TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 389/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 gennaio 2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese
Cicchetti, sono comparsi gli avv. ti Fabio Lombardi, Claudio Savelli e Patrizia Pacia
per parte ricorrente, presente personalmente in aula con il coniuge della ricorrente, e gli avv.ti Massimo Beleffi e Luca Arginelli in sostituzione dell'avv. Matteo Arginelli
per la resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
L'avv. Lombardi in merito alle note di parte avversa osserva che non ci può essere alcun dubbio sulla dinamica dei fatti. Il fatto è avvenuto dopo che aveva Pt_1
svuotato l'isobox dalle cassette del pesce e aveva pulito l'isobox con il getto dell'acqua. L'isobox era stato pulito proprio perché era sporco dei residui del pesce.
La ricorrente stava camminando ma ciò costituiva lo svolgimento delle mansioni lavorative. Il rischio dello scivolamento è un rischio tipico per chi lavora nel settore pescheria. Tale rischio non è mai stato preso in considerazione dal datore di lavoro,
pagina 1 di 29 come risulta dall'accertamento dell' L'avv. Lombardi rappresenta che il Pt_2
sistema di raccolta dei liquidi è stato introdotto dal datore di lavoro dopo l'intervento degli agenti accertatori e quindi dopo il sinistro e richiama la falsificazione delle firme della ricorrente relativa ai corsi di formazione. Chiede di poter produrre conclusioni scritte con i conteggi aggiornati sulla base dei pagamenti corrisposti da
. P_
Parte resistente si oppone alla produzione avversa in quanto irrituale.
Il giudice ammette la produzione delle conclusioni scritte.
L'avv. Belleffi contesta la natura di responsabilità oggettiva del datore di lavoro.
L'esistenza del film mucoso a terra è un' ipotesi formulata a posteriori dagli agenti dell' Nemmeno è stata dimostrata l'esistenza del ghiaccio a terra. La teste Pt_2
ha chiarito in udienza che non era sicura né dell'esistenza della poltiglia né Tes_1
del ghiaccio. La ricorrente è caduta nonostante il pavimento fosse a norma e nonostante le scarpe antinfortunistiche indossate al momento del sinistro. La
relazione ispettiva è stata fatta dopo un anno e mezzo dal sinistro. L'avv. Beleffi
segnala che la violazione delle norme antinfortunistiche non comporta una responsabilità oggettiva del datore di lavoro. La signora al momento del sinistro stava solo camminando. Non c'è alcun nesso causale tra le omissioni datoriali e il sinistro.
Sulla quantificazione del danno si riporta alla propria memoria e comunque ribadisce il concorso di responsabilità.
L'avv. Arginelli si riporta alla propria memoria difensiva in atti.
Le parti insistono per tutto quanto esposto, richiesto ed eccepito nei propri atti e rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 2 di 29 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 3 di 29 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 389/2022 promossa da:
, ( ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti SAVELLI CLAUDIO, LOMBARDI FABIO, PACIA PATRIZIA), elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in CORSO GIOVANNI
XXIII 80, RIMINI;
RICORRENTE contro
(Già Controparte_3 [...]
( ), Controparte_4 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ARGINELLI MATTEO e BELEFFI
MASSIMO , domiciliata presso lo studio dei difensori in VIALE BOVIO 210,
CESENA;
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
pagina 4 di 29 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
ha proposto ricorso nei confronti di Parte_1 Controparte_5
al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti in conseguenza di un infortunio sul lavoro occorsole il 19 settembre 2019 presso il Supermercato Conad in
Cesenatico, Viale Cecchini n. 56, ove lavorava dal mese di marzo 2019, quale addetta al banco del reparto pescheria.
La ricorrente ha affermato che, il giorno del sinistro, la mattina intorno alle 8.00, nel corso delle operazioni legate alla preparazione del banco del pesce per la vendita al pubblico, mentre si stava spostando per raggiungere un refrigeratore trasportabile di tipo Isobox, aveva perso l'equilibrio a causa della presenza a terra di acqua e “film mucoso” proveniente dai prodotti della pesca, cadendo rovinosamente a terra;
soccorsa da una collega si era rialzata ed aveva ripreso il proprio lavoro al banco del pesce ma, dopo breve tempo, aveva cominciato ad accusare una diffusa sensazione di malessere agli arti superiori ed inferiori, e per tale ragione era stata accompagnata presso l'ospedale di Cesena per accertamenti.
La ricorrente veniva quindi ricoverata presso la medicina d'urgenza dell'Ospedale di Cesena con diagnosi di “tetraparesi con vescica neurogena in trauma cervicale con focolai contusivi delle corna anteriori del midollo spinale a livello di C6, plurimi emangiomi vertebrali”.
Dopo alcuni giorni di ricovero a Cesena, veniva trasferita all'ospedale di
Cesenatico, dove rimaneva ricoverata fino alla metà del mese di dicembre, quando veniva dimessa con diagnosi di “trauma cervicale con contusione midollare da caduta accidentale sul lavoro il 19.09”. Seguiva quindi un periodo di riabilitazione, tuttavia a distanza di oltre un anno dal sinistro continuava a sentire forti dolori alla schiena e pagina 5 di 29 agli arti inferiori, ed era costretta a usare la carrozzina anche per minimi spostamenti.
All'esito degli accertamenti medici conseguenti all'infortunio lavorativo, P_
riconosceva un danno all'integrità psicofisica nella misura dell'80%, con conseguente corresponsione di una rendita vitalizia a far data dal luglio 2020.
La lavoratrice ha proposto ricorso a questo tribunale per ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro lavorativo, affermando di aver subito un danno biologico permanente nella misura dell' 85%, oltre ad un danno psicologico consistente nell'insorgenza di un disturbo da stress post traumatico e da un disturbo depressivo conseguente alle sue condizioni di salute, accertate tramite un proprio medico di fiducia;
la ricorrente ha inoltre dedotto inoltre che la vicenda aveva portato vari gravi sconvolgimenti nella propria vita personale e familiare.
La ricorrente ha inoltre allegato di aver subito un danno patrimoniale diretto, quantificato in € 214.499,45, in ragione della sopravvenuta impossibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa, oltre ad un danno patrimoniale
“da riduzione di pensione”, quantificato in ulteriori € 74.100,00.
Complessivamente il danno subito ammonterebbe a complessivi € 1.670.646, 57
(per tutte le conseguenze subite, patrimoniali e non) da cui detrarsi gli importi riconosciutigli da a titolo di indennità. P_
In ordine all'imputabilità dei suddetti danni, la ricorrente ha dedotto la responsabilità esclusiva del datore di lavoro per il sinistro occorsole e pertanto ne ha chiesta la condanna all'integrale risarcimento.
In particolare, la ricorrente ha rilevato che all'esito di un accertamento eseguito nel corso del 2021 dall da lei attivato, erano state rilevate Parte_3
una serie di rilevanti violazioni datoriali in materia di sicurezza sul lavoro pagina 6 di 29 (carenze, qualitative e quantitative, nella predisposizione del documento di valutazione dei rischi (d.v.r.), mancata individuazione nel d.v.r. delle procedure di carico e scarico del prodotto ittico e relativa pulizia della pavimentazione, mancata formazione della lavoratrice).
Il personale accertatore fra l'altro, aveva rilevato come l'adozione di sistemi di raccolta dei liquidi accessoriati alle attrezzature di movimentazione delle merci all'interno della pescheria avrebbe protetto il piano di calpestio dal rischio di deposito di “film mucoso” proveniente dai prodotti della pesca, e quindi, dal rischio di scivolamento del personale. A tale accorgimento avrebbe dovuto affiancarsi quello dello scrupoloso e puntuale impiego di sistemi di raccolta ed eliminazione del materiale liquido superficiale.
A giudizio dell' l'infortunio non si sarebbe verificato se il piano di calpestio Pt_2
fosse stato sgombro da sostanze sdrucciolevoli.
Gli agenti dell' non erano poi stati in grado di verificare se la vernice Pt_2
adottata sulla pavimentazione presente sul luogo del sinistro corrispondesse a quella che era stata depositata, come campione, dalla resistente all'epoca della realizzazione dell'esercizio commerciale, presso l'ente certificatore che ne aveva attestato un coefficiente di attrito elevato/molto elevato.
2.
La società (ora Controparte_5 [...]
si è costituita in giudizio, contestando integralmente la pretesa Controparte_1
avversa, sia in punto di fatto che di diritto.
Preliminarmente il datore di lavoro ha contestato la genericità ed indeterminatezza del ricorso avversario, tali da non consentire una adeguata difesa. Nel merito, poi, ha osservato come all'epoca del sinistro la ricorrente lavorasse già da oltre sei mesi, sempre con le medesime mansioni, presso il supermercato luogo del sinistro pagina 7 di 29 e presso altri supermercati della zona facenti capo al medesimo datore di lavoro.
Da tale circostanza deriverebbe una sicura formazione della lavoratrice al momento del sinistro. Ancora, il datore di lavoro ha osservato come, per stessa ammissione della lavoratrice, il sinistro si era verificato mentre ella stava semplicemente “camminando”. Tale circostanza escluderebbe ogni responsabilità datoriale, atteso che si tratterebbe di una attività banale, che non poteva essere oggetto di specifica formazione.
Ha poi rilevato come la ricorrente, in sede di sommarie informazioni rilasciate nel
2021 agli agenti accertatori dell' avesse dichiarato di essere scivolata a causa Pt_2
della presenza a terra di ghiaccio che avrebbe vanificato l'efficacia delle calzature antinfortunistiche indossate, non menzionando in alcun modo l'esistenza di un film mucoso, come invece affermato dagli agenti accertatori Tale Pt_2
circostanza era quindi una mera suggestione degli agenti accertatori.
Ha poi dedotto che sul luogo del sinistro era stata realizzata una pavimentazione apposita, antiscivolamento.
In punto di diritto, il datore di lavoro ha eccepito poi la mancata prova della dinamica del sinistro ed in particolare della imputabilità esclusiva dello scivolamento e della caduta ad un fattore esterno ed ha affermato che la caduta era da attribuirsi unicamente alla responsabilità della ricorrente
In via subordinata, il datore di lavoro ha poi dedotto la corresponsabilità della lavoratrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 e 2, tenuto conto delle modalità di verificazione del sinistro, poiché ella non avrebbe adottato le abituali cautele che debbono essere adottate da parte di chiunque cammini su un pavimento bagnato.
Il datore quindi ha concluso chiedendo in via preliminare la nullità del ricorso avversario, in via principale il rigetto della domanda risarcitoria e, in via subordinata la dichiarazione della responsabilità prevalente o comunque la pagina 8 di 29 corresponsabilità della ricorrente, con conseguente riduzione del risarcimento in ipotesi stabilito.
3.
La causa è stata istruita mediante prova per testi (ud. del 3.10.2023) nonché mediante l'acquisizione dei documenti attestanti i pagamenti effettuati da P_
(produzione del 13.12.2023).
All'udienza del 13.02.24 le parti hanno dichiarato di concordare nella quantificazione del danno biologico subito dalla ricorrente, in termini di lesione all'integrità psico – fisica, nella misura del danno nell'82 %, rinunciando conseguentemente alla richiesta di CTU medico legale e ad ogni eccezione in punto di quantificazione del danno.
È stata tentata la conciliazione tra le parti, anche mediante formulazione di proposta conciliativa da parte del giudice (ordinanza del 9.8.2024), proposta che è stata accettata da parte ricorrente ma rifiutata da parte resistente (ud. del
11.09.2024).
La causa quindi, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, con termine per note conclusive depositate da entrambe le parti, ed all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione con motivazione contestuale.
4.
Preliminarmente si rende necessario richiamare la cornice normativa all'interno della quale inquadrare i fatti di causa.
A tal fine, vengono in risalto anzitutto l'art. 32 della Costituzione, che riconosce la tutela della salute come “diritto dell'individuo e interesse della collettività", e l'art. 2087 del codice civile, per il quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
pagina 9 di 29 tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", ai quali fa eco il d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), in cui trovano definizione, in modo compiuto e puntuale, gli obblighi gravanti sul datore di lavoro.
L'ultima norma richiamata, in particolare, prevede all'art. 71 che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui al precedente art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi, e deve, altresì, adottare le misure necessarie affinché le medesime attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie ed alle loro istruzioni d'uso, nonché siano oggetto di idonea manutenzione e di periodiche misure di aggiornamento.
Pertanto, tra gli obblighi del datore di lavoro rientrano anche quello di vigilanza e controllo sul comportamento che il lavoratore tiene nello svolgimento della propria attività, così come quello di disporre e pretendere che i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. In altre parole, il datore di lavoro acquisisce una posizione di garanzia, dalla quale discende, sul piano processuale, che egli è sempre responsabile dell'infortunio occorso al prestatore, sia quando ometta di adottare le idonee misure preventive e protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore (sul punto, cfr. Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord. 06.04.2022, n. 11227).
Tale forma di responsabilità datoriale, peraltro, tende a ricomprendere anche la casistica degli incidenti occorsi al prestatore per disattenzione, imperizia, o negligenza di quest'ultimo, così rafforzando l'idea che la tutela diretta del pagina 10 di 29 lavoratore debba ritenersi principio immanente della materia antinfortunistica (si veda, ex multis, Cass. Civ. n. 25597/2021).
Ne deriva che i casi nei quali la vittima di un infortunio sul lavoro può essere ritenuta responsabile, in tutto o in parte, del danno subito, restano circoscritti alle ipotesi nelle quali il lavoratore siasi esposto, per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, a rischi privi di connessione con l'attività lavorativa, facendo divenire il rischio lavorativo un "rischio elettivo" (poiché creato dallo stesso prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze lavorative) ed assumendo così una condotta abnorme, come tale idonea ad interrompere il nesso causale tra l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l'infortunio a lui occorso e, pertanto, non meritevole di tutela risarcitoria.
Quanto poi al riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., nel caso di domanda di danni da infortunio sul lavoro la ripartizione dell'onere probatorio segue lo schema dell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni, per cui il lavoratore, creditore dell'obbligo di sicurezza, non è tenuto a fornire la prova della colpa dell'imprenditore, ma deve comunque allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed indicare le regole di comportamento che si assumono violate –
c.d. fattore di rischio a cui è stato esposto, in relazione alle mansioni in concreto assegnategli – nonché il nesso di causalità tra questi elementi, spettando, invece, al datore di lavoro provare che sono state predisposte tutte le misure di sicurezza per prevenire ed evitare il danno (Cass. Civ. n. 28516/2019).
Secondo un orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, l'istituto del concorso del fatto colposo del creditore scolpito dal I comma dell'art. 1227 c.c. trova applicazione anche in materia di infortuni sul lavoro, ogniqualvolta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro non sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione pagina 11 di 29 dell'evento dannoso, alla cui verificazione abbia contribuito la condotta incauta del lavoratore (Cass. civ. Sez. lavoro ord. n. 36865/2021, Sent., 25/11/2019, n.
30679).
Alla luce dei richiamati principi di diritto, va, dunque, accertato se, nel caso di specie, sussista la responsabilità contrattuale della resistente e, quindi, il CP_6
corrispondente diritto della lavoratrice ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero se il comportamento tenuto in concreto dalla lavoratrice integri un'ipotesi di rischio elettivo o, in subordine, se lo stesso abbia concorso a cagionare il danno.
All'esito dell'istruttoria, non è stato possibile accertare con il dovuto rigore se il sinistro si sia verificato perché la ricorrente è scivolata a causa della presenza di ghiaccio, acqua o del “film mucoso” sul pavimento, o piuttosto perché essa è scivolata per un suo movimento incongruo e accelerato nello spostarsi verso il contenitore Isobox.
L'unica testimone presente al momento del sinistro ha dichiarato di non avere assistito direttamente all'evento, ma di essere intervenuta qualche istante dopo soccorrendo la lavoratrice una volta caduta a terra (cfr. dichiarazioni della teste rese all'udienza del 3.10.23 e in sede di SIT ), riferendo fra l'altro che la Tes_1
teste, munita delle apposite calzature antinfortunistiche fornite dal datore di lavoro, “ …stava un po' correndo”.
Tale dato, riferito dalla teste, in uno con gli altri dati emersi (presenza quantomeno di acqua a terra, assenza di altri ostacoli, buona illuminazione del locale) evidenzia indubbiamente una imprudenza da parte della ricorrente, laddove è norma di comune di prudenza quella di non correre o comunque camminare con andatura moderata e accorta in presenza di pavimentazione pagina 12 di 29 bagnata, poiché la condizione del pavimento implica il rischio di scivolamento, con il conseguente pericolo di caduta a terra.
A ciò ci aggiunga che la lavoratrice era senz'altro a conoscenza dello stato dei luoghi e delle sue criticità, tanto in generale (atteso che ella lavorava come addetta al reparto pescheria presso quell'esercizio da circa nove mesi) tanto nella specifica giornata (la ricorrente aveva eseguito le operazioni di movimentazione e preparazione del pesce quella mattina per l'allestimento del banco di vendita).
Nonostante quindi la conoscenza delle condizioni dei luoghi nei predetti termini la ricorrente “stava un po' correndo”.
Purtuttavia, a parere dell'odierno giudicante, anche a voler ritenere che la lavoratrice abbia posto in essere una condotta imprudente, camminando ad andatura veloce su un pavimento quantomeno bagnato, non può affermarsi che la medesima abbia posto in essere un comportamento estraneo all'attività lavorativa svolta, ovvero che abbia creato condizioni di rischio abnormi, tali da integrare la fattispecie del rischio elettivo nei termini sopra richiamati.
Tale considerazione è suffragata dal fatto che il datore di lavoro ha provato solo in minima parte di avere predisposto delle misure necessarie a prevenire il danno.
Anzitutto occorre osservare che, per quanto concerne la predisposizione dei documenti obbligatori di sicurezza, il datore di lavoro non ha prodotto in giudizio i documenti obbligatori in materia di sicurezza.
La ricorrente ha invece prodotto in giudizio la relazione informativa degli agenti accertatori redatta, all'esito degli accertamenti ispettivi, nel mese di Pt_2
novembre 2021 (accertamenti scaturiti da una segnalazione del settembre 2020 effettuata dal difensore della ricorrente), fra i cui allegati risulta esservi anche un estratto del D.V.R. redatto dalla datrice (doc. 17 ricorrente, pagg. 83-113).
pagina 13 di 29 Dall'esame di tale documento si evince che il rischio di “scivolamento - caduta” non risulta espressamente previsto per gli addetti alla pescheria (cfr. pagg. 102), mentre, ad esempio, lo è per la figura del magazziniere (cfr. pag. 105); per l'addetto alla pescheria, e quindi per la ricorrente, è prevista espressamente l'adozione, fra i DPI, di “calzature antinfortunistiche, isolanti, con suola antisdrucciolevole…”.
Risulta quindi anzitutto carente l'adempimento datoriale in punto di corretta ed adeguata analisi dei rischi per la specifica mansione dell'addetto alla pescheria.
Il rischio di scivolamento e caduta a terra doveva infatti essere espressamente previsto nell'ambito del reparto pescheria per poter essere poi valutato e gestito adeguatamente.
La omessa individuazione del rischio di scivolamento ha avuto la conseguenza di una mancata individuazione e, quindi una mancata adozione, di misure e procedure adeguate alla gestione di tale rischio e quindi alla prevenzione di sinistri quali quello per cui è causa.
Gli agenti accertatori, nella loro relazione ispettiva, hanno rilevato come, fra gli adempimenti necessari e utili ad evitare il rischio di scivolamento e di caduta, e quindi l'infortunio per cui è causa, vi era l'adozione di sistemi di raccolta dei liquidi accessoriati alle attrezzature di movimentazione delle merci all'interno della pescheria. Tale accorgimento avrebbe protetto il piano di calpestio dal rischio di deposito di “film mucoso” proveniente dai prodotti della pesca, e quindi, dal rischio di scivolamento del personale. A tale misura doveva affiancarsi quello dello scrupoloso e puntuale impiego di sistemi di raccolta ed eliminazione del materiale liquido superficiale.
Tali misure di prevenzione sono state adottate dal datore di lavoro solo a seguito delle prescrizioni imposte dall' all'esito dell'ispezione conseguente il sinistro Pt_2
pagina 14 di 29 per cui è causa (cfr. doc. 17 di parte ricorrente, in particolare pagg. 23 -25, in cui da atto delle misure adottate dal datore dopo l'emissione verbale di accertamento e prescrizione da parte di allegato a pag. 118 e segg. del medesimo Pt_2
documento.)
Da un punto di vista sostanziale, in punto di prevenzione dei rischi e, in particolare dello specifico rischio di scivolamento e caduta della lavoratrice, occorre dare atto di ulteriori circostanze fattuali rilevanti.
E' emerso infatti che il datore di lavoro aveva trattato il pavimento del settore pescheria luogo del sinistro tramite una vernice/resina, asseritamente
“antiscivolamento”. La circostanza è stata allegata in sede di comparsa di costituzione ed è stata poi confermata all'udienza del 3.10.23 anche dai testi e . Parte resistente ha poi prodotto una serie di fatture e Tes_1 Tes_2
relativo elenco delle lavorazioni eseguite, apparentemente riferibili ad interventi di manutenzione tra i quali risulta espressamente anche la verniciatura in resina del pavimento del settore pescheria (cfr. doc. 7 di parte resistente, in particolare pag.
5, da cui parrebbe che in data 25/26 maggio 2019 siano stati eseguiti lavori per €
4.000,00 di “ripristino resina colorata del pavimento della pescheria previa adeguata preparazione del fondo” con riferimento al supermercato di Via
Cecchini Cesenatico).
La circostanza del trattamento del pavimento con vernice antiscivolo è stata riscontrata anche nel 2021 dagli agenti (cfr. pag. 16 del doc. 17 di parte Pt_2
ricorrente), i quali, nella loro relazione (confermata integralmente da uno dei due redattori, il teste , all'udienza del 3.10.23), hanno rilevato che Testimone_3
“il pavimento presente nel reparto pescheria, risulta superficialmente ricoperto di vernice tipo resina liscia, priva di fughe, facilmente lavabile e apparentemente non scivolosa”.
pagina 15 di 29 Non è stato però dimostrato, come rilevato anche dagli accertatori, l'effettivo grado di antisdrucciolevolezza della superficie in discorso e quindi la adeguatezza rispetto al rischio di scivolamento (rischio comunque non previsto in sede di valutazione dei rischi e quindi non adeguatamente valutato).
Il datore di lavoro non ha poi dimostrato di aver adempiuto agli obblighi di formazione a favore della lavoratrice, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, così come non ha dimostrato di aver fornito alla lavoratrice i D.P.I.
Parte ricorrente ha prodotto sub. doc. 20 dei documenti, acquisiti dagli agenti nel corso delle indagini e allegati alla relazione di cui al doc. 17, Pt_2
apparentemente riferibili ad attività di formazione e addestramento della ricorrente, nonché alla consegna dei d.p.i nei suoi confronti.
Tuttavia, la genuinità di tale documentazione è stata chiaramente contestata dalla ricorrente (cfr. pag. 8 ricorso), che ne aveva già disconosciuto le firme in sede di accertamento Il datore al riguardo sul punto è rimasto inerte, non Pt_2
richiedendo nemmeno la verificazione delle firme apposte asseritamente attribuite alla ricorrente.
Risulta quindi indimostrata l'adeguata formazione della ricorrente in punto di mansioni ed in particolare per ciò che concerne la sicurezza sul luogo di lavoro.
Si può ritenere poi appurato che la ricorrente al momento del sinistro indossasse delle scarpe antinfortunistiche, atteso che la teste , prima soccorritrice Tes_1
della ricorrente immediatamente dopo la caduta, ha dichiarato che “…noi calziamo degli stivali bianchi con una suola molto ampia, credo sia grigia o nera, dipende dal modello.
Credo siano fatti di gomma ma non sono sicura del materiale. Abbiamo tutti quegli stivali, non possiamo usarne un altro paio…la li aveva al momento dell'infortunio”. Pt_1
Si può quindi affermare che il datore di lavoro, pur avendo omesso gli adempimenti imposti dalla legge in punto di adeguata predisposizione dei pagina 16 di 29 documenti obbligatori in punto di sicurezza sul posto di lavoro e formazione dei lavoratori, di fatto comunque abbia tentato di prevenire e gestire in concreto, seppur parzialmente ed, evidentemente, non adeguatamente, il rischio, tramite la predisposizione di una pavimentazione – evidentemente, non adeguatamente - trattata al fine di ridurre il pericolo di scivolamento, la fornitura di scarpe antinfortunistiche.
Alla luce delle evidenziate risultanze dell'istruttoria, deve in definitiva affermarsi, da un lato, che la condotta della lavoratrice, pur non integrando gli estremi del rischio elettivo, presenta profili di imprudenza, giacché ella comunque si muoveva con camminata quantomeno accelerata all'interno di un ambiente da lei conosciuto e in presenza di un pavimento in condizioni di non sicurezza perché con ogni probabilità bagnato, financo con pezzi di ghiaccio o film mucoso e residui organici di pesce. Al contempo, però, l'inosservanza degli obblighi formativi ed informativi della società resistente nei confronti della lavoratrice ha inciso sulla capacità della stessa a svolgere le mansioni a lei affidate, ma certamente non ha avuto incidenza esclusiva rispetto alla verificazione del sinistro, nel senso che non può sostenersi che l'infortunio non si sarebbe verificato ove quegli obblighi fossero stati assolti.
Ed infatti, le gravi omissioni del datore di lavoro (mancata individuazione del rischio di scivolamento nel DVR, una mancata individuazione e adozione di misure e procedure adeguate alla gestione di tale rischio e quindi alla prevenzione del sinistro e mancata formazione della lavoratrice), costituiscono grave inadempimento agli obblighi su di lui gravanti quale imprenditore tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
pagina 17 di 29 Consegue, in virtù dello svolgimento dei fatti così come ricostruito all'esito del giudizio e dei principi di diritto applicabili, l'affermazione della sussistenza di un concorso di colpa nella verificazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tra il lavoratore e la società datrice di lavoro in relazione all'infortunio sul lavoro verificatosi il 19.09.20219, la cui responsabilità si ritiene da addebitarsi – per le ragioni ampiamente evidenziate - in via prevalente al datore di lavoro, nella misura che si reputa parti all'80%, mentre per il residuo 20% addebitabile alla lavoratrice.
5.
Così accertato il nesso eziologico materiale tra l'evento dannoso e le condotte concorrenti delle parti nella determinazione del danno, occorre ora esaminare le richieste formulate della ricorrente di risarcimento dei danni patiti a causa dell'infortunio.
5.1.
Quanto al danno non patrimoniale, si osserva quanto segue.
Sulla base della documentazione medica prodotta (cfr. docc. da 3 a 7 di parte ricorrente, ed in particolare doc. 7, pag. 20) ed in particolare all'esito dei ricoveri continuativi immediatamente susseguenti al sinistro, risulta che la ricorrente, all'esito della caduta sul luogo di lavoro, ha riportato gravi lesioni personali con la seguente diagnosi: “tetraplegia incompleta livello neurologico C5 ais D. Dolore dispercettivo neuropatico sottolesionale fluttuante rispondente alle terapie farmacologiche specifiche”.
Tale diagnosi è stata confermata anche dal consulente medico legale di parte ricorrente, il quale ha accertato un “trauma contusivo con trauma cervicale con focolai contusivi delle corna anteriori del midollo spinale a livello del C6 evoluto con tetraplegia incompleta a livello neurologico C5 ASIA D, con reliquati anatomici, deficit visivo, dolore, limitazione funzionale e ipostenia residui” (doc. 8 di parte ricorrente). Ancora, in sede di aggiornamento della valutazione medico legale, il consulente di parte ricorrente,
pagina 18 di 29 ha precisato (doc. 10) che “la situazione clinica non si è sostanzialmente modificata, vi è necessità di periodici accertamenti e prosegue la terapia medica, fisica e riabilitativa…riferisce la persistenza di dolore ai cingoli scapolari e agli arti inferiori, con contratture, ipostenia e limitazione funzionale. Alvo e vescica continenti, saltuari episodi di tenesmo vescicale. Continua la fisioterapia con tre cicli all'anno, ha sospeso momentaneamente la psicoterapia, prosegue la terapia farmacologica prescritta;
utilizza la carrozzina anche per minimi tragitti, ha provato a utilizzare un rollator senza successo per mancanza di equilibrio, in ambito domestico si sposta con doppi appoggi (non è in grado di utilizzare un rollator), non altri ausili;
prosegue le visite di controllo oculistiche periodiche;
la patente di cat. B le è stata ritirata” … “Confermate le considerazioni a suo tempo svolte sulla natura delle lesioni” si legge di seguito nella relazione, “sull'assenza di concause, sulla sostanziale stabilizzazione con persistenza di reliquati anatomici, deficit visivo, dolore, grave limitazione funzionale e ipostenia, sulla necessità di periodici cicli di terapia riabilitativa e fisica allo scopo di mantenere le abilità residue e sulla importanza della componente dinamico-relazione del danno… invalidità temporanea totale per
293 giorni…danno biologico permanente nella misura dell'85% (ottantacinque per cento)…sono prevedibili spese future per l'esecuzione di accertamenti e cicli di terapia riabilitativa e fisica”.
Anche il referto versato in atti (doc. 9 parte ricorrente) dà conto di una P_
menomazione per “Esiti trauma midollare” con valutazione della stessa nel grado dell' 80%.
Del resto, anche le parti, all'udienza del 13.02.24, hanno dato atto di concordare nella quantificazione del danno biologico subito dalla ricorrente nella misura dell'82 %, rinunciando alla richiesta di CTU medico legale e ad ogni eccezione in punto di quantificazione del danno biologico conseguente alla suddetta lesione.
Sulla base di tali dati, nonché sulla documentazione medica prodotta in atti e sulla base del contegno delle parti, deve ritenersi dimostrata tanto l'esistenza delle pagina 19 di 29 lesioni come sopra richiamate, quanto del rapporto di causalità fra le lesioni in discorso e l'infortunio sul lavoro occorso alla ricorrente.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, si rende necessario premettere che, come statuito dalla Sezione III della Suprema Corte nella ordinanza n. 7513/2018, questo va inteso quale categoria giuridicamente unitaria, dovendo il giudice prendere in considerazione tutte le conseguenze dannose dell'illecito ed evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Così, in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovverosia il danno dinamico- relazionale).
Più precisamente, dinanzi ad un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme c.d. del punto variabile che qui sarà adottato, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
diversamente, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale (c.d. danno morale), tra cui, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione.
pagina 20 di 29 Sulla base di tali premesse, venendo al caso di specie, in punto di quantum del danno biologico permanente riportato dalla ricorrente, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere accertata la sua misura nell'82 %, come concordemente dedotto anche dalle parti del giudizio.
Nel caso di specie, poi, sulla base delle suesposte coordinate ermeneutiche, considerata la peculiarità del tipo di lesione – la ricorrente, giovane donna appena quarantenne, moglie e madre di un bambino in tenera età, risulta essere tetraplegica, con ogni conseguenza del caso in termini di compromissione della mobilità - e i suoi riflessi nella vita quotidiana e di relazione – come esposto sin dal ricorso (cfr. pag. 5 del ricorso), confermato dalle risultanze testimoniali (cfr. dichiarazioni del compagno della ricorrente all'udienza del CP_7
03.10.23) e come ragionevolmente presumibile secondo regole di generale esperienza – sussistono i presupposti per procedere alla personalizzazione del danno biologico rappresentata dal danno dinamico-relazionale nella misura massima.
Per quanto attiene, invece, al danno c.d. morale ut supra rappresentato – ovverosia quale voce di danno inteso come sofferenza interiore, da non considerarsi quale frazione del danno biologico, ma da mantenere da questo distinto – occorre precisare che, in conseguenza dell'obiettiva difficoltà di offrire la prova di uno
"stato dell'animo", esso può essere accertato e provato, in relazione al caso concreto, anche solo facendo ricorso al fatto notorio, alle massime di esperienza ed alle presunzioni (Cfr. Cass. Civ. sent. 23469/2018).
A tale proposito, un elevato grado di attendibilità di tale criterio logico- inferenziale è rappresentato della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una pagina 21 di 29 sofferenza soggettiva, nel senso che quanto maggiore è la lesione della salute, tanto più sarà consentito presumere l'esistenza di un correlato danno morale.
Nel caso di specie, si evince dall'istruttoria che le lesioni riportate hanno avuto - comprensibilmente – gravi ripercussioni emotivo-psicologiche sulla danneggiata
(cfr. deposizioni di , stante la particolare sofferenza soggettiva CP_7
interiore patita dalla ricorrente, della quale si rinviene evidente traccia anche nella relazione clinica psicologica prodotta sub. doc. 11 di parte ricorrente, pure richiamata in ricorso e non oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, nella quale viene dato atto della ricorrenza di attacchi di panico, gravi sintomi depressivi, insonnia cronica, ansia per la vita di coppia e familiare.
Quanto sinora rilevato induce a ritenere provata la sussistenza della componente del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in quanto la danneggiata ha allegato, come impone la giurisprudenza di legittimità, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, la quale può essere raggiunta anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Sulla base delle suesposte considerazioni, si procederà alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle del
Tribunale di Milano attualmente vigenti (anno 2024), considerate congrue e specifiche, le quali, facendo seguito al monito della giurisprudenza di legittimità di tenere distinta la componente del danno alla salute da quella del danno morale
(Cass. Civ. n. 25164/2020), indicano separatamente tali due valori, così che l'eventuale personalizzazione del danno dovuta alla presenza di circostanze eccezionali e specifiche (danno dinamico-relazionale) va applicata sul valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
pagina 22 di 29 Il danno sarà liquidato tenendo conto dell'età della ricorrente al momento dell'infortunio (45 anni), della percentuale del danno biologico riconosciuta all'esito del giudizio per le ragioni sopra richiamate (82%), nonché dell'ITT di 293 giorni.
Quanto alla personalizzazione, le tabelle del Tribunale di Milano prevedono, a tal fine, un tasso di aumento del capitale riconosciuto, al fine di personalizzare l'importo finale alla reale condizione complessiva della parte lesa, nella misura massima del 25%.
Nel caso di specie, come già evidenziato, sussistono i presupposti per ritenere validamente allegato e comprovato un grado di sofferenza derivante dalla lesione che giustifica e legittima la personalizzazione del danno biologico nella misura massima.
Per tutto quanto esposto, il danno biologico subito dalla ricorrente deve essere quantificato in complessivi € 1.105.105,00 dei quali € 753.154,00 a titolo di danno biologico permanente (€ 602.523,00 + € 150.631,00 di personalizzazione al 25%), mentre € 301.262,00 a titolo di danno morale/incremento per sofferenza. In relazione al danno da invalidità temporanea – da liquidarsi sulla base dei valori massimi, ovverosia € 173,00 per diem, in ragione della peculiarità e gravità della lesione – esso ammonta a complessivi € 50.689,00 per ITT (€ 173,00 per 293 giorni).
In ragione del ritenuto concorso della danneggiata nella causazione del danno, stimato nella misura del 20%, in applicazione dell'art. 1227, I comma, c.c.,
l'ammontare definitivo del danno non patrimoniale risarcibile in favore della ricorrente ammonta a complessivi € 884.084,00 per danno non patrimoniale, di cui € 602.523,20 di danno biologico permanente (€ 482.018,40 + € 120.504,80)
pagina 23 di 29 oltre ad € 241.009,6 a titolo di danno morale ed € 40.551,20 a titolo di danno biologico temporaneo.
Tuttavia, il predetto riconoscimento risarcitorio non può essere attribuito interamente alla ricorrente, poiché occorre considerarlo nella sua dimensione di danno c.d. differenziale. Difatti, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, in materia di danno differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione P_
ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non permette di considerare le somme versate dall'istituto assicuratore integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato.
Di conseguenza, il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere al confronto di tale danno con l'indennizzo erogato da , tenendo P_
presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.
Sul punto, la giurisprudenza anche più recente della Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ. Sez. Lav., sent. 07.02.2023, n.3694), ha stabilito che "dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D. P_
Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale;
ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo
ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione della differenza strutturale e funzionale P_
tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto
pagina 24 di 29 indennizzabile dall , anche indipendentemente dalla effettiva erogazione” (Cass. n. P_
22021/2022).
Pertanto, secondo il c.d. criterio delle poste omogenee, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale, personalizzazione e danno biologico temporaneo), per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. P_
Seguendo quindi il metodo di calcolo prospettato dalla Corte di Cassazione per il caso in cui abbia costituito in favore del danneggiato una rendita (come P_
nel caso di specie), occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, mentre la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente.
In nessun caso, invece, potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente, non essendo destinatari di alcun ristoro da parte dell'ente.
Nel caso in esame, l'infortunio occorso alla ricorrente è stato riconosciuto da in data 19.06.2018 per la menomazione "Esiti trauma midollare”, con P_
quantificazione del correlato grado di IP nella misura dell'80% con costituzione di una rendita in suo favore;
il riepilogo della ripartizione della rendita P_
acquisito in atti con deposito del 13.12.2023 quantifica l'imputazione ad €
326.491,00 per indennizzo delle menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica (ossia il danno biologico permanente) di cui all'art. 13,
pagina 25 di 29 comma 2 lett. A) del D. lgs 38/2000), ed € 435.705,97 per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2 lett. B) del D. lgs 38/2000.
Applicando i richiamati criteri di calcolo al caso di specie, e dunque sottraendo dall'importo del danno biologico permanente civilistico come dapprima quantificato (€ 602.523,00 ridotto al 80%, per un totale di € 482.018,40), la somma di € 326.491,00, pari alla capitalizzazione della rendita in ordine alla quota destinata a ristorare il danno biologico permanente, la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente con riferimento al danno differenziale può essere accolta per il minore importo di € 155.527,40 quale differenza fra il danno biologico permanente accertato e l'indennità riconosciuta da . P_
In conclusione, le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale risultano essere: € 155.527, 40 a titolo di danno differenziale, €
120.504,80 a titolo di personalizzazione al 25% del danno biologico permanente,
€ 241.009,6 a titolo di danno morale ed € 40.551,20 per danno biologico temporaneo, per la complessiva somma di € 557.593,00, oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale sull'importo del danno devalutato all'epoca del sinistro e successivamente rivalutato anno per anno, oltre interessi legali sulla somma così ottenuta, dalla data della presente pronuncia sino al saldo.
5.2.
Con riferimento al danno patrimoniale, la ricorrente ha chiesto il ristoro della somma corrispondente alla perdita della capacità lavorativa specifica e del rateo pensionistico in conseguenza del sinistro.
La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che in caso di lesioni permanenti, pur potendosi presumere la riduzione della futura capacità di guadagno, affinché possa ritenersi raggiunta la prova di una quantificazione del pagina 26 di 29 danno risarcibile incombe sul danneggiato la dimostrazione della contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro (Cfr. Cass. Civ. sent. 22.05.2014, n. 11361, nonché
Cass. Civ. sent. 15.06.2018, n. 15737).
Nel caso che ci occupa, risulta che la ricorrente ha percepito da l'intero P_
importo della retribuzione dal 23.09.2019 al 08.07.2020 (cfr. produzione di parte resistente del 13.12.2023, pag. 2), momento dal quale è stata costituita la rendita vitalizia (cfr. doc. 9 di parte ricorrente, pag. 3), con importo annuo pari ad €
29.205,59 e con importo complessivo di € 435.705,97 a titolo specifico di indennizzo delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni (cfr. sempre produzione del 13.12.2023 di parte resistente). Risulta ictu oculi evidente come tale importo sia ben maggiore, quindi indubbiamente comprensivo della somma genericamente indicata e pretesa dalla ricorrente quale risarcimento per le conseguenze patrimoniali (€ 74.100,00) in punto di impossibilità a continuare a svolgere la propria attività lavorativa.
Non c'è poi alcuna prova, e l'allegazione stessa è del tutto generica, che la ricorrente abbia subito o subirà un danno da “riduzione di pensione”.
Occorre, infine osservare che la parte ricorrente non ha avanzato alcuna specifica richiesta risarcitoria con riferimento a eventuali spese mediche sostenute e da sostenere, spese che peraltro parrebbero essere già state oggetto di indennizzo da parte di , come si evince dal prospetto acquisito in atti (in cui sono indicate P_
spese per protesi, accertamento medico legale, accertamenti postumi, visite collegiali, visite per revisione).
Nelle stesse perizie di parte prodotte in atti non risulta quantificata e valutata alcuna precisa spesa medica sostenuta da parte ricorrente, ragion per cui nulla deve essere liquidato sul punto.
6.
pagina 27 di 29 Le spese di lite avuto riguardo all' accoglimento della domanda di parte ricorrente, considerato anche la mancata adesione da parte del datore di lavoro alla proposta conciliativa del giudice (formulato con importi inferiori al decisum), sono integralmente poste a carico della parte resistente, liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 aggiornati al dm 147/2022 avuto riguardo al valore del decisum (valore della causa fra € 520.001 ed € 1.000.000,00), secondo i parametri medi, non essendo emerse ragioni per discostarsene.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità concorrente in misura minoritaria del 20% ex art. 1227 c.c. della ricorrente e in misura Parte_1
maggioritaria dell'80% della società resistente Controparte_3
Già
[...] Controparte_4
in ordine alla causazione del sinistro occorso a
[...] Parte_1
in data 19.09.2019 e, per l'effetto,
2. ACCERTA E DICHIARA che il danno (non patrimoniale) riconducibile all'infortunio subito dalla ricorrente ammonta a Parte_1
complessivi € 1.105.105,00 dei quali € 753.154,00 a titolo di danno biologico permanente (€ 602.523,00 + € 150.631,00 di personalizzazione al 25%), €
301.262,00 a titolo di danno morale/incremento per sofferenza, € 50.689,00 a titolo di inabilità temporanea totale;
3. dato atto della indennità già riconosciuta da in favore della ricorrente P_
e del ritenuto concorso di colpa da parte della ricorrente Parte_1
nella misura del 20 % nella causazione dell'infortunio, condanna la resistente pagina 28 di 29 (Già Controparte_3 [...]
a pagare alla ricorrente Controparte_4
la somma di € 557.593,00, oltre interessi come in parte Parte_1
motiva;
4. CONDANNA parte resistente Già Controparte_3
a Controparte_4
rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Parte_1
giudizio che liquida nell'importo di complessivi € 24.592,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 21/01/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 29 di 29
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 389/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 gennaio 2025 davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese
Cicchetti, sono comparsi gli avv. ti Fabio Lombardi, Claudio Savelli e Patrizia Pacia
per parte ricorrente, presente personalmente in aula con il coniuge della ricorrente, e gli avv.ti Massimo Beleffi e Luca Arginelli in sostituzione dell'avv. Matteo Arginelli
per la resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
L'avv. Lombardi in merito alle note di parte avversa osserva che non ci può essere alcun dubbio sulla dinamica dei fatti. Il fatto è avvenuto dopo che aveva Pt_1
svuotato l'isobox dalle cassette del pesce e aveva pulito l'isobox con il getto dell'acqua. L'isobox era stato pulito proprio perché era sporco dei residui del pesce.
La ricorrente stava camminando ma ciò costituiva lo svolgimento delle mansioni lavorative. Il rischio dello scivolamento è un rischio tipico per chi lavora nel settore pescheria. Tale rischio non è mai stato preso in considerazione dal datore di lavoro,
pagina 1 di 29 come risulta dall'accertamento dell' L'avv. Lombardi rappresenta che il Pt_2
sistema di raccolta dei liquidi è stato introdotto dal datore di lavoro dopo l'intervento degli agenti accertatori e quindi dopo il sinistro e richiama la falsificazione delle firme della ricorrente relativa ai corsi di formazione. Chiede di poter produrre conclusioni scritte con i conteggi aggiornati sulla base dei pagamenti corrisposti da
. P_
Parte resistente si oppone alla produzione avversa in quanto irrituale.
Il giudice ammette la produzione delle conclusioni scritte.
L'avv. Belleffi contesta la natura di responsabilità oggettiva del datore di lavoro.
L'esistenza del film mucoso a terra è un' ipotesi formulata a posteriori dagli agenti dell' Nemmeno è stata dimostrata l'esistenza del ghiaccio a terra. La teste Pt_2
ha chiarito in udienza che non era sicura né dell'esistenza della poltiglia né Tes_1
del ghiaccio. La ricorrente è caduta nonostante il pavimento fosse a norma e nonostante le scarpe antinfortunistiche indossate al momento del sinistro. La
relazione ispettiva è stata fatta dopo un anno e mezzo dal sinistro. L'avv. Beleffi
segnala che la violazione delle norme antinfortunistiche non comporta una responsabilità oggettiva del datore di lavoro. La signora al momento del sinistro stava solo camminando. Non c'è alcun nesso causale tra le omissioni datoriali e il sinistro.
Sulla quantificazione del danno si riporta alla propria memoria e comunque ribadisce il concorso di responsabilità.
L'avv. Arginelli si riporta alla propria memoria difensiva in atti.
Le parti insistono per tutto quanto esposto, richiesto ed eccepito nei propri atti e rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 2 di 29 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 3 di 29 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 389/2022 promossa da:
, ( ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti SAVELLI CLAUDIO, LOMBARDI FABIO, PACIA PATRIZIA), elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in CORSO GIOVANNI
XXIII 80, RIMINI;
RICORRENTE contro
(Già Controparte_3 [...]
( ), Controparte_4 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ARGINELLI MATTEO e BELEFFI
MASSIMO , domiciliata presso lo studio dei difensori in VIALE BOVIO 210,
CESENA;
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008
pagina 4 di 29 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
ha proposto ricorso nei confronti di Parte_1 Controparte_5
al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti in conseguenza di un infortunio sul lavoro occorsole il 19 settembre 2019 presso il Supermercato Conad in
Cesenatico, Viale Cecchini n. 56, ove lavorava dal mese di marzo 2019, quale addetta al banco del reparto pescheria.
La ricorrente ha affermato che, il giorno del sinistro, la mattina intorno alle 8.00, nel corso delle operazioni legate alla preparazione del banco del pesce per la vendita al pubblico, mentre si stava spostando per raggiungere un refrigeratore trasportabile di tipo Isobox, aveva perso l'equilibrio a causa della presenza a terra di acqua e “film mucoso” proveniente dai prodotti della pesca, cadendo rovinosamente a terra;
soccorsa da una collega si era rialzata ed aveva ripreso il proprio lavoro al banco del pesce ma, dopo breve tempo, aveva cominciato ad accusare una diffusa sensazione di malessere agli arti superiori ed inferiori, e per tale ragione era stata accompagnata presso l'ospedale di Cesena per accertamenti.
La ricorrente veniva quindi ricoverata presso la medicina d'urgenza dell'Ospedale di Cesena con diagnosi di “tetraparesi con vescica neurogena in trauma cervicale con focolai contusivi delle corna anteriori del midollo spinale a livello di C6, plurimi emangiomi vertebrali”.
Dopo alcuni giorni di ricovero a Cesena, veniva trasferita all'ospedale di
Cesenatico, dove rimaneva ricoverata fino alla metà del mese di dicembre, quando veniva dimessa con diagnosi di “trauma cervicale con contusione midollare da caduta accidentale sul lavoro il 19.09”. Seguiva quindi un periodo di riabilitazione, tuttavia a distanza di oltre un anno dal sinistro continuava a sentire forti dolori alla schiena e pagina 5 di 29 agli arti inferiori, ed era costretta a usare la carrozzina anche per minimi spostamenti.
All'esito degli accertamenti medici conseguenti all'infortunio lavorativo, P_
riconosceva un danno all'integrità psicofisica nella misura dell'80%, con conseguente corresponsione di una rendita vitalizia a far data dal luglio 2020.
La lavoratrice ha proposto ricorso a questo tribunale per ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro lavorativo, affermando di aver subito un danno biologico permanente nella misura dell' 85%, oltre ad un danno psicologico consistente nell'insorgenza di un disturbo da stress post traumatico e da un disturbo depressivo conseguente alle sue condizioni di salute, accertate tramite un proprio medico di fiducia;
la ricorrente ha inoltre dedotto inoltre che la vicenda aveva portato vari gravi sconvolgimenti nella propria vita personale e familiare.
La ricorrente ha inoltre allegato di aver subito un danno patrimoniale diretto, quantificato in € 214.499,45, in ragione della sopravvenuta impossibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa, oltre ad un danno patrimoniale
“da riduzione di pensione”, quantificato in ulteriori € 74.100,00.
Complessivamente il danno subito ammonterebbe a complessivi € 1.670.646, 57
(per tutte le conseguenze subite, patrimoniali e non) da cui detrarsi gli importi riconosciutigli da a titolo di indennità. P_
In ordine all'imputabilità dei suddetti danni, la ricorrente ha dedotto la responsabilità esclusiva del datore di lavoro per il sinistro occorsole e pertanto ne ha chiesta la condanna all'integrale risarcimento.
In particolare, la ricorrente ha rilevato che all'esito di un accertamento eseguito nel corso del 2021 dall da lei attivato, erano state rilevate Parte_3
una serie di rilevanti violazioni datoriali in materia di sicurezza sul lavoro pagina 6 di 29 (carenze, qualitative e quantitative, nella predisposizione del documento di valutazione dei rischi (d.v.r.), mancata individuazione nel d.v.r. delle procedure di carico e scarico del prodotto ittico e relativa pulizia della pavimentazione, mancata formazione della lavoratrice).
Il personale accertatore fra l'altro, aveva rilevato come l'adozione di sistemi di raccolta dei liquidi accessoriati alle attrezzature di movimentazione delle merci all'interno della pescheria avrebbe protetto il piano di calpestio dal rischio di deposito di “film mucoso” proveniente dai prodotti della pesca, e quindi, dal rischio di scivolamento del personale. A tale accorgimento avrebbe dovuto affiancarsi quello dello scrupoloso e puntuale impiego di sistemi di raccolta ed eliminazione del materiale liquido superficiale.
A giudizio dell' l'infortunio non si sarebbe verificato se il piano di calpestio Pt_2
fosse stato sgombro da sostanze sdrucciolevoli.
Gli agenti dell' non erano poi stati in grado di verificare se la vernice Pt_2
adottata sulla pavimentazione presente sul luogo del sinistro corrispondesse a quella che era stata depositata, come campione, dalla resistente all'epoca della realizzazione dell'esercizio commerciale, presso l'ente certificatore che ne aveva attestato un coefficiente di attrito elevato/molto elevato.
2.
La società (ora Controparte_5 [...]
si è costituita in giudizio, contestando integralmente la pretesa Controparte_1
avversa, sia in punto di fatto che di diritto.
Preliminarmente il datore di lavoro ha contestato la genericità ed indeterminatezza del ricorso avversario, tali da non consentire una adeguata difesa. Nel merito, poi, ha osservato come all'epoca del sinistro la ricorrente lavorasse già da oltre sei mesi, sempre con le medesime mansioni, presso il supermercato luogo del sinistro pagina 7 di 29 e presso altri supermercati della zona facenti capo al medesimo datore di lavoro.
Da tale circostanza deriverebbe una sicura formazione della lavoratrice al momento del sinistro. Ancora, il datore di lavoro ha osservato come, per stessa ammissione della lavoratrice, il sinistro si era verificato mentre ella stava semplicemente “camminando”. Tale circostanza escluderebbe ogni responsabilità datoriale, atteso che si tratterebbe di una attività banale, che non poteva essere oggetto di specifica formazione.
Ha poi rilevato come la ricorrente, in sede di sommarie informazioni rilasciate nel
2021 agli agenti accertatori dell' avesse dichiarato di essere scivolata a causa Pt_2
della presenza a terra di ghiaccio che avrebbe vanificato l'efficacia delle calzature antinfortunistiche indossate, non menzionando in alcun modo l'esistenza di un film mucoso, come invece affermato dagli agenti accertatori Tale Pt_2
circostanza era quindi una mera suggestione degli agenti accertatori.
Ha poi dedotto che sul luogo del sinistro era stata realizzata una pavimentazione apposita, antiscivolamento.
In punto di diritto, il datore di lavoro ha eccepito poi la mancata prova della dinamica del sinistro ed in particolare della imputabilità esclusiva dello scivolamento e della caduta ad un fattore esterno ed ha affermato che la caduta era da attribuirsi unicamente alla responsabilità della ricorrente
In via subordinata, il datore di lavoro ha poi dedotto la corresponsabilità della lavoratrice, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 e 2, tenuto conto delle modalità di verificazione del sinistro, poiché ella non avrebbe adottato le abituali cautele che debbono essere adottate da parte di chiunque cammini su un pavimento bagnato.
Il datore quindi ha concluso chiedendo in via preliminare la nullità del ricorso avversario, in via principale il rigetto della domanda risarcitoria e, in via subordinata la dichiarazione della responsabilità prevalente o comunque la pagina 8 di 29 corresponsabilità della ricorrente, con conseguente riduzione del risarcimento in ipotesi stabilito.
3.
La causa è stata istruita mediante prova per testi (ud. del 3.10.2023) nonché mediante l'acquisizione dei documenti attestanti i pagamenti effettuati da P_
(produzione del 13.12.2023).
All'udienza del 13.02.24 le parti hanno dichiarato di concordare nella quantificazione del danno biologico subito dalla ricorrente, in termini di lesione all'integrità psico – fisica, nella misura del danno nell'82 %, rinunciando conseguentemente alla richiesta di CTU medico legale e ad ogni eccezione in punto di quantificazione del danno.
È stata tentata la conciliazione tra le parti, anche mediante formulazione di proposta conciliativa da parte del giudice (ordinanza del 9.8.2024), proposta che è stata accettata da parte ricorrente ma rifiutata da parte resistente (ud. del
11.09.2024).
La causa quindi, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, con termine per note conclusive depositate da entrambe le parti, ed all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione con motivazione contestuale.
4.
Preliminarmente si rende necessario richiamare la cornice normativa all'interno della quale inquadrare i fatti di causa.
A tal fine, vengono in risalto anzitutto l'art. 32 della Costituzione, che riconosce la tutela della salute come “diritto dell'individuo e interesse della collettività", e l'art. 2087 del codice civile, per il quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
pagina 9 di 29 tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", ai quali fa eco il d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), in cui trovano definizione, in modo compiuto e puntuale, gli obblighi gravanti sul datore di lavoro.
L'ultima norma richiamata, in particolare, prevede all'art. 71 che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui al precedente art. 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi, e deve, altresì, adottare le misure necessarie affinché le medesime attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie ed alle loro istruzioni d'uso, nonché siano oggetto di idonea manutenzione e di periodiche misure di aggiornamento.
Pertanto, tra gli obblighi del datore di lavoro rientrano anche quello di vigilanza e controllo sul comportamento che il lavoratore tiene nello svolgimento della propria attività, così come quello di disporre e pretendere che i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. In altre parole, il datore di lavoro acquisisce una posizione di garanzia, dalla quale discende, sul piano processuale, che egli è sempre responsabile dell'infortunio occorso al prestatore, sia quando ometta di adottare le idonee misure preventive e protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore (sul punto, cfr. Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord. 06.04.2022, n. 11227).
Tale forma di responsabilità datoriale, peraltro, tende a ricomprendere anche la casistica degli incidenti occorsi al prestatore per disattenzione, imperizia, o negligenza di quest'ultimo, così rafforzando l'idea che la tutela diretta del pagina 10 di 29 lavoratore debba ritenersi principio immanente della materia antinfortunistica (si veda, ex multis, Cass. Civ. n. 25597/2021).
Ne deriva che i casi nei quali la vittima di un infortunio sul lavoro può essere ritenuta responsabile, in tutto o in parte, del danno subito, restano circoscritti alle ipotesi nelle quali il lavoratore siasi esposto, per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, a rischi privi di connessione con l'attività lavorativa, facendo divenire il rischio lavorativo un "rischio elettivo" (poiché creato dallo stesso prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze lavorative) ed assumendo così una condotta abnorme, come tale idonea ad interrompere il nesso causale tra l'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l'infortunio a lui occorso e, pertanto, non meritevole di tutela risarcitoria.
Quanto poi al riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., nel caso di domanda di danni da infortunio sul lavoro la ripartizione dell'onere probatorio segue lo schema dell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni, per cui il lavoratore, creditore dell'obbligo di sicurezza, non è tenuto a fornire la prova della colpa dell'imprenditore, ma deve comunque allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed indicare le regole di comportamento che si assumono violate –
c.d. fattore di rischio a cui è stato esposto, in relazione alle mansioni in concreto assegnategli – nonché il nesso di causalità tra questi elementi, spettando, invece, al datore di lavoro provare che sono state predisposte tutte le misure di sicurezza per prevenire ed evitare il danno (Cass. Civ. n. 28516/2019).
Secondo un orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, l'istituto del concorso del fatto colposo del creditore scolpito dal I comma dell'art. 1227 c.c. trova applicazione anche in materia di infortuni sul lavoro, ogniqualvolta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro non sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione pagina 11 di 29 dell'evento dannoso, alla cui verificazione abbia contribuito la condotta incauta del lavoratore (Cass. civ. Sez. lavoro ord. n. 36865/2021, Sent., 25/11/2019, n.
30679).
Alla luce dei richiamati principi di diritto, va, dunque, accertato se, nel caso di specie, sussista la responsabilità contrattuale della resistente e, quindi, il CP_6
corrispondente diritto della lavoratrice ad ottenere il risarcimento del danno, ovvero se il comportamento tenuto in concreto dalla lavoratrice integri un'ipotesi di rischio elettivo o, in subordine, se lo stesso abbia concorso a cagionare il danno.
All'esito dell'istruttoria, non è stato possibile accertare con il dovuto rigore se il sinistro si sia verificato perché la ricorrente è scivolata a causa della presenza di ghiaccio, acqua o del “film mucoso” sul pavimento, o piuttosto perché essa è scivolata per un suo movimento incongruo e accelerato nello spostarsi verso il contenitore Isobox.
L'unica testimone presente al momento del sinistro ha dichiarato di non avere assistito direttamente all'evento, ma di essere intervenuta qualche istante dopo soccorrendo la lavoratrice una volta caduta a terra (cfr. dichiarazioni della teste rese all'udienza del 3.10.23 e in sede di SIT ), riferendo fra l'altro che la Tes_1
teste, munita delle apposite calzature antinfortunistiche fornite dal datore di lavoro, “ …stava un po' correndo”.
Tale dato, riferito dalla teste, in uno con gli altri dati emersi (presenza quantomeno di acqua a terra, assenza di altri ostacoli, buona illuminazione del locale) evidenzia indubbiamente una imprudenza da parte della ricorrente, laddove è norma di comune di prudenza quella di non correre o comunque camminare con andatura moderata e accorta in presenza di pavimentazione pagina 12 di 29 bagnata, poiché la condizione del pavimento implica il rischio di scivolamento, con il conseguente pericolo di caduta a terra.
A ciò ci aggiunga che la lavoratrice era senz'altro a conoscenza dello stato dei luoghi e delle sue criticità, tanto in generale (atteso che ella lavorava come addetta al reparto pescheria presso quell'esercizio da circa nove mesi) tanto nella specifica giornata (la ricorrente aveva eseguito le operazioni di movimentazione e preparazione del pesce quella mattina per l'allestimento del banco di vendita).
Nonostante quindi la conoscenza delle condizioni dei luoghi nei predetti termini la ricorrente “stava un po' correndo”.
Purtuttavia, a parere dell'odierno giudicante, anche a voler ritenere che la lavoratrice abbia posto in essere una condotta imprudente, camminando ad andatura veloce su un pavimento quantomeno bagnato, non può affermarsi che la medesima abbia posto in essere un comportamento estraneo all'attività lavorativa svolta, ovvero che abbia creato condizioni di rischio abnormi, tali da integrare la fattispecie del rischio elettivo nei termini sopra richiamati.
Tale considerazione è suffragata dal fatto che il datore di lavoro ha provato solo in minima parte di avere predisposto delle misure necessarie a prevenire il danno.
Anzitutto occorre osservare che, per quanto concerne la predisposizione dei documenti obbligatori di sicurezza, il datore di lavoro non ha prodotto in giudizio i documenti obbligatori in materia di sicurezza.
La ricorrente ha invece prodotto in giudizio la relazione informativa degli agenti accertatori redatta, all'esito degli accertamenti ispettivi, nel mese di Pt_2
novembre 2021 (accertamenti scaturiti da una segnalazione del settembre 2020 effettuata dal difensore della ricorrente), fra i cui allegati risulta esservi anche un estratto del D.V.R. redatto dalla datrice (doc. 17 ricorrente, pagg. 83-113).
pagina 13 di 29 Dall'esame di tale documento si evince che il rischio di “scivolamento - caduta” non risulta espressamente previsto per gli addetti alla pescheria (cfr. pagg. 102), mentre, ad esempio, lo è per la figura del magazziniere (cfr. pag. 105); per l'addetto alla pescheria, e quindi per la ricorrente, è prevista espressamente l'adozione, fra i DPI, di “calzature antinfortunistiche, isolanti, con suola antisdrucciolevole…”.
Risulta quindi anzitutto carente l'adempimento datoriale in punto di corretta ed adeguata analisi dei rischi per la specifica mansione dell'addetto alla pescheria.
Il rischio di scivolamento e caduta a terra doveva infatti essere espressamente previsto nell'ambito del reparto pescheria per poter essere poi valutato e gestito adeguatamente.
La omessa individuazione del rischio di scivolamento ha avuto la conseguenza di una mancata individuazione e, quindi una mancata adozione, di misure e procedure adeguate alla gestione di tale rischio e quindi alla prevenzione di sinistri quali quello per cui è causa.
Gli agenti accertatori, nella loro relazione ispettiva, hanno rilevato come, fra gli adempimenti necessari e utili ad evitare il rischio di scivolamento e di caduta, e quindi l'infortunio per cui è causa, vi era l'adozione di sistemi di raccolta dei liquidi accessoriati alle attrezzature di movimentazione delle merci all'interno della pescheria. Tale accorgimento avrebbe protetto il piano di calpestio dal rischio di deposito di “film mucoso” proveniente dai prodotti della pesca, e quindi, dal rischio di scivolamento del personale. A tale misura doveva affiancarsi quello dello scrupoloso e puntuale impiego di sistemi di raccolta ed eliminazione del materiale liquido superficiale.
Tali misure di prevenzione sono state adottate dal datore di lavoro solo a seguito delle prescrizioni imposte dall' all'esito dell'ispezione conseguente il sinistro Pt_2
pagina 14 di 29 per cui è causa (cfr. doc. 17 di parte ricorrente, in particolare pagg. 23 -25, in cui da atto delle misure adottate dal datore dopo l'emissione verbale di accertamento e prescrizione da parte di allegato a pag. 118 e segg. del medesimo Pt_2
documento.)
Da un punto di vista sostanziale, in punto di prevenzione dei rischi e, in particolare dello specifico rischio di scivolamento e caduta della lavoratrice, occorre dare atto di ulteriori circostanze fattuali rilevanti.
E' emerso infatti che il datore di lavoro aveva trattato il pavimento del settore pescheria luogo del sinistro tramite una vernice/resina, asseritamente
“antiscivolamento”. La circostanza è stata allegata in sede di comparsa di costituzione ed è stata poi confermata all'udienza del 3.10.23 anche dai testi e . Parte resistente ha poi prodotto una serie di fatture e Tes_1 Tes_2
relativo elenco delle lavorazioni eseguite, apparentemente riferibili ad interventi di manutenzione tra i quali risulta espressamente anche la verniciatura in resina del pavimento del settore pescheria (cfr. doc. 7 di parte resistente, in particolare pag.
5, da cui parrebbe che in data 25/26 maggio 2019 siano stati eseguiti lavori per €
4.000,00 di “ripristino resina colorata del pavimento della pescheria previa adeguata preparazione del fondo” con riferimento al supermercato di Via
Cecchini Cesenatico).
La circostanza del trattamento del pavimento con vernice antiscivolo è stata riscontrata anche nel 2021 dagli agenti (cfr. pag. 16 del doc. 17 di parte Pt_2
ricorrente), i quali, nella loro relazione (confermata integralmente da uno dei due redattori, il teste , all'udienza del 3.10.23), hanno rilevato che Testimone_3
“il pavimento presente nel reparto pescheria, risulta superficialmente ricoperto di vernice tipo resina liscia, priva di fughe, facilmente lavabile e apparentemente non scivolosa”.
pagina 15 di 29 Non è stato però dimostrato, come rilevato anche dagli accertatori, l'effettivo grado di antisdrucciolevolezza della superficie in discorso e quindi la adeguatezza rispetto al rischio di scivolamento (rischio comunque non previsto in sede di valutazione dei rischi e quindi non adeguatamente valutato).
Il datore di lavoro non ha poi dimostrato di aver adempiuto agli obblighi di formazione a favore della lavoratrice, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, così come non ha dimostrato di aver fornito alla lavoratrice i D.P.I.
Parte ricorrente ha prodotto sub. doc. 20 dei documenti, acquisiti dagli agenti nel corso delle indagini e allegati alla relazione di cui al doc. 17, Pt_2
apparentemente riferibili ad attività di formazione e addestramento della ricorrente, nonché alla consegna dei d.p.i nei suoi confronti.
Tuttavia, la genuinità di tale documentazione è stata chiaramente contestata dalla ricorrente (cfr. pag. 8 ricorso), che ne aveva già disconosciuto le firme in sede di accertamento Il datore al riguardo sul punto è rimasto inerte, non Pt_2
richiedendo nemmeno la verificazione delle firme apposte asseritamente attribuite alla ricorrente.
Risulta quindi indimostrata l'adeguata formazione della ricorrente in punto di mansioni ed in particolare per ciò che concerne la sicurezza sul luogo di lavoro.
Si può ritenere poi appurato che la ricorrente al momento del sinistro indossasse delle scarpe antinfortunistiche, atteso che la teste , prima soccorritrice Tes_1
della ricorrente immediatamente dopo la caduta, ha dichiarato che “…noi calziamo degli stivali bianchi con una suola molto ampia, credo sia grigia o nera, dipende dal modello.
Credo siano fatti di gomma ma non sono sicura del materiale. Abbiamo tutti quegli stivali, non possiamo usarne un altro paio…la li aveva al momento dell'infortunio”. Pt_1
Si può quindi affermare che il datore di lavoro, pur avendo omesso gli adempimenti imposti dalla legge in punto di adeguata predisposizione dei pagina 16 di 29 documenti obbligatori in punto di sicurezza sul posto di lavoro e formazione dei lavoratori, di fatto comunque abbia tentato di prevenire e gestire in concreto, seppur parzialmente ed, evidentemente, non adeguatamente, il rischio, tramite la predisposizione di una pavimentazione – evidentemente, non adeguatamente - trattata al fine di ridurre il pericolo di scivolamento, la fornitura di scarpe antinfortunistiche.
Alla luce delle evidenziate risultanze dell'istruttoria, deve in definitiva affermarsi, da un lato, che la condotta della lavoratrice, pur non integrando gli estremi del rischio elettivo, presenta profili di imprudenza, giacché ella comunque si muoveva con camminata quantomeno accelerata all'interno di un ambiente da lei conosciuto e in presenza di un pavimento in condizioni di non sicurezza perché con ogni probabilità bagnato, financo con pezzi di ghiaccio o film mucoso e residui organici di pesce. Al contempo, però, l'inosservanza degli obblighi formativi ed informativi della società resistente nei confronti della lavoratrice ha inciso sulla capacità della stessa a svolgere le mansioni a lei affidate, ma certamente non ha avuto incidenza esclusiva rispetto alla verificazione del sinistro, nel senso che non può sostenersi che l'infortunio non si sarebbe verificato ove quegli obblighi fossero stati assolti.
Ed infatti, le gravi omissioni del datore di lavoro (mancata individuazione del rischio di scivolamento nel DVR, una mancata individuazione e adozione di misure e procedure adeguate alla gestione di tale rischio e quindi alla prevenzione del sinistro e mancata formazione della lavoratrice), costituiscono grave inadempimento agli obblighi su di lui gravanti quale imprenditore tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
pagina 17 di 29 Consegue, in virtù dello svolgimento dei fatti così come ricostruito all'esito del giudizio e dei principi di diritto applicabili, l'affermazione della sussistenza di un concorso di colpa nella verificazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tra il lavoratore e la società datrice di lavoro in relazione all'infortunio sul lavoro verificatosi il 19.09.20219, la cui responsabilità si ritiene da addebitarsi – per le ragioni ampiamente evidenziate - in via prevalente al datore di lavoro, nella misura che si reputa parti all'80%, mentre per il residuo 20% addebitabile alla lavoratrice.
5.
Così accertato il nesso eziologico materiale tra l'evento dannoso e le condotte concorrenti delle parti nella determinazione del danno, occorre ora esaminare le richieste formulate della ricorrente di risarcimento dei danni patiti a causa dell'infortunio.
5.1.
Quanto al danno non patrimoniale, si osserva quanto segue.
Sulla base della documentazione medica prodotta (cfr. docc. da 3 a 7 di parte ricorrente, ed in particolare doc. 7, pag. 20) ed in particolare all'esito dei ricoveri continuativi immediatamente susseguenti al sinistro, risulta che la ricorrente, all'esito della caduta sul luogo di lavoro, ha riportato gravi lesioni personali con la seguente diagnosi: “tetraplegia incompleta livello neurologico C5 ais D. Dolore dispercettivo neuropatico sottolesionale fluttuante rispondente alle terapie farmacologiche specifiche”.
Tale diagnosi è stata confermata anche dal consulente medico legale di parte ricorrente, il quale ha accertato un “trauma contusivo con trauma cervicale con focolai contusivi delle corna anteriori del midollo spinale a livello del C6 evoluto con tetraplegia incompleta a livello neurologico C5 ASIA D, con reliquati anatomici, deficit visivo, dolore, limitazione funzionale e ipostenia residui” (doc. 8 di parte ricorrente). Ancora, in sede di aggiornamento della valutazione medico legale, il consulente di parte ricorrente,
pagina 18 di 29 ha precisato (doc. 10) che “la situazione clinica non si è sostanzialmente modificata, vi è necessità di periodici accertamenti e prosegue la terapia medica, fisica e riabilitativa…riferisce la persistenza di dolore ai cingoli scapolari e agli arti inferiori, con contratture, ipostenia e limitazione funzionale. Alvo e vescica continenti, saltuari episodi di tenesmo vescicale. Continua la fisioterapia con tre cicli all'anno, ha sospeso momentaneamente la psicoterapia, prosegue la terapia farmacologica prescritta;
utilizza la carrozzina anche per minimi tragitti, ha provato a utilizzare un rollator senza successo per mancanza di equilibrio, in ambito domestico si sposta con doppi appoggi (non è in grado di utilizzare un rollator), non altri ausili;
prosegue le visite di controllo oculistiche periodiche;
la patente di cat. B le è stata ritirata” … “Confermate le considerazioni a suo tempo svolte sulla natura delle lesioni” si legge di seguito nella relazione, “sull'assenza di concause, sulla sostanziale stabilizzazione con persistenza di reliquati anatomici, deficit visivo, dolore, grave limitazione funzionale e ipostenia, sulla necessità di periodici cicli di terapia riabilitativa e fisica allo scopo di mantenere le abilità residue e sulla importanza della componente dinamico-relazione del danno… invalidità temporanea totale per
293 giorni…danno biologico permanente nella misura dell'85% (ottantacinque per cento)…sono prevedibili spese future per l'esecuzione di accertamenti e cicli di terapia riabilitativa e fisica”.
Anche il referto versato in atti (doc. 9 parte ricorrente) dà conto di una P_
menomazione per “Esiti trauma midollare” con valutazione della stessa nel grado dell' 80%.
Del resto, anche le parti, all'udienza del 13.02.24, hanno dato atto di concordare nella quantificazione del danno biologico subito dalla ricorrente nella misura dell'82 %, rinunciando alla richiesta di CTU medico legale e ad ogni eccezione in punto di quantificazione del danno biologico conseguente alla suddetta lesione.
Sulla base di tali dati, nonché sulla documentazione medica prodotta in atti e sulla base del contegno delle parti, deve ritenersi dimostrata tanto l'esistenza delle pagina 19 di 29 lesioni come sopra richiamate, quanto del rapporto di causalità fra le lesioni in discorso e l'infortunio sul lavoro occorso alla ricorrente.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, si rende necessario premettere che, come statuito dalla Sezione III della Suprema Corte nella ordinanza n. 7513/2018, questo va inteso quale categoria giuridicamente unitaria, dovendo il giudice prendere in considerazione tutte le conseguenze dannose dell'illecito ed evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Così, in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovverosia il danno dinamico- relazionale).
Più precisamente, dinanzi ad un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme c.d. del punto variabile che qui sarà adottato, può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
diversamente, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale (c.d. danno morale), tra cui, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione.
pagina 20 di 29 Sulla base di tali premesse, venendo al caso di specie, in punto di quantum del danno biologico permanente riportato dalla ricorrente, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere accertata la sua misura nell'82 %, come concordemente dedotto anche dalle parti del giudizio.
Nel caso di specie, poi, sulla base delle suesposte coordinate ermeneutiche, considerata la peculiarità del tipo di lesione – la ricorrente, giovane donna appena quarantenne, moglie e madre di un bambino in tenera età, risulta essere tetraplegica, con ogni conseguenza del caso in termini di compromissione della mobilità - e i suoi riflessi nella vita quotidiana e di relazione – come esposto sin dal ricorso (cfr. pag. 5 del ricorso), confermato dalle risultanze testimoniali (cfr. dichiarazioni del compagno della ricorrente all'udienza del CP_7
03.10.23) e come ragionevolmente presumibile secondo regole di generale esperienza – sussistono i presupposti per procedere alla personalizzazione del danno biologico rappresentata dal danno dinamico-relazionale nella misura massima.
Per quanto attiene, invece, al danno c.d. morale ut supra rappresentato – ovverosia quale voce di danno inteso come sofferenza interiore, da non considerarsi quale frazione del danno biologico, ma da mantenere da questo distinto – occorre precisare che, in conseguenza dell'obiettiva difficoltà di offrire la prova di uno
"stato dell'animo", esso può essere accertato e provato, in relazione al caso concreto, anche solo facendo ricorso al fatto notorio, alle massime di esperienza ed alle presunzioni (Cfr. Cass. Civ. sent. 23469/2018).
A tale proposito, un elevato grado di attendibilità di tale criterio logico- inferenziale è rappresentato della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una pagina 21 di 29 sofferenza soggettiva, nel senso che quanto maggiore è la lesione della salute, tanto più sarà consentito presumere l'esistenza di un correlato danno morale.
Nel caso di specie, si evince dall'istruttoria che le lesioni riportate hanno avuto - comprensibilmente – gravi ripercussioni emotivo-psicologiche sulla danneggiata
(cfr. deposizioni di , stante la particolare sofferenza soggettiva CP_7
interiore patita dalla ricorrente, della quale si rinviene evidente traccia anche nella relazione clinica psicologica prodotta sub. doc. 11 di parte ricorrente, pure richiamata in ricorso e non oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, nella quale viene dato atto della ricorrenza di attacchi di panico, gravi sintomi depressivi, insonnia cronica, ansia per la vita di coppia e familiare.
Quanto sinora rilevato induce a ritenere provata la sussistenza della componente del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in quanto la danneggiata ha allegato, come impone la giurisprudenza di legittimità, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, la quale può essere raggiunta anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Sulla base delle suesposte considerazioni, si procederà alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle del
Tribunale di Milano attualmente vigenti (anno 2024), considerate congrue e specifiche, le quali, facendo seguito al monito della giurisprudenza di legittimità di tenere distinta la componente del danno alla salute da quella del danno morale
(Cass. Civ. n. 25164/2020), indicano separatamente tali due valori, così che l'eventuale personalizzazione del danno dovuta alla presenza di circostanze eccezionali e specifiche (danno dinamico-relazionale) va applicata sul valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale.
pagina 22 di 29 Il danno sarà liquidato tenendo conto dell'età della ricorrente al momento dell'infortunio (45 anni), della percentuale del danno biologico riconosciuta all'esito del giudizio per le ragioni sopra richiamate (82%), nonché dell'ITT di 293 giorni.
Quanto alla personalizzazione, le tabelle del Tribunale di Milano prevedono, a tal fine, un tasso di aumento del capitale riconosciuto, al fine di personalizzare l'importo finale alla reale condizione complessiva della parte lesa, nella misura massima del 25%.
Nel caso di specie, come già evidenziato, sussistono i presupposti per ritenere validamente allegato e comprovato un grado di sofferenza derivante dalla lesione che giustifica e legittima la personalizzazione del danno biologico nella misura massima.
Per tutto quanto esposto, il danno biologico subito dalla ricorrente deve essere quantificato in complessivi € 1.105.105,00 dei quali € 753.154,00 a titolo di danno biologico permanente (€ 602.523,00 + € 150.631,00 di personalizzazione al 25%), mentre € 301.262,00 a titolo di danno morale/incremento per sofferenza. In relazione al danno da invalidità temporanea – da liquidarsi sulla base dei valori massimi, ovverosia € 173,00 per diem, in ragione della peculiarità e gravità della lesione – esso ammonta a complessivi € 50.689,00 per ITT (€ 173,00 per 293 giorni).
In ragione del ritenuto concorso della danneggiata nella causazione del danno, stimato nella misura del 20%, in applicazione dell'art. 1227, I comma, c.c.,
l'ammontare definitivo del danno non patrimoniale risarcibile in favore della ricorrente ammonta a complessivi € 884.084,00 per danno non patrimoniale, di cui € 602.523,20 di danno biologico permanente (€ 482.018,40 + € 120.504,80)
pagina 23 di 29 oltre ad € 241.009,6 a titolo di danno morale ed € 40.551,20 a titolo di danno biologico temporaneo.
Tuttavia, il predetto riconoscimento risarcitorio non può essere attribuito interamente alla ricorrente, poiché occorre considerarlo nella sua dimensione di danno c.d. differenziale. Difatti, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, in materia di danno differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione P_
ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non permette di considerare le somme versate dall'istituto assicuratore integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato.
Di conseguenza, il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere al confronto di tale danno con l'indennizzo erogato da , tenendo P_
presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.
Sul punto, la giurisprudenza anche più recente della Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ. Sez. Lav., sent. 07.02.2023, n.3694), ha stabilito che "dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D. P_
Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale;
ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo
ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione della differenza strutturale e funzionale P_
tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto
pagina 24 di 29 indennizzabile dall , anche indipendentemente dalla effettiva erogazione” (Cass. n. P_
22021/2022).
Pertanto, secondo il c.d. criterio delle poste omogenee, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale, personalizzazione e danno biologico temporaneo), per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. P_
Seguendo quindi il metodo di calcolo prospettato dalla Corte di Cassazione per il caso in cui abbia costituito in favore del danneggiato una rendita (come P_
nel caso di specie), occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, mentre la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente.
In nessun caso, invece, potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente, non essendo destinatari di alcun ristoro da parte dell'ente.
Nel caso in esame, l'infortunio occorso alla ricorrente è stato riconosciuto da in data 19.06.2018 per la menomazione "Esiti trauma midollare”, con P_
quantificazione del correlato grado di IP nella misura dell'80% con costituzione di una rendita in suo favore;
il riepilogo della ripartizione della rendita P_
acquisito in atti con deposito del 13.12.2023 quantifica l'imputazione ad €
326.491,00 per indennizzo delle menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica (ossia il danno biologico permanente) di cui all'art. 13,
pagina 25 di 29 comma 2 lett. A) del D. lgs 38/2000), ed € 435.705,97 per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2 lett. B) del D. lgs 38/2000.
Applicando i richiamati criteri di calcolo al caso di specie, e dunque sottraendo dall'importo del danno biologico permanente civilistico come dapprima quantificato (€ 602.523,00 ridotto al 80%, per un totale di € 482.018,40), la somma di € 326.491,00, pari alla capitalizzazione della rendita in ordine alla quota destinata a ristorare il danno biologico permanente, la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente con riferimento al danno differenziale può essere accolta per il minore importo di € 155.527,40 quale differenza fra il danno biologico permanente accertato e l'indennità riconosciuta da . P_
In conclusione, le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale risultano essere: € 155.527, 40 a titolo di danno differenziale, €
120.504,80 a titolo di personalizzazione al 25% del danno biologico permanente,
€ 241.009,6 a titolo di danno morale ed € 40.551,20 per danno biologico temporaneo, per la complessiva somma di € 557.593,00, oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale sull'importo del danno devalutato all'epoca del sinistro e successivamente rivalutato anno per anno, oltre interessi legali sulla somma così ottenuta, dalla data della presente pronuncia sino al saldo.
5.2.
Con riferimento al danno patrimoniale, la ricorrente ha chiesto il ristoro della somma corrispondente alla perdita della capacità lavorativa specifica e del rateo pensionistico in conseguenza del sinistro.
La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che in caso di lesioni permanenti, pur potendosi presumere la riduzione della futura capacità di guadagno, affinché possa ritenersi raggiunta la prova di una quantificazione del pagina 26 di 29 danno risarcibile incombe sul danneggiato la dimostrazione della contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro (Cfr. Cass. Civ. sent. 22.05.2014, n. 11361, nonché
Cass. Civ. sent. 15.06.2018, n. 15737).
Nel caso che ci occupa, risulta che la ricorrente ha percepito da l'intero P_
importo della retribuzione dal 23.09.2019 al 08.07.2020 (cfr. produzione di parte resistente del 13.12.2023, pag. 2), momento dal quale è stata costituita la rendita vitalizia (cfr. doc. 9 di parte ricorrente, pag. 3), con importo annuo pari ad €
29.205,59 e con importo complessivo di € 435.705,97 a titolo specifico di indennizzo delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni (cfr. sempre produzione del 13.12.2023 di parte resistente). Risulta ictu oculi evidente come tale importo sia ben maggiore, quindi indubbiamente comprensivo della somma genericamente indicata e pretesa dalla ricorrente quale risarcimento per le conseguenze patrimoniali (€ 74.100,00) in punto di impossibilità a continuare a svolgere la propria attività lavorativa.
Non c'è poi alcuna prova, e l'allegazione stessa è del tutto generica, che la ricorrente abbia subito o subirà un danno da “riduzione di pensione”.
Occorre, infine osservare che la parte ricorrente non ha avanzato alcuna specifica richiesta risarcitoria con riferimento a eventuali spese mediche sostenute e da sostenere, spese che peraltro parrebbero essere già state oggetto di indennizzo da parte di , come si evince dal prospetto acquisito in atti (in cui sono indicate P_
spese per protesi, accertamento medico legale, accertamenti postumi, visite collegiali, visite per revisione).
Nelle stesse perizie di parte prodotte in atti non risulta quantificata e valutata alcuna precisa spesa medica sostenuta da parte ricorrente, ragion per cui nulla deve essere liquidato sul punto.
6.
pagina 27 di 29 Le spese di lite avuto riguardo all' accoglimento della domanda di parte ricorrente, considerato anche la mancata adesione da parte del datore di lavoro alla proposta conciliativa del giudice (formulato con importi inferiori al decisum), sono integralmente poste a carico della parte resistente, liquidate facendo applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 aggiornati al dm 147/2022 avuto riguardo al valore del decisum (valore della causa fra € 520.001 ed € 1.000.000,00), secondo i parametri medi, non essendo emerse ragioni per discostarsene.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità concorrente in misura minoritaria del 20% ex art. 1227 c.c. della ricorrente e in misura Parte_1
maggioritaria dell'80% della società resistente Controparte_3
Già
[...] Controparte_4
in ordine alla causazione del sinistro occorso a
[...] Parte_1
in data 19.09.2019 e, per l'effetto,
2. ACCERTA E DICHIARA che il danno (non patrimoniale) riconducibile all'infortunio subito dalla ricorrente ammonta a Parte_1
complessivi € 1.105.105,00 dei quali € 753.154,00 a titolo di danno biologico permanente (€ 602.523,00 + € 150.631,00 di personalizzazione al 25%), €
301.262,00 a titolo di danno morale/incremento per sofferenza, € 50.689,00 a titolo di inabilità temporanea totale;
3. dato atto della indennità già riconosciuta da in favore della ricorrente P_
e del ritenuto concorso di colpa da parte della ricorrente Parte_1
nella misura del 20 % nella causazione dell'infortunio, condanna la resistente pagina 28 di 29 (Già Controparte_3 [...]
a pagare alla ricorrente Controparte_4
la somma di € 557.593,00, oltre interessi come in parte Parte_1
motiva;
4. CONDANNA parte resistente Già Controparte_3
a Controparte_4
rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Parte_1
giudizio che liquida nell'importo di complessivi € 24.592,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 21/01/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 29 di 29