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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 12 settembre 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6399/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra (C.f. ), in nome e per conto di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 unipersonale (C.f. ), in persona del procuratore speciale , P.IVA_2 Parte_3 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di nuovo difensore dall'avv. Giuseppe Grillo appellante contro
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_3 e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Franco Di Stefano appellata contro (non costituita) Controparte_2 appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11705/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 60418/2014 R.G., pubblicata in data 7.7.2021
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“ – quale mandataria di – ha agito in giudizio con Parte_4 CP_2 ricorso ex art. 702bis c.p.c., per chiedere l'accertamento della avvenuta risoluzione di un contratto di leasing immobiliare stipulato dalla (all'epoca BANCA AGRILEASING Spa) con la CP_2 per inadempimento dell'utilizzatrice (consistito nel mancato pagamento di alcuni CP_1 canoni di leasing), in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 delle condizioni generali di contratto (o, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 c.c.), con conseguente condanna della conduttrice alla restituzione dell'immobile oggetto di locazione. Si è costituita la convenuta sollevando una serie di contestazioni in ordine all'invalidità CP_1 di diverse pattuizioni contenute nel contratto di leasing (in particolare, la c.d. clausola floor;
l'indeterminatezza degli interessi di mora e del meccanismo di indicizzazione previsto in contratto), facendone conseguire la nullità dei tassi di interesse applicati dalla locatrice e la non configurabilità dell'inadempimento in capo alla poiché quest'ultima sarebbe risultata ìcreditrice di tutte CP_1 le somme versate e non dovute. In subordine, nel caso fosse stata riconosciuta la risoluzione del contratto, ha contestato comunque la richiesta dell'attrice di restituzione del bene e la validità della clausola penale di cui all'art. 19 delle condizioni generali, sostenendo la natura di leasing traslativo del contratto, con conseguente applicazione dell'art. 1526 c.c. e diritto della utilizzatrice a riscattare l'immobile, ovvero, in caso di rilascio dello stesso alla locatrice, ad ottenere la restituzione dei canoni versati, salvo un equo compenso. La convenuta ha poi svolto altre contestazioni in ordine alla validità di un contratto di acquisto di strumenti finanziari derivati, sottoscritto contestualmente al contratto di leasing e ad esso collegato, con conseguente condanna dell'attrice alla restituzione di quanto indebitamente percepito in forza di tale negozio, con eventuale compensazione rispetto a Parte quanto riconosciuto dovuto in favore della . All'udienza del 14.10.2015 il GU disponeva il mutamento del rito ex art. 702ter c.p.c., da sommario ad ordinario, fissando l'udienza di trattazione e successivamente concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; nelle more, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio la , quale procuratrice della Controparte_3
, dichiaratasi cessionaria dei crediti derivanti dal contratto di leasing da Controparte_4 parte della attrice. Il giudizio è stato istruito sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti;
all'esito, dopo diversi rinvii dovuti all'assenza del giudice togato titolare, sostituito da un GOT non abilitato a decidere la causa, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche…”.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 60418/2014, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:
- accoglie la domanda principale dell'attrice e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di leasing n. AL3081110608 del 10.12.2008 e successive integrazioni, per inadempimento dell'utilizzatrice ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto;
- condanna la all'immediato rilascio, in favore della – CP_1 Parte_4 quale mandataria di – dell'immobile sito in Sora (FR), Viale San Parte_5 Domenico, n. 54/A, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune, al foglio 53, mapp. 241, cat. C/1, cl. 8), libero da persone e cose;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta di cui ai punti c), d), e) ed f) delle conclusioni;
- rigetta tutte le altre domande riconvenzionali;
- dichiara l'inammissibilità dell'intervento della ed il suo difetto di Controparte_3 legittimazione;
- condanna la parte convenuta alla refusione, in favore della parte attrice CP_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 17.000,00, oltre accessori Parte_4 di legge per compensi ed € 286,00 per rimborso spese;
- condanna la terza intervenuta alla refusione, in favore della parte convenuta Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.800,00, oltre accessori di legge.” CP_1
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Per quanto riguarda l'istanza di riunione si deve rilevare, in primo luogo, come non spetti a questo Giudice deciderla, atteso che l'altro giudizio connesso è stato instaurato successivamente al presente e che, pertanto, è il giudice del procedimento più recente che deve eventualmente disporne la riunione con quello più risalente. In secondo luogo, da quanto risulta agli atti, non è allo stato possibile disporre la riunione, atteso che anche l'altro giudizio è in fase decisoria (udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 4.05.2021). In ogni caso, si rileva come le domande riconvenzionali, in relazione alle quali sussiste la connessione oggettiva con l'altro giudizio, devono essere dichiarate inammissibili in questa sede, sicché non può nemmeno porsi un problema di riunione. A proposito dei rilievi mossi dalla difesa convenuta sulla eccezione sollevata dalla difesa attrice sul punto, si ricorda come l'inammissibilità di domande, eccezioni o difese è invero rilevabile anche d'ufficio, dal momento che le norme sulle preclusioni processuali sono poste a tutela di interessi superindividuali e collettivi (cfr., tra le tante e più recenti Cass., sez. 1, n. 24040 del 26/09/2019 e sez. 2, n. 17121 del 13/08/2020), così come la proponibilità ed ammissibilità delle domande, essendo requisiti essenziali delle stesse, possono e devono essere verificate dal Giudice d'ufficio, a prescindere da qualunque eccezione di parte. Ebbene, le domande riconvenzionali di cui ai punti c), d), e) ed f), ovvero quelle relative al contratto finanziario in strumenti derivati, sono inammissibili ai sensi dell'art. 36 c.p.c., in quanto si tratta di domande che non dipendono dal titolo dedotto in giudizio e non sono dirette, a ben vedere, a contrastare l'avversa pretesa;
sebbene la convenuta sostenga che vi fosse un collegamento negoziale tra il contratto di leasing e quello finanziario (circostanza, per la verità, nemmeno contestata dalla parte attrice), tuttavia le contestazioni sollevate sulla validità del contratto in strumenti derivati sono del tutto autonome e distinte rispetto a quelle relative al contratto di leasing, e, soprattutto, la convenuta non ne fa derivare alcuna conseguenza in termini di validità ed efficacia del contratto di leasing, o di impedimento all'avversa domanda di risoluzione. Invero, l'unica conseguenza che deriverebbe dalla declaratoria di nullità del contratto, sarebbe il diritto della convenuta ad ottenere la restituzione di quanto versato in ragione del contratto invalido;
tuttavia, non può ritenersi legittima la proposizione della domanda di pagamento in questa stessa sede, nemmeno ai sensi dell'art. 34 c.p.c., ovvero quale credito da opporre in compensazione, dal momento che la parte ricorrente ha agito per la sola restituzione dell'immobile e non ha invece richiesto alcun pagamento di somme (né a titolo di canoni scaduti e non versati, né a titolo di risarcimento o di penale), sicché non vi è alcuna pretesa creditoria cui opporre un'eccezione di compensazione. Vi è poi un altro profilo che non consente di trattare le domande in questa sede, ovvero quello della violazione del divieto di bis in idem;
proprio perché le medesime richieste sono oggetto di un altro giudizio, considerato che non può esserne disposta la riunione e che non è nemmeno ravvisabile un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico ex art. 295 c.p.c. (poiché le domande sono sostanzialmente le medesime e, dunque, non si può individuare un accertamento che sia logicamente e giuridicamente pregiudiziale ad un altro), è evidente come, in forza del richiamato principio, non possono due giudici diversi pronunciarsi sulle stesse questioni, pena la duplicazione di giudizi sullo stesso oggetto ed il rischio di contrasto di giudicati. Attesa la rilevata autonomia della vicenda contrattuale rispetto alle domande svolte nel presente giudizio e considerato che nel secondo procedimento la questione del Parte contratto in strumenti finanziari è dedotta in modo più ampio – avendo in quella sede la agito per l'adempimento del contratto – è evidente come le questioni inerenti tale rapporto negoziale debbano essere trattate, più correttamente, nel secondo giudizio. Passando all'esame delle altre domande riconvenzionali (che sono processualmente ammissibili, in quanto riguardano il contratto di leasing dedotto da parte attrice, salvo per alcuni aspetti di cui si dirà più avanti), deve ravvisarsi l'infondatezza delle contestazioni mosse sulla clausola c.d. floor. In primo luogo, è infondata la tesi secondo cui tale clausola costituirebbe, di fatto, un contratto in strumenti finanziari derivati, con la conseguenza di essere soggetta a tutti i requisiti di forma ed agli oneri informativi propri dei contratti finanziari, stabiliti dal TUF a carico dell'intermediario (obblighi che non sarebbero stati rispettati dall'attrice, con conseguente dedotta nullità del patto). La tesi è infondata, dal momento che la pattuizione floor non è un contratto autonomo con il quale la parte impiega una somma di denaro a scopo speculativo, investendo in uno strumento finanziario derivato, bensì è una clausola che accede ad un contratto che ha un altro oggetto ed un'altra causa principale (quella di locazione di un immobile o quella di finanziamento) e che, più in particolare, riguarda le modalità di determinazione del tasso di interesse;
tale pattuizione, se può avere dei meccanismi aritmetici e finanziari simili a quelli degli strumenti derivati (il che, per la verità, vale per il meccanismo di indicizzazione del tasso, piuttosto che per la clausola floor propriamente considerata), non può però averne la causa, l'oggetto e la natura, e, dunque, non può considerarsi sottoposta alla stessa disciplina normativa. In tal senso, del resto, si è pronunciata più volte la giurisprudenza di merito assolutamente costante e maggioritaria (Tribunale di Trento, sent. del 6/7/2017; Tribunale di Lanciano, sent. n. 142 del 4/4/2018 – che ha ben rimarcato la differenza tra la clausola floor e l'opzione floor, quale strumento finanziario – Tribunale di Monza, sent. n. 196 dell'8/2/2017; Tribunale di Treviso, sent. n. 1809 del 6/7/2016; tutte rinvenibili sulla pagina internet https://www.tidona.com/la-validita-della-clausola-
Email_1 finanziario/#_ftn2; si vedano anche, negli stessi termini, Tribunale di Lanciano 17.10.2017, n. 402; Tribunale di Ferrara, 16.12.2015, n.1131; Tribunale di Avellino, ordinanza 6.07.2016; tutte pubblicate sulla rivista online . Pure priva di pregio giuridico è la contestazione Email_2 secondo cui tale clausola sarebbe nulla perché vessatoria, in quanto creerebbe un notevole squilibrio contrattuale tra le parti, in assenza di una analoga clausola in favore dell'utilizzatore (che, nella prassi, viene denominata clausola “cap”, la quale stabilisce anche un limite massimo alle fluttuazioni del tasso di riferimento); è noto, infatti, che lo squilibrio tra le prestazioni di un contratto può determinare la nullità o l'inefficacia di un negozio o di una singola clausola soltanto nei contratti conclusi da un consumatore;
al contrario, nei contratti tra professionisti, una questione di disparità di valore o di squilibrio, non può essere fatta valere se non nei limiti in cui sia ammessa la rescissione del contratto, oppure ove determini una eccessiva onerosità sopravvenuta, o ancora in caso si deduca addirittura un dolo contrattuale o un errore (tutte ipotesi che, nel caso di specie, non sono state nemmeno prospettate dalla parte convenuta). Si sottolinea come nel caso di specie sia pacifica la qualità di professionista della che ha preso in locazione l'immobile oggetto del CP_1 contratto, per utilizzarlo quale sede di esercizio della propria attività imprenditoriale. Infine, è destituita di fondamento anche la contestazione relativa alla indeterminatezza o indeterminabilità della pattuizione;
ove riferita alla stessa clausola floor, infatti, quest'ultima risulta assolutamente chiara e determinata, atteso che stabilisce un limite minimo al tasso contrattuale in favore della parte locatrice, poiché, essendo il tasso parametrato ad un valore esterno di mercato (l'EURIBOR), lo stesso è soggetto a fluttuazioni e, quindi, la società concedente si tutela, garantendosi comunque un tasso minimo, che nel contratto era espressamente indicato nella misura dell'1,75%. Risultano quindi chiaramente pattuiti sia il meccanismo di funzionamento della clausola, sia la sua entità. Si ritiene, poi, che tale accordo risponda ad un interesse meritevole di tutela, atteso che serve a garantire che il contratto mantenga comunque una certa onerosità e che, quindi, la società di leasing ottenga una remunerazione del capitale investito per l'acquisto dell'immobile concesso in locazione, senza rischiare che il contratto diventi, di fatto, a titolo gratuito. Vi è poi un altro aspetto che determina la infondatezza della contestazione sulla clausola floor;
infatti, laddove la stessa fosse stata ritenuta nulla, la conseguenza che ne sarebbe derivata non avrebbe potuto essere quella della non debenza di interessi tout court da parte della utilizzatrice, ma, semmai, soltanto quella per cui – ove il tasso di riferimento fosse sceso al di sotto del limite minimo dell'1,75% – il tasso stesso degli interessi sarebbe stato determinato in misura minore. Tuttavia, la domanda della convenuta sul punto è completamente priva di allegazioni o deduzioni specifiche, non avendo né detto, né tanto meno provato che, nel corso del rapporto, il tasso di riferimento sarebbe sceso al di sotto del limite “floor”, così determinando l'obbligo di versamento di interessi inferiori. Pure infondate appaiono prima facie le contestazioni sulla indeterminatezza della clausola che prevede il meccanismo di indicizzazione, nonché della pattuizione relativa agli interessi. È sufficiente leggere le relative clausole contrattuali, per rendersi conto come il tasso di interessi sia esattamente determinato, o quanto meno determinabile, in base ad operazioni aritmetiche, essendo specificamente e correttamente indicati tutti i parametri utilizzati per la determinazione del tasso e per la sua indicizzazione;
inoltre, in allegato al contratto (sia quello originario, sia la sua successiva rinegoziazione), vi erano dei fogli di sintesi, riportanti le condizioni economiche, nei quali il tasso di leasing, quello di mora e gli altri oneri contrattuali erano indicati in maniera chiara ed univoca ed espressi in precise grandezze numeriche. Disattese queste contestazioni, ne discende l'accertamento dell'inadempimento della all'obbligazione di pagamento dei canoni di leasing (inadempimento, si noti, mai CP_1 contestato in fatto); invero, soltanto le contestazioni relative alla determinazione degli interessi corrispettivi e, quindi, all'entità delle somme dovute, avrebbero potuto incidere sulla legittimità o meno della condotta dell'utilizzatrice, giustificandone l'inadempimento per la non debenza delle somme (o la debenza di cifre inferiori), a titolo di canoni ed interessi corrispettivi. Tutte le altre contestazioni, che si andranno ora ad esaminare, riguardano infatti esclusivamente la fase
“patologica” del rapporto, ovvero le conseguenze della risoluzione (clausola penale, interessi moratori, applicabilità dell'art. 1526 c.c.), non potendo invece in alcun modo incidere sulla fase fisiologica del rapporto e sull'inadempimento della all'obbligazione principale su di essa CP_1 gravante. È evidente, infatti, come le contestazioni sulla clausola penale, applicabile soltanto dopo la risoluzione, non possano influire sul (temporalmente e logicamente) precedente inadempimento per omesso versamento dei canoni ordinari, così come non può influire l'eventuale illegittimità della clausola determinativa degli interessi di mora, che, per loro natura, si applicano soltanto ai canoni pagati in ritardo e, dunque, soltanto dopo l'inadempimento. Peraltro, a proposito di tali domande (quelle di cui al punto G delle conclusioni), si deve rilevare una carenza di interesse ad agire in concreto della parte convenuta, dal momento che la parte attrice, come già osservato sopra, non ha agito in questa sede per ottenere il pagamento di somme dovute in forza del contratto di leasing, nemmeno quale conseguenza della risoluzione, non avendo richiesto né il pagamento dei canoni scaduti e non versati (che avrebbe comportato l'applicazione degli interessi moratori), né la clausola penale;
tali richieste non risultano nemmeno avanzate in altra sede o stragiudizialmente (tanto è vero che nella lettera con cui si comunicava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, si faceva riserva di agire in separata sede per richiedere tali somme, doc. 7 allegato al ricorso). Ne consegue che la non ha, allo stato, alcun interesse concreto ed attuale a far accertare l'invalidità CP_1 di clausole della cui esecuzione o applicazione non si discute;
si ricorda, invero, come l'interesse ad agire è, per pacifica dottrina e giurisprudenza, una condizione dell'azione, che quindi deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche e soprattutto al momento della decisione (ex multis Cass. sez. 6-5, n. 11204 dell'8/05/2017; SU n. 10553 del 28/04/2017); il che, nel caso di specie, deve escludersi con riferimento agli accertamenti relativi alla clausola penale ed agli interessi di mora. Anzi, il fatto che tali aspetti non siano oggetto di alcuna domanda spiegata in questa sede dalla attrice, dovrebbe determinare, a stretto rigore, l'inammissibilità ex art. 36 c.p.c. anche delle domande riconvenzionali sub g), dal momento che, pur essendo domande dipendenti dal titolo dedotto in giudizio, non hanno però un rapporto di consequenzialità immediata con l'azione principale e non sono dirette a paralizzarla o modificarla. Le considerazioni appena svolte possono certamente essere utilizzate anche con riferimento alla domanda di cui al punto h) delle conclusioni di parte convenuta, in quanto anche questa riguarda l'eventuale richiesta di applicazione della clausola penale, poiché il valore effettivo dell'immobile inciderebbe sull'entità della somma dovuta a titolo risarcitorio, in base al meccanismo previsto dall'art. 19 delle CDC (tanto è vero che la stessa convenuta, nella domanda, chiede che la rideterminazione del valore effettivo dell'immobile venga imputata “a quanto effettivamente dovuto dalla , che non è oggetto di accertamento nel CP_1 presente giudizio). In ogni caso, si rileva come, quanto alla contestata nullità della clausola penale, per contrasto con l'art. 1526 c.c., la Corte di Cassazione non ha escluso in astratto la derogabilità di tale norma e la possibilità di pattuire una clausola penale che stabilisca espressamente la inapplicabilità di tale disposizione (Cass. sez. 3, n. 25031 del 8/10/2019), precisando che la conseguenza dell'eventuale contrasto con l'articolo del codice civile non è la invalidità tout court della clausola, bensì eventualmente la sua riduzione ad equità ex art. 1384 c.c.; riduzione che però, si ribadisce, in questa sede non può essere disposta per carenza di interesse ad agire, non essendo stata azionata la clausola medesima. Peraltro, valutata la clausola de qua sotto il profilo dell'art. 1384 c.c., non se ne ravvisa la illiceità, dal momento che il danno predeterminato consiste, in pratica, nel guadagno che la società locatrice avrebbe conseguito in caso di corretta esecuzione del contratto fino alla scadenza naturale e, quindi, è parametrato al lucro cessante;
tenuto anche conto che la società di leasing, prima del contratto, ha sostenuto interamente il costo dell'acquisto dell'immobile locato, che avrebbe dovuto recuperare tramite il versamento dei canoni e che la previsione della decurtazione del risarcimento in base al valore residuo del bene, rende la pattuizione più equilibrata, impedendo che la creditrice ottenga un vantaggio eccessivo dalla risoluzione contrattuale. Per quanto riguarda l'indeterminatezza dei tassi di mora, si rimanda a quanto osservato sopra (a pag. 10). Passando, infine, alle ultime due doglianze, quelle prettamente relative alle conseguenze della risoluzione contrattuale richiesta dalla parte attrice – e dunque senza dubbio ammissibili ai sensi dell'art. 36 c.p.c. ed in ordine alle quali sussiste anche l'interesse ad agire della convenuta – è in primo luogo infondata la pretesa di ottenere comunque la proprietà dell'immobile, poiché questa presupporrebbe l'adempimento da parte della utilizzatrice di tutte le obbligazioni su di essa gravanti e, in particolare, il pagamento di tutti i canoni dovuti;
infatti, proprio in un'ottica di causa traslativa del leasing – ove il versamento dei canoni realizza, in pratica, il pagamento del prezzo di acquisto del bene (sotto forma di restituzione rateale del prezzo anticipato dalla società locatrice) – la proprietà si acquista soltanto con il pagamento dell'ultima rata (posta la regolarità di tutti i precedenti versamenti) e del prezzo di opzione pattuito;
al contrario, in caso di risoluzione per mancato versamento dei canoni, il conduttore non può vantare alcun titolo per l'acquisto del bene. Da ultimo, non si ritiene accoglibile nemmeno la richiesta di restituzione dei canoni versati ex art. 1526 c.c., quale effetto della risoluzione contrattuale. Il contratto in questione può configurarsi in effetti quale leasing di natura traslativa, tenuto soprattutto conto del parametro costituito dal prezzo stabilito per l'opzione di riscatto dell'immobile a fine contratto, pari ad € 55.000,00 rispetto ad un prezzo di acquisto di 1.100.000,00 euro (cfr., tra le tante Cass. n. 13965 del 23/05/2019 e n. 18195 del 28/08/2007); tuttavia, l'entità dei canoni versati dalla per circa 377.000,00 euro, va CP_1 Parte sicuramente ad esaurire (ed anzi, nemmeno a soddisfare del tutto), il diritto della all'equo compenso, tenuto conto non soltanto del tempo in cui ha avuto esecuzione il contratto (quattro anni e 10 mesi, dal dicembre 2008 all'ottobre 2013), ma anche del successivo periodo di detenzione del bene, che si è protratto per tutta la durata del giudizio ed anche sino ad ora, a quanto risulta, e, quindi, per ulteriori 7 anni circa. Avuto riguardo solamente alla durata di 58 mesi del contratto, il versamento di € 377.000,00 equivarrebbe infatti ad un canone mensile di circa 6.500,00 euro, certamente congruo, vista la natura, l'ampiezza e la destinazione del bene, a remunerarne il godimento. Ne consegue che la società attrice ha diritto di ritenere tali somme ai sensi dell'art. 1526 c.c. invocato dalla stessa parte convenuta e che non può esserne disposta la restituzione in favore di quest'ultima. Una volta disattese le eccezioni della convenuta, e, dunque, esclusa una legittimità della condotta della utilizzatrice nell'omesso versamento dei canoni di leasing (omissione non contestata dalla convenuta), non può che rilevarsi la fondatezza della domanda di parte attrice volta alla declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento;
domanda che risulta fondata in forza della clausola di cui all'art. 19 delle CDC, la quale senza dubbio configura una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. (norma espressamente citata dalla clausola stessa); clausola risolutiva valida, essendo pacifico che al presente contratto (concluso nel 2008, rinegoziato nel 2011 e risolto nell'ottobre 2013), non sia applicabile retroattivamente la norma dell'art. 1, comma 137, Legge n. 124 del 2017 (cfr. Cass. SU n. 2061 del 28.01.2021). La ricorrente ha documentato di essersi tempestivamente e ritualmente avvalsa di tale clausola, con le forme pattuite (invio di lettera raccomandata AR all'utilizzatrice, doc. 7 allegato al ricorso). Alla risoluzione, consegue l'obbligo di restituzione del bene, non potendosi, per quanto sopra osservato, ravvisare il diritto della conduttrice alla sua ritenzione o al suo acquisto. Non si ritiene, invece, di accogliere la richiesta della parte attrice, di condanna della resistente ex art. 614bis c.p.c., dal momento che, trattandosi di un obbligo suscettibile di esecuzione forzata tramite Ufficiale Giudiziario, non è necessario rafforzare la condanna al rilascio con una misura di coercizione indiretta. Da ultimo, occorre esaminare la posizione della quale procuratrice della Controparte_3 [...]
a sua volta asserita cessionaria dei crediti derivanti dal contratto di leasing. Parte_2 Tale intervento, qualificato come ex art. 111 c.p.c. risulta, innanzi tutto, inammissibile. La stessa intervenuta asserisce (ma, come si vedrà meglio, non prova) di essere acquirente non già del contratto di leasing, quanto dei diritti di credito da esso derivanti (o meglio, dei rapporti a sofferenza Parte facenti capo alla , tra cui sarebbe ricompreso quello oggetto del presente giudizio); pertanto, la non può vantare alcun diritto alla restituzione dell'immobile, che resta in proprietà CP_3 della originaria società di leasing;
tuttavia, poiché, come più volte evidenziato nelle precedenti Parte pagine, la in questa sede ha fatto valere soltanto il diritto alla restituzione del bene a seguito della risoluzione contrattuale, ma non ha svolto alcuna richiesta di carattere economico (canoni scaduti, penale, risarcimento danni), è evidente come tali richieste non possano essere avanzate dall'intervenuta, pena la violazione dei termini di preclusione per la proposizione di nuove domande e la stessa violazione della natura e degli scopi dell'intervento ex art. 111 c.p.c.. Tale intervento, infatti, può essere svolto da chi si è reso acquirente o è comunque succeduto nella titolarità del diritto controverso;
ebbene, nel presente giudizio, come già detto, non è oggetto di domanda (e quindi di controversia), il diritto della società locatrice al pagamento di somme in forza del contratto di leasing. Da queste considerazioni si ricava che le domande svolte in tal senso dalla , di CP_3 determinazione dei rapporti di dare/avere tra le parti contrattuali e di condanna della al CP_1 pagamento di quanto dovuto in forza del contratto, devono ritenersi inammissibili;
senza contare che le stesse sono dedotte e formulate in maniera assolutamente generica, non avendo indicato, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme richieste, né a che titolo si richiedano (canoni scaduti e non versati, risarcimento danni, penale o altro); la genericità, sia delle conclusioni, sia della parte narrativa dell'atto, è tale da configurare la insanabile nullità della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c., per completa assenza della causa petendi e sinanche del petitum. Ma vi è di più, perché, ove pure si voglia ritenere che la terza intervenuta sia legittimata ad intervenire nel presente giudizio, avendo interesse, quanto meno, al rigetto delle domande riconvenzionali della convenuta, poiché potrebbero incidere sulla stessa determinazione di quanto astrattamente dovuto dalla in forza del CP_1 contratto e, quindi, sul diritto da essa acquistato, in ogni caso, manca una idonea prova della titolarità del credito e, quindi, della stessa legittimazione ad intervenire della (o meglio, CP_3 della ). Infatti, in allegato alla propria costituzione, l'intervenuta non ha prodotto il Pt_2 contratto di cessione, ma soltanto la pubblicazione in GU dell'avviso di tale trasferimento ai sensi dell'art. 58 TUB;
avviso che, ovviamente, non costituisce il negozio di cessione, ma ha soltanto la funzione di notificarla ai debitori ceduti, analogamente all'avviso di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. n. 24798 del 5/11/2020; nel merito, v. Trib. Napoli 22.04.2021; Trib. Lucca 26.03.2021; Trib. Lecce 19.02.2021, tutte pubblicate su IlCaso.it, sezione giurisprudenza). Peraltro, l'avviso prodotto non contiene nemmeno alcun riferimento specifico al contratto ceduto o ai debitori (fatta salva l'indicazione di un “codice interno” che però non è dato sapere se sia effettivamente associabile al contratto in oggetto), non consentendo pertanto al Tribunale di valutare se il rapporto in questione sia in effetti stato oggetto di cessione;
né può ravvisarsi, sotto questo profilo, una mancata contestazione della controparte in ordine alla legittimazione della terza intervenuta, poiché tale contestazione è stata invece espressamente avanzata dalla convenuta;
del resto, trattandosi di questione attinente alla stessa legittimazione attiva della parte, può essere rilevata anche d'ufficio. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, quelle sostenute da parte attrice sono poste a carico della convenuta;
la misura è liquidata, in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 17.000,00 (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per quella introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria ed € 6.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
ed oltre al rimborso delle spese vive, per € 286,00 (contributo unificato e diritti di cancelleria). La terza intervenuta dovrà invece essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta;
la misura delle spese - determinata tenuto conto della fase in cui è avvenuto l'intervento, e del limitato aggravio di attività processuale e difensiva seguito all'intervento stesso (dal momento che, nel merito, l'intervenuta ha aderito alle domande e difese dell'attrice e non ha ampliato il thema decidendum) - è quantificata in complessivi
€ 10.800,00 (di cui € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, € 4.965,00 per la fase istruttoria ed € 2.935,00 per la decisionale), oltre accessori di legge…” § 3 —Con atto di appello contenente due motivi, agendo in rappresentanza di Pt_1 [...]
impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e Parte_2 domandava, in via principale, di accertare e dichiarare l'interesse e la legittimazione ad agire della nella qualità di procuratore di e, per l'effetto, dichiarare la CP_3 Parte_2 legittimità dell'intervento effettuato ex art. 111 nel giudizio di primo grado ed, in via subordinata, di ridurre la liquidazione delle spese di lite attribuite a favore della da € 10.800,00 a € 4.015,00 CP_1 oppure nel maggior importo di € 7.795,00. In data 26.4.2022 si costituiva deducendo la mancanza di poteri in capo a atteso che CP_1 Pt_1 nel fascicolo telematico non sarebbe stata depositata la procura speciale autenticata con la quale la medesima sarebbe stata nominata procuratrice di . Parte_2 Concludeva successivamente chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 12.9.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.cit. sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della appellata sentenza di primo grado n. 11705/2021 pubblicata in data 07/07/2021, non notificata, nella causa iscritta al numero di RG: : P.IVA_4
- In via principale e nel merito: in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'interesse e la legittimazione ad agire Co della nella sua qualità di procuratore (oggi di , e CP_3 Pt_1 Parte_2 per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'intervento effettuato ex art. 111 nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese di lite;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere inammissibile l'intervento ex art. 111 cpc di , in riforma della sentenza impugnata, ridurre la liquidazione delle CP_3 spese di lite attribuite a favore della da euro 10.800 a euro 4.015, oppure nel maggior CP_1 importo di euro 7.795,00. Per l'appellata:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni istanza e richiesta contraria, rigettare l'appello proposto poiché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria nelle spese di lite da porsi a favore dello scrivente avvocato che se ne dichiara antistatario”.
§ 4 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 4.1. Con il primo motivo, contenente due censure, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato da in nome e per conto di . CP_3 Parte_2 Con la prima censura, espone che il presupposto dell'azione intrapresa da per la Pt_1 CP_2 restituzione dell'immobile oggetto di leasing finanziario sarebbe il credito ceduto alla
[...]
poiché la richiesta di rilascio sarebbe derivata proprio dalla morosità di cui si era resa Parte_2 responsabile CP_1 In sintesi, l'appellante ritiene che per valutare la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto e di restituzione, il giudice avrebbe dovuto necessariamente accertare preventivamente la sussistenza della morosità in capo a e, di conseguenza, il diritto di credito costituirebbe oggetto del CP_1 giudizio di primo grado. Pertanto, dichiarando inammissibile l'intervento, il giudice avrebbe privato di ogni tutela il credito vantato da impedendole di far valere le proprie ragioni nel giudizio di primo Parte_2 grado. Con la seconda censura, l'appellante contesta la sentenza laddove il Giudice di prime cure avrebbe rilevato una carenza di legittimazione ad agire in capo ad per mancanza di prova sulla CP_3 titolarità del credito. Per dimostrare la titolarità del credito, infatti, sarebbe sufficiente solo l'avviso di cessione del credito pubblicato in gazzetta ufficiale che rispetterebbe tutti i criteri di validità imposti dalla giurisprudenza atteso che consentirebbe di individuare con certezza i rapporti ceduti.
Il motivo è infondato.
E' vero che l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di leasing presupponeva l'accertamento della morosità dell'utilizzatore E' vero anche che aveva CP_1 CP_1 contestato tale morosità, contestando l'importo degli interessi addebitatile, chiedendo la rideterminazione del piano di ammortamento e affermandosi creditrice di tutti gli importi non dovuti pagati a titolo di interessi. Da ciò derivava, in linea di principio, l'interesse del terzo cessionario del credito della concedente a intervenire nel processo per contestare tali allegazioni e vedere accertata la morosità dedotta dalla ricorrente a fondamento della domanda di accertamento della risoluzione del contratto. Tuttavia, l'intervento concretamente spiegato da per il Parte_2 tramite di non ha avuto tale finalità. CP_3 La comparsa di intervento contiene una domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria e una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice ex art.1453 c.p.c., nonché una domanda di condanna dell'utilizzatrice al rilascio dell'immobile, tutte domande che l'intervenuta non era legittimata a proporre, non avendo allegato a fondamento del proprio intervento il subentro alla concedente nella titolarità del contratto, ma solamente nella titolarità del credito “a sofferenza” scaturente dal contratto stesso, ossia il credito al pagamento dei canoni. La comparsa di intervento contiene, poi, una domanda subordinata con cui si chiede di “rideterminare il “dare avere” tra le parti, con conseguente condanna di controparte al pagamento di tutte le somme dovute a titolo indennitario e/o di equo compenso e/o di risarcimento e/o a qualsiasi titolo ai sensi delle clausole contrattuali e/o di giustizia, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito”. Anche tale domanda - peraltro del tutto nuova rispetto a quelle proposte dalla ricorrente e dunque eventualmente riconducibile a un intervento autonomo - è inammissibile, in parte per difetto di legittimazione ad agire, non avendo l'intervenuta dedotto di essere subentrata alla concedente nel credito indennitario e/o di equo compenso e/o di risarcimento;
in parte per difetto delle allegazioni in fatto a fondamento della domanda avente a oggetto le somme dovute ad altro titolo (canoni insoluti), perché nell'atto di intervento le difese svolte riguardano unicamente la qualificazione giuridica del contratto di leasing e la correlata contestazione della pretesa dell'utilizzatore di vedersi restituire i canoni pagati, nonché la valutazione dell'immobile oggetto del contratto.
La seconda censura risulta assorbita dalla decisione sulla prima, e con essa l'istanza dell'appellante di autorizzazione alla eventuale produzione di ulteriore documentazione a prova della cessione del credito, così come formulata all'udienza di discussione orale.
§ 4.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le spese di lite condannando a rifondere € 10.800,00 in CP_3 favore della convenuta. A tal proposito, espone l'appellante che tale liquidazione risulterebbe abnorme rispetto ai parametri D.M. 55/2014 poiché l'attività processuale concretamente svolta da nei confronti CP_1 dell'intervenuto, tenendo in considerazione la natura e la difficoltà delle questioni giuridiche trattate, avrebbe dovuto essere liquidata ai valori minimi. Inoltre, la fase istruttoria non sarebbe stata svolta, atteso che non avrebbe richiesto CP_3 l'ammissione di alcun mezzo istruttorio. Pertanto, tale fase non avrebbe dovuto essere considerata ai fini della liquidazione. Atteso quanto sopra, l'appellante domandava la rideterminazione delle spese di lite in € 4.015,00, pari all'applicazione del valore minimo a tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, e, in via subordinata, in € 7.795,00 con applicazione del valore minimo a tutte le fasi.
Il motivo è infondato.
L'appellante ha erroneamente individuato lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese legali. Invero, essendosi associato alle domande del ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, lo scaglione di riferimento deve essere individuato in ragione del valore delle domande formulate da atteso che “…in tema di liquidazione degli onorari dovuti dalla parte al proprio difensore, CP_2 il principio, secondo il quale il valore della causa va individuato con riferimento alla domanda su cui viene chiesta la pronuncia del giudice (salva la Rilevanza degli altri elementi al diverso fine della concreta quantificazione degli onorari medesimi fra il minimo ed il massimo corrispondenti a detto valore), comporta, per il caso di intervento in giudizio "ad adiuvandum", che occorre fare riferimento all'oggetto della contesa fra le parti principali, non al rapporto che venga allegato a dimostrazione dell'interesse a tale intervento…” (Cass. civ. n. 4628/1990). Nel caso di specie, il valore della causa corrisponde a quello del contratto di locazione finanziaria immobiliare dedotto in giudizio da in nome e per conto di e Parte_4 CP_2 oggetto della domanda di accertamento della intervenuta risoluzione di diritto cui ha aderito l'intervenuta, valore compreso tra uno e due milioni di euro. Atteso quanto esposto, risulta che la liquidazione operata dal Giudice di prime cure risulta essere addirittura inferiore ai minimi di cui alla tabella allegata al D.M.n55/14 D.M. vigente alla data della decisione. Tale rilevo è assorbente anche ai fini del rigetto della censura riguardante la liquidazione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, comunque dovuta in considerazione del fatto l'intervenuta ha depositato memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
§ 5. Le spese per compensi seguono la soccombenza e si liquidano per compensi secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra uno e due milioni di euro - applicando, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, i valori minimi a tutte le fasi - quindi in € 18.084,00 (di cui € 3532,00 per la fase di studio, € 2054,00 per la fase introduttiva, € 6625,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 5873,00 per la fase decisionale).
§ 6. A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Essendo l'appello da respingere integralmente deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 11705/2021 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna in nome e per conto di unipersonale a Parte_1 Parte_2 rifondere a le spese processuali che si liquidano in € 18.084,00 oltre spese CP_1 generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 12.9.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 12 settembre 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6399/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra (C.f. ), in nome e per conto di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 unipersonale (C.f. ), in persona del procuratore speciale , P.IVA_2 Parte_3 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di nuovo difensore dall'avv. Giuseppe Grillo appellante contro
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_3 e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Franco Di Stefano appellata contro (non costituita) Controparte_2 appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11705/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 60418/2014 R.G., pubblicata in data 7.7.2021
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“ – quale mandataria di – ha agito in giudizio con Parte_4 CP_2 ricorso ex art. 702bis c.p.c., per chiedere l'accertamento della avvenuta risoluzione di un contratto di leasing immobiliare stipulato dalla (all'epoca BANCA AGRILEASING Spa) con la CP_2 per inadempimento dell'utilizzatrice (consistito nel mancato pagamento di alcuni CP_1 canoni di leasing), in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 delle condizioni generali di contratto (o, in subordine, ai sensi dell'art. 1453 c.c.), con conseguente condanna della conduttrice alla restituzione dell'immobile oggetto di locazione. Si è costituita la convenuta sollevando una serie di contestazioni in ordine all'invalidità CP_1 di diverse pattuizioni contenute nel contratto di leasing (in particolare, la c.d. clausola floor;
l'indeterminatezza degli interessi di mora e del meccanismo di indicizzazione previsto in contratto), facendone conseguire la nullità dei tassi di interesse applicati dalla locatrice e la non configurabilità dell'inadempimento in capo alla poiché quest'ultima sarebbe risultata ìcreditrice di tutte CP_1 le somme versate e non dovute. In subordine, nel caso fosse stata riconosciuta la risoluzione del contratto, ha contestato comunque la richiesta dell'attrice di restituzione del bene e la validità della clausola penale di cui all'art. 19 delle condizioni generali, sostenendo la natura di leasing traslativo del contratto, con conseguente applicazione dell'art. 1526 c.c. e diritto della utilizzatrice a riscattare l'immobile, ovvero, in caso di rilascio dello stesso alla locatrice, ad ottenere la restituzione dei canoni versati, salvo un equo compenso. La convenuta ha poi svolto altre contestazioni in ordine alla validità di un contratto di acquisto di strumenti finanziari derivati, sottoscritto contestualmente al contratto di leasing e ad esso collegato, con conseguente condanna dell'attrice alla restituzione di quanto indebitamente percepito in forza di tale negozio, con eventuale compensazione rispetto a Parte quanto riconosciuto dovuto in favore della . All'udienza del 14.10.2015 il GU disponeva il mutamento del rito ex art. 702ter c.p.c., da sommario ad ordinario, fissando l'udienza di trattazione e successivamente concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; nelle more, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio la , quale procuratrice della Controparte_3
, dichiaratasi cessionaria dei crediti derivanti dal contratto di leasing da Controparte_4 parte della attrice. Il giudizio è stato istruito sulla sola base della documentazione prodotta dalle parti;
all'esito, dopo diversi rinvii dovuti all'assenza del giudice togato titolare, sostituito da un GOT non abilitato a decidere la causa, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche…”.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 60418/2014, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:
- accoglie la domanda principale dell'attrice e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di leasing n. AL3081110608 del 10.12.2008 e successive integrazioni, per inadempimento dell'utilizzatrice ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto;
- condanna la all'immediato rilascio, in favore della – CP_1 Parte_4 quale mandataria di – dell'immobile sito in Sora (FR), Viale San Parte_5 Domenico, n. 54/A, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune, al foglio 53, mapp. 241, cat. C/1, cl. 8), libero da persone e cose;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta di cui ai punti c), d), e) ed f) delle conclusioni;
- rigetta tutte le altre domande riconvenzionali;
- dichiara l'inammissibilità dell'intervento della ed il suo difetto di Controparte_3 legittimazione;
- condanna la parte convenuta alla refusione, in favore della parte attrice CP_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 17.000,00, oltre accessori Parte_4 di legge per compensi ed € 286,00 per rimborso spese;
- condanna la terza intervenuta alla refusione, in favore della parte convenuta Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.800,00, oltre accessori di legge.” CP_1
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Per quanto riguarda l'istanza di riunione si deve rilevare, in primo luogo, come non spetti a questo Giudice deciderla, atteso che l'altro giudizio connesso è stato instaurato successivamente al presente e che, pertanto, è il giudice del procedimento più recente che deve eventualmente disporne la riunione con quello più risalente. In secondo luogo, da quanto risulta agli atti, non è allo stato possibile disporre la riunione, atteso che anche l'altro giudizio è in fase decisoria (udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 4.05.2021). In ogni caso, si rileva come le domande riconvenzionali, in relazione alle quali sussiste la connessione oggettiva con l'altro giudizio, devono essere dichiarate inammissibili in questa sede, sicché non può nemmeno porsi un problema di riunione. A proposito dei rilievi mossi dalla difesa convenuta sulla eccezione sollevata dalla difesa attrice sul punto, si ricorda come l'inammissibilità di domande, eccezioni o difese è invero rilevabile anche d'ufficio, dal momento che le norme sulle preclusioni processuali sono poste a tutela di interessi superindividuali e collettivi (cfr., tra le tante e più recenti Cass., sez. 1, n. 24040 del 26/09/2019 e sez. 2, n. 17121 del 13/08/2020), così come la proponibilità ed ammissibilità delle domande, essendo requisiti essenziali delle stesse, possono e devono essere verificate dal Giudice d'ufficio, a prescindere da qualunque eccezione di parte. Ebbene, le domande riconvenzionali di cui ai punti c), d), e) ed f), ovvero quelle relative al contratto finanziario in strumenti derivati, sono inammissibili ai sensi dell'art. 36 c.p.c., in quanto si tratta di domande che non dipendono dal titolo dedotto in giudizio e non sono dirette, a ben vedere, a contrastare l'avversa pretesa;
sebbene la convenuta sostenga che vi fosse un collegamento negoziale tra il contratto di leasing e quello finanziario (circostanza, per la verità, nemmeno contestata dalla parte attrice), tuttavia le contestazioni sollevate sulla validità del contratto in strumenti derivati sono del tutto autonome e distinte rispetto a quelle relative al contratto di leasing, e, soprattutto, la convenuta non ne fa derivare alcuna conseguenza in termini di validità ed efficacia del contratto di leasing, o di impedimento all'avversa domanda di risoluzione. Invero, l'unica conseguenza che deriverebbe dalla declaratoria di nullità del contratto, sarebbe il diritto della convenuta ad ottenere la restituzione di quanto versato in ragione del contratto invalido;
tuttavia, non può ritenersi legittima la proposizione della domanda di pagamento in questa stessa sede, nemmeno ai sensi dell'art. 34 c.p.c., ovvero quale credito da opporre in compensazione, dal momento che la parte ricorrente ha agito per la sola restituzione dell'immobile e non ha invece richiesto alcun pagamento di somme (né a titolo di canoni scaduti e non versati, né a titolo di risarcimento o di penale), sicché non vi è alcuna pretesa creditoria cui opporre un'eccezione di compensazione. Vi è poi un altro profilo che non consente di trattare le domande in questa sede, ovvero quello della violazione del divieto di bis in idem;
proprio perché le medesime richieste sono oggetto di un altro giudizio, considerato che non può esserne disposta la riunione e che non è nemmeno ravvisabile un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico ex art. 295 c.p.c. (poiché le domande sono sostanzialmente le medesime e, dunque, non si può individuare un accertamento che sia logicamente e giuridicamente pregiudiziale ad un altro), è evidente come, in forza del richiamato principio, non possono due giudici diversi pronunciarsi sulle stesse questioni, pena la duplicazione di giudizi sullo stesso oggetto ed il rischio di contrasto di giudicati. Attesa la rilevata autonomia della vicenda contrattuale rispetto alle domande svolte nel presente giudizio e considerato che nel secondo procedimento la questione del Parte contratto in strumenti finanziari è dedotta in modo più ampio – avendo in quella sede la agito per l'adempimento del contratto – è evidente come le questioni inerenti tale rapporto negoziale debbano essere trattate, più correttamente, nel secondo giudizio. Passando all'esame delle altre domande riconvenzionali (che sono processualmente ammissibili, in quanto riguardano il contratto di leasing dedotto da parte attrice, salvo per alcuni aspetti di cui si dirà più avanti), deve ravvisarsi l'infondatezza delle contestazioni mosse sulla clausola c.d. floor. In primo luogo, è infondata la tesi secondo cui tale clausola costituirebbe, di fatto, un contratto in strumenti finanziari derivati, con la conseguenza di essere soggetta a tutti i requisiti di forma ed agli oneri informativi propri dei contratti finanziari, stabiliti dal TUF a carico dell'intermediario (obblighi che non sarebbero stati rispettati dall'attrice, con conseguente dedotta nullità del patto). La tesi è infondata, dal momento che la pattuizione floor non è un contratto autonomo con il quale la parte impiega una somma di denaro a scopo speculativo, investendo in uno strumento finanziario derivato, bensì è una clausola che accede ad un contratto che ha un altro oggetto ed un'altra causa principale (quella di locazione di un immobile o quella di finanziamento) e che, più in particolare, riguarda le modalità di determinazione del tasso di interesse;
tale pattuizione, se può avere dei meccanismi aritmetici e finanziari simili a quelli degli strumenti derivati (il che, per la verità, vale per il meccanismo di indicizzazione del tasso, piuttosto che per la clausola floor propriamente considerata), non può però averne la causa, l'oggetto e la natura, e, dunque, non può considerarsi sottoposta alla stessa disciplina normativa. In tal senso, del resto, si è pronunciata più volte la giurisprudenza di merito assolutamente costante e maggioritaria (Tribunale di Trento, sent. del 6/7/2017; Tribunale di Lanciano, sent. n. 142 del 4/4/2018 – che ha ben rimarcato la differenza tra la clausola floor e l'opzione floor, quale strumento finanziario – Tribunale di Monza, sent. n. 196 dell'8/2/2017; Tribunale di Treviso, sent. n. 1809 del 6/7/2016; tutte rinvenibili sulla pagina internet https://www.tidona.com/la-validita-della-clausola-
Email_1 finanziario/#_ftn2; si vedano anche, negli stessi termini, Tribunale di Lanciano 17.10.2017, n. 402; Tribunale di Ferrara, 16.12.2015, n.1131; Tribunale di Avellino, ordinanza 6.07.2016; tutte pubblicate sulla rivista online . Pure priva di pregio giuridico è la contestazione Email_2 secondo cui tale clausola sarebbe nulla perché vessatoria, in quanto creerebbe un notevole squilibrio contrattuale tra le parti, in assenza di una analoga clausola in favore dell'utilizzatore (che, nella prassi, viene denominata clausola “cap”, la quale stabilisce anche un limite massimo alle fluttuazioni del tasso di riferimento); è noto, infatti, che lo squilibrio tra le prestazioni di un contratto può determinare la nullità o l'inefficacia di un negozio o di una singola clausola soltanto nei contratti conclusi da un consumatore;
al contrario, nei contratti tra professionisti, una questione di disparità di valore o di squilibrio, non può essere fatta valere se non nei limiti in cui sia ammessa la rescissione del contratto, oppure ove determini una eccessiva onerosità sopravvenuta, o ancora in caso si deduca addirittura un dolo contrattuale o un errore (tutte ipotesi che, nel caso di specie, non sono state nemmeno prospettate dalla parte convenuta). Si sottolinea come nel caso di specie sia pacifica la qualità di professionista della che ha preso in locazione l'immobile oggetto del CP_1 contratto, per utilizzarlo quale sede di esercizio della propria attività imprenditoriale. Infine, è destituita di fondamento anche la contestazione relativa alla indeterminatezza o indeterminabilità della pattuizione;
ove riferita alla stessa clausola floor, infatti, quest'ultima risulta assolutamente chiara e determinata, atteso che stabilisce un limite minimo al tasso contrattuale in favore della parte locatrice, poiché, essendo il tasso parametrato ad un valore esterno di mercato (l'EURIBOR), lo stesso è soggetto a fluttuazioni e, quindi, la società concedente si tutela, garantendosi comunque un tasso minimo, che nel contratto era espressamente indicato nella misura dell'1,75%. Risultano quindi chiaramente pattuiti sia il meccanismo di funzionamento della clausola, sia la sua entità. Si ritiene, poi, che tale accordo risponda ad un interesse meritevole di tutela, atteso che serve a garantire che il contratto mantenga comunque una certa onerosità e che, quindi, la società di leasing ottenga una remunerazione del capitale investito per l'acquisto dell'immobile concesso in locazione, senza rischiare che il contratto diventi, di fatto, a titolo gratuito. Vi è poi un altro aspetto che determina la infondatezza della contestazione sulla clausola floor;
infatti, laddove la stessa fosse stata ritenuta nulla, la conseguenza che ne sarebbe derivata non avrebbe potuto essere quella della non debenza di interessi tout court da parte della utilizzatrice, ma, semmai, soltanto quella per cui – ove il tasso di riferimento fosse sceso al di sotto del limite minimo dell'1,75% – il tasso stesso degli interessi sarebbe stato determinato in misura minore. Tuttavia, la domanda della convenuta sul punto è completamente priva di allegazioni o deduzioni specifiche, non avendo né detto, né tanto meno provato che, nel corso del rapporto, il tasso di riferimento sarebbe sceso al di sotto del limite “floor”, così determinando l'obbligo di versamento di interessi inferiori. Pure infondate appaiono prima facie le contestazioni sulla indeterminatezza della clausola che prevede il meccanismo di indicizzazione, nonché della pattuizione relativa agli interessi. È sufficiente leggere le relative clausole contrattuali, per rendersi conto come il tasso di interessi sia esattamente determinato, o quanto meno determinabile, in base ad operazioni aritmetiche, essendo specificamente e correttamente indicati tutti i parametri utilizzati per la determinazione del tasso e per la sua indicizzazione;
inoltre, in allegato al contratto (sia quello originario, sia la sua successiva rinegoziazione), vi erano dei fogli di sintesi, riportanti le condizioni economiche, nei quali il tasso di leasing, quello di mora e gli altri oneri contrattuali erano indicati in maniera chiara ed univoca ed espressi in precise grandezze numeriche. Disattese queste contestazioni, ne discende l'accertamento dell'inadempimento della all'obbligazione di pagamento dei canoni di leasing (inadempimento, si noti, mai CP_1 contestato in fatto); invero, soltanto le contestazioni relative alla determinazione degli interessi corrispettivi e, quindi, all'entità delle somme dovute, avrebbero potuto incidere sulla legittimità o meno della condotta dell'utilizzatrice, giustificandone l'inadempimento per la non debenza delle somme (o la debenza di cifre inferiori), a titolo di canoni ed interessi corrispettivi. Tutte le altre contestazioni, che si andranno ora ad esaminare, riguardano infatti esclusivamente la fase
“patologica” del rapporto, ovvero le conseguenze della risoluzione (clausola penale, interessi moratori, applicabilità dell'art. 1526 c.c.), non potendo invece in alcun modo incidere sulla fase fisiologica del rapporto e sull'inadempimento della all'obbligazione principale su di essa CP_1 gravante. È evidente, infatti, come le contestazioni sulla clausola penale, applicabile soltanto dopo la risoluzione, non possano influire sul (temporalmente e logicamente) precedente inadempimento per omesso versamento dei canoni ordinari, così come non può influire l'eventuale illegittimità della clausola determinativa degli interessi di mora, che, per loro natura, si applicano soltanto ai canoni pagati in ritardo e, dunque, soltanto dopo l'inadempimento. Peraltro, a proposito di tali domande (quelle di cui al punto G delle conclusioni), si deve rilevare una carenza di interesse ad agire in concreto della parte convenuta, dal momento che la parte attrice, come già osservato sopra, non ha agito in questa sede per ottenere il pagamento di somme dovute in forza del contratto di leasing, nemmeno quale conseguenza della risoluzione, non avendo richiesto né il pagamento dei canoni scaduti e non versati (che avrebbe comportato l'applicazione degli interessi moratori), né la clausola penale;
tali richieste non risultano nemmeno avanzate in altra sede o stragiudizialmente (tanto è vero che nella lettera con cui si comunicava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, si faceva riserva di agire in separata sede per richiedere tali somme, doc. 7 allegato al ricorso). Ne consegue che la non ha, allo stato, alcun interesse concreto ed attuale a far accertare l'invalidità CP_1 di clausole della cui esecuzione o applicazione non si discute;
si ricorda, invero, come l'interesse ad agire è, per pacifica dottrina e giurisprudenza, una condizione dell'azione, che quindi deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche e soprattutto al momento della decisione (ex multis Cass. sez. 6-5, n. 11204 dell'8/05/2017; SU n. 10553 del 28/04/2017); il che, nel caso di specie, deve escludersi con riferimento agli accertamenti relativi alla clausola penale ed agli interessi di mora. Anzi, il fatto che tali aspetti non siano oggetto di alcuna domanda spiegata in questa sede dalla attrice, dovrebbe determinare, a stretto rigore, l'inammissibilità ex art. 36 c.p.c. anche delle domande riconvenzionali sub g), dal momento che, pur essendo domande dipendenti dal titolo dedotto in giudizio, non hanno però un rapporto di consequenzialità immediata con l'azione principale e non sono dirette a paralizzarla o modificarla. Le considerazioni appena svolte possono certamente essere utilizzate anche con riferimento alla domanda di cui al punto h) delle conclusioni di parte convenuta, in quanto anche questa riguarda l'eventuale richiesta di applicazione della clausola penale, poiché il valore effettivo dell'immobile inciderebbe sull'entità della somma dovuta a titolo risarcitorio, in base al meccanismo previsto dall'art. 19 delle CDC (tanto è vero che la stessa convenuta, nella domanda, chiede che la rideterminazione del valore effettivo dell'immobile venga imputata “a quanto effettivamente dovuto dalla , che non è oggetto di accertamento nel CP_1 presente giudizio). In ogni caso, si rileva come, quanto alla contestata nullità della clausola penale, per contrasto con l'art. 1526 c.c., la Corte di Cassazione non ha escluso in astratto la derogabilità di tale norma e la possibilità di pattuire una clausola penale che stabilisca espressamente la inapplicabilità di tale disposizione (Cass. sez. 3, n. 25031 del 8/10/2019), precisando che la conseguenza dell'eventuale contrasto con l'articolo del codice civile non è la invalidità tout court della clausola, bensì eventualmente la sua riduzione ad equità ex art. 1384 c.c.; riduzione che però, si ribadisce, in questa sede non può essere disposta per carenza di interesse ad agire, non essendo stata azionata la clausola medesima. Peraltro, valutata la clausola de qua sotto il profilo dell'art. 1384 c.c., non se ne ravvisa la illiceità, dal momento che il danno predeterminato consiste, in pratica, nel guadagno che la società locatrice avrebbe conseguito in caso di corretta esecuzione del contratto fino alla scadenza naturale e, quindi, è parametrato al lucro cessante;
tenuto anche conto che la società di leasing, prima del contratto, ha sostenuto interamente il costo dell'acquisto dell'immobile locato, che avrebbe dovuto recuperare tramite il versamento dei canoni e che la previsione della decurtazione del risarcimento in base al valore residuo del bene, rende la pattuizione più equilibrata, impedendo che la creditrice ottenga un vantaggio eccessivo dalla risoluzione contrattuale. Per quanto riguarda l'indeterminatezza dei tassi di mora, si rimanda a quanto osservato sopra (a pag. 10). Passando, infine, alle ultime due doglianze, quelle prettamente relative alle conseguenze della risoluzione contrattuale richiesta dalla parte attrice – e dunque senza dubbio ammissibili ai sensi dell'art. 36 c.p.c. ed in ordine alle quali sussiste anche l'interesse ad agire della convenuta – è in primo luogo infondata la pretesa di ottenere comunque la proprietà dell'immobile, poiché questa presupporrebbe l'adempimento da parte della utilizzatrice di tutte le obbligazioni su di essa gravanti e, in particolare, il pagamento di tutti i canoni dovuti;
infatti, proprio in un'ottica di causa traslativa del leasing – ove il versamento dei canoni realizza, in pratica, il pagamento del prezzo di acquisto del bene (sotto forma di restituzione rateale del prezzo anticipato dalla società locatrice) – la proprietà si acquista soltanto con il pagamento dell'ultima rata (posta la regolarità di tutti i precedenti versamenti) e del prezzo di opzione pattuito;
al contrario, in caso di risoluzione per mancato versamento dei canoni, il conduttore non può vantare alcun titolo per l'acquisto del bene. Da ultimo, non si ritiene accoglibile nemmeno la richiesta di restituzione dei canoni versati ex art. 1526 c.c., quale effetto della risoluzione contrattuale. Il contratto in questione può configurarsi in effetti quale leasing di natura traslativa, tenuto soprattutto conto del parametro costituito dal prezzo stabilito per l'opzione di riscatto dell'immobile a fine contratto, pari ad € 55.000,00 rispetto ad un prezzo di acquisto di 1.100.000,00 euro (cfr., tra le tante Cass. n. 13965 del 23/05/2019 e n. 18195 del 28/08/2007); tuttavia, l'entità dei canoni versati dalla per circa 377.000,00 euro, va CP_1 Parte sicuramente ad esaurire (ed anzi, nemmeno a soddisfare del tutto), il diritto della all'equo compenso, tenuto conto non soltanto del tempo in cui ha avuto esecuzione il contratto (quattro anni e 10 mesi, dal dicembre 2008 all'ottobre 2013), ma anche del successivo periodo di detenzione del bene, che si è protratto per tutta la durata del giudizio ed anche sino ad ora, a quanto risulta, e, quindi, per ulteriori 7 anni circa. Avuto riguardo solamente alla durata di 58 mesi del contratto, il versamento di € 377.000,00 equivarrebbe infatti ad un canone mensile di circa 6.500,00 euro, certamente congruo, vista la natura, l'ampiezza e la destinazione del bene, a remunerarne il godimento. Ne consegue che la società attrice ha diritto di ritenere tali somme ai sensi dell'art. 1526 c.c. invocato dalla stessa parte convenuta e che non può esserne disposta la restituzione in favore di quest'ultima. Una volta disattese le eccezioni della convenuta, e, dunque, esclusa una legittimità della condotta della utilizzatrice nell'omesso versamento dei canoni di leasing (omissione non contestata dalla convenuta), non può che rilevarsi la fondatezza della domanda di parte attrice volta alla declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento;
domanda che risulta fondata in forza della clausola di cui all'art. 19 delle CDC, la quale senza dubbio configura una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. (norma espressamente citata dalla clausola stessa); clausola risolutiva valida, essendo pacifico che al presente contratto (concluso nel 2008, rinegoziato nel 2011 e risolto nell'ottobre 2013), non sia applicabile retroattivamente la norma dell'art. 1, comma 137, Legge n. 124 del 2017 (cfr. Cass. SU n. 2061 del 28.01.2021). La ricorrente ha documentato di essersi tempestivamente e ritualmente avvalsa di tale clausola, con le forme pattuite (invio di lettera raccomandata AR all'utilizzatrice, doc. 7 allegato al ricorso). Alla risoluzione, consegue l'obbligo di restituzione del bene, non potendosi, per quanto sopra osservato, ravvisare il diritto della conduttrice alla sua ritenzione o al suo acquisto. Non si ritiene, invece, di accogliere la richiesta della parte attrice, di condanna della resistente ex art. 614bis c.p.c., dal momento che, trattandosi di un obbligo suscettibile di esecuzione forzata tramite Ufficiale Giudiziario, non è necessario rafforzare la condanna al rilascio con una misura di coercizione indiretta. Da ultimo, occorre esaminare la posizione della quale procuratrice della Controparte_3 [...]
a sua volta asserita cessionaria dei crediti derivanti dal contratto di leasing. Parte_2 Tale intervento, qualificato come ex art. 111 c.p.c. risulta, innanzi tutto, inammissibile. La stessa intervenuta asserisce (ma, come si vedrà meglio, non prova) di essere acquirente non già del contratto di leasing, quanto dei diritti di credito da esso derivanti (o meglio, dei rapporti a sofferenza Parte facenti capo alla , tra cui sarebbe ricompreso quello oggetto del presente giudizio); pertanto, la non può vantare alcun diritto alla restituzione dell'immobile, che resta in proprietà CP_3 della originaria società di leasing;
tuttavia, poiché, come più volte evidenziato nelle precedenti Parte pagine, la in questa sede ha fatto valere soltanto il diritto alla restituzione del bene a seguito della risoluzione contrattuale, ma non ha svolto alcuna richiesta di carattere economico (canoni scaduti, penale, risarcimento danni), è evidente come tali richieste non possano essere avanzate dall'intervenuta, pena la violazione dei termini di preclusione per la proposizione di nuove domande e la stessa violazione della natura e degli scopi dell'intervento ex art. 111 c.p.c.. Tale intervento, infatti, può essere svolto da chi si è reso acquirente o è comunque succeduto nella titolarità del diritto controverso;
ebbene, nel presente giudizio, come già detto, non è oggetto di domanda (e quindi di controversia), il diritto della società locatrice al pagamento di somme in forza del contratto di leasing. Da queste considerazioni si ricava che le domande svolte in tal senso dalla , di CP_3 determinazione dei rapporti di dare/avere tra le parti contrattuali e di condanna della al CP_1 pagamento di quanto dovuto in forza del contratto, devono ritenersi inammissibili;
senza contare che le stesse sono dedotte e formulate in maniera assolutamente generica, non avendo indicato, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme richieste, né a che titolo si richiedano (canoni scaduti e non versati, risarcimento danni, penale o altro); la genericità, sia delle conclusioni, sia della parte narrativa dell'atto, è tale da configurare la insanabile nullità della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c., per completa assenza della causa petendi e sinanche del petitum. Ma vi è di più, perché, ove pure si voglia ritenere che la terza intervenuta sia legittimata ad intervenire nel presente giudizio, avendo interesse, quanto meno, al rigetto delle domande riconvenzionali della convenuta, poiché potrebbero incidere sulla stessa determinazione di quanto astrattamente dovuto dalla in forza del CP_1 contratto e, quindi, sul diritto da essa acquistato, in ogni caso, manca una idonea prova della titolarità del credito e, quindi, della stessa legittimazione ad intervenire della (o meglio, CP_3 della ). Infatti, in allegato alla propria costituzione, l'intervenuta non ha prodotto il Pt_2 contratto di cessione, ma soltanto la pubblicazione in GU dell'avviso di tale trasferimento ai sensi dell'art. 58 TUB;
avviso che, ovviamente, non costituisce il negozio di cessione, ma ha soltanto la funzione di notificarla ai debitori ceduti, analogamente all'avviso di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. n. 24798 del 5/11/2020; nel merito, v. Trib. Napoli 22.04.2021; Trib. Lucca 26.03.2021; Trib. Lecce 19.02.2021, tutte pubblicate su IlCaso.it, sezione giurisprudenza). Peraltro, l'avviso prodotto non contiene nemmeno alcun riferimento specifico al contratto ceduto o ai debitori (fatta salva l'indicazione di un “codice interno” che però non è dato sapere se sia effettivamente associabile al contratto in oggetto), non consentendo pertanto al Tribunale di valutare se il rapporto in questione sia in effetti stato oggetto di cessione;
né può ravvisarsi, sotto questo profilo, una mancata contestazione della controparte in ordine alla legittimazione della terza intervenuta, poiché tale contestazione è stata invece espressamente avanzata dalla convenuta;
del resto, trattandosi di questione attinente alla stessa legittimazione attiva della parte, può essere rilevata anche d'ufficio. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, quelle sostenute da parte attrice sono poste a carico della convenuta;
la misura è liquidata, in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 17.000,00 (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per quella introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria ed € 6.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
ed oltre al rimborso delle spese vive, per € 286,00 (contributo unificato e diritti di cancelleria). La terza intervenuta dovrà invece essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta;
la misura delle spese - determinata tenuto conto della fase in cui è avvenuto l'intervento, e del limitato aggravio di attività processuale e difensiva seguito all'intervento stesso (dal momento che, nel merito, l'intervenuta ha aderito alle domande e difese dell'attrice e non ha ampliato il thema decidendum) - è quantificata in complessivi
€ 10.800,00 (di cui € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, € 4.965,00 per la fase istruttoria ed € 2.935,00 per la decisionale), oltre accessori di legge…” § 3 —Con atto di appello contenente due motivi, agendo in rappresentanza di Pt_1 [...]
impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e Parte_2 domandava, in via principale, di accertare e dichiarare l'interesse e la legittimazione ad agire della nella qualità di procuratore di e, per l'effetto, dichiarare la CP_3 Parte_2 legittimità dell'intervento effettuato ex art. 111 nel giudizio di primo grado ed, in via subordinata, di ridurre la liquidazione delle spese di lite attribuite a favore della da € 10.800,00 a € 4.015,00 CP_1 oppure nel maggior importo di € 7.795,00. In data 26.4.2022 si costituiva deducendo la mancanza di poteri in capo a atteso che CP_1 Pt_1 nel fascicolo telematico non sarebbe stata depositata la procura speciale autenticata con la quale la medesima sarebbe stata nominata procuratrice di . Parte_2 Concludeva successivamente chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 12.9.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.cit. sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della appellata sentenza di primo grado n. 11705/2021 pubblicata in data 07/07/2021, non notificata, nella causa iscritta al numero di RG: : P.IVA_4
- In via principale e nel merito: in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'interesse e la legittimazione ad agire Co della nella sua qualità di procuratore (oggi di , e CP_3 Pt_1 Parte_2 per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'intervento effettuato ex art. 111 nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese di lite;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere inammissibile l'intervento ex art. 111 cpc di , in riforma della sentenza impugnata, ridurre la liquidazione delle CP_3 spese di lite attribuite a favore della da euro 10.800 a euro 4.015, oppure nel maggior CP_1 importo di euro 7.795,00. Per l'appellata:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni istanza e richiesta contraria, rigettare l'appello proposto poiché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria nelle spese di lite da porsi a favore dello scrivente avvocato che se ne dichiara antistatario”.
§ 4 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 4.1. Con il primo motivo, contenente due censure, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato da in nome e per conto di . CP_3 Parte_2 Con la prima censura, espone che il presupposto dell'azione intrapresa da per la Pt_1 CP_2 restituzione dell'immobile oggetto di leasing finanziario sarebbe il credito ceduto alla
[...]
poiché la richiesta di rilascio sarebbe derivata proprio dalla morosità di cui si era resa Parte_2 responsabile CP_1 In sintesi, l'appellante ritiene che per valutare la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto e di restituzione, il giudice avrebbe dovuto necessariamente accertare preventivamente la sussistenza della morosità in capo a e, di conseguenza, il diritto di credito costituirebbe oggetto del CP_1 giudizio di primo grado. Pertanto, dichiarando inammissibile l'intervento, il giudice avrebbe privato di ogni tutela il credito vantato da impedendole di far valere le proprie ragioni nel giudizio di primo Parte_2 grado. Con la seconda censura, l'appellante contesta la sentenza laddove il Giudice di prime cure avrebbe rilevato una carenza di legittimazione ad agire in capo ad per mancanza di prova sulla CP_3 titolarità del credito. Per dimostrare la titolarità del credito, infatti, sarebbe sufficiente solo l'avviso di cessione del credito pubblicato in gazzetta ufficiale che rispetterebbe tutti i criteri di validità imposti dalla giurisprudenza atteso che consentirebbe di individuare con certezza i rapporti ceduti.
Il motivo è infondato.
E' vero che l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di leasing presupponeva l'accertamento della morosità dell'utilizzatore E' vero anche che aveva CP_1 CP_1 contestato tale morosità, contestando l'importo degli interessi addebitatile, chiedendo la rideterminazione del piano di ammortamento e affermandosi creditrice di tutti gli importi non dovuti pagati a titolo di interessi. Da ciò derivava, in linea di principio, l'interesse del terzo cessionario del credito della concedente a intervenire nel processo per contestare tali allegazioni e vedere accertata la morosità dedotta dalla ricorrente a fondamento della domanda di accertamento della risoluzione del contratto. Tuttavia, l'intervento concretamente spiegato da per il Parte_2 tramite di non ha avuto tale finalità. CP_3 La comparsa di intervento contiene una domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria e una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice ex art.1453 c.p.c., nonché una domanda di condanna dell'utilizzatrice al rilascio dell'immobile, tutte domande che l'intervenuta non era legittimata a proporre, non avendo allegato a fondamento del proprio intervento il subentro alla concedente nella titolarità del contratto, ma solamente nella titolarità del credito “a sofferenza” scaturente dal contratto stesso, ossia il credito al pagamento dei canoni. La comparsa di intervento contiene, poi, una domanda subordinata con cui si chiede di “rideterminare il “dare avere” tra le parti, con conseguente condanna di controparte al pagamento di tutte le somme dovute a titolo indennitario e/o di equo compenso e/o di risarcimento e/o a qualsiasi titolo ai sensi delle clausole contrattuali e/o di giustizia, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito”. Anche tale domanda - peraltro del tutto nuova rispetto a quelle proposte dalla ricorrente e dunque eventualmente riconducibile a un intervento autonomo - è inammissibile, in parte per difetto di legittimazione ad agire, non avendo l'intervenuta dedotto di essere subentrata alla concedente nel credito indennitario e/o di equo compenso e/o di risarcimento;
in parte per difetto delle allegazioni in fatto a fondamento della domanda avente a oggetto le somme dovute ad altro titolo (canoni insoluti), perché nell'atto di intervento le difese svolte riguardano unicamente la qualificazione giuridica del contratto di leasing e la correlata contestazione della pretesa dell'utilizzatore di vedersi restituire i canoni pagati, nonché la valutazione dell'immobile oggetto del contratto.
La seconda censura risulta assorbita dalla decisione sulla prima, e con essa l'istanza dell'appellante di autorizzazione alla eventuale produzione di ulteriore documentazione a prova della cessione del credito, così come formulata all'udienza di discussione orale.
§ 4.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le spese di lite condannando a rifondere € 10.800,00 in CP_3 favore della convenuta. A tal proposito, espone l'appellante che tale liquidazione risulterebbe abnorme rispetto ai parametri D.M. 55/2014 poiché l'attività processuale concretamente svolta da nei confronti CP_1 dell'intervenuto, tenendo in considerazione la natura e la difficoltà delle questioni giuridiche trattate, avrebbe dovuto essere liquidata ai valori minimi. Inoltre, la fase istruttoria non sarebbe stata svolta, atteso che non avrebbe richiesto CP_3 l'ammissione di alcun mezzo istruttorio. Pertanto, tale fase non avrebbe dovuto essere considerata ai fini della liquidazione. Atteso quanto sopra, l'appellante domandava la rideterminazione delle spese di lite in € 4.015,00, pari all'applicazione del valore minimo a tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, e, in via subordinata, in € 7.795,00 con applicazione del valore minimo a tutte le fasi.
Il motivo è infondato.
L'appellante ha erroneamente individuato lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese legali. Invero, essendosi associato alle domande del ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, lo scaglione di riferimento deve essere individuato in ragione del valore delle domande formulate da atteso che “…in tema di liquidazione degli onorari dovuti dalla parte al proprio difensore, CP_2 il principio, secondo il quale il valore della causa va individuato con riferimento alla domanda su cui viene chiesta la pronuncia del giudice (salva la Rilevanza degli altri elementi al diverso fine della concreta quantificazione degli onorari medesimi fra il minimo ed il massimo corrispondenti a detto valore), comporta, per il caso di intervento in giudizio "ad adiuvandum", che occorre fare riferimento all'oggetto della contesa fra le parti principali, non al rapporto che venga allegato a dimostrazione dell'interesse a tale intervento…” (Cass. civ. n. 4628/1990). Nel caso di specie, il valore della causa corrisponde a quello del contratto di locazione finanziaria immobiliare dedotto in giudizio da in nome e per conto di e Parte_4 CP_2 oggetto della domanda di accertamento della intervenuta risoluzione di diritto cui ha aderito l'intervenuta, valore compreso tra uno e due milioni di euro. Atteso quanto esposto, risulta che la liquidazione operata dal Giudice di prime cure risulta essere addirittura inferiore ai minimi di cui alla tabella allegata al D.M.n55/14 D.M. vigente alla data della decisione. Tale rilevo è assorbente anche ai fini del rigetto della censura riguardante la liquidazione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, comunque dovuta in considerazione del fatto l'intervenuta ha depositato memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
§ 5. Le spese per compensi seguono la soccombenza e si liquidano per compensi secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra uno e due milioni di euro - applicando, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, i valori minimi a tutte le fasi - quindi in € 18.084,00 (di cui € 3532,00 per la fase di studio, € 2054,00 per la fase introduttiva, € 6625,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 5873,00 per la fase decisionale).
§ 6. A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Essendo l'appello da respingere integralmente deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 11705/2021 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna in nome e per conto di unipersonale a Parte_1 Parte_2 rifondere a le spese processuali che si liquidano in € 18.084,00 oltre spese CP_1 generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 12.9.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo