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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7310 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa TO IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC MI GI LO consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4879 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 28/11/2025 e vertente
TRA
Avv. (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c., nonchè (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. , C.F._2 Parte_1 nel cui studio in Roma via Albalonga 13 sono elettivamente domiciliate;
PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
Avv. MA AU ZA (C.F. ), C.F._3 rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata nel proprio studio in Artena, via Giuseppe di Vittorio n. 8;
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11819 pubblicata il 27/7/2023 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 12 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, proposto al Giudice di Pace di Roma, l'avv. MA Grazia ZA esponeva che, a seguito di ricorso pet la revoca di Per_1 quale amministratore del Condominio Via Giuseppe di Vittorio, n.
[...] 10 in Artena, il Tribunale di Velletri, con decreto n. 461 del 23.01.2018, rigettata la domanda, aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in ragione di € 140,00 per spese e di € 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
che e , procuratori del con prospetto Controparte_1 Parte_1 Per_1 di parcella del 25 gennaio 2018, avevano richiesto agli eredi della ricorrente il pagamento delle spese, e, in data 4.05.2018, essa avv. ZA, quale erede della ricorrente, aveva provveduto a corrispondere agli avv. e la somma di € 3.943,73; che, Parte_1 Controparte_1 in data 28 giugno 2018, era stato accolto dalla Corte di Appello di Roma il reclamo proposto avverso il decreto n. 461/2018 del Tribunale di Velletri, con condanna del alla refusione delle spese di lite relativamente ai Per_1 due gradi di giudizio. Premesso quanto sopra, l'avv. MA AU ZA chiedeva di ingiungere alle avv. e e allo Parte_1 Controparte_1 [...] il pagamento in solido in suo favore della somma Controparte_2 di € 3.943,73, quale importo versato in esecuzione del decreto n. 461/2018, riformato in sede di reclamo. Con decreto ingiuntivo n. 20048, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 21 novembre 2018, veniva ingiunto il richiesto pagamento. Notificato il provvedimento monitorio, l'avv. e l'avv. Parte_1
che, nelle more, avevano pagato la somma ingiunta, Controparte_1 proponevano opposizione, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva. Al riguardo esponevano che l'unico soggetto tenuto a rimborsare alla controparte le spese di lite, pagate in esecuzione del provvedimento, era il in ciò valutato che il provvedimento del Tribunale di Velletri Per_1 non aveva liquidato le spese di lite in favore di esse opponenti, quali procuratori antistatari del ma in favore di quest'ultimo. Dato, Per_1 quindi, atto della carenza di legittimazione attiva della ZA e della inesistenza dello Studio legale associato, nei cui riguardi pure era stato proposto il ricorso monitorio, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della ZA a restituire la somma ricevuta di € 4.759,41. Evidenziavano, quindi, che l'avv. ZA aveva proceduto ad un pignoramento presso terzi ai danni dell'avv. , sottoponendo ad Pt_1 esecuzione forzata tutti i conti correnti intestati sia allo Studio legale che alle avv. e personalmente, e osservavano che tale pendenza CP_1 Pt_1 aveva impedito all'avv. di ottenere una ridefinizione delle condizioni Pt_1
pag. 2 di 12 del mutuo, per le quali era in corso una negoziazione, che avrebbe portato ad una riduzione della rata in ragione di € 200,00 al mese, con conseguente danno di € 30.000,00, considerato il periodo residuo, pari a 29 anni.
L'avv. chiedeva, pertanto, la condanna della ZA al Pt_1 ristoro del danno subito nella misura di € 30.000,00 ovvero in quella ritenuta equa. Le opponenti lamentavano altresì un danno morale e all'immagine, di cui chiedevano il risarcimento in ragione di € 10.000,00, unitamente alla condanna della controparte per lite temeraria nella misura di € 5.000,00. Si costituiva l'avv. ZA che contestava l'avversa opposizione, evidenziando di aver legittimamente agito in ripetizione nei confronti di coloro che avevano ricevuto le somme versate, osservando che le stesse opponenti avevano domandato il pagamento in favore dello Studio legale così da non poterne negare l'esistenza. L'avv. ZA osservava di aver legittimamente agito in ripetizione delle somme versate, una volta venuto meno il titolo che ne aveva giustificato il pagamento e contestava le deduzioni avversarie in ordine alla carenza di legittimazione passiva delle opponenti, evidenziando che dalle stesse deduzioni di queste ultime si evinceva la loro qualifica di procuratori antistatari del Dato, Per_1 quindi, atto che le opponenti non avevano neanche risposto alle pec ricevute per conseguire la restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite, evidenziava la legittimità del comportamento tenuto, anche con la notifica dell'atto di pignoramento, atteso che la somma ingiunta, con decreto provvisoriamente esecutivo, non le era stata versata nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto.
Osservava che la notifica dell'atto di precetto, all'esito del quale aveva eseguito il pagamento, poi rivelatosi indebito, aveva leso la sua immagine, procurandole un danno di importo pari ad € 15.000,00 e osservava che l'avv. , sostenendo, nell'atto di opposizione, che essa Pt_1 ZA aveva agito “in modo bieco e fraudolento”, le aveva causato un danno all'immagine di € 20.000,00. Chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse domande, la condanna delle opposte, e al risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno nella misura di € 15.000,00 e della al risarcimento Pt_1 dell'ulteriore danno morale per € 20.000,00, il tutto con vittoria di spese di lite e condanna della controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione di € 10.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia. Con sentenza n. 12660/2019 del 10.05.2019 il giudice di pace adito, in ragione del valore della domanda riconvenzionale proposta, dichiarava il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale. Con atto, la cui notifica per il notificante si perfezionava in data 31.05.2019, , e lo Studio Legale associato Parte_1 Controparte_1
pag. 3 di 12 provvedevano a riassumere il giudizio, proponendo le stesse CP_2 domande avanzate innanzi al Giudice di Pace. Si costituiva MA AU ZA che chiedeva il rigetto delle avverse domande, sulla base delle stesse argomentazioni svolte nel procedimento innanzi al Giudice di Pace di Roma, con richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e riservando di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno all'immagine.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accertato l'infondatezza della domanda proposta da MA AU ZA per conseguire la condanna della controparte al pagamento della somma di € 3.943,00 oltre interessi e spese e condannato ZA IA AU a restituire alla controparte la somma di € 4.579,41 oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione al saldo;
ha rigettato, per il resto, le domande, compensando tra le parti le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. Tanto esposto si osserva che dalla documentazione in atti risulta che il Tribunale di Velletri, con decreto n. 461/2018, rigettata la domanda di revoca dell'amministratore di Condominio, proposta da nei confronti di Parte_2 Persona_1 aveva condannato la a rimborsare alla parte resistente le spese di Pt_2 lite, liquidate in € 140,00 per spese ed € 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge (cfr. decreto di rigetto 461 – 2018 Trib. Velletri all. all'atto di riassunzione). Al riguardo va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che le avv. e che avevano assistito il Parte_1 Controparte_1 Per_1 nel giudizio de quo, nella comparsa di risposta si erano dichiarate procuratrici antistatarie del loro assistito, con richiesta di distrazione delle spese di lite (cfr. comparsa di risposta all. dalla ZA alle memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.). Tuttavia, il giudice non aveva provveduto alla richiesta distrazione e non era stata avanzata alcuna istanza di correzione dell'errore materiale. Risulta, quindi, che, con lettera del 25 gennaio 2018, lo
[...]
aveva inviato agli eredi della nel Controparte_2 Pt_2 frattempo deceduta, un prospetto di parcella, relativo ai compensi e alle spese liquidate nel decreto n. 461/2018, recante in calce la precisazione “il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Banca Intesa San LO c/c intestato a Parte_3
(cfr. all. 2 al ricorso monitorio). Successivamente, in data
[...] 26.04.2018, era stato notificato, a nome del a MA AU Per_1 ZA, quale erede della un atto di precetto, recante in calce la Pt_2 procura rilasciata alle medesime avv. e avv. , con cui era stato CP_1 Pt_1 chiesto il pagamento della somma di € 3.935,98, corrispondente alle spese pag. 4 di 12 liquidate nel decreto n. 461/2018, unitamente alle spese del precetto (cfr. all. 8 di parte ZA). L'avv. ZA, al fine di evitare un'esecuzione forzata, aveva provveduto al pagamento, con riserva di ripetizione, versando l'importo di
€ 3.935,98 sul conto corrente dello Studio legale (cfr. all. 10 di parte ZA). Il suindicato provvedimento n. 461/2018 del Tribunale di Velletri era stato, quindi, integralmente riformato dalla Corte di Appello di Roma, a seguito di reclamo proposto da altri eredi della In particolare, era Pt_2 stata accolta la domanda di revoca del che era stato condannato Per_1 alla refusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio. Tale pronuncia aveva, pertanto, determinato la caducazione della statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite, contenuta nel provvedimento n. 461/2018 del Tribunale di Velletri (Decreto Corte di Appello ZA Tomasi). Su tale presupposto l'avv. MA AU ZA, ha chiesto la ripetizione delle somme versate, quale pagamento indebito eseguito sulla base di un titolo venuto meno.
3. Ciò posto deve, preliminarmente ritenersi la legittimazione attiva della ZA, trattandosi del soggetto che ha eseguito il pagamento richiesto in ripetizione, quale erede di che a tanto era Parte_2 stata condannata dal Tribunale di Velletri.
4. Deve invece essere accolta l'eccezione sollevata dalle opponenti in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva. Al riguardo si osserva che non può ritenersi la legittimazione passiva degli avv. e Tafano per aver ricevuto il pagamento in Pt_1 discorso, quali procuratori antistatari del Per_1 Quanto sopra non risulta, infatti, dalla documentazione in atti, emergendo, piuttosto, dalla disamina del decreto emesso dal Tribunale di Velletri, che la condanna alla refusione delle spese di lite era stata disposta in favore della parte resistente e, quindi, del senza alcun Per_1 provvedimento di distrazione in favore dei suoi legali. Sul punto si osserva che solo con il provvedimento di distrazione delle spese di lite si instaura fra il difensore, con procura, della parte vittoriosa e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore, tanto ciò vero che la richiesta di distrazione, che determina la sostituzione del difensore della parte vittoriosa al suo assistito nella statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite, può essere avanzata solo nel corso del processo in cui il difensore ha prestato la sua opera, non potendo essere fatta valere in altro giudizio (cfr. Cass. n. 9097 del 7 luglio 2000 e n. 809 del 14 gennaio 2011). In assenza di un provvedimento di distrazione delle spese di lite, il titolo costituito dal decreto n. 461/2018 è in favore del solo Per_1
pag. 5 di 12 Né rileva il fatto che le avv. e nel costituirsi in Pt_1 CP_1 giudizio, si fossero dichiarate procuratrici antistatarie del Per_1 dovendosi ritenere una rinuncia a richiedere la distrazione delle spese di lite.
In particolare, deve ritenersi tale rinuncia non solo per il fatto che non è stata da alcuno avanzata istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento n. 461/2018, ma soprattutto in ragione del fatto che il in data 26 aprile 2018, rappresentato dalle stesse avv. Per_1
e aveva chiesto, in proprio, alla ZA, erede della Pt_1 CP_1
il pagamento delle spese legali, come da atto di precetto notificato in Pt_2 tale data con procura in calce.
La richiesta di pagamento delle spese di lite in favore del in Per_1 proprio è, infatti, incompatibile con la volontà di conseguire la distrazione delle spese in favore delle avv. e . CP_1 Pt_1 5. In tale contesto non rileva il fatto che il pagamento sia stato materialmente eseguito in favore dello Controparte_2
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il pagamento delle spese processuali effettuato dalla parte soccombente in primo grado direttamente in favore del difensore della controparte viene infatti ricevuto da quest'ultimo – in disparte il caso, che non ricorre nella fattispecie, in cui egli sia distrattario – non a titolo personale, quale creditore in proprio, ma quale procuratore della parte vittoriosa, vale a dire in nome e per conto del cliente”. Ne consegue che, in caso di riforma della statuizione sulle spese, l'unica legittimata passiva alla ripetizione delle somme versate è la parte, risultata inizialmente vittoriosa, in forza del provvedimento giudiziale successivamente riformato (cfr. Cass. n. 18564 del 3.09.2014 e n. 15030 del 31.05.2019).
6. Tale soluzione corrisponde ai principi generali dell'ordinamento, dovendo ritenersi, a prescindere dalla specifica tematica inerente la regolamentazione delle spese processuali, che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” (cfr. Cass. n. 7871 del 6.04.2011).
7. Da quanto sopra consegue che deve essere ritenuta infondata la domanda di ripetizione proposta dalla ZA in sede monitoria e, fermo restando che, in questa sede, nessun provvedimento deve essere adottato con riguardo al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace (cfr. Cass. n.
pag. 6 di 12 11221 del 14.01.2022 in cui è stato evidenziato che “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” nonché Cass. n. 1121 del 14.01.2022 in cui è evidenziato che “la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso”), essendo pacifico l'intervenuto pagamento della somma di € 4.579,41, in forza del provvedimento monitorio, provvisoriamente esecutivo, MA AU ZA va condannata a restituire alla controparte la predetta somma di € 4.579,41 oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione al saldo.
8. Tanto esposto deve essere disattesa la domanda risarcitoria proposta dalla . Pt_1 In particolare, detta opponente ha chiesto la condanna dell'avv. ZA al risarcimento del danno subito per non aver potuto rinegoziare le condizioni del contratto di mutuo concluso per l'acquisto della propria abitazione e ciò nel presupposto che, avviate con un istituto di credito, le trattative per la stipula di un nuovo contratto, che avrebbe consentito un risparmio nella singola rata di € 200,00 al mese, non era stato possibile procedere alla relativa stipula a causa del pignoramento gravante sui conti correnti intestati alla medesima , notificato dalla ZA per il Pt_1 recupero coattivo del credito azionato nel procedimento monitorio. Invero, deve ritenersi che la non abbia dato prova di aver Pt_1 subito il danno di cui ha chiesto il ristoro, causalmente riconducibile alla condotta della controparte, considerato che non può ritenersi, a tal fine, sufficiente la documentazione depositata. L'unica prova a tal fine prodotta è, infatti, costituita da una email, inviata in data 29.01.2019, da tale consulente del credito, Persona_2 in cui è riportato “Buongiorno Avvocato, la presente per comunicarle che la pratica di mutuo richiesta, non è stata accettata in quanto rilevati problemi su conto corrente. Le ricordo che la pratica di sostituzione viene fatta per abbassare la rata del mutuo di circa 200 euro mensili, quindi consiglio di risolvere la questione conto il prima possibile per evitare di perdere altri soldi. Appena possibile mi faccia sapere che proveremo in altro istituto a chiedere il mutuo” (cfr. missiva negoziazione mutuo all. atto di riassunzione). Invero, il documento in parola non proviene dall'istituto che avrebbe dovuto concedere il mutuo, neanche indicato, e non precisa la natura del problema esistente sul conto della . Va quindi considerato Pt_1
pag. 7 di 12 che, come evidenziato dalla ZA, meno di due mesi dopo l'email in parola, la stessa ZA aveva comunicato a tutte le banche presso le quali erano accesi i conti correnti staggiti l'inefficacia del pignoramento, precisando di non aver provveduto alla relativa iscrizione a ruolo, avendo ricevuto lo spontaneo pagamento delle somme richieste (cfr. all. da 24 a 29 di parte ZA). Non è dunque chiaro la ragione per la quale non sia stato concesso il mutuo neanche dopo che era stato chiarito che il pignoramento notificato dalla ZA non era stato iscritto a ruolo e deve ritenersi indimostrato che la mancata concessione del mutuo sia dipesa dal pignoramento effettuato dalla ZA. Si osserva infine che non è stato prodotto il mutuo in essere, di cui non è stata, pertanto, provata la durata.
9. Deve, quindi, essere disattesa la domanda di risarcimento del danno proposta dalle medesime per il pregiudizio Pt_3 CP_1 all'immagine riportato a seguito del pignoramento notificato a cura della controparte, in assenza di prove in ordine al danno subito.
10. Nessun'altra pronuncia deve essere resa considerato che l'avv. ZA, nel costituirsi in giudizio a seguito della riassunzione della causa, inizialmente incardinata davanti al Giudice di Pace, ha riservato separata iniziava giudiziale per il risarcimento del danno all'immagine lamentato, rinunciando così alle relative domande proposte nel presente procedimento.
11. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite ed esclude la possibilità di riconoscere la tutela ex art. 96 richiesta.”.
§ 3. – Ha proposto appello l'Avv. nonchè Parte_1 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia accogliere il proposto
[...] appello condannando l'Avv. MA AU ZA alla restituzione in favore dell'Avv. e dell'Avv. dell'ulteriore Parte_1 Controparte_1 importo di € 1.450,00 al tempo pagato alla medesima per le spese di esecuzione, con vittoria altresì delle spese del presente giudizio;
e nel contempo Voglia Ill.ma Corte adita rigettare integralmente l'appello incidentale dell'appellata perché manifestamente infondato sia in punto di fatto che di diritto.”.
Ha resistito e proposto appello incidentale l'Avv. MA AU ZA rassegnando le seguenti conclusioni: “1. rigettare il gravame proposto da e perché infondato in fatto e Parte_1 Controparte_1 in diritto;
2. rigettare la domanda delle appellanti di restituzione della somma di Euro 1.450,87; 3. rigettare la domanda di controparte formulata in primo grado relativa alla legittimazione 'passiva' di e Parte_1
in quanto infondata;
4. riformare la sentenza di primo Controparte_1 grado n. 11819 del 18 luglio 2023 del Tribunale di Roma nella parte in cui statuisce la condanna di ZA MA AU alla restituzione alla pag. 8 di 12 controparte la somma di Euro 4.579,41 oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione al saldo, in quanto ZA MA AU ha diritto alla restituzione della somma di Euro 4.579,41; 5. condannare le appellanti e in favore della sottoscritta Parte_1 Controparte_1 alla restituzione della somma di Euro 4.805,00 (Euro 4.579,41 ed Euro 225,59 per il Precetto del 29 agosto 2023), oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
6. condannare per lite Parte_4 temeraria ex art. 96 cpc nella misura di Euro 10.000,00 o in quella ritenuta di giustizia, in favore del sottoscritto anche per aver chiesto la condanna per danni prima di Euro 30.000,00 poi di Euro 69.600,00 senza aver fornito alcuna prova;
7. liquidare e condannare e Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di giudizio di opposizione innanzi il CP_1
Giudice di Pace di Roma nella causa iscritta al n.r.g.c. 6418/2019; 8. con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di Legge”
All'udienza del 28/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello principale proposto dall'Avv. nonchè Parte_1 da contiene un unico motivo con cui viene richiesta la Controparte_1 parziale riforma della sentenza nella parte in cui ha omesso di condannare l'Avv. MA AU ZA anche alla restituzione della somma di € 1.450,87, sborsata per spese della fase esecutiva, così come ampiamente documentato.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha condannato MA AU ZA a restituire la somma di € 4.579,41, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione al saldo, sul presupposto che il decreto ingiuntivo opposto n. 20048 del 21/11/2018, provvisoriamente esecutivo, fosse stato, nelle more dell'opposizione, pagato da e sicchè Parte_1 Controparte_1 l'accoglimento delle ragioni di queste ultime, e cioè l'errore di MA AU ZA nell'individuazione del soggetto legittimato al pagamento ingiunto, e cioè e non e Persona_1 Parte_1 Controparte_1 legittimava a loro volta queste ultime alla restituzione di quanto corrisposto dopo la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e del precetto. Ebbene, il Tribunale, nel quantificare la somma corrisposta da e ha omesso di considerare anche Parte_1 Controparte_1 l'importo di € 1.450,87, oltre a quello di € 4.579,41, pure espressamente pag. 9 di 12 domandato in restituzione, il cui pagamento è stato da esse ampiamente documentato. Sono state, invero, depositate, oltre alle quattro ricevute dei bonifici bancari eseguiti in pagamento del precetto per la complessiva somma di € 4.579,41, anche la ricevuta del pagamento eseguito per il pignoramento mobiliare di € 1.450,87. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, deve essere parzialmente riformata la sentenza impugnata, integrando la condanna di MA AU ZA con la restituzione anche della somma di € 1.450,87, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione al saldo.
§ 5. – L'appello incidentale proposto dall'Avv. MA AU ZA contiene un unico motivo con cui viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
e sul presupposto che il pagamento delle spese
[...] Controparte_1 legali ingiunte con il decreto ingiuntivo n. 461/18 fosse stato eseguito dalla parte soccombente, trascurando che ella aveva pagato non quale parte soccombente ma quale terzo estraneo, in quanto semplice coerede dell'ingiunta . Il Tribunale avrebbe anche trascurato che la Parte_2 legittimazione passiva di e deriverebbe Parte_1 Controparte_1 dall'accordo con il proprio cliente con cui avrebbero stabilito Persona_1 che l'incasso fosse direttamente affidato a e Parte_1 CP_1
avendo essi dichiarato di essere titolari esclusivi del credito di €
[...] 3.685,66.
Il motivo è infondato.
La circostanza che MA AU ZA ha pagato la somma di € 3.685,66, quale coerede dell'ingiunta senza essere Parte_2 soccombente nell'ingiunzione n. 461/18, è del tutto irrilevante rispetto alle ragioni che hanno fondato il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
e sulla domanda restitutoria proposta da MA
[...] Controparte_1 AU ZA. Dopo che il decreto ingiuntivo n. 461/18 con la condanna alle spese di è stato riformato in appello, è vero che MA AU Parte_2 ZA avesse diritto di ripetere la somma di € 3.685,66 pagata a e ma non da e Parte_1 Controparte_1 Parte_1 CP_1
che l'avevano ricevuta per conto del proprio cliente
[...] Persona_1 non sussistendo un obbligo diretto dei difensori né nel ricevere il pagamento delle spese né nel doverle restituire, in difetto di condanna in favore di difensore antistatario. Avendo il Tribunale così argomentato le ragioni della carenza di legittimazione passiva di e non si Parte_1 Controparte_1 comprende quale incidenza possa avere la circostanza che l'originario pag. 10 di 12 pagamento della somma di € 3.685,66 da parte di MA AU ZA fosse intervenuto nella qualità di coerede dell'ingiunta . Parte_2 La stessa MA AU ZA è un avvocato e non può non avvedersi che, al di fuori dell'ipotesi di condanna per antistatarietà, se versa le spese ai difensori di controparte è perché essi sono muniti di mandato a riscuotere per conto del loro cliente. D'altra parte, e hanno reclamato il Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese facendo espresso riferimento al giudizio promosso da nei confronti di avendo evidentemente Parte_2 Persona_1 mandato a riscuotere, non perché avrebbero raggiunto un accordo con il proprio cliente che li avrebbe resi antistatari, dal momento che, come ha ricordato già il primo giudice, tale accordo non avrebbe effettività fuori da una specifica condanna diretta. Analogamente MA AU ZA quando agisce per la restituzione delle spese corrisposte non ha azione diretta verso i difensori, perché obbligato è il cliente.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al secondo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri minimi avuto riguardo alla semplicità delle questioni.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante in via incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Avv.
nonchè da nei confronti dell'Avv. MA Parte_1 Controparte_1 AU ZA contro la sentenza n. 11819 pubblicata il 27/7/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello principale, e, in parziale riformata della sentenza impugnata, confermata nel resto, integra la condanna di MA AU ZA con la restituzione anche della somma di
€ 1.450,87, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione al saldo;
2. – rigetta l'appello incidentale;
3. – condanna MA AU ZA al pagamento delle spese di lite in favore di e liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 1.458,00, di cui € 268,00 per la fase di studio, €
pag. 11 di 12 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione,
€ 426,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
4. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025.
L'estensore Il presidente
RC MI GI LO TO IZ
pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa TO IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC MI GI LO consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4879 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 28/11/2025 e vertente
TRA
Avv. (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c., nonchè (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. , C.F._2 Parte_1 nel cui studio in Roma via Albalonga 13 sono elettivamente domiciliate;
PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
Avv. MA AU ZA (C.F. ), C.F._3 rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata nel proprio studio in Artena, via Giuseppe di Vittorio n. 8;
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11819 pubblicata il 27/7/2023 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 12 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, proposto al Giudice di Pace di Roma, l'avv. MA Grazia ZA esponeva che, a seguito di ricorso pet la revoca di Per_1 quale amministratore del Condominio Via Giuseppe di Vittorio, n.
[...] 10 in Artena, il Tribunale di Velletri, con decreto n. 461 del 23.01.2018, rigettata la domanda, aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in ragione di € 140,00 per spese e di € 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
che e , procuratori del con prospetto Controparte_1 Parte_1 Per_1 di parcella del 25 gennaio 2018, avevano richiesto agli eredi della ricorrente il pagamento delle spese, e, in data 4.05.2018, essa avv. ZA, quale erede della ricorrente, aveva provveduto a corrispondere agli avv. e la somma di € 3.943,73; che, Parte_1 Controparte_1 in data 28 giugno 2018, era stato accolto dalla Corte di Appello di Roma il reclamo proposto avverso il decreto n. 461/2018 del Tribunale di Velletri, con condanna del alla refusione delle spese di lite relativamente ai Per_1 due gradi di giudizio. Premesso quanto sopra, l'avv. MA AU ZA chiedeva di ingiungere alle avv. e e allo Parte_1 Controparte_1 [...] il pagamento in solido in suo favore della somma Controparte_2 di € 3.943,73, quale importo versato in esecuzione del decreto n. 461/2018, riformato in sede di reclamo. Con decreto ingiuntivo n. 20048, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 21 novembre 2018, veniva ingiunto il richiesto pagamento. Notificato il provvedimento monitorio, l'avv. e l'avv. Parte_1
che, nelle more, avevano pagato la somma ingiunta, Controparte_1 proponevano opposizione, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva. Al riguardo esponevano che l'unico soggetto tenuto a rimborsare alla controparte le spese di lite, pagate in esecuzione del provvedimento, era il in ciò valutato che il provvedimento del Tribunale di Velletri Per_1 non aveva liquidato le spese di lite in favore di esse opponenti, quali procuratori antistatari del ma in favore di quest'ultimo. Dato, Per_1 quindi, atto della carenza di legittimazione attiva della ZA e della inesistenza dello Studio legale associato, nei cui riguardi pure era stato proposto il ricorso monitorio, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della ZA a restituire la somma ricevuta di € 4.759,41. Evidenziavano, quindi, che l'avv. ZA aveva proceduto ad un pignoramento presso terzi ai danni dell'avv. , sottoponendo ad Pt_1 esecuzione forzata tutti i conti correnti intestati sia allo Studio legale che alle avv. e personalmente, e osservavano che tale pendenza CP_1 Pt_1 aveva impedito all'avv. di ottenere una ridefinizione delle condizioni Pt_1
pag. 2 di 12 del mutuo, per le quali era in corso una negoziazione, che avrebbe portato ad una riduzione della rata in ragione di € 200,00 al mese, con conseguente danno di € 30.000,00, considerato il periodo residuo, pari a 29 anni.
L'avv. chiedeva, pertanto, la condanna della ZA al Pt_1 ristoro del danno subito nella misura di € 30.000,00 ovvero in quella ritenuta equa. Le opponenti lamentavano altresì un danno morale e all'immagine, di cui chiedevano il risarcimento in ragione di € 10.000,00, unitamente alla condanna della controparte per lite temeraria nella misura di € 5.000,00. Si costituiva l'avv. ZA che contestava l'avversa opposizione, evidenziando di aver legittimamente agito in ripetizione nei confronti di coloro che avevano ricevuto le somme versate, osservando che le stesse opponenti avevano domandato il pagamento in favore dello Studio legale così da non poterne negare l'esistenza. L'avv. ZA osservava di aver legittimamente agito in ripetizione delle somme versate, una volta venuto meno il titolo che ne aveva giustificato il pagamento e contestava le deduzioni avversarie in ordine alla carenza di legittimazione passiva delle opponenti, evidenziando che dalle stesse deduzioni di queste ultime si evinceva la loro qualifica di procuratori antistatari del Dato, Per_1 quindi, atto che le opponenti non avevano neanche risposto alle pec ricevute per conseguire la restituzione delle somme versate a titolo di spese di lite, evidenziava la legittimità del comportamento tenuto, anche con la notifica dell'atto di pignoramento, atteso che la somma ingiunta, con decreto provvisoriamente esecutivo, non le era stata versata nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto.
Osservava che la notifica dell'atto di precetto, all'esito del quale aveva eseguito il pagamento, poi rivelatosi indebito, aveva leso la sua immagine, procurandole un danno di importo pari ad € 15.000,00 e osservava che l'avv. , sostenendo, nell'atto di opposizione, che essa Pt_1 ZA aveva agito “in modo bieco e fraudolento”, le aveva causato un danno all'immagine di € 20.000,00. Chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse domande, la condanna delle opposte, e al risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno nella misura di € 15.000,00 e della al risarcimento Pt_1 dell'ulteriore danno morale per € 20.000,00, il tutto con vittoria di spese di lite e condanna della controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione di € 10.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia. Con sentenza n. 12660/2019 del 10.05.2019 il giudice di pace adito, in ragione del valore della domanda riconvenzionale proposta, dichiarava il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale. Con atto, la cui notifica per il notificante si perfezionava in data 31.05.2019, , e lo Studio Legale associato Parte_1 Controparte_1
pag. 3 di 12 provvedevano a riassumere il giudizio, proponendo le stesse CP_2 domande avanzate innanzi al Giudice di Pace. Si costituiva MA AU ZA che chiedeva il rigetto delle avverse domande, sulla base delle stesse argomentazioni svolte nel procedimento innanzi al Giudice di Pace di Roma, con richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e riservando di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno all'immagine.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accertato l'infondatezza della domanda proposta da MA AU ZA per conseguire la condanna della controparte al pagamento della somma di € 3.943,00 oltre interessi e spese e condannato ZA IA AU a restituire alla controparte la somma di € 4.579,41 oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione al saldo;
ha rigettato, per il resto, le domande, compensando tra le parti le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. Tanto esposto si osserva che dalla documentazione in atti risulta che il Tribunale di Velletri, con decreto n. 461/2018, rigettata la domanda di revoca dell'amministratore di Condominio, proposta da nei confronti di Parte_2 Persona_1 aveva condannato la a rimborsare alla parte resistente le spese di Pt_2 lite, liquidate in € 140,00 per spese ed € 2.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge (cfr. decreto di rigetto 461 – 2018 Trib. Velletri all. all'atto di riassunzione). Al riguardo va rilevato che dalla documentazione in atti risulta che le avv. e che avevano assistito il Parte_1 Controparte_1 Per_1 nel giudizio de quo, nella comparsa di risposta si erano dichiarate procuratrici antistatarie del loro assistito, con richiesta di distrazione delle spese di lite (cfr. comparsa di risposta all. dalla ZA alle memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.). Tuttavia, il giudice non aveva provveduto alla richiesta distrazione e non era stata avanzata alcuna istanza di correzione dell'errore materiale. Risulta, quindi, che, con lettera del 25 gennaio 2018, lo
[...]
aveva inviato agli eredi della nel Controparte_2 Pt_2 frattempo deceduta, un prospetto di parcella, relativo ai compensi e alle spese liquidate nel decreto n. 461/2018, recante in calce la precisazione “il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Banca Intesa San LO c/c intestato a Parte_3
(cfr. all. 2 al ricorso monitorio). Successivamente, in data
[...] 26.04.2018, era stato notificato, a nome del a MA AU Per_1 ZA, quale erede della un atto di precetto, recante in calce la Pt_2 procura rilasciata alle medesime avv. e avv. , con cui era stato CP_1 Pt_1 chiesto il pagamento della somma di € 3.935,98, corrispondente alle spese pag. 4 di 12 liquidate nel decreto n. 461/2018, unitamente alle spese del precetto (cfr. all. 8 di parte ZA). L'avv. ZA, al fine di evitare un'esecuzione forzata, aveva provveduto al pagamento, con riserva di ripetizione, versando l'importo di
€ 3.935,98 sul conto corrente dello Studio legale (cfr. all. 10 di parte ZA). Il suindicato provvedimento n. 461/2018 del Tribunale di Velletri era stato, quindi, integralmente riformato dalla Corte di Appello di Roma, a seguito di reclamo proposto da altri eredi della In particolare, era Pt_2 stata accolta la domanda di revoca del che era stato condannato Per_1 alla refusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio. Tale pronuncia aveva, pertanto, determinato la caducazione della statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite, contenuta nel provvedimento n. 461/2018 del Tribunale di Velletri (Decreto Corte di Appello ZA Tomasi). Su tale presupposto l'avv. MA AU ZA, ha chiesto la ripetizione delle somme versate, quale pagamento indebito eseguito sulla base di un titolo venuto meno.
3. Ciò posto deve, preliminarmente ritenersi la legittimazione attiva della ZA, trattandosi del soggetto che ha eseguito il pagamento richiesto in ripetizione, quale erede di che a tanto era Parte_2 stata condannata dal Tribunale di Velletri.
4. Deve invece essere accolta l'eccezione sollevata dalle opponenti in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva. Al riguardo si osserva che non può ritenersi la legittimazione passiva degli avv. e Tafano per aver ricevuto il pagamento in Pt_1 discorso, quali procuratori antistatari del Per_1 Quanto sopra non risulta, infatti, dalla documentazione in atti, emergendo, piuttosto, dalla disamina del decreto emesso dal Tribunale di Velletri, che la condanna alla refusione delle spese di lite era stata disposta in favore della parte resistente e, quindi, del senza alcun Per_1 provvedimento di distrazione in favore dei suoi legali. Sul punto si osserva che solo con il provvedimento di distrazione delle spese di lite si instaura fra il difensore, con procura, della parte vittoriosa e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore, tanto ciò vero che la richiesta di distrazione, che determina la sostituzione del difensore della parte vittoriosa al suo assistito nella statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite, può essere avanzata solo nel corso del processo in cui il difensore ha prestato la sua opera, non potendo essere fatta valere in altro giudizio (cfr. Cass. n. 9097 del 7 luglio 2000 e n. 809 del 14 gennaio 2011). In assenza di un provvedimento di distrazione delle spese di lite, il titolo costituito dal decreto n. 461/2018 è in favore del solo Per_1
pag. 5 di 12 Né rileva il fatto che le avv. e nel costituirsi in Pt_1 CP_1 giudizio, si fossero dichiarate procuratrici antistatarie del Per_1 dovendosi ritenere una rinuncia a richiedere la distrazione delle spese di lite.
In particolare, deve ritenersi tale rinuncia non solo per il fatto che non è stata da alcuno avanzata istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento n. 461/2018, ma soprattutto in ragione del fatto che il in data 26 aprile 2018, rappresentato dalle stesse avv. Per_1
e aveva chiesto, in proprio, alla ZA, erede della Pt_1 CP_1
il pagamento delle spese legali, come da atto di precetto notificato in Pt_2 tale data con procura in calce.
La richiesta di pagamento delle spese di lite in favore del in Per_1 proprio è, infatti, incompatibile con la volontà di conseguire la distrazione delle spese in favore delle avv. e . CP_1 Pt_1 5. In tale contesto non rileva il fatto che il pagamento sia stato materialmente eseguito in favore dello Controparte_2
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il pagamento delle spese processuali effettuato dalla parte soccombente in primo grado direttamente in favore del difensore della controparte viene infatti ricevuto da quest'ultimo – in disparte il caso, che non ricorre nella fattispecie, in cui egli sia distrattario – non a titolo personale, quale creditore in proprio, ma quale procuratore della parte vittoriosa, vale a dire in nome e per conto del cliente”. Ne consegue che, in caso di riforma della statuizione sulle spese, l'unica legittimata passiva alla ripetizione delle somme versate è la parte, risultata inizialmente vittoriosa, in forza del provvedimento giudiziale successivamente riformato (cfr. Cass. n. 18564 del 3.09.2014 e n. 15030 del 31.05.2019).
6. Tale soluzione corrisponde ai principi generali dell'ordinamento, dovendo ritenersi, a prescindere dalla specifica tematica inerente la regolamentazione delle spese processuali, che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “la ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato” (cfr. Cass. n. 7871 del 6.04.2011).
7. Da quanto sopra consegue che deve essere ritenuta infondata la domanda di ripetizione proposta dalla ZA in sede monitoria e, fermo restando che, in questa sede, nessun provvedimento deve essere adottato con riguardo al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace (cfr. Cass. n.
pag. 6 di 12 11221 del 14.01.2022 in cui è stato evidenziato che “la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” nonché Cass. n. 1121 del 14.01.2022 in cui è evidenziato che “la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso”), essendo pacifico l'intervenuto pagamento della somma di € 4.579,41, in forza del provvedimento monitorio, provvisoriamente esecutivo, MA AU ZA va condannata a restituire alla controparte la predetta somma di € 4.579,41 oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione al saldo.
8. Tanto esposto deve essere disattesa la domanda risarcitoria proposta dalla . Pt_1 In particolare, detta opponente ha chiesto la condanna dell'avv. ZA al risarcimento del danno subito per non aver potuto rinegoziare le condizioni del contratto di mutuo concluso per l'acquisto della propria abitazione e ciò nel presupposto che, avviate con un istituto di credito, le trattative per la stipula di un nuovo contratto, che avrebbe consentito un risparmio nella singola rata di € 200,00 al mese, non era stato possibile procedere alla relativa stipula a causa del pignoramento gravante sui conti correnti intestati alla medesima , notificato dalla ZA per il Pt_1 recupero coattivo del credito azionato nel procedimento monitorio. Invero, deve ritenersi che la non abbia dato prova di aver Pt_1 subito il danno di cui ha chiesto il ristoro, causalmente riconducibile alla condotta della controparte, considerato che non può ritenersi, a tal fine, sufficiente la documentazione depositata. L'unica prova a tal fine prodotta è, infatti, costituita da una email, inviata in data 29.01.2019, da tale consulente del credito, Persona_2 in cui è riportato “Buongiorno Avvocato, la presente per comunicarle che la pratica di mutuo richiesta, non è stata accettata in quanto rilevati problemi su conto corrente. Le ricordo che la pratica di sostituzione viene fatta per abbassare la rata del mutuo di circa 200 euro mensili, quindi consiglio di risolvere la questione conto il prima possibile per evitare di perdere altri soldi. Appena possibile mi faccia sapere che proveremo in altro istituto a chiedere il mutuo” (cfr. missiva negoziazione mutuo all. atto di riassunzione). Invero, il documento in parola non proviene dall'istituto che avrebbe dovuto concedere il mutuo, neanche indicato, e non precisa la natura del problema esistente sul conto della . Va quindi considerato Pt_1
pag. 7 di 12 che, come evidenziato dalla ZA, meno di due mesi dopo l'email in parola, la stessa ZA aveva comunicato a tutte le banche presso le quali erano accesi i conti correnti staggiti l'inefficacia del pignoramento, precisando di non aver provveduto alla relativa iscrizione a ruolo, avendo ricevuto lo spontaneo pagamento delle somme richieste (cfr. all. da 24 a 29 di parte ZA). Non è dunque chiaro la ragione per la quale non sia stato concesso il mutuo neanche dopo che era stato chiarito che il pignoramento notificato dalla ZA non era stato iscritto a ruolo e deve ritenersi indimostrato che la mancata concessione del mutuo sia dipesa dal pignoramento effettuato dalla ZA. Si osserva infine che non è stato prodotto il mutuo in essere, di cui non è stata, pertanto, provata la durata.
9. Deve, quindi, essere disattesa la domanda di risarcimento del danno proposta dalle medesime per il pregiudizio Pt_3 CP_1 all'immagine riportato a seguito del pignoramento notificato a cura della controparte, in assenza di prove in ordine al danno subito.
10. Nessun'altra pronuncia deve essere resa considerato che l'avv. ZA, nel costituirsi in giudizio a seguito della riassunzione della causa, inizialmente incardinata davanti al Giudice di Pace, ha riservato separata iniziava giudiziale per il risarcimento del danno all'immagine lamentato, rinunciando così alle relative domande proposte nel presente procedimento.
11. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite ed esclude la possibilità di riconoscere la tutela ex art. 96 richiesta.”.
§ 3. – Ha proposto appello l'Avv. nonchè Parte_1 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia accogliere il proposto
[...] appello condannando l'Avv. MA AU ZA alla restituzione in favore dell'Avv. e dell'Avv. dell'ulteriore Parte_1 Controparte_1 importo di € 1.450,00 al tempo pagato alla medesima per le spese di esecuzione, con vittoria altresì delle spese del presente giudizio;
e nel contempo Voglia Ill.ma Corte adita rigettare integralmente l'appello incidentale dell'appellata perché manifestamente infondato sia in punto di fatto che di diritto.”.
Ha resistito e proposto appello incidentale l'Avv. MA AU ZA rassegnando le seguenti conclusioni: “1. rigettare il gravame proposto da e perché infondato in fatto e Parte_1 Controparte_1 in diritto;
2. rigettare la domanda delle appellanti di restituzione della somma di Euro 1.450,87; 3. rigettare la domanda di controparte formulata in primo grado relativa alla legittimazione 'passiva' di e Parte_1
in quanto infondata;
4. riformare la sentenza di primo Controparte_1 grado n. 11819 del 18 luglio 2023 del Tribunale di Roma nella parte in cui statuisce la condanna di ZA MA AU alla restituzione alla pag. 8 di 12 controparte la somma di Euro 4.579,41 oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione al saldo, in quanto ZA MA AU ha diritto alla restituzione della somma di Euro 4.579,41; 5. condannare le appellanti e in favore della sottoscritta Parte_1 Controparte_1 alla restituzione della somma di Euro 4.805,00 (Euro 4.579,41 ed Euro 225,59 per il Precetto del 29 agosto 2023), oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
6. condannare per lite Parte_4 temeraria ex art. 96 cpc nella misura di Euro 10.000,00 o in quella ritenuta di giustizia, in favore del sottoscritto anche per aver chiesto la condanna per danni prima di Euro 30.000,00 poi di Euro 69.600,00 senza aver fornito alcuna prova;
7. liquidare e condannare e Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di giudizio di opposizione innanzi il CP_1
Giudice di Pace di Roma nella causa iscritta al n.r.g.c. 6418/2019; 8. con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di Legge”
All'udienza del 28/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello principale proposto dall'Avv. nonchè Parte_1 da contiene un unico motivo con cui viene richiesta la Controparte_1 parziale riforma della sentenza nella parte in cui ha omesso di condannare l'Avv. MA AU ZA anche alla restituzione della somma di € 1.450,87, sborsata per spese della fase esecutiva, così come ampiamente documentato.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha condannato MA AU ZA a restituire la somma di € 4.579,41, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione al saldo, sul presupposto che il decreto ingiuntivo opposto n. 20048 del 21/11/2018, provvisoriamente esecutivo, fosse stato, nelle more dell'opposizione, pagato da e sicchè Parte_1 Controparte_1 l'accoglimento delle ragioni di queste ultime, e cioè l'errore di MA AU ZA nell'individuazione del soggetto legittimato al pagamento ingiunto, e cioè e non e Persona_1 Parte_1 Controparte_1 legittimava a loro volta queste ultime alla restituzione di quanto corrisposto dopo la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e del precetto. Ebbene, il Tribunale, nel quantificare la somma corrisposta da e ha omesso di considerare anche Parte_1 Controparte_1 l'importo di € 1.450,87, oltre a quello di € 4.579,41, pure espressamente pag. 9 di 12 domandato in restituzione, il cui pagamento è stato da esse ampiamente documentato. Sono state, invero, depositate, oltre alle quattro ricevute dei bonifici bancari eseguiti in pagamento del precetto per la complessiva somma di € 4.579,41, anche la ricevuta del pagamento eseguito per il pignoramento mobiliare di € 1.450,87. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, deve essere parzialmente riformata la sentenza impugnata, integrando la condanna di MA AU ZA con la restituzione anche della somma di € 1.450,87, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione al saldo.
§ 5. – L'appello incidentale proposto dall'Avv. MA AU ZA contiene un unico motivo con cui viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
e sul presupposto che il pagamento delle spese
[...] Controparte_1 legali ingiunte con il decreto ingiuntivo n. 461/18 fosse stato eseguito dalla parte soccombente, trascurando che ella aveva pagato non quale parte soccombente ma quale terzo estraneo, in quanto semplice coerede dell'ingiunta . Il Tribunale avrebbe anche trascurato che la Parte_2 legittimazione passiva di e deriverebbe Parte_1 Controparte_1 dall'accordo con il proprio cliente con cui avrebbero stabilito Persona_1 che l'incasso fosse direttamente affidato a e Parte_1 CP_1
avendo essi dichiarato di essere titolari esclusivi del credito di €
[...] 3.685,66.
Il motivo è infondato.
La circostanza che MA AU ZA ha pagato la somma di € 3.685,66, quale coerede dell'ingiunta senza essere Parte_2 soccombente nell'ingiunzione n. 461/18, è del tutto irrilevante rispetto alle ragioni che hanno fondato il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
e sulla domanda restitutoria proposta da MA
[...] Controparte_1 AU ZA. Dopo che il decreto ingiuntivo n. 461/18 con la condanna alle spese di è stato riformato in appello, è vero che MA AU Parte_2 ZA avesse diritto di ripetere la somma di € 3.685,66 pagata a e ma non da e Parte_1 Controparte_1 Parte_1 CP_1
che l'avevano ricevuta per conto del proprio cliente
[...] Persona_1 non sussistendo un obbligo diretto dei difensori né nel ricevere il pagamento delle spese né nel doverle restituire, in difetto di condanna in favore di difensore antistatario. Avendo il Tribunale così argomentato le ragioni della carenza di legittimazione passiva di e non si Parte_1 Controparte_1 comprende quale incidenza possa avere la circostanza che l'originario pag. 10 di 12 pagamento della somma di € 3.685,66 da parte di MA AU ZA fosse intervenuto nella qualità di coerede dell'ingiunta . Parte_2 La stessa MA AU ZA è un avvocato e non può non avvedersi che, al di fuori dell'ipotesi di condanna per antistatarietà, se versa le spese ai difensori di controparte è perché essi sono muniti di mandato a riscuotere per conto del loro cliente. D'altra parte, e hanno reclamato il Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese facendo espresso riferimento al giudizio promosso da nei confronti di avendo evidentemente Parte_2 Persona_1 mandato a riscuotere, non perché avrebbero raggiunto un accordo con il proprio cliente che li avrebbe resi antistatari, dal momento che, come ha ricordato già il primo giudice, tale accordo non avrebbe effettività fuori da una specifica condanna diretta. Analogamente MA AU ZA quando agisce per la restituzione delle spese corrisposte non ha azione diretta verso i difensori, perché obbligato è il cliente.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al secondo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri minimi avuto riguardo alla semplicità delle questioni.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante in via incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Avv.
nonchè da nei confronti dell'Avv. MA Parte_1 Controparte_1 AU ZA contro la sentenza n. 11819 pubblicata il 27/7/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello principale, e, in parziale riformata della sentenza impugnata, confermata nel resto, integra la condanna di MA AU ZA con la restituzione anche della somma di
€ 1.450,87, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione al saldo;
2. – rigetta l'appello incidentale;
3. – condanna MA AU ZA al pagamento delle spese di lite in favore di e liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 1.458,00, di cui € 268,00 per la fase di studio, €
pag. 11 di 12 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione,
€ 426,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
4. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025.
L'estensore Il presidente
RC MI GI LO TO IZ
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