Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 608/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. Roberto Ripepi
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. Floriana Collerone
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 14/3/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta per ottenere annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o revoca dell'avviso di addebito l'avviso di addebito n. 31920240001574807000, relativo a contributi artigiani anno 01/2022 /12/2023, per CP_1
l'importo di € 4.667,81, notificato dall' sede Provinciale di Reggio Calabria mediante PEC CP_1 in data 24.10.2024. IN particolare, deduceva che di essere Socio di
[...]
Controparte_2
- Liquidatore nominato in data 10.05.2023, ma che essa era in liquidazione e
[...] non svolgeva alcuna attività imprenditoriale risultando INATTIVA.
1
Nelle note per la prima udienza dopo la riassunzione, la parte ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere, ma insistito per la liquidazione delle spese di lite sulla base del principio di soccombenza virtuale anche osservato che il provvedimento in autotutela è stato adottato solo dopo l'introduzione del giudizio originario e anche di quello di riassunzione.
***
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
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Come è noto, “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso
(...)[con] una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. civ. n.
19160 del 13/9/2007).
Nel nostro caso allega e prova lo sgravio delle partite portate dall'atto opposto. CP_1
Dalla documentazione versata in atti risulta che lo sgravio è stato effettuato solo dopo la notifica del ricorso.
La parte ricorrente ha confermato l'avvenuto sgravio e chiesto la condanna alle spese di lite.
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Si compensano per la metà le spese di lite, osservata la corretta condotta processuale dell' che ha evitato il protrarsi del giudizio agendo in autotutela appena definito il CP_3 giudizio pregiudiziale.
Le residue spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate sulla base della somma oggetto dell'avviso, tabelle per le cause di previdenza, nei minimi e per sole le fasi svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere,
- compensa per la metà le spese di lite tra le parti, 2 - condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente le residue spese di lite che liquida in € 440,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 21 maggio 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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