Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2439/2022 R.G.
sul ricorso depositato il 26/05/2022
proposto da (difesa dall'avv. Domenico Massimo Pedone) Parte_1
nei confronti di
[...]
Controparte_1
(difesa dall'avv. Domenico Arena),
[...]
all'esito dell'udienza e della camera di consiglio così definitivamente provvede :
“Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle seguenti somme :
7.789,07 euro per differenze retributive;
1.138,79 euro per permessi .
Sulle somme predette vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo , computando interessi sul capitale annualmente rivalutato e la regolarizzazione contributiva se ammessa .
Dichiara inammissibile la domanda relativa alla pronuncia sull'inquadramento futuro successivo al deposito del ricorso.
Nulla da provvedere sul diritto al superiore livello IV richiesto .
Rigetta nel resto la domanda.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
Il pagamento, in favore del ricorrente, dei seguenti importi:
- €.7.789,07 per differenza retributiva maturate dal mese di aprile 2014 al mese di maggio 2022 sulla ridotta retribuzione riconosciuta con la applicazione del livello V del CCNL Terziario rispetto a quella già in godimento quale dipendente di livello IX del CCNL Ricerca e da dovere versare in esito alla giudiziale riammissione in servizio del ricorrente sulla scorta del principio di irriducibilità del trattamento retributivo;
€.12.538,88 per differenza retributiva maturate dal mese di aprile 2014 al mese di maggio 2022 sul maggiore orario lavorativo di 40 ore settimanali imposto ovvero di €.16.300,54 ritenendo il maggior orario imposto quale prestazione di lavoro straordinario (con maggiorazione del 30%) rispetto all'orario di 36 ore settimanali da svolgere in esito alla giudiziale riammissione in servizio del ricorrente;
- €.1.138,79 per permessi retribuiti (permessi riduzione orario e permessi ex festività) non go-duti negli anni precedenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli retei mensili e sino all'effettivo soddisfo e versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali nonché
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive ed orarie, per come in premessa determinate e anche sulla base dei futuri aumenti contrattuali, a far tempo dal mese di maggio 2022 e sino alla data di risoluzione del rapporto;
- in subordine a tale ultima richiesta, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel superiore IV livello del CCNL Terziario, distribuzione e servizi con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate ed al versamento dei contribuiti Controparte_1 previdenziali ed assistenziali sin dal 1.4.2014 e con accessori di legge;
- con vittoria di spese e competenze di causa”
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda .
2 Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale
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Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondata .
La causa concerne la pretesa del ricorrente – dipendente della resistente già dal 16.7.2001 , e poi, a seguito di contenzioso giudiziario, riammesso in servizio con contratto di lavoro del 26.3.2014- al riconoscimento di differenze retributive maturate dal mese di aprile 2014 al mese di maggio 2022 per la ridotta retribuzione riconosciuta con l'applicazione del livello V del CCNL Terziario rispetto a quella già in godimento quale dipendente di livello IX del CCNL Ricerca, nonché per il maggiore orario lavorativo di 40 ore settimanali, per permessi retribuiti (permessi riduzione orario e permessi ex festività) non goduti negli anni precedenti, tenendo conto dei futuri aumenti contrattuali, a far tempo dal mese di maggio 2022 e sino alla data di risoluzione del rapporto o, in subordine, il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel superiore IV livello del CCNL Terziario, distribuzione e servizi per il riconoscimento delle differenze retributive maturate e per il versamento dei contribuiti previdenziali ed assistenziali sin dal 1.4.2014.
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Ciò premesso saranno partitamente esaminati i vari capi di domanda per come proposta
€.7.789,07 PER DIFFERENZA RETRIBUTIVA MATURATE DAL MESE DI APRILE 2014
AL MESE DI MAGGIO 2022 SULLA RIDOTTA RETRIBUZIONE RICONOSCIUTA CON LA
APPLICAZIONE DEL LIVELLO V DEL CCNL TERZIARIO RISPETTO A QUELLA GIÀ IN
GODIMENTO QUALE DIPENDENTE DI LIVELLO IX DEL CCNL RICERCA E DA DOVERE
VERSARE IN ESITO ALLA GIUDIZIALE RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL RICORRENTE
SULLA SCORTA DEL PRINCIPIO DI IRRIDUCIBILITÀ DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO;
In ordine a tale capo di domanda del ricorrente – relativo al periodo dopo la sua riammissione in servizio - in sostanza il ricorrente , come pure nelle note di trattazione scritta , prende atto della successione di contratti collettivi (da CCNL Ricerca a CCNL terziario ) , ammette di continuare a svolgere le stesse attività e di contestare l'inquadramento nuovo ma ribadisce il principio della irriducibilità della retribuzione per cui doveva mantenere l'importo già maturato.
Parte resistente invece ha negato il diritto del ricorrente a non veder ridotta la retribuzione.
La domanda è sul punto fondata .
3 In tema giova richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza .Si afferma < In tale contesto,
l'applicazione del contratto collettivo del settore trasporto operata dalla corte territoriale risulta del tutto corretta, non solo perché congrua in relazione all'attività esercitata dal datore all'epoca della nascita e dello svolgimento del rapporto, ma anche in relazione alla circostanza, evidenziata dalla corte territoriale, della mancata rinegoziazione della contrattazione applicabile da parte del datore, non essendo possibile che lo stesso modifichi unilateralmente le condizioni contrattuali ormai acquisite dal lavoratore mediante una riduzione del trattamento retributivo già corrisposto conformemente alle regole ed ai patti. Anche in presenza di adesione datoriale al nuovo e diverso contratto collettivo, del resto, deve rilevarsi (con Sez. L, Sentenza n. 10349 del 05/08/2000) che il ricorso sarebbe privo di fondamento, posto che, nel caso in cui con un accordo collettivo aziendale sia concordata l'applicabilità della contrattazione collettiva relativa ad un determinato settore produttivo, il rapporto tra tale pattuizione e la clausola del contratto di lavoro individuale con cui sia fatto riferimento ad una diversa contrattazione collettiva è regolato dall'art. 2077, secondo comma, cod. civ., e quindi prevale l'accordo collettivo, solo se dall'accordo individuale derivano condizioni meno favorevoli per il lavoratore.> Cass 4231/16
Ancora <questa corte in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente a cui si intende dare seguito ha avuto occasione di rilevare n. che nel caso ad una disciplina collettiva privatistica succeda altra analoga natura verifica l sostituzione delle nuove clausole quelle precedenti ancorch la nuova sia meno favorevole ai lavoratori giacch il divieto deroga pejus posto dall c.c. unicamente per contratto individuale lavoro relazione alle disposizioni collettivo con conseguenza i non possono vantare posizioni diritto quesito trovando tutela loro individuali interessi solo tramite quella dell giugno nell successione tra contratti collettivi le modificazioni lavoratore sono ammissibili limite dei diritti quesiti dovendosi escludere possa pretendere mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un derivante da norma pi esistente quanto incorporano contenuto ma operano fonte eteronoma regolamento concorrente sicch suscettibili essere conservate secondo criterio trattamento cod. civ. riguarda rapporto fra ed assenza rinegoziazione allora possibile modifica unilaterale condizioni contrattuali determini>4 riduzione del trattamento retributivo per i rapporti lavorativi già in essere, perché, ai sensi dell'art. 2077 c.c., l'accordo collettivo prevale solo se dall'accordo individuale derivino condizioni meno favorevoli per il lavoratore (Cass. 3 marzo 2016, n. 4231, in caso di mutamento di settore produttivo ad opera del datore di lavoro, con conseguente adesione ad un diverso contratto collettivo). Il diritto del lavoratore all'irriducibilità della retribuzione, nei limiti derivanti dall'art. 2103 c.c., rientra infatti nella categoria dei diritti indisponibili e, in quanto tale, gode della tutela accordata dall'art. 2113 c.c. (Cass. 4 aprile 1987, n. 3297, in specifico riferimento alla necessità di impugnazione, a pena di decadenza, delle rinunzie e transazioni, relative a pregresse violazioni della disciplina legale in materia di mansioni – ferma la sanzione di nullità assoluta che colpisce le preventive pattuizioni collettive e individuali abrogative della disciplina legale – colpite dalla sanzione d'invalidità comminata dall'art. 2113, primo comma c.c., nei modi e nei termini previsti dai successivi commi dello stesso articolo). > Cass 35864/2023
Già si era affermato < eppure nello specifico è ravvisabile la prospettata violazione dell'art. 2077 cod. civ.; invero, ricordato che il contratto collettivo costituisce fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale (Cass. n. 3982/2014, Cass. n. 21234/2007) la sostituzione in via negoziale di una fonte collettiva ad un'altra sicolloca al di fuori dell'ambito regolato dall'art. 2077 cod. civ. in tema di efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale;
5.2. non sussiste, infine, la dedotta violazione degli artt. 2103 e 2113 cod. civ., prospettata con riferimento alla modifica asseritamente peggiorativa del trattamento retributivo conseguente all'applicazione del contratto collettivo delle
Radiotelevisioni private in luogo del contratto collettivo giornalisti. Occorre premettere, in linea generale, che, come chiarito dalla costante giurisprudenza della S.C., nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. n. 13960/2014, Cass. n. 21234/2007); in coerenza con il principio richiamato, applicabile anche all'ipotesi di sostituzione, per modifica negoziale, di una fonte collettiva ad un'altra, come avvenuto nel caso di specie, la odierna ricorrente non avrebbe
5 potuto far valere il principio di irriducibilità della retribuzione pretendendo il trattamento retributivo previsto in relazione ai c.c.n. giornalisti succedutisi nel tempo, ma, al più, la cristallizzazione della retribuzione percepita all'atto della modifica contrattuale, e rivendicare eventuali differenze retributive a titolo di superminimo, come invece non avvenuto;
> cassSez. L, Ordinanza n. 31148 del 2022
Nel caso di specie, dunque, il mutamento del CCNL , in assenza di rinegoziazione tra le parti non avendo il ricorrente accettato l'inferiore importo retributivo di base ( paga base e contingenza ) né rinunciato , non poteva comunque intaccare il livello retributivo raggiunto .
In assenza pertanto di contestazioni nel quantum la domanda fondata sull'an. va accolta sul punto .
€.12.538,88 PER DIFFERENZA RETRIBUTIVA MATURATE DAL MESE DI APRILE 2014
AL MESE DI MAGGIO 2022 SUL MAGGIORE ORARIO LAVORATIVO DI 40 ORE
SETTIMANALI IMPOSTO OVVERO DI €.16.300,54 RITENENDO IL MAGGIOR ORARIO
IMPOSTO QUALE PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO (CON
MAGGIORAZIONE DEL 30%) RISPETTO ALL'ORARIO DI 36 ORE SETTIMANALI DA
SVOLGERE IN ESITO ALLA GIUDIZIALE RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL
RICORRENTE;
In tale capo di domanda il ricorrente lamenta che il nuovo CCNL terziario preveda un maggior orario per cui chiede il pagamento delle ore lavorate in più.
La domanda è infondata .
Le nuove disposizioni del CCNL Terziario - il ricorrente non fa oggetto specifico di contestazione il CCNL terziario ma solo dubita della inerenza al settore di lavoro della resistente ritenendo che non è mercantile - nel modulare diversamente l'orario normale di lavoro devono applicarsi al rapporto di lavoro nel periodo in questione e il ricorrente non ha diritto a conservare il trattamento giuridico precedente .
Le sentenze di merito rese tra le parti che riconoscono il primo periodo di lavoro come inquadrato nel livello IX liv professionale CCNL Ricerca non può essere vincolante per il futuro ma fin quando non vi sono mutamenti sostanziali perché il giudicato ha effetto per quanto deciso mentre per il futuro può essere soggetto a mutamento di diritto e di fatto ove sussistano fatti sopravvenuti .
Ne discende che l'applicazione del CCNL ricerca e del IX liv non era intangibile per il futuro.
La decisione della , azienda speciale con rapporto di lavoro privatistico , di Controparte_1 adottare il CCNL Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del 6 Terziario della Distribuzione e dei Servizi in quanto eroga servizi appare immune da profili di illegittimità
La nuova struttura del rapporto di lavoro pertanto non è illegittima né comporta un trattamento di lavoro straordinario o comunque aggiuntivo , in quanto segue la quantità di lavoro esigibile in base al nuovo CCNL , né sono indicati profili di violazione dell'art 36 cost . .
Peraltro ad avviso del decidente il CCNL Terziario prevede nella parte dedicata all'ambito di applicazione che la materia < 14. servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;> sicchè non appare improprio alla luce del fatto che l' ha assunto nel CP_1 periodo in questione pure la natura privatistica ed eroga dei servizi .
Ciò detto ,quindi, la nuova consistenza della prestazione di lavoro rientrando nella regolamentazione del rapporto contenuta nel nuovo CCNL non dà luogo a trattamento di lavoro straordinario richiesto da parte ricorrente per ore differenziali rispetto al precedente CCNL.
€.1.138,79 PER PERMESSI RETRIBUITI (PERMESSI RIDUZIONE ORARIO E PERMESSI
EX FESTIVITÀ) NON GODUTI NEGLI ANNI PRECEDENTI,
OLTRE INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SUI SINGOLI RETEI MENSILI E
SINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO E VERSAMENTO DEI RELATIVI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Sul punto la domanda è fondata
In ricorso il ricorrente aveva sostenuto : <al ricorrente infine devono essere pagati i permessi retribuiti riduzione orario e per->messi ex festività) non goduti negli anni precedenti e pari, rispettivamente e per come indicati nella busta paga dell'aprile 2022 (all.U) ad ore 45,69 e ad ore 58,12.
Ritenuto che la retribuzione oraria è pari ad €.10,97 (€.1.492,66 retribuzione ordinaria : 136 = 10,97 coma da allegata busta paga di aprile 2022 – vedasi allegato U) l'importo da versare al ricorrente a titolo di permessi retribuiti è pari ad €.1.138,79 (ore 103,81 x 10,97).
Riguardo tale ultima richiesta di pagamento dei permessi retribuiti non goduti si evidenzia che l'art.139 comma 6 del previgente CCNL 2013 preveda che “ … i permessi non fruiti entro l'anno di matura-zione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 187 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il
7 30 giugno dell'anno suc-cessivo …” ed identica disposizione è contenuta nell'art.158 comma 6 del vigente CCNL Terziario 2019 (all.V).
Ciò vuol dire che i permessi non goduti devo essere monetizzati con la retribuzione dovuta al lavoratore ex art.187 CCNL 2013 ed art.208 CCNL 2019 a mente del quale “… la retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art.186 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge …”.
Ed è proprio il suddetto art.186 del CCNL 2013 (art.206 CCNL 2013) che menziona le voci del cedo- lino paga che vanno incluse nel calcolo dei permessi retribuiti residui da erogare in busta paga dopo
18 mesi, in caso di mancata fruizione.
E più precisamente, la normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.185;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;
c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.
Una volta ottenuta la retribuzione oraria (paga oraria generalmente indicata in busta paga) bisogna moltiplicarla per le ore di permessi residui maturati e non goduti, che vanno pagate in busta nella busta paga di giugno dell'anno successivo. >.
Parte resistente ha eccepito :
8 < La legislazione italiana prevede che, ove il lavoratore continui a prestare attività
lavorativa presso lo stesso datore, i periodi rientranti nella fruizione dei permessi retribuiti -
e non goduti – non possono essere liquidati, ragion per cui non può determinarsi una conversione in denaro.
Il divieto di monetizzare tali periodi è stato introdotto per tutelare i lavoratori nell'accedere ai periodi di ferie ed ai permessi spettanti, disincentivando, per l'effetto, la rinuncia a tali periodi per ottenere il pagamento in denaro.
In ogni caso, non risulta, documentalmente, che il ricorrente abbia fatto richiesta di fruizione dei suddetti permessi, ragion per cui nulla gli è dovuto, anche in presenza di una espressa previsione contrattuale.
Ad ogni buon fine, si eccepisce, altresì, l'assoluta indeterminatezza della specifica domanda, atteso che non risultano minimamente indicati gli eventuali periodi maturati a detto titolo, costituendo condizione essenziale per disquisire in ordine alla congruità della richiesta.>.
Orbene le eccezioni della resistente sono prive di fondamento.
Parte resistente non indica quale norma precluda, nella disciplina privata del terziario , la monetizzazione dei permessi non goduti. Né quale norma prevede, a pena di improponibilità della domanda giudiziale , la preventiva istanza .
Nel caso di specie la domanda è sufficientemente determinata perché il ricorrente formula la pretesa offrendo precisi dati ricostruttivi e soprattutto prova i dati sulla base della busta paga di aprile 2022 che indica le ore non godute
La domanda è quindi provata dalla busta paga e va accolta.
ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL PAGAMENTO
DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE ED ORARIE, PER COME IN PREMESSA
DETERMINATE E ANCHE SULLA BASE DEI FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI, A
9 FAR TEMPO DAL MESE DI MAGGIO 2022 E SINO ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL
RAPPORTO
La domanda è inammissibile .
Il capo di domanda i infatti mira ad una pronuncia su situazioni future il che è non è consentito perché il giudice deve sussumere la decisione su fatti già avvenuti e non su quanto possa accadere nel futuro.
La condanna per il futuro non è prevista al di fuori delle ipotesi eccezionali espressamente previste, non estensibili per analogia ( in tale senso Cass 2012/2020).
- IN SUBORDINE A TALE ULTIMA RICHIESTA, ACCERTARE E DICHIARARE IL
DIRITTO DEL RICORRENTE AD ESSERE INQUADRATO NEL SUPERIORE IV
LIVELLO DEL CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI CON CONDANNA
DELLA CONVENUTA AZIENDA SPECIALE AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE
RETRIBUTIVE MATURATE ED AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUITI
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SIN DAL 1.4.2014 E CON ACCESSORI DI LEGGE;
La domanda di un diritto all'inquadramento superiore , che parte ricorrente non tratta però nelle note di trattazione scritta ed anzi afferma che stato collocato in un livello professionale conforme alle proprie competenze ,
Ciò premesso ad avviso del decidente va preso atto peraltro la domanda è subordinata alle differenze retributive che però nel diritto alla irriducibilità della retribuzione sono riconosciute ed escludono interesse alla domanda in esame .Nulla da provvedere pertanto sul detto capo .
SPESE
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente per la parziale fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 4.6.2025 .
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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