Articolo 1 della Legge 4 luglio 1967, n. 596
Versione
16 agosto 1967
Art. 1. Articolo unico

L'Ente autonomo del porto di Napoli provvede ai servizi di illuminazione portuale nonche' alla pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali.
Per l'espletamento di tali servizi il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere all'Ente portuale un contributo annuale nella misura riconosciuta congrua e necessaria dal Ministero medesimo in base al preventivo presentato dall'Ente portuale.

Entrata in vigore il 16 agosto 1967