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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 191/2024, estensore dott. Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 3/04/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE Parte_1 C.F._1 MAURO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 44 MILANO presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) - CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARRIGONI BRUNO PIETRO e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. ARRIGONI MAURO, elettivamente domiciliata in VIA VIGNARETO, 7 20842 BESANA IN BRIANZA presso i difensori (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHET Controparte_3 P.IVA_3 LUCA, elettivamente domiciliato in VIA BORGONUOVO, 9 MILANO presso il difensore APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante di percepire la retribuzione per le ore di lavoro straordinario svolte nel corso del 2015,
accertare e dichiarare il vizio di ultrapetizione nella parte della sentenza nella quale viene ritenuto deducibile, dal totale spettante all'appellante a titolo di differenze retributive, delle somme indicate nelle buste paga a titolo di “trasferta italia”, e la conseguente non operatività della relativa compensazione, in subordine rispetto alla precedente lettera b), accertare e dichiarare la compensazione delle somme indicate nelle buste paga a titolo “trasferta italia” con le sole somme spettanti all'appellante a titolo di lavoro straordinario.
pagina 1 di 5 condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con i Controparte_4 condebitori solidali ex art. 29 D.lgs. 276/2003 e , in persona dei legali CP_2 Controparte_3 rappresentanti pro tempore, a pagare al sig. l'importo lordo di € 23.428,07, in subordine di € Parte_1 14.759,95 ed in estremo subordine di € 8.093,07, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di lite della presente fase di appello e delle eventuali ulteriori spese (aggiuntive rispetto a quelle già liquidate sul presupposto di un accoglimento parziale delle domande) relative al procedimento di primo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
”
Per parte appellata “In via Principale e nel Merito: CP_2 respingere ogni e tutte le domande ed istanze avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti, e confermare la sentenza n. 191/2024 del 11.03.2024 – Tribunale di Monza sez. lavoro;
In via Subordinata e nel Merito: nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande dell'appellante, confermare comunque le parti di sentenza non oggetto di impugnazione e, in particolare, i capi nn. 3 e 4 del dispositivo, all'uopo disponendo che il e siano tenuti, in solido tra loro, a Controparte_3 Controparte_5 manlevare da ogni esborso questa fosse costretta a sostenere in favore dell'odierno appellante, e CP_2 disporre che l'esecuzione della sentenza nei confronti di sia subordinata alla preventiva escussione CP_2 del patrimonio di;
Controparte_5 In via istruttoria: rigettare le avversarie istanze per prove orali:
a) quanto a quelle svolte tardivamente ed ex novo in appello, poiché inammissibili e/o improcedibili;
b) quanto alle altre, poiché superflue, irrilevanti ai fini del decidere, generiche ed indeterminate nelle loro coordinate di tempo, luogo e persone, contenenti giudizi non demandabili a testi, in ogni caso rilevando che tutti i testimoni indicati sono inattendibili e/o incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Per parte appellata : “nel merito e in via principale rigettare l'appello proposto Controparte_3 dal ricorrente in quanto infondato per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie formulate dai ricorrenti per le ragioni indicate in narrativa;
nella denegata ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere a prova contraria Controparte_3 con i seguenti testi: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Con vittoria di spese e compensi di difesa del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado una serie di soci lavoratori di , impiegati nell'appalto CP_5 CP_2 domandavano accertarsi che al rapporto era applicabile il trattamento economico dei lavoratori dipendenti e non quello del lavoratore coimprenditore, accertarsi che avevano diritto a percepire la retribuzione per l'orario full time con inquadramento al 3 liv. CCNL Ugl e al pagamento delle ore di straordinario svolte nel 2015. Tutti i lavoratori conciliavano la vertenza in corso di causa tranne e Per_1 Pt_1 Espletata prova per testi e acquisiti i verbali delle testimonianze in svariate cause gemelle proposte da altri lavoratori, il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 191/2024, ha ritenuto illegittima l'applicazione del trattamento economico dei soci coimprenditori e dovuto quello previsto per i lavoratori dipendenti di cooperativa, ritenuto che andasse riconosciuto il terzo livello di inquadramento in luogo del primo attribuito formalmente e che spettasse loro la retribuzione per l'orario a tempo pieno, avendo diritto a lavorare per le ore previste in contratto anche qualora per volontà del datore avessero lavorato per un pagina 2 di 5 numero inferiore di ore (si tratta di somme dovute a titolo di retribuzione e non risarcitorio, domandandosi l'esatto adempimento del contratto). Quanto alla domanda relativa al pagamento degli straordinari asseritamente svolti per tutto l'anno 2015 nella misura di 3,5 ore ogni giorno dal lunedì al venerdì, il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la rigorosa prova che spetta al lavoratore. Una parte dei testi escussi ha in essere un contenzioso analogo, inoltre non hanno indicato un periodo preciso in cui i lavoratori hanno reso la prestazione per 12 ore giornaliere, peraltro riferendosi a periodi temporali maggiori, mentre in ricorso gli straordinari si collocano solo nel 2015. Gli altri testi, ritenuti più attendibili, hanno confermato che in certi periodi lavoravano 12 ore al giorno Con ma anche che la produzione aveva andamento discontinuo;
il teste funzionario ha riferito Tes_4 che era stata organizzata una banca ora per compensare le ore lavorate in più nei periodi di lavoro con quelle non lavorate nei periodi di scarsità di lavoro. In mancanza delle timbrature e non ritenendo che dalle deposizioni sia emerso il sistematico espletamento di attività lavorativa straordinaria per 12 ore al giorno per l'intero 2015, ha rigettato la domanda relativa agli straordinari. Nella determinazione del quantum dovuto ai due lavoratori ha, poi, ritenuto che le somme esposte in busta paga sotto la voce “trasferta Italia”, essendo pacifico che non avessero mai effettuato trasferte, dissimulino l'erogazione di retribuzione aggiuntiva sottratta, per tal via, all'imposizione contributiva e fiscale. Pur in assenza di eccezioni sul punto da parte delle società, nel calcolo delle differenze retributive le somme ricevute a tale titolo vanno computate nel “percepito” e detratte dal dovuto. Nella determinazione del dovuto, poi, resta irrilevante che manchino alcune buste paga, sia perché l'eccezione proposta da è tardiva, sia in quanto mancando solo 2/3 cedolini può presumersi che CP_2 in quei mesi i lavoratori abbiano regolarmente prestato la propria attività. Le società sono state pertanto condannate a pagare € 13.360,94 in favore di mentre nessuna somma Per_1 spetta a (in quanto le differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento e trattamento Pt_1 sono di ammontare inferiore a quanto percepito a titolo di “trasferta Italia”). Infine, ha accolto la domanda di manleva di e affermato che l'esecuzione della sentenza nei suoi CP_2 confronti è subordinata alla preventiva escussione del patrimonio di . CP_5
Ha proposto appello il solo in relazione al mancato riconoscimento dello svolgimento di Pt_1 straordinario nel 2015 e alla inclusione nel percepito dell'emolumento “trasferta Italia”. Con il primo motivo sollecita una diversa letture delle deposizioni testimoniali evidenziando che i testi Tes_ e ritenuti più attendibili dal Tribunale, hanno entrambi dichiarato che non erano presenti Tes_4 Con sul luogo di lavoro se non saltuariamente, inoltre non era iscritto alla , mentre il sindacalista Pt_1 Tes_ ha riferito di quanto gli riportavano i suoi iscritti e ha riferito di essere dipendente di dal 2016 CP_5 e quindi non poteva riferire su fatti antecedenti. Sotto altro profilo, ha rilevato che l'appellante non ha mai dedotto che lo straordinario era svolto nel solo anno 2015, ma ha limitato la domanda a quell'anno – in cui i turni di 12 ore furono costanti – perché per gli altri anni non sarebbe stato in grado di individuare i giorni precisi in cui era svolto lo straordinario che era stato reso in maniera discontinua solo in alcuni periodi. Tes_ In realtà sia il teste che la teste (di parte datoriale) hanno riferito di periodi di turni da 12 Tes_6 ore nel 2015, il primo per tre mesi, la seconda per 7 mesi all'anno. Quanto alla banca ore di cui ha riferito il teste non risulta in alcun modo che vi avesse Tes_4 Pt_1 aderito, né le società hanno dedotto alcunchè in merito a tale banca ore. La prova dello straordinario emerge, poi, documentalmente dal verbale ispettivo ITL prodotto da CP_2 a cui è allegato un prospetto riportante le timbrature, da cui risulta lo svolgimento del lavoro straordinario nel 2015 per un totale di 768,4 ore annue (65 mensili, in luogo delle 75 rivendicate), inferiore a quelle allegate dal lavoratore, ma comunque consistente.
pagina 3 di 5 Con la seconda censura ha lamentato la illegittima deduzione da quanto spettante, delle somme corrisposte a titolo di indennità “trasferta Italia”. Su tale voce il lavoratore non ha avanzato alcuna pretesa, né le società hanno proposto domande di restituzione delle somme erogate a tale titolo o eccezioni di compensazione o altre deduzioni. Non è stato, in altre parole, contestato che tali somme non fossero dovute o fossero fittiziamente imputate. In via subordinata, ha rilevato che la sola ragione che potrebbe giustificare la detrazione sarebbe la natura fittizia che maschera la retribuzione dello straordinario. Ne consegue che la detrazione dal dovuto va fatta unicamente per tale voce retributiva e giammai per le differenze dovute per il superiore inquadramento.
Hanno resistito e il , difendendo la sentenza. CP_2 CP_3 CP_3 In particolare, hanno evidenziato che il verbale ITL è stato annullato dal Tribunale di Monza, con sentenza passata in giudicato.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa all'udienza del 3 aprile 2025 e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Quanto allo svolgimento di lavoro straordinario nel corso dell'anno 2015, il Collegio ritiene che da una attenta lettura delle deposizioni rese dai testi escussi in primo grado – a cui va data precipua rilevanza, rispetto alle deposizioni acquisite agli atti e rese in diversi procedimenti promossi da altri lavoratori – possa ritenersi provato, con soddisfacimento dei rigorosi criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli oneri probatori, lo svolgimento delle ore di straordinario rivendicate unicamente per i mesi da luglio a dicembre 2015. Risulta particolarmente attendibile la teste che non ha/avuto alcun contenzioso con le società, Tes_6 la quale ha riferito “le 12 ore da Giugno Luglio fino a dicembre gennaio dalle 7 alle 19 e dalle 19:00 alle 07:00 settimanali. Negli altri periodi facevano 8 ore oppure addirittura lasciavano a casa gli operai. La commessa per rientra in quel periodo di cui ho parlato di lavoro dalle 7 alle 19 Parte_2 e 19/7”. Quanto dichiarato dalla teste è conforme alla deposizione resa dal sindacalista (che riferisce Tes_4 Tes_ di straordinario svolto per 6/7 mesi) e parzialmente confermata dal teste (già amministratore della cooperativa e referente per l'appalto, il che deve indurre a particolare cautela nella valutazione della sua deposizione) che indica il periodo dello straordinario in tre mesi. Per i mesi da gennaio a giugno 2015, invece, va confermata la statuizione del primo giudice, stante il contrasto tra le deposizioni, l'esistenza di analogo contenzioso tra i testi e le società, la genericità delle indicazioni temporali, come correttamente evidenziato dal Tribunale.
Conseguentemente, deve ritenersi provato lo svolgimento di 75 ore mensili di straordinario per sei mesi, ed il quantum dovuto a tale titolo, va quantificato in € 4.522,50 [€ 10,05 (retribuzione oraria dello straordinario, come indicato dal lavoratore nei propri conteggi e non oggetto di specifica contestazione) x 75 (n. ore mensili) x 6 (mesi) = 4.522,50].
In relazione alla questione del computo nel “percepito” delle somme ricevute a titolo di “trasferta Italia”, deve rilevarsi che è pacifico che il sig. non eseguisse alcuna trasferta, svolgendo il proprio lavoro Pt_1 unicamente presso lo stabilimento della in Muggiò, potendosi così escludere che l'emolumento CP_2 abbia natura di rimborso spese in conseguenza delle (inesistenti) trasferte.
pagina 4 di 5 Il Collegio reputa che la dazione costante nel tempo e legata alla presenza in servizio, come si evince dal semplice esame dei cedolini paga agli atti (doc. 15 fas. Appellante), abbia natura retributiva, posto che le erogazioni patrimoniali corrisposte in costanza di rapporto di lavoro ed in virtù dello stesso, che non siano occasionali, costituiscono parte della retribuzione, fatta salva l'ipotesi che vi sia una espressa deroga di matrice individuale o collettiva che giustifichi diversamente lo spostamento patrimoniale.
Così qualificato l'emolumento, quanto percepito a tale titolo deve essere sottratto dalle somme dovute per differenze retributive. Ne consegue che alle differenze per errato inquadramento, pari a € 14.759,95 (statuizione passata in giudicato) vanno sommate le somme dovute a titolo di lavoro straordinario, nella misura sopra indicata di € 4.522,50, e detratto quanto percepito a titolo di trasferta Italia pari a € 15.335, che porta ad un importo di € 3.947,50, oltre accessori dalle singole scadenze al saldo, al cui pagamento le appellate vanno condannate in solido, in applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, trattandosi di somme differenze retributive.
Va, infine, confermata la condanna di ed in solido a manlevare da Controparte_3 CP_5 CP_2 quanto questa pagherà in esecuzione della presente sentenza.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, possono compensarsi per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio, con condanna delle appellate in solido a rifondere il restante terzo, che si liquida, in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, l'assenza di attività istruttoria nel presente grado, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 191/2024 del Tribunale di Monza, condanna le appellate in solido al pagamento della somma lorda di € 3.947,45, a titolo di differenze retributive in favore di Pt_1
oltre a interessi legali e rivalutazione dalla singole scadenze al saldo;
[...] condanna ed in solido a manlevare da quanto questa pagherà a Controparte_3 CP_5 CP_2 in esecuzione della presente sentenza;
Pt_1 conferma le restanti statuizioni di merito e la statuizione relativa alle spese di lite del primo grado relativamente ai rapporti processuali con;
CP_7 compensa per 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti processuali con e Pt_1 condanna le appellate in solido a rifondere il restante terzo, che liquida in € 900 per il primo grado ed in
€ 700 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 3/4/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 191/2024, estensore dott. Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 3/04/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE Parte_1 C.F._1 MAURO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 44 MILANO presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) - CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARRIGONI BRUNO PIETRO e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. ARRIGONI MAURO, elettivamente domiciliata in VIA VIGNARETO, 7 20842 BESANA IN BRIANZA presso i difensori (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHET Controparte_3 P.IVA_3 LUCA, elettivamente domiciliato in VIA BORGONUOVO, 9 MILANO presso il difensore APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante di percepire la retribuzione per le ore di lavoro straordinario svolte nel corso del 2015,
accertare e dichiarare il vizio di ultrapetizione nella parte della sentenza nella quale viene ritenuto deducibile, dal totale spettante all'appellante a titolo di differenze retributive, delle somme indicate nelle buste paga a titolo di “trasferta italia”, e la conseguente non operatività della relativa compensazione, in subordine rispetto alla precedente lettera b), accertare e dichiarare la compensazione delle somme indicate nelle buste paga a titolo “trasferta italia” con le sole somme spettanti all'appellante a titolo di lavoro straordinario.
pagina 1 di 5 condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con i Controparte_4 condebitori solidali ex art. 29 D.lgs. 276/2003 e , in persona dei legali CP_2 Controparte_3 rappresentanti pro tempore, a pagare al sig. l'importo lordo di € 23.428,07, in subordine di € Parte_1 14.759,95 ed in estremo subordine di € 8.093,07, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di lite della presente fase di appello e delle eventuali ulteriori spese (aggiuntive rispetto a quelle già liquidate sul presupposto di un accoglimento parziale delle domande) relative al procedimento di primo grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
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Per parte appellata “In via Principale e nel Merito: CP_2 respingere ogni e tutte le domande ed istanze avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti, e confermare la sentenza n. 191/2024 del 11.03.2024 – Tribunale di Monza sez. lavoro;
In via Subordinata e nel Merito: nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande dell'appellante, confermare comunque le parti di sentenza non oggetto di impugnazione e, in particolare, i capi nn. 3 e 4 del dispositivo, all'uopo disponendo che il e siano tenuti, in solido tra loro, a Controparte_3 Controparte_5 manlevare da ogni esborso questa fosse costretta a sostenere in favore dell'odierno appellante, e CP_2 disporre che l'esecuzione della sentenza nei confronti di sia subordinata alla preventiva escussione CP_2 del patrimonio di;
Controparte_5 In via istruttoria: rigettare le avversarie istanze per prove orali:
a) quanto a quelle svolte tardivamente ed ex novo in appello, poiché inammissibili e/o improcedibili;
b) quanto alle altre, poiché superflue, irrilevanti ai fini del decidere, generiche ed indeterminate nelle loro coordinate di tempo, luogo e persone, contenenti giudizi non demandabili a testi, in ogni caso rilevando che tutti i testimoni indicati sono inattendibili e/o incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Per parte appellata : “nel merito e in via principale rigettare l'appello proposto Controparte_3 dal ricorrente in quanto infondato per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie formulate dai ricorrenti per le ragioni indicate in narrativa;
nella denegata ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettere a prova contraria Controparte_3 con i seguenti testi: , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Con vittoria di spese e compensi di difesa del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado una serie di soci lavoratori di , impiegati nell'appalto CP_5 CP_2 domandavano accertarsi che al rapporto era applicabile il trattamento economico dei lavoratori dipendenti e non quello del lavoratore coimprenditore, accertarsi che avevano diritto a percepire la retribuzione per l'orario full time con inquadramento al 3 liv. CCNL Ugl e al pagamento delle ore di straordinario svolte nel 2015. Tutti i lavoratori conciliavano la vertenza in corso di causa tranne e Per_1 Pt_1 Espletata prova per testi e acquisiti i verbali delle testimonianze in svariate cause gemelle proposte da altri lavoratori, il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 191/2024, ha ritenuto illegittima l'applicazione del trattamento economico dei soci coimprenditori e dovuto quello previsto per i lavoratori dipendenti di cooperativa, ritenuto che andasse riconosciuto il terzo livello di inquadramento in luogo del primo attribuito formalmente e che spettasse loro la retribuzione per l'orario a tempo pieno, avendo diritto a lavorare per le ore previste in contratto anche qualora per volontà del datore avessero lavorato per un pagina 2 di 5 numero inferiore di ore (si tratta di somme dovute a titolo di retribuzione e non risarcitorio, domandandosi l'esatto adempimento del contratto). Quanto alla domanda relativa al pagamento degli straordinari asseritamente svolti per tutto l'anno 2015 nella misura di 3,5 ore ogni giorno dal lunedì al venerdì, il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la rigorosa prova che spetta al lavoratore. Una parte dei testi escussi ha in essere un contenzioso analogo, inoltre non hanno indicato un periodo preciso in cui i lavoratori hanno reso la prestazione per 12 ore giornaliere, peraltro riferendosi a periodi temporali maggiori, mentre in ricorso gli straordinari si collocano solo nel 2015. Gli altri testi, ritenuti più attendibili, hanno confermato che in certi periodi lavoravano 12 ore al giorno Con ma anche che la produzione aveva andamento discontinuo;
il teste funzionario ha riferito Tes_4 che era stata organizzata una banca ora per compensare le ore lavorate in più nei periodi di lavoro con quelle non lavorate nei periodi di scarsità di lavoro. In mancanza delle timbrature e non ritenendo che dalle deposizioni sia emerso il sistematico espletamento di attività lavorativa straordinaria per 12 ore al giorno per l'intero 2015, ha rigettato la domanda relativa agli straordinari. Nella determinazione del quantum dovuto ai due lavoratori ha, poi, ritenuto che le somme esposte in busta paga sotto la voce “trasferta Italia”, essendo pacifico che non avessero mai effettuato trasferte, dissimulino l'erogazione di retribuzione aggiuntiva sottratta, per tal via, all'imposizione contributiva e fiscale. Pur in assenza di eccezioni sul punto da parte delle società, nel calcolo delle differenze retributive le somme ricevute a tale titolo vanno computate nel “percepito” e detratte dal dovuto. Nella determinazione del dovuto, poi, resta irrilevante che manchino alcune buste paga, sia perché l'eccezione proposta da è tardiva, sia in quanto mancando solo 2/3 cedolini può presumersi che CP_2 in quei mesi i lavoratori abbiano regolarmente prestato la propria attività. Le società sono state pertanto condannate a pagare € 13.360,94 in favore di mentre nessuna somma Per_1 spetta a (in quanto le differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento e trattamento Pt_1 sono di ammontare inferiore a quanto percepito a titolo di “trasferta Italia”). Infine, ha accolto la domanda di manleva di e affermato che l'esecuzione della sentenza nei suoi CP_2 confronti è subordinata alla preventiva escussione del patrimonio di . CP_5
Ha proposto appello il solo in relazione al mancato riconoscimento dello svolgimento di Pt_1 straordinario nel 2015 e alla inclusione nel percepito dell'emolumento “trasferta Italia”. Con il primo motivo sollecita una diversa letture delle deposizioni testimoniali evidenziando che i testi Tes_ e ritenuti più attendibili dal Tribunale, hanno entrambi dichiarato che non erano presenti Tes_4 Con sul luogo di lavoro se non saltuariamente, inoltre non era iscritto alla , mentre il sindacalista Pt_1 Tes_ ha riferito di quanto gli riportavano i suoi iscritti e ha riferito di essere dipendente di dal 2016 CP_5 e quindi non poteva riferire su fatti antecedenti. Sotto altro profilo, ha rilevato che l'appellante non ha mai dedotto che lo straordinario era svolto nel solo anno 2015, ma ha limitato la domanda a quell'anno – in cui i turni di 12 ore furono costanti – perché per gli altri anni non sarebbe stato in grado di individuare i giorni precisi in cui era svolto lo straordinario che era stato reso in maniera discontinua solo in alcuni periodi. Tes_ In realtà sia il teste che la teste (di parte datoriale) hanno riferito di periodi di turni da 12 Tes_6 ore nel 2015, il primo per tre mesi, la seconda per 7 mesi all'anno. Quanto alla banca ore di cui ha riferito il teste non risulta in alcun modo che vi avesse Tes_4 Pt_1 aderito, né le società hanno dedotto alcunchè in merito a tale banca ore. La prova dello straordinario emerge, poi, documentalmente dal verbale ispettivo ITL prodotto da CP_2 a cui è allegato un prospetto riportante le timbrature, da cui risulta lo svolgimento del lavoro straordinario nel 2015 per un totale di 768,4 ore annue (65 mensili, in luogo delle 75 rivendicate), inferiore a quelle allegate dal lavoratore, ma comunque consistente.
pagina 3 di 5 Con la seconda censura ha lamentato la illegittima deduzione da quanto spettante, delle somme corrisposte a titolo di indennità “trasferta Italia”. Su tale voce il lavoratore non ha avanzato alcuna pretesa, né le società hanno proposto domande di restituzione delle somme erogate a tale titolo o eccezioni di compensazione o altre deduzioni. Non è stato, in altre parole, contestato che tali somme non fossero dovute o fossero fittiziamente imputate. In via subordinata, ha rilevato che la sola ragione che potrebbe giustificare la detrazione sarebbe la natura fittizia che maschera la retribuzione dello straordinario. Ne consegue che la detrazione dal dovuto va fatta unicamente per tale voce retributiva e giammai per le differenze dovute per il superiore inquadramento.
Hanno resistito e il , difendendo la sentenza. CP_2 CP_3 CP_3 In particolare, hanno evidenziato che il verbale ITL è stato annullato dal Tribunale di Monza, con sentenza passata in giudicato.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa all'udienza del 3 aprile 2025 e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Quanto allo svolgimento di lavoro straordinario nel corso dell'anno 2015, il Collegio ritiene che da una attenta lettura delle deposizioni rese dai testi escussi in primo grado – a cui va data precipua rilevanza, rispetto alle deposizioni acquisite agli atti e rese in diversi procedimenti promossi da altri lavoratori – possa ritenersi provato, con soddisfacimento dei rigorosi criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli oneri probatori, lo svolgimento delle ore di straordinario rivendicate unicamente per i mesi da luglio a dicembre 2015. Risulta particolarmente attendibile la teste che non ha/avuto alcun contenzioso con le società, Tes_6 la quale ha riferito “le 12 ore da Giugno Luglio fino a dicembre gennaio dalle 7 alle 19 e dalle 19:00 alle 07:00 settimanali. Negli altri periodi facevano 8 ore oppure addirittura lasciavano a casa gli operai. La commessa per rientra in quel periodo di cui ho parlato di lavoro dalle 7 alle 19 Parte_2 e 19/7”. Quanto dichiarato dalla teste è conforme alla deposizione resa dal sindacalista (che riferisce Tes_4 Tes_ di straordinario svolto per 6/7 mesi) e parzialmente confermata dal teste (già amministratore della cooperativa e referente per l'appalto, il che deve indurre a particolare cautela nella valutazione della sua deposizione) che indica il periodo dello straordinario in tre mesi. Per i mesi da gennaio a giugno 2015, invece, va confermata la statuizione del primo giudice, stante il contrasto tra le deposizioni, l'esistenza di analogo contenzioso tra i testi e le società, la genericità delle indicazioni temporali, come correttamente evidenziato dal Tribunale.
Conseguentemente, deve ritenersi provato lo svolgimento di 75 ore mensili di straordinario per sei mesi, ed il quantum dovuto a tale titolo, va quantificato in € 4.522,50 [€ 10,05 (retribuzione oraria dello straordinario, come indicato dal lavoratore nei propri conteggi e non oggetto di specifica contestazione) x 75 (n. ore mensili) x 6 (mesi) = 4.522,50].
In relazione alla questione del computo nel “percepito” delle somme ricevute a titolo di “trasferta Italia”, deve rilevarsi che è pacifico che il sig. non eseguisse alcuna trasferta, svolgendo il proprio lavoro Pt_1 unicamente presso lo stabilimento della in Muggiò, potendosi così escludere che l'emolumento CP_2 abbia natura di rimborso spese in conseguenza delle (inesistenti) trasferte.
pagina 4 di 5 Il Collegio reputa che la dazione costante nel tempo e legata alla presenza in servizio, come si evince dal semplice esame dei cedolini paga agli atti (doc. 15 fas. Appellante), abbia natura retributiva, posto che le erogazioni patrimoniali corrisposte in costanza di rapporto di lavoro ed in virtù dello stesso, che non siano occasionali, costituiscono parte della retribuzione, fatta salva l'ipotesi che vi sia una espressa deroga di matrice individuale o collettiva che giustifichi diversamente lo spostamento patrimoniale.
Così qualificato l'emolumento, quanto percepito a tale titolo deve essere sottratto dalle somme dovute per differenze retributive. Ne consegue che alle differenze per errato inquadramento, pari a € 14.759,95 (statuizione passata in giudicato) vanno sommate le somme dovute a titolo di lavoro straordinario, nella misura sopra indicata di € 4.522,50, e detratto quanto percepito a titolo di trasferta Italia pari a € 15.335, che porta ad un importo di € 3.947,50, oltre accessori dalle singole scadenze al saldo, al cui pagamento le appellate vanno condannate in solido, in applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, trattandosi di somme differenze retributive.
Va, infine, confermata la condanna di ed in solido a manlevare da Controparte_3 CP_5 CP_2 quanto questa pagherà in esecuzione della presente sentenza.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, possono compensarsi per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio, con condanna delle appellate in solido a rifondere il restante terzo, che si liquida, in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, l'assenza di attività istruttoria nel presente grado, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 191/2024 del Tribunale di Monza, condanna le appellate in solido al pagamento della somma lorda di € 3.947,45, a titolo di differenze retributive in favore di Pt_1
oltre a interessi legali e rivalutazione dalla singole scadenze al saldo;
[...] condanna ed in solido a manlevare da quanto questa pagherà a Controparte_3 CP_5 CP_2 in esecuzione della presente sentenza;
Pt_1 conferma le restanti statuizioni di merito e la statuizione relativa alle spese di lite del primo grado relativamente ai rapporti processuali con;
CP_7 compensa per 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti processuali con e Pt_1 condanna le appellate in solido a rifondere il restante terzo, che liquida in € 900 per il primo grado ed in
€ 700 per l'appello, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 3/4/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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