Articolo 38 della Legge 31 maggio 1964, n. 357
Articolo 37Articolo 39
Versione
21 giugno 1964
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Versione
9 luglio 1966
Art. 38. ((Per le perdite di vestiario, di biancheria, mobilio, arredi e oggetti d'uso esistenti nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, e' corrisposto agli aventi diritto su domanda degli interessati da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sia che essi occupassero l'immobile a titolo di locazione che di proprieta', un contributo entro il limite massimo di lire un milione per le unita' immobiliari fino a 3 vani, di lire 1.200.000 per le unita' immobiliari fino a 4 vani, di lire 1.400.000 per le unita' immobiliari fino a 5 vani, di lire 1.500.000 per le unita' immobiliari fino a 6 vani, di lire 1.600.000 per le unita' immobiliari di 7 o piu' vani.
Per il computo dei vani si fara' riferimento agli accertamenti catastali gia' determinati ai sensi della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, trascurando le frazioni di vano.
All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il prefetto della Provincia, assunte le necessarie informazioni e sentite, ove occorra, le Amministrazioni comunali e statali.
Qualora fossero state corrisposte a carico dello Stato sovvenzioni per lo stesso titolo esse verranno trattenute sull'importo delle somme dovute ai sensi del primo comma del presente articolo e fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme stesse.
Per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 1.000 milioni di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964))
Entrata in vigore il 9 luglio 1966