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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 14112/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 29/05/2024
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TINELLI SEBASTIANO (C.F. ) C.F._2
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._3
DEL PRETE TEODOSIO (C.F. ) e l'Avv. C.F._4
1 MASCETTI SANDRA ( C.F._5
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – parte ricorrente, allega d'aver Parte_1
contratto matrimonio in Bari in data 06/05/1964 con CP_3
parte resistente, unione dalla quale sono nati tre figli mag-
[...]
giorenni ed economicamente indipendenti.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile, a causa del comportamento rigido e dispotico dello stesso nei suoi confronti.
Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed ur- genti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione perso- nale dei coniugi, addebitandola al resistente;
assegnare ad essa la casa familiare;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di cor- risponderle un assegno mensile non inferiore ad € 600,00 a titolo di mantenimento. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa del com- portamento assunto dalla controparte, che non ha adempiuto ai suoi doveri coniugali e, da ultimo, si è allontanata dal domicilio dome- stico per andare a vivere con uno dei figli.
Allega che la stessa percepisce una pensione d'invalidità civile di
2 circa € 528,00 mensili e chiede pronunciarsi la separazione tra i co- niugi e disporsi a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento, con vitto- ria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e si è disposto per la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acqui- sizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi
3 ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fatti- specie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi ele- menti sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla parte resistente, così come richiesto dalla
4 controparte, le cui deduzioni in ordine al comportamento dell'altro coniuge contrario ai doveri coniugali sono rimaste sfornite di prova.
“ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER LA MOGLIE” – Sul punto, ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che per- mettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni.
Difatti, emerge dall'esame degli atti prodotti (fiscali e previden- ziali) che il marito percepisce una pensione di circa € 1.300,00 men- sili (il reddito indicato dal difensore della ricorrente, di oltre €
18.000,00, non tiene conto delle detrazioni applicate), mentre la moglie una pensione d'invalidità di € 528,00. Nessuno dei coniugi sopporta spese per canone di locazione e quindi, attribuendo alla moglie un assegno di € 300,00 mensili, si avrebbe un sostanziale riequilibrio delle rispettive posizioni.
La mancanza di qualsivoglia forma di opposizione da parte della resistente giustifica la compensazione, per intero, delle spese pro- cessuali tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 comma 2° c.p.c..
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 14/12/2023 da nei confronti di con l'intervento Parte_1 CP_1
5 del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nata in [...] in data [...], e nato in
[...] CP_1
Bari in data 10/08/1939 (matrimonio celebrato in Bari in data
06/05/1964, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 780, parte II, serie A, anno 1964);
2. Conferma i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 29/05/2024, da in- tendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 14112/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 29/05/2024
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TINELLI SEBASTIANO (C.F. ) C.F._2
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._3
DEL PRETE TEODOSIO (C.F. ) e l'Avv. C.F._4
1 MASCETTI SANDRA ( C.F._5
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – parte ricorrente, allega d'aver Parte_1
contratto matrimonio in Bari in data 06/05/1964 con CP_3
parte resistente, unione dalla quale sono nati tre figli mag-
[...]
giorenni ed economicamente indipendenti.
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile, a causa del comportamento rigido e dispotico dello stesso nei suoi confronti.
Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed ur- genti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione perso- nale dei coniugi, addebitandola al resistente;
assegnare ad essa la casa familiare;
porre a carico della parte resistente l'obbligo di cor- risponderle un assegno mensile non inferiore ad € 600,00 a titolo di mantenimento. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa del com- portamento assunto dalla controparte, che non ha adempiuto ai suoi doveri coniugali e, da ultimo, si è allontanata dal domicilio dome- stico per andare a vivere con uno dei figli.
Allega che la stessa percepisce una pensione d'invalidità civile di
2 circa € 528,00 mensili e chiede pronunciarsi la separazione tra i co- niugi e disporsi a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento, con vitto- ria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e si è disposto per la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acqui- sizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi
3 ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fatti- specie, deve ritenersi che nel presente giudizio non sono emersi ele- menti sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla parte resistente, così come richiesto dalla
4 controparte, le cui deduzioni in ordine al comportamento dell'altro coniuge contrario ai doveri coniugali sono rimaste sfornite di prova.
“ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER LA MOGLIE” – Sul punto, ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che per- mettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni.
Difatti, emerge dall'esame degli atti prodotti (fiscali e previden- ziali) che il marito percepisce una pensione di circa € 1.300,00 men- sili (il reddito indicato dal difensore della ricorrente, di oltre €
18.000,00, non tiene conto delle detrazioni applicate), mentre la moglie una pensione d'invalidità di € 528,00. Nessuno dei coniugi sopporta spese per canone di locazione e quindi, attribuendo alla moglie un assegno di € 300,00 mensili, si avrebbe un sostanziale riequilibrio delle rispettive posizioni.
La mancanza di qualsivoglia forma di opposizione da parte della resistente giustifica la compensazione, per intero, delle spese pro- cessuali tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 comma 2° c.p.c..
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 14/12/2023 da nei confronti di con l'intervento Parte_1 CP_1
5 del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nata in [...] in data [...], e nato in
[...] CP_1
Bari in data 10/08/1939 (matrimonio celebrato in Bari in data
06/05/1964, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 780, parte II, serie A, anno 1964);
2. Conferma i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 29/05/2024, da in- tendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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