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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/09/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 193/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 193 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Andrea Niero giusta mandato ad litem allegato all'atto di citazione in appello
appellante
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Umberto Saracco e Sara San Marco giusta mandato depositato in fascicolo telematico da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione in appello
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1394/2022 del Tribunale di Venezia emessa in data 20.07.2022 pubblicata il 28/07/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito: In riforma della sentenza n. 1394/2022 del Tribunale di Venezia qui impugnata, accertarsi e dichiararsi per le ragioni sopra esposte l'inesistenza del titolo e del credito fatto valere da , vuoi per remissione del debito e comunque Controparte_1 per fatti estintivi successivi alla formazione dello stesso e conseguentemente l'inesistenza di titolo fatto valere da parte di . Controparte_1
Accertarsi e dichiararsi ex Art. 652 C.P.P. che nulla è dovuto alla Sig.ra in CP_1 seguito all'assoluzione del Sig. perché il fatto non sussiste con sentenza Parte_1
n. 2039/2019 Trib. Venezia, essendo stata la Sig.ra posta in grado di partecipare CP_1 come parte civile al giudizio penale.
In ogni caso: Spese, compensi, competenze, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
In via istruttoria: Si conferma la produzione documentale già depositata in atti.
Per parte appellata:
In via preliminare: dichiararsi con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, 1° co. per tutti i motivi indicati in atto e, per l'effetto, confermarsi in toto la sentenza n.1394/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 28.07.2022.
Nel merito: rigettarsi l'appello formulato dal sig. ed ogni domanda da Parte_1 questi formulata e, per l'effetto, confermarsi la sentenza di primo grado gravata.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre alla condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, a favore della sig.ra CP_1 ex art. 96 c.p.c.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 comma primo c.p.c. avverso il precetto notificatogli da in data Controparte_1
9.06.2020, unitamente al titolo costituito dalla sentenza di divorzio n. 1778/10 del
Tribunale di Venezia ( e successive modifiche di cui al decreto n.1176/2018 del
Tribunale di Venezia e al decreto n. 4188/2018 della Corte d'appello di Venezia), contestando, da un lato, la debenza della somma complessiva di euro 46.240,24 dovuta mantenimento dei figli e e della moglie, assumendo la loro Per_1 Per_2 autosufficienza e indipendenza economica, dall'altro, la già avvenuta corresponsione degli importi dovuti in seguito alle plurime azioni esecutive intraprese dalla CP_1
Allegava, altresì, di essere stato assolto con la formula piena “perché il fatto non sussiste” con sentenza n. 2039/19 del Tribunale di Venezia dal reato di omesso versamento dell'assegno divorzile in favore di figli e moglie con valenza ai sensi dell'art. 652 c.p.c. quanto all'autosufficienza economica dei predetti.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_1 palesemente infondata.
pag. 2/10 Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Venezia, con la sentenza in questa sede impugnata, rigettava integralmente l'opposizione, osservando, da un lato, che i motivi afferenti l'autosufficienza dei figli e dell'ex coniuge, a fronte della natura giudiziale del titolo azionato, non potevano essere fatti valere con l'opposizione ma con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione;
dall'altro, l'inapplicabilità dell'art. 652 c.p.c.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma sulla Parte_1 base di tre motivi:
➢ Erronea valutazione della fattispecie e malgoverno delle prove in riferimento a quanto già versato da a , Parte_1 Controparte_1 tenuto conto dell'indeterminabilità dell'importo precettato a fronte del fatto che con precetto del 14.6.2017 era stato chiesto l'importo di euro 6.492,38, sicchè risulta incomprensibile l'aumento dell'importo maturato in tre anni sino ad euro
46.240,24; che, in quella sede, la stessa riconosceva l'intervenuta CP_1 autosufficienza dei figli, sicchè l'unica somma dovuta dovrebbe semmai essere quella in favore della che la aveva ricevuto euro 16.176,80 a CP_1 CP_1 seguito di pignoramento presso terzi ed euro 1000,00 in data 7.11.2018 con causale “assegni arretrati” oltre ad ulteriori somme trattenute dal padre del
; contestava, altresì, la debenza delle voci “spese mediche” e “spese varie” Pt_1 in quanto non documentate;
➢ Errata valutazione delle circostanze in merito all'autosufficienza economica di e , che risulterebbe confermata dalla stessa CP_2 CP_3 nell'atto di precetto del 2014 e nell'atto di pignoramento presso terzi del CP_1
2015 da intendersi come remissione/rinuncia al debito nonché dalla sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Venezia 2039/19 e dal decreto della
Corte di Appello di Venezia in data 9.4.2018 di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli con decorrenza dalla domanda quindi dal
28.8.2017, con la conseguenza che, quantomeno dal 28.8.2017 nulla è più dovuto a titolo di mantenimento dei figli;
➢ Mancata applicazione ed errata interpretazione dell'art. 652 c.p.p. in merito alla sentenza di assoluzione n. 2039/2019 del Tribunale di Venezia, in quanto per l'efficacia di giudicato nel giudizio civile è sufficiente che il danneggiato sia posto in condizione di costituirsi parte civile anche se non costituito e e Per_2
e hanno partecipato al giudizio come persone CP_2 Controparte_1
pag. 3/10 offese pur senza costituirsi e il danno da reato coincide con la somma dovuta per omessi versamenti;
Si costituiva , resistendo al gravame ed eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, primo comma, c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.02.2024 successivamente rinviata d'ufficio al 20.05.2025 con concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
3. Preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
c.p.c.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. Sez. 1 n. 15786 del 07/06/2021). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis c.p.c. e all'art 348 ter c.p.c. introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. E la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. Sez.
6 - L, n. 37272 del
29/11/2021).
4. L'appello è parzialmente fondato.
4.1. I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente riguardando la causale delle somme e la corresponsione degli allegati intervenuti pagamenti.
pag. 4/10 Il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto è costituito dal provvedimento giudiziale con cui il Tribunale civile di Venezia ha imposto a la Parte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e e Per_1 Per_2 della ex moglie . Controparte_1
Con sentenza di divorzio n.1778/10 del 9.9.10 il Tribunale di Venezia (doc. 3 fascicolo
I grado imponeva a per quel che rileva in questa sede, il CP_1 Parte_1 pagamento di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) per il mantenimento di e oltre a rivalutazione e adeguamenti e al 50% delle spese mediche, Per_2 Per_1 scolastiche e ricreative ed euro 106,00 oltre rivalutazione e adeguamenti in favore di
. Controparte_1
Tali importi venivano modificati, a seguito del ricorso proposto da , solo in data Pt_1
22.1.2018 (doc.6 fascicolo I grado , dapprima con la riduzione dell'assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli ad euro 400,00 (200,00 euro per figlio) e successivamente, a seguito di appello del avverso detto provvedimento, con la Pt_1 revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli a far data dalla domanda
(decreto n. 4188/2018 del 17.04.18 della Corte d'Appello di Venezia, doc.7 fascicolo I grado . CP_1
L'assegno di mantenimento in favore della ND non è mai stato revocato e dal mese di aprile 2019 viene corrisposto direttamente dall' mediante trattenuta sulla CP_4 pensione (doc.19 fascicolo I grado ). Pt_1
L'argomento fondato sulla significativa diversità di importi tra quelli richiesti con precetto del 14.6.2017 (doc.12 fascicolo I grado ) e quelli richiesti con il precetto Pt_1 del 9.6.2020 opposto in questa sede nulla prova in ordine alla asserita non debenza delle somme, riguardando, il precetto del 2017, periodo più limitato (giugno 2015- giugno2017) rispetto a quello (giugno 2014-marzo 2019) richiesto in questa sede e in assenza di prova (che incombeva sul ) di avvenuti pagamenti, in quanto il titolo è Pt_1 costituito dalla sentenza di divorzio che impone l'assegno e non certo dal precedente precetto che ben poteva riguardare importi parziali.
Né può essere attribuita valenza di remissione/rinuncia al debito alla affermazione contenuta nel precedente precetto del 2014 (con cui veniva richiesto il pagamento di quanto dovuto per il periodo febbraio 2013-novembre 2014 doc.11 fascicolo I grado
) e nel pignoramento del 2015 così come nel precetto del 2017 sulla affermata Pt_1 raggiunta autosufficienza dei figli nel 2014 e nel 2015.
Innanzitutto, perché trattasi di diritto almeno in parte indisponibile (nella parte in cui l'assegno ha valenza assistenziale).
pag. 5/10 In secondo luogo, perché il comportamento della è inequivocabile nel senso di CP_1 voler pretendere il pagamento degli assegni stabiliti in sede divorzile e non certo di rinunziarvi, come dimostrato dalle plurime azioni esecutive intraprese.
Infine – e tale aspetto è, invero, assorbente – perché il venir meno dei presupposti per l'assegno di mantenimento può essere accertato unicamente dal giudice specializzato con la conseguenza “che, in mancanza di attivazione di tale specifica procedura, il genitore debitore di quel contributo resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento ed il genitore legittimamente aziona quest'ultimo finché non venga espressamente modificato o revocato all'esito dell'esplicita valutazione, ad opera del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo" (Cass.
Sez. 3 n. 17689 del 02/07/2019).
Ragion per cui anche l'argomento fondato sulla pronuncia assolutoria in sede penale per ritenuta raggiunta autosufficienza non consente di travolgere il titolo giudiziale posto a base del precetto né di sindacare in questa sede la debenza dell'importo.
Quanto ai fatti estintivi addotti va osservato quanto segue:
- la somma di euro 16.176,80 assegnata a seguito di pignoramento presso terzi (doc.14 fascicolo I grado ) non è riconducibile agli importi azionati in questa sede, sia per Pt_1 tempistica (risalendo al 2015) sia per causale (in alcun modo specificata), mai contestata dal nonostante la abbia da subito specificato (cfr. pag.6 comparsa di Pt_1 CP_1 risposta in primo grado) che quell'importo le era stato assegnato per soddisfare crediti pecuniari risalenti al periodo febbraio 2013-novembre 2014, diversi, da quelli azionati in questa sede e , sul puanto, non ha controdedotto alcunchè; Pt_1
- le somme asseritamente trattenute dalla al padre del , che l'opponente- CP_1 Pt_1 appellante vorrebbe documentate da una dichiarazione del padre risalente al 2013 (doc.
20 fascicolo I grado ), sono indeterminate negli importi, sono risalenti a periodo Pt_1 antecendente (2013) a quello (dal 2014) in cui sono maturati gli importi richiesti in questa sede e, soprattutto, sono prive di correlazione alcuna con l'imputazione a pagamento degli assegni divorzili.
Gli importi attribuiti a titolo di “spese mediche” e “spese varie” sono stati documentati in corso di giudizio dalla depositando le contabili e le ricevute di pagamento CP_1
(doc. 11 fascicolo I grado e corrispondono agli importi richiesti in precetto CP_1 nella misura del 50%, dovuto dal in base al concorrente obbligo del padre di Pt_1 contribuire alle spese straordinarie stabilito nella sentenza di divorzio.
pag. 6/10 In relazione a tale documentazione non ha controdedotto alcunchè e deve, Pt_1 dunque, ritenersi assolto l'onere, gravante sul creditore opposto, di fornire la prova della esattezza degli importi intimati e della causale.
E' invece fondato l'appello nella parte in cui lamenta che il giudice di primo grado non ha tenuto conto del bonifico di euro 1000,00 effettuato dal in data 7.11.2018 con Pt_1 causale “assegni arretrati”.
E, invero, ha prodotto la relativa contabile (doc.18 fascicolo I grado ) e si Pt_1 Pt_1 tratta di pagamento imputato agli assegni arretrati non pagati eseguito a novembre 2018 rispetto ad un precetto che richiede somme dal 2014 al 2019 e nel quale tale importo non risulta essere stato scomputato.
Sul punto l'appellata non ha controdedotto alcunchè sicchè deve ritenersi non contestato il pagamento (ex art. 1193 c.c.) a parziale estinzione del debito per assegni divorzili arretrati.
Analogamente fondato si profila il rilievo sulla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La Corte di Appello di Venezia con il decreto 4188/2018 ha riformato la pronuncia di grado ritenendo che dovesse essere revocato e non semplicemente ridotto l'assegno in favore dei figli, con decorrenza dalla data della domanda.
Trattandosi di riforma in appello, la decorrenza va fatta risalire alla domanda formulata in primo grado, che coincide con il deposito del ricorso per la modifica dei provvedimenti, che risulta effettuato in data 13.9.2017 (dato che risulta per tabulas dal provvedimento 1176 del 2018, doc.6 fascicolo I grado . Dunque per il periodo CP_1 successivo non è dovuto alcun importo in favore dei figli.
4.2. Il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento per il dirimente rilievo che si è al di fuori dell'ambito oggettivo di efficacia extraprocessuale della sentenza assolutoria delineato dall'art. 652 c.p.p., che riguarda unicamente il giudizio civile per le “restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato”, che nulla ha a che vedere con il presente giudizio di opposizione a precetto fondato non sulla richiesta di danni da reato, ma su un titolo giudiziale civile (peraltro formatosi antecedentemente, in quanto la sentenza di divorzio è del 2010) che impone l'obbligo di corrispondere gli assegni divorzili nella misura indicata e che certo non può essere travolto da un giudicato assolutorio sia pure relativo ad un reato (12 sexies L.898/1970) che quell'inadempimento configura tra i suoi elementi costitutivi.
Né depone per una diversa conclusione l'argomento secondo cui il danno (patrimoniale) derivante dal reato troverebbe corrispondenza con l'importo dell'assegno divorzile.
pag. 7/10 Innanzitutto, perché la dedotta sovrapponibilità non è scontata, in quanto a fini risarcitori rilevano tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dalla condotta, ivi comprese, ad esempio, quelle derivanti dagli impegni economici ulteriori assunti per sopperire all'inadempimento del soggetto obbligato.
E soprattutto perché, in ogni caso, non muta la natura del debito, potendo semmai verificarsi una concorrenza di titoli esecutivi per un credito che mantiene distinta la duplice natura ma che può essere soddisfatto con un unico pagamento (si veda sul punto
Cass.pen.Sez. 6, n.3357 del 20/12/2017).
5. Va ricordato che l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, sicchè tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione (Sez. 2 n. 14705 del 10/05/2022; Sez. 3 n. 27688 del 12/10/2021)
E' stato altresì precisato che la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(Cass.Sez. 1 n. 20238 del 22/07/2024).
La sentenza di primo grado va, dunque, parzialmente riformata, nella parte in cui ha ritenuto dovuta l'intera somma precettata.
La somma dovuta in virtù del parziale accoglimento dell'appello è pari ad euro
38.491,01 in conto capitale così determinata: euro 18.900 per assegni di mantenimento di non pagati da aprile 2014 a settembre 2017 (su tale somma son dovuti CP_3 gli interessi richiesti in precetto – che dovranno essere ricalcolati - dalle singole scadenze al 30.6.20); euro 341,50 per spese mediche;
euro 12.600 per assegni di mantenimento di non pagati da giugno 2015 a settembre 2017 (su tale CP_2 somma son dovuti gli interessi richiesti in precetto – che dovranno essere ricalcolati - dalle singole scadenze al 30.6.20); euro 627,80 per spese;
euro 6.021,71 per assegni di mantenimento di da giugno 2015 a marzo 2019 (in tal caso gli Controparte_1 interessi legali parti ad euro 68,43 così come calcolati in precetto resteranno invariati non essendo mutato l'importo).
pag. 8/10 Da tale somma andrà detratto l'importo di euro 1.000,00 pagato da a parziale Pt_1 estinzione del credito in data 7.11.18 (che andrà imputato secondo i criteri di cui all'art. 1193 co. 2 c.c.), sicchè l'importo si riduce ad euro 37.491,01.
Sono, altresì, dovute le spese di precetto (euro 2910,16 per compensi ed euro 260,39 per spese) in quanto l'accertamento della validità anche solo parziale dell'intimazione opposta consente al creditore di conservare l'intimazione non solo per il credito portato dal titolo, ma anche per le spese correlate (sul punto Cass.Sez. 1 n. 20238 del
22/07/2024).
6. L'accoglimento parziale dell'appello comporta il rigetto dell'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata.
7. Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass.
Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del 13/03/2013).
Dunque, per quanto riguarda le spese processuali, in attuazione dei principi di cui alle
SU 32061/2022, le spese vanno compensate nella misura di 4/5 tenuto conto della limitata incidenza dell'accoglimento dell'appello sul complessivo importo dovuto e per il residuo 1/5 poste a carico della in ragione della soccombenza. CP_1
Gli onorari vengono liquidati sulla base dei parametri di cui D.M. 55/2014 (e successive modifiche) tenuto conto del quantum richiesto e riconosciuto (Cass.Sez. 3 Ordinanza n.
18465 del 05/07/2024, Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022), delle questioni trattate e della natura documentale della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 9/10 1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
1394/2022, emessa in data 20.07.2022 pubblicata il 28/07/2022 dal Tribunale di
Venezia, ferma in ogni altra sua parte, così dispone:
- dichiara che l'intimazione al precetto opposto è valida ed efficace per la somma di euro 37.491,01 oltre interessi legali dalle singole scadenze al 30.6.2020 sull'importo di euro 36.521,71 dovuto per assegni di mantenimento per i periodi indicati in parte motiva, oltre a spese di precetto per complessivi euro 3.170,55;
- compensa nella misura di 4/5 le spese del giudizio di primo grado e condanna a rifondere a il residuo 1/5, liquidato per Controparte_1 Parte_1
l'intero in euro 7.254,00 per onorari oltre spese generali della misura del 15% e
IVA e CPA come per legge;
2. compensa nella misura di 4/5 le spese del giudizio di secondo grado e condanna a rifondere a il residuo 1/5, liquidato per l'intero Controparte_1 Parte_1 in euro 6.000,00 oltre spese generali della misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 193/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 193 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Andrea Niero giusta mandato ad litem allegato all'atto di citazione in appello
appellante
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Umberto Saracco e Sara San Marco giusta mandato depositato in fascicolo telematico da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione in appello
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1394/2022 del Tribunale di Venezia emessa in data 20.07.2022 pubblicata il 28/07/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito: In riforma della sentenza n. 1394/2022 del Tribunale di Venezia qui impugnata, accertarsi e dichiararsi per le ragioni sopra esposte l'inesistenza del titolo e del credito fatto valere da , vuoi per remissione del debito e comunque Controparte_1 per fatti estintivi successivi alla formazione dello stesso e conseguentemente l'inesistenza di titolo fatto valere da parte di . Controparte_1
Accertarsi e dichiararsi ex Art. 652 C.P.P. che nulla è dovuto alla Sig.ra in CP_1 seguito all'assoluzione del Sig. perché il fatto non sussiste con sentenza Parte_1
n. 2039/2019 Trib. Venezia, essendo stata la Sig.ra posta in grado di partecipare CP_1 come parte civile al giudizio penale.
In ogni caso: Spese, compensi, competenze, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
In via istruttoria: Si conferma la produzione documentale già depositata in atti.
Per parte appellata:
In via preliminare: dichiararsi con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, 1° co. per tutti i motivi indicati in atto e, per l'effetto, confermarsi in toto la sentenza n.1394/2022 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 28.07.2022.
Nel merito: rigettarsi l'appello formulato dal sig. ed ogni domanda da Parte_1 questi formulata e, per l'effetto, confermarsi la sentenza di primo grado gravata.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre alla condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, a favore della sig.ra CP_1 ex art. 96 c.p.c.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 comma primo c.p.c. avverso il precetto notificatogli da in data Controparte_1
9.06.2020, unitamente al titolo costituito dalla sentenza di divorzio n. 1778/10 del
Tribunale di Venezia ( e successive modifiche di cui al decreto n.1176/2018 del
Tribunale di Venezia e al decreto n. 4188/2018 della Corte d'appello di Venezia), contestando, da un lato, la debenza della somma complessiva di euro 46.240,24 dovuta mantenimento dei figli e e della moglie, assumendo la loro Per_1 Per_2 autosufficienza e indipendenza economica, dall'altro, la già avvenuta corresponsione degli importi dovuti in seguito alle plurime azioni esecutive intraprese dalla CP_1
Allegava, altresì, di essere stato assolto con la formula piena “perché il fatto non sussiste” con sentenza n. 2039/19 del Tribunale di Venezia dal reato di omesso versamento dell'assegno divorzile in favore di figli e moglie con valenza ai sensi dell'art. 652 c.p.c. quanto all'autosufficienza economica dei predetti.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_1 palesemente infondata.
pag. 2/10 Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Venezia, con la sentenza in questa sede impugnata, rigettava integralmente l'opposizione, osservando, da un lato, che i motivi afferenti l'autosufficienza dei figli e dell'ex coniuge, a fronte della natura giudiziale del titolo azionato, non potevano essere fatti valere con l'opposizione ma con ricorso per la modifica delle condizioni di separazione;
dall'altro, l'inapplicabilità dell'art. 652 c.p.c.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma sulla Parte_1 base di tre motivi:
➢ Erronea valutazione della fattispecie e malgoverno delle prove in riferimento a quanto già versato da a , Parte_1 Controparte_1 tenuto conto dell'indeterminabilità dell'importo precettato a fronte del fatto che con precetto del 14.6.2017 era stato chiesto l'importo di euro 6.492,38, sicchè risulta incomprensibile l'aumento dell'importo maturato in tre anni sino ad euro
46.240,24; che, in quella sede, la stessa riconosceva l'intervenuta CP_1 autosufficienza dei figli, sicchè l'unica somma dovuta dovrebbe semmai essere quella in favore della che la aveva ricevuto euro 16.176,80 a CP_1 CP_1 seguito di pignoramento presso terzi ed euro 1000,00 in data 7.11.2018 con causale “assegni arretrati” oltre ad ulteriori somme trattenute dal padre del
; contestava, altresì, la debenza delle voci “spese mediche” e “spese varie” Pt_1 in quanto non documentate;
➢ Errata valutazione delle circostanze in merito all'autosufficienza economica di e , che risulterebbe confermata dalla stessa CP_2 CP_3 nell'atto di precetto del 2014 e nell'atto di pignoramento presso terzi del CP_1
2015 da intendersi come remissione/rinuncia al debito nonché dalla sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Venezia 2039/19 e dal decreto della
Corte di Appello di Venezia in data 9.4.2018 di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli con decorrenza dalla domanda quindi dal
28.8.2017, con la conseguenza che, quantomeno dal 28.8.2017 nulla è più dovuto a titolo di mantenimento dei figli;
➢ Mancata applicazione ed errata interpretazione dell'art. 652 c.p.p. in merito alla sentenza di assoluzione n. 2039/2019 del Tribunale di Venezia, in quanto per l'efficacia di giudicato nel giudizio civile è sufficiente che il danneggiato sia posto in condizione di costituirsi parte civile anche se non costituito e e Per_2
e hanno partecipato al giudizio come persone CP_2 Controparte_1
pag. 3/10 offese pur senza costituirsi e il danno da reato coincide con la somma dovuta per omessi versamenti;
Si costituiva , resistendo al gravame ed eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, primo comma, c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.02.2024 successivamente rinviata d'ufficio al 20.05.2025 con concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
3. Preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
c.p.c.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. Sez. 1 n. 15786 del 07/06/2021). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis c.p.c. e all'art 348 ter c.p.c. introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. E la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. Sez.
6 - L, n. 37272 del
29/11/2021).
4. L'appello è parzialmente fondato.
4.1. I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente riguardando la causale delle somme e la corresponsione degli allegati intervenuti pagamenti.
pag. 4/10 Il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto è costituito dal provvedimento giudiziale con cui il Tribunale civile di Venezia ha imposto a la Parte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e e Per_1 Per_2 della ex moglie . Controparte_1
Con sentenza di divorzio n.1778/10 del 9.9.10 il Tribunale di Venezia (doc. 3 fascicolo
I grado imponeva a per quel che rileva in questa sede, il CP_1 Parte_1 pagamento di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) per il mantenimento di e oltre a rivalutazione e adeguamenti e al 50% delle spese mediche, Per_2 Per_1 scolastiche e ricreative ed euro 106,00 oltre rivalutazione e adeguamenti in favore di
. Controparte_1
Tali importi venivano modificati, a seguito del ricorso proposto da , solo in data Pt_1
22.1.2018 (doc.6 fascicolo I grado , dapprima con la riduzione dell'assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli ad euro 400,00 (200,00 euro per figlio) e successivamente, a seguito di appello del avverso detto provvedimento, con la Pt_1 revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli a far data dalla domanda
(decreto n. 4188/2018 del 17.04.18 della Corte d'Appello di Venezia, doc.7 fascicolo I grado . CP_1
L'assegno di mantenimento in favore della ND non è mai stato revocato e dal mese di aprile 2019 viene corrisposto direttamente dall' mediante trattenuta sulla CP_4 pensione (doc.19 fascicolo I grado ). Pt_1
L'argomento fondato sulla significativa diversità di importi tra quelli richiesti con precetto del 14.6.2017 (doc.12 fascicolo I grado ) e quelli richiesti con il precetto Pt_1 del 9.6.2020 opposto in questa sede nulla prova in ordine alla asserita non debenza delle somme, riguardando, il precetto del 2017, periodo più limitato (giugno 2015- giugno2017) rispetto a quello (giugno 2014-marzo 2019) richiesto in questa sede e in assenza di prova (che incombeva sul ) di avvenuti pagamenti, in quanto il titolo è Pt_1 costituito dalla sentenza di divorzio che impone l'assegno e non certo dal precedente precetto che ben poteva riguardare importi parziali.
Né può essere attribuita valenza di remissione/rinuncia al debito alla affermazione contenuta nel precedente precetto del 2014 (con cui veniva richiesto il pagamento di quanto dovuto per il periodo febbraio 2013-novembre 2014 doc.11 fascicolo I grado
) e nel pignoramento del 2015 così come nel precetto del 2017 sulla affermata Pt_1 raggiunta autosufficienza dei figli nel 2014 e nel 2015.
Innanzitutto, perché trattasi di diritto almeno in parte indisponibile (nella parte in cui l'assegno ha valenza assistenziale).
pag. 5/10 In secondo luogo, perché il comportamento della è inequivocabile nel senso di CP_1 voler pretendere il pagamento degli assegni stabiliti in sede divorzile e non certo di rinunziarvi, come dimostrato dalle plurime azioni esecutive intraprese.
Infine – e tale aspetto è, invero, assorbente – perché il venir meno dei presupposti per l'assegno di mantenimento può essere accertato unicamente dal giudice specializzato con la conseguenza “che, in mancanza di attivazione di tale specifica procedura, il genitore debitore di quel contributo resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento ed il genitore legittimamente aziona quest'ultimo finché non venga espressamente modificato o revocato all'esito dell'esplicita valutazione, ad opera del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo" (Cass.
Sez. 3 n. 17689 del 02/07/2019).
Ragion per cui anche l'argomento fondato sulla pronuncia assolutoria in sede penale per ritenuta raggiunta autosufficienza non consente di travolgere il titolo giudiziale posto a base del precetto né di sindacare in questa sede la debenza dell'importo.
Quanto ai fatti estintivi addotti va osservato quanto segue:
- la somma di euro 16.176,80 assegnata a seguito di pignoramento presso terzi (doc.14 fascicolo I grado ) non è riconducibile agli importi azionati in questa sede, sia per Pt_1 tempistica (risalendo al 2015) sia per causale (in alcun modo specificata), mai contestata dal nonostante la abbia da subito specificato (cfr. pag.6 comparsa di Pt_1 CP_1 risposta in primo grado) che quell'importo le era stato assegnato per soddisfare crediti pecuniari risalenti al periodo febbraio 2013-novembre 2014, diversi, da quelli azionati in questa sede e , sul puanto, non ha controdedotto alcunchè; Pt_1
- le somme asseritamente trattenute dalla al padre del , che l'opponente- CP_1 Pt_1 appellante vorrebbe documentate da una dichiarazione del padre risalente al 2013 (doc.
20 fascicolo I grado ), sono indeterminate negli importi, sono risalenti a periodo Pt_1 antecendente (2013) a quello (dal 2014) in cui sono maturati gli importi richiesti in questa sede e, soprattutto, sono prive di correlazione alcuna con l'imputazione a pagamento degli assegni divorzili.
Gli importi attribuiti a titolo di “spese mediche” e “spese varie” sono stati documentati in corso di giudizio dalla depositando le contabili e le ricevute di pagamento CP_1
(doc. 11 fascicolo I grado e corrispondono agli importi richiesti in precetto CP_1 nella misura del 50%, dovuto dal in base al concorrente obbligo del padre di Pt_1 contribuire alle spese straordinarie stabilito nella sentenza di divorzio.
pag. 6/10 In relazione a tale documentazione non ha controdedotto alcunchè e deve, Pt_1 dunque, ritenersi assolto l'onere, gravante sul creditore opposto, di fornire la prova della esattezza degli importi intimati e della causale.
E' invece fondato l'appello nella parte in cui lamenta che il giudice di primo grado non ha tenuto conto del bonifico di euro 1000,00 effettuato dal in data 7.11.2018 con Pt_1 causale “assegni arretrati”.
E, invero, ha prodotto la relativa contabile (doc.18 fascicolo I grado ) e si Pt_1 Pt_1 tratta di pagamento imputato agli assegni arretrati non pagati eseguito a novembre 2018 rispetto ad un precetto che richiede somme dal 2014 al 2019 e nel quale tale importo non risulta essere stato scomputato.
Sul punto l'appellata non ha controdedotto alcunchè sicchè deve ritenersi non contestato il pagamento (ex art. 1193 c.c.) a parziale estinzione del debito per assegni divorzili arretrati.
Analogamente fondato si profila il rilievo sulla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La Corte di Appello di Venezia con il decreto 4188/2018 ha riformato la pronuncia di grado ritenendo che dovesse essere revocato e non semplicemente ridotto l'assegno in favore dei figli, con decorrenza dalla data della domanda.
Trattandosi di riforma in appello, la decorrenza va fatta risalire alla domanda formulata in primo grado, che coincide con il deposito del ricorso per la modifica dei provvedimenti, che risulta effettuato in data 13.9.2017 (dato che risulta per tabulas dal provvedimento 1176 del 2018, doc.6 fascicolo I grado . Dunque per il periodo CP_1 successivo non è dovuto alcun importo in favore dei figli.
4.2. Il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento per il dirimente rilievo che si è al di fuori dell'ambito oggettivo di efficacia extraprocessuale della sentenza assolutoria delineato dall'art. 652 c.p.p., che riguarda unicamente il giudizio civile per le “restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato”, che nulla ha a che vedere con il presente giudizio di opposizione a precetto fondato non sulla richiesta di danni da reato, ma su un titolo giudiziale civile (peraltro formatosi antecedentemente, in quanto la sentenza di divorzio è del 2010) che impone l'obbligo di corrispondere gli assegni divorzili nella misura indicata e che certo non può essere travolto da un giudicato assolutorio sia pure relativo ad un reato (12 sexies L.898/1970) che quell'inadempimento configura tra i suoi elementi costitutivi.
Né depone per una diversa conclusione l'argomento secondo cui il danno (patrimoniale) derivante dal reato troverebbe corrispondenza con l'importo dell'assegno divorzile.
pag. 7/10 Innanzitutto, perché la dedotta sovrapponibilità non è scontata, in quanto a fini risarcitori rilevano tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dalla condotta, ivi comprese, ad esempio, quelle derivanti dagli impegni economici ulteriori assunti per sopperire all'inadempimento del soggetto obbligato.
E soprattutto perché, in ogni caso, non muta la natura del debito, potendo semmai verificarsi una concorrenza di titoli esecutivi per un credito che mantiene distinta la duplice natura ma che può essere soddisfatto con un unico pagamento (si veda sul punto
Cass.pen.Sez. 6, n.3357 del 20/12/2017).
5. Va ricordato che l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, sicchè tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione (Sez. 2 n. 14705 del 10/05/2022; Sez. 3 n. 27688 del 12/10/2021)
E' stato altresì precisato che la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(Cass.Sez. 1 n. 20238 del 22/07/2024).
La sentenza di primo grado va, dunque, parzialmente riformata, nella parte in cui ha ritenuto dovuta l'intera somma precettata.
La somma dovuta in virtù del parziale accoglimento dell'appello è pari ad euro
38.491,01 in conto capitale così determinata: euro 18.900 per assegni di mantenimento di non pagati da aprile 2014 a settembre 2017 (su tale somma son dovuti CP_3 gli interessi richiesti in precetto – che dovranno essere ricalcolati - dalle singole scadenze al 30.6.20); euro 341,50 per spese mediche;
euro 12.600 per assegni di mantenimento di non pagati da giugno 2015 a settembre 2017 (su tale CP_2 somma son dovuti gli interessi richiesti in precetto – che dovranno essere ricalcolati - dalle singole scadenze al 30.6.20); euro 627,80 per spese;
euro 6.021,71 per assegni di mantenimento di da giugno 2015 a marzo 2019 (in tal caso gli Controparte_1 interessi legali parti ad euro 68,43 così come calcolati in precetto resteranno invariati non essendo mutato l'importo).
pag. 8/10 Da tale somma andrà detratto l'importo di euro 1.000,00 pagato da a parziale Pt_1 estinzione del credito in data 7.11.18 (che andrà imputato secondo i criteri di cui all'art. 1193 co. 2 c.c.), sicchè l'importo si riduce ad euro 37.491,01.
Sono, altresì, dovute le spese di precetto (euro 2910,16 per compensi ed euro 260,39 per spese) in quanto l'accertamento della validità anche solo parziale dell'intimazione opposta consente al creditore di conservare l'intimazione non solo per il credito portato dal titolo, ma anche per le spese correlate (sul punto Cass.Sez. 1 n. 20238 del
22/07/2024).
6. L'accoglimento parziale dell'appello comporta il rigetto dell'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata.
7. Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda.
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass.
Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del 13/03/2013).
Dunque, per quanto riguarda le spese processuali, in attuazione dei principi di cui alle
SU 32061/2022, le spese vanno compensate nella misura di 4/5 tenuto conto della limitata incidenza dell'accoglimento dell'appello sul complessivo importo dovuto e per il residuo 1/5 poste a carico della in ragione della soccombenza. CP_1
Gli onorari vengono liquidati sulla base dei parametri di cui D.M. 55/2014 (e successive modifiche) tenuto conto del quantum richiesto e riconosciuto (Cass.Sez. 3 Ordinanza n.
18465 del 05/07/2024, Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022), delle questioni trattate e della natura documentale della causa.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 9/10 1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
1394/2022, emessa in data 20.07.2022 pubblicata il 28/07/2022 dal Tribunale di
Venezia, ferma in ogni altra sua parte, così dispone:
- dichiara che l'intimazione al precetto opposto è valida ed efficace per la somma di euro 37.491,01 oltre interessi legali dalle singole scadenze al 30.6.2020 sull'importo di euro 36.521,71 dovuto per assegni di mantenimento per i periodi indicati in parte motiva, oltre a spese di precetto per complessivi euro 3.170,55;
- compensa nella misura di 4/5 le spese del giudizio di primo grado e condanna a rifondere a il residuo 1/5, liquidato per Controparte_1 Parte_1
l'intero in euro 7.254,00 per onorari oltre spese generali della misura del 15% e
IVA e CPA come per legge;
2. compensa nella misura di 4/5 le spese del giudizio di secondo grado e condanna a rifondere a il residuo 1/5, liquidato per l'intero Controparte_1 Parte_1 in euro 6.000,00 oltre spese generali della misura del 15% e IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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