentile.
Condannare la convenuta anche con condanna generica ex art. 278 cpc, al Controparte_1
pagamento in favore del Sig. , a titolo di risarcimento del danno dovuto ad Parte_1
pagina 2 di 19 inadempimento contrattuale, di tutte le somme che lo stesso dovrà sostenere ivi comprese le imposte e le spese tecniche notarili dovute in forza di tale trasferimento.
b) in via subordinata al mancato accoglimento della domanda sub. a): dato atto dell'inadempimento della Signora all'obbligo di corrispondere la la somma di € 800.000 a far Controparte_1 Parte_1
data dalla vendita propria casa di condannare e comunque dichiarare la stessa tenuta Persona_1
a trasferire al Sig. il 50% dell'immobile di cui sopra dalla stessa acquistato con atto notarile Parte_1
del 22.1.2010 (Notaio REP 88384 –Racc. 19659. Condannare la signora al Per_2 CP_1 pagamento in favore del di una somma di denaro quantificata in € 500 per ogni Parte_1 giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di trasferire l'immobile oggetto di causa.
Condannare la convenuta anche con condanna generica ex art. 278 cpc al Controparte_1
pagamento in favore del Sig. , a titolo di risarcimento del danno dovuto ad Parte_1
inadempimento contrattuale, di tutte le somme che lo stesso dovrà sostenere per imposte, spese tecniche e notarili dovute in forza di tale trasferimento.
In ogni caso condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_1
Dichiarare inammissibile l'appello incidentale e comunque rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto.
Dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande ed eccezioni svolte nei confronti del
Sig. dalla signora perché infondate in fatto ed in diritto. Parte_1 Controparte_1
Dichiarare inammissibile la richiesta di accertamento dei crediti dedotti dalla per Controparte_1 assenza di domanda riconvenzionale. Dare atto che il Sig. contesta l'esistenza di detti crediti Parte_1 sia nell'an che nel quantum e che, senza rinuncia a tale contestazione, eccepisce la prescrizione in relazione al dedotto credito di € 145.000 per “prestito personale”.
Dare altresì atto che il deduce l'esistenza di propri ulteriori crediti eventualmente da portare Parte_1
in compensazione con i crediti eventualmente riconosciuti in favore della per una somma non CP_1 inferiore ad € 300.000 a titolo di ripetizione delle spese di proprietà e non inferiore ad € 72.000 a titolo di risarcimento del danno per il trasferimento in suo favore del 50% dell'immobile.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere se del caso CTU diretta a verificare la regolarità edilizia- urbanistica dell'immobile oggetto di causa e a stimare le imposte e tasse a carico del Parte_1
Si insiste, se del caso nell'ammissione delle seguenti prove per interrogatorio formale della e CP_1
per testi sui seguenti capitoli già dedotti con memoria n. II:
pagina 3 di 19 1)Vero che la casa di mia proprietà sita in Comune di indicata nella scrittura privata Persona_1
di cui al doc. 1 è stata da me venduta in data 27.9.2017 come indicato nel doc. 5;
2)Vero che la somma ricavata dalla vendita di tale immobile è stata da me utilizzata per l'acquisto della casa di Appiano Gentile loc. Cascina Bosco ove attualmente risiedo?
3)vero che la durante la convivenza con il era priva di occupazione;
CP_1 Parte_1
4)vero che gli unici redditi percepiti dalla consistevano nell'assegno di mantenimento per i CP_1 figli corrispostole dall'ex marito pari ad € 2.000 al mese;
5)vero che l'assegno di € 145.000 del 24.2.2011 venne consegnato al allorquando la signora Parte_1
ricevette dalla propria madre una cospicua somma di danaro ricavata dalla vendita di alcuni CP_1
beni;
6)vero che tale somma venne corrisposta spontaneamente dalla a titolo di parziale CP_1
restituzione delle anticipazioni a lei fatte dal Parte_1
7)vero che nel 2009 la si rivolgeva al concessionario di Cesano Maderno per CP_1 CP_2
l'acquisto di una Toyota Land Cruise che venne a lei intestata;
8)vero che il provvide personalmente al pagamento di tale auto a mezzo dell'assegno del Parte_1
quale si produce la matrice (doc. 21-A) di € 73.250;
9)vero che la Toyota Land Cruise è sempre stata esclusivamente nella disponibilità della 10) CP_1 vero che l'importo per il pagamento della tassa di registro allegata alla scrittura privata (doc. 1) di €
34.962 è stato interamente pagato dal Sig. ; Parte_1
11)vero che la fattura del Notaio del 25.1.2010 (doc. 22-A) di € 29.471 per l'acquisto della casa Per_2
in comproprietà venne pagata integralmente dal Sig. a mezzo degli assegni che si Parte_1
producono (doc. 23);
12)vero che tutti gli arredi della casa acquistata in comproprietà sita in Appiano Gentile via della
Resistenza sono stati pagati integralmente dal Sig. ; Parte_1
13)vero che nel 2011 la signora acquistava dalla signora un terreno CP_1 Controparte_3
agricolo adiacente alla proprietà di via della Resistenza in Appiano Gentile al prezzo di € 30.000;
14)vero che detto terreno, ancora di proprietà della veniva dalla stessa utilizzato per CP_1
ricoverare il proprio cavallo;
15)vero che la somma di € 30.000 venne pagata alla Signora dal Sig. a mezzo CP_3 Parte_1
degli assegni che si producono (doc. 24-25);
pagina 4 di 19 16)vero che la fattura del Notaio per l'acquisto di detto terreno (doc. 26) venne pagata dal Per_2
a mezzo degli assegni che si producono (doc. 27); Parte_1
17)vero che il il 3.7.2011 ebbe a prestare alla signora l'importo di €8.000 come da Parte_1 CP_1
assegno che si produce (doc. 28);
18)vero che il il 31.3.2011 ebbe a prestare alla Signora la somma di € 23.000 Parte_1 CP_1
come da assegno che si produce (doc. 29);
18)vero che durante la convivenza il provvide al pagamento, per conto della delle Parte_1 CP_1
spese di cui ai documenti che si producono sub doc. 30;
Testi: c/0 Casainfissi srl (su tutti i capitoli); Via Martiri della Libertà, Testimone_1 Testimone_2
2 Arese (su tutti i capitoli); RN (sui capitoli 5-6- Testimone_3 Controparte_4
7).
19)vero che dopo la cessazione della convivenza ed il trasferimento della presso l'immobile CP_1
da lei acquistato nel 2017 le parti si accordarono nel senso che il avrebbe usufruito invia Parte_1
esclusiva della casa di via della Resistenza pagando tutte le spese di proprietà e di conduzione;
20)vero che il ha locato a terzi l'immobile di Appiano Gentile con il contratto che si produce Parte_1
(doc. 31);
21) vero che il canone di locazione era di € 70.000 all'anno oltre al rimborso spese;
22)vero che tale contratto è stato registrato a nome di (doc. 32) il quale ha Parte_1
provveduto al pagamento in via esclusiva delle relative imposte tramite “cedolare secca” del 21%;
23)vero che la locazione ha avuto inizio l'1.10.2019 ed è cessata il 22.1.2022 avendo il conduttore dato disdetta per gravi motivi (doc. 12);
24)vero che l'immobile sito in Appiano Gentile alla via Della Resistenza n. 23 è costituito da una villa su tre piani con annessi parco (10.000 mq), scuderia, piscina e casa del custode (doc. 20);
25)vero che il ha provveduto dal 2010 in poi a sostenere le spese annuali per la Parte_1 manutenzione del parco della casa di Appiano Gentile ammontanti ad € 28.000 all'anno (doc. 13);
26)vero che per la manutenzione della piscina ogni anno il Sig. corrisponde alla In Time la Parte_1 somma di € 450 al mese oltre nonché la somma di € 600 oltre IVA per l'apertura della piscina, quella di € 350 oltre Iva per la chiusura e quella di € 1.500 oltre Iva per la fornitura di cloro come da doc. 14 che si rammostra al teste;
27)vero che le spese per la manutenzione della casa ammontano complessivamente ad € 5.000 al mese;
pagina 5 di 19 28)vero che la tassa di registro per il trasferimento della quota del 50% di proprietà della è CP_1 pari al 9% del valore dell'immobile risultante dall'atto di vendita trattandosi di immobile di lusso ?
Testi: c/o Casainfissi Passirana di Rho via Trento su tutti i capitoli;
via Testimone_1 Testimone_4
CadeaLambrugo sui capitoli 25; capitolo 26”. Testimone_5
Per : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1422/2023, Parte_1
pubblicata in data 19.12.2023, pronunciata dal Tribunale di Como Giudice Dott.ssa A. Gigli (RG
2487/2022), in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto;
In via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 2487/2022 pronunciata dal Tribunale di Como, accertare i vizi di notifica del decreto ingiuntivo N. 642/2022 emesso dal Tribunale di Como in data
31.05.2022 e per l'effetto dichiararne la nullità per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che la sig.ra è disponibile alla cessione del 50% dell'immobile de Controparte_1
quo come espressamente previsto nella scrittura privata non autenticata, previa compensazione con gli importi che risulteranno, a seguito dell'espletanda istruttoria, dovuti dal alla Parte_1
. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art 183 VI comma nn. 2
e 3 non ammesse e/o rigettate nel giudizio di primo grado qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Si insiste all'ammissione delle seguenti prove per testi sui seguenti capitoli già articolari con memoria ex art 183 VI comma n° 2:
“Vero che”:
1) la Sig.ra a far data dall'anno 2010 sosteneva le spese di gestione dell'immobile Controparte_1
sito in Appiano Gentile alla Via della Resistenza n° 23 come da doc. 12 che si rammostra? Parte_2
2) la Sig.ra acquistava a proprie spese l'arredamento dell'immobile di cui al capitolo Controparte_1
che precede come da dettaglio che segue:
- cucina:
n° 8 sedie verdi del valore di euro 640,00=,
pagina 6 di 19 n° 1 mobiletto in legno sotto televisore del valore di euro 200,00=,
n° 1 lampadario in legno-verde del valore di euro 240,00=,
n° 1 servizio piatto completo oltre piatti portata verde con profilo oro zecchino del valore complessivo di euro 5.000,00=,
- salone da pranzo:
n° 1 tappeto piccolo Aubousson sotto scrivania del valore di euro 1.500,00=,
n° 1mobile (console) di testa uguale al tavolo pranzo del valore di euro 700,00=,
n° 1 lampada da tavolo con cappello in legno del valore di euro 150,00=,
n° 3 lampade in legno da tavolo del valore di euro 450,00=,
n° 1 tavolino basso in legno davanti al divano angolare del valore di euro 3.000,00=,
n° 1 tavolino rivestito in tessuto davanti al camino del valore di euro 1.500,00=, n° 2 alari antichi del valore di euro 2.000,00=,
n° 1 frangi fiamma del valore di euro 500,00=,
n° 1 poltrona verde con profili chiari del valore di euro 1.200,00=,
n° 2 lampade a piantana in ferro del valore di euro 400,00= ,
n° 1 bilancia vecchia pesa oro del valore di euro 400,00=
-corridoio/bagno ospiti:
n° 1 tavolino (console) in legno arte povera del valore di euro 800,00=;
- camera figlia del Parte_1
mobile a cassettone ai piedi del letto del valore di euro 1.500,00= e poltrona bianca del valore di euro
160,00=;
- camera figlio del Sig. Parte_1
n° 1 scrivania del valore di euro 150,00= ,
n° 1 sedia del valore di euro 80,00= ,
n° 1 poltrona chaise longue flexform del valore di euro 4.000,00=
n° 1 libreria del valore di euro 1.500,00=,
n° 1 comodino del valore di euro 100,00=;
- stanza armadi padronale:
n° 1 panchetta bianca con profilo verdi del valore di euro 350.00=,
n° 3 stampe fiori lato finestra del valore di euro 400,00=;
- bagno padronale:
pagina 7 di 19 n° 3 stampe fiori sopra vasca e lato portafinestra del valore di euro 400,00=;
n° 1 stampa antica fiori del valore di euro 130,00=;
-camera padronale:
n° 4 stampe antiche cigni del valore di euro 4.000,00=,
n° 1 sedia davanti scrivania del valore di euro 120,00=,
n° 1 piccola panca chiara profili verdi posta ai piedi del letto del valore di euro 300,00=,
n° 2 comodini tondi antichi del valore di euro 4.000,00=
- casa custode: cucina e relativi arredi (escluso rivestimenti) del valore di euro 18.000,00=;
-n° 1 stampa vecchia (caccia al falco) con cornice in radica posta di fronte porta ingresso casa padronale sul muro corridoio che conduce alle camere del valore di euro 700,00?
3) l'arredamento e gli oggetti di cui al capitolo che precede si trovano presso l'immobile sito nel
Comune di Appiano Gentile alla Via della Resistenza n. 23?;
4) il quadro di proprietà della Sig.ra del valore di euro 10.000,00= con motivo Controparte_1 paesaggio alpino con fontanile e bovini raffiguranti nell'azione di abbeverarsi che prima si trovava presso l'immobile del Sig. di Gressoney, ora è situato nel garage dell'immobile sito a Parte_1
Lainate di proprietà della madre del Sig. ? Parte_1
5) in data 24.02.2011 il Sig. riceveva dalla Sig.ra assegno bancario Parte_1 CP_1
0746994241 non trasferibile di euro 145.000,00= emesso dall'Istituto bancario Credito Valtellinese non trasferibile come da doc. 5 che si rammostra?;
6) il 23 giugno 2013, la Sig.ra dopo aver richiesto la somma di euro 145.000,00= di Controparte_1 cui all'assegno del capitolo che precede riceveva da parte del Sig. un pugno e si Parte_1 recava al pronto soccorso dell'Ospedale S. Anna di Como come da doc. 6 che si rammostra?;
7) la Sig.ra lasciava l'immobile sito in Appiano Gentile alla Via della Resistenza n° Controparte_1
23 di cui è comproprietaria al 50% a far data da gennaio 2016?
8) nel mese di ottobre 2017 a seguito della vendita dell'immobile sito nel Comune di SS DI
(CO) alla Via Alessandro Volta n° 4, la Sig.ra alla Sua presenza prendeva contatti con il Sig. CP_1
per conferire in ordine alla vicenda relativa alla cessione del 50% della quota di Parte_3 proprietà della Sig.ra dell'immobile sito in Appiano Gentile alla Via della Resistenza n° 23 CP_1 chiedendo in tale occasione la restituzione dell'importo di Euro 145.000,00 corrisposto al Sig.
pagina 8 di 19 in data 24.02.2011 a mezzo assegno bancario n. 0746994241 non trasferibile emesso dal Parte_1
Credito Valtellinese?;
9) l'immobile sito Comune di SS DI (CO) alla Via Alessandro Volta n° 4 da gennaio 2013 a dicembre 2015 era stato adibito come alloggio della madre del Sig. ?; Parte_1
10) nel mese di aprile 2019, la Sig.ra dopo aver ricevuto raccomandata da parte dell'avv. CP_1
Pietro Romano contattava alla Sua presenza il Sig. per parlare in ordine alla Parte_1 questione della cessazione del 50% della quota di proprietà della Sig.ra dell'immobile sito in CP_1
Appiano Gentile alla Via della Resistenza n° 23 chiedendo in tale occasione la restituzione dell'importo di Euro 145.000,00 corrisposto al Sig. in data 24.02.2011 a mezzo assegno Parte_1
bancario n. 0746994241 non trasferibile emesso dal Credito Valtellinese?;
11) la Sig.ra nulla sapeva in ordine al contratto di locazione ad uso abitativo del 01.10.2019 CP_1 stipulato dal Sig. avente ad oggetto la locazione dell'immobile sito in Appiano Parte_1
Gentile alla Via della Resistenza n° 23?
12) la Sig.ra nulla percepiva e ha percepito a far data dall'anno 2019 a titolo di frutti con CP_1
riferimento al contratto di locazione del 01.10.2019 di cui a capitolo che precede?;
Si chiede l'interrogatorio formale del Sig. sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 12 che Parte_1
precedono.
Si indicano a testimonianza sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 12 che precedono i seguenti testimoni: , , Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
[...] Testimone_11 Testimone_12 Testimone_13 Testimone_14 Testimone_15
, , . Tes_16 Testimone_17 Testimone_18 Tes_19 Testimone_20 Testimone_21
Si chiede che l'Ill.mo G.I. Voglia:
◼disporre la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza al fine di verificare la reale natura dell'importo di euro 50.000,00= indicate dal nel contratto di Parte_1
locazione di cui in narrativa, quali mere spese;
◼ ordinare ex 210 cpc al sig. di produrre in giudizio copia del modello RLI e del Parte_1
modello 69 con cui è stata presentata rituale registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo dedotto in narrativa nonché copia comunicazione risoluzione del predetto contratto di locazione a seguito della lettera di recesso versata in atti da controparte (v. sub DOC. 12 parte convenuta);
pagina 9 di 19 ◼ ordinare ex art 210 al Sig. di produrre in giudizio copia dell'inventario fotografico Parte_1
e verbale di consegna allegato e richiamato nel contratto di locazione del 01.10.2019 di cui alla superiore narrativa;
◼ ordinare ex art 210 cpc al sig. di produrre tutte le spese di ristrutturazione asseritamente Parte_1 sostenute per l'immobile de quo, pari, come dallo stesso esposto, ad euro 500.000,00=.
◼ ordinare ex art 210 cpc al sig. attestazioni di pagamento di tutte gli importi indicati nella Parte_1
scrittura 38 privata non autenticata nonché piano di ammortamento del mutuo ivi richiamato e regolarità di solvenza del medesimo nelle rate sino ad oggi maturate.
Si chiede che l'Ill.mo G.I. Voglia disporre CTU finalizzata a stimare il valore dei beni mobili presenti nell'immobile sito in Appiano Gentile alla Via della Resistenza n° 23 come elencati nel capitolo 2 (già elencati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo de quo) oltre a stimare il valore del quadro di cui al capitolo 4 (già indicato nell'atto di citazione a opposizione a decreto ingiuntivo de quo) situato in Lainate presso l'immobile di proprietà della madre del Sig. . Parte_1
Con riserva di integrare e/o modificare il quesito che andrà determinato si nomina sin d'ora come consulente di parte il perito di Como. Testimone_21
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, argomentare e provare nei prefiggendi termini di legge.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi legali di giudizio ex D.M. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
premesso di aver anticipato a €800.000 per l'acquisto di una Parte_1 Controparte_1
quota del 50% di un immobile in Appiano Gentile, destinato a loro comune abitazione e che il prestito non era stato mai restituito nonostante i solleciti, adiva il Tribunale di Como ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 642/2022 provvisoriamente esecutivo.
Con atto di citazione in opposizione notificato il 4.07.2022 conveniva in giudizio Controparte_1 per l'udienza del 28 novembre 2022, deducendo, in particolare: Parte_1
-che nel corso del 2009 aveva acquistato in comproprietà con con il quale aveva per anni Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio, un'abitazione in Appiano Gentile;
-di aver disciplinato il rapporto con il relativo all'acquisto dell'immobile mediante una Parte_1
scrittura privata datata 10.11.2009 (doc. 1 fasc. , che prevedeva: Parte_1
pagina 10 di 19 i. il pagamento dell'intero prezzo di €1.600.000 da parte di e l'impegno di essa Parte_1
a rimborsargli €800.000 con il ricavato della vendita di un suo immobile in CP_1 Per_1
[...]
ii. che “qualora a seguito della vendita a buon fine dell'immobile di proprietà di in CP_1
Comune di la stessa non dovesse restituire i proventi interamente e comunque Persona_1 fino alla concorrenza dell'importo di € 800.000 a viene comunemente stabilito tra le Parte_1
parti che sarà tenuta a cedere prontamente a la propria quota di piena CP_1 Parte_1 proprietà pari al 50% dell'immobile” (clausola n. 8 della scrittura);
-che, nel 2017, ella aveva venduto l'immobile di e si era resa disponibile ad Persona_1
adempiere alla propria obbligazione restitutoria, dedotto però quanto dovutole a vario titolo dal al quale aveva nel frattempo erogato un prestito di €145.000 ed il quale aveva locato Parte_1
l'immobile comune trattenendo per sé le somme incassate;
-di essere ancora disponibile a trasferire al ricorrente la sua quota di proprietà, ma solo previo riconoscimento delle sue ragioni di credito. concludeva chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e Controparte_1
l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito del ricorrente nei suoi confronti;
in subordine, di “ridurre, la somma domandata con il decreto ingiuntivo opposto nei limiti di quella che risulterà effettivamente dovuta […] per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa” e, in ulteriore subordine, di “accertare e dichiarare che la sig.ra è disponibile alla cessione del 50% CP_1 dell'immobile de quo come espressamente previsto nella scrittura privata non autenticata, previa compensazione con gli importi che risulteranno, a seguito dell'espletanda istruttoria, dovuti dal alla ”. Parte_1 CP_1
Sollecitava la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva, a tal fine, la fissazione di apposita udienza che veniva fissata per la data 20.09.2022.
Il 6 settembre 2022 depositava “comparsa di costituzione e risposta in relazione alla Parte_1 richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione”, con la quale si opponeva alla sospensione, domandava il rigetto dell'opposizione e la condanna di al pagamento di €800.000 oltre CP_1
interessi, contestando di essere suo debitore.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2022, il per il caso in cui il Parte_1
tribunale avesse ritenuto che il contratto lo autorizzava soltanto “a richiedere il trasferimento della quota del 50% dell'immobile, preso atto dell'inadempimento della Signora Controparte_1
pagina 11 di 19 all'obbligo di corrispondere la la somma di € 800.000 a far data dalla vendita propria casa Parte_1 di , proponeva domanda subordinata di pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 Persona_1
c.c. relativamente al 50% dell'immobile, con imposte e spese notarili a carico della parte opponente.
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1422/2023 del 19.12.2023, respinta l'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo proposta da accoglieva l'opposizione e revocava il CP_1
decreto ingiuntivo, compensando integralmente le spese di lite. Rilevava, in via preliminare, l'avvenuta sanatoria ex art. 156, terzo comma, c.p.c. di ogni possibile vizio inerente alla regolarità della notifica, stante la regolare costituzione in giudizio di entrambe le parti. Dichiarava inammissibile, in quanto introdotta tardivamente, la domanda subordinata di asserendo che la stessa era stata Parte_1
proposta solamente con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Evidenziava che la scrittura privata del 10.11.2009, nel regolamentare con la clausola n. 8 le conseguenze della mancata restituzione della somma mutuata (“ sarà tenuta a cedere prontamente a la CP_1 Parte_1 propria quota di piena proprietà pari al 50% dell'immobile”), prevedeva unicamente l'obbligo di retrocessione della quota dell'immobile, sì che, a fronte del pacifico inadempimento di il CP_1
aveva diritto ad ottenere la cessione della quota -alla quale la si era del resto Parte_1 CP_1
sempre dimostrata disponibile-, ma non il pagamento della somma mutuata. Infine, dato atto che l'opponente non aveva “introdotto alcuna domanda in via riconvenzionale ma solo eccezione di compensazione dei propri presunti crediti, peraltro in subordine rispetto alla domanda di rigetto integrale con revoca del d.i.”, statuiva che “La domanda di condanna della a corrispondere CP_1 immediatamente al la somma di €.800.000,00 non può, pertanto, essere accolta alla luce Parte_1
della compiuta ermeneusi della scrittura privata sottoscritta tra le parti, con conseguente assorbimento di ogni altra eccezione, tra cui quella di compensazione, con propri asseriti crediti, introdotta dalla opponente.”.
Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello il quale, prestata acquiescenza alla Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo ed al rigetto della domanda di condanna, ha insistito per la pronuncia della sentenza costitutiva prevista dall'art. 2932 c.c.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello Controparte_1 incidentale per far “accertare i vizi di notifica del decreto ingiuntivo N. 642/2022 emesso dal Tribunale di Como in data 31.05.2022 e per l'effetto dichiararne la nullità…”, senza svolgere alcuna specifica censura in ordine alla qualificazione della propria pretesa come eccezione di compensazione. CP_1
pagina 12 di 19 ha ribadito la propria disponibilità al trasferimento alla controparte della sua quota di comproprietà dell'immobile, ma “previa compensazione” con il suo asserito credito.
La causa, rimessa al collegio per la decisione il 17 ottobre 2024, con ordinanza del 23 ottobre 2024 è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del terreno, di relazione tecnica di conformità catastale ed urbanistica dell'immobile aggiornata all'attualità, redatta ai sensi del d.p.r. n. 380/2001 e della legge n.52/1985 e successive modifiche e dell'APE (quest'ultima con riferimento agli immobili destinati ad uso abitativo). ha provveduto al deposito di tale documentazione. interpellata al Parte_1 Controparte_1
riguardo in udienza, ha dichiarato di non avere alcun rilievo da svolgere in ordine a tale documentazione sotto un profilo tecnico.
Il 30 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe ed all'udienza collegiale del 10 aprile 2025 hanno discusso la causa.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
La decisione
L'appello proposto da è fondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
I. Sui primi due motivi di appello.
Con i primi due motivi di appello -che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi- ha lamentato che il primo giudice abbia ritenuto inammissibile la domanda subordinata di Parte_1
sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e quella accessoria di risarcimento dei danni, senza considerare che dette domande erano state introdotte non con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., ma con la comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2022, con la quale egli si era tempestivamente e ritualmente costituito in giudizio, una volta esaurita la trattazione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. proposta dall'opponente.
I.I In effetti, dalla cronologia e dal contenuto degli atti del primo grado di giudizio emerge che:
- con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo indicava, come data di prima CP_1 comparizione, il 28.11.2022 e contestualmente chiedeva di “volersi fissare con urgenza udienza volta al solo fine di valutare la sospensione della provvisoria esecutorietà”;
-in data 6.07.2022, il tribunale fissava per la discussione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. l'udienza del
20.09.2022, assegnando all'opposto un “termine di dieci giorni prima per il deposito in Parte_1 cancelleria di memoria autorizzata”.
pagina 13 di 19 -il 6.09.2022 depositava comparsa di costituzione e risposta in relazione alla richiesta di Parte_1
sospensione della provvisoria esecuzione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e riservandosi
“di ulteriormente dedurre con comparsa che verrà depositata nei termini ex lege previsti per la prima udienza già fissata” (cfr. p. 5 e 6 e p. 32 comparsa del 6.09.2022);
- che, accolta l'istanza di sospensione, il giudice rinviava la causa “all'udienza già fissata del
30.11.2022 per gli incombenti di prima udienza disponendo la trattazione scritta”;
-in data 21.10.2022, il depositava comparsa di costituzione per la fase di merito. In questa Parte_1
sede sviluppava ulteriormente le proprie difese e, considerate le difese avversarie e la disponibilità dichiarata da alla retrocessione della quota di comproprietà dell'immobile, Controparte_1
introduceva domanda ex art. 2932 c.c., diretta ad ottenere il trasferimento in proprio favore del 50% dell'immobile comune oltre al pagamento delle imposte e delle spese notarili. L'opposto si preoccupava di argomentare anche sulle ragioni dell'ammissibilità della nuova domanda sotto il profilo processuale.
Emerge quindi senza alcuna incertezza che non è vero quanto affermato dal Tribunale di Como e cioè che ha invocato la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. solamente con la prima Parte_1
memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Al contrario, la domanda è stata proposta con la comparsa di costituzione e risposta del 21 ottobre 2022, depositata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 166 c.p.c., cioè venti giorni prima sia della data dell'udienza indicata in citazione del 28.11.2022 sia dell'udienza fissata dal giudice del 30.11.2022 “per gli incombenti di prima udienza”. Non è sostenibile, inoltre, che il precedente deposito di un atto difensivo funzionale all'udienza “cautelare” abbia consumato il potere della parte opposta di esercitare, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, tutti i poteri previsti dalla legge, né è ravvisabile, nel modus operandi seguito dalla difesa di una qualche violazione Parte_1
dei canoni di buona fede oggettiva, poiché il deposito di due diverse comparse è stato dettato unicamente dalla necessità di predisporre un primo atto difensivo per l'udienza di discussione dell'istanza di sospensione (del 20.9.2022), nel quale, peraltro, l'opposto si era espressamente riservato lo svolgimento di ulteriori difese (cfr. p. 5 e 6 e p. 32 comparsa del 6.09.2022).
I.II La domanda di pronuncia di sentenza costitutiva è ammissibile anche con riferimento al suo oggetto.
La giurisprudenza di legittimità è infatti chiara nell'affermare che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per
pagina 14 di 19 decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”
(cfr. Cass. n. 9633/2022, nonché Cass. SU, n. 26727/24).
Nella vicenda in esame, tali requisiti appaiono sussistere.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva infatti la restituzione somma di €800.000, Parte_1
ponendo a fondamento della propria richiesta la scrittura privata sottoscritta con in data CP_1
10.11.2009. Opponendosi al decreto ingiuntivo, eccepiva che il contenuto di tale scrittura, e, CP_1
in particolare, la clausola n. 8, non legittimava la richiesta di pagamento, ma imponeva alla controparte di richiedere la cessione in suo favore del 50% dell'immobile, alla quale ella si dichiarava disponibile.
La domanda volta ad ottenere sentenza di condanna di trasferimento della quota del 50% dell'immobile, contenuta nella comparsa di costituzione, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, appare dunque perfettamente ammissibile in quanto trae origine dalla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed è connessa, per incompatibilità, alla domanda originariamente proposta (non potendo richiedere, in forza del contenuto della clausola 8) il pagamento della somma di
€800.000 a fronte dell'inadempimento di ha richiesto, sempre in forza della CP_1 Parte_1 medesima clausola, il trasferimento dell'immobile).
I.III Nel merito, la domanda è fondata. È pacifico che nonostante i solleciti del Controparte_1
non gli abbia mai restituito la somma di €800.000 che quest'ultimo le ha anticipato. Parte_1
La stessa odierna appellata ha dichiarato la propria disponibilità al trasferimento.
invitato a provvedervi, ha depositato certificato di destinazione urbanistica in data Parte_1
25.11.2024 del Comune di Appiano Gentile relativo ai terreni censiti al foglio 5, mappali 416, 807 e
808 della sezione censuaria di San Bartolomeo, Comune di Appiano Gentile (allegato C), attestazione di conformità urbanistica e catastale in data 20 dicembre 2024 del tecnico incaricato dal che Parte_1
contiene menzione dei titolo edilizi (allegato D) e APE relativa agli immobili a destinazione abitativa
(allegati A e B).
pagina 15 di 19 Dunque, ricorrono tutte le condizioni dell'azione -sono tali, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c. “Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010
(…)” (cfr. Cass. n. 20526/2020) - e costituisce ius receptum la regola secondo la quale le condizioni dell'azione possono intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite, con la conseguenza che sia la relativa allegazione che la documentazione della loro esistenza si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono avvenire anche nel corso del giudizio di appello, purché prima della decisione (cfr. Cass. ord.
n. 22168/2019).
Anche la interpellata in udienza, ha dichiarato, come si è già detto, di non avere eccezioni da CP_1
svolgere in ordine alla documentazione acquisita sotto un profilo tecnico.
Nulla osta, quindi, al trasferimento a favore di Parte_1
Non certo l'esistenza di crediti affermata da che come si è detto, è stata dedotta Controparte_1
unicamente in via di eccezione. Non si vede, infatti, come possa operare la compensazione tra l'obbligazione avente ad oggetto il trasferimento di un immobile ed una (asserita) obbligazione pecuniaria, atteso che, ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione legale e giudiziale si verifica solo tra debiti che hanno ad oggetto somme di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere.
Ciò esime, peraltro, da ogni verifica in ordine all'esistenza ed ammontare degli asseriti crediti e rende superflua l'istruttoria sollecitata.
Non ricorre neppure un'ipotesi di emissione di sentenza costitutiva condizionata, poiché i crediti di cui si afferma titolare non sono in rapporto sinallagmatico con l'obbligazione traslativa a suo CP_1 carico, ma derivano, in tesi, da obbligazioni restitutorie assunte da a seguito dell'erogazione Parte_1 di prestiti in suo favore e dall'essersi il medesimo appropriato di somme di pertinenza (anche) di
Controparte_1
Va solo precisato, come chiarito dall'appellante nella memoria depositata in data 14 marzo 2025, che successivamente all'atto di acquisto del 2010 ed a seguito di interventi assentito dai titoli edilizi indicati nell'allegato D sopra richiamato, menzionati anche alle pagine 3 e 4 della suddetta memoria,
pagina 16 di 19 gli immobili oggetto della compravendita del 2010 hanno subito variazioni nei dati catastali, che sono recepite in dispositivo.
Non può trovare invece accoglimento la domanda di condanna -eventualmente nella forma della condanna generica ex art. 278 c.p.c.- di al pagamento “di tutte le somme che lo Controparte_1
stesso dovrà sostenere ivi comprese le imposte e le spese tecniche notarili dovute in forza di tale trasferimento”, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale. Quanto alle spese notarili, è la presente sentenza a produrre l'effetto traslativo ed a dover essere trascritta, sì che non si vede quali spese la parte appellata dovrebbe rimborsare all'appellante; quanto invece alle imposte di registro, ipotecarie e catastali che saranno liquidate da Agenzia delle entrate, e che sono dovute in relazione alla registrazione della sentenza, è indubbio che si tratti non di voci di danno, ma di spese giudiziali che -nel rapporto tra le parti- sono assoggettate alla medesima disciplina delle spese di lite
(cfr. Cass. n. 7532/2014; Cass. n. 8481/2000).
Infine, l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., divenuta domanda principale a seguito dell'acquiescenza al rigetto della domanda di condanna alla restituzione delle somma mutuata, esime dal pronunciare sulle domande subordinate riproposte con l'atto di appello, che presuppongono tutte - anche quelle lato sensu “risarcitorie” - la mancata pronuncia della sentenza costitutiva.
II. Sul terzo motivo di appello. si è doluto della compensazione delle spese di lite ed ha Parte_1
domandato, insieme alla riforma della sentenza, la condanna della controparte al pagamento spese legali del doppio grado. La revisione della statuizione sulle spese è in questo caso effetto dovuto dell'accoglimento dei due primi motivi di appello e della riforma, parziale, della sentenza impugnata. Il tema sarà dunque affrontato in seguito.
III. Sull'appello incidentale proposto da CP_1
con l'unico motivo di appello incidentale, ha riproposto il tema della nullità della Controparte_1
notificazione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto consegnato a certo , indicato Controparte_5 nella relata, a dire dell'appellante contrariamente al vero, come familiare convivente. L'asserito vizio non ha impedito a di proporre tempestivamente l'opposizione, tanto che la provvisoria CP_1 esecutorietà del decreto è stata subito sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed il decreto ingiuntivo è stato revocato. L'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto sono passati in giudicato. Dunque, vi
è una situazione di assoluta carenza di interesse al gravame.
È poi pacifico che siano del tutto estranee all'oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo questioni inerenti alla validità del precetto.
pagina 17 di 19 IV. Sulle spese di lite.
In punto spese, occorre dar seguito alla regola secondo la quale, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, oltre che a provvedere alla disciplina di quelle del secondo grado, tenendo conto dell'esito globale della lite.
Nella fattispecie in esame ricorre una situazione di soccombenza parziale e reciproca delle parti che giustifica la compensazione delle spese di lite in misura del 50%; la restante metà grava su
[...]
la cui soccombenza è prevalente, e si determina come in dispositivo, viste le note spese e CP_1
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, nella misura che sarà liquidata da Agenzia delle entrate, gravano, nel rapporto interno, su entrambe le parti, ciascuna per la metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Como n. 1422/2023 del 19.12.2023, ed in parziale riforma della stessa:
1. trasferisce a la quota -attualmente intestata a alla quale è Parte_1 Controparte_1
pervenuta con atto notaio in data 22.1.2010 (Rep. 88384 –Racc. 19659)- del 50% Per_2 dell'immobile sito nel Comune di Appiano Gentile, via della Resistenza n. 23 (già via per Tradate), così censito: 1) casa ad uso civile abitazione con annessa area pertinenziale sulla quale insiste piscina, costituita da a) appartamento composto al piano terreno-rialzato da ampio soggiorno, cinque camere, cucina e servizi, terrazzi e pergolato, e al piano rialzato collegato da scala interna di proprietà da due locali oltre servizi, nonché da locali accessori al piano seminterrato anch'esso collegato da scale interne di proprietà, il tutto censito al Catasto urbano – ufficio del territorio di Como, Comune censuario di
Appiano Gentile come segue: sezione urbana SBA foglio 5, mappale 416, subalterno 704 via per
Tradate snc S1-T categoria A/2 classe U vani 11,5 rendita catastale €1.158,14 b) appartamento al piano seminterrato costituito da tre locali, cucina, servizi e centrale termica, censito al Catasto Urbano – ufficio del territorio di Como, Comune censuario di Appiano Gentile come segue: sezione urbana SBA foglio 5 mappale 416 subalterno 703 via per Tradate snc piano S1 categoria A/2 classe U vani 4,5 rendita catastale € 453,19 c) box al piano sottostrada censito al Catasto Urbano – ufficio del territorio di
Como, Comune censuario di Appiano Gentile come segue: sezione urbana SBA foglio 5 mappale 416 subalterno 701 via per Tradate snc piano S1 categoria C/6 classe 2 mq 60 rendita catastale € 275,79.
L'area pertinenziale risulta distinta al catasto terreni di detto Comune al foglio 2 mappale 416 avente pagina 18 di 19 destinazione “zona omogenea F3/E – Ambiti Agricoli;
2) Appezzamento di terreno adiacente il lotto di terreno sopra descritto avente destinazione “Zona omogenea F3/AF – di tutela agro forestale distinto al
Catasto Terreni – ufficio del Territorio di Como – Comune censuario di Appiano Gentile come segue: foglio 2 mappale 808; 3) immobile adibito a ripostiglio-ricovero attrezzi identificato come segue: sezione urbana SBA foglio 5 mappale 808;
2. visto l'art. 2643 c.c., ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
4. rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
5. dichiara le spese di lite compensate tra le parti in misura della metà e condanna a Controparte_1
rifondere a la restante metà delle stesse che determina (detta metà) per il giudizio di Parte_1 primo grado in €14.596,50 per compensi oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge e per il giudizio di appello in €1.278 per spese ed in €13.077,50 per compensi oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
6. pone le spese per imposta di registro ed imposte ipotecarie e catastali che saranno liquidate da
Agenzia delle entrate -ferma la solidarietà nei confronti dell'Erario- a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà;
7. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del
2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 16 aprile 2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Margherita Monte
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente. dr. Anna Mantovani Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Parte_1 C.F._1
Romano (C.F. e Michelino Giuseppe Romano (C.F. ) C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rho alla via Dei Martiri n. 3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Silpo Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, via dei C.F._5
Campigli n. 27.
APPELLATA
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
Sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
pagina 1 di 19 “NEL MERITO:
a) Dato atto dell'inadempimento della Signora all'obbligo di corrispondere al Controparte_1 la somma di € 800.000 a far data dalla vendita propria casa di emettere Parte_1 Persona_1
sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cc disponendo il trasferimento in favore del Sig. Parte_1
del 50% dell'immobile intestato alla signora di cui all'atto notarile del
[...] Controparte_1
P.IVA_ 22.1.2010 (Notaio REP 88384 –Racc. così identificato: immobili siti in Comune di Per_2
Appiano Gentile, via della Resistenza n. 23 (già via per Tradate):
1)casa ad uso civile abitazione con annessa area pertinenziale sulla quale insiste piscina, costituita da a)appartamento composto al piano terreno-rialzato da ampio soggiorno, cinque camere, cucina e servizi, terrazzi e pergolato, e al piano rialzato collegato da scala interna di proprietà da due locali oltre servizi, nonché da locali accessori al piano seminterrato anch'esso collegato da scale interne di proprietà, il tutto censito al Catasto urbano –ufficio del territorio di Como, Comune censuario di
Appiano Gentile come segue: sezione urbana SBA foglio 5, mappale 416, subalterno 4 via per Tradate snc S1-T categoria A/2 classe U vani 11,5 rendita catastale € 1.158,14 b)appartamento al piano seminterrato costituito da tre locali, cucina, servizi e centrale termica, censito al Catasto Urbano – ufficio del territorio di Como, Comune censuario di Appiano Gentile come segue: sezione urbana SBA foglio 5 mappale 416 subalterno 3 via per Tradate snc piano S1 categoria A/2 classe U vani 4,5 rendita catastale € 453,19 c)box al piano sotto strada censito al Catasto Urbano –ufficio del territorio di Como,
Comune censuario di Appiano Gentile come segue: sezione urbana SBA foglio 5 mappale 416 subalterno 701 via per Tradate snc piano S1 categoria C/6 classe 2 mq 60 rendita catastale € 275,79.
L'area pertinenziale risulta distinta al catasto terreni di detto Comune al foglio 2 mappale 416 avente destinazione “zono omogenea F3/E –Ambiti Agricoli;
2)Appezzamento di terreno adiacente il lotto di terreno sopra descritto avente destinazione “Zona omogenea F3/AF –di tutela agro forestale distinto al Catasto Terreni –ufficio del Territorio di Como –
Comune censuario di Appiano Gentile come segue: foglio 2 mappale 418 bosco alto Ha. 00.59.10 classe 3 reddito dominicale € 7,63 reddito agricolo € 1.53.
Il tutto coerenziato in contorno ed in sol corpo: mappali 420, 163 e 164m strada provinciale da cui si accede, mappali 145, 417 e confine censuario di Appiano Gentile.
Condannare la convenuta anche con condanna generica ex art. 278 cpc, al Controparte_1
pagamento in favore del Sig. , a titolo di risarcimento del danno dovuto ad Parte_1
pagina 2 di 19 inadempimento contrattuale, di tutte le somme che lo stesso dovrà sostenere ivi comprese le imposte e le spese tecniche notarili dovute in forza di tale trasferimento.
b) in via subordinata al mancato accoglimento della domanda sub. a): dato atto dell'inadempimento della Signora all'obbligo di corrispondere la la somma di € 800.000 a far Controparte_1 Parte_1
data dalla vendita propria casa di condannare e comunque dichiarare la stessa tenuta Persona_1
a trasferire al Sig. il 50% dell'immobile di cui sopra dalla stessa acquistato con atto notarile Parte_1
del 22.1.2010 (Notaio REP 88384 –Racc. 19659. Condannare la signora al Per_2 CP_1 pagamento in favore del di una somma di denaro quantificata in € 500 per ogni Parte_1 giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di trasferire l'immobile oggetto di causa.
Condannare la convenuta anche con condanna generica ex art. 278 cpc al Controparte_1
pagamento in favore del Sig. , a titolo di risarcimento del danno dovuto ad Parte_1
inadempimento contrattuale, di tutte le somme che lo stesso dovrà sostenere per imposte, spese tecniche e notarili dovute in forza di tale trasferimento.
In ogni caso condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_1
Dichiarare inammissibile l'appello incidentale e comunque rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto.
Dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande ed eccezioni svolte nei confronti del
Sig. dalla signora perché infondate in fatto ed in diritto. Parte_1 Controparte_1
Dichiarare inammissibile la richiesta di accertamento dei crediti dedotti dalla per Controparte_1 assenza di domanda riconvenzionale. Dare atto che il Sig. contesta l'esistenza di detti crediti Parte_1 sia nell'an che nel quantum e che, senza rinuncia a tale contestazione, eccepisce la prescrizione in relazione al dedotto credito di € 145.000 per “prestito personale”.
Dare altresì atto che il deduce l'esistenza di propri ulteriori crediti eventualmente da portare Parte_1
in compensazione con i crediti eventualmente riconosciuti in favore della per una somma non CP_1 inferiore ad € 300.000 a titolo di ripetizione delle spese di proprietà e non inferiore ad € 72.000 a titolo di risarcimento del danno per il trasferimento in suo favore del 50% dell'immobile.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere se del caso CTU diretta a verificare la regolarità edilizia- urbanistica dell'immobile oggetto di causa e a stimare le imposte e tasse a carico del Parte_1
Si insiste, se del caso nell'ammissione delle seguenti prove per interrogatorio formale della e CP_1
per testi sui seguenti capitoli già dedotti con memoria n. II:
pagina 3 di 19 1)Vero che la casa di mia proprietà sita in Comune di indicata nella scrittura privata Persona_1
di cui al doc. 1 è stata da me venduta in data 27.9.2017 come indicato nel doc. 5;
2)Vero che la somma ricavata dalla vendita di tale immobile è stata da me utilizzata per l'acquisto della casa di Appiano Gentile loc. Cascina Bosco ove attualmente risiedo?
3)vero che la durante la convivenza con il era priva di occupazione;
CP_1 Parte_1
4)vero che gli unici redditi percepiti dalla consistevano nell'assegno di mantenimento per i CP_1 figli corrispostole dall'ex marito pari ad € 2.000 al mese;
5)vero che l'assegno di € 145.000 del 24.2.2011 venne consegnato al allorquando la signora Parte_1
ricevette dalla propria madre una cospicua somma di danaro ricavata dalla vendita di alcuni CP_1
beni;
6)vero che tale somma venne corrisposta spontaneamente dalla a titolo di parziale CP_1
restituzione delle anticipazioni a lei fatte dal Parte_1
7)vero che nel 2009 la si rivolgeva al concessionario di Cesano Maderno per CP_1 CP_2
l'acquisto di una Toyota Land Cruise che venne a lei intestata;
8)vero che il provvide personalmente al pagamento di tale auto a mezzo dell'assegno del Parte_1
quale si produce la matrice (doc. 21-A) di € 73.250;
9)vero che la Toyota Land Cruise è sempre stata esclusivamente nella disponibilità della 10) CP_1 vero che l'importo per il pagamento della tassa di registro allegata alla scrittura privata (doc. 1) di €
34.962 è stato interamente pagato dal Sig. ; Parte_1
11)vero che la fattura del Notaio del 25.1.2010 (doc. 22-A) di € 29.471 per l'acquisto della casa Per_2
in comproprietà venne pagata integralmente dal Sig. a mezzo degli assegni che si Parte_1
producono (doc. 23);
12)vero che tutti gli arredi della casa acquistata in comproprietà sita in Appiano Gentile via della
Resistenza sono stati pagati integralmente dal Sig. ; Parte_1
13)vero che nel 2011 la signora acquistava dalla signora un terreno CP_1 Controparte_3
agricolo adiacente alla proprietà di via della Resistenza in Appiano Gentile al prezzo di € 30.000;
14)vero che detto terreno, ancora di proprietà della veniva dalla stessa utilizzato per CP_1
ricoverare il proprio cavallo;
15)vero che la somma di € 30.000 venne pagata alla Signora dal Sig. a mezzo CP_3 Parte_1
degli assegni che si producono (doc. 24-25);
pagina 4 di 19 16)vero che la fattura del Notaio per l'acquisto di detto terreno (doc. 26) venne pagata dal Per_2
a mezzo degli assegni che si producono (doc. 27); Parte_1
17)vero che il il 3.7.2011 ebbe a prestare alla signora l'importo di €8.000 come da Parte_1 CP_1
assegno che si produce (doc. 28);
18)vero che il il 31.3.2011 ebbe a prestare alla Signora la somma di € 23.000 Parte_1 CP_1
come da assegno che si produce (doc. 29);
18)vero che durante la convivenza il provvide al pagamento, per conto della delle Parte_1 CP_1
spese di cui ai documenti che si producono sub doc. 30;
Testi: c/0 Casainfissi srl (su tutti i capitoli); Via Martiri della Libertà, Testimone_1 Testimone_2
2 Arese (su tutti i capitoli); RN (sui capitoli 5-6- Testimone_3 Controparte_4
7).
19)vero che dopo la cessazione della convivenza ed il trasferimento della presso l'immobile CP_1
da lei acquistato nel 2017 le parti si accordarono nel senso che il avrebbe usufruito invia Parte_1
esclusiva della casa di via della Resistenza pagando tutte le spese di proprietà e di conduzione;
20)vero che il ha locato a terzi l'immobile di Appiano Gentile con il contratto che si produce Parte_1
(doc. 31);
21) vero che il canone di locazione era di € 70.000 all'anno oltre al rimborso spese;
22)vero che tale contratto è stato registrato a nome di (doc. 32) il quale ha Parte_1
provveduto al pagamento in via esclusiva delle relative imposte tramite “cedolare secca” del 21%;
23)vero che la locazione ha avuto inizio l'1.10.2019 ed è cessata il 22.1.2022 avendo il conduttore dato disdetta per gravi motivi (doc. 12);
24)vero che l'immobile sito in Appiano Gentile alla via Della Resistenza n. 23 è costituito da una villa su tre piani con annessi parco (10.000 mq), scuderia, piscina e casa del custode (doc. 20);
25)vero che il ha provveduto dal 2010 in poi a sostenere le spese annuali per la Parte_1 manutenzione del parco della casa di Appiano Gentile ammontanti ad € 28.000 all'anno (doc. 13);
26)vero che per la manutenzione della piscina ogni anno il Sig. corrisponde alla In Time la Parte_1 somma di € 450 al mese oltre nonché la somma di € 600 oltre IVA per l'apertura della piscina, quella di € 350 oltre Iva per la chiusura e quella di € 1.500 oltre Iva per la fornitura di cloro come da doc. 14 che si rammostra al teste;
27)vero che le spese per la manutenzione della casa ammontano complessivamente ad € 5.000 al mese;
pagina 5 di 19 28)vero che la tassa di registro per il trasferimento della quota del 50% di proprietà della è CP_1 pari al 9% del valore dell'immobile risultante dall'atto di vendita trattandosi di immobile di lusso ?
Testi: c/o Casainfissi Passirana di Rho via Trento su tutti i capitoli;
via Testimone_1 Testimone_4
CadeaLambrugo sui capitoli 25; capitolo 26”. Testimone_5
Per : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1422/2023, Parte_1
pubblicata in data 19.12.2023, pronunciata dal Tribunale di Como Giudice Dott.ssa A. Gigli (RG
2487/2022), in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto;
In via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 2487/2022 pronunciata dal Tribunale di Como, accertare i vizi di notifica del decreto ingiuntivo N. 642/2022 emesso dal Tribunale di Como in data
31.05.2022 e per l'effetto dichiararne la nullità per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che la sig.ra è disponibile alla cessione del 50% dell'immobile de Controparte_1
quo come espressamente previsto nella scrittura privata non autenticata, previa compensazione con gli importi che risulteranno, a seguito dell'espletanda istruttoria, dovuti dal alla Parte_1
. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art 183 VI comma nn. 2
e 3 non ammesse e/o rigettate nel giudizio di primo grado qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Si insiste all'ammissione delle seguenti prove per testi sui seguenti capitoli già articolari con memoria ex art 183 VI comma n° 2:
“Vero che”:
1) la Sig.ra a far data dall'anno 2010 sosteneva le spese di gestione dell'immobile Controparte_1
sito in Appiano Gentile alla Via della Resistenza n° 23 come da doc. 12 che si rammostra? Parte_2
2) la Sig.ra acquistava a proprie spese l'arredamento dell'immobile di cui al capitolo Controparte_1
che precede come da dettaglio che segue:
- cucina:
n° 8 sedie verdi del valore di euro 640,00=,
pagina 6 di 19 n° 1 mobiletto in legno sotto televisore del valore di euro 200,00=,
n° 1 lampadario in legno-verde del valore di euro 240,00=,
n° 1 servizio piatto completo oltre piatti portata verde con profilo oro zecchino del valore complessivo di euro 5.000,00=,
- salone da pranzo:
n° 1 tappeto piccolo Aubousson sotto scrivania del valore di euro 1.500,00=,
n° 1mobile (console) di testa uguale al tavolo pranzo del valore di euro 700,00=,
n° 1 lampada da tavolo con cappello in legno del valore di euro 150,00=,
n° 3 lampade in legno da tavolo del valore di euro 450,00=,
n° 1 tavolino basso in legno davanti al divano angolare del valore di euro 3.000,00=,
n° 1 tavolino rivestito in tessuto davanti al camino del valore di euro 1.500,00=, n° 2 alari antichi del valore di euro 2.000,00=,
n° 1 frangi fiamma del valore di euro 500,00=,
n° 1 poltrona verde con profili chiari del valore di euro 1.200,00=,
n° 2 lampade a piantana in ferro del valore di euro 400,00= ,
n° 1 bilancia vecchia pesa oro del valore di euro 400,00=
-corridoio/bagno ospiti:
n° 1 tavolino (console) in legno arte povera del valore di euro 800,00=;
- camera figlia del Parte_1
mobile a cassettone ai piedi del letto del valore di euro 1.500,00= e poltrona bianca del valore di euro
160,00=;
- camera figlio del Sig. Parte_1
n° 1 scrivania del valore di euro 150,00= ,
n° 1 sedia del valore di euro 80,00= ,
n° 1 poltrona chaise longue flexform del valore di euro 4.000,00=
n° 1 libreria del valore di euro 1.500,00=,
n° 1 comodino del valore di euro 100,00=;
- stanza armadi padronale:
n° 1 panchetta bianca con profilo verdi del valore di euro 350.00=,
n° 3 stampe fiori lato finestra del valore di euro 400,00=;
- bagno padronale:
pagina 7 di 19 n° 3 stampe fiori sopra vasca e lato portafinestra del valore di euro 400,00=;
n° 1 stampa antica fiori del valore di euro 130,00=;
-camera padronale:
n° 4 stampe antiche cigni del valore di euro 4.000,00=,
n° 1 sedia davanti scrivania del valore di euro 120,00=,
n° 1 piccola panca chiara profili verdi posta ai piedi del letto del valore di euro 300,00=,
n° 2 comodini tondi antichi del valore di euro 4.000,00=
- casa custode: cucina e relativi arredi (escluso rivestimenti) del valore di euro 18.000,00=;
-n° 1 stampa vecchia (caccia al falco) con cornice in radica posta di fronte porta ingresso casa padronale sul muro corridoio che conduce alle camere del valore di euro 700,00?
3) l'arredamento e gli oggetti di cui al capitolo che precede si trovano presso l'immobile sito nel
Comune di Appiano Gentile alla Via della Resistenza n. 23?;
4) il quadro di proprietà della Sig.ra del valore di euro 10.000,00= con motivo Controparte_1 paesaggio alpino con fontanile e bovini raffiguranti nell'azione di abbeverarsi che prima si trovava presso l'immobile del Sig. di Gressoney, ora è situato nel garage dell'immobile sito a Parte_1
Lainate di proprietà della madre del Sig. ? Parte_1
5) in data 24.02.2011 il Sig. riceveva dalla Sig.ra assegno bancario Parte_1 CP_1
0746994241 non trasferibile di euro 145.000,00= emesso dall'Istituto bancario Credito Valtellinese non trasferibile come da doc. 5 che si rammostra?;
6) il 23 giugno 2013, la Sig.ra dopo aver richiesto la somma di euro 145.000,00= di Controparte_1 cui all'assegno del capitolo che precede riceveva da parte del Sig. un pugno e si Parte_1 recava al pronto soccorso dell'Ospedale S. Anna di Como come da doc. 6 che si rammostra?;
7) la Sig.ra lasciava l'immobile sito in Appiano Gentile alla Via della Resistenza n° Controparte_1
23 di cui è comproprietaria al 50% a far data da gennaio 2016?
8) nel mese di ottobre 2017 a seguito della vendita dell'immobile sito nel Comune di SS DI
(CO) alla Via Alessandro Volta n° 4, la Sig.ra alla Sua presenza prendeva contatti con il Sig. CP_1
per conferire in ordine alla vicenda relativa alla cessione del 50% della quota di Parte_3 proprietà della Sig.ra dell'immobile sito in Appiano Gentile alla Via della Resistenza n° 23 CP_1 chiedendo in tale occasione la restituzione dell'importo di Euro 145.000,00 corrisposto al Sig.
pagina 8 di 19 in data 24.02.2011 a mezzo assegno bancario n. 0746994241 non trasferibile emesso dal Parte_1
Credito Valtellinese?;
9) l'immobile sito Comune di SS DI (CO) alla Via Alessandro Volta n° 4 da gennaio 2013 a dicembre 2015 era stato adibito come alloggio della madre del Sig. ?; Parte_1
10) nel mese di aprile 2019, la Sig.ra dopo aver ricevuto raccomandata da parte dell'avv. CP_1
Pietro Romano contattava alla Sua presenza il Sig. per parlare in ordine alla Parte_1 questione della cessazione del 50% della quota di proprietà della Sig.ra dell'immobile sito in CP_1
Appiano Gentile alla Via della Resistenza n° 23 chiedendo in tale occasione la restituzione dell'importo di Euro 145.000,00 corrisposto al Sig. in data 24.02.2011 a mezzo assegno Parte_1
bancario n. 0746994241 non trasferibile emesso dal Credito Valtellinese?;
11) la Sig.ra nulla sapeva in ordine al contratto di locazione ad uso abitativo del 01.10.2019 CP_1 stipulato dal Sig. avente ad oggetto la locazione dell'immobile sito in Appiano Parte_1
Gentile alla Via della Resistenza n° 23?
12) la Sig.ra nulla percepiva e ha percepito a far data dall'anno 2019 a titolo di frutti con CP_1
riferimento al contratto di locazione del 01.10.2019 di cui a capitolo che precede?;
Si chiede l'interrogatorio formale del Sig. sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 12 che Parte_1
precedono.
Si indicano a testimonianza sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 12 che precedono i seguenti testimoni: , , Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10
[...] Testimone_11 Testimone_12 Testimone_13 Testimone_14 Testimone_15
, , . Tes_16 Testimone_17 Testimone_18 Tes_19 Testimone_20 Testimone_21
Si chiede che l'Ill.mo G.I. Voglia:
◼disporre la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza al fine di verificare la reale natura dell'importo di euro 50.000,00= indicate dal nel contratto di Parte_1
locazione di cui in narrativa, quali mere spese;
◼ ordinare ex 210 cpc al sig. di produrre in giudizio copia del modello RLI e del Parte_1
modello 69 con cui è stata presentata rituale registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo dedotto in narrativa nonché copia comunicazione risoluzione del predetto contratto di locazione a seguito della lettera di recesso versata in atti da controparte (v. sub DOC. 12 parte convenuta);
pagina 9 di 19 ◼ ordinare ex art 210 al Sig. di produrre in giudizio copia dell'inventario fotografico Parte_1
e verbale di consegna allegato e richiamato nel contratto di locazione del 01.10.2019 di cui alla superiore narrativa;
◼ ordinare ex art 210 cpc al sig. di produrre tutte le spese di ristrutturazione asseritamente Parte_1 sostenute per l'immobile de quo, pari, come dallo stesso esposto, ad euro 500.000,00=.
◼ ordinare ex art 210 cpc al sig. attestazioni di pagamento di tutte gli importi indicati nella Parte_1
scrittura 38 privata non autenticata nonché piano di ammortamento del mutuo ivi richiamato e regolarità di solvenza del medesimo nelle rate sino ad oggi maturate.
Si chiede che l'Ill.mo G.I. Voglia disporre CTU finalizzata a stimare il valore dei beni mobili presenti nell'immobile sito in Appiano Gentile alla Via della Resistenza n° 23 come elencati nel capitolo 2 (già elencati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo de quo) oltre a stimare il valore del quadro di cui al capitolo 4 (già indicato nell'atto di citazione a opposizione a decreto ingiuntivo de quo) situato in Lainate presso l'immobile di proprietà della madre del Sig. . Parte_1
Con riserva di integrare e/o modificare il quesito che andrà determinato si nomina sin d'ora come consulente di parte il perito di Como. Testimone_21
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, argomentare e provare nei prefiggendi termini di legge.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi legali di giudizio ex D.M. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
premesso di aver anticipato a €800.000 per l'acquisto di una Parte_1 Controparte_1
quota del 50% di un immobile in Appiano Gentile, destinato a loro comune abitazione e che il prestito non era stato mai restituito nonostante i solleciti, adiva il Tribunale di Como ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 642/2022 provvisoriamente esecutivo.
Con atto di citazione in opposizione notificato il 4.07.2022 conveniva in giudizio Controparte_1 per l'udienza del 28 novembre 2022, deducendo, in particolare: Parte_1
-che nel corso del 2009 aveva acquistato in comproprietà con con il quale aveva per anni Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio, un'abitazione in Appiano Gentile;
-di aver disciplinato il rapporto con il relativo all'acquisto dell'immobile mediante una Parte_1
scrittura privata datata 10.11.2009 (doc. 1 fasc. , che prevedeva: Parte_1
pagina 10 di 19 i. il pagamento dell'intero prezzo di €1.600.000 da parte di e l'impegno di essa Parte_1
a rimborsargli €800.000 con il ricavato della vendita di un suo immobile in CP_1 Per_1
[...]
ii. che “qualora a seguito della vendita a buon fine dell'immobile di proprietà di in CP_1
Comune di la stessa non dovesse restituire i proventi interamente e comunque Persona_1 fino alla concorrenza dell'importo di € 800.000 a viene comunemente stabilito tra le Parte_1
parti che sarà tenuta a cedere prontamente a la propria quota di piena CP_1 Parte_1 proprietà pari al 50% dell'immobile” (clausola n. 8 della scrittura);
-che, nel 2017, ella aveva venduto l'immobile di e si era resa disponibile ad Persona_1
adempiere alla propria obbligazione restitutoria, dedotto però quanto dovutole a vario titolo dal al quale aveva nel frattempo erogato un prestito di €145.000 ed il quale aveva locato Parte_1
l'immobile comune trattenendo per sé le somme incassate;
-di essere ancora disponibile a trasferire al ricorrente la sua quota di proprietà, ma solo previo riconoscimento delle sue ragioni di credito. concludeva chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo e Controparte_1
l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito del ricorrente nei suoi confronti;
in subordine, di “ridurre, la somma domandata con il decreto ingiuntivo opposto nei limiti di quella che risulterà effettivamente dovuta […] per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa” e, in ulteriore subordine, di “accertare e dichiarare che la sig.ra è disponibile alla cessione del 50% CP_1 dell'immobile de quo come espressamente previsto nella scrittura privata non autenticata, previa compensazione con gli importi che risulteranno, a seguito dell'espletanda istruttoria, dovuti dal alla ”. Parte_1 CP_1
Sollecitava la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva, a tal fine, la fissazione di apposita udienza che veniva fissata per la data 20.09.2022.
Il 6 settembre 2022 depositava “comparsa di costituzione e risposta in relazione alla Parte_1 richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione”, con la quale si opponeva alla sospensione, domandava il rigetto dell'opposizione e la condanna di al pagamento di €800.000 oltre CP_1
interessi, contestando di essere suo debitore.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2022, il per il caso in cui il Parte_1
tribunale avesse ritenuto che il contratto lo autorizzava soltanto “a richiedere il trasferimento della quota del 50% dell'immobile, preso atto dell'inadempimento della Signora Controparte_1
pagina 11 di 19 all'obbligo di corrispondere la la somma di € 800.000 a far data dalla vendita propria casa Parte_1 di , proponeva domanda subordinata di pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 Persona_1
c.c. relativamente al 50% dell'immobile, con imposte e spese notarili a carico della parte opponente.
Il Tribunale di Como, con sentenza n. 1422/2023 del 19.12.2023, respinta l'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo proposta da accoglieva l'opposizione e revocava il CP_1
decreto ingiuntivo, compensando integralmente le spese di lite. Rilevava, in via preliminare, l'avvenuta sanatoria ex art. 156, terzo comma, c.p.c. di ogni possibile vizio inerente alla regolarità della notifica, stante la regolare costituzione in giudizio di entrambe le parti. Dichiarava inammissibile, in quanto introdotta tardivamente, la domanda subordinata di asserendo che la stessa era stata Parte_1
proposta solamente con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Evidenziava che la scrittura privata del 10.11.2009, nel regolamentare con la clausola n. 8 le conseguenze della mancata restituzione della somma mutuata (“ sarà tenuta a cedere prontamente a la CP_1 Parte_1 propria quota di piena proprietà pari al 50% dell'immobile”), prevedeva unicamente l'obbligo di retrocessione della quota dell'immobile, sì che, a fronte del pacifico inadempimento di il CP_1
aveva diritto ad ottenere la cessione della quota -alla quale la si era del resto Parte_1 CP_1
sempre dimostrata disponibile-, ma non il pagamento della somma mutuata. Infine, dato atto che l'opponente non aveva “introdotto alcuna domanda in via riconvenzionale ma solo eccezione di compensazione dei propri presunti crediti, peraltro in subordine rispetto alla domanda di rigetto integrale con revoca del d.i.”, statuiva che “La domanda di condanna della a corrispondere CP_1 immediatamente al la somma di €.800.000,00 non può, pertanto, essere accolta alla luce Parte_1
della compiuta ermeneusi della scrittura privata sottoscritta tra le parti, con conseguente assorbimento di ogni altra eccezione, tra cui quella di compensazione, con propri asseriti crediti, introdotta dalla opponente.”.
Il giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello il quale, prestata acquiescenza alla Parte_1
revoca del decreto ingiuntivo ed al rigetto della domanda di condanna, ha insistito per la pronuncia della sentenza costitutiva prevista dall'art. 2932 c.c.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello Controparte_1 incidentale per far “accertare i vizi di notifica del decreto ingiuntivo N. 642/2022 emesso dal Tribunale di Como in data 31.05.2022 e per l'effetto dichiararne la nullità…”, senza svolgere alcuna specifica censura in ordine alla qualificazione della propria pretesa come eccezione di compensazione. CP_1
pagina 12 di 19 ha ribadito la propria disponibilità al trasferimento alla controparte della sua quota di comproprietà dell'immobile, ma “previa compensazione” con il suo asserito credito.
La causa, rimessa al collegio per la decisione il 17 ottobre 2024, con ordinanza del 23 ottobre 2024 è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del terreno, di relazione tecnica di conformità catastale ed urbanistica dell'immobile aggiornata all'attualità, redatta ai sensi del d.p.r. n. 380/2001 e della legge n.52/1985 e successive modifiche e dell'APE (quest'ultima con riferimento agli immobili destinati ad uso abitativo). ha provveduto al deposito di tale documentazione. interpellata al Parte_1 Controparte_1
riguardo in udienza, ha dichiarato di non avere alcun rilievo da svolgere in ordine a tale documentazione sotto un profilo tecnico.
Il 30 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe ed all'udienza collegiale del 10 aprile 2025 hanno discusso la causa.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
La decisione
L'appello proposto da è fondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
I. Sui primi due motivi di appello.
Con i primi due motivi di appello -che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi- ha lamentato che il primo giudice abbia ritenuto inammissibile la domanda subordinata di Parte_1
sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e quella accessoria di risarcimento dei danni, senza considerare che dette domande erano state introdotte non con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., ma con la comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2022, con la quale egli si era tempestivamente e ritualmente costituito in giudizio, una volta esaurita la trattazione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. proposta dall'opponente.
I.I In effetti, dalla cronologia e dal contenuto degli atti del primo grado di giudizio emerge che:
- con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo indicava, come data di prima CP_1 comparizione, il 28.11.2022 e contestualmente chiedeva di “volersi fissare con urgenza udienza volta al solo fine di valutare la sospensione della provvisoria esecutorietà”;
-in data 6.07.2022, il tribunale fissava per la discussione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. l'udienza del
20.09.2022, assegnando all'opposto un “termine di dieci giorni prima per il deposito in Parte_1 cancelleria di memoria autorizzata”.
pagina 13 di 19 -il 6.09.2022 depositava comparsa di costituzione e risposta in relazione alla richiesta di Parte_1
sospensione della provvisoria esecuzione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e riservandosi
“di ulteriormente dedurre con comparsa che verrà depositata nei termini ex lege previsti per la prima udienza già fissata” (cfr. p. 5 e 6 e p. 32 comparsa del 6.09.2022);
- che, accolta l'istanza di sospensione, il giudice rinviava la causa “all'udienza già fissata del
30.11.2022 per gli incombenti di prima udienza disponendo la trattazione scritta”;
-in data 21.10.2022, il depositava comparsa di costituzione per la fase di merito. In questa Parte_1
sede sviluppava ulteriormente le proprie difese e, considerate le difese avversarie e la disponibilità dichiarata da alla retrocessione della quota di comproprietà dell'immobile, Controparte_1
introduceva domanda ex art. 2932 c.c., diretta ad ottenere il trasferimento in proprio favore del 50% dell'immobile comune oltre al pagamento delle imposte e delle spese notarili. L'opposto si preoccupava di argomentare anche sulle ragioni dell'ammissibilità della nuova domanda sotto il profilo processuale.
Emerge quindi senza alcuna incertezza che non è vero quanto affermato dal Tribunale di Como e cioè che ha invocato la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. solamente con la prima Parte_1
memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Al contrario, la domanda è stata proposta con la comparsa di costituzione e risposta del 21 ottobre 2022, depositata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 166 c.p.c., cioè venti giorni prima sia della data dell'udienza indicata in citazione del 28.11.2022 sia dell'udienza fissata dal giudice del 30.11.2022 “per gli incombenti di prima udienza”. Non è sostenibile, inoltre, che il precedente deposito di un atto difensivo funzionale all'udienza “cautelare” abbia consumato il potere della parte opposta di esercitare, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, tutti i poteri previsti dalla legge, né è ravvisabile, nel modus operandi seguito dalla difesa di una qualche violazione Parte_1
dei canoni di buona fede oggettiva, poiché il deposito di due diverse comparse è stato dettato unicamente dalla necessità di predisporre un primo atto difensivo per l'udienza di discussione dell'istanza di sospensione (del 20.9.2022), nel quale, peraltro, l'opposto si era espressamente riservato lo svolgimento di ulteriori difese (cfr. p. 5 e 6 e p. 32 comparsa del 6.09.2022).
I.II La domanda di pronuncia di sentenza costitutiva è ammissibile anche con riferimento al suo oggetto.
La giurisprudenza di legittimità è infatti chiara nell'affermare che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per
pagina 14 di 19 decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”
(cfr. Cass. n. 9633/2022, nonché Cass. SU, n. 26727/24).
Nella vicenda in esame, tali requisiti appaiono sussistere.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, chiedeva infatti la restituzione somma di €800.000, Parte_1
ponendo a fondamento della propria richiesta la scrittura privata sottoscritta con in data CP_1
10.11.2009. Opponendosi al decreto ingiuntivo, eccepiva che il contenuto di tale scrittura, e, CP_1
in particolare, la clausola n. 8, non legittimava la richiesta di pagamento, ma imponeva alla controparte di richiedere la cessione in suo favore del 50% dell'immobile, alla quale ella si dichiarava disponibile.
La domanda volta ad ottenere sentenza di condanna di trasferimento della quota del 50% dell'immobile, contenuta nella comparsa di costituzione, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, appare dunque perfettamente ammissibile in quanto trae origine dalla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed è connessa, per incompatibilità, alla domanda originariamente proposta (non potendo richiedere, in forza del contenuto della clausola 8) il pagamento della somma di
€800.000 a fronte dell'inadempimento di ha richiesto, sempre in forza della CP_1 Parte_1 medesima clausola, il trasferimento dell'immobile).
I.III Nel merito, la domanda è fondata. È pacifico che nonostante i solleciti del Controparte_1
non gli abbia mai restituito la somma di €800.000 che quest'ultimo le ha anticipato. Parte_1
La stessa odierna appellata ha dichiarato la propria disponibilità al trasferimento.
invitato a provvedervi, ha depositato certificato di destinazione urbanistica in data Parte_1
25.11.2024 del Comune di Appiano Gentile relativo ai terreni censiti al foglio 5, mappali 416, 807 e
808 della sezione censuaria di San Bartolomeo, Comune di Appiano Gentile (allegato C), attestazione di conformità urbanistica e catastale in data 20 dicembre 2024 del tecnico incaricato dal che Parte_1
contiene menzione dei titolo edilizi (allegato D) e APE relativa agli immobili a destinazione abitativa
(allegati A e B).
pagina 15 di 19 Dunque, ricorrono tutte le condizioni dell'azione -sono tali, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c. “Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010
(…)” (cfr. Cass. n. 20526/2020) - e costituisce ius receptum la regola secondo la quale le condizioni dell'azione possono intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite, con la conseguenza che sia la relativa allegazione che la documentazione della loro esistenza si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono avvenire anche nel corso del giudizio di appello, purché prima della decisione (cfr. Cass. ord.
n. 22168/2019).
Anche la interpellata in udienza, ha dichiarato, come si è già detto, di non avere eccezioni da CP_1
svolgere in ordine alla documentazione acquisita sotto un profilo tecnico.
Nulla osta, quindi, al trasferimento a favore di Parte_1
Non certo l'esistenza di crediti affermata da che come si è detto, è stata dedotta Controparte_1
unicamente in via di eccezione. Non si vede, infatti, come possa operare la compensazione tra l'obbligazione avente ad oggetto il trasferimento di un immobile ed una (asserita) obbligazione pecuniaria, atteso che, ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione legale e giudiziale si verifica solo tra debiti che hanno ad oggetto somme di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere.
Ciò esime, peraltro, da ogni verifica in ordine all'esistenza ed ammontare degli asseriti crediti e rende superflua l'istruttoria sollecitata.
Non ricorre neppure un'ipotesi di emissione di sentenza costitutiva condizionata, poiché i crediti di cui si afferma titolare non sono in rapporto sinallagmatico con l'obbligazione traslativa a suo CP_1 carico, ma derivano, in tesi, da obbligazioni restitutorie assunte da a seguito dell'erogazione Parte_1 di prestiti in suo favore e dall'essersi il medesimo appropriato di somme di pertinenza (anche) di
Controparte_1
Va solo precisato, come chiarito dall'appellante nella memoria depositata in data 14 marzo 2025, che successivamente all'atto di acquisto del 2010 ed a seguito di interventi assentito dai titoli edilizi indicati nell'allegato D sopra richiamato, menzionati anche alle pagine 3 e 4 della suddetta memoria,
pagina 16 di 19 gli immobili oggetto della compravendita del 2010 hanno subito variazioni nei dati catastali, che sono recepite in dispositivo.
Non può trovare invece accoglimento la domanda di condanna -eventualmente nella forma della condanna generica ex art. 278 c.p.c.- di al pagamento “di tutte le somme che lo Controparte_1
stesso dovrà sostenere ivi comprese le imposte e le spese tecniche notarili dovute in forza di tale trasferimento”, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale. Quanto alle spese notarili, è la presente sentenza a produrre l'effetto traslativo ed a dover essere trascritta, sì che non si vede quali spese la parte appellata dovrebbe rimborsare all'appellante; quanto invece alle imposte di registro, ipotecarie e catastali che saranno liquidate da Agenzia delle entrate, e che sono dovute in relazione alla registrazione della sentenza, è indubbio che si tratti non di voci di danno, ma di spese giudiziali che -nel rapporto tra le parti- sono assoggettate alla medesima disciplina delle spese di lite
(cfr. Cass. n. 7532/2014; Cass. n. 8481/2000).
Infine, l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., divenuta domanda principale a seguito dell'acquiescenza al rigetto della domanda di condanna alla restituzione delle somma mutuata, esime dal pronunciare sulle domande subordinate riproposte con l'atto di appello, che presuppongono tutte - anche quelle lato sensu “risarcitorie” - la mancata pronuncia della sentenza costitutiva.
II. Sul terzo motivo di appello. si è doluto della compensazione delle spese di lite ed ha Parte_1
domandato, insieme alla riforma della sentenza, la condanna della controparte al pagamento spese legali del doppio grado. La revisione della statuizione sulle spese è in questo caso effetto dovuto dell'accoglimento dei due primi motivi di appello e della riforma, parziale, della sentenza impugnata. Il tema sarà dunque affrontato in seguito.
III. Sull'appello incidentale proposto da CP_1
con l'unico motivo di appello incidentale, ha riproposto il tema della nullità della Controparte_1
notificazione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto consegnato a certo , indicato Controparte_5 nella relata, a dire dell'appellante contrariamente al vero, come familiare convivente. L'asserito vizio non ha impedito a di proporre tempestivamente l'opposizione, tanto che la provvisoria CP_1 esecutorietà del decreto è stata subito sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ed il decreto ingiuntivo è stato revocato. L'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto sono passati in giudicato. Dunque, vi
è una situazione di assoluta carenza di interesse al gravame.
È poi pacifico che siano del tutto estranee all'oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo questioni inerenti alla validità del precetto.
pagina 17 di 19 IV. Sulle spese di lite.
In punto spese, occorre dar seguito alla regola secondo la quale, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, oltre che a provvedere alla disciplina di quelle del secondo grado, tenendo conto dell'esito globale della lite.
Nella fattispecie in esame ricorre una situazione di soccombenza parziale e reciproca delle parti che giustifica la compensazione delle spese di lite in misura del 50%; la restante metà grava su
[...]
la cui soccombenza è prevalente, e si determina come in dispositivo, viste le note spese e CP_1
tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, nella misura che sarà liquidata da Agenzia delle entrate, gravano, nel rapporto interno, su entrambe le parti, ciascuna per la metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Como n. 1422/2023 del 19.12.2023, ed in parziale riforma della stessa:
1. trasferisce a la quota -attualmente intestata a alla quale è Parte_1 Controparte_1
pervenuta con atto notaio in data 22.1.2010 (Rep. 88384 –Racc. 19659)- del 50% Per_2 dell'immobile sito nel Comune di Appiano Gentile, via della Resistenza n. 23 (già via per Tradate), così censito: 1) casa ad uso civile abitazione con annessa area pertinenziale sulla quale insiste piscina, costituita da a) appartamento composto al piano terreno-rialzato da ampio soggiorno, cinque camere, cucina e servizi, terrazzi e pergolato, e al piano rialzato collegato da scala interna di proprietà da due locali oltre servizi, nonché da locali accessori al piano seminterrato anch'esso collegato da scale interne di proprietà, il tutto censito al Catasto urbano – ufficio del territorio di Como, Comune censuario di
Appiano Gentile come segue: sezione urbana SBA foglio 5, mappale 416, subalterno 704 via per
Tradate snc S1-T categoria A/2 classe U vani 11,5 rendita catastale €1.158,14 b) appartamento al piano seminterrato costituito da tre locali, cucina, servizi e centrale termica, censito al Catasto Urbano – ufficio del territorio di Como, Comune censuario di Appiano Gentile come segue: sezione urbana SBA foglio 5 mappale 416 subalterno 703 via per Tradate snc piano S1 categoria A/2 classe U vani 4,5 rendita catastale € 453,19 c) box al piano sottostrada censito al Catasto Urbano – ufficio del territorio di
Como, Comune censuario di Appiano Gentile come segue: sezione urbana SBA foglio 5 mappale 416 subalterno 701 via per Tradate snc piano S1 categoria C/6 classe 2 mq 60 rendita catastale € 275,79.
L'area pertinenziale risulta distinta al catasto terreni di detto Comune al foglio 2 mappale 416 avente pagina 18 di 19 destinazione “zona omogenea F3/E – Ambiti Agricoli;
2) Appezzamento di terreno adiacente il lotto di terreno sopra descritto avente destinazione “Zona omogenea F3/AF – di tutela agro forestale distinto al
Catasto Terreni – ufficio del Territorio di Como – Comune censuario di Appiano Gentile come segue: foglio 2 mappale 808; 3) immobile adibito a ripostiglio-ricovero attrezzi identificato come segue: sezione urbana SBA foglio 5 mappale 808;
2. visto l'art. 2643 c.c., ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
4. rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
5. dichiara le spese di lite compensate tra le parti in misura della metà e condanna a Controparte_1
rifondere a la restante metà delle stesse che determina (detta metà) per il giudizio di Parte_1 primo grado in €14.596,50 per compensi oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge e per il giudizio di appello in €1.278 per spese ed in €13.077,50 per compensi oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
6. pone le spese per imposta di registro ed imposte ipotecarie e catastali che saranno liquidate da
Agenzia delle entrate -ferma la solidarietà nei confronti dell'Erario- a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà;
7. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del
2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 16 aprile 2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Margherita Monte
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