TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14192/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14192/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIERI MATTEO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. LELLI STEFANO ( ) VIA DE' POETI 1/7 40124 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO 4 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
PALMIERI MATTEO
(C.F. ) in qualità di erede di con il Parte_2 C.F._3 Persona_1 patrocinio dell'avv. PALMIERI MATTEO e dell'avv. LELLI STEFANO ( ) C.F._2
VIA DEI POETI N. 1/7 40100 BOLOGNA , elettivamente domiciliata in PIAZZA GALILEO 4 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PALMIERI MATTEO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROSOLI Controparte_1 P.IVA_1
MARCELLA e dell'avv. CALIGIURI ANNALISA ( ) VIA P. MENGOLI, 1 C.F._4
40138 BOLOGNA, elettivamente domiciliata in VIA TAGLIAZUCCHI 24 41121 MODENA presso il difensore avv. GROSOLI MARCELLA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza rigettata,
- in via pregiudiziale/preliminare, separare la causa introdotta dai sigg. e con la Per_1 Parte_1 domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. A) L. 287/1990 dalla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, rimettere le parti avanti la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano funzionalmente competente per la causa introdotta con la domanda riconvenzionale e sospendere al contempo il presente giudizio di pagina 1 di 11 opposizione stante la pregiudizialità tecnica della domanda di nullità proposta dagli opponenti rispetto alla domanda di condanna;
- all'esito della causa pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo n. 4136/2021 del 04/10/2021 del
Tribunale di Bologna stante la nullità integrale della fideiussione omnibus sottoscritta dai sigg. e Per_1 in favore di in data 22/11/2011 per violazione dell'art. Parte_1 Controparte_2 2, comma 2, lettera a) della Legge “Antitrust” n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. ovvero, in subordine, stante la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 contenute nella citata fideiussione omnibus del 22/11/2011 per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge “Antitrust” n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. e/o 1419 c.c. e conseguente decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. ed estinzione dell'obbligazione fideiussoria rilasciata dagli opponenti.
- in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bologna nel procedimento monitorio promosso da parte opposta e la competenza del Tribunale di Ferrara e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4136/2021 del 04/10/2021 del Tribunale di Bologna.
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e comunque la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta;
- accertare e dichiarare l'illegittima emissione del decreto ingiuntivo a favore di soggetto non legittimato e diverso dalla parte ricorrente e/o la mancata corrispondenza tra quanto ingiunto dal
Tribunale e quanto richiesto dalla ricorrente in via monitoria;
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o comunque inefficacia della fideiussione del 22/11/2011 azionata in via monitoria stante la illiceità dei motivi, della causa e della condotta tenuta da quale descritta in narrativa e/o stante la contrarietà a norme imperative e la violazione dei Parte_3 canoni di buona fede e correttezza precontrattuale e contrattuale ovvero, in subordine, per tali ragioni, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della considerata Pt_4 anche la grave violazione delle regole di correttezza, buona fede e trasparenza, imposte dal combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375;
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della fideiussione del 22/11/2011 azionata in via monitoria e/o l'intervenuta decadenza ad escuterla stante l'assenza di alcuna iniziativa della per Pt_4 la tutela del proprio credito nei confronti del debitore principale, con conseguente perdita della garanzia ipotecaria e aggravamento dell'esposizione per fatto del creditore ovvero, in subordine, per tali ragioni, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della considerata Pt_4 anche la grave violazione delle regole di correttezza, buona fede e trasparenza, imposte dal combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375.
In ogni caso:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 4136/2021 del 04/10/2021 del Tribunale di Bologna, poiché infondato in fatto ed in diritto e respingere ogni pretesa avanzata da parte opposta nei confronti dei sigg. e Per_1 Parte_1
In via riconvenzionale
- previa remissione delle parti avanti la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
Milano funzionalmente competente, accertare e dichiarare con efficacia di giudicato la nullità integrale della fideiussione omnibus sottoscritta dai sigg. e in favore di Per_1 Parte_1 Controparte_2
in data 22/11/2011 per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge “Antitrust”
[...]
n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. ovvero, in subordine, la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 contenute nella citata fideiussione omnibus del 22/11/2011 per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge “Antitrust” n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. e/o 1419 c.c. e la conseguente decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. ed estinzione dell'obbligazione fideiussoria rilasciata dagli opponenti. Spese rifuse.”
pagina 2 di 11 Per Controparte_1
Ogni diversa e contraria ragione ed istanza disattesa, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna:
- in via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito, in via principale confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 4136/2021 – R.G. n. 10736/2021 in quanto emesso sulla base di legittimi e fondati presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, rigettare integralmente la proposta opposizione ed ogni domanda e/o eccezione correlata alla stessa in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dirsi comunque tenuti e condannarsi i Signori e pagare a favore di Persona_1 Parte_1 unipersonale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di €. Controparte_1 297.277,27 oppure quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.
- In ogni caso con vittoria delle spese e competenze legali di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed oltre CPA e IVA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo, e, per essa, in qualità di mandataria, CERVED Controparte_1 adiva il Tribunale di Bologna affinché ingiungesse ai Signori Parte_5 Per_1 e quali fideiussori solidali con la società fallita ,
[...] Parte_1 Parte_6 fino alla concorrenza della fideiussione prestata per €. 585.000,00, di pagare in solido tra loro a favore di tramite la mandataria la somma di €. Controparte_1 Parte_7
297.277,27 oltre agli interessi legali dal 2/7/2020 sino al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento e le successive occorrende.
Con decreto ingiuntivo n. 4136/2021 del 4/10/2021 – R.G. n. 10736/2021, il Tribunale di Bologna ingiungeva a e di pagare, in solido tra loro, entro quaranta giorni dalla Persona_1 Parte_1 notifica, la somma di €. 297.277,27 oltre agli interessi come da domanda ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 1.990,00 per onorari, in €. 634,00 per esborsi, 15% per spese generali, oltre accessori di legge e successive occorrende;
Il predetto decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 4136/2021 veniva ritualmente notificato a in data 13/10/2021 ed a in data 16/11/2021- Persona_1 Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 22/11/2021,
e proponevano opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo Persona_1 Parte_1 eccependo: i) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna per il procedimento monitorio;
ii) il difetto di legittimazione attiva e, comunque, carenza di prova della titolarità del credito in capo alla opposta;
iii) l'illegittima emissione del decreto monitorio a favore di soggetto diverso dalla parte ricorrente;
iv) la nullità e/o invalidità della fideiussione ottenuta dalla Banca attraverso condotte dolose e in violazione delle norme imperative in materia creditizia nonché dei canoni di buona fede e correttezza;
v) la nullità della fideiussione e/o intervenuta decadenza ad escuterla per violazione del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
In via riconvenzionale, gli opponenti hanno formulato domanda pregiudiziale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) Legge 287/1990, affermando la competenza funzionale delle Sezioni Specializzate Imprese del Tribunale di Milano e chiedendo la sospensione del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio e per essa, quale mandataria e giusta Controparte_1 Parte_8
pagina 3 di 11 procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone del Persona_2
25/1/2018, Rep. 297185/Racc. 30921, contestando, in estrema Parte_7 sintesi, tutti i motivi di opposizione spiegati da controparte e chiedendo, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza le parti chiedevano un rinvio essendo in corso trattative per la definizione stragiudiziale della vertenza.
Successivamente, preso atto dell'esito negativo delle intercorse trattative, parte opposta insisteva per la concessione delle provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza in data 14.10.2022 il giudicante, valutata l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e ritenuto che la domanda dell'opponente di accertamento della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990, vada qualificata come eccezione riconvenzionale e non come domanda riconvenzionale, ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto opposto ed assegnato i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con ordinanza del 17.01.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo in conseguenza del decesso del signor Persona_1
A seguito del deposito di ricorso in riassunzione, veniva fissata udienza di prosecuzione del giudizio in data 29.06.2023. A tale udienza venivano riassegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Successivamente venivano richiesti, e concessi, tre rinvii dell'udienza essendo state avviate nuove trattative in corso di perfezionamento.
All'udienza del 09.07.2024 le parti davano atto del mancato raggiungimento di un accordo e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
Le domande degli opponenti sono infondate e vanno, pertanto, respinte per le ragioni di seguito spiegate.
1. Sull'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna per il procedimento monitorio.
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna per il procedimento monitorio rilevando che l'art. 16 del contratto di fideiussione azionato dall'ingiungente stabilisce, laddove i fideiussori non rivestano la qualifica di consumatori (esclusa dal fatto che i sig. e Per_1 erano soci/amministratori della obbligata principale), la competenza, per ogni Parte_1 controversia, del Foro nella cui giurisdizione trovasi la sede Centrale della Banca. Di qui, ha indicato la competenza del Tribunale di Ferrara, luogo ove aveva sede la Banca ( Controparte_2
.
[...]
L'eccezione è infondata.
Come correttamente dedotto da parte opposta, la designazione convenzionale di un foro diverso da quello territoriale stabilito dalla legge non attribuisce competenza esclusiva al foro designato se non quando risulti, a norma dell'art. 29 c.p.c., una enunciazione “espressa”, la quale non lasci dubbio alcuno sulla comune intenzione delle parti di togliere la competenza al foro previsto dalla legge (cfr. tra le tante Cass. Civ. 6/10/2020 n. 21362; Cass. Civ. 2/10/2020 n. 21010; Cass. Civ. 25/1/2018 e le più pagina 4 di 11 recenti Trib. Bologna 13/4/2022 n. 974; Trib. Benevento 9/2/2022 n. 306; Trib. Bolzano 6/1/2021).
Invero, l'art. 29 c.p.c. prevede che “L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”.
L'art. 16 del contratto di fideiussione prevede che “Qualora il cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, Cod. Civ., per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente è quello nella cui Pt_4 giurisdizione trovasi la sede Centrale della ”. Pt_4
Nel caso di specie, la clausola contrattuale non fa riferimento ad uno o più affari determinati bensì prevede la competenza del foro presso il quale si trova la sede centrale della Banca in relazione ad
“ogni controversia”, locuzione generica che, per giurisprudenza pacifica, è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatta espressione – in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo “esclusivo” o dell'avverbio “esclusivamente” o di altre espressioni consimili) – deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro (Cass. n. 17449/2007; Cass. n. 2214/2001).
Affinché il foro convenzionalmente pattuito possa ritenersi esclusivo è, infatti, necessario che esso sia sancito in maniera espressa ed inequivocabile, così che non si abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola;
altrimenti, l'accordo non realizzerà l'esclusività del foro prescelto ma aggiungerà soltanto un altro foro convenzionale a quelli già previsti (cfr. Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376; Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214; Cass. Sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907; Cass. Sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723).
Ancora e in questi termini, la pronuncia di Cassazione del 04 Settembre 2014, n. 18707, a mente della quale: “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”, non è idonea ad individuare un foro esclusivo”.
Si osserva infine che, “Il foro convenzionale stabilito dalle parti, per giurisprudenza consolidata, dà vita ad una ipotesi di competenza derogata, ma non inderogabile, anche quando sia stato definito come esclusivo (art. 29 c.p.c.) (cfr. Cass. 21/08/1998, n. 8316)”) (v. Cass. Civ. 25/1/2022 n. 2120).
Nel caso di specie, la clausola contrattuale non contiene la dicitura di “esclusività”, e la locuzione “per ogni controversia” non è idonea ad escludere tutti gli altri fori competenti in via alternativa, tra cui quello previsto dall'art. 20 c.p.c., ossia il luogo dove doveva essere eseguita l'obbligazione o essere ricevuto il pagamento che è indubbiamente Bologna, in quanto il conto corrente garantito dai Signori
e era acceso presso la filiale di Zola Predosa, in Provincia di Bologna, della Per_1 Parte_1
. Controparte_2
2. Sul difetto di legittimazione attiva.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e, comunque, la carenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta ritenendo insufficiente a tale scopo la Controparte_1 documentazione allegata dalla ricorrente nel procedimento monitorio e consistente nella comunicazione della Banca d'Italia - ove si dà atto del provvedimento del 30/12/2016, con cui è stata disposta la cessione a di taluni, non specificati, crediti in sofferenza della Controparte_3
- e nella Gazzetta Ufficiale del 22/06/2017, che, alle pagine 3 e 4, reca Controparte_2 l'avviso di cessione in blocco di taluni crediti da a (cfr. Controparte_3 CP_1 pagina 5 di 11 docc.
3-4 fascicolo monitorio).
Anche tale eccezione risulta infondata e deve essere respinta.
Invero, nel presente procedimento parte opposta, a sostegno della propria legittimazione attiva, ha depositato il contratto di cessione e le certificazioni notarili, atte a fornire prova documentale dell'inclusione del credito verso e (Sofferenza GE IL Parte_1 Persona_1
s.r.l., oggetto di causa - identificato dal numero di NDG 218529), nell'intervenuta operazione di cessione di crediti in blocco, e dunque dell'odierna titolarità del credito in capo a e Controparte_1 della legittimazione sostanziale della stessa.
Le certificazioni del notaio dr. di Roma in data 21/4/2022, attestano l'intervenuta Persona_3 cessione del credito di cui trattasi - Sofferenza ES IL s.r.l. - prima dalla Nuova
[...]
alla (doc. 15) e poi dalla Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3 alla (doc. 16, doc. 17 e doc. 18): l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, quale Controparte_1 certificato conforme, include e riporta specificatamente sia il nominativo della società debitrice, sia gli estremi identificativi della linea di credito azionata.
L'attestazione del notaio fa “piena prova” e fa fede fino a querela di falso del fatto che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui stesso compiuto, vale a dire che il notaio stesso ha eseguito un estratto dell'elenco dei crediti ceduti fra cui figura appunto la “Sofferenza GE Emiliani s.r.l. e dei garanti della stessa . Parte_9
L'attuale titolarità del credito in capo a è dunque documentalmente provata Controparte_1 dall'intervenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli Avvisi di cessione del credito, dall'iscrizione nel Registro delle imprese, dal contratto di cessione nonché dalle attestazioni/certificazioni notarili del notaio dr. di Roma in data 21/4/2022. Persona_3
In aggiunta si osserva che poiché la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali, che non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (v. Cass. n.
7919 del 26/04/2024), la prova può essere fornita anche tramite presunzioni. In tale ottica, occorre osservare che per il tramite di Cerved ha agito in via monitoria ed ha partecipato al CP_1 giudizio di opposizione producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione. Il possesso in capo a del contratto di mutuo Controparte_1 concesso alla e della fideiussione sottoscritta dai soci sigg.ri e Parte_6 Per_1 Pt_1
è un elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo a dar prova della titolarità e
[...] della conseguente legittimazione attiva della creditrice opposta, un elemento che la Cassazione insegna deve essere apprezzato anche alla luce della condotta delle parti sia in una prospettiva di corretto esercizio della pretesa di pagamento, sia in quella, connessa, processuale (Cass. 10200/2021).
3. Sulla presunta illegittima emissione del decreto monitorio a favore di soggetto diverso dalla parte ricorrente
Parte opponente ha eccepito che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso dal Giudice a favore di soggetto ( diverso dal ricorrente . Controparte_1 Parte_7
Anche tale eccezione risulta infondata risultando evidente e documentato il rapporto di mandato con rappresentanza che lega la titolare del credito e mandante alla mandataria e Controparte_1 procuratrice speciale, siccome spiegato a chiare lettere sia Parte_7 nella epigrafe del ricorso per ingiunzione, sia nella procura alle liti rilasciata al sottoscritto legale.
La legittimazione formale e sostanziale di ad agire in Parte_7 nome e conto di deriva da mandato speciale conferito con atto pubblico a rogito Controparte_1
Notaio Dott. di Pordenone in data 25/1/2018, rep. 297185/30921 (doc. 2). Persona_2
pagina 6 di 11
4. Sulla pretesa nullità e/o invalidità della fideiussione ottenuta dalla Banca attraverso condotte dolose e in violazione delle norme imperative in materia creditizia nonché dei canoni di buona fede e correttezza.
Parte opponente ha allegato che:
-la pretesa monitoria si radica su una fideiussione omnibus rilasciata il 22/11/2011 dai sigg. e Per_1 per l'importo massimo di € 585.000,00, a garanzia della e a Parte_1 Parte_6 favore di (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio); Controparte_2
- tale fideiussione omnibus è stata azionata in relazione ad un contratto di mutuo fondiario stipulato tra e il 21/09/2009 per l'importo di € 300.000,00, garantito da ipoteca Parte_6 Parte_3 su beni immobili della società mutuataria siti in Vezzano sul Crostolo (RE), del valore stimato e condiviso dalla Banca di 800.000,00 euro (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio e doc. ; Pt_1
- al momento del rilascio della fideiussione (novembre 2011), il citato mutuo ipotecario, stipulato 2 anni prima, era in regolare ammortamento senza alcuna rata insoluta (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio);
- non vi era pertanto alcuna ragione che potesse giustificare la richiesta della Banca, nel novembre
2011, di una ulteriore garanzia sul mutuo fondiario del 2009;
- e' però accaduto che, nel novembre 2011, la subordinò l'apertura alla Parte_3 Parte_6 di una linea di credito “anticipi su fatture” per l'importo massimo € 150.000,00 al rilascio, da parte dei sigg. e di una fideiussione omnibus di € 585.000,00 (doc. 2), palesemente Per_1 Parte_1 sproporzionata e priva di causa rispetto al fido richiesto;
- atteso che la necessitava di tale linea di credito, i sigg. furono costretti, Parte_6 Pt_1 loro malgrado, ad aderire alla richiesta della CP_4
pertanto, l'opponente che la Banca ha sfruttato la necessità della cliente di aprire una nuova
[...] linea di credito per chiedere una spropositata garanzia personale ai soci/amministratori della stessa pari a 4 volte l'importo dell'apertura di credito concessa così da coprire anche il rapporto di mutuo fondiario contratto 2 anni prima, già oggetto di garanzia ipotecaria, garanzia che era stata evidentemente ritenuta idonea e sufficiente da parte della stessa all'atto della stipula. Parte_3
Da ciò consegue, in tesi di parte opponente, la nullità della fideiussione, in ragione della illiceità della causa e della contrarietà alle norme imperative che sovrintendono la materia creditizia. In subordine, ha dedotto che il contratto di fideiussione deve essere risolto per inadempimento della attesa la Pt_4 grave violazione delle regole di correttezza, buona fede e trasparenza, imposte dal combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c.
Si tratta, quindi, di valutare se la garanzia fideiussoria, concessa unitamente ad altre garanzie – nel caso di specie l'ipoteca su beni immobili a garanzia del mutuo fondiario - risulta sovrabbondante rispetto alla necessità di tutela del credito da parte dell'istituto bancario.
Dall'esame della documentazione e degli atti di causa non pare potersi affermare che la condotta della
Banca sia riconducibile all'abuso di diritto per eccesso di garanzia del credito concesso.
Sul punto occorre osservare che in data 21.09.2009 aveva stipulato con Fe. Parte_6 CP_5 un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 300.000,00 garantito da ipoteca su beni immobili.
Due anni dopo, nel novembre 2011, ha chiesto alla Banca l'apertura di una linea di Parte_6 credito “anticipi su fatture” per l'importo massimo € 150.000,00.
E' incontestato che, al tempo della stipula del contratto di fideiussione (22 novembre 2011), l'esposizione della società verso la banca era di €. 270.826,24 quanto al residuo Parte_6 debito per mutuo (v. piano di ammortamento allegato al ricorso per ingiunzione, doc. 9 del fascicolo pagina 7 di 11 monitorio), oltre a €. 150.000,00 oggetto della apertura di credito concessa, per un totale complessivo di €. 420.826,24.
Non appare contrario a buona fede che la per tutelarsi da rischio di insolvenza del debitore, Pt_4 abbia fissato il tetto massimo della garanzia in un importo (€. 585.000,00) complessivamente superiore di nemmeno il 50% rispetto alla entità della esposizione del debitore principale.
Detto importo della garanzia, dunque, non è affatto “sproporzionato” rispetto alla esposizione della al momento della stipula della fideiussione. Parte_6
L'assenza di sproporzione emerge ancor più in retrospettiva se sol si considera, quanto alla garanzia reale a suo tempo concessa dalla per il mutuo fondiario, che l'ipoteca si è rivelata Parte_6 avere ad oggetto cespiti (una cava estrattiva con relativi fabbricati di servizio) alla cui “derelictio” lo stesso Curatore della società/debitrice principale, poi fallita, è stato autorizzato in quanto la loro vendita
è stata ritenuta addirittura antieconomica per la procedura concorsuale, circostanza questa rimasta incontestata a dispetto delle originarie allegazioni di parte opponente sulla stima dei beni immobili ipotecati.
In conclusione, si ritiene che la banca non abbia violato alcun principio di proporzionalità delle garanzie creditorie, né che abbia richiesto una garanzia ultronea e sovrabbondante rispetto alla tutela del credito concesso in violazione dei canoni di correttezza e buona fede nel rapporto tra banca e cliente.
Anche tale censura deve, pertanto, essere respinta.
5. Sulla eccepita presunta nullità della fideiussione per intervenuta decadenza ad escuterla
Sostengono gli opponenti che, avendo omesso per un tempo di quattro anni di intraprendere azioni a tutela del proprio credito, la banca sarebbe decaduta dal diritto di escutere la fideiussione per violazione delle regole di correttezza, buona fede e trasparenza imposte dal codice civile.
L'eccezione non é fondata.
Il contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio, infatti, prevede che i diritti della banca restino integri “fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini del 1957 cod. civ. che si intende derogato” (v. art. 6 del contratto di fideiussione 22/11/2011, doc. 7 fascicolo monitorio).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 4/12/2017 n. 28943) e quella di merito (cfr. ex multis Tribunale di Milano 26/7/2021 n. 6480; Tribunale di Roma 26/5/2021 n. 9265) sono unanimi nell'affermare il principio della derogabilità della norma dell'art.1957 c.c.
Conseguentemente, si deve ritenere che l'azione della creditrice nei confronti del fideiussore non sia soggetta a nessun termine di decadenza (si vedano sul punto Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 8839/2007;
Cass. 16233/2005; Cass. n. 16758/2002).
E' difatti nella libertà delle parti prevedere una maggiore estensione della efficacia della fideiussione rispetto a quella fissata ordinariamente dalla legge.
La condotta della non può, pertanto, configurarsi come comportamento contrario alle regole di Pt_4 correttezza, buona fede e trasparenza.
6. Sulla domanda riconvenzionale di pregiudiziale accertamento della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990 e sulla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate.
Sul punto occorre ribadire quanto già considerato con l'ordinanza emessa in data 14.10.2022, ossia che pagina 8 di 11 la domanda formulata dagli opponenti di accertamento della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990, deve essere qualificata come eccezione riconvenzionale e non come domanda riconvenzionale: in merito, la Suprema Corte (Cass. civ. sentenza n. 21472 del 25.10.2016) ha chiarito che si ha eccezione riconvenzionale allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore – come nel caso di specie, ove il risultato processuale che parte opponente vuole ottenere è il rigetto della pretesa creditoria dell'opposta - mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati.
La Suprema Corte ha precisato che la distinzione dipende dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che gli opponenti intendono di fatto ottenere: “… l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo” (Cass. 16/3/2021 n. 7292).
Del resto che la censura sollevata dagli opponenti abbia una finalità meramente dilatoria si evince anche dal comportamento processuale della parte che in corso di causa ha chiesto numerosi rinvii in pendenza di trattative poi sfociate in un nulla di fatto.
Poiché la formulazione di un'eccezione riconvenzionale quale è quella sollevata dagli opponenti (la pretesa nullità della fideiussione eccepita ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto), non comporta la separazione delle cause e tanto meno lo spostamento della competenza, restando essa assorbita dal Tribunale territorialmente e funzionalmente competente per la decisione sulla domanda principale, deve senz'altro trovare conferma la competenza del Tribunale di Bologna a trattare l'eccezione.
Ebbene, l'opponente ha dedotto che la fideiussione omnibus è evidentemente stata predisposta in conformità al modello censurato da Banca d'Italia, in particolare riproducendo pedissequamente gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI. Stante l'identità tra la fideiussione omnibus ed il modello censurato dalla Banca d'Italia ed in ragione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (SS.UU. n. 41994/2021), l'opponente ha concluso, pertanto, che la clausola dell'art. 6 della fideiussione omnibus – con la previsione derogatoria dell'articolo 1957 c.c. in ordine all'obbligo per il garantito di procedere entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita ad iniziare nei confronti del debitore un'azione giudiziaria - è nulla e pertanto la era soggetta all'obbligo di iniziare Pt_4 l'azione giudiziaria verso il debitore principale entro i sei mesi successivi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Posto che dal passaggio in sofferenza del credito, risalente al 05/12/2012, alla dichiarazione di fallimento della avvenuta con sentenza del 02/12/2016, e quindi per oltre 4 anni, la Parte_6
non ha proposto alcuna istanza a tutela del proprio credito né ha agito Controparte_2 sugli immobili oggetto della garanzia ipotecaria, deve concludersi, in tesi di parte opponente, che la
Banca non ha promosso nel termine decadenziale di 6 mesi di cui all'articolo 1957 c.c. nessuna azione giudiziale nei confronti del debitore principale, e la fideiussione si è Parte_6 conseguentemente estinta.
Gli assunti di parte opponente devono essere disattesi.
Nel merito, va osservato che l'intera materia della nullità derivata delle fideiussioni omnibus per pretesa contrarietà all'art. 2 della L. n. 287/1990 ha registrato, in tempi recenti, un autorevole pagina 9 di 11 intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che, con pronuncia in data 30 dicembre 2021, n. 41994, allineandosi ad un orientamento già emerso in giurisprudenza, ha sottolineato come la pronuncia di nullità derivata delle fideiussioni contenenti, tra le condizioni contrattuali, clausole analoghe, per contenuto o significato, a quelle che, già predisposte dall'ABI, sono state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, contrastanti con le previsioni dell'art. 2 comma 2, lett. a) e b) della L. n. 287/1990, postuli necessariamente la dimostrazione del nesso di conseguenzialità (o collegamento funzionale) tra intesa concorrenziale a monte e contratto stipulato a valle, e che, in ogni caso, la soccombenza sotto la scure della nullità per violazione del precetto normativo possa e debba riferirsi solo ed esclusivamente alle clausole viziate.
Va peraltro condivisa la giurisprudenza che, anche prima di tale fondamentale pronunciamento, aveva sottolineato che: “Se un'intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti (Tribunale Biella, sez. I, 01/06/2021, n. 239)”.
Orbene, nel caso di specie, è dato rilevare, in senso contrario a quanto sostenuto dagli opponenti e, dunque, in funzione del rigetto delle argomentazioni sostenute con l'opposizione proposta, che:
- la mera presenza, all'interno del contratto, di clausole sovrapponibili a quelle già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento più volte indicato, ancora non dimostra, indefettibilmente, che le condizioni contrattuali praticate all'opponente da parte di siano state frutto di Parte_3 intese illecite a cui abbia preso parte. Infatti, sebbene la Corte abbia rilevato che la Parte_3 costante utilizzazione, da parte di un istituto di credito, di moduli in cui siano contenute clausole sovrapponibili agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, già di per sé sia espressione e recepimento di una intesa illecita, si è del pari rimarcato che anche laddove la Banca operi abitualmente la deroga, nei propri contratti di fideiussione, agli artt. 1939, 1941 o 1957 c.c., ciò ancora non dimostra la predetta adesione. E' infatti necessario dimostrare che, per effetto della predetta sistematicità, unita alla prassi analoga di altri operatori, il consumatore sia privato di una facoltà di scelta tra prodotti, e costretto per tale via ad accettare, per ottenere finanziamento, contratti di fatto oltremodo squilibrati in favore dell'istituto di credito che si impone sul mercato, praticando condizioni “capestro”;
- inoltre, vi è da rilevare che la pronuncia delle Sezioni Unite 30 dicembre 2021 opta chiaramente per la tesi della cd. “nullità per estensione”, disciplinata dall'art. 1419 c.c., e pertanto, laddove anche la clausola come qui attenzionata da parte opponente fosse da considerarsi frutto di intesa illecita, si richiede la dimostrazione da parte dell'interessato che “la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma”, nel senso che “i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (cfr. par.
2.15.2 della sentenza, con riferimento a Cass. 5 febbraio 2016, n. 2314).
Nella fattispecie non vi è alcun elemento, desumibile dal contratto o aliunde, dal quale poter desumere che, senza la clausola contestata, e cioè la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6
“I diritti derivanti alla Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato."), le parti non avrebbero concluso il contratto.
D'altro canto, se è vero che la riproduzione nel contratto della clausola in questione produce l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi, sicché la sua eliminazione ne alleggerirebbe la posizione, è altresì evidente che, nel caso di specie, i contraenti avrebbero comunque stipulato il contratto: i fideiussori, soci della società debitrice principale, pagina 10 di 11 avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza la clausola predetta, essendo persone legate al debitore principale e quindi portatori di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo è di tutta evidenza che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella della assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
In ogni caso, nulla di ciò è stato provato né allegato dagli opponenti e, in particolare, non risulta in alcun modo dimostrato.
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccepita nullità, anche in termini di nullità parziale, del contratto in questione.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 4136/2021 –
R.G. n. 10736/2021. 2) Condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 14.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 18.04.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14192/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIERI MATTEO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. LELLI STEFANO ( ) VIA DE' POETI 1/7 40124 BOLOGNA, C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO 4 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
PALMIERI MATTEO
(C.F. ) in qualità di erede di con il Parte_2 C.F._3 Persona_1 patrocinio dell'avv. PALMIERI MATTEO e dell'avv. LELLI STEFANO ( ) C.F._2
VIA DEI POETI N. 1/7 40100 BOLOGNA , elettivamente domiciliata in PIAZZA GALILEO 4 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PALMIERI MATTEO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROSOLI Controparte_1 P.IVA_1
MARCELLA e dell'avv. CALIGIURI ANNALISA ( ) VIA P. MENGOLI, 1 C.F._4
40138 BOLOGNA, elettivamente domiciliata in VIA TAGLIAZUCCHI 24 41121 MODENA presso il difensore avv. GROSOLI MARCELLA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza rigettata,
- in via pregiudiziale/preliminare, separare la causa introdotta dai sigg. e con la Per_1 Parte_1 domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. A) L. 287/1990 dalla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, rimettere le parti avanti la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano funzionalmente competente per la causa introdotta con la domanda riconvenzionale e sospendere al contempo il presente giudizio di pagina 1 di 11 opposizione stante la pregiudizialità tecnica della domanda di nullità proposta dagli opponenti rispetto alla domanda di condanna;
- all'esito della causa pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo n. 4136/2021 del 04/10/2021 del
Tribunale di Bologna stante la nullità integrale della fideiussione omnibus sottoscritta dai sigg. e Per_1 in favore di in data 22/11/2011 per violazione dell'art. Parte_1 Controparte_2 2, comma 2, lettera a) della Legge “Antitrust” n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. ovvero, in subordine, stante la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 contenute nella citata fideiussione omnibus del 22/11/2011 per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge “Antitrust” n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. e/o 1419 c.c. e conseguente decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. ed estinzione dell'obbligazione fideiussoria rilasciata dagli opponenti.
- in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bologna nel procedimento monitorio promosso da parte opposta e la competenza del Tribunale di Ferrara e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4136/2021 del 04/10/2021 del Tribunale di Bologna.
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e comunque la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta;
- accertare e dichiarare l'illegittima emissione del decreto ingiuntivo a favore di soggetto non legittimato e diverso dalla parte ricorrente e/o la mancata corrispondenza tra quanto ingiunto dal
Tribunale e quanto richiesto dalla ricorrente in via monitoria;
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o comunque inefficacia della fideiussione del 22/11/2011 azionata in via monitoria stante la illiceità dei motivi, della causa e della condotta tenuta da quale descritta in narrativa e/o stante la contrarietà a norme imperative e la violazione dei Parte_3 canoni di buona fede e correttezza precontrattuale e contrattuale ovvero, in subordine, per tali ragioni, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della considerata Pt_4 anche la grave violazione delle regole di correttezza, buona fede e trasparenza, imposte dal combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375;
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della fideiussione del 22/11/2011 azionata in via monitoria e/o l'intervenuta decadenza ad escuterla stante l'assenza di alcuna iniziativa della per Pt_4 la tutela del proprio credito nei confronti del debitore principale, con conseguente perdita della garanzia ipotecaria e aggravamento dell'esposizione per fatto del creditore ovvero, in subordine, per tali ragioni, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della considerata Pt_4 anche la grave violazione delle regole di correttezza, buona fede e trasparenza, imposte dal combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375.
In ogni caso:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 4136/2021 del 04/10/2021 del Tribunale di Bologna, poiché infondato in fatto ed in diritto e respingere ogni pretesa avanzata da parte opposta nei confronti dei sigg. e Per_1 Parte_1
In via riconvenzionale
- previa remissione delle parti avanti la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
Milano funzionalmente competente, accertare e dichiarare con efficacia di giudicato la nullità integrale della fideiussione omnibus sottoscritta dai sigg. e in favore di Per_1 Parte_1 Controparte_2
in data 22/11/2011 per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge “Antitrust”
[...]
n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. ovvero, in subordine, la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 contenute nella citata fideiussione omnibus del 22/11/2011 per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge “Antitrust” n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. e/o 1419 c.c. e la conseguente decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. ed estinzione dell'obbligazione fideiussoria rilasciata dagli opponenti. Spese rifuse.”
pagina 2 di 11 Per Controparte_1
Ogni diversa e contraria ragione ed istanza disattesa, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna:
- in via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito, in via principale confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 4136/2021 – R.G. n. 10736/2021 in quanto emesso sulla base di legittimi e fondati presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, rigettare integralmente la proposta opposizione ed ogni domanda e/o eccezione correlata alla stessa in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dirsi comunque tenuti e condannarsi i Signori e pagare a favore di Persona_1 Parte_1 unipersonale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di €. Controparte_1 297.277,27 oppure quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.
- In ogni caso con vittoria delle spese e competenze legali di giudizio, oltre al rimborso spese generali ed oltre CPA e IVA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo, e, per essa, in qualità di mandataria, CERVED Controparte_1 adiva il Tribunale di Bologna affinché ingiungesse ai Signori Parte_5 Per_1 e quali fideiussori solidali con la società fallita ,
[...] Parte_1 Parte_6 fino alla concorrenza della fideiussione prestata per €. 585.000,00, di pagare in solido tra loro a favore di tramite la mandataria la somma di €. Controparte_1 Parte_7
297.277,27 oltre agli interessi legali dal 2/7/2020 sino al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento e le successive occorrende.
Con decreto ingiuntivo n. 4136/2021 del 4/10/2021 – R.G. n. 10736/2021, il Tribunale di Bologna ingiungeva a e di pagare, in solido tra loro, entro quaranta giorni dalla Persona_1 Parte_1 notifica, la somma di €. 297.277,27 oltre agli interessi come da domanda ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 1.990,00 per onorari, in €. 634,00 per esborsi, 15% per spese generali, oltre accessori di legge e successive occorrende;
Il predetto decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 4136/2021 veniva ritualmente notificato a in data 13/10/2021 ed a in data 16/11/2021- Persona_1 Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 22/11/2021,
e proponevano opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo Persona_1 Parte_1 eccependo: i) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna per il procedimento monitorio;
ii) il difetto di legittimazione attiva e, comunque, carenza di prova della titolarità del credito in capo alla opposta;
iii) l'illegittima emissione del decreto monitorio a favore di soggetto diverso dalla parte ricorrente;
iv) la nullità e/o invalidità della fideiussione ottenuta dalla Banca attraverso condotte dolose e in violazione delle norme imperative in materia creditizia nonché dei canoni di buona fede e correttezza;
v) la nullità della fideiussione e/o intervenuta decadenza ad escuterla per violazione del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
In via riconvenzionale, gli opponenti hanno formulato domanda pregiudiziale di accertamento della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) Legge 287/1990, affermando la competenza funzionale delle Sezioni Specializzate Imprese del Tribunale di Milano e chiedendo la sospensione del presente giudizio.
Si è costituita in giudizio e per essa, quale mandataria e giusta Controparte_1 Parte_8
pagina 3 di 11 procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone del Persona_2
25/1/2018, Rep. 297185/Racc. 30921, contestando, in estrema Parte_7 sintesi, tutti i motivi di opposizione spiegati da controparte e chiedendo, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza le parti chiedevano un rinvio essendo in corso trattative per la definizione stragiudiziale della vertenza.
Successivamente, preso atto dell'esito negativo delle intercorse trattative, parte opposta insisteva per la concessione delle provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza in data 14.10.2022 il giudicante, valutata l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e ritenuto che la domanda dell'opponente di accertamento della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990, vada qualificata come eccezione riconvenzionale e non come domanda riconvenzionale, ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto opposto ed assegnato i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Con ordinanza del 17.01.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo in conseguenza del decesso del signor Persona_1
A seguito del deposito di ricorso in riassunzione, veniva fissata udienza di prosecuzione del giudizio in data 29.06.2023. A tale udienza venivano riassegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Successivamente venivano richiesti, e concessi, tre rinvii dell'udienza essendo state avviate nuove trattative in corso di perfezionamento.
All'udienza del 09.07.2024 le parti davano atto del mancato raggiungimento di un accordo e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
Le domande degli opponenti sono infondate e vanno, pertanto, respinte per le ragioni di seguito spiegate.
1. Sull'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna per il procedimento monitorio.
Parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna per il procedimento monitorio rilevando che l'art. 16 del contratto di fideiussione azionato dall'ingiungente stabilisce, laddove i fideiussori non rivestano la qualifica di consumatori (esclusa dal fatto che i sig. e Per_1 erano soci/amministratori della obbligata principale), la competenza, per ogni Parte_1 controversia, del Foro nella cui giurisdizione trovasi la sede Centrale della Banca. Di qui, ha indicato la competenza del Tribunale di Ferrara, luogo ove aveva sede la Banca ( Controparte_2
.
[...]
L'eccezione è infondata.
Come correttamente dedotto da parte opposta, la designazione convenzionale di un foro diverso da quello territoriale stabilito dalla legge non attribuisce competenza esclusiva al foro designato se non quando risulti, a norma dell'art. 29 c.p.c., una enunciazione “espressa”, la quale non lasci dubbio alcuno sulla comune intenzione delle parti di togliere la competenza al foro previsto dalla legge (cfr. tra le tante Cass. Civ. 6/10/2020 n. 21362; Cass. Civ. 2/10/2020 n. 21010; Cass. Civ. 25/1/2018 e le più pagina 4 di 11 recenti Trib. Bologna 13/4/2022 n. 974; Trib. Benevento 9/2/2022 n. 306; Trib. Bolzano 6/1/2021).
Invero, l'art. 29 c.p.c. prevede che “L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”.
L'art. 16 del contratto di fideiussione prevede che “Qualora il cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, Cod. Civ., per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente è quello nella cui Pt_4 giurisdizione trovasi la sede Centrale della ”. Pt_4
Nel caso di specie, la clausola contrattuale non fa riferimento ad uno o più affari determinati bensì prevede la competenza del foro presso il quale si trova la sede centrale della Banca in relazione ad
“ogni controversia”, locuzione generica che, per giurisprudenza pacifica, è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatta espressione – in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (come avrebbe potuto rivelare l'uso dell'aggettivo “esclusivo” o dell'avverbio “esclusivamente” o di altre espressioni consimili) – deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro (Cass. n. 17449/2007; Cass. n. 2214/2001).
Affinché il foro convenzionalmente pattuito possa ritenersi esclusivo è, infatti, necessario che esso sia sancito in maniera espressa ed inequivocabile, così che non si abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola;
altrimenti, l'accordo non realizzerà l'esclusività del foro prescelto ma aggiungerà soltanto un altro foro convenzionale a quelli già previsti (cfr. Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376; Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214; Cass. Sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907; Cass. Sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723).
Ancora e in questi termini, la pronuncia di Cassazione del 04 Settembre 2014, n. 18707, a mente della quale: “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”, non è idonea ad individuare un foro esclusivo”.
Si osserva infine che, “Il foro convenzionale stabilito dalle parti, per giurisprudenza consolidata, dà vita ad una ipotesi di competenza derogata, ma non inderogabile, anche quando sia stato definito come esclusivo (art. 29 c.p.c.) (cfr. Cass. 21/08/1998, n. 8316)”) (v. Cass. Civ. 25/1/2022 n. 2120).
Nel caso di specie, la clausola contrattuale non contiene la dicitura di “esclusività”, e la locuzione “per ogni controversia” non è idonea ad escludere tutti gli altri fori competenti in via alternativa, tra cui quello previsto dall'art. 20 c.p.c., ossia il luogo dove doveva essere eseguita l'obbligazione o essere ricevuto il pagamento che è indubbiamente Bologna, in quanto il conto corrente garantito dai Signori
e era acceso presso la filiale di Zola Predosa, in Provincia di Bologna, della Per_1 Parte_1
. Controparte_2
2. Sul difetto di legittimazione attiva.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e, comunque, la carenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta ritenendo insufficiente a tale scopo la Controparte_1 documentazione allegata dalla ricorrente nel procedimento monitorio e consistente nella comunicazione della Banca d'Italia - ove si dà atto del provvedimento del 30/12/2016, con cui è stata disposta la cessione a di taluni, non specificati, crediti in sofferenza della Controparte_3
- e nella Gazzetta Ufficiale del 22/06/2017, che, alle pagine 3 e 4, reca Controparte_2 l'avviso di cessione in blocco di taluni crediti da a (cfr. Controparte_3 CP_1 pagina 5 di 11 docc.
3-4 fascicolo monitorio).
Anche tale eccezione risulta infondata e deve essere respinta.
Invero, nel presente procedimento parte opposta, a sostegno della propria legittimazione attiva, ha depositato il contratto di cessione e le certificazioni notarili, atte a fornire prova documentale dell'inclusione del credito verso e (Sofferenza GE IL Parte_1 Persona_1
s.r.l., oggetto di causa - identificato dal numero di NDG 218529), nell'intervenuta operazione di cessione di crediti in blocco, e dunque dell'odierna titolarità del credito in capo a e Controparte_1 della legittimazione sostanziale della stessa.
Le certificazioni del notaio dr. di Roma in data 21/4/2022, attestano l'intervenuta Persona_3 cessione del credito di cui trattasi - Sofferenza ES IL s.r.l. - prima dalla Nuova
[...]
alla (doc. 15) e poi dalla Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3 alla (doc. 16, doc. 17 e doc. 18): l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti, quale Controparte_1 certificato conforme, include e riporta specificatamente sia il nominativo della società debitrice, sia gli estremi identificativi della linea di credito azionata.
L'attestazione del notaio fa “piena prova” e fa fede fino a querela di falso del fatto che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui stesso compiuto, vale a dire che il notaio stesso ha eseguito un estratto dell'elenco dei crediti ceduti fra cui figura appunto la “Sofferenza GE Emiliani s.r.l. e dei garanti della stessa . Parte_9
L'attuale titolarità del credito in capo a è dunque documentalmente provata Controparte_1 dall'intervenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli Avvisi di cessione del credito, dall'iscrizione nel Registro delle imprese, dal contratto di cessione nonché dalle attestazioni/certificazioni notarili del notaio dr. di Roma in data 21/4/2022. Persona_3
In aggiunta si osserva che poiché la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali, che non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (v. Cass. n.
7919 del 26/04/2024), la prova può essere fornita anche tramite presunzioni. In tale ottica, occorre osservare che per il tramite di Cerved ha agito in via monitoria ed ha partecipato al CP_1 giudizio di opposizione producendo tutti i documenti relativi all'obbligazione principale e all'obbligazione di garanzia. La disponibilità di essi non può diversamente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione. Il possesso in capo a del contratto di mutuo Controparte_1 concesso alla e della fideiussione sottoscritta dai soci sigg.ri e Parte_6 Per_1 Pt_1
è un elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo a dar prova della titolarità e
[...] della conseguente legittimazione attiva della creditrice opposta, un elemento che la Cassazione insegna deve essere apprezzato anche alla luce della condotta delle parti sia in una prospettiva di corretto esercizio della pretesa di pagamento, sia in quella, connessa, processuale (Cass. 10200/2021).
3. Sulla presunta illegittima emissione del decreto monitorio a favore di soggetto diverso dalla parte ricorrente
Parte opponente ha eccepito che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso dal Giudice a favore di soggetto ( diverso dal ricorrente . Controparte_1 Parte_7
Anche tale eccezione risulta infondata risultando evidente e documentato il rapporto di mandato con rappresentanza che lega la titolare del credito e mandante alla mandataria e Controparte_1 procuratrice speciale, siccome spiegato a chiare lettere sia Parte_7 nella epigrafe del ricorso per ingiunzione, sia nella procura alle liti rilasciata al sottoscritto legale.
La legittimazione formale e sostanziale di ad agire in Parte_7 nome e conto di deriva da mandato speciale conferito con atto pubblico a rogito Controparte_1
Notaio Dott. di Pordenone in data 25/1/2018, rep. 297185/30921 (doc. 2). Persona_2
pagina 6 di 11
4. Sulla pretesa nullità e/o invalidità della fideiussione ottenuta dalla Banca attraverso condotte dolose e in violazione delle norme imperative in materia creditizia nonché dei canoni di buona fede e correttezza.
Parte opponente ha allegato che:
-la pretesa monitoria si radica su una fideiussione omnibus rilasciata il 22/11/2011 dai sigg. e Per_1 per l'importo massimo di € 585.000,00, a garanzia della e a Parte_1 Parte_6 favore di (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio); Controparte_2
- tale fideiussione omnibus è stata azionata in relazione ad un contratto di mutuo fondiario stipulato tra e il 21/09/2009 per l'importo di € 300.000,00, garantito da ipoteca Parte_6 Parte_3 su beni immobili della società mutuataria siti in Vezzano sul Crostolo (RE), del valore stimato e condiviso dalla Banca di 800.000,00 euro (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio e doc. ; Pt_1
- al momento del rilascio della fideiussione (novembre 2011), il citato mutuo ipotecario, stipulato 2 anni prima, era in regolare ammortamento senza alcuna rata insoluta (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio);
- non vi era pertanto alcuna ragione che potesse giustificare la richiesta della Banca, nel novembre
2011, di una ulteriore garanzia sul mutuo fondiario del 2009;
- e' però accaduto che, nel novembre 2011, la subordinò l'apertura alla Parte_3 Parte_6 di una linea di credito “anticipi su fatture” per l'importo massimo € 150.000,00 al rilascio, da parte dei sigg. e di una fideiussione omnibus di € 585.000,00 (doc. 2), palesemente Per_1 Parte_1 sproporzionata e priva di causa rispetto al fido richiesto;
- atteso che la necessitava di tale linea di credito, i sigg. furono costretti, Parte_6 Pt_1 loro malgrado, ad aderire alla richiesta della CP_4
pertanto, l'opponente che la Banca ha sfruttato la necessità della cliente di aprire una nuova
[...] linea di credito per chiedere una spropositata garanzia personale ai soci/amministratori della stessa pari a 4 volte l'importo dell'apertura di credito concessa così da coprire anche il rapporto di mutuo fondiario contratto 2 anni prima, già oggetto di garanzia ipotecaria, garanzia che era stata evidentemente ritenuta idonea e sufficiente da parte della stessa all'atto della stipula. Parte_3
Da ciò consegue, in tesi di parte opponente, la nullità della fideiussione, in ragione della illiceità della causa e della contrarietà alle norme imperative che sovrintendono la materia creditizia. In subordine, ha dedotto che il contratto di fideiussione deve essere risolto per inadempimento della attesa la Pt_4 grave violazione delle regole di correttezza, buona fede e trasparenza, imposte dal combinato disposto degli artt. 1175, 1176, 1337 e 1375 c.c.
Si tratta, quindi, di valutare se la garanzia fideiussoria, concessa unitamente ad altre garanzie – nel caso di specie l'ipoteca su beni immobili a garanzia del mutuo fondiario - risulta sovrabbondante rispetto alla necessità di tutela del credito da parte dell'istituto bancario.
Dall'esame della documentazione e degli atti di causa non pare potersi affermare che la condotta della
Banca sia riconducibile all'abuso di diritto per eccesso di garanzia del credito concesso.
Sul punto occorre osservare che in data 21.09.2009 aveva stipulato con Fe. Parte_6 CP_5 un contratto di mutuo fondiario per l'importo di € 300.000,00 garantito da ipoteca su beni immobili.
Due anni dopo, nel novembre 2011, ha chiesto alla Banca l'apertura di una linea di Parte_6 credito “anticipi su fatture” per l'importo massimo € 150.000,00.
E' incontestato che, al tempo della stipula del contratto di fideiussione (22 novembre 2011), l'esposizione della società verso la banca era di €. 270.826,24 quanto al residuo Parte_6 debito per mutuo (v. piano di ammortamento allegato al ricorso per ingiunzione, doc. 9 del fascicolo pagina 7 di 11 monitorio), oltre a €. 150.000,00 oggetto della apertura di credito concessa, per un totale complessivo di €. 420.826,24.
Non appare contrario a buona fede che la per tutelarsi da rischio di insolvenza del debitore, Pt_4 abbia fissato il tetto massimo della garanzia in un importo (€. 585.000,00) complessivamente superiore di nemmeno il 50% rispetto alla entità della esposizione del debitore principale.
Detto importo della garanzia, dunque, non è affatto “sproporzionato” rispetto alla esposizione della al momento della stipula della fideiussione. Parte_6
L'assenza di sproporzione emerge ancor più in retrospettiva se sol si considera, quanto alla garanzia reale a suo tempo concessa dalla per il mutuo fondiario, che l'ipoteca si è rivelata Parte_6 avere ad oggetto cespiti (una cava estrattiva con relativi fabbricati di servizio) alla cui “derelictio” lo stesso Curatore della società/debitrice principale, poi fallita, è stato autorizzato in quanto la loro vendita
è stata ritenuta addirittura antieconomica per la procedura concorsuale, circostanza questa rimasta incontestata a dispetto delle originarie allegazioni di parte opponente sulla stima dei beni immobili ipotecati.
In conclusione, si ritiene che la banca non abbia violato alcun principio di proporzionalità delle garanzie creditorie, né che abbia richiesto una garanzia ultronea e sovrabbondante rispetto alla tutela del credito concesso in violazione dei canoni di correttezza e buona fede nel rapporto tra banca e cliente.
Anche tale censura deve, pertanto, essere respinta.
5. Sulla eccepita presunta nullità della fideiussione per intervenuta decadenza ad escuterla
Sostengono gli opponenti che, avendo omesso per un tempo di quattro anni di intraprendere azioni a tutela del proprio credito, la banca sarebbe decaduta dal diritto di escutere la fideiussione per violazione delle regole di correttezza, buona fede e trasparenza imposte dal codice civile.
L'eccezione non é fondata.
Il contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio, infatti, prevede che i diritti della banca restino integri “fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini del 1957 cod. civ. che si intende derogato” (v. art. 6 del contratto di fideiussione 22/11/2011, doc. 7 fascicolo monitorio).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 4/12/2017 n. 28943) e quella di merito (cfr. ex multis Tribunale di Milano 26/7/2021 n. 6480; Tribunale di Roma 26/5/2021 n. 9265) sono unanimi nell'affermare il principio della derogabilità della norma dell'art.1957 c.c.
Conseguentemente, si deve ritenere che l'azione della creditrice nei confronti del fideiussore non sia soggetta a nessun termine di decadenza (si vedano sul punto Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 8839/2007;
Cass. 16233/2005; Cass. n. 16758/2002).
E' difatti nella libertà delle parti prevedere una maggiore estensione della efficacia della fideiussione rispetto a quella fissata ordinariamente dalla legge.
La condotta della non può, pertanto, configurarsi come comportamento contrario alle regole di Pt_4 correttezza, buona fede e trasparenza.
6. Sulla domanda riconvenzionale di pregiudiziale accertamento della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990 e sulla competenza funzionale delle Sezioni Specializzate.
Sul punto occorre ribadire quanto già considerato con l'ordinanza emessa in data 14.10.2022, ossia che pagina 8 di 11 la domanda formulata dagli opponenti di accertamento della nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990, deve essere qualificata come eccezione riconvenzionale e non come domanda riconvenzionale: in merito, la Suprema Corte (Cass. civ. sentenza n. 21472 del 25.10.2016) ha chiarito che si ha eccezione riconvenzionale allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore – come nel caso di specie, ove il risultato processuale che parte opponente vuole ottenere è il rigetto della pretesa creditoria dell'opposta - mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati.
La Suprema Corte ha precisato che la distinzione dipende dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che gli opponenti intendono di fatto ottenere: “… l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo” (Cass. 16/3/2021 n. 7292).
Del resto che la censura sollevata dagli opponenti abbia una finalità meramente dilatoria si evince anche dal comportamento processuale della parte che in corso di causa ha chiesto numerosi rinvii in pendenza di trattative poi sfociate in un nulla di fatto.
Poiché la formulazione di un'eccezione riconvenzionale quale è quella sollevata dagli opponenti (la pretesa nullità della fideiussione eccepita ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto), non comporta la separazione delle cause e tanto meno lo spostamento della competenza, restando essa assorbita dal Tribunale territorialmente e funzionalmente competente per la decisione sulla domanda principale, deve senz'altro trovare conferma la competenza del Tribunale di Bologna a trattare l'eccezione.
Ebbene, l'opponente ha dedotto che la fideiussione omnibus è evidentemente stata predisposta in conformità al modello censurato da Banca d'Italia, in particolare riproducendo pedissequamente gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI. Stante l'identità tra la fideiussione omnibus ed il modello censurato dalla Banca d'Italia ed in ragione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (SS.UU. n. 41994/2021), l'opponente ha concluso, pertanto, che la clausola dell'art. 6 della fideiussione omnibus – con la previsione derogatoria dell'articolo 1957 c.c. in ordine all'obbligo per il garantito di procedere entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita ad iniziare nei confronti del debitore un'azione giudiziaria - è nulla e pertanto la era soggetta all'obbligo di iniziare Pt_4 l'azione giudiziaria verso il debitore principale entro i sei mesi successivi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Posto che dal passaggio in sofferenza del credito, risalente al 05/12/2012, alla dichiarazione di fallimento della avvenuta con sentenza del 02/12/2016, e quindi per oltre 4 anni, la Parte_6
non ha proposto alcuna istanza a tutela del proprio credito né ha agito Controparte_2 sugli immobili oggetto della garanzia ipotecaria, deve concludersi, in tesi di parte opponente, che la
Banca non ha promosso nel termine decadenziale di 6 mesi di cui all'articolo 1957 c.c. nessuna azione giudiziale nei confronti del debitore principale, e la fideiussione si è Parte_6 conseguentemente estinta.
Gli assunti di parte opponente devono essere disattesi.
Nel merito, va osservato che l'intera materia della nullità derivata delle fideiussioni omnibus per pretesa contrarietà all'art. 2 della L. n. 287/1990 ha registrato, in tempi recenti, un autorevole pagina 9 di 11 intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che, con pronuncia in data 30 dicembre 2021, n. 41994, allineandosi ad un orientamento già emerso in giurisprudenza, ha sottolineato come la pronuncia di nullità derivata delle fideiussioni contenenti, tra le condizioni contrattuali, clausole analoghe, per contenuto o significato, a quelle che, già predisposte dall'ABI, sono state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, contrastanti con le previsioni dell'art. 2 comma 2, lett. a) e b) della L. n. 287/1990, postuli necessariamente la dimostrazione del nesso di conseguenzialità (o collegamento funzionale) tra intesa concorrenziale a monte e contratto stipulato a valle, e che, in ogni caso, la soccombenza sotto la scure della nullità per violazione del precetto normativo possa e debba riferirsi solo ed esclusivamente alle clausole viziate.
Va peraltro condivisa la giurisprudenza che, anche prima di tale fondamentale pronunciamento, aveva sottolineato che: “Se un'intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti (Tribunale Biella, sez. I, 01/06/2021, n. 239)”.
Orbene, nel caso di specie, è dato rilevare, in senso contrario a quanto sostenuto dagli opponenti e, dunque, in funzione del rigetto delle argomentazioni sostenute con l'opposizione proposta, che:
- la mera presenza, all'interno del contratto, di clausole sovrapponibili a quelle già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento più volte indicato, ancora non dimostra, indefettibilmente, che le condizioni contrattuali praticate all'opponente da parte di siano state frutto di Parte_3 intese illecite a cui abbia preso parte. Infatti, sebbene la Corte abbia rilevato che la Parte_3 costante utilizzazione, da parte di un istituto di credito, di moduli in cui siano contenute clausole sovrapponibili agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI, già di per sé sia espressione e recepimento di una intesa illecita, si è del pari rimarcato che anche laddove la Banca operi abitualmente la deroga, nei propri contratti di fideiussione, agli artt. 1939, 1941 o 1957 c.c., ciò ancora non dimostra la predetta adesione. E' infatti necessario dimostrare che, per effetto della predetta sistematicità, unita alla prassi analoga di altri operatori, il consumatore sia privato di una facoltà di scelta tra prodotti, e costretto per tale via ad accettare, per ottenere finanziamento, contratti di fatto oltremodo squilibrati in favore dell'istituto di credito che si impone sul mercato, praticando condizioni “capestro”;
- inoltre, vi è da rilevare che la pronuncia delle Sezioni Unite 30 dicembre 2021 opta chiaramente per la tesi della cd. “nullità per estensione”, disciplinata dall'art. 1419 c.c., e pertanto, laddove anche la clausola come qui attenzionata da parte opponente fosse da considerarsi frutto di intesa illecita, si richiede la dimostrazione da parte dell'interessato che “la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma”, nel senso che “i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (cfr. par.
2.15.2 della sentenza, con riferimento a Cass. 5 febbraio 2016, n. 2314).
Nella fattispecie non vi è alcun elemento, desumibile dal contratto o aliunde, dal quale poter desumere che, senza la clausola contestata, e cioè la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6
“I diritti derivanti alla Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato."), le parti non avrebbero concluso il contratto.
D'altro canto, se è vero che la riproduzione nel contratto della clausola in questione produce l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi, sicché la sua eliminazione ne alleggerirebbe la posizione, è altresì evidente che, nel caso di specie, i contraenti avrebbero comunque stipulato il contratto: i fideiussori, soci della società debitrice principale, pagina 10 di 11 avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza la clausola predetta, essendo persone legate al debitore principale e quindi portatori di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo è di tutta evidenza che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella della assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
In ogni caso, nulla di ciò è stato provato né allegato dagli opponenti e, in particolare, non risulta in alcun modo dimostrato.
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccepita nullità, anche in termini di nullità parziale, del contratto in questione.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 4136/2021 –
R.G. n. 10736/2021. 2) Condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 14.170,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 18.04.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 11 di 11