TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19129/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giorio Enrico, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Borgese Eleonora, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
POLISTENA il 08/09/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POLISTENA (atto n. 43 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24.01.1998, il 3.02.2003 e il 11.02.2005 Per_1 Persona_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
2.11.2022, pubblicata il 05.11.2022.
Con ricorso depositato il 02/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in
[...] Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLISTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia maggiorenne ma non autonoma Persona_2 economicamente è collocata presso il padre, il quale provvederà al suo mantenimento ordinario e straordinario sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia maggiorenne ma non autonoma economicamente, Per_3
è collocata presso la madre, la quale provvederà al suo mantenimento ordinario e straordinario sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa;
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun genitore percepirà integralmente eventuali agevolazioni fiscali e l'assegno unico in misura integrale del figlio che ha a suo carico;
DÀ ATTO che il sig. si impegna ad asportare l'arredo della camera da letto di sua proprietà Pt_1 dall'immobile sito in Polistena (RC) in una data concordata tra le parti tra il 1 ed il 10 ottobre 2024;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere autonome economicamente e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.06.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19129/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giorio Enrico, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Borgese Eleonora, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
POLISTENA il 08/09/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POLISTENA (atto n. 43 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24.01.1998, il 3.02.2003 e il 11.02.2005 Per_1 Persona_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
2.11.2022, pubblicata il 05.11.2022.
Con ricorso depositato il 02/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in
[...] Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLISTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia maggiorenne ma non autonoma Persona_2 economicamente è collocata presso il padre, il quale provvederà al suo mantenimento ordinario e straordinario sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia maggiorenne ma non autonoma economicamente, Per_3
è collocata presso la madre, la quale provvederà al suo mantenimento ordinario e straordinario sino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa;
DÀ ATTO che le parti concordano che ciascun genitore percepirà integralmente eventuali agevolazioni fiscali e l'assegno unico in misura integrale del figlio che ha a suo carico;
DÀ ATTO che il sig. si impegna ad asportare l'arredo della camera da letto di sua proprietà Pt_1 dall'immobile sito in Polistena (RC) in una data concordata tra le parti tra il 1 ed il 10 ottobre 2024;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere autonome economicamente e dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.06.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3