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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/07/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 437/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRENO ANTONINO e dell'avv. PARISI ANTONINO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. FRENO ANTONINO e dell'avv. PARISI ANTONINO
appellanti – appellati incidentali e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
PIGNATARO SALVATORE
appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per parte appellante: - Accogliere l'Appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
1056/2019 emessa dal Tribunale di Palmi dichiarando l'avvenuto acquisto a favore di entrambi gli appellanti della proprietà dei beni immobili di che trattasi per averli essi posseduti, animo domini, per oltre venti anni. - In ulteriore subordine, e sempre in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di dei beni immobili Parte_2 rivendicati da;
Controparte_1
- In ogni caso, rigettare ogni domanda proposta da quest'ultimo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA,
C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge.
per parte appellata:
1. dichiarare l'appello inammissibile, irricevibile o, comunque, rigettarlo perché infondato sia in fatto che in diritto;
2. confermare la sentenza di primo grado;
3. accogliere le richieste istruttorie come sopra formulate, da intendersi qui integralmente trascritte, e per l'effetto disporre la riapertura della istruttoria al fine di ammettere le prove documentali e per testi indicate;
4. ordinare a ed a di consegnare e restituire il Parte_1 Parte_2 terreno per cui è causa a;
Controparte_1
5. condannare gli appellanti al risarcimento del danno patito da pari ad € Controparte_1
18.000,00;
6. condannare le controparti al pagamento delle spese dei diritti e degli onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso diritti od onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 24.11.2009,
[...]
conveniva in giudizio , per ottenere l'accertamento della CP_1 Parte_1 proprietà esclusiva del terreno sito in C.da Ferrandina, agro di Oppido Mamertina in catasto al fol. 6 part. 29, 30 e 31, e l'annullamento della sentenza n. 132 del 14/06/2000 del Tribunale di Palmi, sezione di Cinquefrondi, che aveva accertato l'intervenuto acquisto del convenuto per usucapione nei confronti degli intestatari catastali;
in subordine, l'attore chiedeva la condanna al pagamento di una somma pari al valore del bene, ed in ogni caso il risarcimento del danno.
pag. 2/10 Si costituiva in giudizio , che spiegava domanda riconvenzionale di Parte_1 usucapione e concludeva per il rigetto della domanda dell'attore. Interveniva in giudizio anche , coniuge di , che aderiva alla domanda Parte_2 Parte_1 del marito ed affermava di aver posseduto unitamente a costui.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti delle parti del procedimento conclusosi con la sentenza n. 132/2000 e la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni dei testimoni indicati dalle parti.
Con sentenza n. 1056/2019 il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda di revindica di e la revocatoria della sentenza n. 132/2000, rigettava la domanda di Controparte_1 usucapione avanzata da e la domanda risarcitoria dell'attore, Parte_1 condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Con atto di citazione notificato al solo , ed Controparte_1 Parte_1
impugnavano la predetta sentenza, lamentando con il primo Parte_2 motivo l'errata valutazione delle prove e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione;
con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, evidenziava che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della domanda avanzata dalla intervenuta;
con il terzo motivo, contestava l'erroneità della decisione rispetto alla domanda di , in difetto di prova della proprietà in capo a . CP_2 Controparte_1
Si costituiva in giudizio , che insisteva nel rigetto dell'appello, chiedeva Controparte_1
l'acquisizione di documentazione relativa al possesso della porzione di terreno oggetto del giudizio e l'ammissione di nuove prove testimoniali.
Con ordinanza del 26.4.2021 la Corte rigettava l'istanza di ammissione delle nuove prove articolate dall'appellato.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Preliminarmente, si deve osservare che non è stato proposto appello avverso il capo della sentenza che ha pronunciato sull'azione revocatoria, e difatti non sono stati convenuti nel presente giudizio le parti del procedimento conclusosi con la sentenza n.
132/2000.
pag. 3/10 2.2. L'appellato ha chiesto nelle conclusioni di ordinare agli appellanti la consegna del terreno ed ha riproposto la domanda di risarcimento del danno, già rigettata in primo grado, senza interporre motivi a sostegno dell'appello incidentale. La domanda così proposta deve qualificarsi certamente appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado, in quanto detto appello non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione (cfr. Cass. Sez. 3,
23/02/2021, n. 4860, Rv. 660709 - 01). La richiesta di modificare la sentenza id primo grado disponendo la restituzione dei beni e la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni, domande non accolte in primo grado, costituisce quindi appello incidentale.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del 16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). Nel caso in esame, tuttavia, si è Controparte_1 limitato a chiedere l'accoglimento delle domande già rigettate, senza richiamare le ragioni già illustrate in primo grado e senza sottoporre alla Corte le argomentazioni difensive sulla scorta delle quali le domande dovrebbero essere accolte.
Si tratta, pertanto, di appello incidentale inammissibile.
2.3. Si deve, infine, ritenere inammissibile la produzione di documenti nuovi operata dall'appellato, che non ha dimostrato l'impossibilità di produrli tempestivamente in primo grado, nonostante si tratti di documenti formati prima del maturarsi delle pag. 4/10 preclusioni istruttorie. Le prove testimoniali sono altresì inammissibili, in quanto non articolate in primo grado e riferite a circostanze note e oggetto di trattazione in primo grado, ovvero non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
3. Nel merito, l'appello proposto da ed è Parte_1 Parte_2 infondato e deve essere rigettato.
3.1 Con il primo motivo di appello, ed Parte_1 Parte_2 contestano la decisione del giudice di prime cure, ritenendo che abbia interpretato in modo non corretto le risultanze istruttorie.
La sentenza di prime cure ha, infatti, evidenziato che le prove raccolte nel corso dell'istruttoria non erano sufficiente a dimostrare un possesso utile all'usucapione, visto che la presenza sui luoghi di causa di e della moglie era giustificata Parte_1 dall'essere il primo proprietario di una parte dei terreni, e che non vi era prova che i lavori commissionati da non fossero eseguiti sulla sua porzione di Parte_1 terreno, precisando anche che l'ingresso dei coniugi sui luoghi di Controparte_3 causa era stata consentita da , e che la prima interversione del possesso poteva CP_1 farsi risalire al 1992.
Gli appellanti principali sostengono che non vi era mai stata alcuna detenzione, ma da sempre un possesso pieno su tutto il terreno e che nessuna divisione materiale era stata effettuata sul terreno, per cui i lavori svolti dagli appellanti principali erano evidentemente la prova del possesso da parte dei coniugi su tutta la Controparte_3 proprietà.
La tesi, pur suggestiva, risulta smentita dall'istruttoria svolta, e comunque non porterebbe al risultato indicato dagli appellanti.
Giova preliminarmente osservare che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti, gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale (Cass. 13153/2021; Cass.
9671/2014), esercitando corrispondenti facoltà per tutto il tempo in cui assume di aver avuto il possesso del bene;
quest'ultimo elemento tuttavia, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondente pag. 5/10 all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è, allora, il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo di carattere soltanto personale (tra le tante, cfr. Cass. 5484 e 5485/2006; Cass.
15145/2004).
In particolare, per l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1796, Rv. 663640 - 01). Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (Cass.
Sez. 6, 05/03/2020, n. 6123, Rv. 657277 - 01). È chiaro, pertanto, che la mera attività di coltivazione e di riparazione (manutenzione ordinaria) del casolare non è indice di un possesso utile all'usucapione, mentre non è stata dimostrata la recinzione del fondo in modo completa né l'apposizione di un cancello fino al 2009.
Nel caso di specie, appare evidente che l'attività svolta sull'intera proprietà da parte di e della moglie, ossia coltivazione e manutenzione ordinaria, fino al Parte_1
1992 è del tutto compatibile con il permanere della proprietà in capo al fratello
[...]
. CP_1
pag. 6/10 Il momento iniziale in cui e la moglie contestano espressamente la Parte_1 proprietà di ed iniziano a possedere tutto il terreno si deve identificare con il CP_1 divieto all'accesso posto ai familiari dopo l'arresto (1992), possesso che è da considerarsi interrotto con il sequestro del 1998 e la presa in consegna da parte degli amministratori giudiziari. Al momento della proposizione della domanda di usucapione
(26.2.2010) certamente non erano decorsi i termini per l'intervenuto acquisto per usucapione.
Ai fini della retrodatazione del possesso utile da parte dei coniugi, le indicazioni di parte appellante non appaiono risolutive. La percezione dei contributi agricoli o la presentazione di progetti sui terreni di causa non implica l'esercizio di un potere corrispondente al diritto di proprietà, visto che si tratta di attività concesse anche al detentore. Inoltre, è del tutto irrilevante che il terreno non fosse mai stato definitivamente diviso, mediante trascrizione del frazionamento delle particelle derivanti dalla iniziale divisione tra e la , per distinguere la Controparte_1 Per_1 porzione di e quella di visti i rapporti di parentela tra le parti e Parte_1 CP_1
l'iniziale intenzione di vendere il terreno a . Parte_1
Peraltro, proprio l'esistenza del preliminare di vendita ed il mancato seguito per la divisione del fondo nella prospettiva dell'acquisto dell'intero lotto da parte di Parte_1
implicano che l'ingresso nell'intero fondo da parte degli appellanti era
[...] intervenuto riconoscendo la proprietà di su parte dello stesso, e che la loro CP_1 attività era tollerata per motivi di parentela.
In tema di acquisto del possesso ad "usucapionem", al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labile e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cfr. tra le tante, Cass. Sez. 2, 20/02/2008, n. 4327, Rv. 602204 - 01).
La dichiarazione di di voler sollevare il fratello dalla gestione del fondo Controparte_1 nel 1985 non è sufficiente per ritenere che fosse venuta meno la tolleranza tra familiari, pag. 7/10 visto che è emerso come – sia prima sia successivamente a detta dichiarazione –
gestiva anche la coltivazione dei terreni del fratello e teneva per sé i Parte_1 CP_1 frutti, e continuava ad aiutarlo nella gestione di altri terreni, aiutando la famiglia del fratello nei momenti (frequenti dal 1974 in poi) in cui questi era ristretto in CP_1 carcere.
Infine, si deve evidenziare che la divisione del fondo era stata inizialmente effettuata
(come dimostra il fatto che i paletti che delimitavano le due porzioni sono stati rimossi o divelti) per cui l'eventuale realizzazione di opere su una porzione del fondo destinata in origine a , anziché sull'altra acquistata da , sarebbe stata Controparte_1 Parte_1 indicativa dell'esercizio di un possesso incompatibile con quello del proprietario di quella porzione. Anche questa prova è mancata, per cui la domanda di usucapione avanzata da è stata correttamente rigettata. Parte_1
3.2. Il secondo motivo di appello non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha correttamente interpretato la costituzione in giudizio di
, che aveva spiegato intervento adesivo rispetto alla domanda Parte_2 spiegata dal marito, ma non aveva richiesto la pronuncia di una sentenza di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà in suo favore, paventando tuttavia la sussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione o quale coniuge in comunione dei beni.
aveva avanzato domanda riconvenzionale di usucapione Parte_1 menzionando la comunione con la moglie, ma l'adesione della interveniente non si estende sino alla proposizione di una domanda di usucapione in proprio, mai richiesta.
Peraltro, il rigetto della domanda di usucapione azionata da è fondato Parte_1 sulla assenza di un possesso utile per il tempo necessario all'acquisto, carenza che si estende anche alla posizione della moglie, che nell'assunto attoreo ha appunto posseduto unitamente a lui, senza che venga mai una diversa attività della . Pt_2
3.3. Anche l'ultimo motivo di appello non appare fondato.
La domanda di revindica da parte di è stata accolta sul presupposto della Controparte_1 sussistenza degli elementi di prova della sua proprietà. Nel caso di specie,
[...]
aveva prodotto il preliminare di vendita del terreno de quo del 18.03.1975, con CP_1 il quale e promettevano di vendere a Persona_2 Controparte_1 Parte_1
pag. 8/10 (ciascuno per la propria quota) il terreno in questione, certificato della Parte_1
Conservatoria dei RRII in cui si dà atto dell'esistenza della trascrizione a favore di e . era stato anche soggetto alla misura Persona_2 Controparte_1 Controparte_1 del sequestro per detto terreno, e dal decreto di applicazione della misura di prevenzione si ricava che il terreno era stato trasferito a mezzo di aggiudicazione dal GE di Palmi nel
1971. Con le memorie istruttorie, inoltre, depositava anche la nota di Controparte_1 trascrizione del decreto di trasferimento, della domanda di divisione avanzata da e del progetto di divisione ivi approvato. Persona_2
È chiaro che detti elementi sono più che sufficienti a far ritenere dimostrata la proprietà del bene in capo a , anche senza tener conto della proposizione Controparte_1 dell'azione di azione di usucapione nei suoi confronti.
Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. (Cass. Sez. 2, 19/10/2021, n. 28865, Rv. 662516 - 01).
Nel caso in esame, i coniugi e hanno certamente riconosciuto Parte_1 Pt_2
l'esistenza della proprietà di visto che ha Controparte_1 Parte_1
pag. 9/10 espressamente rivolto la domanda di usucapione nei confronti di ed ha precisato CP_1 che aveva stipulato apposita scrittura privata per l'acquisto della quota di terreno del fratello, ma non l'aveva poi acquistato, con ciò riconoscendo che il dies a quo dell'acquisto a titolo originario era successivo all'acquisto da parte del fratello CP_1
4. Le spese possono essere compensate, tenuto conto del rigetto dell'appello principale e della pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale dall'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed e sull'appello Parte_1 Parte_2 incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Palmi n. 1056/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. Compensa le spese del presente grado di giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in favore dell'erario, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 437/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRENO ANTONINO e dell'avv. PARISI ANTONINO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. FRENO ANTONINO e dell'avv. PARISI ANTONINO
appellanti – appellati incidentali e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
PIGNATARO SALVATORE
appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per parte appellante: - Accogliere l'Appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
1056/2019 emessa dal Tribunale di Palmi dichiarando l'avvenuto acquisto a favore di entrambi gli appellanti della proprietà dei beni immobili di che trattasi per averli essi posseduti, animo domini, per oltre venti anni. - In ulteriore subordine, e sempre in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di dei beni immobili Parte_2 rivendicati da;
Controparte_1
- In ogni caso, rigettare ogni domanda proposta da quest'ultimo.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA,
C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge.
per parte appellata:
1. dichiarare l'appello inammissibile, irricevibile o, comunque, rigettarlo perché infondato sia in fatto che in diritto;
2. confermare la sentenza di primo grado;
3. accogliere le richieste istruttorie come sopra formulate, da intendersi qui integralmente trascritte, e per l'effetto disporre la riapertura della istruttoria al fine di ammettere le prove documentali e per testi indicate;
4. ordinare a ed a di consegnare e restituire il Parte_1 Parte_2 terreno per cui è causa a;
Controparte_1
5. condannare gli appellanti al risarcimento del danno patito da pari ad € Controparte_1
18.000,00;
6. condannare le controparti al pagamento delle spese dei diritti e degli onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso diritti od onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 24.11.2009,
[...]
conveniva in giudizio , per ottenere l'accertamento della CP_1 Parte_1 proprietà esclusiva del terreno sito in C.da Ferrandina, agro di Oppido Mamertina in catasto al fol. 6 part. 29, 30 e 31, e l'annullamento della sentenza n. 132 del 14/06/2000 del Tribunale di Palmi, sezione di Cinquefrondi, che aveva accertato l'intervenuto acquisto del convenuto per usucapione nei confronti degli intestatari catastali;
in subordine, l'attore chiedeva la condanna al pagamento di una somma pari al valore del bene, ed in ogni caso il risarcimento del danno.
pag. 2/10 Si costituiva in giudizio , che spiegava domanda riconvenzionale di Parte_1 usucapione e concludeva per il rigetto della domanda dell'attore. Interveniva in giudizio anche , coniuge di , che aderiva alla domanda Parte_2 Parte_1 del marito ed affermava di aver posseduto unitamente a costui.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti delle parti del procedimento conclusosi con la sentenza n. 132/2000 e la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni dei testimoni indicati dalle parti.
Con sentenza n. 1056/2019 il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda di revindica di e la revocatoria della sentenza n. 132/2000, rigettava la domanda di Controparte_1 usucapione avanzata da e la domanda risarcitoria dell'attore, Parte_1 condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Con atto di citazione notificato al solo , ed Controparte_1 Parte_1
impugnavano la predetta sentenza, lamentando con il primo Parte_2 motivo l'errata valutazione delle prove e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione;
con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, evidenziava che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della domanda avanzata dalla intervenuta;
con il terzo motivo, contestava l'erroneità della decisione rispetto alla domanda di , in difetto di prova della proprietà in capo a . CP_2 Controparte_1
Si costituiva in giudizio , che insisteva nel rigetto dell'appello, chiedeva Controparte_1
l'acquisizione di documentazione relativa al possesso della porzione di terreno oggetto del giudizio e l'ammissione di nuove prove testimoniali.
Con ordinanza del 26.4.2021 la Corte rigettava l'istanza di ammissione delle nuove prove articolate dall'appellato.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Preliminarmente, si deve osservare che non è stato proposto appello avverso il capo della sentenza che ha pronunciato sull'azione revocatoria, e difatti non sono stati convenuti nel presente giudizio le parti del procedimento conclusosi con la sentenza n.
132/2000.
pag. 3/10 2.2. L'appellato ha chiesto nelle conclusioni di ordinare agli appellanti la consegna del terreno ed ha riproposto la domanda di risarcimento del danno, già rigettata in primo grado, senza interporre motivi a sostegno dell'appello incidentale. La domanda così proposta deve qualificarsi certamente appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado, in quanto detto appello non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione (cfr. Cass. Sez. 3,
23/02/2021, n. 4860, Rv. 660709 - 01). La richiesta di modificare la sentenza id primo grado disponendo la restituzione dei beni e la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni, domande non accolte in primo grado, costituisce quindi appello incidentale.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del 16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). Nel caso in esame, tuttavia, si è Controparte_1 limitato a chiedere l'accoglimento delle domande già rigettate, senza richiamare le ragioni già illustrate in primo grado e senza sottoporre alla Corte le argomentazioni difensive sulla scorta delle quali le domande dovrebbero essere accolte.
Si tratta, pertanto, di appello incidentale inammissibile.
2.3. Si deve, infine, ritenere inammissibile la produzione di documenti nuovi operata dall'appellato, che non ha dimostrato l'impossibilità di produrli tempestivamente in primo grado, nonostante si tratti di documenti formati prima del maturarsi delle pag. 4/10 preclusioni istruttorie. Le prove testimoniali sono altresì inammissibili, in quanto non articolate in primo grado e riferite a circostanze note e oggetto di trattazione in primo grado, ovvero non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
3. Nel merito, l'appello proposto da ed è Parte_1 Parte_2 infondato e deve essere rigettato.
3.1 Con il primo motivo di appello, ed Parte_1 Parte_2 contestano la decisione del giudice di prime cure, ritenendo che abbia interpretato in modo non corretto le risultanze istruttorie.
La sentenza di prime cure ha, infatti, evidenziato che le prove raccolte nel corso dell'istruttoria non erano sufficiente a dimostrare un possesso utile all'usucapione, visto che la presenza sui luoghi di causa di e della moglie era giustificata Parte_1 dall'essere il primo proprietario di una parte dei terreni, e che non vi era prova che i lavori commissionati da non fossero eseguiti sulla sua porzione di Parte_1 terreno, precisando anche che l'ingresso dei coniugi sui luoghi di Controparte_3 causa era stata consentita da , e che la prima interversione del possesso poteva CP_1 farsi risalire al 1992.
Gli appellanti principali sostengono che non vi era mai stata alcuna detenzione, ma da sempre un possesso pieno su tutto il terreno e che nessuna divisione materiale era stata effettuata sul terreno, per cui i lavori svolti dagli appellanti principali erano evidentemente la prova del possesso da parte dei coniugi su tutta la Controparte_3 proprietà.
La tesi, pur suggestiva, risulta smentita dall'istruttoria svolta, e comunque non porterebbe al risultato indicato dagli appellanti.
Giova preliminarmente osservare che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti, gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi, consistente non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale (Cass. 13153/2021; Cass.
9671/2014), esercitando corrispondenti facoltà per tutto il tempo in cui assume di aver avuto il possesso del bene;
quest'ultimo elemento tuttavia, può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondente pag. 5/10 all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è, allora, il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo di carattere soltanto personale (tra le tante, cfr. Cass. 5484 e 5485/2006; Cass.
15145/2004).
In particolare, per l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1796, Rv. 663640 - 01). Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (Cass.
Sez. 6, 05/03/2020, n. 6123, Rv. 657277 - 01). È chiaro, pertanto, che la mera attività di coltivazione e di riparazione (manutenzione ordinaria) del casolare non è indice di un possesso utile all'usucapione, mentre non è stata dimostrata la recinzione del fondo in modo completa né l'apposizione di un cancello fino al 2009.
Nel caso di specie, appare evidente che l'attività svolta sull'intera proprietà da parte di e della moglie, ossia coltivazione e manutenzione ordinaria, fino al Parte_1
1992 è del tutto compatibile con il permanere della proprietà in capo al fratello
[...]
. CP_1
pag. 6/10 Il momento iniziale in cui e la moglie contestano espressamente la Parte_1 proprietà di ed iniziano a possedere tutto il terreno si deve identificare con il CP_1 divieto all'accesso posto ai familiari dopo l'arresto (1992), possesso che è da considerarsi interrotto con il sequestro del 1998 e la presa in consegna da parte degli amministratori giudiziari. Al momento della proposizione della domanda di usucapione
(26.2.2010) certamente non erano decorsi i termini per l'intervenuto acquisto per usucapione.
Ai fini della retrodatazione del possesso utile da parte dei coniugi, le indicazioni di parte appellante non appaiono risolutive. La percezione dei contributi agricoli o la presentazione di progetti sui terreni di causa non implica l'esercizio di un potere corrispondente al diritto di proprietà, visto che si tratta di attività concesse anche al detentore. Inoltre, è del tutto irrilevante che il terreno non fosse mai stato definitivamente diviso, mediante trascrizione del frazionamento delle particelle derivanti dalla iniziale divisione tra e la , per distinguere la Controparte_1 Per_1 porzione di e quella di visti i rapporti di parentela tra le parti e Parte_1 CP_1
l'iniziale intenzione di vendere il terreno a . Parte_1
Peraltro, proprio l'esistenza del preliminare di vendita ed il mancato seguito per la divisione del fondo nella prospettiva dell'acquisto dell'intero lotto da parte di Parte_1
implicano che l'ingresso nell'intero fondo da parte degli appellanti era
[...] intervenuto riconoscendo la proprietà di su parte dello stesso, e che la loro CP_1 attività era tollerata per motivi di parentela.
In tema di acquisto del possesso ad "usucapionem", al fine di valutare se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia compiuta con l'altrui tolleranza, e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata di tale attività può integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza qualora si verta in rapporti di mera amicizia o di buon vicinato e non di parentela, tenuto conto che in relazione ai primi, di per sé labile e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo (Cfr. tra le tante, Cass. Sez. 2, 20/02/2008, n. 4327, Rv. 602204 - 01).
La dichiarazione di di voler sollevare il fratello dalla gestione del fondo Controparte_1 nel 1985 non è sufficiente per ritenere che fosse venuta meno la tolleranza tra familiari, pag. 7/10 visto che è emerso come – sia prima sia successivamente a detta dichiarazione –
gestiva anche la coltivazione dei terreni del fratello e teneva per sé i Parte_1 CP_1 frutti, e continuava ad aiutarlo nella gestione di altri terreni, aiutando la famiglia del fratello nei momenti (frequenti dal 1974 in poi) in cui questi era ristretto in CP_1 carcere.
Infine, si deve evidenziare che la divisione del fondo era stata inizialmente effettuata
(come dimostra il fatto che i paletti che delimitavano le due porzioni sono stati rimossi o divelti) per cui l'eventuale realizzazione di opere su una porzione del fondo destinata in origine a , anziché sull'altra acquistata da , sarebbe stata Controparte_1 Parte_1 indicativa dell'esercizio di un possesso incompatibile con quello del proprietario di quella porzione. Anche questa prova è mancata, per cui la domanda di usucapione avanzata da è stata correttamente rigettata. Parte_1
3.2. Il secondo motivo di appello non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha correttamente interpretato la costituzione in giudizio di
, che aveva spiegato intervento adesivo rispetto alla domanda Parte_2 spiegata dal marito, ma non aveva richiesto la pronuncia di una sentenza di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà in suo favore, paventando tuttavia la sussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione o quale coniuge in comunione dei beni.
aveva avanzato domanda riconvenzionale di usucapione Parte_1 menzionando la comunione con la moglie, ma l'adesione della interveniente non si estende sino alla proposizione di una domanda di usucapione in proprio, mai richiesta.
Peraltro, il rigetto della domanda di usucapione azionata da è fondato Parte_1 sulla assenza di un possesso utile per il tempo necessario all'acquisto, carenza che si estende anche alla posizione della moglie, che nell'assunto attoreo ha appunto posseduto unitamente a lui, senza che venga mai una diversa attività della . Pt_2
3.3. Anche l'ultimo motivo di appello non appare fondato.
La domanda di revindica da parte di è stata accolta sul presupposto della Controparte_1 sussistenza degli elementi di prova della sua proprietà. Nel caso di specie,
[...]
aveva prodotto il preliminare di vendita del terreno de quo del 18.03.1975, con CP_1 il quale e promettevano di vendere a Persona_2 Controparte_1 Parte_1
pag. 8/10 (ciascuno per la propria quota) il terreno in questione, certificato della Parte_1
Conservatoria dei RRII in cui si dà atto dell'esistenza della trascrizione a favore di e . era stato anche soggetto alla misura Persona_2 Controparte_1 Controparte_1 del sequestro per detto terreno, e dal decreto di applicazione della misura di prevenzione si ricava che il terreno era stato trasferito a mezzo di aggiudicazione dal GE di Palmi nel
1971. Con le memorie istruttorie, inoltre, depositava anche la nota di Controparte_1 trascrizione del decreto di trasferimento, della domanda di divisione avanzata da e del progetto di divisione ivi approvato. Persona_2
È chiaro che detti elementi sono più che sufficienti a far ritenere dimostrata la proprietà del bene in capo a , anche senza tener conto della proposizione Controparte_1 dell'azione di azione di usucapione nei suoi confronti.
Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. (Cass. Sez. 2, 19/10/2021, n. 28865, Rv. 662516 - 01).
Nel caso in esame, i coniugi e hanno certamente riconosciuto Parte_1 Pt_2
l'esistenza della proprietà di visto che ha Controparte_1 Parte_1
pag. 9/10 espressamente rivolto la domanda di usucapione nei confronti di ed ha precisato CP_1 che aveva stipulato apposita scrittura privata per l'acquisto della quota di terreno del fratello, ma non l'aveva poi acquistato, con ciò riconoscendo che il dies a quo dell'acquisto a titolo originario era successivo all'acquisto da parte del fratello CP_1
4. Le spese possono essere compensate, tenuto conto del rigetto dell'appello principale e della pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale dall'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed e sull'appello Parte_1 Parte_2 incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Palmi n. 1056/2019, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. Compensa le spese del presente grado di giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in favore dell'erario, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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