Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01435/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01950/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2023, proposto da EC ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Adele Saito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Paola Di Gregoli e Luca Vazzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per il risarcimento, ai sensi dell’art. 30, c.p.a.,
dei danni derivanti dall'adozione dei provvedimenti annullati e dichiarati illegittimi con sentenza T.A.R. Sicilia, Palermo, n.1145/2023 pubblicata in data 24.5.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente richiede il risarcimento del danno conseguente all’adozione dei provvedimenti annullati e dichiarati illegittimi con sentenza di questo Tribunale n.1145 del 24.5.2023.
Nello specifico, parte ricorrente ha partecipato alla selezione per il conferimento di due incarichi di prestazione d’opera intellettuale da svolgersi presso l’Università degli Studi Palermo. All’articolo 2 il bando ha previsto la valutazione dei titoli di studio in possesso dei candidati, la valutazione dell’esperienza pregressa nel settore per il quale viene richiesta la collaborazione e la conoscenza della lingua inglese.
L’articolo 4 del bando ha previsto che la selezione si sarebbe svolta tramite una valutazione comparativa dei “curricula” e della documentazione sopra indicata, e, una volta verificato il possesso dei requisiti indicati nell’articolo 2 del Bando, la Commissione avrebbe svolto un colloquio “ teso a verificare l’attinenza del percorso formativo e delle esperienza lavorative all’oggetto dell’incarico da conferire e ad accertare il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare ”.
L’esito della partecipazione alla selezione concorsuale ha visto la ricorrente non vincitrice, sebbene avesse il miglior punteggio per titoli rispetto ad altre due candidate risultate vincitrici.
Tale esito è stato impugnato davanti a questo T.a.r. con richiesta di annullamento del decreto di idoneità n. 2365/2020 del 16 maggio 2022 e del verbale n. 2 del 6 maggio 2022 con cui è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di n. 40 punti per il colloquio, con un punteggio complessivo di n. 67 punti. In sede cautelare il Tribunale si è determinato con un provvedimento ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo la questione meritevole della trattazione nel merito senza addivenire a una pronuncia cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso è stato accolto nel merito con sentenza del T.a.r. Palermo n.1145 del 24.5.2023 per le seguenti ragioni “ Come detto, il ricorso è fondato nella parte in cui è stata contestata all’Amministrazione resistente la determinazione del punteggio del colloquio solo dopo la valutazione dei titoli dei candidati, senza peraltro stabilire alcuna griglia di valutazione dello stesso, per il quale è stato indicato il punteggio massimo di n. 60 punti, a fronte di n. 40 punti attribuiti, in precedenza, per la valutazione dei titoli (per i quali, peraltro, era stata prevista una – pur basilare – griglia di valutazione). […] l’art. 4 in questione, con specifico riferimento al colloquio, non individua certamente criteri specifici (come quelli invece previsti dalla – pur basilare – griglia di valutazione dei titoli), ma si limita a menzionare l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative all’oggetto dell’incarico da conferire e il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare. A fronte di criteri dal contenuto così generico (e anche a voler prescindere dall’assorbente considerazione della loro individuazione a valle della valutazione dei titoli nonché dall’individuazione del punteggio massimo solo in sede di colloquio), sarebbe stato necessario determinare una griglia di valutazione del colloquio o, quantomeno, ben motivare in ordine all’attribuzione del punteggio; ciò che non ha fatto l’Amministrazione resistente. […] Infatti, se è vero che i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono anche essere rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, è parimenti indiscusso che in questa ipotesi essi devono essere fissati prima delle operazioni valutative, a garanzia dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, di modo che non sia nemmeno ipotizzabile l’attribuzione di punteggi calibrati ad hoc per i singoli candidati (Cons. St., sez. V, 10 novembre 2022, n. 9845).”
Per quanto più interessa in questa sede, con la sentenza di annullamento, in punto di effetti conformativi al giudicato, sono state disposte le seguenti statuizioni per lo svolgimento della futura prova di colloquio: “Come anticipato, l’illegittimità delle modalità con cui sono stati individuati i criteri di valutazione del colloquio rende logicamente superflua la valutazione sulle concrete modalità di svolgimento dello stesso (Cons. St., Ad. pl. n. 5/2015), tenuto altresì conto della necessità di una sua ripetizione, con le modalità di seguito specificate. 5. A tale ultimo riguardo, quale misura attuativa del giudicato ex art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., l’Amministrazione resistente è tenuta, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a svolgere nuovamente il colloquio afferente la selezione per cui è controversia, per tutti i candidati ammessi, con una diversa Commissione e previa predeterminazione dei criteri di attribuzione del relativo punteggio. ”.
In ottemperanza a quanto stabilito, la Commissione, con verbale del 15.06.2023, ha prestabilito i criteri di valutazione del nuovo colloquio e ha disposto la convocazione dei candidati per la loro valutazione. In particolare, il “colloquio” avrebbe dovuto saggiare la conoscenza specifica dei candidati in relazione agli strumenti quantitativi, qualitativi, di monitoraggio e metodologici dei candidati in relazione all’incarico che avrebbero dovuto svolgere.
La ricorrente, unica candidata che si è presentata alla convocazione per lo svolgimento del colloquio, ha fatto verbalizzare la seguente dichiarazione “ dichiara alla Commissione che non intende sostenere la prova di colloquio e a tal fine chiede che venga allegata una sua dichiarazione che produce in duplice copia ” e il verbale del 23 giugno 2023 è stato chiuso con dichiarazione di conclusione lavori.
La dichiarazione depositata dalla ricorrente ha il seguente contenuto “ come previsto dall’Avviso sub 1) l’incarico avrebbe avuto la durata di 14 mesi e che pertanto scadrà il prossimo 16.07.2023. La sottoscritta non ha più alcun interesse a partecipare alla procedura – dunque a sostenere il colloquio odierno – anche in ragione del fatto che il suo superamento non sarebbe affatto satisfattivo dell’interesse all’azione risarcitoria già preannunciata in sede d’udienza .”.
2. Nel presentare azione risarcitoria, parte ricorrente afferma che, siccome l’orale sarebbe stato superato dal candidato più idoneo, ed essendo ella l’unica partecipante, sarebbe certo il fatto che se avesse partecipato al colloquio sarebbe risultata vincitrice.
Nello specifico, parte ricorrente accede al presente giudizio richiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance in misura corrispondente al compenso che avrebbe percepito ove la procedura selettiva fosse stata scevra dei profili di illegittimità ab origine , acclarati con la sentenza del T.a.r. Palermo n.1145 del 24.5.2023.
La chance persa sarebbe quella di non aver potuto svolgere l’incarico della durata di 14 mesi del contratto di lavoro messo a concorso e di non averne percepito il relativo compenso.
Parte ricorrente argomenta ulteriormente la propria pretesa sottolineando il fatto che la sua valutazione titoli era di molto maggiore rispetto a quelle delle altre candidate e che il punteggio all’orale fosse da ritenersi illegittimo per le ragioni acclarate con la sentenza di annullamento. La medesima considerazione viene fatta anche comparando i curricula delle altre candidate rispetto alle quali quello della ricorrente sarebbe il più titolato per lo svolgimento dell’incarico.
Le valutazioni di cui sopra, in definitiva, portano la ricorrente ad affermare che “ dal contenuto dell’esame orale emerge che la ricorrente aveva diritto ad un punteggio almeno pari a quello assegnato alle due candidate idonee. Si ribadisce che avendo il punteggio più alto per i titoli, avrebbe conseguito il punteggio complessivo maggiore. La probabilità di conseguire l’idoneità sarebbe stata, pertanto, seria, concreta ed apprezzabile .”
3. L’Università intimata si è costituita in giudizio e ha depositato in data 27.2.2025 una memoria nella quale ha chiesto il rigetto delle pretese ricorrenti.
4. All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La domanda risarcitoria va rigettata perché infondata per carenza dei presupposti richiesti dalla fattispecie aquiliana di cui all’art. 2043 c.c.,
Invero, nella vicenda all’esame non vi sono ragioni per discostarsi dal costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa che, in materia di risarcimento del danno derivante da un provvedimento amministrativo illegittimo, evidenzia come il positivo scrutinio della pretesa risarcitoria presuppone, con la riconosciuta illegittimità del provvedimento lesivo, la sussistenza degli altri elementi costitutivi dell'illecito, vale a dire il nesso causale tra la condotta dell'Autorità ed il danno, e l’imputabilità di questo ultimo all’Amministrazione, perlomeno a titolo di colpa.
Il Giudice amministrativo, infatti, può affermare la responsabilità dell'Amministrazione per i danni conseguenti all’esercizio della funzione amministrativa, quando la violazione risulti commessa in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sezione III, 24 maggio 2018, n. 3134).
2. La vicenda oggetto di giudizio attiene, nello specifico, alla tematica della riedizione dell’esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione, a seguito di un giudizio di annullamento dell’atto amministrativo, in relazione a un preteso danno da perdita da chance cagionato dall’illegittimità dell’azione della p.a. come sancita dal giudicato amministrativo. In tal senso, viene dedotto che se la p.a. avesse esercitato correttamente il potere di cui è stata investita, la ricorrente avrebbe ottenuto il bene della vita negato con alta probabilità vicino alla certezza.
3. La richiesta risarcitoria è mancante a monte dell’individuazione dell’elemento oggettivo dell’ingiustizia del danno, vale a dire della spettanza al ricorrente del bene vita preteso, anche nella sua definizione in termini di chance , poiché il provvedimento che si ritiene aver causato un danno da perdita di c hance è stato annullato per un vizio di formale nella valutazione degli interessi comparativi sottesi, e tale motivo di annullamento non dà causa a nessuna ingiustizia.
Nel caso di specie, il motivo che ha portato all’annullamento dell’atto amministrativo riguarda un vizio formale del procedimento “ l’illegittimità delle modalità con cui sono stati individuati i criteri di valutazione del colloquio ”. Tale vizio ha determinato l’annullamento della procedura di selezione e la necessaria riedizione del potere da parte della p.a. da esercitarsi all’interno delle linee guida individuate nella sentenza di annullamento “ a tale ultimo riguardo, quale misura attuativa del giudicato ex art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., l’Amministrazione resistente è tenuta, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a svolgere nuovamente il colloquio afferente la selezione per cui è controversia, per tutti i candidati ammessi, con una diversa Commissione e previa predeterminazione dei criteri di attribuzione del relativo punteggio ”.
In relazione al rapporto tra il vizio formale di illegittimità e la pretesa risarcitoria, questo Collegio, condividendone i principi, si riporta a quanto affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 449 del 13.1.2023 nella quale si legge: “ La costante giurisprudenza esclude la riconoscibilità del risarcimento del danno qualora l’annullamento di un provvedimento amministrativo venga disposto per vizi formali, quali il difetto di istruttoria o di motivazione, in quanto in tal caso non è effettuato alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento oggetto di impugnazione (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. II, 12 marzo 2021, n. 2153, Sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534, 11 marzo 2019, n. 1610, e 17 luglio 2017, n. 3505; Sez. III, 17 giugno 2019, n. 4097; Sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 825). [...] 4.4. La sentenza non contiene altra conclusione o statuizione che escluda il riesercizio del potere amministrativo.
4.5. In giurisprudenza, con riferimento alla vicenda che occupa, si è ritenuto che, ai fini del risarcimento del danno conseguente all'annullamento di un provvedimento dichiarato illegittimo per vizio procedimentale, va distinta l'illegittimità di carattere cd. "sostanziale" dall'illegittimità di natura "formale": solo nel primo caso, infatti, il vizio del provvedimento costituisce titolo per il risarcimento del danno subito dall''interessato, purché risulti comprovata, in modo certo, la "spettanza" del bene della vita da lui fatta valere e la correlata lesione derivante dal provvedimento illegittimo; per contro, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva in ordine al rapporto giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento: il che avviene in particolare quando, in seguito all'annullamento dell'atto impugnato, l'amministrazione conserva intatto il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato (Cons. Stato, sez. V, 10-02-2015, n. 675; sez. V, 22 gennaio 2015, n. 252; id., 22 gennaio 2014, n. 38) .”
4. Inoltre, il Collegio ritiene di richiamare, condividendone le argomentazioni, l’orientamento giurisprudenziale maturato con la sentenza del Consiglio di stato, sezione sesta, n. 4435/2002, poi richiamano con le sentenze Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 3 del 6.4.2018 e Adunanza Plenaria n. 6 del 9.4.2021, che in relazione all’annullamento dei provvedimenti amministrativi per vizi formali così dispone: “ In sintesi, se in sede giurisdizionale viene annullato un provvedimento amministrativo per vizi di ordine formale o comunque per vizi di difetto di istruttoria e motivazione, che non escludono e, anzi, consentono il riesercizio del potere, la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata se non all'esito del nuovo esercizio del potere; se l'atto negativo viene reiterato, per ragioni diverse dal precedente, il sopravvenuto provvedimento negativo esclude, allo stato, la sussistenza di un danno risarcibile derivante dal primo provvedimento, salva la verifica degli estremi del danno in caso di annullamento giurisdizionale anche del secondo provvedimento .”
5. Ulteriormente, in modo peculiare rispetto alla domanda risarcitoria avanzata nel caso di specie, è anche necessario qualificare esattamente la voce autonoma di danno da perdita di chance è ciò è possibile farlo riferendosi a quanto affermato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 del 23.4.2021 “ la questione richiede di precisare innanzitutto che, nell'ambito della dicotomia danno emergente - lucro cessante posta dall'art. 1223 cod. civ., il mancato accesso al regime tariffario incentivante si colloca nel secondo concetto, come peraltro precisato dallo stesso giudice rimettente. Ciò precisato, l'accertamento del nesso di consequenzialità immediata e diretta del danno con l'evento pone problemi di prova con riguardo al lucro cessante in misura maggiore rispetto al danno emergente. A differenza del secondo, consistente in un decremento patrimoniale avvenuto, il primo, quale possibile incremento patrimoniale, ha di per sé una natura ipotetica. La valutazione causale ex art. 1223 cod. civ. assume pertanto la fisionomia di un giudizio di verosimiglianza (rectius: di probabilità), in cui occorre stabilire se il guadagno futuro e solo prevedibile si sarebbe concretizzato con ragionevole grado di probabilità se non fosse intervenuto il fatto ingiusto altrui. Non a caso in questo ambito è sorta la tematica della risarcibilità della chance, considerata ormai, sia dalla giurisprudenza civile sia dalla giurisprudenza amministrativa, una posizione giuridica autonomamente tutelabile -morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole (e in ciò distinta dall'elemento causale dell'illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa)- purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata e nella quale può quindi essere ricondotta la pretesa risarcitoria connessa al regime tariffario incentivante di cui la società ricorrente chiede il ristoro per equivalente .”
Così individuate le linee guida in tema di perdita di chance in relazione alla riedizione del potere a seguito di annullamento giurisdizionale, è possibile affrontare la questione oggetto di giudizio. Secondo parte ricorrente è possibile riconoscere nel caso di specie il danno da perdita di chance come voce autonoma nell’alveo di un giudizio di annullamento dell’atto amministrativo per vizi formali con conseguente riedizione del potere da parte della Pubblica amministrazione.
La voce di danno risarcibile da perdita di chance presuppone “ un evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole ” e tale evento è incompatibile con il giudizio di annullamento con riedizione del potere come quello che ci occupa. La riedizione del potere da parte della p.a. esclude che il provvedimento annullato possa aver causato qualsivoglia “ perdita della possibilità di un risultato più favorevole ” proprio perché esercitando nuovamente il potere è garantita, e rimane inalterata, la possibilità di ottenere il bene della vita che si ritiene essere spettante (e ciò anche ai fini dell’esercizio della tutela risarcitoria). La riedizione del potere sostituisce il cattivo esercizio che ne è stato fatto con il provvedimento annullato, e ciò garantisce la possibilità di partecipare nuovamente al procedimento che in precedenza ha dato vita all’atto annullato, così riequilibrando e annullando qualsivoglia effetto negativo dell’atto impugnato. E in tal senso, solo all’esito del procedimento predetto potrà nuovamente valutarsi la concreta spettanza del bene della vita, e se la riedizione del potere non fosse più possibile, dovrà essere allora valutata l’eventuale esistenza o meno di un danno conseguenza a cui potrà essere dato ristoro anche per equivalente.
In tal senso non può dirsi provato il danno ingiusto richiesto dalla fattispecie aquiliana, pur declinato in termini di chance.
Il giudizio che ha portato l’annullamento dell’atto amministrativo ha permesso la riedizione del potere da parte della p.a. garantendo così alla ricorrente di poter ottenere il bene della vita richiesto, l’aggiudicazione della posizione indetta col bando beneficiando eventualmente del risarcimento del danno. In tal senso l’annullamento dell’atto inficiato da vizio di legittimità non ha portato, per la ricorrente, ad alcuna perdita della possibilità di ottenere un risultato più favorevole, potendo la medesima partecipare al bando conseguente alla riedizione del potere da parte della p.a..
E in relazione a quest’ultimo aspetto, a fronte della riedizione del potere da parte della p.a., la ricorrente ha preferito non sostenere il colloquio poiché, si legge nella dichiarazione depositata a verbale, “ l’incarico avrebbe avuto la durata di 14 mesi e che pertanto scadrà il prossimo 16.07.2023. La sottoscritta non ha più alcun interesse a partecipare alla procedura – dunque a sostenere il colloquio odierno – anche in ragione del fatto che il suo superamento non sarebbe affatto satisfattivo dell’interesse all’azione risarcitoria già preannunciata in sede d’udienza ”. E’ vero che rispetto ai termini di efficacia del contratto di lavoro a tempo determinato il nuovo colloquio è arrivato in un momento prossimo al suo termine, tuttavia sostenere e, nel caso, superare l’esame avrebbe messo nelle condizioni la ricorrente di richiedere la restitutio ad integrum tipica della tutela risarcitoria che, se non più possibile in termini reali può agire per equivalente. In assenza di un provvedimento giurisdizionale che in via cautelare inibisse l’attività amministrativa, la p.a., infatti, non ha potuto che dar seguito alla procedura di assunzione messa a concorso e all’esecuzione del relativo contratto per i soggetti risultati vincitori della posizione, tuttavia la riconvocazione del colloquio non ha per tale motivo perso il senso di riesercizio del potere esercitato una prima volta in modo illegittimo nei limiti dell’interesse della ricorrente. Senza la prova del superamento della prova concorsuale, oggetto di riedizione del potere, non può riconoscersi spettante alla ricorrente il bene della vita sotteso alla pretesa, né in termini di superamento del concorso, né in termini di chance di superarlo atteso che la stessa riconvocazione del colloquio rappresenta di per sé la concreta possibilità di superare la selezione. Diversamente opinando si attribuirebbe alla chance il valore di un minus risarcitorio rispetto a un maior rappresentato dalla vittoria della procedura, definizione insostenibile alla luce della giurisprudenza che la qualifica come bene vita dall’autonoma dignità risarcitoria. Portando il ragionamento affermato dalla ricorrente alle estreme conseguenze si dovrebbe affermare che in casi analoghi a quello di specie alla concorrente converrebbe sempre sottrarsi alla riedizione della prova d’esame originariamente viziata al fine di ottenere un ristoro sicuro, seppur minore, a fronte del rischio di essere ritenuti non idonei alla prova e perdere del tutto la possibilità di far valere un bene della vita risarcibile.
6. La scelta di non sostenere la prova rende la ricorrente non idonea all’ottenimento dell’incarico previsto nel bando non avendo la medesima superato il colloquio, e le motivazioni apportate a verbale sono irrilevanti rispetto alla ragione risarcitoria che ci occupa. Prive di pregio sono anche tutte le argomentazioni che portano la ricorrente ad affermare di aver un curriculum più idoneo rispetto alle colleghe che hanno superato la selezione e di aver ottenuto nelle precedenti prove di concorso un punteggio superiore alle altre. Nei termini sopra esposti, infatti, al fine di provare la spettanza del bene vita come danno ingiusto, una valutazione virtuale sulla base di dati di fatto meramente presuntivi non può sostituire il reale superamento della prova d’esame, nel momento in cui la ricorrente è stata posta nella condizione di poterla nuovamente e validamente sostenere.
7. Per le superiori ragioni il ricorso deve essere rigettato e le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Università resistente in complessivi euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO