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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
Verbale di Udienza
Nella causa R.G. 1180 / 2021
(Artt. 281 sexies e 127 bis c.p.c.)
All'udienza del 17/04/2025 h.
9.30 davanti al Giudice designato Dott. Claudio Pesce sono comparsi mediante collegamento da remoto al link comunicato:
- per l'attrice l'Avv. Matteo MANCONI;
RT
- per il convenuto l'Avv. Barbara Pozzolo;
Controparte_1
- per la terza chiamata l'Avv. Davide La Monica;
Controparte_2
- per la terza chiamata 'Avv. Tonelli in sostituzione Controparte_3 dell'Avv. Adriano Battistotti.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti noto all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I difensori si richiamano a tutti gli atti difensivi e procedono alla discussione orale della causa, fornendo gli approfondimenti richiesti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate all'udienza del 16.4.25 e chiedono di essere dispensati dal presenziare alla lettura della sentenza.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Alle ore 9.40 il GOT, data lettura del verbale di udienza e di quanto precede, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dispensando le parti dal presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 20.00 uscito dalla camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione in fatto e in diritto della decisione, provvedendo al successivo deposito telematico della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
In composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Claudio Pesce, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., dando lettura dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. 1180 / 2021
Promossa da
1 C.F. residente in Pontedassio (IM), RT CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliata in Imperia, Via XXV Aprile, n. 60 presso il difensore Avv.
Matteo Manconi, attrice
Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante in carica, (C.F. e Partita IVA n. ), ed P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Genova, Via Assarotti 48/1, presso lo studio del difensore Avv.
Barbara Pozzolo, convenuto e chiamante
E nei confronti di
, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Imperia Controparte_2
(IM), c.f. , ed elettivamente domiciliata in Imperia (IM) Via Felice Cascione P.IVA_3
n. 42 presso il difensore Avv. Davide La Monica del Foro di Imperia, terza chiamata e chiamante e in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_3 cod. fisc. e part. IVA , corrente in Bologna, ed elettivamente domiciliata in P.IVA_4
Sanremo, via Matteotti n. 34, presso il difensore Avv. Adriano Battistotti.
Avente ad oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come a verbale di udienza.
Per l'attrice : “Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le pronunce e le declaratorie RT tutte meglio viste, – accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o altra norma applicabile del Comitato San Giovanni per il sinistro occorso alla sig.ra RT
, durante la manifestazione anno 2017 e per l'effetto condannarlo
[...] CP_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10.000 ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta anche a seguito di licenzianda CTU, oltre rivalutazione ed interessi;
– con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.” (v. note conclusive attrice). Per il convenuto “In Via Controparte_1
Principale e Comunque -Rigettare e Respingere ogni Domanda E Richiesta dell'attrice perché infondate sia in fatto che in diritto e comunque e non provate. -Nel non creduto caso in cui venisse accertata e provata una responsabilità in capo al Controparte_1 provata l'esistenza di danni risarcibili, ed il nesso di causalità tra l'evento e le lamentate lesioni RICONDURRE a giusta misura l'indennizzo richiesto dall'attore nei limiti del giusto
e provato tenuto anche conto delle concorrenti responsabilità. -Nel non creduto caso di condanna del al pagamento di qualsivoglia somma in favore Controparte_1 dell'attrice DICHIARARE la in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore tenuta a manlevare e rifondere il da Controparte_1 ogni e qualsivoglia somma la stessa sarà condannata a pagare a qualsiasi titolo all'esito del presente giudizio, comprese le spese legali e quelle di eventuali CTU. Il tutto, con il favore delle spese, diritti ed onorari della presente procedura.” (v. note conclusive/preverbale 10.4.25).
Per la terza chiamata : “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis Controparte_2 reiectis, così provvedere:- rigettare qualsivoglia domanda e/o richiesta avanzata da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- respingere qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di perché infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto, di conseguenza respingere la domanda di garanzia formulata da
[...] verso la conchiudente;
- nella denegata e non creduta Controparte_1
2 ipotesi in cui l'On.le Tribunale di Imperia ritenesse di accogliere, anche parzialmente, la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attrice e di addebitare qualsivoglia responsabilità in capo ad accogliere la domanda di garanzia Controparte_2 formulata e, conseguentemente, condannare , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Stalingrado n. 45 Bologna (BO), in virtù delle polizze assicurative stipulate con lo e quindi con l'affiliata CP_6 [...]
a manlevare e garantire quest'ultima associazione per tutto quanto fosse CP_2 tenuta a fare e/o pagare, tanto per capitale, quanto per interessi, rivalutazione, a titolo di danni e spese anche processuali. - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge, compresi quelli relativi alla procedura di mediazione e per la chiamata in causa del terzo in garanzia”. (v. memoria 183 n. 1 c.p.c.). Per la terza chiamata “Piaccia al Tribunale Ill.mo, Controparte_3 contrariis reiectis, in via principale respingere qualsivoglia domanda nei confronti di
[...]
per l'effetto respingere la domanda di garanzia verso la conchiudente. In via CP_2 subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ravvisata una qualche responsabilità di respingere comunque la domanda di garanzia verso CP_2 per non operatività della copertura assicurativa. Vinte le spese e compensi Controparte_3 di causa” (v. comparsa costituzione).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la sig.ra conveniva in giudizio il convenuto RT al fine di sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni conseguiti alla caduta avvenuta il 22.6.2017.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_1 previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ex art. Controparte_4
106 c.p.c. al fine di esserne garantito da ogni e qualsivoglia ragione economica eventualmente su di esso gravante in dipendenza del presente giudizio nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2 formulate nei suoi confronti e comunque chiedendo di chiamare in causa in garanzia e manleva la società assicuratrice in forza della polizza n. CP_3
1/60659/65/124449147 stipulata da Centro Sportivo Educativo Nazionale, “nella denegata
e non creduta ipotesi in cui il Tribunale, accogliendo la domanda attrice, ravvisasse una sua qualche responsabilità per quanto accaduto alla IG il giorno 22 giugno RT
2017”.
Venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 cpc e, esperite le prove orali per interpello e testi ammesse, esperita la CTU medico-legale e successivi chiarimenti, la causa veniva in decisione all'udienza odierna, ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate e discussione orale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha evocato in giudizio il convenuto Controparte_1 al fine di sentirlo dichiarare civilmente responsabile di tutti i
[...] danni derivati dalle lesioni personali subiti in dipendenza di una caduta verificatasi nelle seguenti circostanze: “Il giorno 22 giugno 2017 alle ore 18.00 circa, la IG RT
allenatrice e accompagnatrice della scuola di ballo i Imperia,
[...] CP_4 si trovava presso l'area dedicata al saggio di danza che si sarebbe dovuto tenere all'interno dei Festeggiamenti di San Giovanni (Ineja) a Imperia Oneglia, organizzato dal
[...]
L'odierna attrice, su incarico della Società sportiva, Controparte_1 avrebbe così dovuto “supervisionare” la manifestazione, anche in virtù di un incarico
3 conferitoLe dalla società sportiva del 27.09.2016. nello svolgere il compito affidatole, camminando lungo il percorso che accompagnava gli atleti allo spogliatoio, appoggiasse i piedi in una buca coperta da un tappeto/moquette cadendo rovinosamente per terra.” (v. note conclusive attrice).
Il convenuto ha eccepito in via principale l'insussistenza di Controparte_1 una responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c. e comunque la mancanza di prova della derivazione del danno dalle cose in custodia, del nesso causale tra i lamentati danni e l'evento, dell'elemento soggettivo in quanto con riferimento agli infortuni ai partecipanti all'evento il non potrebbe che rispondere a titolo extracontrattuale ai Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c.. Opponeva infine, per la denegata di ritenuta responsabilità del
, la sussistenza dell'esimente del caso fortuito, e del fatto del danneggiato, dovendo CP_1 ritenersi l'evento dannoso conseguenza del comportamento imprudente dello stesso, tale da interrompere il nesso causale fra l'attività del e la lesione arrecata. Chiedeva CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della in quanto custode Controparte_2 dell'area ove era accaduto il fatto e comunque in quanto tenuta a manlevarla in forza di un espresso atto di manleva che produceva.
Anche la terza chiamata in manleva, pur non contestando Controparte_2
l'accadimento del fatto, eccepiva che “risulta totalmente indimostrata la causa del sinistro occorso alla sig.ra . Nessuno dei testi sentiti ha infatti visto cadere la sig.ra RT [...]
, mentre tutti confermano che quest'ultima aveva problemi a deambulare a causa Pt_1 di un recente intervento di trapianto di rene e che indossava un paio di calzature alte. Nel caso de quo, pertanto, l'attrice non solo non ha provato il nesso causale tra la caduta e
l'avvallamento del sedime, ma non ha neppure provato l'esistenza dell'insidia. (…) La sig.ra
avrebbe quindi dovuto dimostrare il nesso causale tra la caduta e la presenza RT dell'avvallamento sul sedime stradale.” In ordine alla chiamata in causa da parte del evidenziava che “la stata chiamata in causa Controparte_1 Controparte_2 dal per motivazioni che alla presente difesa risultano Controparte_1 completamente ingiustificate. Fermo restando quanto detto in precedenza, e cioè che la responsabilità del custode (nel caso di specie il Controparte_1
deve essere esclusa ogniqualvolta l'evento dannoso sia conseguenza del
[...] comportamento imprudente del danneggiato, condotta che interrompe il nesso di causalità tra l'attività del custode e l'evento dannoso, la come confermato da Controparte_2 tutti i testi che sono stati sentiti, non era la custode dell'area dove si è verificata la caduta dell'attrice. Il Comitato aveva infatti invitato la scuola di danza CP_1 [...] come altre decine di associazioni imperiesi) a svolgere una esibizione di danza CP_2 classica e moderna il giorno 22/06/2017 alle ore 19.00, come può facilmente evincersi dal calendario eventi presente nel depliant di “Ineja San Giovanni 2017” (vedasi doc. 9 in atti). La nell'occasione, aveva quindi utilizzato esclusivamente la pista da CP_2 Tes_ ballo, senza allestire alcunché (vedasi dichiarazioni rilasciate dai testi Tes_2 Co
. Non si comprende pertanto per quale ragione la dovrebbe Tes_3 CP_2 essere chiamata a risarcire i danni subiti da una persona caduta a terra in area non sottoposta alla custodia dell'associazione sportiva” (v. note conclusive
[...]
. CP_2
La , chiamata a sua volta in causa in garanzia e manleva da CP_3 [...]
a sua volta eccepiva che “L'attrice non ha dato prova di alcuno degli assunti CP_2 che avrebbero dovuto costituire il fondamento della propria domanda. Mentre la circostanza per la quale l'attrice, camminando all'interno dello spazio adibito a camerino, cadde a terra è pacifica e non contestata e ammessa in sede di interpello dal legale
4 rappresentante di (udienza 15 marzo 2023), rimane invece del tutto Controparte_2 indimostrato che la caduta venne provocata dalla presenza di una anomalia – buca, avvallamento, asperità - sotto il tappeto /moquette che ricopriva il sedime dello spogliatoio in uso alle allieve della scuola di danza per l'esibizione programmata quel giorno. Va
Innanzitutto posta l'attenzione sul fatto che la caduta è avvenuta all'interno di uno spazio delimitato adibito esclusivamente a camerino/spogliatoio per coloro che si esibivano sul palco. La presenza nell'area della IG , che, a suo dire, partecipava come RT semplice spettatrice alla esibizione di danza, non era dunque giustificata. Accedendo per un attimo all'ipotesi che la fattispecie rientri nella responsabilità da cose in custodia – ma come si dirà la custodia dei luoghi non faceva sicuramente capo alla Controparte_2
Eccepiva inoltre la nullità, la invalidità e comunque l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della manleva fatta sottoscrivere dal e infine Controparte_1
l'operatività della garanzia assicurativa sulla polizza n. 1/60659/65/124449147 stipulata da con (v. argomentazione richiamate in note Controparte_2 CP_3 conclusive del 3.4.2024).
2. Ciò esposto, occorre premettere alcune considerazioni in diritto relativamente alla tematica della responsabilità custodiale cui attiene l'oggetto della presente controversia. Sul punto, la norma di cui all'art. 2051 c.c. contempla quali due unici presupposti applicativi della responsabilità in capo al custode, il rapporto di custodia con la cosa e la derivazione del danno dalla cosa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n.
858/2008).
Il primo presupposto, ossia la custodia, consiste come noto nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, che è evidentemente qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia. Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa e quindi custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche i conduttori, depositari, comodatari e usufruttuari.
Circa il secondo requisito occorrente per l'applicazione della responsabilità custodiale, e cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, si osserva che il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità extracontrattuale, è tenuto a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”. Non è invece richiesta anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima, qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c. e ciò perché tutte le cose, anche quelle normalmente innocue, sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose, per un loro dinamismo intrinseco o per l'insorgenza esterna di agenti dannosi. In tema di “insidia o trabocchetto” ancora recentemente la Suprema Corte ha ribadito che: “Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043
c.c. ( v., Cass., 14/3/2006, n. 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass.,
17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass.,
9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass.,
25/6/2003, n. 10131 ), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. (v. Cass., 20/2/2006, n. 3051), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare
5 della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass.,
20/10/2014, n. 22222. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651). A tale stregua, in quanto estraneo alle suindicate regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. e, conformemente, Cass.,
20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390).” (cfr. Cass. 11802/2016).
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito, un'ipotesi di vera e propria responsabilità
“oggettiva”, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode. Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dalla prova a carico del custode dell'insorgenza del cosiddetto 'caso fortuito', vale a dire di un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia.
Dunque, il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito, non l'assenza di colpa, tanto che la dottrina parla al riguardo di 'rischio da custodia', più che di 'colpa nella custodia'.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. non discende pertanto dalla presenza di una colpa del custode bensì dall'assenza di un caso fortuito che la possa escludere. Conseguentemente, la prova del caso fortuito non equivale alla prova del comportamento tenuto, bensì è la prova di un evento che vale ad interrompere il nesso di causalità tra evento e danno, il che equivale a dire che è insufficiente la prova della propria diligenza;
si tratterebbe pertanto di un caso di responsabilità oggettiva e in questo senso spesso si è espressa la Cassazione (cfr. tra le molte Cass. 27287/2013 e Cass. 3793/2014). Pertanto, e con specifico riferimento all'onere della prova, all'attore compete solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo anche mediante semplici presunzioni;
il convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, dovrà invece provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Unico presupposto essendo quindi, il rapporto tra la cosa e l'uomo, ovverosia il potere di fatto esercitato sulla res (Cass. 8147/2014), al verificarsi di un danno il (presunto) responsabile deve dare la prova del caso fortuito, e tale prova è di tipo positivo, occorre cioè indicare in modo specifico, e provare, un evento straordinario e imprevedibile, come un fenomeno naturale o il fatto del terzo ovvero dello stesso danneggiato. Ciò significa che se il soggetto non riesce a provare quale è l'evento che ha provocato il danno, sarà comunque responsabile, anche se per avventura il danno è stato cagionato da un evento assolutamente imprevedibile ed eccezionale;
pertanto deve ritenersi che le cause ignote sono a carico del custode. Ancora recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata in tal senso, affermando che: “rileva come la responsabilità per danno da cosa in custodia ex articolo 2051 cod.civ. operi obiettivamente, salvo che venga provato, ad onere del custode, il caso
6 fortuito. Ora, è vero che quest'ultimo può essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato;
e tuttavia, per integrare l'esimente, tale condotta deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi - sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta - in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti (tra le molte: Cass. n. 11016 del 19/05/2011; Cass. n. 25029 del
10/10/2008; Cass. n. 11227 dell'8/5/2008, cit. anche nella sentenza impugnata).” (cfr. Cass. 18317/2015). Ed ancora più recentemente: “con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che
l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Atteso che il custode presunto responsabile può, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227,
1 ° no., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass., 22/3/2011,
n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando
l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi ( v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass.,
12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass.,
20/2/2006, n. 3651).” (Cfr. Cass. 11802/2016).
Conclusivamente, in conformità ai richiamati indirizzi giurisprudenziali della Suprema
Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia assume carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tener conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. Da quanto sopra esposto, consegue che: “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).” (cfr. Cass. 11802/2016).
7 3. Facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie concretamente in esame, si ritiene che parte attrice abbia fornito idonea prova del fatto storico dell'avvenuta caduta e dalla riferibilità della stessa allo stato dei luoghi, come comprovato sia testimonialmente che documentalmente mediante le foto allegate.
L'accadimento della caduta non è stato oggetto di specifica contestazione quanto all'accadimento del fatto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice mentre le circostanze e le cause della stessa hanno poi trovato idonea conferma nelle risultanze istruttorie ammesse ed espletate.
Le dichiarazioni rese dalle parti e dai testi risultano infatti chiare e coerenti nel descrivere le circostanze del fatto nonché nel descrivere lo stato dei luoghi.
Al riguardo l'attrice in sede di interrogatorio formale, dichiarava: RT
“Ero andata solo per vedere il saggio di danza delle mie allieve di cui avevo preparato la coreografia. Non avevo nessun incarico specifico da parte di (…) Non CP_2 sono caduta sulla pista da ballo dove si teneva il saggio di danza ma vicino al container che fungeva da spogliatoio dove si cambiavano le bambine (…) Non so chi avesse messo il tappeto dove sono caduta (…) Sono andata solo come spettatrice. Non avevo nessun ruolo” (…) “Ero andata solo per assistere alla rappresentazione delle mie allieve ma poi non ho assistito perché sono caduta prima. Quella sera non avevo alcun incarico da parte di
[...]
. Quanto allo stato della pavimentazione ha dichiarato: “Non ho visto la CP_2 superficie del piazzale perché era coperta da tappeti. Sono caduta quando ho messo il piede in un punto del tappeto sotto il quale c'era un avvallamento che non si poteva vedere”. Quanto infine al contestato utilizzo di scarpe con i tacchi l'attrice ha dichiarato: “Non è vero.
Avevo dei sandali a zeppa intera e non con il tacco. Confermo che sono le calzature che si vedono nella foto che mi viene rammostrata” ed ha anche confermato che “E' vero che il 1 aprile 2017 ero stata sottoposta ad un intervento chirurgico di trapianto di rene”. Al riguardo la teste ha dichiarato: “Non ricordo esattamente che scarpe Tes_4 indossasse la sig.ra . Ricordo solo che le scarpe avevano un po' di zeppa” RT
Da quanto dichiarato dall'attrice emerge pertanto provato come la caduta sia avvenuta nei pressi dello spogliatoio ove si cambiavano le allieve della scuola di danza, su un piazzale che risultava coperto da tappeti, inoltre ha confermato confessoriamente che si trovava in veste privata e personale, senza cioè alcun incarico da parte della Controparte_4
Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate dalla sig.ra Testimone_5 legale rappresentante della terza chiamata che nel rendere Controparte_2
l'interrogatorio formale sui capitoli di prova ammessi di cui alla memoria 183 c. 6 cpc n. 2 di parte convenuta così rispondeva: “Ero presente quella sera ma Controparte_1 non c'ero nel momento in cui la sig.ra è caduta. Mi hanno chiamato e sono RT andata subito sul luogo e lei era ancora a terra. La sig.ra non è caduta sulla RT pedana dove si svolgeva il saggio di danza delle allieve di Preciso che CP_2 sulla stessa pedana si svolgono anche altre esibizioni di danza e credo anche sportive. E' caduta nell'area dei festeggiamenti dell'evento Ineja San Giovanni, vicino alla pedana”. Il sig. invece, legale rappresentante del convenuto CP_7 CP_1
in sede di interrogatorio formale negava che il piazzale fosse coperto da tappeti o
[...] moquette o comunque asseriva che “E' vero. Noi abbiamo predisposto tutte le strutture, cioè il palco, la cucina e tutti gli spazi che sono poi stati dati gratuitamente in uso alle varie associazioni per i loro spettacoli. Quello che non facevamo è lo specifico allestimento che poi ogni associazione si faceva per realizzare il proprio spettacolo. Noi non abbiamo messo per terra tappeti o moquette o altro perché quello rientrava nell'allestimento di ogni singola
8 associazione. Noi davamo lo spazio così com'era senza alcuna copertura del piano asfaltato”.
Sulle predette circostanze controverse tra le parti, sono stati escussi numerosi testi i quali hanno confermato sostanzialmente la versione resa dall'attrice in sede di interpello, così come confermata dalla legale rappresentante della Controparte_4
La teste non parente e indifferente rispetto alle parti, ha confermato di Tes_4 essere stata chiamata in qualità di medico presente tra il pubblico per assistere la sig.ra
[...] nell'immediatezza della caduta: “Io non ero presente al momento della caduta della Pt_1 sig.ra . Ero tra il pubblico e, dato che sono un medico, sono stata chiamata per RT assisterla. Quando sono arrivata la sig.ra si trovava all'interno di un'area che RT era stata preparata come spogliatoio per le ragazze che dovevano ballare. Lei era per terra.
In quell'area c'erano dei tappeti e lei era caduta in quell'area e mi disse di essere inciampata. Si era fatta male a una caviglia.”. La teste la cui figlia dal 2015 Tes_6 frequentava i corsi di danza presso la interrogata sui capitoli di prova Controparte_2 ammessi di cui alla memoria 183 c. 6 cpc n. 2 di parte terza chiamata Controparte_2 così rispondeva: “Quella sera ero presente perché avevo accompagnato mia figlia per un'esibizione di danza con la sua scuola Mi trovavo nello spogliatoio per CP_2 aiutare mia figlia a cambiarsi. La sig.ra era dietro di me e mi sono voltata RT quando ho sentito il tonfo della caduta.” La teste la cui figlia dal 2016 ha Testimone_7 frequentato i corsi di danza presso la ha riferito: “Io quel giorno mi Controparte_2 trovavo nello spogliatoio mentre si stava cambiando mia figlia. Non ho visto la caduta della sig.ra perché ero girata di spalle.” “Quando sono arrivata sul posto con mia RT figlia era già tutto allestito. So che la scuola di solito quando viene Controparte_2 invitata per fare delle esibizioni a qualche manifestazione non si occupa dell'allestimento degli stand di cui si occupa l'organizzatore” “Confermo che dove è caduta la sig.ra
[...]
c'era un tappeto. Non so chi l'abbia messo ma la scuola Pt_1 Controparte_2 Test non si occupa dell'allestimento” “ “Mi pare che il tappeto fosse di colore verde” “Per quanto mi risulta la si è occupata solo della esibizione delle sue Controparte_2 tesserate, tra cui mia figlia”. I testi hanno anche confermato la presenza di una copertura mediante il posizionamento di un tappeto/moquette dell'asfalto nel punto della caduta ma i testi hanno sostanzialmente escluso che lo stesso sia stato posizionato dalla in quanto non si Controparte_4 occupava dell'allestimento dei locali. La teste Si c'era il tappeto ma non so chi Tes_4
l'avesse posizionato” “Conosco l'associazione in quanto all'epoca Controparte_2 dei fatti mia figlia ballava in quel gruppo. Proprio per questo quella sera ero andata a vedere mia figlia ballare nello spettacolo organizzato dalla Non Controparte_2 credo che la si sia occupata di altro perché è una scuola di ballo”. La stessa CP_2 teste volontaria del convenuto interrogata sui Testimone_9 Controparte_1 capitoli di prova di cui alla memoria 183 c. 6 n. 2 cpc di parte terza chiamata CP_3 così rispondeva: “Ho partecipato come volontaria a molte Feste di San Giovanni. Io mi occupavo della parte burocratica dell'organizzazione per conto del Controparte_1
Il provvedeva all'allestimento delle strutture generali quali tendoni, Controparte_1 cupoline, tavoli e cucina. Anche la pista da ballo e lo spogliatoio dove si cambiano i partecipanti, quali ballerini, ginnasti ecc., erano allestiti dal Lo Controparte_1 spogliatoio era all'aperto sul piazzale San Cristino ed era realizzato con tende e c'erano anche sedie e panche. Poi ogni associazione che partecipava alla manifestazione aveva uno spazio ad essa riservata e che allestiva in modo autonomo. Non ricordo se il nel CP_1
2017 avesse messo dei tappeti o moquette per terra.” La teste Testimone_10
9 segreteria della dal 2015, ha riferito: “Io ero presente. Mi trovavo Controparte_2 all'interno dell'area adibita a spogliatoio nella quale è caduta la sig.ra . RT
Confermo che quando siamo arrivati noi di l'area vicino al palco Controparte_2 adibita a spogliatoio si presentava con moquette per terra che copriva tutta l'area e c'erano anche delle panche e un tavolo. In fondo c'era un container anch'esso adibito a spogliatoio”
“Confermo che secondo me non era un tappeto ma un pezzo molto grosso di moquette, mi pare fosse verde e gialla. Lo spogliatoio era già allestito e c'era già la moquette quando noi siamo arrivati. Non so dire se la moquette sia stata posizionata direttamente dal Comitato
o da chi era stato incaricato di montare gli stand” “E' vero la CP_1 [...] era stata invitata, come altre associazioni, dal Comitato per CP_2 CP_1 esibirsi sul palco. Ogni sera c'era un'associazione diversa. Quel giorno toccava a noi e avevamo portato le nostre bimbe a esibirsi in uno spettacolo di danza. Noi non abbiamo allestito nulla. Ogni bambina si era portata una borsina con i suoi vestiti di scena e attrezzi per truccarsi e pettinarsi”. La teste ha riferito: “Quando noi siamo arrivate Tes_6 nel tardo pomeriggio con la scuola di danza abbiamo trovato già tutto allestito, comprese moquette, tavoli, panche e sedie.” Capo 3: “Dove è caduta la sig.ra c'era una RT moquette molto grande che mi pare fosse di colore verde” Capo 4: “Per quanto ne so l'associazione viene invitata alle varie manifestazioni e si occupa solo di CP_2 organizzare l'esibizione delle proprie tesserate”.
Quanto allo stato del piazzale sottostante il suddetto tappeto/moquette, i testi hanno confermato quanto riferito dall'attrice circa la presenza di buche sottostanti. La teste Tes_4
“Ricordo che il piazzale non è liscio e presenta dei dislivelli ma non so se siano stati provocati dalle mareggiate”. La teste “Confermo che il piazzale San Cristino Tes_2 era pieno di buche ma non so se fossero state provocate dalle mareggiate anche se quell'area è vicino al mare”. La teste “Ricordo che il piazzale aveva delle Tes_3 grosse buche ma non so da cosa fossero state provocate”. La teste : “Ricordo, anche Tes_6 perché ogni tanto ci andavo a parcheggiare, che il piazzale San Cristino presentava delle buche ma non conosco le cause”. Da quanto precede emerge come l'area (piazzale ad uso parcheggio) in questione sia stata oggetto di una concessione da parte del in favore del che CP_8 Controparte_1 poi ne concedeva per alcuni orari limitati la disponibilità ad associazioni che presentavano sul palco le loro attività organizzando spettacoli e iniziative di vario genere, come è il caso della CP_2
Dalle testimonianze acquisite emerge pertanto come la custodia dell'area in cui è avvenuta la caduta, debba essere ritenuta in capo al che, peraltro, adduce di Controparte_1 non essere stato l'autore dell'allestimento degli spazi della manifestazione senza avere portato alcun elemento di prova al riguardo, se non le dichiarazioni del proprio rappresentante legale che non assumono alcun valore probatorio al riguardo. Tale assunto del resto appare astrattamente non credibile atteso che l'organizzazione della manifestazione nel suo complesso e l'organizzazione dei relativi spazi atteneva al Controparte_1 che, come ammesso espressamente dal suo legale rappresentante in sede di interpello, allestiva gli spazi, ricevuti in concessione dal Comune di Imperia, dove si svolgono le varie attività ludiche e gastronomiche, compreso il palco, la cucina e l'area pertinenziale dello spogliatoio (“Noi abbiamo predisposto tutte le strutture, cioè il palco, la cucina e tutti gli spazi che sono poi stati dati gratuitamente in uso alle varie associazioni per i loro spettacoli”. Effettivamente come evidenziato dai convenuti “se il Comitato provvedeva ad allestire non solo le strutture portanti ma anche gli arredi (tavolini, sedie, panche, tende, etc) non è
10 plausibile che non avesse collocato anche i tappeti/moquette sull'area adibita a spogliatoio
e voglia far credere che ogni associazione, che a turnazione si esibiva sul palco ogni pomeriggio e sera, si portasse “da casa” l'ingombrante moquette da stendere in terra! Per lo meno ciò non è sicuramente accaduto nel caso della le cui Controparte_4 tesserate -come dichiarato dai vari testi escussi sul punto- trovarono lo spogliatoio completamente allestito, compresa la moquette.” Le dichiarazioni dei testimoni Tes_2 Tes_ e sopra riportate sono state infatti univoche al riguardo e, del resto la stessa Tes_3 teste di parte convenuta , volontaria del è stata dubitativa Tes_9 Controparte_1 sul punto dichiarando che “il provvedeva all'allestimento delle Controparte_1 strutture generali quali tendoni, cupole, tavoli e cucina. Anche la pista da ballo e lo spogliatoio dove si cambiano i partecipanti quali ballerini, ginnasti etc. erano allestiti dal
Comitato Lo spogliatoio era all'aperto sul piazzale San Cristino ed era CP_1 realizzato con tende e c'erano anche sedie e panche” precisando solo in relazione al tappeto che “Non ricordo se il Comitato nel 2017 avesse messo dei tappeti o moquette per terra”.
Del resto in comparsa di costituzione il Comitato ha confermato di aver avuto in concessione l'area dal e la custodia si è quindi trasferita dall'ente pubblico alla associazione CP_8 organizzatrice che, sottraendola temporaneamente alla sua destinazione di parcheggio, ha organizzato gli spazi destinati a stand, cucina, zona ristorante, palco, erigendo le rispettive strutture e collocando gli arredi (tavoli, panche, sedie, tende etc.). Risulta pertanto provato che il abbia allestito la struttura del palco e l'area spogliatoio Controparte_1 collocando sedie, tavoli, panche e tende, e conseguentemente, quale allestitore dello spazio in concessione dal nei giorni dal 15 al 26 giugno 2017 il ne abbia assunto CP_8 CP_1 la veste giuridica di custode concedendo solo temporaneamente in uso parziale e per brevissimi momenti il palco e lo spogliatoio ad associazioni per la presentazione di loro spettacoli svolti nell'ambito delle strutture predisposte dal Comitato organizzatore. Era dunque il Comitato ad avere, oltre che la disponibilità giuridica, anche quella materiale dell'intera area su cui si svolgeva la manifestazione e che poteva deciderese collocare a terra nello spogliatoio il tappeto/moquette di cui hanno riferito i testimoni. Di contro, dalle prove espletate, la al pari di tutte le altre associazioni che a turno si esibivano CP_2 sul palco, non avevano alcun potere di fatto in cui si sostanzia la custodia e che si concreta nel potere di controllare la cosa e di intervenire su di essa quale fonte del rischio. Dalle Cont dichiarazioni rese dai testi emerge infatti come le allieve della giunsero nello spazio allestito a spogliatoio per prepararsi alla esibizione e lo utilizzarono secondo la sua normale destinazione, senza apportare alcuna modificazione che lo potesse rendere più pericoloso o anche solo insidioso. Inoltre, come evidenziato dall'attrice in note conclusive: “Dal raffronto fra la prima e terza foto di cui all. n. 2 dell'atto di citazione, si vede come la buca fosse totalmente occultata e l'assenza di segnalazioni atte ad avvertire la presenza del pericolo, ha ingenerato in capo alla IG il legittimo affidamento in ordine alla RT stabilità e regolarità della superficie cui si trovava. Il sinistro per cui è causa è avvenuto presso un'area data in concessione al In Controparte_1 virtù dell'art. 23 del DPR 328/1952 il concessionario è responsabile verso
l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Avendo il concessionario la disponibilità materiale della cosa, ne è custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. e come tale deve provvedere ad eliminare i pericoli dalla stessa derivanti” In conclusione, dall'esame delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interpello e dalle dichiarazioni rese dai numerosi testi, si ritiene che l'attrice abbia fornito idonea prova del fatto storico della caduta e delle modalità con cui essa è avvenuta. Risulta inoltre provato
11 come l'area nella quale è caduta l'attrice fosse stata data in gestione dal al CP_8 [...] per l'organizzazione di una Festa annuale assumendone il relativo dovere di CP_1 custodia. In detto ambito il Comitato organizzatore invitava a partecipare diverse associazioni, le quali presentavano proprie iniziative e spettacoli. Il fatto che vi fosse la presenza di buche coperte da una moquette/tappeto e che la stessa non fosse segnalata e l'uniforme colorazione della moquette stesa a terra ne diminuiva ulteriormente la prevedibilità e visibilità. Alla luce di tutto quanto precede, della caduta dell'attrice è tenuto pertanto a rispondere pertanto il convenuto in ragione della Controparte_1 responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c..
4. Ciò ritenuto e statuito circa le modalità di accadimento del fatto e la responsabilità custodiale del convenuto dell'area in cui è avvenuta la caduta, occorre verificare l'eventuale sussistenza di un concorso colposo riferibile al comportamento e, comunque, alla conoscenza o conoscibilità dello stato dei luoghi da parte dell'attrice. Infatti, come noto, il comportamento colposo del danneggiato, che pur non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno, può comunque integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità risarcitoria del danneggiante in ragione dell'incidenza della colpa del danneggiato. Anche il danneggiato ha comunque l'onere di dover provare di aver avuto la giusta attenzione, e questo perché i soggetti che si relazionano con la cosa custodita da altri sono comunque tenuti ad adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti.
Pertanto, l'eventuale disattenzione dell'utente che non s'avveda del pericolo e però utilizzi la cosa in modo conforme alla sua destinazione, senza porre in essere una sequenza causale autonoma di per sé idonea a produrre il danno, non assurge ad evento idoneo ad esimere il custode da responsabilità, non avendo quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del fortuito. Tuttavia, il comportamento colposo del danneggiato che non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato
Al riguardo il convenuto ha eccepito che l'attrice sarebbe caduto per via delle CP_1 scarpe con tacco alto che indossava. Quanto alle scarpe indossate dall'attrice al momento della caduta, la teste ha riferito: “Confermo che quella sera la Testimone_10 [...]
indossava le scarpe che si vedono nella foto che mi viene rammostrata e che ho Pt_1 scattato io prima che avvenisse la caduta”. La teste “Ricordo che la Tes_3 RT usava delle scarpe con la ceppa ma non so dire che altezza avessero e non ricordo se quella sera fossero quelle della foto che mi viene rammostrata”. La teste : “Ricordo che la Tes_6
indossava dei sandali con la zeppa e ricordo che sono quelli della foto che mi RT viene rammostrato e che confermo”. Non emerge pertanto provato quanto sostenuto dal convenuto , ovvero che si trattasse di calzature con tacchi alti e tali da generare da CP_1 sé una particolare situazione di pericolo per l'attrice che li indossava. Ciò ritenuto, è peraltro pacifico l'obbligo, ribadito nella consolidata giurisprudenza sopra richiamata, di ordinaria attenzione da parte di chi accede o transita in un luogo aperto al pubblico (strade, marciapiedi, piazzali ecc.). Certamente quindi il danneggiato, stante le caratteristiche del luogo, piazzale aperto al pubblico, avrebbe dovuto mantenere un atteggiamento di particolare prudenza ed attenzione, avendo concorso almeno parzialmente con la sua disattenzione, pur in presenza della responsabilità a carico del custode, alla causazione della caduta e al prodursi delle sue conseguenze dannose.
12 Nel caso di specie, alla luce delle emergenze di causa ed alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, si ritiene quindi possa trovare applicazione la regola di cui all'art. 1227 co. 1 c.c. che, ai sensi dell'art. 2056 c.c., in caso di responsabilità custodiale può comportare la riduzione del risarcimento in presenza della concorrente colpa del danneggiato, proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex plurimis, cfr. Cass. n. 18317/2015, Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n.
1002/2010, Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008). Pertanto, pur ritenuta e affermata la responsabilità del quale custode dell'area, per le ragioni più sopra evidenziate, si CP_1 ritiene che vi siano giustificate ragioni per ritenersi e affermarsi sussistente anche un concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'evento lesivo, concorso che si ritiene corretto indicare nella percentuale di 1/2, in quanto avrebbe potuto essere adottata dal danneggiato una maggiore attenzione e cautela nell'affrontare il percorso in questione, come emerge provato presuntivamente dal fatto, allegato da parte convenuta e non contestato, che non si verificarono altri episodi analoghi durante tale manifestazione.
5. Ciò statuito, il ha altresì eccepito, oltre alla ritenuta Controparte_1 corresponsabilità del danneggiato, di aver trasferito la responsabilità custodiale in capo alla terza chiamata per effetto dell'atto unilaterale di manleva sottoscritto in data 15 maggio 2017
e versato in atti e, per tale ragione, ha evocato in causa in garanzia e manleva la
[...] che aveva organizzato lo spettacolo al quale l'attrice avrebbe dovuto assistere. CP_2
La terza chiamata e la sua compagnia assicuratrice Controparte_2 CP_3 hanno eccepito l'infondatezza di tale chiamata, sostenendo che la controprestazione ricevuta Cont dalla , consistente nella possibilità di partecipare in modo del tutto gratuito con la propria esibizione alla manifestazione di non poteva determinare la CP_1 corrispettiva assunzione di un rischio così ampio, e in particolare “l'assoluta sproporzione tra l'assunzione indeterminata e indeterminabile di responsabilità da parte della associazione (“.. di manlevare espressamente l'organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni subiti o procurati da chicchessia verificatisi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione”) e l'autorizzazione ad una esibizione dilettantistica della durata di un'ora a titolo squisitamente gratuito, esclude la sussistenza di qualsiasi interesse concreto in capo al c.d. mallevadore e rende totalmente invalida la dichiarazione di manleva.” I suddetti terzi chiamati hanno inoltre eccepito che “la manleva deve essere, inoltre, circoscritta ad una determinata obbligazione, stante il principio generale dell'invalidità del contratto in caso di oggetto indeterminato o indeterminabile (art. 1346 cod.civ.), mentre nel caso de quo, come si è detto, le espressioni utilizzate sono totalmente generiche e indeterminate. La manleva non può riguardare norme di ordine pubblico che regolano
l'allestimento di manifestazioni sul suolo pubblico e aperte al pubblico come la Festa di San Giovanni in quanto il concessionario del Comune deve rispettare standard per la sicurezza
e l'incolumità. La dichiarazione di manleva in questione, infine, predisposta unilateralmente dal e fatta sottoscrivere dalle varie associazioni sportive contiene presupposti di CP_1 fatto non corrispondenti al vero ovvero che allestimento dello spazio e della struttura fosse
a cura dell'associazione e non già, come emerso in corso di giudizio, del CP_1
Per tutti i motivi esposti la dichiarazione di manleva è nulla.” (v. note conclusive
[...]
. CP_3
In effetti le eccezioni svolte dai terzi chiamati appaiono fondate stante la genericità e Cont l'ampiezza del rischio che la si sarebbe assunta a fronte di una manifestazione a titolo gratuito di così breve durata. La manleva, inoltre, poteva concernere solo fatti di cui la predetta Associazione potesse risultare responsabile e non poteva costituire ingiustificata assunzione di qualsiasi responsabilità facente capo al Comitato Inoltre è stato CP_1
13 provato che l'attrice fosse presente quale mera spettatrice e non in quanto richiestane da Cont parte della detta che come tale se ne sarebbe assunta il rischio, e la responsabilità custodiale dell'area in questione per le persone partecipanti alla manifestazione non poteva che ricadere sul Comitato organizzatore.
In ogni caso poi deve osservarsi come la responsabilità custodiale anche ove fosse stata temporaneamente trasferita alla veniva espressamente limitata al Controparte_2 tempo di durata della concessione di uso e che, nell'atto di manleva prodotto, viene espressamente individuata in un orario tra le 20 e le 21.00 ovvero al più tra le 19.30 2 le
22.30.
Come noto sin dall'atto di citazione l'attrice ha indicato come orario della caduta, indicazione che non è stato oggetto di specifica contestazione ed è stata oggetto di conferma in sede di prove orali, le ore “18.00 circa”, e, pertanto, ben prima che potesse eventualmente Cont trovare applicazione tale assunzione di responsabilità custodiale in capo alla limitatamente all'orario di concessione degli spazi e non ad un orario antecedente.
Per le ragioni che precedono, la domanda di chiamata in garanzia e manleva da parte del convenuto nei confronti di viene pertanto Controparte_1 Controparte_2 rigettata siccome infondata in fatto e in diritto.
6. Per quanto attiene alla quantificazione dei danni non patrimoniali lamentati dall'attrice, deve necessariamente premettersi che le conclusioni del CTU medico legale Dr.
(8% di invalidità permanente, gg. 35 di invalidità temporanea al Persona_1
75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25%, con la precisazione che “Nel fascicolo non sembrano presenti spese mediche”) appaiono adeguatamente argomentate e motivate e sono pertanto condivise da questo Giudice. Peraltro al CTU è stato richiesto da parte attrice di fornire ulteriori chiarimenti “non avendo lo stesso risposto al quesito nella parte in cui chiede la verifica della compatibilità delle lesioni con l'evento traumatico descritto e rileva altresì che la relazione non dà atto delle osservazioni formulate dal CTP dr. ” Anche la CP_9 terza chiamata evidenziava che “la relazione del CTU non Controparte_2 risponde al quesito nella parte in cui richiede di relazionare in merito ai precedenti morbosi
e alla loro eventuale incidenza sulla valutazione degli esiti.” (v. verbale di udienza del 20.11.2024). Il CTU veniva pertanto espressamente incaricato dal Giudice di riscontrare le richieste delle parti ed al riguardo ha riferito compiutamente quanto segue: “Riporto le tre mail di risposta alla mia bozza peritale inviata in data 17/09/2024, dove si evince che i tre consulenti di parte sono in accordo con l'elaborato medico legale del sottoscritto. Essendoci accordo tra le parti, non si capisce la richiesta di compatibilità tra evento e lesioni patite poiché pare plausibile che una caduta possa aver determinato un evento traumatico descritto con relativa quantificazione medico-legale concordata dalle parti. Inoltre, il pregresso evento morboso dichiarato dalla parte ricorrente nell'udienza 15.03.2023 e raccontato durante le operazioni peritali -trapianto di rene per reni policistici il 01/04/2017-
, non pare, verosimilmente, abbia influito sul trauma del 22/06/2017.” (v. nota di chiarimenti del CTU depositata il 13.1.2025).
Alla luce di quanto precede, non vi è quindi motivo per discostarsi dagli accertamenti e dalle valutazioni effettuate dal C.T.U., il quale ha riferito con ampia ed esaustiva relazione, oggetto di successi chiarimenti, non contestata dai CT delle parti e che viene integralmente richiamata, anche sulla riferibilità dei danni accertati al sinistro de quo indipendentemente dalle pregresse vicende di salute dell'attrice (trapianto di rene).
Ciò premesso, in punto di diritto deve evidenziarsi che la nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt. 138 e 139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona,
14 suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato nell'ordinanza Cass.
n. 7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo” in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass., ord. n. 23469/2018,
Cass., sent. n. 28988/2019), che: “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico- relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico- relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito che: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)”. Infine, sempre nella detta ordinanza, la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.
Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. In Cass. n. 7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i
“pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”. Ciò premesso, occorre ulteriormente evidenziare che, con riferimento alle Tabelle Milanesi del 2018, la Suprema
Corte, con sentenza n. 25164/2020, ha rilevato come dette tabelle nella quantificazione del non patrimoniale comprendessero anche la componente del danno morale e che, pertanto, un eventuale conteggio del danno morale in via separata ed ulteriore avrebbe comportato una duplicazione di risarcimento. In particolare la Corte ha indicato che: “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
15 liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art.
138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.” Mentre per il danno cd. biologico
(dinamico-relazionale) le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale, con riferimento al danno morale deve osservarsi ulteriormente quanto segue. La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento) (cfr. Cass. n.
25164/2020). Nel caso in esame, peraltro, non risultano dedotte e provate da parte attrice, ragioni che giustifichino una personalizzazione del danno, così come ragioni che comportino la autonoma liquidazione equitativa del danno morale la quale si ritiene essere ricompresa nel danno già liquidato e comunque dovrebbe essere anch'essa specificatamente provata mentre al riguardo parte attrice non ha effettuato alcuna specifica e circostanziata allegazione e deduzione istruttoria (cfr. Cass. Civ. Sent. Sez. 3 n. 4379/2016). Del resto, più di recente, la Suprema Corte pur affermando l'indipendenza del danno cd morale o da sofferenza psichica rispetto a quello medico legale, ha statuito che: “non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.” (cfr. Cass. 5280/19). Al riguardo, peraltro, la Suprema Corte ha statuito che, come nel caso in esame, “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità” (v. Cass. 67443/2023). Quindi, non essendovi alcun motivo per discostarsi dagli accertamenti e dalle valutazioni effettuate dal C.T.U., che vengono condivise e fatte proprie dal Giudice, né per effettuare personalizzazioni del danno, ne deriva il conteggio che segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 71 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 11.773,00
16 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Spese mediche: € 0 Totale generale: € 17.379,25
Nel caso in esame non risultano, come detto, allegate e provate ragioni idonee a determinare una “personalizzazione” del danno, così come ragioni che comportino la autonoma liquidazione equitativa del danno morale e comunque un'ulteriore pretesa a titolo di danno morale dovrebbe anch'essa essere specificatamente provata mentre al riguardo parte attrice non ha effettuato alcuna specifica richiesta né allegazione e deduzione istruttoria
(cfr. Cass. Civ. Sent. Sez. 3 n. 4379/2016).
Alla luce di tutto quanto precede deve pertanto ritenersi fondata in fatto e in diritto la domanda proposta da parte attrice re che viene conseguentemente accolta, nei limiti del 50% per le ragioni che precedono. L'attrice ha infatti chiesto il pagamento integrale del danno subito indicandolo in € 10.000,00 ma precisando nelle conclusioni “ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta anche a seguito di licenzianda CTU”. Alla luce degli esiti della
CTU, ne consegue la condanna del convenuto al pagamento in Controparte_1 favore dell'attrice dell'importo di € 8.689,62 (pari al 50% di € 17.379,25), importo costituente debito di valore e da ritenersi già rivalutato essendo le tabelle applicate aggiornate all'anno 2024, oltre rivalutazione successiva ed oltre interessi legali decorrenti dal fatto sino al saldo sulla somma annualmente devalutata.
7. In ordine alle spese del giudizio, in virtù del principio della soccombenza le stesse dovranno essere poste a carico della parte convenuta soccombente e deve pertanto procedersi alla loro liquidazione in favore di parte attrice. Tenuto peraltro conto dell'esito del giudizio con accoglimento solo parziale delle domande attoree, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite in ragione di un mezzo. Ai sensi del D.M.
Giustizia 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia, della fase istruttoria, della natura della controversia, nonché del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, del risultato del giudizio, consegue la seguente liquidazione, a favore di parte attrice, per cause del valore da € 5.200 fino ad euro
26.000,00: per la fase di studio, euro 900,00; per la fase introduttiva, euro 750,00; per la fase istruttoria e di trattazione € 1.650,00; per la fase decisoria, tenuto anche conto del rito adottato, euro 1.500,00, e così, complessivamente € 4.800,00, oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed esborsi pari ad € 277,00, e operata la disposta compensazione di 1/2 residuano dovuti € 2.400,00 oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed € 138,50 per esborsi.
Essendo stata rigettata la domanda di garanzia e manleva formulata dal CP_1 nei confronti di le spese di lite seguono la
[...] Controparte_2 soccombenza ma si ritiene che, attesa la particolarità della materia, sussistano giustificate ragioni per la compensazione tra le parti in ragione di un mezzo e vengono liquidate in dispositivo secondo i medesimi parametri che precedono.
Stante il fatto che la chiamata di da parte di CP_3 Controparte_2 risultava giustificata alla luce della evocazione in giudizio di quest'ultima da parte del sulla base dell'atto di manleva sottoscritto, alla luce dell'esito del Controparte_1
17 giudizio si ritiene sussistano giustificate ragioni per l'integrale compensazione tra dette parti delle spese di lite.
Le spese di CTU, essendosi rese necessarie per la delibazione delle domande attoree e considerato l'esito del giudizio, seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico di parte attrice e di parte convenuta in ragione del 50% Controparte_1 ciascuna.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede :
1- Accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa è imputabile ex art. 2051 c.c. al convenuto Controparte_1 con una responsabilità concorrente ex art. 1227 c. 1 c.c. di parte
[...] attrice per i danni subiti in ragione di un mezzo.
2- Conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, e dichiara tenuto e condanna il convenuto Controparte_1 in persona del legale rappresentante in carica, al
[...] pagamento in favore dell'attrice a titolo di danno non RT patrimoniale dell'importo di €8.689,62, pari al 50% del danno subito, oltre rivalutazione e interessi legali come in parte motiva dal fatto sino al saldo effettivo.
3- Condanna il convenuto Controparte_1 in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle
[...] spese processuali in favore dell'attrice che, già RT operata la disposta compensazione di un mezzo, liquida in residui € 2.400,00 per compensi, oltre spese generali 15% e accessori di legge oltre esborsi di €
138,50.
4- Rigetta la domanda di garanzia e manleva proposta dal convenuto
[...] in persona del legale Controparte_1 rappresentante in carica, nei confronti della terza chiamata
[...]
CP_2
5- Conseguentemente dichiara tenuto e condanna il convenuto
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 in carica, al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata in persona del Presidente pro tempore, che, Controparte_2 operata la disposta compensazione di un mezzo, liquida in residui € 2.400,00 per compensi, oltre spese generali 15% e accessori di legge oltre esborsi di € 118,50.
6- Dichiara non doversi provvedere in ordine alle domande di garanzia e manleva proposte dalla terza chiamata in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, nei confronti della propria compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante in Controparte_3 carica, stante il rigetto delle domande proposte dal convenuto
[...] nei confronti del terzo chiamato Controparte_1 di Controparte_2
7- Conseguentemente compensa integralmente le spese di lite tra
[...]
in persona del Presidente pro tempore, il CP_2 [...]
e la terza chiamata Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_3
18 8- Pone definitivamente le spese e competenze di CTU a carico dell'attrice
[...]
e del convenuto Pt_1 Controparte_1
n ragione di un mezzo ciascuno.
[...]
Così deciso in Imperia il 17 aprile 2025.
Il G.O.T.
Dr. Claudio Pesce
19
Verbale di Udienza
Nella causa R.G. 1180 / 2021
(Artt. 281 sexies e 127 bis c.p.c.)
All'udienza del 17/04/2025 h.
9.30 davanti al Giudice designato Dott. Claudio Pesce sono comparsi mediante collegamento da remoto al link comunicato:
- per l'attrice l'Avv. Matteo MANCONI;
RT
- per il convenuto l'Avv. Barbara Pozzolo;
Controparte_1
- per la terza chiamata l'Avv. Davide La Monica;
Controparte_2
- per la terza chiamata 'Avv. Tonelli in sostituzione Controparte_3 dell'Avv. Adriano Battistotti.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti noto all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I difensori si richiamano a tutti gli atti difensivi e procedono alla discussione orale della causa, fornendo gli approfondimenti richiesti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate all'udienza del 16.4.25 e chiedono di essere dispensati dal presenziare alla lettura della sentenza.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Alle ore 9.40 il GOT, data lettura del verbale di udienza e di quanto precede, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dispensando le parti dal presenziare alla lettura della sentenza.
Alle ore 20.00 uscito dalla camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione in fatto e in diritto della decisione, provvedendo al successivo deposito telematico della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
In composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Claudio Pesce, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., dando lettura dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. 1180 / 2021
Promossa da
1 C.F. residente in Pontedassio (IM), RT CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliata in Imperia, Via XXV Aprile, n. 60 presso il difensore Avv.
Matteo Manconi, attrice
Contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante in carica, (C.F. e Partita IVA n. ), ed P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Genova, Via Assarotti 48/1, presso lo studio del difensore Avv.
Barbara Pozzolo, convenuto e chiamante
E nei confronti di
, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Imperia Controparte_2
(IM), c.f. , ed elettivamente domiciliata in Imperia (IM) Via Felice Cascione P.IVA_3
n. 42 presso il difensore Avv. Davide La Monica del Foro di Imperia, terza chiamata e chiamante e in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_3 cod. fisc. e part. IVA , corrente in Bologna, ed elettivamente domiciliata in P.IVA_4
Sanremo, via Matteotti n. 34, presso il difensore Avv. Adriano Battistotti.
Avente ad oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come a verbale di udienza.
Per l'attrice : “Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le pronunce e le declaratorie RT tutte meglio viste, – accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o altra norma applicabile del Comitato San Giovanni per il sinistro occorso alla sig.ra RT
, durante la manifestazione anno 2017 e per l'effetto condannarlo
[...] CP_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10.000 ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta anche a seguito di licenzianda CTU, oltre rivalutazione ed interessi;
– con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.” (v. note conclusive attrice). Per il convenuto “In Via Controparte_1
Principale e Comunque -Rigettare e Respingere ogni Domanda E Richiesta dell'attrice perché infondate sia in fatto che in diritto e comunque e non provate. -Nel non creduto caso in cui venisse accertata e provata una responsabilità in capo al Controparte_1 provata l'esistenza di danni risarcibili, ed il nesso di causalità tra l'evento e le lamentate lesioni RICONDURRE a giusta misura l'indennizzo richiesto dall'attore nei limiti del giusto
e provato tenuto anche conto delle concorrenti responsabilità. -Nel non creduto caso di condanna del al pagamento di qualsivoglia somma in favore Controparte_1 dell'attrice DICHIARARE la in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore tenuta a manlevare e rifondere il da Controparte_1 ogni e qualsivoglia somma la stessa sarà condannata a pagare a qualsiasi titolo all'esito del presente giudizio, comprese le spese legali e quelle di eventuali CTU. Il tutto, con il favore delle spese, diritti ed onorari della presente procedura.” (v. note conclusive/preverbale 10.4.25).
Per la terza chiamata : “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis Controparte_2 reiectis, così provvedere:- rigettare qualsivoglia domanda e/o richiesta avanzata da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
- respingere qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di perché infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto, di conseguenza respingere la domanda di garanzia formulata da
[...] verso la conchiudente;
- nella denegata e non creduta Controparte_1
2 ipotesi in cui l'On.le Tribunale di Imperia ritenesse di accogliere, anche parzialmente, la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attrice e di addebitare qualsivoglia responsabilità in capo ad accogliere la domanda di garanzia Controparte_2 formulata e, conseguentemente, condannare , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Stalingrado n. 45 Bologna (BO), in virtù delle polizze assicurative stipulate con lo e quindi con l'affiliata CP_6 [...]
a manlevare e garantire quest'ultima associazione per tutto quanto fosse CP_2 tenuta a fare e/o pagare, tanto per capitale, quanto per interessi, rivalutazione, a titolo di danni e spese anche processuali. - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge, compresi quelli relativi alla procedura di mediazione e per la chiamata in causa del terzo in garanzia”. (v. memoria 183 n. 1 c.p.c.). Per la terza chiamata “Piaccia al Tribunale Ill.mo, Controparte_3 contrariis reiectis, in via principale respingere qualsivoglia domanda nei confronti di
[...]
per l'effetto respingere la domanda di garanzia verso la conchiudente. In via CP_2 subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ravvisata una qualche responsabilità di respingere comunque la domanda di garanzia verso CP_2 per non operatività della copertura assicurativa. Vinte le spese e compensi Controparte_3 di causa” (v. comparsa costituzione).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la sig.ra conveniva in giudizio il convenuto RT al fine di sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni conseguiti alla caduta avvenuta il 22.6.2017.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree CP_1 previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ex art. Controparte_4
106 c.p.c. al fine di esserne garantito da ogni e qualsivoglia ragione economica eventualmente su di esso gravante in dipendenza del presente giudizio nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2 formulate nei suoi confronti e comunque chiedendo di chiamare in causa in garanzia e manleva la società assicuratrice in forza della polizza n. CP_3
1/60659/65/124449147 stipulata da Centro Sportivo Educativo Nazionale, “nella denegata
e non creduta ipotesi in cui il Tribunale, accogliendo la domanda attrice, ravvisasse una sua qualche responsabilità per quanto accaduto alla IG il giorno 22 giugno RT
2017”.
Venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 cpc e, esperite le prove orali per interpello e testi ammesse, esperita la CTU medico-legale e successivi chiarimenti, la causa veniva in decisione all'udienza odierna, ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate e discussione orale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha evocato in giudizio il convenuto Controparte_1 al fine di sentirlo dichiarare civilmente responsabile di tutti i
[...] danni derivati dalle lesioni personali subiti in dipendenza di una caduta verificatasi nelle seguenti circostanze: “Il giorno 22 giugno 2017 alle ore 18.00 circa, la IG RT
allenatrice e accompagnatrice della scuola di ballo i Imperia,
[...] CP_4 si trovava presso l'area dedicata al saggio di danza che si sarebbe dovuto tenere all'interno dei Festeggiamenti di San Giovanni (Ineja) a Imperia Oneglia, organizzato dal
[...]
L'odierna attrice, su incarico della Società sportiva, Controparte_1 avrebbe così dovuto “supervisionare” la manifestazione, anche in virtù di un incarico
3 conferitoLe dalla società sportiva del 27.09.2016. nello svolgere il compito affidatole, camminando lungo il percorso che accompagnava gli atleti allo spogliatoio, appoggiasse i piedi in una buca coperta da un tappeto/moquette cadendo rovinosamente per terra.” (v. note conclusive attrice).
Il convenuto ha eccepito in via principale l'insussistenza di Controparte_1 una responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c. e comunque la mancanza di prova della derivazione del danno dalle cose in custodia, del nesso causale tra i lamentati danni e l'evento, dell'elemento soggettivo in quanto con riferimento agli infortuni ai partecipanti all'evento il non potrebbe che rispondere a titolo extracontrattuale ai Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c.. Opponeva infine, per la denegata di ritenuta responsabilità del
, la sussistenza dell'esimente del caso fortuito, e del fatto del danneggiato, dovendo CP_1 ritenersi l'evento dannoso conseguenza del comportamento imprudente dello stesso, tale da interrompere il nesso causale fra l'attività del e la lesione arrecata. Chiedeva CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa della in quanto custode Controparte_2 dell'area ove era accaduto il fatto e comunque in quanto tenuta a manlevarla in forza di un espresso atto di manleva che produceva.
Anche la terza chiamata in manleva, pur non contestando Controparte_2
l'accadimento del fatto, eccepiva che “risulta totalmente indimostrata la causa del sinistro occorso alla sig.ra . Nessuno dei testi sentiti ha infatti visto cadere la sig.ra RT [...]
, mentre tutti confermano che quest'ultima aveva problemi a deambulare a causa Pt_1 di un recente intervento di trapianto di rene e che indossava un paio di calzature alte. Nel caso de quo, pertanto, l'attrice non solo non ha provato il nesso causale tra la caduta e
l'avvallamento del sedime, ma non ha neppure provato l'esistenza dell'insidia. (…) La sig.ra
avrebbe quindi dovuto dimostrare il nesso causale tra la caduta e la presenza RT dell'avvallamento sul sedime stradale.” In ordine alla chiamata in causa da parte del evidenziava che “la stata chiamata in causa Controparte_1 Controparte_2 dal per motivazioni che alla presente difesa risultano Controparte_1 completamente ingiustificate. Fermo restando quanto detto in precedenza, e cioè che la responsabilità del custode (nel caso di specie il Controparte_1
deve essere esclusa ogniqualvolta l'evento dannoso sia conseguenza del
[...] comportamento imprudente del danneggiato, condotta che interrompe il nesso di causalità tra l'attività del custode e l'evento dannoso, la come confermato da Controparte_2 tutti i testi che sono stati sentiti, non era la custode dell'area dove si è verificata la caduta dell'attrice. Il Comitato aveva infatti invitato la scuola di danza CP_1 [...] come altre decine di associazioni imperiesi) a svolgere una esibizione di danza CP_2 classica e moderna il giorno 22/06/2017 alle ore 19.00, come può facilmente evincersi dal calendario eventi presente nel depliant di “Ineja San Giovanni 2017” (vedasi doc. 9 in atti). La nell'occasione, aveva quindi utilizzato esclusivamente la pista da CP_2 Tes_ ballo, senza allestire alcunché (vedasi dichiarazioni rilasciate dai testi Tes_2 Co
. Non si comprende pertanto per quale ragione la dovrebbe Tes_3 CP_2 essere chiamata a risarcire i danni subiti da una persona caduta a terra in area non sottoposta alla custodia dell'associazione sportiva” (v. note conclusive
[...]
. CP_2
La , chiamata a sua volta in causa in garanzia e manleva da CP_3 [...]
a sua volta eccepiva che “L'attrice non ha dato prova di alcuno degli assunti CP_2 che avrebbero dovuto costituire il fondamento della propria domanda. Mentre la circostanza per la quale l'attrice, camminando all'interno dello spazio adibito a camerino, cadde a terra è pacifica e non contestata e ammessa in sede di interpello dal legale
4 rappresentante di (udienza 15 marzo 2023), rimane invece del tutto Controparte_2 indimostrato che la caduta venne provocata dalla presenza di una anomalia – buca, avvallamento, asperità - sotto il tappeto /moquette che ricopriva il sedime dello spogliatoio in uso alle allieve della scuola di danza per l'esibizione programmata quel giorno. Va
Innanzitutto posta l'attenzione sul fatto che la caduta è avvenuta all'interno di uno spazio delimitato adibito esclusivamente a camerino/spogliatoio per coloro che si esibivano sul palco. La presenza nell'area della IG , che, a suo dire, partecipava come RT semplice spettatrice alla esibizione di danza, non era dunque giustificata. Accedendo per un attimo all'ipotesi che la fattispecie rientri nella responsabilità da cose in custodia – ma come si dirà la custodia dei luoghi non faceva sicuramente capo alla Controparte_2
Eccepiva inoltre la nullità, la invalidità e comunque l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della manleva fatta sottoscrivere dal e infine Controparte_1
l'operatività della garanzia assicurativa sulla polizza n. 1/60659/65/124449147 stipulata da con (v. argomentazione richiamate in note Controparte_2 CP_3 conclusive del 3.4.2024).
2. Ciò esposto, occorre premettere alcune considerazioni in diritto relativamente alla tematica della responsabilità custodiale cui attiene l'oggetto della presente controversia. Sul punto, la norma di cui all'art. 2051 c.c. contempla quali due unici presupposti applicativi della responsabilità in capo al custode, il rapporto di custodia con la cosa e la derivazione del danno dalla cosa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n.
858/2008).
Il primo presupposto, ossia la custodia, consiste come noto nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, che è evidentemente qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia. Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa e quindi custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche i conduttori, depositari, comodatari e usufruttuari.
Circa il secondo requisito occorrente per l'applicazione della responsabilità custodiale, e cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, si osserva che il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità extracontrattuale, è tenuto a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”. Non è invece richiesta anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima, qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c. e ciò perché tutte le cose, anche quelle normalmente innocue, sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose, per un loro dinamismo intrinseco o per l'insorgenza esterna di agenti dannosi. In tema di “insidia o trabocchetto” ancora recentemente la Suprema Corte ha ribadito che: “Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043
c.c. ( v., Cass., 14/3/2006, n. 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass.,
17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass.,
9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass.,
25/6/2003, n. 10131 ), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. (v. Cass., 20/2/2006, n. 3051), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare
5 della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass.,
20/10/2014, n. 22222. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651). A tale stregua, in quanto estraneo alle suindicate regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. e, conformemente, Cass.,
20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390).” (cfr. Cass. 11802/2016).
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito, un'ipotesi di vera e propria responsabilità
“oggettiva”, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode. Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dalla prova a carico del custode dell'insorgenza del cosiddetto 'caso fortuito', vale a dire di un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia.
Dunque, il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito, non l'assenza di colpa, tanto che la dottrina parla al riguardo di 'rischio da custodia', più che di 'colpa nella custodia'.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. non discende pertanto dalla presenza di una colpa del custode bensì dall'assenza di un caso fortuito che la possa escludere. Conseguentemente, la prova del caso fortuito non equivale alla prova del comportamento tenuto, bensì è la prova di un evento che vale ad interrompere il nesso di causalità tra evento e danno, il che equivale a dire che è insufficiente la prova della propria diligenza;
si tratterebbe pertanto di un caso di responsabilità oggettiva e in questo senso spesso si è espressa la Cassazione (cfr. tra le molte Cass. 27287/2013 e Cass. 3793/2014). Pertanto, e con specifico riferimento all'onere della prova, all'attore compete solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo anche mediante semplici presunzioni;
il convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, dovrà invece provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Unico presupposto essendo quindi, il rapporto tra la cosa e l'uomo, ovverosia il potere di fatto esercitato sulla res (Cass. 8147/2014), al verificarsi di un danno il (presunto) responsabile deve dare la prova del caso fortuito, e tale prova è di tipo positivo, occorre cioè indicare in modo specifico, e provare, un evento straordinario e imprevedibile, come un fenomeno naturale o il fatto del terzo ovvero dello stesso danneggiato. Ciò significa che se il soggetto non riesce a provare quale è l'evento che ha provocato il danno, sarà comunque responsabile, anche se per avventura il danno è stato cagionato da un evento assolutamente imprevedibile ed eccezionale;
pertanto deve ritenersi che le cause ignote sono a carico del custode. Ancora recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata in tal senso, affermando che: “rileva come la responsabilità per danno da cosa in custodia ex articolo 2051 cod.civ. operi obiettivamente, salvo che venga provato, ad onere del custode, il caso
6 fortuito. Ora, è vero che quest'ultimo può essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato;
e tuttavia, per integrare l'esimente, tale condotta deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi - sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta - in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti (tra le molte: Cass. n. 11016 del 19/05/2011; Cass. n. 25029 del
10/10/2008; Cass. n. 11227 dell'8/5/2008, cit. anche nella sentenza impugnata).” (cfr. Cass. 18317/2015). Ed ancora più recentemente: “con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che
l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Atteso che il custode presunto responsabile può, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227,
1 ° no., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass., 22/3/2011,
n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando
l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi ( v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass.,
12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass.,
20/2/2006, n. 3651).” (Cfr. Cass. 11802/2016).
Conclusivamente, in conformità ai richiamati indirizzi giurisprudenziali della Suprema
Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia assume carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tener conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. Da quanto sopra esposto, consegue che: “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).” (cfr. Cass. 11802/2016).
7 3. Facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie concretamente in esame, si ritiene che parte attrice abbia fornito idonea prova del fatto storico dell'avvenuta caduta e dalla riferibilità della stessa allo stato dei luoghi, come comprovato sia testimonialmente che documentalmente mediante le foto allegate.
L'accadimento della caduta non è stato oggetto di specifica contestazione quanto all'accadimento del fatto nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice mentre le circostanze e le cause della stessa hanno poi trovato idonea conferma nelle risultanze istruttorie ammesse ed espletate.
Le dichiarazioni rese dalle parti e dai testi risultano infatti chiare e coerenti nel descrivere le circostanze del fatto nonché nel descrivere lo stato dei luoghi.
Al riguardo l'attrice in sede di interrogatorio formale, dichiarava: RT
“Ero andata solo per vedere il saggio di danza delle mie allieve di cui avevo preparato la coreografia. Non avevo nessun incarico specifico da parte di (…) Non CP_2 sono caduta sulla pista da ballo dove si teneva il saggio di danza ma vicino al container che fungeva da spogliatoio dove si cambiavano le bambine (…) Non so chi avesse messo il tappeto dove sono caduta (…) Sono andata solo come spettatrice. Non avevo nessun ruolo” (…) “Ero andata solo per assistere alla rappresentazione delle mie allieve ma poi non ho assistito perché sono caduta prima. Quella sera non avevo alcun incarico da parte di
[...]
. Quanto allo stato della pavimentazione ha dichiarato: “Non ho visto la CP_2 superficie del piazzale perché era coperta da tappeti. Sono caduta quando ho messo il piede in un punto del tappeto sotto il quale c'era un avvallamento che non si poteva vedere”. Quanto infine al contestato utilizzo di scarpe con i tacchi l'attrice ha dichiarato: “Non è vero.
Avevo dei sandali a zeppa intera e non con il tacco. Confermo che sono le calzature che si vedono nella foto che mi viene rammostrata” ed ha anche confermato che “E' vero che il 1 aprile 2017 ero stata sottoposta ad un intervento chirurgico di trapianto di rene”. Al riguardo la teste ha dichiarato: “Non ricordo esattamente che scarpe Tes_4 indossasse la sig.ra . Ricordo solo che le scarpe avevano un po' di zeppa” RT
Da quanto dichiarato dall'attrice emerge pertanto provato come la caduta sia avvenuta nei pressi dello spogliatoio ove si cambiavano le allieve della scuola di danza, su un piazzale che risultava coperto da tappeti, inoltre ha confermato confessoriamente che si trovava in veste privata e personale, senza cioè alcun incarico da parte della Controparte_4
Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate dalla sig.ra Testimone_5 legale rappresentante della terza chiamata che nel rendere Controparte_2
l'interrogatorio formale sui capitoli di prova ammessi di cui alla memoria 183 c. 6 cpc n. 2 di parte convenuta così rispondeva: “Ero presente quella sera ma Controparte_1 non c'ero nel momento in cui la sig.ra è caduta. Mi hanno chiamato e sono RT andata subito sul luogo e lei era ancora a terra. La sig.ra non è caduta sulla RT pedana dove si svolgeva il saggio di danza delle allieve di Preciso che CP_2 sulla stessa pedana si svolgono anche altre esibizioni di danza e credo anche sportive. E' caduta nell'area dei festeggiamenti dell'evento Ineja San Giovanni, vicino alla pedana”. Il sig. invece, legale rappresentante del convenuto CP_7 CP_1
in sede di interrogatorio formale negava che il piazzale fosse coperto da tappeti o
[...] moquette o comunque asseriva che “E' vero. Noi abbiamo predisposto tutte le strutture, cioè il palco, la cucina e tutti gli spazi che sono poi stati dati gratuitamente in uso alle varie associazioni per i loro spettacoli. Quello che non facevamo è lo specifico allestimento che poi ogni associazione si faceva per realizzare il proprio spettacolo. Noi non abbiamo messo per terra tappeti o moquette o altro perché quello rientrava nell'allestimento di ogni singola
8 associazione. Noi davamo lo spazio così com'era senza alcuna copertura del piano asfaltato”.
Sulle predette circostanze controverse tra le parti, sono stati escussi numerosi testi i quali hanno confermato sostanzialmente la versione resa dall'attrice in sede di interpello, così come confermata dalla legale rappresentante della Controparte_4
La teste non parente e indifferente rispetto alle parti, ha confermato di Tes_4 essere stata chiamata in qualità di medico presente tra il pubblico per assistere la sig.ra
[...] nell'immediatezza della caduta: “Io non ero presente al momento della caduta della Pt_1 sig.ra . Ero tra il pubblico e, dato che sono un medico, sono stata chiamata per RT assisterla. Quando sono arrivata la sig.ra si trovava all'interno di un'area che RT era stata preparata come spogliatoio per le ragazze che dovevano ballare. Lei era per terra.
In quell'area c'erano dei tappeti e lei era caduta in quell'area e mi disse di essere inciampata. Si era fatta male a una caviglia.”. La teste la cui figlia dal 2015 Tes_6 frequentava i corsi di danza presso la interrogata sui capitoli di prova Controparte_2 ammessi di cui alla memoria 183 c. 6 cpc n. 2 di parte terza chiamata Controparte_2 così rispondeva: “Quella sera ero presente perché avevo accompagnato mia figlia per un'esibizione di danza con la sua scuola Mi trovavo nello spogliatoio per CP_2 aiutare mia figlia a cambiarsi. La sig.ra era dietro di me e mi sono voltata RT quando ho sentito il tonfo della caduta.” La teste la cui figlia dal 2016 ha Testimone_7 frequentato i corsi di danza presso la ha riferito: “Io quel giorno mi Controparte_2 trovavo nello spogliatoio mentre si stava cambiando mia figlia. Non ho visto la caduta della sig.ra perché ero girata di spalle.” “Quando sono arrivata sul posto con mia RT figlia era già tutto allestito. So che la scuola di solito quando viene Controparte_2 invitata per fare delle esibizioni a qualche manifestazione non si occupa dell'allestimento degli stand di cui si occupa l'organizzatore” “Confermo che dove è caduta la sig.ra
[...]
c'era un tappeto. Non so chi l'abbia messo ma la scuola Pt_1 Controparte_2 Test non si occupa dell'allestimento” “ “Mi pare che il tappeto fosse di colore verde” “Per quanto mi risulta la si è occupata solo della esibizione delle sue Controparte_2 tesserate, tra cui mia figlia”. I testi hanno anche confermato la presenza di una copertura mediante il posizionamento di un tappeto/moquette dell'asfalto nel punto della caduta ma i testi hanno sostanzialmente escluso che lo stesso sia stato posizionato dalla in quanto non si Controparte_4 occupava dell'allestimento dei locali. La teste Si c'era il tappeto ma non so chi Tes_4
l'avesse posizionato” “Conosco l'associazione in quanto all'epoca Controparte_2 dei fatti mia figlia ballava in quel gruppo. Proprio per questo quella sera ero andata a vedere mia figlia ballare nello spettacolo organizzato dalla Non Controparte_2 credo che la si sia occupata di altro perché è una scuola di ballo”. La stessa CP_2 teste volontaria del convenuto interrogata sui Testimone_9 Controparte_1 capitoli di prova di cui alla memoria 183 c. 6 n. 2 cpc di parte terza chiamata CP_3 così rispondeva: “Ho partecipato come volontaria a molte Feste di San Giovanni. Io mi occupavo della parte burocratica dell'organizzazione per conto del Controparte_1
Il provvedeva all'allestimento delle strutture generali quali tendoni, Controparte_1 cupoline, tavoli e cucina. Anche la pista da ballo e lo spogliatoio dove si cambiano i partecipanti, quali ballerini, ginnasti ecc., erano allestiti dal Lo Controparte_1 spogliatoio era all'aperto sul piazzale San Cristino ed era realizzato con tende e c'erano anche sedie e panche. Poi ogni associazione che partecipava alla manifestazione aveva uno spazio ad essa riservata e che allestiva in modo autonomo. Non ricordo se il nel CP_1
2017 avesse messo dei tappeti o moquette per terra.” La teste Testimone_10
9 segreteria della dal 2015, ha riferito: “Io ero presente. Mi trovavo Controparte_2 all'interno dell'area adibita a spogliatoio nella quale è caduta la sig.ra . RT
Confermo che quando siamo arrivati noi di l'area vicino al palco Controparte_2 adibita a spogliatoio si presentava con moquette per terra che copriva tutta l'area e c'erano anche delle panche e un tavolo. In fondo c'era un container anch'esso adibito a spogliatoio”
“Confermo che secondo me non era un tappeto ma un pezzo molto grosso di moquette, mi pare fosse verde e gialla. Lo spogliatoio era già allestito e c'era già la moquette quando noi siamo arrivati. Non so dire se la moquette sia stata posizionata direttamente dal Comitato
o da chi era stato incaricato di montare gli stand” “E' vero la CP_1 [...] era stata invitata, come altre associazioni, dal Comitato per CP_2 CP_1 esibirsi sul palco. Ogni sera c'era un'associazione diversa. Quel giorno toccava a noi e avevamo portato le nostre bimbe a esibirsi in uno spettacolo di danza. Noi non abbiamo allestito nulla. Ogni bambina si era portata una borsina con i suoi vestiti di scena e attrezzi per truccarsi e pettinarsi”. La teste ha riferito: “Quando noi siamo arrivate Tes_6 nel tardo pomeriggio con la scuola di danza abbiamo trovato già tutto allestito, comprese moquette, tavoli, panche e sedie.” Capo 3: “Dove è caduta la sig.ra c'era una RT moquette molto grande che mi pare fosse di colore verde” Capo 4: “Per quanto ne so l'associazione viene invitata alle varie manifestazioni e si occupa solo di CP_2 organizzare l'esibizione delle proprie tesserate”.
Quanto allo stato del piazzale sottostante il suddetto tappeto/moquette, i testi hanno confermato quanto riferito dall'attrice circa la presenza di buche sottostanti. La teste Tes_4
“Ricordo che il piazzale non è liscio e presenta dei dislivelli ma non so se siano stati provocati dalle mareggiate”. La teste “Confermo che il piazzale San Cristino Tes_2 era pieno di buche ma non so se fossero state provocate dalle mareggiate anche se quell'area è vicino al mare”. La teste “Ricordo che il piazzale aveva delle Tes_3 grosse buche ma non so da cosa fossero state provocate”. La teste : “Ricordo, anche Tes_6 perché ogni tanto ci andavo a parcheggiare, che il piazzale San Cristino presentava delle buche ma non conosco le cause”. Da quanto precede emerge come l'area (piazzale ad uso parcheggio) in questione sia stata oggetto di una concessione da parte del in favore del che CP_8 Controparte_1 poi ne concedeva per alcuni orari limitati la disponibilità ad associazioni che presentavano sul palco le loro attività organizzando spettacoli e iniziative di vario genere, come è il caso della CP_2
Dalle testimonianze acquisite emerge pertanto come la custodia dell'area in cui è avvenuta la caduta, debba essere ritenuta in capo al che, peraltro, adduce di Controparte_1 non essere stato l'autore dell'allestimento degli spazi della manifestazione senza avere portato alcun elemento di prova al riguardo, se non le dichiarazioni del proprio rappresentante legale che non assumono alcun valore probatorio al riguardo. Tale assunto del resto appare astrattamente non credibile atteso che l'organizzazione della manifestazione nel suo complesso e l'organizzazione dei relativi spazi atteneva al Controparte_1 che, come ammesso espressamente dal suo legale rappresentante in sede di interpello, allestiva gli spazi, ricevuti in concessione dal Comune di Imperia, dove si svolgono le varie attività ludiche e gastronomiche, compreso il palco, la cucina e l'area pertinenziale dello spogliatoio (“Noi abbiamo predisposto tutte le strutture, cioè il palco, la cucina e tutti gli spazi che sono poi stati dati gratuitamente in uso alle varie associazioni per i loro spettacoli”. Effettivamente come evidenziato dai convenuti “se il Comitato provvedeva ad allestire non solo le strutture portanti ma anche gli arredi (tavolini, sedie, panche, tende, etc) non è
10 plausibile che non avesse collocato anche i tappeti/moquette sull'area adibita a spogliatoio
e voglia far credere che ogni associazione, che a turnazione si esibiva sul palco ogni pomeriggio e sera, si portasse “da casa” l'ingombrante moquette da stendere in terra! Per lo meno ciò non è sicuramente accaduto nel caso della le cui Controparte_4 tesserate -come dichiarato dai vari testi escussi sul punto- trovarono lo spogliatoio completamente allestito, compresa la moquette.” Le dichiarazioni dei testimoni Tes_2 Tes_ e sopra riportate sono state infatti univoche al riguardo e, del resto la stessa Tes_3 teste di parte convenuta , volontaria del è stata dubitativa Tes_9 Controparte_1 sul punto dichiarando che “il provvedeva all'allestimento delle Controparte_1 strutture generali quali tendoni, cupole, tavoli e cucina. Anche la pista da ballo e lo spogliatoio dove si cambiano i partecipanti quali ballerini, ginnasti etc. erano allestiti dal
Comitato Lo spogliatoio era all'aperto sul piazzale San Cristino ed era CP_1 realizzato con tende e c'erano anche sedie e panche” precisando solo in relazione al tappeto che “Non ricordo se il Comitato nel 2017 avesse messo dei tappeti o moquette per terra”.
Del resto in comparsa di costituzione il Comitato ha confermato di aver avuto in concessione l'area dal e la custodia si è quindi trasferita dall'ente pubblico alla associazione CP_8 organizzatrice che, sottraendola temporaneamente alla sua destinazione di parcheggio, ha organizzato gli spazi destinati a stand, cucina, zona ristorante, palco, erigendo le rispettive strutture e collocando gli arredi (tavoli, panche, sedie, tende etc.). Risulta pertanto provato che il abbia allestito la struttura del palco e l'area spogliatoio Controparte_1 collocando sedie, tavoli, panche e tende, e conseguentemente, quale allestitore dello spazio in concessione dal nei giorni dal 15 al 26 giugno 2017 il ne abbia assunto CP_8 CP_1 la veste giuridica di custode concedendo solo temporaneamente in uso parziale e per brevissimi momenti il palco e lo spogliatoio ad associazioni per la presentazione di loro spettacoli svolti nell'ambito delle strutture predisposte dal Comitato organizzatore. Era dunque il Comitato ad avere, oltre che la disponibilità giuridica, anche quella materiale dell'intera area su cui si svolgeva la manifestazione e che poteva deciderese collocare a terra nello spogliatoio il tappeto/moquette di cui hanno riferito i testimoni. Di contro, dalle prove espletate, la al pari di tutte le altre associazioni che a turno si esibivano CP_2 sul palco, non avevano alcun potere di fatto in cui si sostanzia la custodia e che si concreta nel potere di controllare la cosa e di intervenire su di essa quale fonte del rischio. Dalle Cont dichiarazioni rese dai testi emerge infatti come le allieve della giunsero nello spazio allestito a spogliatoio per prepararsi alla esibizione e lo utilizzarono secondo la sua normale destinazione, senza apportare alcuna modificazione che lo potesse rendere più pericoloso o anche solo insidioso. Inoltre, come evidenziato dall'attrice in note conclusive: “Dal raffronto fra la prima e terza foto di cui all. n. 2 dell'atto di citazione, si vede come la buca fosse totalmente occultata e l'assenza di segnalazioni atte ad avvertire la presenza del pericolo, ha ingenerato in capo alla IG il legittimo affidamento in ordine alla RT stabilità e regolarità della superficie cui si trovava. Il sinistro per cui è causa è avvenuto presso un'area data in concessione al In Controparte_1 virtù dell'art. 23 del DPR 328/1952 il concessionario è responsabile verso
l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Avendo il concessionario la disponibilità materiale della cosa, ne è custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. e come tale deve provvedere ad eliminare i pericoli dalla stessa derivanti” In conclusione, dall'esame delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interpello e dalle dichiarazioni rese dai numerosi testi, si ritiene che l'attrice abbia fornito idonea prova del fatto storico della caduta e delle modalità con cui essa è avvenuta. Risulta inoltre provato
11 come l'area nella quale è caduta l'attrice fosse stata data in gestione dal al CP_8 [...] per l'organizzazione di una Festa annuale assumendone il relativo dovere di CP_1 custodia. In detto ambito il Comitato organizzatore invitava a partecipare diverse associazioni, le quali presentavano proprie iniziative e spettacoli. Il fatto che vi fosse la presenza di buche coperte da una moquette/tappeto e che la stessa non fosse segnalata e l'uniforme colorazione della moquette stesa a terra ne diminuiva ulteriormente la prevedibilità e visibilità. Alla luce di tutto quanto precede, della caduta dell'attrice è tenuto pertanto a rispondere pertanto il convenuto in ragione della Controparte_1 responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c..
4. Ciò ritenuto e statuito circa le modalità di accadimento del fatto e la responsabilità custodiale del convenuto dell'area in cui è avvenuta la caduta, occorre verificare l'eventuale sussistenza di un concorso colposo riferibile al comportamento e, comunque, alla conoscenza o conoscibilità dello stato dei luoghi da parte dell'attrice. Infatti, come noto, il comportamento colposo del danneggiato, che pur non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno, può comunque integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità risarcitoria del danneggiante in ragione dell'incidenza della colpa del danneggiato. Anche il danneggiato ha comunque l'onere di dover provare di aver avuto la giusta attenzione, e questo perché i soggetti che si relazionano con la cosa custodita da altri sono comunque tenuti ad adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti.
Pertanto, l'eventuale disattenzione dell'utente che non s'avveda del pericolo e però utilizzi la cosa in modo conforme alla sua destinazione, senza porre in essere una sequenza causale autonoma di per sé idonea a produrre il danno, non assurge ad evento idoneo ad esimere il custode da responsabilità, non avendo quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del fortuito. Tuttavia, il comportamento colposo del danneggiato che non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato
Al riguardo il convenuto ha eccepito che l'attrice sarebbe caduto per via delle CP_1 scarpe con tacco alto che indossava. Quanto alle scarpe indossate dall'attrice al momento della caduta, la teste ha riferito: “Confermo che quella sera la Testimone_10 [...]
indossava le scarpe che si vedono nella foto che mi viene rammostrata e che ho Pt_1 scattato io prima che avvenisse la caduta”. La teste “Ricordo che la Tes_3 RT usava delle scarpe con la ceppa ma non so dire che altezza avessero e non ricordo se quella sera fossero quelle della foto che mi viene rammostrata”. La teste : “Ricordo che la Tes_6
indossava dei sandali con la zeppa e ricordo che sono quelli della foto che mi RT viene rammostrato e che confermo”. Non emerge pertanto provato quanto sostenuto dal convenuto , ovvero che si trattasse di calzature con tacchi alti e tali da generare da CP_1 sé una particolare situazione di pericolo per l'attrice che li indossava. Ciò ritenuto, è peraltro pacifico l'obbligo, ribadito nella consolidata giurisprudenza sopra richiamata, di ordinaria attenzione da parte di chi accede o transita in un luogo aperto al pubblico (strade, marciapiedi, piazzali ecc.). Certamente quindi il danneggiato, stante le caratteristiche del luogo, piazzale aperto al pubblico, avrebbe dovuto mantenere un atteggiamento di particolare prudenza ed attenzione, avendo concorso almeno parzialmente con la sua disattenzione, pur in presenza della responsabilità a carico del custode, alla causazione della caduta e al prodursi delle sue conseguenze dannose.
12 Nel caso di specie, alla luce delle emergenze di causa ed alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, si ritiene quindi possa trovare applicazione la regola di cui all'art. 1227 co. 1 c.c. che, ai sensi dell'art. 2056 c.c., in caso di responsabilità custodiale può comportare la riduzione del risarcimento in presenza della concorrente colpa del danneggiato, proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex plurimis, cfr. Cass. n. 18317/2015, Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n.
1002/2010, Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008). Pertanto, pur ritenuta e affermata la responsabilità del quale custode dell'area, per le ragioni più sopra evidenziate, si CP_1 ritiene che vi siano giustificate ragioni per ritenersi e affermarsi sussistente anche un concorso di colpa di parte attrice nella causazione dell'evento lesivo, concorso che si ritiene corretto indicare nella percentuale di 1/2, in quanto avrebbe potuto essere adottata dal danneggiato una maggiore attenzione e cautela nell'affrontare il percorso in questione, come emerge provato presuntivamente dal fatto, allegato da parte convenuta e non contestato, che non si verificarono altri episodi analoghi durante tale manifestazione.
5. Ciò statuito, il ha altresì eccepito, oltre alla ritenuta Controparte_1 corresponsabilità del danneggiato, di aver trasferito la responsabilità custodiale in capo alla terza chiamata per effetto dell'atto unilaterale di manleva sottoscritto in data 15 maggio 2017
e versato in atti e, per tale ragione, ha evocato in causa in garanzia e manleva la
[...] che aveva organizzato lo spettacolo al quale l'attrice avrebbe dovuto assistere. CP_2
La terza chiamata e la sua compagnia assicuratrice Controparte_2 CP_3 hanno eccepito l'infondatezza di tale chiamata, sostenendo che la controprestazione ricevuta Cont dalla , consistente nella possibilità di partecipare in modo del tutto gratuito con la propria esibizione alla manifestazione di non poteva determinare la CP_1 corrispettiva assunzione di un rischio così ampio, e in particolare “l'assoluta sproporzione tra l'assunzione indeterminata e indeterminabile di responsabilità da parte della associazione (“.. di manlevare espressamente l'organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni subiti o procurati da chicchessia verificatisi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione”) e l'autorizzazione ad una esibizione dilettantistica della durata di un'ora a titolo squisitamente gratuito, esclude la sussistenza di qualsiasi interesse concreto in capo al c.d. mallevadore e rende totalmente invalida la dichiarazione di manleva.” I suddetti terzi chiamati hanno inoltre eccepito che “la manleva deve essere, inoltre, circoscritta ad una determinata obbligazione, stante il principio generale dell'invalidità del contratto in caso di oggetto indeterminato o indeterminabile (art. 1346 cod.civ.), mentre nel caso de quo, come si è detto, le espressioni utilizzate sono totalmente generiche e indeterminate. La manleva non può riguardare norme di ordine pubblico che regolano
l'allestimento di manifestazioni sul suolo pubblico e aperte al pubblico come la Festa di San Giovanni in quanto il concessionario del Comune deve rispettare standard per la sicurezza
e l'incolumità. La dichiarazione di manleva in questione, infine, predisposta unilateralmente dal e fatta sottoscrivere dalle varie associazioni sportive contiene presupposti di CP_1 fatto non corrispondenti al vero ovvero che allestimento dello spazio e della struttura fosse
a cura dell'associazione e non già, come emerso in corso di giudizio, del CP_1
Per tutti i motivi esposti la dichiarazione di manleva è nulla.” (v. note conclusive
[...]
. CP_3
In effetti le eccezioni svolte dai terzi chiamati appaiono fondate stante la genericità e Cont l'ampiezza del rischio che la si sarebbe assunta a fronte di una manifestazione a titolo gratuito di così breve durata. La manleva, inoltre, poteva concernere solo fatti di cui la predetta Associazione potesse risultare responsabile e non poteva costituire ingiustificata assunzione di qualsiasi responsabilità facente capo al Comitato Inoltre è stato CP_1
13 provato che l'attrice fosse presente quale mera spettatrice e non in quanto richiestane da Cont parte della detta che come tale se ne sarebbe assunta il rischio, e la responsabilità custodiale dell'area in questione per le persone partecipanti alla manifestazione non poteva che ricadere sul Comitato organizzatore.
In ogni caso poi deve osservarsi come la responsabilità custodiale anche ove fosse stata temporaneamente trasferita alla veniva espressamente limitata al Controparte_2 tempo di durata della concessione di uso e che, nell'atto di manleva prodotto, viene espressamente individuata in un orario tra le 20 e le 21.00 ovvero al più tra le 19.30 2 le
22.30.
Come noto sin dall'atto di citazione l'attrice ha indicato come orario della caduta, indicazione che non è stato oggetto di specifica contestazione ed è stata oggetto di conferma in sede di prove orali, le ore “18.00 circa”, e, pertanto, ben prima che potesse eventualmente Cont trovare applicazione tale assunzione di responsabilità custodiale in capo alla limitatamente all'orario di concessione degli spazi e non ad un orario antecedente.
Per le ragioni che precedono, la domanda di chiamata in garanzia e manleva da parte del convenuto nei confronti di viene pertanto Controparte_1 Controparte_2 rigettata siccome infondata in fatto e in diritto.
6. Per quanto attiene alla quantificazione dei danni non patrimoniali lamentati dall'attrice, deve necessariamente premettersi che le conclusioni del CTU medico legale Dr.
(8% di invalidità permanente, gg. 35 di invalidità temporanea al Persona_1
75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25%, con la precisazione che “Nel fascicolo non sembrano presenti spese mediche”) appaiono adeguatamente argomentate e motivate e sono pertanto condivise da questo Giudice. Peraltro al CTU è stato richiesto da parte attrice di fornire ulteriori chiarimenti “non avendo lo stesso risposto al quesito nella parte in cui chiede la verifica della compatibilità delle lesioni con l'evento traumatico descritto e rileva altresì che la relazione non dà atto delle osservazioni formulate dal CTP dr. ” Anche la CP_9 terza chiamata evidenziava che “la relazione del CTU non Controparte_2 risponde al quesito nella parte in cui richiede di relazionare in merito ai precedenti morbosi
e alla loro eventuale incidenza sulla valutazione degli esiti.” (v. verbale di udienza del 20.11.2024). Il CTU veniva pertanto espressamente incaricato dal Giudice di riscontrare le richieste delle parti ed al riguardo ha riferito compiutamente quanto segue: “Riporto le tre mail di risposta alla mia bozza peritale inviata in data 17/09/2024, dove si evince che i tre consulenti di parte sono in accordo con l'elaborato medico legale del sottoscritto. Essendoci accordo tra le parti, non si capisce la richiesta di compatibilità tra evento e lesioni patite poiché pare plausibile che una caduta possa aver determinato un evento traumatico descritto con relativa quantificazione medico-legale concordata dalle parti. Inoltre, il pregresso evento morboso dichiarato dalla parte ricorrente nell'udienza 15.03.2023 e raccontato durante le operazioni peritali -trapianto di rene per reni policistici il 01/04/2017-
, non pare, verosimilmente, abbia influito sul trauma del 22/06/2017.” (v. nota di chiarimenti del CTU depositata il 13.1.2025).
Alla luce di quanto precede, non vi è quindi motivo per discostarsi dagli accertamenti e dalle valutazioni effettuate dal C.T.U., il quale ha riferito con ampia ed esaustiva relazione, oggetto di successi chiarimenti, non contestata dai CT delle parti e che viene integralmente richiamata, anche sulla riferibilità dei danni accertati al sinistro de quo indipendentemente dalle pregresse vicende di salute dell'attrice (trapianto di rene).
Ciò premesso, in punto di diritto deve evidenziarsi che la nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt. 138 e 139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona,
14 suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato nell'ordinanza Cass.
n. 7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo” in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass., ord. n. 23469/2018,
Cass., sent. n. 28988/2019), che: “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico- relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico- relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito che: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)”. Infine, sempre nella detta ordinanza, la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.
Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. In Cass. n. 7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i
“pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”. Ciò premesso, occorre ulteriormente evidenziare che, con riferimento alle Tabelle Milanesi del 2018, la Suprema
Corte, con sentenza n. 25164/2020, ha rilevato come dette tabelle nella quantificazione del non patrimoniale comprendessero anche la componente del danno morale e che, pertanto, un eventuale conteggio del danno morale in via separata ed ulteriore avrebbe comportato una duplicazione di risarcimento. In particolare la Corte ha indicato che: “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
15 liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art.
138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.” Mentre per il danno cd. biologico
(dinamico-relazionale) le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale, con riferimento al danno morale deve osservarsi ulteriormente quanto segue. La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento) (cfr. Cass. n.
25164/2020). Nel caso in esame, peraltro, non risultano dedotte e provate da parte attrice, ragioni che giustifichino una personalizzazione del danno, così come ragioni che comportino la autonoma liquidazione equitativa del danno morale la quale si ritiene essere ricompresa nel danno già liquidato e comunque dovrebbe essere anch'essa specificatamente provata mentre al riguardo parte attrice non ha effettuato alcuna specifica e circostanziata allegazione e deduzione istruttoria (cfr. Cass. Civ. Sent. Sez. 3 n. 4379/2016). Del resto, più di recente, la Suprema Corte pur affermando l'indipendenza del danno cd morale o da sofferenza psichica rispetto a quello medico legale, ha statuito che: “non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.” (cfr. Cass. 5280/19). Al riguardo, peraltro, la Suprema Corte ha statuito che, come nel caso in esame, “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità” (v. Cass. 67443/2023). Quindi, non essendovi alcun motivo per discostarsi dagli accertamenti e dalle valutazioni effettuate dal C.T.U., che vengono condivise e fatte proprie dal Giudice, né per effettuare personalizzazioni del danno, ne deriva il conteggio che segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 71 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 11.773,00
16 Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Spese mediche: € 0 Totale generale: € 17.379,25
Nel caso in esame non risultano, come detto, allegate e provate ragioni idonee a determinare una “personalizzazione” del danno, così come ragioni che comportino la autonoma liquidazione equitativa del danno morale e comunque un'ulteriore pretesa a titolo di danno morale dovrebbe anch'essa essere specificatamente provata mentre al riguardo parte attrice non ha effettuato alcuna specifica richiesta né allegazione e deduzione istruttoria
(cfr. Cass. Civ. Sent. Sez. 3 n. 4379/2016).
Alla luce di tutto quanto precede deve pertanto ritenersi fondata in fatto e in diritto la domanda proposta da parte attrice re che viene conseguentemente accolta, nei limiti del 50% per le ragioni che precedono. L'attrice ha infatti chiesto il pagamento integrale del danno subito indicandolo in € 10.000,00 ma precisando nelle conclusioni “ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta anche a seguito di licenzianda CTU”. Alla luce degli esiti della
CTU, ne consegue la condanna del convenuto al pagamento in Controparte_1 favore dell'attrice dell'importo di € 8.689,62 (pari al 50% di € 17.379,25), importo costituente debito di valore e da ritenersi già rivalutato essendo le tabelle applicate aggiornate all'anno 2024, oltre rivalutazione successiva ed oltre interessi legali decorrenti dal fatto sino al saldo sulla somma annualmente devalutata.
7. In ordine alle spese del giudizio, in virtù del principio della soccombenza le stesse dovranno essere poste a carico della parte convenuta soccombente e deve pertanto procedersi alla loro liquidazione in favore di parte attrice. Tenuto peraltro conto dell'esito del giudizio con accoglimento solo parziale delle domande attoree, si ritiene che sussistano giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite in ragione di un mezzo. Ai sensi del D.M.
Giustizia 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della controversia, della fase istruttoria, della natura della controversia, nonché del numero, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, del risultato del giudizio, consegue la seguente liquidazione, a favore di parte attrice, per cause del valore da € 5.200 fino ad euro
26.000,00: per la fase di studio, euro 900,00; per la fase introduttiva, euro 750,00; per la fase istruttoria e di trattazione € 1.650,00; per la fase decisoria, tenuto anche conto del rito adottato, euro 1.500,00, e così, complessivamente € 4.800,00, oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed esborsi pari ad € 277,00, e operata la disposta compensazione di 1/2 residuano dovuti € 2.400,00 oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed € 138,50 per esborsi.
Essendo stata rigettata la domanda di garanzia e manleva formulata dal CP_1 nei confronti di le spese di lite seguono la
[...] Controparte_2 soccombenza ma si ritiene che, attesa la particolarità della materia, sussistano giustificate ragioni per la compensazione tra le parti in ragione di un mezzo e vengono liquidate in dispositivo secondo i medesimi parametri che precedono.
Stante il fatto che la chiamata di da parte di CP_3 Controparte_2 risultava giustificata alla luce della evocazione in giudizio di quest'ultima da parte del sulla base dell'atto di manleva sottoscritto, alla luce dell'esito del Controparte_1
17 giudizio si ritiene sussistano giustificate ragioni per l'integrale compensazione tra dette parti delle spese di lite.
Le spese di CTU, essendosi rese necessarie per la delibazione delle domande attoree e considerato l'esito del giudizio, seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico di parte attrice e di parte convenuta in ragione del 50% Controparte_1 ciascuna.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede :
1- Accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è causa è imputabile ex art. 2051 c.c. al convenuto Controparte_1 con una responsabilità concorrente ex art. 1227 c. 1 c.c. di parte
[...] attrice per i danni subiti in ragione di un mezzo.
2- Conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, e dichiara tenuto e condanna il convenuto Controparte_1 in persona del legale rappresentante in carica, al
[...] pagamento in favore dell'attrice a titolo di danno non RT patrimoniale dell'importo di €8.689,62, pari al 50% del danno subito, oltre rivalutazione e interessi legali come in parte motiva dal fatto sino al saldo effettivo.
3- Condanna il convenuto Controparte_1 in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle
[...] spese processuali in favore dell'attrice che, già RT operata la disposta compensazione di un mezzo, liquida in residui € 2.400,00 per compensi, oltre spese generali 15% e accessori di legge oltre esborsi di €
138,50.
4- Rigetta la domanda di garanzia e manleva proposta dal convenuto
[...] in persona del legale Controparte_1 rappresentante in carica, nei confronti della terza chiamata
[...]
CP_2
5- Conseguentemente dichiara tenuto e condanna il convenuto
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1 in carica, al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata in persona del Presidente pro tempore, che, Controparte_2 operata la disposta compensazione di un mezzo, liquida in residui € 2.400,00 per compensi, oltre spese generali 15% e accessori di legge oltre esborsi di € 118,50.
6- Dichiara non doversi provvedere in ordine alle domande di garanzia e manleva proposte dalla terza chiamata in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, nei confronti della propria compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante in Controparte_3 carica, stante il rigetto delle domande proposte dal convenuto
[...] nei confronti del terzo chiamato Controparte_1 di Controparte_2
7- Conseguentemente compensa integralmente le spese di lite tra
[...]
in persona del Presidente pro tempore, il CP_2 [...]
e la terza chiamata Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_3
18 8- Pone definitivamente le spese e competenze di CTU a carico dell'attrice
[...]
e del convenuto Pt_1 Controparte_1
n ragione di un mezzo ciascuno.
[...]
Così deciso in Imperia il 17 aprile 2025.
Il G.O.T.
Dr. Claudio Pesce
19