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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 14/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Separazione e TRIBUNALE DI MATERA
contestuale Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno domanda di 12/02/2025, nelle persone dei magistrati: divorzio dott. Riccardo Greco Presidente rel.
dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice dott.ssa Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1040/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato VENA MARIA TERESA, C.F._1
nei confronti di
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), con l'avvocato SISTO ROCCA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 agosto 2024, avanzava Parte_1
domanda nei confronti del coniuge per ottenere la CP_1
declaratoria della separazione giudiziale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Deduceva la ricorrente che dal matrimonio erano nate due figlie, il Per_1
22 agosto 2020 e il 26 aprile 2023. Per_2 Riconosceva che l'unione familiare era naufragata in modo irreversibile e avanzava conclusioni dirette alla formalizzazione della rottura del vincolo matrimoniale, all'affidamento delle figlie e ai conseguenti provvedimenti economici. Nello stesso contesto chiedeva che la causa fosse poi proseguita per la pronuncia del divorzio.
Disposta la comparizione delle parti dopo un rinvio per regolarizzare la notifica, si costituiva il ed entrambi i coniugi producevano un CP_1
accordo di definizione concordata della controversia.
L'udienza veniva trattata con modalità scritta e nelle note illustrative, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, costoro confermavano non esservi possibilità di riconciliazione, insistendo nella volontà di separarsi per l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
Il P.M. esprimeva parere favorevole.
Osserva il collegio che in ragione dell'assetto che i coniugi hanno dato alla loro relazione e in base all'esposizione dei fatti di cui alle rispettive note, va riconosciuta l'impossibilità della riconciliazione.
Nel merito, le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative,
e soddisfano le esigenze della prole, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto dei minori (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento delle relazioni significative con entrambi i genitori.
Ammissibile è anche la pronuncia della sentenza di separazione e conseguentemente anche il rinvio per la pronuncia di divorzio.
Va richiamato sul punto la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 della
Corte di Cassazione che pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
A seguito della pronuncia non definitiva, la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Stante l'unitarietà del processo, le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21/08/2024 da e Parte_1
, così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione dei coniugi , e Parte_1
, coniugati il 03/09/2019 in MATERA, alle seguenti CP_1
condizioni da loro concordate e sottoscritte con atto datato 20 dicembre
2024 e acquisito al fascicolo telematico in pari data;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, Parte II, serie A, numero 140;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 12/02/2025.
Il Presidente est.