Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Barbara Del Bono Presidente
Dr.ssa Francesca Coccoli ConSIliere
Dr.ssa Mariangela Fuina ConSIliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 419/2024, promossa da
, (c.f. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giovanni Mangia e Selenia Staniscia, giusta procura in calce al ricorso in appello;
Appellante/Appellata in via incidentale
CONTRO
, (c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avv.ti Federica Di Benedetto e Silvia Colombo, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellato/Appellante in via incidentale
Con l'intervento necessario del PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA, in sede
754/2021.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante, nelle note in sostituzione di udienza del 21.10.2024: “Per quanto sopra, contrariis rejectis, Voglia l'Ill.ma Corte adita accogliere le seguenti
CONCLUSIONI in via cautelare e d'urgenza
– assumere ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. ogni provvedimento ritenuto più opportuno e, anche inaudita altera parte, disporre l'affido esclusivo o, in subordine, il collocamento prevalente della minore, in favore della madre per le condotte pregiudizievoli ex art. 333 c.c. poste in essere dal SI. . In estremo CP_1
subordine, limitare la presenza dei nonni paterni ad un solo giorno della settimana in quelle di permanenza della minore con il padre. All'uopo, se ritenuto necessario, vorranno assumersi detti provvedimenti previa valutazione psico-emotiva della minore anche in ordine agli effetti dell'affido paritetico sulla stessa. In ogni caso disporsi la rinnovazione della C.T.U. volta a verificare le capacità genitoriali nonché eventuali problematiche di personalità delle parti.
Nel merito, in accoglimento dei motivi di gravame proposti ed in riforma parziale della sentenza n. 493/2024 resa dal Tribunale di RA nel giudizio di separazione personale dei coniugi, rigettato l'appello incidentale poiché infondato in fatto ed in diritto:
– disporre l'affido esclusivo della minore in favore della SI.ra ; Pt_1
– in subordine, disporre l'affido condiviso della piccola ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente dalla madre nell'abitazione sita in RA Via
Pisa n. 55 ovvero altra abitazione ove la stessa si trasferirà. In tal caso modulare il diritto di visita del padre, per due weekend mensili, continuati o alternati, senza pernottamento o, in subordine, con un solo pernotto, presso l'abitazione che verrà da lui condotta in locazione nei pressi del Comune di RA, dalle ore 9.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni e con le eSIenze della minore;
– disporre, in caso di affido esclusivo o condiviso con collocamento prevalente della minore dalla madre, a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad €
900,00 mensili o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia nonché disporre le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del SI. e CP_1
del 30% a carico della SI.ra . Pt_1
– in subordine, in caso di affido paritetico, disporre a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 mensili, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%
a carico di ciascun genitore;
– in ogni caso, in via istruttoria, ammettersi C.T.U. volta a verificare le capacità genitoriali ed eventuali profili problematici di personalità delle parti nonché volte a valutare lo stato psico-emotivo della minore anche alla luce del nuovo regime di affido;
– sempre in via istruttoria, ed in ragione dei motivi di appello di cui ai punti a) e b), ammettersi le richieste istruttorie disattese in primo grado e, precisamente, si chiede
l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capitoli n. 44 e 45 a mezzo dei testi ivi indicati nonché disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga e dei conti correnti degli ultimi tre anni del resistente e del contratto di acquisto della proprietà inglese;
in subordine, disporsi ex art. 204 c.p.c. rogatoria internazionale ai fini dell'accertamento dei redditi e dei patrimoni prodotti e posseduti all'estero dal SI. ; Controparte_1
– con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato- appellante in via incidentale, in sede di note scritte in sostituzione di udienza del 18.10.2024: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
1) Accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
Parte_1 2) Accertare e dichiarare inammissibili e quindi non acquisire al giudizio i documenti audio/video prodotti da controparte non contenuti nel fascicolo del primo grado, sia per manifesta inammissibilità processuale, sia per l'irrilevanza ai fini della decisione.
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
3) Rigettare l'appello principale proposto da in quanto infondato Parte_1
in fatto e in diritto;
4) riformare il capo della sentenza di primo grado nella parte in cui stabilisce
l'affidamento condiviso della minore ed il collocamento a settimane alternate tra i genitori e, per l'effetto, disporre l'affidamento esclusivo di al Persona_2
padre ed il collocamento presso il medesimo, rivelatosi il genitore più idoneo a preservare il diritto della figlia alla bigenitorialità dopo la separazione, oltre che quello con maggiori risorse personologiche e relazionali, nonché maggiore maturità
(CTU e CTU integrativa - pag. 29), rimettendo al Giudice ogni valutazione sui tempi di permanenza della bambina presso la madre.
IN SUBORDINE
5) Disporre l'affido condiviso con collocamento prevalente presso il padre, rivelatosi il genitore più idoneo a preservare il diritto della figlia alla bigenitorialità dopo la separazione, oltre che quello con maggiori risorse personologiche e relazionali, nonché maggiore maturità (CTU e CTU integrativa - pag. 29); disporre in tal caso un contributo al mantenimento di di almeno € 500,00 mensili a Per_1
carico della madre da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie da concordarsi secondo il Protocollo del Tribunale di RA;
6) in ulteriore subordine, confermare la sentenza di primo grado in punto affidamento condiviso e collocamento a settimane alternate presso ciascun genitore, ma con previsione di un “monitoraggio serrato” della madre e sanzioni in caso di inadempimento, come da indicazioni della CTU, nonché confermare il mantenimento diretto della minore a carico di ciascun genitore;
7) in estremo subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze dell'appellante principale, disporre ampi tempi di permanenza di presso il padre ed in tal Per_1
senso si suggerisce il seguente calendario: weekend alternati con pernotto e almeno due giorni infrasettimanali con pernotto;
periodo estivo: due settimane, anche consecutive, nei mesi di luglio e agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
-vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
in presenza di collocamento alternato, il giorno di Natale con l'uno o
l'altro genitore ad anni alterni;
-vacanze pasquali: ad anni alterni dal Giovedì Santo pomeriggio alla domenica di
Pasqua o dalla domenica di Pasqua al mercoledì seguente;
in presenza di collocamento alternato, il giorno di Pasqua con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni, precisando che chi ha tenuto con sé la bambina a Natale non la terrà a
Pasqua e viceversa;
-giorni di festività “rossi”: in modo alternato tra i genitori, o di competenza del genitore che ha con sé la minore nel fine settimana contiguo alla festività;
IN OGNI CASO
8) riformare il capo della sentenza che statuisce sulla compensazione delle spese di lite, per i motivi di cui in narrativa, ponendo a carico della SI.ra le spese del Pt_1
primo grado di giudizio, per i motivi di cui in narrativa ed in particolare con riferimento all'accoglimento delle istanze del SI. che hanno dato origine CP_1
ai sub procedimenti ed al rigetto di quelle della SI.ra ; Pt_1
9) con vittoria di spese e competenze del giudizio di entrambi i gradi del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.”
Per il PG: “Si chiede il rigetto del ricorso e la conferma del Sentenza impugnata emessa dal T.O. di RA (nr. 493/2024 pubbl. il 29/03/2024) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”
In fatto e in diritto 1.Con sentenza n. 493/2024, pubblicata in data 29.03.2024, il Tribunale di RA, in composizione Collegiale, decideva sul ricorso per separazione giudiziale dei coniugi presentato dalla SI.ra nei confronti del coniuge Parte_1 [...]
, così statuendo: “1) Rigetta la domanda di addebito della separazione CP_1
proposta dal resistente;
2) Conferma tempo per tempo la disciplina provvisoria disposta in corso di causa con l'ordinanza presidenziale e con quelle successive di parziale modifica del giudice istruttore;
conferma, quindi, l'affidamento della figlia minore delle parti, , ad entrambi i genitori, e dispone che Persona_2
continui a stare una settimana con la madre e la settimana successiva con il Per_1
padre, con passaggio da un genitore all'altro nella giornata di domenica alle ore
19,30 (salva la facoltà delle parti di concordare diversi periodi di permanenza della presso ciascun genitore, fermi nella sostanza i tempi paritari stabiliti), e che ogni genitore contribuisca in via diretta al mantenimento di e sostenga il 50% Per_1
delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
RA; 3) Rigetta le restanti domande delle parti;
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio, comprese quelle dei subprocedimenti;
5) Pone definitivamente per metà a carico di parte ricorrente e per metà a carico di parte resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa”.
2. Dopo una ricognizione delle domande svolte dalle parti in causa, dando atto dell'avvenuta pronuncia di separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 1231/2021 e della rinuncia da parte della allora ricorrente alla pronuncia di addebito della separazione in capo al marito, alle ulteriori domande di autorizzazione a prelevare i propri beni dall'abitazione in Londra oltre alla richiesta di rimborso delle somme relative all'immobile londinese, nonché della rinuncia da parte dell'allora resistente all'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale di RA sulle domande di affidamento della minore, il Tribunale procedeva all'esame delle restanti domande che si vanno a riassumere limitatamente a quelle oggetto di gravame.
2.1 La disciplina della responsabilità genitoriale sulla figlia minore delle parti. Prendendo le mosse il Tribunale dai provvedimenti resi in corso di causa nei quattro sub procedimenti e in particolare all'ordinanza resa in data 4.02.2022 nel subprocedimento “tre” rilevava come nel procedimento di merito entrambi i genitori avevano alimentato e sviluppato un forte conflitto, conflitto che aveva portato il G.I.
a prendere i provvedimenti con ordinanza del 14.07.2023 relativi al collocamento paritetico della minore, come suggerito dal CTU, presso i due genitori al fine di permettere alla bambina di avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a conservare un rapporto SInificativo con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, confermando in ogni caso l'affido condiviso.
Il Tribunale era giunto a tale statuizione nel corso del procedimento sub 4 ritenendo condivisibili le risultanze degli accertamenti della Ctu esperita in quel subprocedimento in quanto basate su tutta la documentazione versata in atti e sulla valutazione dei profili psicologici di entrambi i genitori rispetto ai quali la ctu non aveva riscontrato aspetti psicopatologici di personalità influenti sulla capacità di accudimento della minore, sebbene nello stesso tempo avesse evidenziato per entrambi i genitori delle criticità dipendenti dall'aspro conflitto tra i due.
In tale contesto, il Tribunale riteneva di confermare l'ordinanza del 14.07.2023 sulla base di due presupposti:
- assenza di situazioni tali da impedire l'affidamento condiviso a entrambi i genitori, in quanto gli stessi ritenuti capaci di accudire la minore e con mezzi adeguati al fine di risolvere le criticità individuali emerse, anche con l'ausilio di professionisti – mediatori familiari, psicologi-;
- assenza di problematiche successive all'adozione dei provvedimenti di cui all'ordinanza del 14.07.23 (collocamento paritetico).
Nel confermare le predette statuizioni, il Tribunale riconosceva la possibilità per i genitori di concordare una diversa regolazione dei periodi di permanenza presso ciascuno di essi accorpando anche in maniera consecutiva due settimane durante il periodo estivo, sempre nel rispetto dei tempi paritari, ritenendo non necessario disporre di una videochiamata quotidiana, come invocato dall'allora resistente, e un paio di videochiamate settimanali in favore dei nonni potendo questi nei periodi di permanenza del genitore curare i rapporti con la nipote.
Da ultimo, il Tribunale disponeva il mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore in considerazione della medesima capacità in capo a ciascun genitore di produrre reddito e non risultando agli atti la prova di differenti condizioni economiche.
Rigettava inoltre tutte le altre domande formulate incompatibili con la statuizione presa in merito all'affidamento e al collocamento della minore.
2.2 Il Tribunale dichiarava integralmente compensate le spese del primo grado di giudizio in considerazione della reciproca soccombenza anche in relazione ai subprocedimenti.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la SI.ra , sulla base di 2 Parte_1
motivi, che di seguito si vanno a compendiare e con un ulteriore motivo diretto a rappresentare nuove circostanze sopravvenute al fine di ammissione di CTU sulla capacità genitoriale del e sullo stato psico-emotivo della minore. CP_1
3.1 Nullità della sentenza per violazione e/o errata applicazione degli artt. 115,
116 e 194 c.p.c. e 337 ter c.c..
Con il primo motivo di appello, la SI.ra contesta la sentenza nella parte in cui Pt_1 il Tribunale ha ritenuto di dover confermare l'ordinanza del 17.07.2023 con la quale era stato disposto l'affido paritetico, sulla base delle risultanze della CTU e avendo ritenuto che non erano insorte problematiche successive all'adozione di tale disciplina.
Parte appellante si duole della circostanza che con tale decisione il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tutte le altre risultanze emerse in corso di causa compreso il provvedimento reso nel procedimento sub 3 con il quale era stato modificato il provvedimento presidenziale limitando il pernottamento della figlia presso il padre a un giorno solo e rappresentando che la decisione del collocamento paritetico era stata assunta sul presupposto del conflitto genitoriale ed in considerazione del riavvicinamento a RA del padre. A tale ultimo riguardo, l'appellante rappresenta che la decisione sul collocamento paritetico era stata assunta sulla base non della prima perizia elaborata dal Ctu ma della seconda perizia integrativa contestata dall'odierna appellante anche sulla scorta della dichiarazione dell'ausiliario nominato di volersi astenere dall'incarico.
Nel ripercorrere in parte lo svolgimento del primo grado di giudizio nel corso del quale venivano aperti quattro sub procedimenti, l'appellante rileva che agli atti del giudizio di primo grado erano stati depositati referti medici dell'ospedale di RA con i quali era stata diagnosticato alla minore un “disturbo dell'adattamento con conSIlio di non allontanare la bambina dalla figura materna e dal contesto di vita” presentatosi dopo l'ordinanza presidenziale a seguito dei lunghi periodi di permanenza con il padre e in forza del quale aveva presentato istanza del 30.08.2021 per la modifica delle condizioni di affido – Proc. n. 754 sub 2/2021 – conclusosi con l'invito a rivolgersi alla dott.ssa , neuropsichiatra infantile, al fini di Per_3
verificare problematiche in capo alla bambina e senza alcuna modifica delle condizioni previste nell'ordinanza presidenziale.
L'appellante prosegue nel far rilevare la profonda preoccupazione in cui versava tale da proporre altra istanza al G.I., nel corso del giudizio di merito, sulla scorta anche del piano educativo rilasciato dall'asilo nido con il quale le maestre avevano rappresentato che la bambina aveva mostrato un disagio emotivo importante nel mese di settembre chiedendo di procedere alla nomina di una ctu psicologica, istanza sulla quale il G.I. riservava di decidere all'esito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Lamentando poi il comportamento del il quale avrebbe ignorato i disagi CP_1 della bambina anche a fronte della visita nel reparto di neuropsichiatria dell'Ospedale di RA del 29.11.2021 con diagnosi “disturbo dell'adattamento” e che aveva introdotto altro sub procedimento “sub3” di modifica dei provvedimenti presidenziali, procedimento che si concludeva con ordinanza con la quale il GI disponeva la modifica delle modalità del pernotto della bambina presso il padre limitandolo ai soli fine settimana di sua spettanza. La SI.ra si duole della circostanza che malgrado le prove offerte in corso di Pt_1 causa, che dapprima avevano portato a una modifica dell'ordinanza presidenziale, il
Tribunale aveva fondato la propria decisione sulla base della CTU integrativa che non aveva compiuto una indagine sullo stato emotivo della bambina ma si era limitata a indagare sulla capacità genitoriale delle parti in causa.
Prosegue nel contestare l'operato del ctu che in sede di prima perizia non aveva riscontrato in capo alla segni preoccupanti sulla sua personalità e alcuna Pt_1
incapacità genitoriale, ma che in sede di perizia integrativa – espletata nel sub procedimento 4- descriveva le stessa come persona gravemente manipolativa nei confronti della figlia arrivando alla conclusione di suggerire un affido esclusivo al padre o in subordine un affido condiviso con collocamento paritetico.
Nel contestare la ctu integrativa, parte appellante ritiene che la stessa sia il frutto di una valutazione condizionata da elementi che ne inficiano la bontà e, pertanto, imparziale ed inattendibile e che l'operato dell'ausiliario avrebbe violato il diritto di difesa non avendo questi prodotto le registrazioni e videoregistrazioni delle operazioni peritali , con violazione del principio del contraddittorio non avendo concesso l'invocato rinvio delle operazioni peritali a fronte della richiesta avanzata dal proprio ctp.
A sostegno delle proprie ragioni, la evidenzia che in sede di primo elaborato Pt_1
peritale dai test psicologici era emerso che il era affetto da gravi disturbi CP_1
della personalità tanto da indurre la stessa nel sub procedimento 4 a richiedere una consulenza psichiatrica sul resistente con un nuovo esame dei rapporti genitori-figli con verifica dello stato emotivo della bambina.
Parte appellante lamenta la circostanza che il Tribunale abbia tenuto conto, nella propria decisione, solo di quanto emerso nella consulenza d'ufficio integrativa contestando anche l'assunto del Tribunale in relazione alla assenza di problematiche sorte in seguito all'adozione del provvedimento di collocamento paritetico, nonostante la avesse già esposto la propria preoccupazione circa i disagi Pt_1
mostrati dalla figlia. La rappresenta che il collocamento paritario era avvenuto senza gradualità e Pt_1
lo stesso veniva frustrato dalla continua presenza dei nonni paterni il quali, nella settimana in cui la bambina è affidata al padre, si trasferiscono nell'abitazione di questi a lui sostituendosi nel suo accudimento e tentando, inoltre, di screditare la figura materna agli occhi della figlia.
Sulla base di tali premesse parte appellante richiede la rinnovazione della ctu nonché la prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capitoli n. 44 e 45.
3.2 Violazione e/o errata applicazione degli artt. 316 bis c.c. e 337 ter c.c. e artt.
115 e 116 c.p.c. per non aver stabilito, anche in caso di affido con collocamento paritetico, un contributo a carico del padre per il mantenimento della minore.
Con tale motivo di doglianza l'appellante principale lamenta la circostanza che il
Tribunale non avrebbe provveduto ad accertare l'effettiva consistenza patrimoniale e i redditi percepiti dal , avendo disatteso le richieste istruttorie formulate CP_1 dall'appellante in tal senso.
Contesta , inoltre, la mancata previsione a opera del Tribunale di un assegno di mantenimento in favore della minore da porre a carico del padre in virtù del fatto che anche nelle ipotesi di collocamento paritetico alcuni Tribunali ammettono tale possibilità al fine di garantire al minore di godere dello stesso tenore di vita goduto con il genitore con redditi più elevati anche nei periodi di permanenza con l'altro genitore, chiedendo così un assegno di mantenimento in favore della minore pari ad
€ 400,00 mensili con spese straordinarie nella misura del 50%.
Tornando a invocare la collocazione prevalente presso di sé, la SI.ra Pt_1
rappresenta la necessità, in riforma della sentenza impugnata, di porre a carico del un assegno di mantenimento quantificato in € 900,00 mensili nonché le CP_1
spese straordinarie nella misura del 70%.
3.3 Con l'ultimo motivo, l'appellante deduce come la sentenza impugnata sia viziata in quanto il Tribunale avrebbe disatteso le richieste di rinnovazione di CTU, a mezzo di altro ausiliario, allo scopo di rivalutare le capacità genitoriali delle parti nonché lo stato psicoemotivo della minore a seguito del collocamento paritetico della stessa lamentando che il Tribunale avrebbe potuto disporre d'ufficio una tale indagine sugli effetti dell'affidamento.
A sostegno delle proprie argomentazioni, l'appellante principale riferisce di aver riscontrato nella minore problemi di linguaggio con balbuzie evidenziati anche dalle maestre della scuola materna da questa frequentata e da successiva visita presso una logopedista la quale ultima la collegava a forte stress e disagio della bambina conSIliando di sottoporre la bambina a uno specialista in psicoterapia infantile
(visita alla quale il padre si sarebbe opposto contravvenendo così ai propri doveri genitoriali).
Proseguiva rappresentando che a seguito di un incidente presso lo zoo di Lanciano nella settimana di spettanza del padre, la bambina rimaneva scossa chiedendo di rimanere con la madre, richiesta alla quale il si sarebbe opposto. CP_1
L'appellante a sostegno delle possibili conseguenze negative sui minori del collocamento paritetico riportava nel proprio atto introduttivo estratti di alcune pubblicazioni in materia.
3.4 Nelle more l'appellante depositava istanza diretta a ottenere con decreto, anche inauditera altera parte, modifica delle condizioni di affidamento e collocamento della minore.
4. Si è costituito il SI. contestando nel merito il gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per indeterminatezza dei capi di gravame e contestualmente formulava appello incidentale sulla base di un unico motivo.
4.1 Sulle modalità di affidamento e collocamento della minore: riforma dei capi della sentenza.
Con tale motivo, l'appellante in via incidentale impugna la parte della sentenza nella quale il Tribunale ha disposto l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario a settimane alterne in quanto asseritamente non in linea con quanto il Ctu aveva suggerito nella perizia integrativa nella quale l'ausiliario del Giudice aveva previsto l'affidamento della minore al padre con collocamento prevalente presso questi e solo in subordine quanto statuito in sentenza. A parere dell' appellante incidentale il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle condotte poste in essere dalla SI.ra , rappresentando che l'alta conflittualità Pt_1
tra i genitori, non superata con i provvedimenti adottati, non potevano far prendere in considerazione l'ipotesi di un affidamento condiviso.
4.2 Ultima considerazione svolta dal è relativa alla regolamentazione CP_1
delle spese di giudizio che a seconda dei possibili scenari sull'esito del presente grado di giudizio avrebbe avere.
5. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata dalle parti e, all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è da ritenere matura per la decisione ai sensi dell'art. 473 – bis. 34, comma
II, c.p.c. nuova formulazione.
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6. La Corte ritiene di vagliare preliminarmente la sollevata eccezione di inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei capi di gravame nonché la richiesta di stralcio dei documenti e dei files allegati al ricorso in quanto tardivamente prodotti, sollevate dall'appellato, eccezioni che devono essere rigettate entrambe.
6.1 In relazione alla indeterminatezza dei capi di gravame, questo Collegio rileva che i motivi di appello sono esaustivi permettendo non solo al giudice di appello di individuare le ragioni dei motivi di gravame ma anche all'odierno appellato/appellante in via incidentale di predisporre adeguata difesa idonea a contraddire le regioni di gravame espresse nel ricorso introduttivo.
6.2 Anche la richiesta di stralcio dei documenti prodotti, formulata dalla difesa del
, deve essere rigettata in considerazione del fatto che con l'entrata in CP_1 vigore della c.d. riforma “Cartabia” modificativa dei procedimenti di separazione e divorzio, il divieto di proporre domande nuove e delle produzioni documentali – come sancito dall'art. 345, II comma, c.p.c. – riguarda esclusivamente i cosiddetti diritti disponibili (richieste economiche) e non i diritti indisponibili come sancito dagli artt. 473 - bis.19 e art. 473 – bis n. 35 c.p.c. il quale ultimo articolo espressamente statuisce: “il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili”.
Il collegio osserva che essendo il materiale probatorio prodotto in questa sede da entrambe le parti del giudizio e consistente nelle riproduzioni di files audio (parte appellante) e video (parte appellata) afferenti alle rispettive richieste di affidamento esclusivo della figlia minore possono trovare ingresso nel presente giudizio in forza del disposto di cui all'art. 473-bis n. 35.
7.1 Passando alla disamina dell'appello principale e dell'appello incidentale nelle parti in cui sono diretti ambedue a reclamare da parte di entrambi i genitori l'affidamento esclusivo della figlia minore e/o l'affidamento congiunto con collocamento prevalente della stessa presso il proprio domicilio con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, questo Collegio ritiene ambedue infondati , con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7.2 La Corte condivide pienamente le argomentazioni svolte dal Tribunale, poste a fondamento della propria decisione, in relazione al disposto affidamento congiunto con collocamento paritetico della minore a settimane alterne presso l'abitazione di ciascun genitore, in quanto frutto di un esame attento della consulenza integrativa disposta nel sub procedimento RG 754- sub 4/2021 - procedimento concluso con l'ordinanza del 14.07.2023, confermata dalla sentenza impugnata – oltre che del materiale probatorio versato in atti.
7.3 Preliminarmente la Corte ritiene che i motivi addotti dall'appellante principale diretti a far valere la nullità della ctu integrativa espletata nel sub proc. 4 appaiono infondati non ravvisando il Collegio i dedotti profili di non imparzialità e inattendibilità della stessa, argomentati in forza dell'istanza di astensione formulata dall'ausiliario del giudice e da questi rigettata.
Parte appellante non riferisce puntualmente su quali elementi possa realmente ravvisarsi l'asserita non imparzialità del consulente d'ufficio tranne che un “cambio di direzione” da parte dell'ausiliario tra quanto proposto in sede di prima perizia, svolta nel giudizio di merito, e nella perizia integrativa, frutto, tuttavia, dell'esame dell'evoluzione della situazione familiare. Tanto più che anche ove si possa ipoteticamente configurare la violazione dell' obbligo di astensione da parte di un ctu che abbia l'obbligo di astenersi, tale circostanza non comporta la nullità dell'elaborato peritale (Cass. Civ. Sent. n.
1054/1971) ; in ogni caso i motivi dedotti dall'ausiliario del giudice ai fini della declaratoria di astensione sono stati vagliati dal giudice istruttore che li ha ritenuti generici e “dovendo la valutazione della CTU prescindere da eventuali fatti conosciuti al di fuori del giudizio” (decreto del 22.02.2023, proc. sub 4).
Anche gli ulteriori rilievi sulla nullità della ctu integrativa sono privi di fondamento in considerazione del fatto che alcuna lesione del contraddittorio possa essere
Per_ ravvisata al caso concreto avendo il ctp di parte appellante, dott. ampiamente replicato a quanto contenuto nella bozza integrativa, con rilievi, presi in considerazione dal ctu, seppure ritenuti non condivisibili.
7.5 Ciò posto, questo Collegio condivide quanto argomentato dal ctu nel proporre, per regolamentare la particolare fattispecie in esame, la soluzione del collocamento paritetico in sede di integrazione di perizia (Sub 4) – fatto proprio dal Tribunale – a seguito del nuovo esame, anche alla luce del materiale probatorio riversato in quel procedimento, della capacità genitoriale e dei profili personalistici di entrambi i genitori, allorquando afferma (pag. 28, perizia integrativa del 15.04.2023): “il collocamento paritario, in affido condiviso, consente di non colludere con la conflittualità della coppia, assegnando a entrambi i genitori pari dignità e pari opportunità di esercitare la responsabilità genitoriale nel concreto della quotidianità. Consentirebbe alla figlia di godere nella stessa misura di entrambi i genitori, riducendo il tempo che il genitore collocatario ostativo utilizza per attuare il condizionamento e permettendo lo stabilirsi di una relazione padre-figlia libera e non inficiata dai comportamenti programmati dalla madre, minimizzando il trauma di ogni separazione sia dall'uno sia dall'altro. (..) Una bigenitorialità di fatto, che altrimenti rimarrebbe solo un concetto astratto. Fintanto che ci sarà da una parte, un genitore collocatario che ha ampio spazio di gestione e si arroga pertanto maggiori diritti, nonché maggiori poteri, e dall'altra un genitore con il “solo” diritto di visita, si continueranno a presentare al Giudice casi di infinito insanabile conflitto, con tutto ciò che ne consegue per i minori coinvolti. Il collocamento paritario costringe ad assunzione di responsabilità e consapevolezza, porta necessariamente ad una corresponsabilità e sottrae la minore all'ambiente estremamente conflittuale”.
Il ctu prosegue (pag.29): “ribadendo che l'affidamento condiviso con collocamento paritario è ritenuto più opportuno a tutelare gli interessi della minore, alla luce dei comportamenti pregiudizievoli cui è esposta la minore, se il Giudice ne ravvisasse la convenienza, andrebbero valutate anche misure maggiormente definite in relazione alle modalità di affido e collocamento, sapendo bene che le misure intermedie, già adottate nelle more tra la prima Consulenza e la presente integrazione, hanno determinato un peggioramento delle disorganizzazioni a danno della serenità della minore e della qualità della relazione con il genitore non collocatario”.
7.6 Allo stato, a parere della Corte la richiesta di rinnovazione della ctu formulata dalla appellante e basata sulla asserita necessità di una consulenza Pt_1
psichiatrica sul SI. (in quanto sarebbero emersi nella prima perizia del CP_1
giudizio di merito gravi disturbi della persona) , di un nuovo esame dei rapporti genitori/figlia e della verifica dello stato psico emotivo della bambina appare del tutto immotivata sotto diversi profili.
Per_ In primo luogo, in risposta alle osservazioni del ctp Dott. – consulente di parte appellante- (pag. 11 elaborato del 16.05.2023) il ctu rappresenta che: “non sono emersi con riferimento a entrambi i genitori, tratti di personalità indici di psicopatologia franca, da richiedere un approfondimento psichiatrico immediato o da dichiarare uno dei due totalmente incapace nell'esercizio genitoriale” senza dimenticare che in sede di prima perizia erano emersi in capo al padre alcuni sintomi di sofferenza, fisiologici in seguito alla separazione, aspetti che “vanno inseriti nel complesso della valutazione, dal momento che la separazione è un evento critico nel ciclo di vita della famiglia, nonché dell'individuo” (pag. 21, elaborato del
3.07.2022). In secondo luogo, parte appellante non ha fornito elementi nuovi rispetto a quelli già valutati nel giudizio di merito di primo grado, compresi i sub procedimenti, tali da far propendere per una rinnovazione di ctu.
La documentazione versata – files audio – dall'appellante principale volta a dimostrare un asserito malessere profondo della minore in particolare in riferimento ai doc. nn. 5 e 6 (balbuzie) diretto a suffragare anche il disinteresse del , CP_1 non aggiunge un nuovo elemento tale essere sottoposto all'attenzione di una nuova ctu in quanto se da un lato può essere correlato a un fattore di stress della bambina, non necessariamente causato dalla relazione padre/figlia (aspetto questo non provato), dall'altro può essere indice rilevatore di eventi sporadici come evidenziano i file audio – doc. L e M, fascicolo appellato – dai quali emerge una fluidità nel linguaggio, appropriatezza nell'utilizzo dei termini da parte di tale per cui Per_1
se posta in condizioni di serenità, non ha problemi nel linguaggio.
A parere della Corte nell'attuale fase di giudizio non sono state dedotte da alcune delle parti del giudizio difficoltà evidenti e reali della minore tali da poter addivenire a una modifica del regime dell'affido condiviso con collocamento paritetico presso ciascun genitore a settimane alterne, anche in considerazione del perdurante conflitto tra i genitori ma soprattutto del fatto che una diversa decisione avrebbe delle ripercussioni non solo nella possibile compromissione del diritto alla bigenitorialità della bambina (stante, si ribadisce, l'elevata conflittualità che potrebbe portare a delle possibili limitazioni in capo al genitore non affidatario e non collocatario) ma comporterebbe un ennesimo stravolgimento delle abitudini della bambina del quale non necessita.
Né, infine, in alcun modo viene supportata da valide argomentazioni ma da mere e non riscontrate asserzioni (contraddette dalla CTU integrativa), la influenza negativa dei nonni paterni, sul sereno sviluppo della bambina, adombrata dall'appellante principale anche nell'atto di impugnazione.
7.7 Da quanto appena espresso e come anticipato al punto 7.1, consegue il rigetto anche dell'appello incidentale svolto dal . CP_1 7.8 La Corte ritiene di condividere la statuizione pure in ordine al mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore, con spese straordinarie, come indicate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di RA, nella misura del 50% ciascuno, in considerazione della equipollenza dei redditi di ciascun genitore- giusta dichiarazioni prodotte gli atti del presente procedimento- e non sussistendo, quindi, una forte disparità economica tra i due genitori.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo dell'appello principale.
7.9 Anche la invocata richiesta da parte del di riforma della sentenza di CP_1
primo grado in ordine alla dichiarata compensazione delle spese di lite, comprese quelle dei sub procedimenti, del primo grado di giudizio deve essere rigettata sussistendo la reciproca soccombenza.
8. A seguito del rigetto di entrambi i gravami, stante la reciproca soccombenza, le spese di lite del presente grado di giudizio vengono interamente compensate.
Tuttavia, si rinviene l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, sui proposti appelli principale e incidentale:
1) Rigetta l'appello principale proposto dalla SI.ra ; Parte_1
2) Rigetta l'appello proposto in via incidentale dal SI. ; Controparte_1
3) Conferma la sentenza impugnata;
4) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
5) Dichiara entrambe le parti tenute al versamento di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato.
Così deciso nella camera di conSIlio svolta in modalità da remoto il
10.01.2025 Il ConSIliere Relatore
Mariangela Fuina
Il Presidente
Barbara Del Bono