Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 231/2022 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Niccolò SA, in seguito anche dall'avv. Simone Mascelloni) a mezzo ricorso depositato il 30/3/2022
contro
Controparte_1 nero)
e contro
Controparte_2
(che sarà difesa dagli avv. Domenico Iaria e Matteo Novelli)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 8, letterali):
“- accertare che la IG.ra svolge, a partire dal 1° Parte_1 gennaio 2009, attività̀ lavorative ricomprese nel quinto livello di inquadramento professionale,
- per l'effetto condannare la Provincia di e l dei CP_1 CP_2
Comuni della Val di Merse alla rifusione della maggiore retribuzione medio tempore maturata calcolata, per la Provincia, in Euro 12.924,24 (o comunque la diversa somma, maggiore o minore, che il giudice dovesse accertare nel corso dell'istruttoria, anche secondo equità), oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e per l
[...] nella misura di Euro 11.231,78 (ovvero, ancora una CP_2 rsa somma, maggiore o minore, che il giudice dovesse
1
in ogni caso con vittoria di spese e compensi come per legge”.
Parte convenuta - - Controparte_1 si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 17, letterali):
“contrariis rejectis, respingere in toto il ricorso avversario e le domande tutte in esso contenute, in quanto inammissibili ed infondate per tutte le ragioni in fatto e diritto sopra enunciate. Con vittoria di competenze e spese di causa”.
Parte convenuta - Controparte_2 si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 20, letterali):
“rigettare il ricorso ex adverso proposto perché́ infondato;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
All'udienza 26/10/2022, nella causa n. 231/2022 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Niccolò SA;
Parte_1 per la , l'avv. Gianluca Occhionero (che Controparte_3 deposita an cicolo). per , l'avv. Matteo Novelli. Controparte_2
Ai fini della pratica forense la dott.ssa
[...]
Persona_1
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto allo stato del fallimento del tentativo.
2 Il giudice sente le parti, la sola ricorrente personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice si riserva, in ordine alla programmazione istruttoria e decisoria. Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
sciolta la riserva assunta nella causa n. 231/2022 rgl, a mezzo ordinanza del 11/12/2023, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza;
ammette i mezzi di prova chiesti dalle parti;
fissa per l'assunzione della prova orale l'udienza del 16/12/2024, ore 11:00 (programmando la discussione al 14/3/2025, ore 11:30, note al 4/3/2025).
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
riesaminati gli atti e i documenti;
a mezzo ordinanza del 21/10/2024; in sostanziale conferma della ordinanza istruttoria riservata: ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza dispone l'assunzione dei mezzi di prova di seguito specificati:
A) prova testimoniale chiesta dalla lavoratrice ricorrente,
[...]
Parte_1
1. lei ha usufruito e usufruisce abitualmente, in qualità di cliente e produttore di miele, della sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio forestale “Il Campino”, sito in , Loc. CP_1
Ruffolo, specificando se del caso tempi e modalità;
2. ha usufruito del predetto servizio di smielatura anche in anni precedenti al 2016, quando la struttura del vivaio “Il Campino” era gestita dall'Ente Provincia di Siena, specificando se del caso tempi e modalità;
3. nelle occasioni in cui ha usufruito del predetto servizio di smielatura ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra quale addetta Parte_1 alla gestione del laboratorio di smielatura;
4. nelle occasioni, precedenti all'anno 2016, in cui ha usufruito del servizio ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra quale Parte_1 addetta alla gestione del laboratorio di smielatura;
3 1 testimone, Testimone_1
1. lei ha usufruito ed usufruisce abitualmente, in qualità di cliente e produttore di miele, della sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio forestale “Il Campino”, sito in
, Loc. Ruffolo, specificando se del caso tempi e modalità; CP_1
2. ha usufruito del predetto servizio di smielatura anche in anni precedenti al 2016, quando la struttura del vivaio
“Il Campino” era gestita dall'Ente Provincia di Siena, specificando se del caso tempi e modalità;
3. nelle occasioni in cui ha usufruito del predetto servizio di smielatura ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra
[...] quale addetta alla gestione del laborato Parte_1 smielatura;
4. nelle occasioni, precedenti all'anno 2016, in cui ha usufruito del servizio ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra
[...] quale addetta alla gestione del laborato Parte_1 smielatura;
1 testimone, Testimone_2
1. lei ha usufruito ed usufruisce abitualmente, in qualità nte e produttore di miele, della sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio forestale “Il Campino”, sito in
, Loc. Ruffolo, specificando se del caso tempi e modalità; CP_1
2. ha usufruito del predetto servizio di smielatura anche in anni precedenti al 2016, quando la struttura del vivaio
“Il Campino” era gestita dall'Ente Provincia di Siena, specificando se del caso tempi e modalità;
3. nelle occasioni in cui ha usufruito del predetto servizio di smielatura ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra
[...] quale addetta alla gestione del laboratorio di Parte_1 smielatura;
4. nelle occasioni, precedenti all'anno 2016, in cui ha usufruito del servizio ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra
[...] quale addetta alla gestione del laboratorio di Parte_1 smielatura;
1 testimone, Testimone_3
4 1. DC lei è stato Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di , specificando gli anni in cui ha svolto tale funzione;
CP_1
2. DC nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di era a conoscenza del fatto che la IG.ra CP_1 [...] svolgeva, all'interno del vivaio forestale “Il Campino” Parte_1 attività di responsabile della sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio, avendo Lei stesso affidato tale compito alla dipendente;
3. DC nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di era a conoscenza del fatto che la IG.ra CP_1 [...] svolgeva, all'interno del vivaio forestale “Il Campino” Parte_1 attività di responsabile dei trattamenti di difesa fitosanitaria, avendo Lei stesso richiesto alla dipendente di dotarsi della relativa autorizzazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari, rilasciata dalla Regione Toscana;
4. nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di era a conoscenza del fatto che la IG.ra CP_1 [...] svolgeva, all'interno del vivaio forestale “Il Campino” Parte_1 ompagnatrice per visite guidate organizzate presso le strutture del vivaio;
1 testimone, Testimone_4
1. DC è stato dipendente della Provincia di a partire da CP_1 dicembre 2005, ricoprendo il ruolo di “Posizio ganizzativa” presso la “Direzione tecnica gestionale forestale, tartufi, bonifica, vivaio e progetti speciali” e dal dicembre del 2010, fino al dicembre del 2015, ricomprendo la medesima funzione presso il Servizio Forestazioni, con specifica delega di progettista e direttore dei lavori, nonché responsabile del servizio antincendi boschivi e del vivaio “Il Campino”;
2. nella sua qualità di dipendente della Provincia di , CP_1 era a conoscenza del fatto che la IG.ra svolgeva Parte_1 regolarmente, all'interno del vivaio fore ttività di accompagnatrice per visite guidate organizzate presso le strutture del vivaio;
3. nella sua qualità di dipendente della Provincia di , CP_1 era a conoscenza del fatto che la IG.ra svolgeva, Parte_1 fin dai primi anni 2000, attività di sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio;
1 testimone, Testimone_5
5 1. ha ricoperto il ruolo di Dirigente Veterinario I livello Area C presso la AUSL 7 di a partire dal 2003, CP_1 occupandosi del “Settore Latte” e del “Settore Miele”;
2. nell'espletamento delle Sue funzioni di Dirigente Veterin ddetto al “Settore Latte” e al “Settore Miele” ha svolto controlli e verifiche sanitarie di Sua competenza presso la sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio “Il Campino”;
3. ha svolto i predetti controlli e verifiche anche nel periodo ricompreso tra il 2003 e il 2015, ovverosia quando il vivaio “Il Campino” veniva gestito dall'Ente pubblico Provincia di Siena;
4. DC tali controlli e verifiche furono specificamente seguiti, per quanto attiene al personale de “Il Campino”, dalla IG.ra Parte_1
1 testimone, Testimone_6
1. nell'anno accademico 2017/2018 ha lavorato come docente presso la Scuola Primaria “Gianni Rodari” di Arbia, plesso afferente all'Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Asciano;
2. nel mese di dicembre 2017, ha curato l'organizzazione di una escursione con finalità̀ didattico – formative per le classi terze, Sez. A e B, della Scuola Primaria
“Gianni Rodari” di Arbia presso il vivaio forestale “Il Campino”;
3. in occasione di detta escursione, le visite guidate furono organizzate e gestite dalla IG.ra Parte_1
1 testimone, Testimone_7
AA) su capitoli come sopra ammessi sub A, ammette la controprova chiesta dall' , Controparte_2 con la medesima limitazione numerica delle persone da ascoltare;
B) l' di Siena non ha formulato Controparte_1 istanza di prova testimoniale contraria, diretta o indiretta.
C) prova testimoniale chiesta dall' Controparte_2
:
[...]
6 1. DC se presso il vivaio “Il Campino” viene effettuata, da parte dell e dei suoi dipendenti, attività̀ di Controparte_2 smielatura;
SI': 2 testimoni;
2. DC che presso il vivaio “Il Campino” è presente una piccola struttura dotata di una serie di attrezzature necessarie per la smielatura (ossia per l'estrazione del miele dai cc.dd. “telaini”), la maturazione del miele (che si effettua mediante lo stoccaggio del materiale estratto per qualche giorno) e l'invasettamento dello stesso miele o del polline;
SI': 2 testimoni;
3. DC che la struttura indicata al capitolo di prova che precede è concessa in uso dall' , dietro Controparte_2 pagamento di corrispettivo, ad operatori esterni, che la prendono in carico e la riconsegnano al termine delle lavorazioni e che vi effettuano, in autonomia e senza l'ausilio di dipendenti dell'Ente, le operazioni di smielatura;
SI': 2 testimoni;
4. DC che gli apicoltori che prendono in uso la struttura indicata ai due capitoli di prova che precedono provvedono, al termine delle operazioni dai medesimi svolte, anche alla pulizia dei locali e degli impianti utilizzati;
SI': 2 testimoni;
5. DC che la sig.ra con riferimento alla Parte_1 suindicata struttura destinata a di smielatura, si occupa unicamente delle prenotazioni della stessa e della verifica del pagamento da parte dell'utenza, altresì accertandosi, alla fine delle lavorazioni, che gli operatori non abbiano arrecato danni al materiale ivi conservato e dai medesimi utilizzato;
SI': 2 testimoni;
6. DC che le attività di smielatura da parte degli operatori esterni sono svolte da questi in autonomia, specificando se la ricorrente prenda parte a tale attività; SI': 2 testimoni;
7 7. DC che l'acquisto dei beni e dei materiali contenuti all'interno del laboratorio di smielatura è rimesso unicamente al Responsabile del Settore Dott. al quale compete Parte_2 anche la preliminare decisione circa la necessità di procedere o meno a tali acquisti;
SI': 1 testimone;
8. DC che, in occasione dei controlli effettuati da CP_5 all'interno del laboratorio di smielatura, all'Unione dei Comuni è richiesto unicamente di garantire la presenza di un proprio operatore, il quale deve solamente sottoscrivere, per mera presa d'atto, il verbale che attesta l'effettuazione dei controlli da parte del predetto Organismo;
SI': 2 testimoni;
9. DC che tutti i rapporti tra e l' CP_5 CP_2 CP_2 sono tenuti direttamente dal Responsabile del Settore Dott.
al quale è rimesso anche il compimento di Parte_2
attività espletate da nell'ambito del CP_5 rapporto intercorrente con l' Controparte_2
che richiedano specifiche e puntuali competenze (ad
[...] esempio relative al Piano di Gestione, alla Gestione delle non conformità, e così via); SI': 1 testimone;
10. DC che il soggetto responsabile delle operazioni afferenti alla difesa fitosanitaria presso il vivaio “Il Campino” è il Capo Vivaista sig. al quale è rimessa ogni Parte_3 scelta discrezionale c e, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di lotta biologica preordinati alla difesa fitosanitaria;
SI': 2 testimoni;
11. DC che la sig.ra relativamente ai Parte_1 trattamenti da ella posti in essere sulle specie arboree, effettua le operazioni demandatele dal Capo Vivaista sig. Parte_3 dando attuazione alle indicazione da lui fornitele;
SI': 2 testimoni;
12. DC che l'attività vivaistica che trova svolgimento presso il centro aziendale de “il Campino” è seguita e guidata
8 dal suindicato capo vivaista, sig. il quale coordina il Parte_3 personale ivi assegnato;
SI': 2 testimoni;
13. DC che il sig. , dipendente dell Tes_8 [...]
che svolge la propria attività lavorativa Controparte_2 presso il vivaio de “il Campino”, è titolare dell'autorizzazione per l'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari, come da doc. n. 5 che le si mostra;
NO: documentale;
14. DC che negli ultimi tre anni vi è stata una sola visita guidata presso il vivaio “il Campino”; NO: è onerata la lavoratrice della allegazione e prova di ulteriori visite guidate;
15. DC che le visite guidate tenutesi presso il vivaio de “il Campino” sono sempre state autorizzate dal Responsabile del Settore Tecnico Dott. SA e che la ricorrente, su indicazione di quest'ultimo, si è talvolta limitata ad accompagnare le persone all'interno della struttura;
SI: 2 testimoni;
16. DC che, con riferimento ai rapporti commerciali che il Vivaio “il Campino” ha con soggetti terzi, la sig.ra ha Parte_1 unicamente richiesto preventivi o confermato ordini su indicazione del Responsabile del Settore Tecnico Dott. SA;
SI: 2 testimoni;
17. DC che, con riferimento all'attività di invio di preventivi relativi alla vendita dei prodotti del Vivaio “il Campino” (ad es. piante), la ricorrente effettua un conteggio degli importi dovuti dall'acquirente, applicando un listino prezzi approvato dalla Giunta dell'Ente e dovendosi attenere allo stesso;
SI: 2 testimoni;
18. che, con riferimento all'attività di inserimento dati per pagame agoPA, la sig.ra trasmette al Servizio Parte_1
Finanziario dell'Ente i dati del cliente e della fornitura, per la successiva predisposizione e trasmissione – ad opera dello stesso
9 Servizio Finanziario – della fattura elettronica e del modulo per il pagamento a mezzo PagoPA;
SI: 2 testimoni;
19. DC che presso il vivaio “il Campino” c'è un'unica utenza telefonica e che, di norma, è la sig.ra che Parte_1 risponde alle chiamate provenienti dall'esterno; SI: 2 testimoni;
20. DC che sia la ricorrente che altri dipendenti dell'Ente inquadrati nel medesimo livello contrattuale (il quarto) sono stati incaricati della verifica, a mezzo della App “VerificaC19”, della validità dei certificati verdi (c.d. “Green Pass”) di taluni colleghi, dei fornitori e dei clienti, il tutto mediante scansione di un QR code da effettuare a mezzo della predetta App
“VerificaC19”; SI: 2 testimoni;
21. DC che l'Unione dei Comuni della Val ha CP_2 nominato “addetti al trattamento dei dati” tutti i dipendenti che potrebbero venire in contatto con dati personali che il datore di lavoro tratta in qualità di “titolare del trattamento dati”, come richiesto dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). NO: documentale.
Conferma per l'assunzione della prova testimoniale l'udienza del 16/12/2024, ore 11:00 (come la programmazione della discussione al 14/3/2025, ore 11:30, autorizzando note difensive finali entro il 4/3/2025).
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
ad integrazione dell'ordinanza emanata in data odierna nella causa n. 231/2022 rgl;
a mezzo ordinanza del 21/10/2024; ritenutane la necessità; allo stato per farsi assistere, ex art. 61 cpc, per il compimento dell'assunzione della prova testimoniale vertente su profili tecnici apicolturali;
nomina consulente tecnica d'ufficio Tes_9 vicepresidente, associazione (*) Controparte_6
10 dispone la comparizione della ausiliaria tecnica all'udienza 16/12/2024, ore 10:45, per l'affidamento dell'incarico e la successiva partecipazione all'udienza di assunzione della prova testimoniale nella medesima data ore 11:00 ss, con riserva di successiva estensione dell'incarico alla redazione di parere tecnico. (*) successivamente sostituita, per manifestata indisponibilità.
All'udienza 16/12/2024, nella causa n. 231/2022 rg sono comparsi alle ore 11:45: per l'avv. Simone Mascelloni anche in Parte_1 sostituzione dell'avv. Niccolò SA;
per l' , l'avv. Domenico Controparte_2
Iaria, per la Provincia di , l'avv. Gianluca Occhionero. CP_1
Presente (dalle 10:30) il consulente tecnico nominato d'ufficio,
agronomo che accettato l'incarico presta giuramento, Tes_10
e si qualifica (...) con studio in via di Montechiari, 23, Montecarlo (LU).
Il consulente viene incaricato allo stato di assistere, ex art. 61 cpc, il giudice nel compimento dell'assunzione della prova testimoniale vertente su profili tecnici apicolturali, con riserva di successiva estensione dell'incarico alla redazione di parere tecnico.
Introdotto alle ore 12:04 il primo testimone, presta dichiarazione di impegno e si qualifica (...) indicato Testimone_4 dalla ricorrente:
“1. DC lei è stato Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di , specificando gli anni in cui ha svolto tale funzione;
CP_1 sì, fino al 2010, Agricoltura, Foreste e Bonifica, quindi in pensione.
2. DC nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di era a conoscenza del fatto che la IG.ra CP_1 [...] svolgeva, all'interno del vivaio forestale “Il Campino” Parte_1 attività di responsabile della sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio, avendo Lei stesso affidato tale compito alla dipendente;
se formalmente le abbia affidato questa responsabilità non ricordo, non ricordo.
11 Il progetto apicoltura, come altri progetti speciali finanziati, aveva sede presso il vivaio e mi ero preoccupato che oltre alla figura del responsabile tecnico generale, Paggetti, vi fosse un tecnico incaricato direttamente dall'Ufficio per seguire il progetto. Questi tecnici sono stati , un collaboratore Persona_2 dell'Ufficio, tecnico agricolo, poi fu assunta come collaboratrice, cococo, la dott.ssa laureatasi all'istituto S. Anna Persona_3 di Pisa, specialista. Il progetto prevedeva prima dell'atto finale, la smielatura, varie sperimentazioni sulle api, in seguito fu realizzata la sala smielatura a disposizione dei piccoli apicoltori. La signora doveva seguire questa parte qui, di fare Pt_1 in modo che la i smielatura fosse aperta, pulita e tenuta in ordine per consentire l'utilizzo esterno, smielare, invasare, etichettare e immettere nel mercato, senza alcun pagamento, previa registrazione, un servizio da noi offerto all'esterno.
Interviene il ctu e all'esito il testimone integra la deposizione.
Le varie attività di sperimentazione erano state compiute nel tempo prima della apertura della sala. Nel vivaio c'era anche un piccolo apiario quindi fu aperta la sala di smielatura a servizio degli alveari, ma soprattutto dell'utenza esterna. La signora seguiva anche gli alveari, accudiva le api. Pt_1
Adr non sono in grado di dirle se e quali attestazioni avesse la signora . Pt_1
Adr non sono in grado di dirle quali indicazioni operative tecniche dovesse seguire.
3. DC nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di era a conoscenza del fatto CP_1 che la IG.ra svolgeva, all'interno del vivaio Parte_1 forestale “Il Campino” attività di responsabile dei trattamenti di difesa fitosanitaria, avendo Lei stesso richiesto alla dipendente di dotarsi della relativa autorizzazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari, rilasciata dalla Regione Toscana;
non sono in grado di dirglielo, ma è un dato formale, documentale, verificabilissimo senza problemi;
12 4. nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di era a conoscenza del fatto che la IG.ra CP_1 [...] svolgeva, all'interno del vivaio forestale “Il Campino” Parte_1 ompagnatrice per visite guidate organizzate presso le strutture del vivaio;
questo sì, non c'è dubbio, ne sono a conoscenza, dal punto di vista sociale, oltre alla sperimentazione, era una delle attività non più significative”. Lcs
Introdotto alle ore 12:34 il secondo testimone, presta dichiarazione di impegno e si qualifica (...) indicato Parte_2 dall'Unione resistente:
“dipendente dell Controparte_2 responsabile settore tecnico, dal 6/2018, succeduto ad Parte_4
[...]
1. DC se presso il vivaio “Il Campino” viene effettuata, da parte dell e dei suoi dipendenti, attività di Controparte_2 smielatura;
sì, preciso che la stanza e l'attrezzatura viene messa a disposizione degli utenti;
2. DC che presso il vivaio “Il Campino” è presente una piccola struttura dotata di una serie di attrezzature necessarie per la smielatura (ossia per l'estrazione del miele dai cc.dd. “telaini”), la maturazione del miele (che si effettua mediante lo stoccaggio del materiale estratto per qualche giorno) e l'invasettamento dello stesso miele o del polline;
Il consulente concorda con la descrizione tecnica del capitolo.
La sala era dotata di tutte le attrezzature necessarie per la smielatura.
3. DC che la struttura indicata al capitolo di prova che precede è concessa in uso dall' , dietro Controparte_2 pagamento di corrispettivo, ad operatori esterni, che la prendono in carico e la riconsegnano al termine delle lavorazioni e che vi
13 effettuano, in autonomia e senza l'ausilio di dipendenti dell'Ente, le operazioni di smielatura;
adr l'apicoltore pagava un corrispettivo per l'utilizzo, direi popolare, poco più che simbolico, per coprire le spese di disinfettanti e sanificanti, l'obiettivo è quello;
adr l'apicoltore verificava al suo ingresso che fosse tutto pulito, attrezzature e impianti, e cessata la sua utilizzazione deve procedere a lasciare tutto pulito;
adr vi è un piano di gestione, un documento, collegato alla certificazione della agricoltura biologica, si lavora anche miele bio ma la procedura di pulizia è la stessa, prevedendosi sempre e rimozione di tutti residui, ma nella agricoltura bio tuttala filiera e le strutture debbono inserite nel sistema di controllo;
adr nella produzione bio è fondamentale la mancata contaminazione con prodotti non bio;
adr c'è un registro delle pulizie e dell'uso, che indica la sequenza temporale degli operatori;
4. DC che gli apicoltori che prendono in uso la struttura indicata ai due capitoli di prova che precedono provvedono, al termine delle operazioni dai medesimi svolte, anche alla pulizia dei locali e degli impianti utilizzati;
esatto;
5. DC che la sig.ra con riferimento alla Parte_1 suindicata struttura destinata alle operazioni di smielatura, si occupa unicamente delle prenotazioni della stessa e della verifica del pagamento da parte dell'utenza, altresì accertandosi, alla fine delle lavorazioni, che gli operatori non abbiano arrecato danni al materiale ivi conservato e dai medesimi utilizzato;
esatto, una attività direi di supervisione, dal contenuto descritto;
6. DC che le attività di smielatura da parte degli operatori esterni sono svolte da questi in autonomia, specificando se la ricorrente prenda parte a tale attività; no, gli apicoltori procedono in autonomia:
7. DC che l'acquisto dei beni e dei materiali contenuti all'interno del laboratorio di smielatura è rimesso unicamente
14 al Responsabile del Settore Dott. al quale compete Parte_2 anche la preliminare decisione circa la necessità di procedere o meno a tali acquisti;
esatto;
8. DC che, in occasione dei controlli effettuati da CP_5 all'interno del laboratorio di smielatura, all'Unione dei Comuni è richiesto unicamente di garantire la presenza di un proprio operatore, il quale deve solamente sottoscrivere, per mera presa d'atto, il verbale che attesta l'effettuazione dei controlli da parte del predetto Organismo;
si tratta di attività che ho svolto anche io, viene controllata la struttura da , non deve essere presente necessariamente il CP_5 rappresentan ale, poteva presenziare anche la signora , un Pt_1 operatore, che metteva a disposizione i documenti e firmava per conferma dell'avvenuto controllo;
9. DC che tutti i rapporti tra e l' sono CP_5 Controparte_2 tenuti direttamente dal Respons d
[...]
al quale è rimesso anche il compimento di tutte le Parte_2 eventuali attività espletate da nell'ambito del rapporto CP_5 intercorrente con l' , che Controparte_2 richiedano specifiche e puntuali competenze (ad esempio relative al Piano di Gestione, alla Gestione delle non conformità, e così via); esatto;
10. DC che il soggetto responsabile delle operazioni afferenti alla difesa fitosanitaria presso il vivaio “Il Campino” è il Capo Vivaista sig. al quale è rimessa ogni scelta discrezionale circa Parte_3 la definizione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di lotta biologica preordinati alla difesa fitosanitaria;
esatto, poi non è che vi fossero grossi trattamenti, le decisioni le scelte, prende o altro operatore, le attuano, Parte_3 Pt_1 eseguono il trattamento;
11. DC che la sig.ra relativamente ai trattamenti Parte_1 da ella posti in essere sulle specie arboree, effettua le operazioni demandatele dal Capo Vivaista sig. dando attuazione Parte_3 alle indicazione da lui fornitele;
come già ho detto;
15 12. DC che l'attività vivaistica che trova svolgimento presso il centro aziendale de “il Campino” è seguita e guidata dal suindicato capo vivaista, sig. il quale Parte_3 coordina il personale ivi assegnato;
come già detto;
15. DC che le visite guidate tenutesi presso il vivaio de
“il Campino” sono sempre state autorizzate dal Responsabile del Settore Tecnico Dott. SA e che la ricorrente, su indicazione di quest'ultimo, si è talvolta limitata ad accompagnare le persone all'interno della struttura;
negli ultimi anni le visite si sono molto diradate, in pratica cessate, se viene una scuola elementare a vedere le piantine,
o altro personale li accompagnano mostrando il vivaio e Pt_1 controllano che i visitatori non si addentrino in zone vietate, o comunque pericolose, ad es. dove è stato effettuato un trattamento o dove stanno lavorando macchine, ma facciamo attività didattica, che viene disimpegnata dagli accompagnatori richiedenti;
ad la richiesta della visita perviene a me, per l'autorizzazione;
16. DC che, con riferimento ai rapporti commerciali che il Vivaio “il Campino” ha con soggetti terzi, la sig.ra ha unicamente richiesto preventivi o confermato Parte_1 ordini su indicazione del Responsabile del Settore Tecnico Dott. SA;
esatto;
17. DC che, con riferimento all'attività di invio di preventivi relativi alla vendita dei prodotti del Vivaio “il Campino” (ad es. piante), la ricorrente effettua un conteggio degli importi dovuti dall'acquirente, applicando un listino prezzi approvato dalla Giunta dell'Ente e dovendosi attenere allo stesso;
corretto;
18. DC che, con riferimento all'attività di inserimento dati per pagamento PagoPA, la sig.ra trasmette al Parte_1
Servizio Finanziario dell'Ente i dati del cliente e della fornitura, per la successiva predisposizione e trasmissione – ad opera
16 dello stesso Servizio Finanziario – della fattura elettronica e del modulo per il pagamento a mezzo PagoPA;
descrizione corretta;
19. DC che presso il vivaio “il Campino” c'è un'unica utenza telefonica e che, di norma, è la sig.ra che risponde alle Parte_1 chiamate provenienti dall'esterno; sì, normalmente risponde lei, anche con un cordless;
20. DC che sia la ricorrente che altri dipendenti dell'Ente inquadrati nel medesimo livello contrattuale (il quarto) sono stati incaricati della verifica, a mezzo della App “VerificaC19”, della validità dei certificati verdi (c.d. “Green Pass”) di taluni colleghi, dei fornitori e dei clienti, il tutto mediante scansione di un QR code da effettuare a mezzo della predetta App “VerificaC19”; sì, ha svolto questa attività”. Lcs
Introdotta alle ore 13:29 la terza testimone, presta dichiarazione di impegno e si qualifica (...) indicata Parte_5 dall' resistente: CP_2
“lavoro per un organismo di controllo per l'Agricoltura CP_5 biologica, referente provinciale, aiuto coordinatrice.
L'udienza è sospesa per esercitazione antincendio. Si riprende alle ore 14:06.
“8. DC che, in occasione dei controlli effettuati da CP_5 all'interno del laboratorio di smielatura, all'Unione dei Com richiesto unicamente di garantire la presenza di un proprio operatore, il quale deve solamente sottoscrivere, per mera presa d'atto, il verbale che attesta l'effettuazione dei controlli da parte del predetto Organismo;
annualmente ha visitato anche la struttura interessata. CP_5
Loro eseguono lavorazioni per aziende agricole biologiche e devono essere quindi iscritti come operatori biologici, tutta la filiera deve essere controllata. Adr io sono una coordinatrice, faccio il piano annuale di controllo programmo le visite effettuate da nostri tecnici;
adr la struttura ha il piano di gestione un documento che indica i rispettivi ruoli, l'organigramma e la gestione svolta dall'azienda;
17 adr se non c'è il titolare o il legale rappresentante, vi può essere persona delegata per accompagnare il tecnico ispettore nella verifica dei locali e rendere disponibile la documentazione necessaria per l'attività di controllo, e sottoscrivere infine il rapporto sintetico, la risultanza ispettiva;
adr una eventuale non conformità viene poi trasmessa all'azienda, al titolare o al legale rappresentante;
adr io ho avuto con rapporti telefonici, Parte_1 era lei per l'azienda che ci inviava pricipalmente la comunicazione delle smielature, perché il nostro controllo deve avere luogo in occasione di una smielatura, oppure ci inviava documenti o richiedeva informazioni”. lcs
Introdotto il quarto testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi: (...) indicato Parte_4 dall'Unione resistente:
“dipendente dal 2018 dell Parte_6
Pomarance, in passato
[...] Controparte_2 responsabile del settore tecnico.
1. se presso il vivaio “Il Campino” viene effettuata, da parte dell' e dei suoi dipendenti, attività Controparte_2 di smielatura sì;
2. DC che presso il vivaio “Il Campino” è presente una piccola struttura dotata di una serie di attrezzature necessarie per la smielatura (ossia per l'estrazione del miele dai cc.dd.
“telaini”), la maturazione del miele (che si effettua mediante lo stoccaggio del materiale estratto per qualche giorno) e l'invasettamento dello stesso miele o del polline;
Il consulente già ha concordato con la descrizione tecnica del capitolo.
Si tratta delle attrezzature presenti.
3. DC che la struttura indicata al capitolo di prova che precede è concessa in uso dall' Controparte_2
dietro pagamento di corrispettivo, ad operatori esterni,
[...]
18 che la prendono in carico e la riconsegnano al termine delle lavorazioni e che vi effettuano, in autonomia e senza l'ausilio di dipendenti dell'Ente, le operazioni di smielatura;
adr posso parlare per circa due anni dal 2016 al 2018, per quello che mi ricordo sì; adr non ricordo se l'apicoltore pagasse un corrispettivo per l'utilizzo, la concessione dell'uso; è vero che l'apicoltore prendeva in carico e riconsegnava al termine delle lavorazioni;
il personale dipendente controllava chi entrasse e che tutto fosse effettuato in modo regolare, che le attrezzature fossero riconsegnate efficienti e fatta la pulizia;
principalmente era lei, la ricorrente ad occuparsi di questo;
adr era lei presente che segnalava all'ufficio se le macchine avessero problematiche, non so se fosse presente durante tutta l'attività che veniva svolta in proprio dagli smielatori, che in caso di problemi si rivolgevano a lei;
4. DC che gli apicoltori che prendono in uso la struttura indicata ai due capitoli di prova che precedono provvedono, al termine delle operazioni dai medesimi svolte, anche alla pulizia dei locali e degli impianti utilizzati;
sì, per quello che mi ricordo;
5. DC che la sig.ra con riferimento alla Parte_1 suindicata struttura destinata alle operazioni di smielatura, si occupa unicamente delle prenotazioni della stessa e della verifica del pagamento da parte dell'utenza, altresì accertandosi, alla fine delle lavorazioni, che gli operatori non abbiano arrecato danni al materiale ivi conservato e dai medesimi utilizzato;
la verifica del pagamento credo la effettuasse l'ufficio, ma è un particolare che mi sfugge;
adr presumo fosse lei ad effettuare le prenotazioni;
6. DC che le attività di smielatura da parte degli operatori esterni sono svolte da questi in autonomia, specificando se la ricorrente prenda parte a tale attività; non le saprei dire;
7. DC che l'acquisto dei beni e dei materiali contenuti all'interno del laboratorio di smielatura è rimesso unicamente al
19 Responsabile del Settore Dott. al quale Parte_2 compete anche la preliminare decisione circa la necessità di procedere o meno a tali acquisti;
(il testimone è ammesso, trattandosi di periodo di riferimento diverso)
Era l'ufficio che procedeva agli acquisti, seguendo le necessarie proicedure;
8. DC che, in occasione dei controlli effettuati da CP_5 all'interno del laboratorio di smielatura, all'Unione dei Comuni è richiesto unicamente di garantire la presenza di un proprio operatore, il quale deve solamente sottoscrivere, per mera presa d'atto, il verbale che attesta l'effettuazione dei controlli da parte del predetto Organismo;
non vi ho personalmente partecipato, ai controlli erano presenti o il capocantiere o la ricorrente, non me Parte_3 ne sono occupato in particolare,
9. DC che tutti i rapporti tra e l' CP_5 CP_2 CP_2 sono tenuti direttamente dal Responsabile del Settore Dott.
al quale è rimesso anche il compimento di Parte_2 tutte le eventuali attività espletate da nell'ambito del CP_5 rapporto intercorrente con l' Controparte_2
che richiedano specifiche e puntuali competenze (ad
[...] esempio relative al Piano di Gestione, alla Gestione delle non conformità, e così via); la documentazione necessaria per l'ispezione era preparata dall'Ufficio e inviata al vivaio per essere fornita in sede ispettiva, se non addirittura inviata direttamente a CP_5
10. DC che il soggetto responsabile delle operazioni afferenti alla difesa fitosanitaria presso il vivaio “Il Campino” è il Capo Vivaista sig. al quale è rimessa ogni Parte_3 scelta discrezionale circa la definizione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di lotta biologica preordinati alla difesa fitosanitaria;
che mi ricordi per questo aspetto responsabile era all'atto del passaggio all'Unione delle Parte_3 competenze non è stato effettuato alcun cambio nella organizzazione esistente;
20
11. DC che la sig.ra relativamente ai trattamenti Parte_1 da ella posti in essere sulle specie arboree, effettua le operazioni demandatele dal Capo Vivaista sig. dando attuazione Parte_3 alle indicazione da lui fornitele;
sicuramente sì era che gestiva le attività; Pt_3
12. DC che l'attività vivaistica che trova svolgimento presso il centro aziendale de “il Campino” è seguita e guidata dal suindicato capo vivaista, sig. il quale coordina il personale ivi Parte_3 assegnato;
lui era caposquadra degli operai forestali, Parte_1 era un'operaia;
15. DC che le visite guidate tenutesi presso il vivaio de “il Campino” sono sempre state autorizzate dal Responsabile del Settore Tecnico Dott. SA e che la ricorrente, su indicazione di quest'ultimo, si è talvolta limitata ad accompagnare le persone all'interno della struttura;
nel periodo di mia competenza non ne ricordo, nel caso l'autorizzazione sarebbe provenuta dall'ufficio, al quale pervenivano le richieste, ad es. dalle scuole;
16. DC che, con riferimento ai rapporti commerciali che il Vivaio “il Campino” ha con soggetti terzi, la sig.ra ha Parte_1 unicamente richiesto preventivi o confermato ordini su indicazione del Responsabile del Settore Tecnico Dott. SA;
sì, per il periodo di mia competenza;
17. DC che, con riferimento all'attività di invio di preventivi relativi alla vendita dei prodotti del Vivaio “il Campino” (ad es. piante), la ricorrente effettua un conteggio degli importi dovuti dall'acquirente, applicando un listino prezzi approvato dalla Giunta dell'Ente e dovendosi attenere allo stesso;
c'era un listino prezzi annualmente approvato dalla Giunta, applicava prezzi già stabiliti;
18. DC che, con riferimento all'attività di inserimento dati per pagamento PagoPA, la sig.ra trasmette al Servizio Parte_1
Finanziario dell'Ente i dati del cliente e della fornitura, per la successiva predisposizione e trasmissione – ad opera dello stesso
21 Servizio Finanziario – della fattura elettronica e del modulo per il pagamento a mezzo PagoPA;
nel periodo di mia competenza questa modalità non era attiva, e nemmeno la fatturazione elettronica:
19. che presso il vivaio “il Campino” c'è un'unica utenza telefonica e che, di norma, è la sig.ra che Parte_1 risponde alle chiamate provenienti dall'esterno; non saprei dirle se rispondesse solo lei, penso potesse rispondere anche o altro operaio;
Parte_3
20. DC che sia la ricorrente che altri dipendenti dell'Ente inquadrati nel medesimo livello contrattuale (il quarto) sono stati incaricati della verifica, a mezzo della App “VerificaC19”, della validità dei certificati verdi (c.d. “Green Pass”) di taluni colleghi, dei fornitori e dei clienti, il tutto mediante scansione di un QR code da effettuare a mezzo della predetta App
“VerificaC19”; nel periodo non ero più presente” Lcs
Introdotto il quinto testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi: (...) indicato dalla Testimone_2 ricorrente:
1. lei ha usufruito ed usufruisce abitualmente, in qualità di te e produttore di miele, della sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio forestale “Il Campino”, sito in
, Loc. Ruffolo, specificando se del caso tempi e modalità; CP_1 ono diversi anni che vado lì per fare la smielatura, due volte l'anno ci vo sempre;
adr praticamente noi prendiamo in affitto la sala smielatura con i macchinari per un giorno, poi il miele viene lasciato lì in una stanza adiacente comunicante a decantare sigillato, la signora ci fornisce di una pellicola per la sigillatura, che io o lei effettuiamo, poi fa delle striscioline di carta adesiva, due, una per il coperchio e una per il rubinetto, indicative del lotto e contenenti la mia firma;
adr una volta la signora mi ha richiamato perché vi era una perdita e sono ritornato a metter di nuovo il sigillo, quando c'è il miele che decanta penso che lei faccia un giro di controllo perché non perda niente;
22 adr in base ai quintali fatti, in base ai maturatori, si paga un tot, dall'anno scorso, mi arriva tramite email un bollettino per il pagamento;
adr la signora verifica insieme a noi la quantità alla fine Pt_1 dell'attività, dell'inv mento;
adr noi all'arrivo troviamo la sala pulita e come la troviamo dobbiamo lasciarla, ordinariamente ci pensiamo noi, è capitato che lei si sia proposta per un aiuto;
adr quando si arriva ci viene fornito da lei il copricapo e il camice, la carta, i copriscarspa;
adr la signora conosceva il funzionamento delle attrezzature e almeno la prima volta ci ha istruito su tutto, forniva indicazioni, c'era tra altro uno smielatore elettrico, con delle regolazioni, comunque l'attività era poi svolta da noi apicoltori in autono0mia senza la sua partecipazione;
2. ha usufruito del predetto servizio di smielatura anche in precedenti al 2016, quando la struttura del vivaio “Il Campino” era gestita dall'Ente Provincia di Siena, specificando se del caso tempi e modalità; se mal non ricordo io ho utilizzato la sala da dopo il 2016;
3. nelle occasioni in cui ha usufruito del predetto servizio d elatura ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra quale Parte_1 addetta alla gestione del laboratorio di smielatura;
l'appuntamento lo prendevo con lei, telefonicamente, e cone lei prendevano appuntamento per il successivo invasettamento;
addr arrivando la mattina presto alle 7:00 diciamo che alle 14:00 l'attività di smielatura era finita;
adr la signora era sempre presente, andava e veniva, per vedere se avevamo bisogno di qualcosa, stava lì a svolgere anche altre cose, aveva una scrivania con delle carte;
4. nelle occasioni, precedenti all'anno 2016, in cui ha usufruito ervizio ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra quale Parte_1 addetta alla gestione del laboratorio di sm come detto se mal non ricordo io ho utilizzato la sala da dopo il 2016 lcs
23 Introdotta la sesta testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi: (...) indicata dalla Testimone_6 ricorrente:
“1. ha ricoperto il ruolo di Dirigente Veterinario I livello Area C presso la AUSL 7 di a partire dal 2003, CP_1 occupandosi del “Settore Latte” e del “Settore Miele”; sì, ma sin dal 1987, mi sono occupata di latte e miele.
2. nell'espletamento delle Sue funzioni di Dirigente Veterinario addetto al “Settore Latte” e al “Settore Miele” ha svolto controlli e verifiche sanitarie di Sua competenza presso la sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio “Il Campino”; l'abbiamo autorizzata noi all'inizio della storia, c'era bisogno di una stanza pubblica per agevolare gli apicoltori, che potevano così disporre di un ambiente con sicurezza igienica e con i macchinari necessari. Noi verificavamo la pulizia dei locali e delle attrezzature e la tracciabilità dei lotti, anche in base al registro di utilizzo, indicativo dei nominativi, la data e la quantità di smielatura, quindi su questa base facevamo sugli apicoltori un controllo incrociato ad es. sulla denuncia degli alveari, si trattava in genere di piccoli apicoltori, hobbisti interessati anche alla vendita. Controllavamo la pulizia e l'ordine e verificavamo anche il loro apiario, una cinquantina di alveari, andavo a controllare la salute delle api. Quando mi recavo per i controlli, per la gestione e l'avvicendamento degli apicoltori si occupava ultimamente
, ma si occupava della smielatura e del locale, del quale Pt_1 ritengo fosse la responsabile, e non tanto delle api, non mi pare. I nostri controlli alla struttura non erano necessariamente annuali, il nostro interesse era prevalentemente concentrato sugli apicoltori. Adr in genere all'atto delle nostre verifiche trovavamo lei;
adr in caso di rilievi poi relazionavamo alla Provincia, quindi all'Unione, alla Direzione;
3. ha svolto i predetti controlli e verifiche anche nel periodo ricompreso tra il 2003 e il 2015, ovverosia quando il
24 vivaio “Il Campino” veniva gestito dall'Ente pubblico Provincia di;
CP_1 sì, come detto ho operato dal 1987 al 2021;
4. DC tali controlli e verifiche furono specificamente seguiti, per quanto attiene al personale de “Il Campino”, dalla IG.ra
[...]
Parte_1 inizialmente mi sono relazionata con della Provincia, un Tes_4
Dirigente, in seguito con , della Provincia, che è stato Persona_2 presente nel corso dei nos e con lui ho anche controllato le api, poi c'è stata una veterinaria, sempre della Persona_3
Provincia, e ricordo che la affiancava, poi è rimasta solo . Pt_1 Pt_1 lcs
Introdotto il settimo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi: (...) indicato dalla ricorrente: Testimone_3
DC lei ha usufruito ed usufruisce abitualmente, in qualità di cliente e produttore di miele, della sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio forestale “Il Campino”, sito in , Loc. CP_1
Ruffolo, specificando se del caso tempi e modalità; sì da circa una decina d'anni, una due volte all'anno non di più;
2. ha usufruito del predetto servizio di smielatura anche in anni edenti al 2016, quando la struttura del vivaio “Il Campino” era gestita dall'Ente Provincia di Siena, specificando se del caso tempi e modalità; sì, le prime volte era sempre Provincia:
3. nelle occasioni in cui ha usufruito del predetto servizio di smielatura ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra quale addetta Parte_1 alla gestione del laboratorio di smielatura;
è sempre stata la persona di riferimento sia per prendere l'appuntamento che per smielare, mi dava le istruzioni, gli indumenti, così anche al momento dell'invasettamento. Mi rilasciava il foglio che attestava la produzione effettuata, numero dei vasetti, lotto, il giorno;
adr quando mi aveva detto come si usava gli strumenti poi facevo da solo, anche se lei presenziava, al bisogno;
adr finito il lavoro controllava che avessi pulito tutto, oltre a sigillare il maturatore;
25 4. nelle occasioni, precedenti all'anno 2016, in cui ha usufruito del servizio ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra
[...] quale addetta alla gestione del laborato Parte_1 smielatura;
sempre fatto con lei”. lcs
Introdotto l'ottavo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi: (...) indicato dalla Testimone_1 ricorrente 1. DC lei ha usufruito e usufruisce abitualmente, in qualità di cliente e produttore di miele, della sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio forestale “Il Campino”, sito in
, Loc. Ruffolo, specificando se del caso tempi e modalità; CP_1 sì, una volta all'anno, da almeno 14, 15 anni;
2. ha usufruito del predetto servizio di smielatura anche in recedenti al 2016, quando la struttura del vivaio
“Il Campino” era gestita dall'Ente Provincia di Siena, specificando se del caso tempi e modalità; certamente;
3. nelle occasioni in cui ha usufruito del predetto servizio d latura ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra
[...] quale addetta alla gestione del laboratorio di Parte_1
era la referente, all'ARPAT, Associazione Regionale Pt_1
Produttori Apistici Toscani, mi segnalarono il Campino e lei come referente per gli appuntamenti;
adr il giorno prefissato l'ho sempre trovata;
adr insieme facevamo un sopralluogo per verificare la pulizia, lo stato dell'ambiente, lo trovavo pulito e dovevo lasciarlo pulito, era un compito dell'utilizzatore;
adr mi dava la spolverina e la cuffietta previsti dal HACCP per l'attività di produzione primaria del miele;
adr se nonc'erano intoppi gestivo autonomamente l'attività;
26 adr una volta si ruppe il motore, l'ho chiamata e a sua Pt_1 volta chiamò il tecnico;
adr alla fine, dopo la pulizia della stanza la richiamavo per la riconsegna;
adr si fissava poi l'appuntamento per il successivo invasettamento;
adr aveva il compito di stendere insieme un verbale per l'attribuzione dei lotti e mi consegnava i sigilli di garanzia per la capsula del vaso;
adr mi consegnava le copie di tutta la modulistica e il bollettino per il versamento mezzo c/c postale del corrispettivo per la utilizzazione, che determinava lei in base al peso del miele e al numero dei sigilli
4. nelle occasioni, precedenti all'anno 2016, in cui ha usufruito del servizio ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra quale Parte_1 addetta alla gestione del laboratorio di smielatura;
prima con la Provincia stessa modalità organizzativa, cambiava solo il nome sul sigillo”. Lcs
Alle ore 16:57 viene introdotto il nono testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi: (...) Testimone_5 indicato dalla ricorrente:
1. DC è stato dipendente della Provincia di a partire CP_1 da dicembre 2005, ricoprendo il ruolo di “Posizione izzativa” presso la “Direzione tecnica gestionale forestale, tartufi, bonifica, vivaio e progetti speciali” e dal dicembre del 2010, fino al dicembre del 2015, ricomprendo la medesima funzione presso il Servizio Forestazioni, con specifica delega di progettista e direttore dei lavori, nonché responsabile del servizio antincendi boschivi e del vivaio “Il Campino”; si tratta di corretta descrizione delle mie funzioni nel tempo.
2. nella sua qualità di dipendente della CP_3
, er onoscenza del fatto che la IG.ra
[...] Parte_1 va regolarmente, all'interno del vivaio fore attività di accompagnatrice per visite guidate organizzate presso le strutture del vivaio;
27 sì, le scuole, ma a quello che sapevo io le faceva Pt_3 se poi in sua assenza incaricasse talora non posso dirle;
Pt_1
adr si trattava di poche volte all'anno, al massimo una decina all'anno; Adr parliamo di scuole elementari, si trattava di un giro per tutto il vivaio, si erano fatti dei percorsi con dei passamano e delle scalette, per rendere più sicure queste visite;
adr non vi ho mai presenziato;
adr più che altro mostrava ai visitatori tutte le Pt_3 fasi di sv lla pianta;
adr non le so dire se si occupasse di illustrare ai Pt_1 visitatori il settore apiario, io non mi sono occupato del settore;
adr ai tempi della Provincia, ma solo per sentito dire, so che lei si occupava, per la produzione propria della Provincia, per i nostri alveari, della smielatura, so che prendeva gli appuntamenti, faceva invasettamenti, etichettatura, ma oltre a questo non le saprei descrivere i suoi compiti più puntuali, parlo inoltre della produzione diretta della Provincia, una produzione molto limitata, e come detto per sentito dire, non per diretta percezione;
3. nella sua qualità di dipendente della Provincia di
, era a conoscenza del fatto che la IG.ra CP_1 [...] svolgeva, fin dai primi anni 2000, attivi Parte_1 responsabile della sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio;
non lo so”. lcs
Al consulente tecnico d'ufficio, che ha Tes_10 partecipato all'attività istruttoria, viene affidato incarico:
“esaminati gli atti e i documenti, e anche ripercorrendo le risultanze dell'attività istruttoria oggi svolta, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora il consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi
28 descritta analiticamente l'attività svolta esprima il proprio motivato parere in ordine ai caratteri della componente tecnica specifica dell'attività svolta dalla lavoratrice ricorrente e al suo ruolo.
Il consulente fissa l'inizio delle operazioni, il 8/1/2025, ore 10:00 presso lo studio indicato in atti, con facoltà di concordare con i consulenti di parte eventualmente nominati o con i procuratori delle parti modalità da remoto.
Le parti si riservano la nomina di consulenti di parte entro l'inizio delle operazioni e di comunicare preventivamente al consulente i riferimenti dei rispettivi consulenti di parte all'indirizzo pec : Email_1
Il consulente, nel termine del 8/2/2025 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 18/2/2025 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 28/2/2025 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) il consulente tecnico d'ufficio depositerà in cancelleria la relazione definitiva.
Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Il giudice conferma la programmazione della discussione al 14/3/2025, ore 11:30, autorizzando note entro il 6/3.
All'udienza 14/3/2025, nella causa n. 231/2022 rg sono comparsi, da remoto ex art. 127 bis cpc
29 per gli avv. Niccolò SA e Parte_1
Simone Mascelloni;
per , l'avv. Matteo Novelli Controparte_2 anche in sostituzione dell'avv. Domenico Iaria;
per la Provincia di , in presenza non virtuale, l'avv. CP_1
Gianluca Occhionero.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice (1) manda la Cancelleria per l'acquisizione al fascicolo della relazione del consulente tecnico d'ufficio, contenente anche le osservazioni (della ricorrente e dell'Unione) e i documenti allegati all'indagine.
Si aggiorna la discussione al 24/3/2025, ore 9:45 con facoltà di udienza da remoto.
All'udienza 24/3/2025, nella causa n. 231/2022 rg sono comparsi, da remoto ex art. 127 bis cpc per gli avv. Niccolò SA e Parte_1
Simone Mascelloni;
per , l'avv. Matteo Novelli Controparte_2 anche in sostituzione dell'avv. Domenico Iaria;
per la , l'avv. Gianluca Occhionero. Controparte_3
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice, si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato
30 dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Dinamica della vicenda lavorativa e cenno alla pretesa della ricorrente.
1.1 è stata dapprima dipendente della Parte_1
o al 31/12/2015. Controparte_3
1.2 Ha prestato attività lavorativa presso il vivaio forestale “Il Campino”, sito in , loc. Ruffolo. CP_1
1.3 Le è stato riconosciuto il 4° livello professionale, “operaio forestale”, CCNL “per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria”.
1.4 La sua pretesa attiene proprio alla ritenuta inadeguatezza di quel livello, aspirando la lavoratrice al superiore 5° livello.
1.5 La ricorrente già dipendente della , dal Controparte_3
1/1/2016 venne “trasferita” alle dipendenze dell' Controparte_2 della . CP_2
1.6 Il passaggio procedette in applicazione delle LL.RR. Toscana nn. 22/2015 e 70/2015, concernenti rispettivamente il “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” e “Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali”. In particolare, l'art. 4, co. 3, della L.R. Toscana n. 22/2015, stabiliva che “le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione” La successiva L.R. Toscana n. 70/2015, confermava di mantenere presso l'Unione dei Comuni detta funzione, ribadendo all'art. 3, co. 3 e 4, che “le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle
31 modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione. Il trasferimento delle funzioni e del relativo personale avviene verso gli enti e nei termini e con le modalità di cui all'articolo 13”.
1.7 Il riferimento all'art. 13 è invero alla L.R. 2015/n. 22, sostituito dall'art. 12 L.R. 2015/n. 70.
“
5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo: a) (...); b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come specificata dall'allegato D bis.
6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti di cui al medesimo comma (...).
7 (...)
8 (...)
9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'ente destinatario della funzione previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Mediante l'accordo di cui al comma 2 sono trasferiti i beni e le risorse strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014 , risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L'accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di
32 detto esercizio;
tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall'ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014”.
1.8 L'art. 7, co. 5, LR 2015/n. 70 stabiliva:
“
5. Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:
“5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014 , i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall'eventuale maggiore consistenza del fondo. Fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7 (...)”.
*
§ 2. Pretesa differenziale retributiva per lo svolgimento di mansioni superiori.
2.1 Come noto, nel giudizio diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione Solo ad es. Cass. SL, 2008/n. 26233; 2009/n. 28284; 2010/n. 20272; (…); 2015/nn. 8589, 10219; ...
33 Ragionevolmente Cass. SL 2016/n. 18943 precisa che nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore,
“l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni”.
Nel caso di specie, come sopra accennato § 1) 1.3, 1.4, la lavoratrice ricorrente, inquadrata al 4° livello, ha chiesto, ai meri fini differenziali retributivi, il riconoscimento del superiore 5°livello CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria.
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2.2 Il profilo prescrizionale.
In ogni caso, la pretesa differenziale retributiva conseguente allo svolgimento, in ipotesi, di mansioni superiori, di 5° livello, resterebbe compressa dal tempo trascorso nell'inerzia della lavoratrice nell'esercizio del diritto (art. 2934 ss. c.c.).
Il primo atto interruttivo, agli atti, deve farsi risalire al 4/2022 (ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Siena il 30/3/2022 e notificato il successivo 4/4 sia alla Provincia che all'Unione comunale resistenti) dovendosi considerare prescritto il diritto alle differenze retributive anteriori 4/4/2017.
Il rilievo taglia fuori la possibilità di accoglimento della pretesa patrimoniale nei confronti della per Controparte_3 effetto del trasferimento di funzioni in dei Comuni dal 1/1/2016.
34 Solo parzialmente l'eccezione preliminare di merito spiega la sua azione estintiva nei confronti dell'Unione, per il periodo che separa l'1/1/2016 dal 4/4/2017.
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto al pagamento di differenze retributive in corso di rapporto di lavoro e alla sua entità quinquennale, non occorre spendere parole con gli illustri contraddittori, bastando per il secondo aspetto porre mente all'enunciato dell'art. 2948 co. 4 e 5 c.c. e quanto al primo alla stabilità che assiste il lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Ad ogni buon conto, Cass. SU. 2023/n. 36197: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
*
§ 2.3: Credito per differenze retributive: parziale fondatezza.
2.3.1 L'analitica allegazione mansionaria della lavoratrice.
Per meglio comprendere le mansioni svolte Parte_1 preliminarmente ha descritto il vivaio forestale “Il Campino” come struttura finalizzata all'espletamento di tre principali attività̀: la riproduzione e commercializzazione di piante con finalità̀ agricole e ornamentali;
la conservazione, riproduzione e promozione di antiche colture;
l'attività̀ di smielatura (cui è dedicato un laboratorio situato all'interno del vivaio). Ciò̀ premesso, la lavoratrice afferma di avere sempre svolto: a) in primo luogo, attività̀ di tipo amministrativo e di front office, curando per conto dell'ente pubblico rapporti commerciali con terzi (all.
1-4 ric.); b) allo stesso modo, la gestione di rapporti con i clienti del vivaio. Per esempio, la stessa provvede alla vendita dei prodotti ed
35 invia i relativi preventivi ai soggetti interessati (all. 5 e 6 ric.), provvedendo altresì̀ all'inserimento dei dati per il pagamento nel sistema PagoPa, ai fini dell'emissione della fattura elettronica (all. 7 e 8 ric.), svolge attività̀ di centralino per le utenze del vivaio, ed è stata delegata alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19, con contestuale nomina di addetta al trattamento dei dati personali (all. 9 ric.). c) ma, soprattutto, tra i compiti che lavoratrice è chiamata a svolgere, spiccano le funzioni di: c1) responsabile della gestione del laboratorio di smielatura presente all'interno del vivaio (all. 10 ric.);
c2) responsabile della difesa fitosanitaria delle piante del vivaio;
c3) responsabile delle visite guidate alla struttura.
In particolare, per quanto attiene al laboratorio di smielatura, il vivaio è dotato di un particolare laboratorio, che viene utilizzato sia dall'Ente gestore per il prodotto dei propri alveari, sia in concessione ad apicoltori esterni per la lavorazione del proprio miele. In tale contesto, la lavoratrice in qualità di “responsabile della mieleria”, come indicato dal “Regolamento d'uso Sala di smielatura e confezionamento” (all. 11 ric.), effettua in prima persona tutte le attività̀, dall'approvvigionamento alla pulizia, dei locali di smielatura. Per garantire una più̀ efficiente gestione del laboratorio, la lavoratrice afferma di aver ricevuto una formazione specifica: per esempio, il 22/5/2010 ha partecipato a un corso (e ricevuto il relativo attestato) sulla “a) conservazione alimenti, b) approvvigionamento materie prime c) pulizia e sanificazione dei locali con particolare riferimento allo specifico laboratorio (di smielatura), d) igiene del personale, e) conoscenza diretta del piano di autocontrollo della mieleria” (all. 12 ric.). Egualmente, il 30/11/2018, la lavoratrice ha svolto un corso organizzato dalla Regione Toscana sugli “Obblighi e le responsabilità̀ delle industrie alimentari, relazioni con gli organi di controllo – sistemi di autocontrollo, principi del metodo HACCP, fattori di rischio, gestione di un sistema di autocontrollo
– norme di corretta prassi igienica, igiene dei locali di produzione – igiene personale degli addetti alla lavorazione” (all. 13 ric.), nonché́ un corso di addestramento previsto dalla
36 Del. G.R.T. n. 1388 del 27 dicembre 2004 L.R. Toscana 12 maggio 2003 sulla “conservazione degli alimenti;
approvvigionamento materie prime;
pulizia e sanificazione dei locali con particolare riferimento allo specifico laboratorio;
igiene del personale;
conoscenza diretta del piano di autocontrollo di mieleria” (all. 14 ric.). In virtù delle competenze sopra descritte, la lavoratrice è stata delegata dall' alla gestione dei Controparte_2 rapporti con ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale
“per quanto attiene alle attività̀ di controllo e certificazione”. In particolare, in forza di tale delega, presenzia e sovraintende, in nome dell'Ente pubblico, ai controlli che effettua ai fini del rilascio CP_5 della certificazione di prodotto proveniente da agricoltura biologica per il miele prodotto all'interno del vivaio (all. 10, 15 e 16 ric.).
d) la gestione dei locali smielatura non è l'unica attività̀ della lavoratrice, che oltre a curare le colture del vivaio in ogni loro fase (dal taleaggio fino alla raccolta), coordinando l'attività̀ di altri operai addetti presso il vivaio, è infatti responsabile dei trattamenti fitosanitari da eseguirsi sui taleaggi, dovendo indicare quali prodotti impiegare e quali trattamenti adottare. Per l'espletamento della predetta mansione le è stato richiesto, oltre alla partecipazione a corsi formativi per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (all. 17 ric.), di conseguire periodicamente, e dunque entro la scadenza dei cinque anni previsti ex lege, l'autorizzazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari “molto tossici”,
“tossici” e “nocivi”, rilasciata dalla Regione Toscana (all. 18 ric.). Come si legge nel relativo documento, “il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'acquisto, della conservazione e del corretto impiego dei prodotti fitosanitari acquistati”.
e) infine, per la lavoratrice va ricordato che presso il vivaio “Il Campino” si svolgono attività̀ di ricerca di particolare interesse colturale e scientifico, quali la riproduzione di colture antiche e/o particolarmente rilevanti nell'area senese ovvero (in partnership con l'Università̀ degli Studi di Siena e l'Università̀ degli Studi di Firenze) la coltivazione di cipressi da impiegare in ricerche per la lotta ai tumori. Ciò̀ comporta che presso lo stesso vivaio si svolgano regolarmente visite guidate effettuate in prima persona dalla lavoratrice, che cura i primi contatti con i soggetti interessati, si occupa di definire gli obiettivi del progetto formativo con le
37 insegnanti promotrici (all. 19), e conduce le visite guidate all'interno del Vivaio.
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2.3.2 Declaratorie e profili professionali contrattuali.
Ai sensi dell'art. 49 del CCNL per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (all. 20 ric.), il 4° livello ricomprende gli «operai specializzati che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità̀». A esemplificazione di tali mansioni, l'art. 49 elenca «i meccanici, gli innestatori, potatori, raccoglitori-selezionatori di semi forestali, muratori specializzati, addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina, motoseghisti addetti al tagli di selezione, etc.».
Diversamente, appartengono al livello superiore, cioè̀ al 5° livello, «gli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico- pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione» (cfr. art. 49 CCNL).
Nell'ambito della Regione Toscana venne stipulato in seguito un contratto collettivo integrativo (all. 21 ric.) per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, in vigore dal 1° gennaio 2009. Tale contratto integrativo regionale, oltre ad inserire un livello professionale addizionale rispetto al CCNL (il 6°) – non in rilievo nella controversia - ha individuato ulteriori profili professionali esemplificativi per ciascun livello. Ai sensi dell'art. 15 del contratto integrativo, in particolare, rientrano nel 5° livello, tra gli altri, i seguenti profili professionali: «responsabile trattamenti difesa fitosanitaria che effettua il monitoraggio, stabilisce e coordina gli interventi di lotta biologica e non contro le avversità patologiche» e «accompagnatore di comitive in escursioni e animatore di
38 attività ricreative con conoscenze specifiche in materia ambientale e naturalistica». Rimangono, invece, ricompresi nel 4° livello, profili professionali quali «i carpentieri in legno e in ferro, i fabbri, gli elettricisti, i molitori, i conduttori di mototrivelle, etc.».
Non condivisibile, pertanto, il rilievo avversario (Unione, note difensive finali, p. 1) che “nel ricorso, (la lavoratrice) ha incentrato le proprie pretese sull'asserito svolgimento di attività̀ a suo dire riconducibili al predetto livello contrattuale, senza però descriverle analiticamente e prospettare il doveroso parallelo con la contrattazione collettiva di riferimento, avendo lei preferito tentare
“il fallo di confusione”, procedendo ad un'unitaria e disorganica elencazione di attività”.
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2.3.3 Attività di tipo amministrativo e di front office, curando per conto dell'ente pubblico rapporti commerciali con terzi;
gestione di rapporti con i clienti del vivaio;
vendita dei prodotti ed invio dei relativi preventivi ai soggetti interessati, provvedendo altresì all'inserimento dei dati per il pagamento nel sistema PagoPa, ai fini dell'emissione della fattura elettronica;
attività di centralino per le utenze del vivaio;
delegata alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19, con contestuale nomina di addetta al trattamento dei dati personali.
Si tratta di attività già sul piano della allegazione in rapporto di adeguatezza al livello 4° assegnatole, caratterizzato dalla specializzazione e dallo svolgimento con conoscenze tecnico-pratiche e capacità di lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità.
Testimoni, dipendente dal 2018 dell Parte_4 [...]
, Pomarance, in passato dell Parte_6 Controparte_2
responsabile del settore tecnico;
e SA, dipendente
[...] dell , responsabile settore Controparte_2 tecnico, dal 6/2018, succeduto ad Parte_4
Alla domanda, “16. DC che, con riferimento ai rapporti commerciali che il Vivaio “il Campino” ha con soggetti terzi, la sig.ra ha unicamente richiesto preventivi o confermato ordini Parte_1
39 su indicazione del Responsabile del Settore Tecnico Dott. SA”; ( “sì, per il periodo di mia competenza”; Parte_4
(SA) “esatto”.
Quindi, cap. 17. “ che, con riferimento all'attività di invio di preventivi relativi alla vendita dei prodotti del Vivaio “il Campino” (ad es. piante), la ricorrente effettua un conteggio degli importi dovuti dall'acquirente, applicando un listino prezzi approvato dalla Giunta dell'Ente e dovendosi attenere allo stesso”: ( “c'era un listino prezzi annualmente Parte_4 approvato dalla Giunta, applicava prezzi già stabiliti”; (SA) “corretto.
Ancora,18. “DC che, con riferimento all'attività di inserimento dati per pagamento PagoPA, la sig.ra Parte_1 trasmette al Servizio Finanziario dell'Ente i dati del cliente e della fornitura, per la successiva predisposizione e trasmissione
– ad opera dello stesso Servizio Finanziario – della fattura elettronica e del modulo per il pagamento a mezzo PagoPA”: ( “nel periodo di mia competenza questa Parte_4 modalità non era attiva, e nemmeno la fatturazione elettronica”; (SA) “descrizione corretta”.
Sub 19. “ che presso il vivaio “il Campino” c'è un'unica utenza telefonica e che, di norma, è la sig.ra che Parte_1 risponde alle chiamate provenienti dall'estern ( “non saprei dirle se rispondesse solo lei, penso Parte_4 potesse rispondere anche o altro operaio”; Parte_3
(SA) “sì, normalmente risponde lei, anche con un cordless”.
Infine, cap. 20. “DC che sia la ricorrente che altri dipendenti dell'Ente inquadrati nel medesimo livello contrattuale (il quarto) sono stati incaricati della verifica, a mezzo della App “VerificaC19”, della validità dei certificati verdi (c.d. “Green Pass”) di taluni colleghi, dei fornitori e dei clienti, il tutto mediante scansione di un QR code da effettuare a mezzo della predetta App “VerificaC19”;
40 ( “nel periodo non ero più presente”; Parte_4
(SA) “sì, ha svolto questa attività”.
La lavoratrice come accennavamo in apertura di §, non ha neppure specificamente allegato mansioni della natura amministrativa adesso in esame che superino in adeguatezza il livello 4° assegnatole, già caratterizzato dallo svolgimento con conoscenze tecnico-pratiche e capacità di lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità̀, per attingere al livello più elevati dello svolgimento di attività complesse e di rilevante specializzazione nel possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale.
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2.3.4. Qualità di responsabile della gestione del laboratorio di smielatura presente all'interno del vivaio.
Si tratta di verificare adesso se questa specifica attività svolta con continuità dalla lavoratrice nell'ambito della sala smielatura possa invece ritenersi adeguatamente valorizzata o meno dal mantenimento della lavoratrice al livello inferiore, il 4°.
Al riguardo ci si è avvalsi anche dell'ausilio tecnico di un consulente, agronomo, dapprima incaricato di Tes_10 assistere il giudice, ex art. 61 cpc, nel compimento dell'assunzione della prova testimoniale vertente su profili tecnici apicolturali, quindi, ricevendo il compito, “esaminati gli atti e i documenti, e anche ripercorrendo le risultanze dell'attività istruttoria svolta, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora il consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi;
descritta analiticamente l'attività svolta esprima il proprio motivato parere in ordine ai caratteri della componente tecnica specifica dell'attività svolta dalla lavoratrice ricorrente e al suo ruolo.
41 Esaminando anzitutto il tracciato testimoniale, il teste alla domanda “2. nella sua qualità̀ di Dirigente del Tes_4
Servizio Agricoltura della Provincia di era a conoscenza CP_1 del fatto che la IG.ra svolgeva, all'interno Parte_1 del vivaio forestale “Il i responsabile della sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio, avendo Lei stesso affidato tale compito alla dipendente” ha ricordato: se formalmente le abbia affidato questa responsabilità non ricordo, non ricordo. Il progetto apicoltura, come altri progetti speciali finanziati, aveva sede presso il vivaio e mi ero preoccupato che oltre alla figura del responsabile tecnico generale, vi Tes_5 fosse un tecnico incaricato direttamente dall'Ufficio per seguire il progetto. Questi tecnici sono stati , un collaboratore Persona_2 dell'Ufficio, tecnico agricolo, poi fu assunta come collaboratrice, cococo, la dott.ssa laureatasi all'istituto S. Anna Persona_3 di Pisa, specialista. Il progetto prevedeva prima dell'atto finale, la smielatura, varie sperimentazioni sulle api, in seguito fu realizzata la sala smielatura a disposizione dei piccoli apicoltori. La signora doveva seguire questa parte qui, di fare Pt_1 in modo che la sala di smielatura fosse aperta, pulita e tenuta in ordine per consentire l'utilizzo esterno, smielare, invasare, etichettare e immettere nel mercato, senza alcun pagamento, previa registrazione, un servizio da noi offerto all'esterno”.
Su intervento del ctu, all'esito il testimone ha Tes_4 integrato la propria deposizione:
“Le varie attività di sperimentazione erano state compiute nel tempo prima della apertura della sala. Nel vivaio c'era anche un piccolo apiario quindi fu aperta la sala di smielatura a servizio degli alveari, ma soprattutto dell'utenza esterna. La signora seguiva anche gli alveari, accudiva le api. Pt_1
Adr non sono in grado di dirle se e quali attestazioni avesse la signora . Pt_1
Adr non sono in grado di dirle quali indicazioni operative tecniche dovesse seguire”.
42 Potremmo sin d'ora ritenere che la lavoratrice non fosse la responsabile del laboratorio di smielatura, meglio non fosse la sola responsabile, la responsabile di vertice;
nè abbia mai rivestito lo spessore di un tecnico al pari delle soggettività ricordate dal testimone. La constatazione non impedisce, tuttavia, di comprendere e valutare le concrete mansioni e anche le eventuali responsabilità della lavoratrice. In ogni caso, l'ordine di servizio del 26/7/2019, prot. 9064, a firma dello sesso testimone individua la lavoratrice quale responsabile della gestione della sala di smielatura, come responsabile della attività (doc. 10 ric.).
Non di eccessivo aiuto ricostruttivo è il teste “adr non Tes_5 le so dire se si occupasse di illustrare ai il settore Pt_1 apiario, io non mi sono occupato del settore;
adr ai tempi della Provincia, ma solo per sentito dire, so che lei si occupava, per la produzione propria della Provincia, per i nostri alveari, della smielatura, so che prendeva gli appuntamenti, faceva invasettamenti, etichettatura, ma oltre a questo non le saprei descrivere i suoi compiti più puntuali, parlo inoltre della produzione diretta della Provincia, una produzione molto limitata, e come detto per sentito dire, non per diretta percezione”.
Certamente, tuttavia, può già dirsi che la lavoratrice si dedicasse ad una attività, non un semplice lavoro, non solo complessa, cifra comune del 4° e 5° livello, peraltro con la differenziazione semantica accennata (lavoro/attività) ma anche specialistica, e di rilevante specializzazione. Una valutazione che ci sentiamo di fare, al cospetto di altre meno caratterizzate attività. Si tratta, come appena oltre confermato, della smielatura (ossia l'estrazione del miele dai cc.dd. “telaini”), la maturazione del miele (che si effettua mediante lo stoccaggio del materiale estratto per qualche giorno) e l'invasettamento dello stesso miele o del polline, attività da altri condotta ma con la collaborazione e soprattutto la supervisione e il controllo della lavoratrice, in costante contatto con l'utenza professionale esterna, nei termini di controllo e supervisione che cercheremo di delineare.
Più attentamente è stato ascoltato su questa attività il testimone SA, che ha anzitutto confermato in via di premessa (Cap.
1. DC se presso il vivaio “Il Campino” viene effettuata, da
43 parte dell e dei suoi dipendenti, attività di Controparte_2 smielatura”, “sì, preciso che la stanza e l'attrezzatura viene messa a disposizione degli utenti”.
Alla descrizione della sala smielatura – sulla quale il consulente ha concordato (2. che presso il vivaio “Il Campino” è presente una piccola struttura dotata di una serie di attrezzature necessarie per la smielatura (ossia per l'estrazione del miele dai cc.dd. “telaini”), la maturazione del miele (che si effettua mediante lo stoccaggio del materiale estratto per qualche giorno) e l'invasettamento dello stesso miele o del polline”, il teste SA ha confermato essere “la sala dotata di tutte le attrezzature necessarie per la smielatura”.
Ha poi specificato il testimone “3. DC che la struttura indicata al capitolo di prova che precede è concessa in uso dall' , dietro pagamento di Controparte_2 corr prendono in carico e la riconsegnano al termine delle lavorazioni e che vi effettuano, in autonomia e senza l'ausilio di dipendenti dell'Ente, le operazioni di smielatura”: adr l'apicoltore pagava un corrispettivo per l'utilizzo, direi popolare, poco più che simbolico, per coprire le spese di disinfettanti e sanificanti, l'obiettivo è quello;
adr l'apicoltore verificava al suo ingresso che fosse tutto pulito, attrezzature e impianti, e cessata la sua utilizzazione deve procedere a lasciare tutto pulito;
adr vi è un piano di gestione, un documento, collegato alla certificazione della agricoltura biologica, si lavora anche miele bio ma la procedura di pulizia è la stessa, prevedendosi sempre e rimozione di tutti residui, ma nella agricoltura bio tutta la filiera e le strutture debbono inserite nel sistema di controllo;
adr nella produzione bio è fondamentale la mancata contaminazione con prodotti non bio;
adr c'è un registro delle pulizie e dell'uso, che indica la sequenza temporale degli operatori”.
Simili specificazioni ci confermano nella valutazione di rilevante specializzazione dell'attività svolta e seguita direttamente in luogo dalla lavoratrice e non da altri.
44
Sono, tuttavia, gli apicoltori (cap.4, “che prendono in uso la struttura indicata ai due capitoli di prova che precedono provvedono, al termine delle operazioni dai medesimi svolte, anche alla pulizia dei locali e degli impianti utilizzati”), “esatto” per dirla con il testimone SA. E la lavoratrice (cap. 5, “con riferimento alla suindicata struttura destinata alle operazioni di smielatura, si occupa unicamente delle prenotazioni della stessa e della verifica del pagamento da parte dell'utenza, altresì accertandosi, alla fine delle lavorazioni, che gli operatori non abbiano arrecato danni al materiale ivi conservato e dai medesimi utilizzato”, “esatto – sempre il testimone SA - una attività direi di supervisione, dal contenuto descritto”, infatti, alla domanda successiva “6. DC che le attività di smielatura da parte degli operatori esterni sono svolte da questi in autonomia, specificando se la ricorrente prenda parte a tale attività”, il testimone ha confermto “no, gli apicoltori procedono in autonomia”, un dato che possiamo ritenere acquisito. Anche, “l'acquisto dei beni e dei materiali contenuti all'interno del laboratorio di smielatura – cap.
7 - è rimesso unicamente al Responsabile del Settore Dott. al quale compete Parte_2 anche la preliminare decisione circa la necessità di procedere o meno a tali acquisti”, ha confermato il testimone, con la parola “esatto”.
Un profilo particolare di questa attività è quindi offerto dal ruolo di , un consorzio senza fini di lucro al quale partecipano enti, CP_5 associazioni, imprese e organizzazioni della società civile che da oltre vent'anni hanno contribuito al dialogo e generato la spinta e lo sviluppo dell'agricoltura biologica nel territorio italiano ancor prima che questa venisse normata, la cui mission consiste nel controllo e certificazione di diverse migliaia di aziende che svolgono la propria attività nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, tutelando la dignità dei lavoratori e i diritti dei consumatori, certificare prodotti a garanzia della loro sostenibilità, valorizzando in tal modo il lavoro degli imprenditori che perseguono il rispetto e la cura dell'ambiente, la salute, la giustizia e la legalità.
In occasione dei controlli effettuati da all'interno del CP_5 laboratorio di smielatura, all'Unione dei Comuni – cap. 8 – “è richiesto unicamente di garantire la presenza di un proprio operatore, il quale deve solamente sottoscrivere, per mera presa
45 d'atto, il verbale che attesta l'effettuazione dei controlli da parte del predetto Organismo”. Alla domanda il t. SA ha risposto “si tratta di attività che ho svolto anche io, viene controllata la struttura da , non deve essere presente CP_5 necessariamente il rappres e legale, poteva presenziare anche la signora , un operatore, che metteva a Pt_1 disposizione i documenti e firmava per conferma dell'avvenuto controllo”, disegnando pertanto un ruolo di referente aziendale presente, senza alcun ruolo attivo, ma certamente in quella funzione delegata quale interfaccia aziendale in corso di ispezione e in diretto rapporto con la funzione ispettiva. Inoltre il t. SA ha confermato (“esatto”) “9. DC che tutti i rapporti tra e l' sono tenuti CP_5 CP_2 CP_2 direttamente dal Re abi tt.
[...]
al quale è rimesso anche il compimento di tutte le Parte_2 eventuali attività espletate da nell'ambito del rapporto CP_5 intercorrente con l' , che Controparte_2 richiedano specifiche e puntuali competenze (ad esempio relative al Piano di Gestione, alla Gestione delle non conformità, e così via);
Questo momento ispettivo, dunque, assume rilievo qualificatorio e sebbene non veda una espressione di autonomia e/o responsabilità della lavoratrice (ruolo che in quella fase non avrebbe neppure il datore di lavoro o un suo dirigente) la stessa indossa la veste di referente aziendale, in quella funzione delegata, quale interfaccia aziendale in corso di ispezione e in diretto rapporto con la funzione ispettiva operante.
Si è cercato di approfondire il punto con la testimone aiuto coordinatrice di , referente provinciale. Pt_5 CP_5
Sub 8 “DC che, in occasione dei controlli effettuati da all'interno del laboratorio di smielatura, all' CP_5 CP_2
è richiesto unicamente di garantire la presenza di un
[...] proprio operatore, il quale deve solamente sottoscrivere, per mera presa d'atto, il verbale che attesta l'effettuazione dei controlli da parte del predetto Organismo”, la testimone ha ricordato anzitutto la annualità della visita, chiarendo “loro eseguono lavorazioni per aziende agricole biologiche e devono essere quindi iscritti come operatori biologici, tutta la filiera deve essere controllata.
46 Adr io sono una coordinatrice, faccio il piano annuale di controllo programmo le visite effettuate da nostri tecnici;
adr la struttura ha il piano di gestione un documento che indica i rispettivi ruoli, l'organigramma e la gestione svolta dall'azienda;
adr se non c'è il titolare o il legale rappresentante, vi può essere persona delegata per accompagnare il tecnico ispettore nella verifica dei locali e rendere disponibile la documentazione necessaria per l'attività di controllo, e sottoscrivere infine il rapporto sintetico, la risultanza ispettiva;
adr una eventuale non conformità viene poi trasmessa all'azienda, al titolare o al legale rappresentante;
adr io ho avuto con rapporti telefonici, era Parte_1 lei per l'azienda che ci inviava principalmente la comunicazione delle smielature, perché il nostro controllo deve avere luogo in occasione di una smielatura, oppure ci inviava documenti o richiedeva informazioni”.
La testimone conferma questo ruolo di referente aziendale della lavoratrice, la sua competente funzione collaborativa e informativa in sede ispettiva, e nuovamente la rilevante specializzazione del segmento di attività.
Ulteriormente la teste che “1. ha ricoperto il ruolo Tes_6 di Dirigente Veterinario I li ea C pr a AUSL 7 di a CP_1 partire dal 2003, occupandosi del “Settore Latte” e del “Settore Miele”, “sin dal 1987, mi sono occupata di latte e miele”, “fino al 2021”, e, cap. 2, “nell'espletamento delle Sue funzioni di Dirigente Veterinario addetto al “Settore Latte” e al “Settore Miele” ha svolto controlli e verifiche sanitarie di Sua competenza presso la sala di smielatura ubicata all'interno del vivaio “Il Campino”. Ha precisato la testimone, “l'abbiamo autorizzata noi all'inizio della storia, c'era bisogno di una stanza pubblica per agevolare gli apicoltori, che potevano così disporre di un ambiente con sicurezza igienica e con i macchinari necessari. Noi verificavamo la pulizia dei locali e delle attrezzature e la tracciabilità dei lotti, anche in base al registro di utilizzo, indicativo dei nominativi, la data e la quantità di smielatura, quindi su questa base facevamo sugli apicoltori un controllo incrociato ad es. sulla denuncia degli alveari, si trattava in genere di piccoli apicoltori, hobbisti interessati anche alla vendita.
47 Controllavamo la pulizia e l'ordine e verificavamo anche il loro apiario, una cinquantina di alveari, andavo a controllare la salute delle api. Quando mi recavo per i controlli, per la gestione e l'avvicendamento degli apicoltori si occupava ultimamente
, ma si occupava della smielatura e del locale, del quale Pt_1 ritengo fosse la responsabile, e non tanto delle api, non mi pare. I nostri controlli alla struttura non erano necessariamente annuali, il nostro interesse era prevalentemente concentrato sugli apicoltori. Adr in genere all'atto delle nostre verifiche trovavamo lei;
adr in caso di rilievi poi relazionavamo alla Provincia, quindi all'Unione, alla Direzione;
4. DC tali controlli e verifiche furono specificamente seguiti, per quanto attiene al personale de “Il Campino”, dalla IG.ra Parte_1 inizialmente mi sono relazionata con della Provincia, Tes_4 un Dirigente, in seguito con , rovincia, che è Persona_2 stato presente nel corso dei nostri controlli e con lui ho anche controllato le api, poi c'è stata una veterinaria, Persona_3 sempre della Provincia, e ricordo che la affiancava, poi è Pt_1 rimasta solo ”. Pt_1
Non indulgeremo nella inammissibile valutazione della testimone, in ordine alla figura di “responsabile” della lavoratrice (sebbene questa attribuzione consti dall'ordine di servizio cit., doc. 10 ric., v. sopra) ma certo è che era lei a sovrintendere a che l'ambiente rispondesse ai requisiti di
“sicurezza igienica”, non la verifica di una pulizia ordinaria, ma una delicatissima pulizia, con impiego anche di disinfettanti e sanificanti, sia di locali che di attrezzature, e ricordiamo l'esecuzione di lavorazioni anche per aziende agricole biologiche, strettamente monitorate, un luogo che prevedeva anche la tenuta di un registro di utilizzo per la tracciabilità dei lotti.
Ed era sempre la lavoratrice a impersonare il ruolo di referente anche nello sciame di apicoltori frequentanti il locale.
48 Così l'apicoltore alla domanda, “3. nelle occasioni Tes_3 in cui ha usufruito del predetto servizio di smielatura ai fini dell'accesso e dell'effettivo utilizzo dei relativi macchinari, si rivolgeva alla IG.ra quale addetta alla gestione Parte_1 del laboratorio di s tare descrive la lavoratrice come “sempre la persona di riferimento sia per prendere l'appuntamento che per smielare, mi dava le istruzioni, gli indumenti, così anche al momento dell'invasettamento. Mi rilasciava il foglio che attestava la produzione effettuata, numero dei vasetti, lotto, il giorno;
adr quando mi aveva detto come si usava gli strumenti poi facevo da solo, anche se lei presenziava, al bisogno;
adr finito il lavoro controllava che avessi pulito tutto, oltre a sigillare il maturatore”. Attività molteplici richiedenti attenzione, vigilanza e precisione, responsabilità in definitiva.
Allo stesso modo l'apicoltore “ era la referente, Tes_1 Pt_1 all'ARPAT, Associazione Regional stici Toscani, mi segnalarono il Campino e lei come referente per gli appuntamenti;
adr il giorno prefissato l'ho sempre trovata;
adr insieme facevamo un sopralluogo per verificare la pulizia, lo stato dell'ambiente, lo trovavo pulito e dovevo lasciarlo pulito, era un compito dell'utilizzatore;
adr mi dava la spolverina e la cuffietta previsti dal HACCP per l'attività di produzione primaria del miele;
adr se nonc'erano intoppi gestivo autonomamente l'attività;
adr una volta si ruppe il motore, l'ho chiamata e a sua Pt_1 volta chiamò il tecnico;
adr alla fine, dopo la pulizia della stanza la richiamavo per la riconsegna;
adr si fissava poi l'appuntamento per il successivo invasettamento;
adr aveva il compito di stendere insieme un verbale per l'attribuzione dei lotti e mi consegnava i sigilli di garanzia per la capsula del vaso;
adr mi consegnava le copie di tutta la modulistica e il bollettino per il versamento mezzo c/c postale del corrispettivo per la utilizzazione, che determinava lei in base al peso del miele e al numero dei sigilli”.
49 E l'apicoltore “adr praticamente noi prendiamo in Tes_2 affitto la sala smielatura con i macchinari per un giorno, poi il miele viene lasciato lì in una stanza adiacente comunicante a decantare sigillato, la signora ci fornisce di una pellicola per la sigillatura, che io o lei effettuiamo, poi fa delle striscioline di carta adesiva, due, una per il coperchio e una per il rubinetto, indicative del lotto e contenenti la mia firma;
adr una volta la signora mi ha richiamato perché vi era una perdita e sono ritornato a metter di nuovo il sigillo, quando c'è il miele che decanta penso che lei faccia un giro di controllo perché non perda niente;
adr in base ai quintali fatti, in base ai maturatori, si paga un tot, dall'anno scorso, mi arriva tramite email un bollettino per il pagamento;
adr la signora verifica insieme a noi la quantità alla Pt_1 fine dell'attività, dell'invasettamento; adr noi all'arrivo troviamo la sala pulita e come la troviamo dobbiamo lasciarla, ordinariamente ci pensiamo noi, è capitato che lei si sia proposta per un aiuto;
adr quando si arriva ci viene fornito da lei il copricapo e il camice, la carta, i copriscarspa;
adr la signora conosceva il funzionamento delle attrezzature e almeno la prima volta ci ha istruito su tutto, forniva indicazioni, c'era tra altro uno smielatore elettrico, con delle regolazioni, comunque l'attività era poi svolta da noi apicoltori in autonomia senza la sua partecipazione”. L'apicoltore evidenzia la professionalità della Tes_2 lavoratrice, la sua conoscenza e competenza sui macchinari e il loro funzionamento, la sua collaborazione e supervisione globale, su una attività complessa e di rilevante specializzazione.
Rileva anche il ctu che dalla valutazione della documentazione , fornita dall' CP_5 Controparte_2
, emerge che alla visita ispettiva del 16 giugno 2023 e CP_2 alla visita ispettiva del 24 giugno 2024 era presente
[...]
come delegata. I verbali riportano e confermano Parte_1
à̀ svolta in mieleria dalla lavoratrice riportando:
“Alla fine di ogni giornata lavorativa, l'operatore, nella persona della IG.ra provvede alla verifica della Parte_1
50 corretta applicazione delle operazioni previste”, in definitiva una immediata responsabilità.
Avviandoci a tirare le fila dell'analisi valutativa, comparando declaratorie implicate e concrete mansioni, occorre cogliere la cifra differenziale tra 4° 5° livello operaio nel settore, anzitutto in quella sfuggente distinzione tra lavoro (4°) e attività (5°) e non è dubbio che alla lavoratrice fosse demandato non genericamente un lavoro ma una ben definita attività, e certamente complessa. Non viene in gioco tra le declaratorie in comparazione una problematica di autonomia, trovandoci comunque all'interno perimetrale di una qualifica operaia, quindi subordinata a direttive tecniche superiori e superiori referenti di responsabilità (quindi il parere del consulente tecnico d'ufficio, “emerge quindi una figura lavorativa che non prevede una specifica autonomia decisionale e assunzioni di responsabilità̀ diretta, ma che svolge un lavoro subordinato, eseguendo mansioni anche complesse, ma sempre sotto la responsabilità̀ di altri”, non esitiamo anche a dare per buono). Si è poi in presenza di una attività non solo specialistica, ma di rilevante specializzazione, valutazione che deve essere condotta al cospetto di altre meno caratterizzate attività operaie. Una attività svolta non con mere conoscenze tecnico-pratiche e capacità, ma certamente con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza aziendale. Della superiore declaratoria di 5° livello parrebbero mancare i titoli – il possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie – ma laddove per lo svolgimento della attività non siano specificamente richiesti, tale possesso non può essere assunto quale requisito e, in ogni caso, già si è rilevata l'espressa delega datoriale quale referente aziendale sul versante . CP_5
Inoltre, nel già citato ordine di servizio (doc. 10 ric.) alla lavoratrice sono espressamente attribuite dal responsabile SA le funzioni previste per il ruolo dal regolamento d'uso (doc. 11 ric.) e dal manuale di autocontrollo per la sicurezza alimentare, come da delibera di giunta del 4/7/2019, n. 16. Ancora, il doc. 13 ric., attesta la frequenza della lavoratrice al corso formativo per addetto e per responsabile di aziende agricole, come il doc. 12 una specifica risalente attestazione formativa per l'utilizzazione della mieleria, più recentemente rinnovata (doc. 14 ric.).
51 Nella qualità di peritus peritorum apiarius, il giudice dissente, quindi, da talune considerazioni più minimizzanti recate dal consulente tecnico d'ufficio.
*
2.3.5 Attività di responsabile della difesa fitosanitaria delle piante del vivaio: esclusione.
La lavoratrice ha conseguito il 13/1/2016 attestato di frequenza del corso formativo “F.O. per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari”, superando con esito positivo la valutazione finale e ha conseguito, inoltre, dalla Regione Toscana l'autorizzazione all'acquisto ed impiego di prodotti fitosanitari “molto tossici”, “tossici” e “nocivi”,
L'art. 8, d.lgs. 2012/n. 150 (“Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di consulente”), prevede:
“1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I.
3. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I,
52 comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.
4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento”.
Il testimone Dirigente del Servizio Agricoltura della Tes_4
Provincia di , fino al 2010, Agricoltura, Foreste e Bonifica, CP_1 quindi in pensione, alla domanda “10. DC che il soggetto responsabile delle operazioni afferenti alla difesa fitosanitaria presso il vivaio “Il Campino” è il Capo Vivaista sig. al quale Parte_3
è rimessa ogni scelta discrezionale circa la definizione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di lotta biologica preordinati alla difesa fitosanitaria” ha risposto “esatto, poi non è che vi fossero grossi trattamenti, le decisioni le scelte, prende
o altro operatore, le attuano, eseguono il Parte_3 Pt_1 trattamento”. Anche il testimone dipendente dal 2018 dell Parte_4 [...]
, Pomarance, in passato dell Parte_6 CP_2 le del settore tecnico, all
[...] domanda capitolata sub 10 ha confermato, “che mi ricordi per questo aspetto responsabile era all'atto del passaggio Parte_3 all'Unione delle competenze non è stato effettuato alcun cambio nella organizzazione esistente”. Così il testimone SA, sempre sul cap. 10 cit., “esatto, poi non è che vi fossero grossi trattamenti, le decisioni le scelte, prende o altro operatore, le attuano, eseguono Parte_3 Pt_1 il trattamento”, che ha confermato ancora sub 11. “DC che la sig.ra relativamente ai trattamenti da ella posti in essere Parte_1 rboree, effettua le operazioni demandatele dal Capo Vivaista sig. dando attuazione alle indicazione da lui Parte_3 fornitele”, “come già ho detto”, e sub 12. “ che l'attività vivaistica che trova svolgimento presso il centro aziendale de “il Campino” è seguita e guidata dal suindicato capo vivaista, sig.
il quale coordina il personale ivi assegnato”, “come Parte_3 già detto”.
La lavoratrice, pertanto, in base alla prova orale e ai documenti prodotti, era consulente per l'impiego di prodotti fitosanitari, come da autorizzazione, previa frequenza ad apposito corso con valutazione finale, ma non responsabile aziendale per la relativa somministrazione, figura impersonata dal Capo Vivaio, Massimo
53 inquadrato al superiore livello 5. Ai sensi dell'art. 15 del Pt_3 contratto integrativo, in particolare, rientrano nel 5° livello, tra gli altri, i seguenti profili professionali: «responsabile trattamenti difesa fitosanitaria che effettua il monitoraggio, stabilisce e coordina gli interventi di lotta biologica e non contro le avversità̀ patologiche»
*
2.3.6. Posizione di responsabile delle visite guidate alla struttura: inesistenza.
Il teste cit. ha confemato, alla domanda “4. Tes_4 nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di era a conoscenza del fatto che la IG.ra CP_1 [...] svolgeva, all'interno del vivaio forestale “Il Parte_1
Campino” attività̀ di accompagnatrice per visite guidate organizzate presso le strutture del vivaio”, “questo sì, non c'è dubbio, ne sono a conoscenza, dal punto di vista sociale (...) era una delle attività non più significative”.
In questo senso, il giudice non ha ammesso la prova sul cap. 14 (Unione) “DC che negli ultimi tre anni vi è stata una sola visita guidata presso il vivaio “il Campino”, ritenendo onerata la lavoratrice della allegazione e prova di ulteriori visite guidate, allegazione e prova non offerte.
Il testimone dipendente dal 2018 dell Parte_4 [...]
, Pomarance, in passato dell Parte_6 [...] onsabile del settore tecnic Controparte_2 domanda “15. DC che le visite guidate tenutesi presso il vivaio de “il Campino” sono sempre state autorizzate dal Responsabile del Settore Tecnico Dott. SA e che la ricorrente, su indicazione di quest'ultimo, si è talvolta limitata ad accompagnare le persone all'interno della struttura”, ha addirittura precisato che “nel periodo di mia competenza non ne ricordo, nel caso l'autorizzazione sarebbe provenuta dall'ufficio, al quale pervenivano le richieste, ad es. dalle scuole”.
Anche il testimone SA, dipendente dell
[...]
, responsabile settore tecnico, dal Controparte_2
54 6/2018, succeduto ad alla domanda “15. DC Parte_4 che le visite guidate tenutesi presso il vivaio de “il Campino” sono sempre state autorizzate dal Responsabile del Settore Tecnico Dott. SA e che la ricorrente, su indicazione di quest'ultimo, si è talvolta limitata ad accompagnare le persone all'interno della struttura” ha precisato che “negli ultimi anni le visite si sono molto diradate, in pratica cessate, se viene una scuola elementare a vedere le piantine, o altro personale li accompagnano mostrando il Pt_1 vivaio e controllano che i visitatori non si addentrino in zone vietate,
o comunque pericolose, ad es. dove è stato effettuato un trattamento o dove stanno lavorando macchine, non facciamo attività didattica, che viene disimpegnata dagli accompagnatori richiedenti;
ad la richiesta della visita perviene a me, per l'autorizzazione”.
Addirittura, il testimone che ha confermato la sua Tes_5 posizione di dipendente della a partire da Controparte_3 dicembre 2005, ricoprendo il ruolo di “Posizione Organizzativa” presso la “Direzione tecnica gestionale forestale, tartufi, bonifica, vivaio e progetti speciali” e dal dicembre del 2010, fino al dicembre del 2015, ricoprendo la medesima funzione presso il Servizio Forestazioni, con specifica delega di progettista e direttore dei lavori, nonché́ responsabile del servizio antincendi boschivi e del vivaio “Il Campino”, alla domanda “
2. nella sua qualità̀ di dipendente della , era a conoscenza del fatto che la IG.ra CP_3 CP_1 [...] svolgeva regolarmente, all'interno del vivaio forestale Parte_1
“Il Campino”, attività̀ di accompagnatrice per visite guidate organizzate presso le strutture del vivaio”, non ha confermato la circostanza dichiarando, “sì, le scuole, ma a quello che sapevo io le faceva se poi in sua assenza incaricasse talora non Pt_3 Pt_1 posso dirle;
adr si trattava di poche volte all'anno, al massimo una decina all'anno; Adr parliamo di scuole elementari, si trattava di un giro per tutto il vivaio, si erano fatti dei percorsi con dei passamano e delle scalette, per rendere più sicure queste visite;
adr non vi ho mai presenziato;
adr più che altro mostrava ai visitatori Pt_3 tutte le fasi di sviluppo della pianta;
adr non le so dire se si Pt_1 occupasse di illustrare ai visitatori il settore apiario, io non mi sono occupato del settore”.
Una attività, in definitiva assai marginale, e non in funzione di responsabile ma di accompagnatrice, profilo conforme al livello di
55 inquadramento posseduto, il 4°, che non attinge la posizione di «accompagnatore di comitive in escursioni e animatore di attività ricreative con conoscenze specifiche in materia ambientale e naturalistica», non solo per la già ricordata rarefazione della stessa, ma per la assenza del momento della vera e propria
“escursione”, come della sua responsabilità, come del non comprovato possesso di conoscenze specifiche in materia ambientale e naturalistica.
*
§ 2.3.7 Determinazione del credito.
Argomenta la lavoratrice sul punto, che “al fine di determinare la differenza retributiva a cui ha diritto la IG.ra a far data dal 1° gennaio 2009, si indica che il Parte_1
CCNL, rinnovato nel 2019 (All. 23), prevede, a partire dal primo dicembre 2021, il salario minimo per un operaio di quinto livello pari a Euro 1.485,27, maggiorato del salario integrativo regionale pari a Euro 154,24 (in totale, Euro 1.639,51). Diversamente, il salario minimo previsto per un operaio appartenente al quarto livello professionale è pari a Euro 1.398,27, maggiorato del salario integrativo regionale nella misura di Euro 141,41 (in totale, Euro 1.539,65). La differenza ammonta, dunque, a Euro 153,86 mensili.
(...) per le attività effettuate dal 1° gennaio 2016, fino all'ultima mensilità scaduta al giorno di redazione del presente ricorso (marzo 2022), l dovrà corrispondere Controparte_2 alla dipendente la som 8 (ovvero di nuovo la diversa somma, minore o maggiore, che il giudice dovesse accertare nel corso dell'istruttoria anche secondo equità), sempre comprese anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità riconosciute ai sensi dell'art. 14 CCNL, oltre a interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo”.
Questi dati non appaiono dall'Unione dei Comuni resistente essere stati in sè contestati.
Delimitato il diritto al periodo corrente tra il 4/4/2017 e la proposizione della domanda, 30/3/2022, sulla base del dato retributivo differenziale proposto dal ricorrente sulla base del
56 CCIR e delle buste paga in atti può essere condotto un calcolo matematico, rilevandosi inoltre, come accennato, non contestazione del criterio adottato.
*
Al rigetto della domanda nei confronti dell' Controparte_1
segue come in dispositivo una regolamentazione delle
[...] spese processuali secondo il principio di soccombenza essendo stata esercitata azione per la condanna sulla base di un diritto indubbiamente prescritto.
Al parziale accoglimento della domanda nei confronti dell'Unione si accompagna parziale compensazione tra le parti delle spese processuali ex art. 92 cpc.
P.Q.M.
rigetta la domanda giudiziale proposta da Parte_1 contro l'Amministrazione Provinciale di;
CP_1 condanna la lavoratrice ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione, liquidate in € 4.580,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva e istruttoria/trattazione, minimo per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge. In parziale accoglimento della domanda giudiziale proposta da contro l , Parte_1 Controparte_2 condanna l'Unione al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori di 5° livello, nei limiti prescrizionali (dal 4/4/2017 al 4/4/2022) da determinarsi sulla base del dato retributivo differenziale offerto dalla ricorrente, del CCIR e delle buste paga in atti, oltre interessi legali;
compensa per ¼ tra la lavoratrice ricorrente e l'Unione le spese del processo, e condanna l'Unione al pagamento dei residui ¾ delle medesime, in favore della ricorrente, ¾ liquidati in € 4.041,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, nella stessa misura ripartendo il compenso del consulente tecnico d'ufficio, liquidato con separato decreto di data odierna.
57
Siena, 24/3/2025
il giudice Delio Cammarosano
58