TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario IN TA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
8302/2024 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa per delega rilasciata su Parte_1 foglio separato allegata al ricorso dall'avv. IN Di
Biase presso lo studio della quale in Orta Nova (FG) Via
Solferino, 40 è elettivamente domiciliata ricorrente nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024
Rep. n. 37875 a rogito del Notaio , dall'avv. Persona_1
ME ON ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di
Avvocatura dell'Ente resistente
OGGETTO: assegno ordinario invalidità (art. 1 L. 222/84)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, Parte_2
premesso che, con decreto di omologa emesso in data
[...]
28.05.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 10176/2023 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità
(art. 1 L. 222/84), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da ottobre 2022) – adiva
1 l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all in data 29.05.2024; che il CP_1 successivo 30.05.2024 era stato inoltrato all per CP_1 il tramite del Patronato, apposito modello AP06 e AP29, contenente i dati utili per il pagamento della prestazione;
che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5,
c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “-accertare che la sig.ra è in possesso del requisito Parte_2 sanitario e amministrativo per il riconoscimento e
l'erogazione dell'assegno ordinario art 1 legge 222/1984; - per l'effetto condannare l in persona del suo Direttore CP_1 pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente detta prestazione a decorrere dal 01 /11/ 2022, ossia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione ella domanda amministrativa del 13.10.2022. Con vittoria di diritti spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che, CP_1 sebbene con memoria del tutto inconferente con l'oggetto del contendere e con la persona della ricorrente, depositava tuttavia idonea documentazione attestante l'intervenuto pagamento delle somme richieste.
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*********
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i
2 presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che
è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004
n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (docc. 1-2, fascicolo del – che l abbia CP_1 CP_1 spontaneamente eseguito il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per A.T.P.O. come da mod. TE08 del 19.11.2024.
Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'assegno ordinario di invalidità nonchè quelli maturati successivamente alla liquidazione (cfr., in tal senso, il cedolino di febbraio 2025, doc. 2).
Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell , stante l'implicito riconoscimento della fondatezza CP_1 della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione (19.11.2024) in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, in data
06.11.2024).
Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla trasmissione all del c.d. modello ap70, CP_1 contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. docc. 2-3-4, fascicolo di parte ricorrente).
Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all conformemente CP_1 ad un condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui
“In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal
3 comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della CP_1 prestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 22089/2021).
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati;
importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv.
IN Di Biase, per dichiarato anticipo ex art. 93, comma
1, c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_2 Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il
2.10.2024, nella causa iscritta al n. 8302/2024 R.G.L. così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna l alla refusione delle spese di lite, CP_1 liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. IN Di Biase.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre
2025.
Il giudice
IN TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario IN TA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
8302/2024 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa per delega rilasciata su Parte_1 foglio separato allegata al ricorso dall'avv. IN Di
Biase presso lo studio della quale in Orta Nova (FG) Via
Solferino, 40 è elettivamente domiciliata ricorrente nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024
Rep. n. 37875 a rogito del Notaio , dall'avv. Persona_1
ME ON ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di
Avvocatura dell'Ente resistente
OGGETTO: assegno ordinario invalidità (art. 1 L. 222/84)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, Parte_2
premesso che, con decreto di omologa emesso in data
[...]
28.05.2024 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 10176/2023 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità
(art. 1 L. 222/84), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da ottobre 2022) – adiva
1 l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all in data 29.05.2024; che il CP_1 successivo 30.05.2024 era stato inoltrato all per CP_1 il tramite del Patronato, apposito modello AP06 e AP29, contenente i dati utili per il pagamento della prestazione;
che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5,
c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè.
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “-accertare che la sig.ra è in possesso del requisito Parte_2 sanitario e amministrativo per il riconoscimento e
l'erogazione dell'assegno ordinario art 1 legge 222/1984; - per l'effetto condannare l in persona del suo Direttore CP_1 pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente detta prestazione a decorrere dal 01 /11/ 2022, ossia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione ella domanda amministrativa del 13.10.2022. Con vittoria di diritti spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l' che, CP_1 sebbene con memoria del tutto inconferente con l'oggetto del contendere e con la persona della ricorrente, depositava tuttavia idonea documentazione attestante l'intervenuto pagamento delle somme richieste.
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*********
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i
2 presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che
è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004
n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato (docc. 1-2, fascicolo del – che l abbia CP_1 CP_1 spontaneamente eseguito il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per A.T.P.O. come da mod. TE08 del 19.11.2024.
Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'assegno ordinario di invalidità nonchè quelli maturati successivamente alla liquidazione (cfr., in tal senso, il cedolino di febbraio 2025, doc. 2).
Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell , stante l'implicito riconoscimento della fondatezza CP_1 della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione (19.11.2024) in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, in data
06.11.2024).
Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla trasmissione all del c.d. modello ap70, CP_1 contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. docc. 2-3-4, fascicolo di parte ricorrente).
Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all conformemente CP_1 ad un condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui
“In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal
3 comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della CP_1 prestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 22089/2021).
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati;
importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv.
IN Di Biase, per dichiarato anticipo ex art. 93, comma
1, c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_2 Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il
2.10.2024, nella causa iscritta al n. 8302/2024 R.G.L. così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna l alla refusione delle spese di lite, CP_1 liquidate in euro 2.697,00, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. IN Di Biase.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre
2025.
Il giudice
IN TA
4