Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1229.2023 R.A.C.L., promossa da:
e NA Parte_1 Parte_2
con il proc. avv. Faenza dom.
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , ha Per_1 adito in data 31.11.23 questo Tribunale chiedendo accertarsi il diritto del figlio all'erogazione da parte convenuta di un trattamento cognitivo comportamentale modello ABA, trattandosi di prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio nel rispetto delle linee Guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico con condanna di parte convenuta a farsi carico delle spese per detto trattamento, attesa la carenza di strutture pubbliche o convenzionali, per 30\40 ore settimanali per un periodo di almeno 36\48 mesi o nella misura ritenuta all'esito del giudizio.
All'uopo espone come il proprio figlio , nato in data [...], sia affetto da disturbo dello Per_1 spettro autistico di tipo grave e necessiti di terapia Aba per almeno 30\40 ore settimanali;
come in violazione dell'art.60 dPCM 12.1.17 (art.60) parte avversa non fornisca detto servizio pubblico.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso.
Evidenzia come il minore sia affetto da disturbo dello spettro autistico di grado grave e come parte avversa non abbia richiesto il contributo previsto dalla legge reg. Puglia 23.12.2008 n.45 per i trattamenti Aba e come detto contributo sia limitato a max 8 ore settimanali nel rispetto del
29.8.23).
Recita il D.P.C.M. 12/01/2017:
Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.
Art. 25. Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo
1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
b) accoglienza;
c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato da parte dell'équipe multiprofessionale, in collaborazione con la famiglia;
e) visite neuropsichiatriche;
f) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
g) colloqui psicologico-clinici;
h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
i) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida, ivi incluse le Linee guida dell;
Controparte_2
k) interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;
l) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
m) gruppi di sostegno per i familiari;
n) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
o) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
p) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale;
q) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
r) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile;
s) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità;
t) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'età adulta.
2. L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.”
Ebbene, anche il trattamento ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell'art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell
[...]
, in attuazione della L. 18 agosto 2015, n. 134. Del resto, non risulta ragionevole Controparte_2 opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l'effettivo trattamento ABA - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell - dovendosi Controparte_2 ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l'erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella "prestazione di risultato" rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea. Diversamente si giungerebbe ad imporre all'Amministrazione, nel delicato bilanciamento degli interessi in gioco, di valutare elementi non previsti né prevedibili, al momento del provvedimento, trasformando il giudizio discrezionale che le compete in una "forma di intuizionismo insindacabile" in sede di legittimità, dallo stesso giudice amministrativo, in spregio di fondamentali principi quali quelli affermati dagli artt. 24,
97 e 111 Cost. [Cons. Stato Sez. III, 06/10/2023, n. 8708].
Infatti, nelle Linee guida si legge: “Tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico. Dai pochi studi finora disponibili emerge comunque un trend di efficacia a favore anche di altri programmi intensivi altrettanto strutturati, che la ricerca dovrebbe approfondire con studi randomizzati controllati (RCT) finalizzati ad accertare, attraverso un confronto diretto con il modello ABA, quale tra i vari programmi sia il più efficace.
È presente un'ampia variabilità a livello individuale negli esiti ottenuti dai programmi intensivi comportamentali ABA;
è quindi necessario che venga effettuata una valutazione clinica caso- specifica per monitorare nel singolo bambino l'efficacia dell'intervento, ossia se e quanto questo produca i risultati attesi.” (Sistema Nazionale per le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità,
2011, p. 55)
Con Ciò detto, si deve lamentare come risulti avere inizialmente offerto un contributo per il trattamento Aba per 8 ore settimanali e parte avversa non abbia offerto elementi per ritenere l'insufficienza di detta prestazione ai fini della cura del minore.
Le linee guida tuttavia raccomandano una prestazione di almeno 25 ore settimanali.
Ebbene, l'art. 2 del decreto che disciplina le modalità di utilizzo del "Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico", il ha affidato all' Controparte_3 [...] il compito di aggiornare le linee guida (LG) in tutte le età della vita Controparte_4
È noto come siano state quindi promulgate recentemente dall' Controparte_5
Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti.
Sono state quindi 27 raccomandazioni e 1 indicazione di buona pratica clinica formulate da esperti – professionisti e familiari/persone autistiche con indicazione delle raccomandazioni relative agli interventi diagnostici, che non erano regolati dalle linee guida precedenti, e terapeutici, sia farmacologici che abiliativi e riabilitativi, da implementare nella pratica clinica.
All'odierna udienza parte ricorrente ha evidenziato come il minore sia stato inserito in un programma di cura di un istituto con significativa maggiorazione delle ore di assistenza sì da non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito
[Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Lecce, 19/03/2025
Lorenzo Bellanova