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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/08/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. 10134/2024 R.G.
oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10134/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Massimiliano Bruni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Poggibonsi (SI), via Salceto n. 91
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA – CONTUMACE
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'opponente:“NEL MERITO: accertare che la società ha agito esecutivamente Controparte_1 nei confronti del sig. in assenza di un titolo esecutivo verso lo stesso e, Parte_1 conseguentemente, dichiarare nullo, inefficace e privo di ogni effetto il pignoramento di quote sociali notificato alla il 30.04.2024; IN OGNI CASO: accertare e dichiarare che il Controparte_2 creditore procedente ha agito nella vicenda de quo con mala fede o colpa grave e Controparte_1 conseguentemente condannare l'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2° c.p.c. per la cui determinazione ci si rimette all'equa valutazione da parte del Giudice. Con vittoria di spese, pagina 1 di 7 competenze ed onorari di causa con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito del rigetto dell'istanza di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento al n. RGE 1684/2024, nei termini concessi, conveniva Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia del CP_1 pignoramento di quote societarie di da lui detenute e la condanna di parte opposta Controparte_3 al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2 c.p.c.
Deduceva infatti che in data 30 aprile 2024 notificava a Pt_1 CP_1 [...] atto di pignoramento di quote societarie intestate allo stesso in forza di un Controparte_2 Pt_1 decreto ingiuntivo nel quale la pignorante si dichiarava creditrice di altra società, ovvero BI
RO RL, destinataria dell'atto di precetto;
che solo a seguito della notifica dell'atto di pignoramento l'odierno attore era venuto a conoscenza del titolo esecutivo;
che, per quanto sopra, il pignoramento era illegittimo in quanto aveva agito in executivis nei confronti di in assenza di un CP_4 Pt_1 valido titolo esecutivo.
Per tali motivi aveva proposto opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. dinanzi questo Pt_1
Tribunale chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecuzione.
Con provvedimento del 13 maggio 2024 il giudice dell'esecuzione disponeva la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte, fissando l'udienza per la discussione dell'istanza in contraddittorio tra le parti.
Si costituiva nel sub procedimento deducendo che era socio ed CP_1 Pt_1 amministratore unico di BI RO RL, società destinataria del decreto ingiuntivo n. 2566/23 emesso dal Tribunale di Pisa e che ogni tentativo di recuperare il credito vantato era risultato infruttuoso.
La creditrice aveva quindi pignorato direttamente le quote sociali di Controparte_2 intestate a per un importo di euro 14.204,17, rivendicando la legittimità dell'azione esecutiva Pt_1 esperita alla luce del nuovo comma 6 dell'art. 2476 c.c. che, per le società a responsabilità limitata, introduceva una responsabilità personale in capo agli amministratori analoga a quella già prevista ex art. 2394 c.c..
L'opposta rappresentava inoltre che BI RO RL nell'aprile 2024 era stata posta in liquidazione giudiziale e quindi la creditrice aveva deciso di non trascrivere il pignoramento delle quote pagina 2 di 7 societarie facendo decadere l'azione esecutiva. Chiedeva quindi al giudice dell'esecuzione di dichiarare estinta la procedura esecutiva con compensazione delle spese tra le parti.
Con provvedimento del 6 agosto 2024 a definizione del sub-1, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione per sopravvenuta inefficacia del precetto opposto ex art. 480 c.p.c. compensando tra le parti le spese della fase cautelare e fissando termine di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito.
Nei termini concessi, ha quindi instaurato ritualmente il presente Parte_1 giudizio sollevando le medesime contestazioni dedotte nella fase cautelare, ovvero la nullità del pignoramento di quote sociali di da lui detenute per violazione dell'art. 474 c.p.c. Controparte_2 azionato dalla creditrice sine titolo in quanto emesso nei confronti di altro soggetto.
Attesa l'inesistenza del titolo esecutivo nei confronti dell'esecutato, l'opponente ha inoltre chiesto la condanna di al risarcimento dei danni in suo favore ex art. 96 comma 2 c.p.c. CP_1 avendo la creditrice opposta agito in executivis con dolo e/o colpa grave nei confronti di un soggetto verso il quale non vantava alcun diritto di credito.
non si costituiva nel presente giudizio di merito. CP_1
Istruito documentalmente il giudizio ed assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 26 giugno 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di la quale, pur ritualmente CP_1 evocata, non si è costituita nel presente giudizio di merito: giova notare che i termini a comparire, ai sensi dell'art. 616 cpc, come modificato dall'art. 3, comma 7, lettera s) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, risultano correttamente ridotti della metà.
Il giudizio in oggetto, ritualmente introdotto da nei termini concessi Parte_1 dal giudice dell'esecuzione, trae origine dall'opposizione dallo stesso promossa nei confronti del pignoramento azionato ex art. art. 2471 c.c. da parte di nei confronti di quote sociali di CP_1 intestate all'opponente. Controparte_2
Attesa l'infruttuosità dell'esecuzione nei confronti di BI RO RL, la creditrice ha infatti deciso di agire in executivis nei confronti del patrimonio del socio ed amministratore unico della pagina 3 di 7 società destinataria del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2566/2023 emesso dal
Tribunale di Pisa, pignorando le quote nominali di di cui risulta essere Controparte_2 Pt_1 titolare, per un importo di euro 15.300,00 pari al 51% del capitale della società.
In conseguenza di quanto sopra, l'opponente ha contestato le legittimità del pignoramento de quo, in quanto azionato nei confronti di un soggetto estraneo al titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 2566/2023 del Tribunale di Pisa e “ottenuto contro la società BIOSFERA GROUP
s.r.l. che, evidentemente, è soggetto diverso dall'odierno opponente. Quanto sopra è chiaramente indicato nell'atto di pignoramento oggi opposto nel quale la creditrice procedente descrive di avere ottenuto un titolo esecutivo contro la società BI RO s.r.l. ma, incomprensibilmente, ha agito nei confronti del sig. sottoponendo ad esecuzione i suoi beni personali (quote sociali)” (cfr. Pt_1 pag. 2 comparsa conclusionale opponente).
Ciò posto, va anzitutto osservato che già in sede di giudizio cautelare, la creditrice ha precisato di non aver trascritto il pignoramento nei termini di legge, determinandone così l'inefficacia ex art. 557
c.p.c. e chiesto quindi l'estinzione della procedura esecutiva;
all'esito dell'incidente cautelare, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dato che il precetto opposto ha perso efficacia ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Nel giudizio cautelare, parte creditrice ha altresì dedotto le legittimità dell'azione esecutiva azionata nei confronti delle quote sociali di intestate all'odierno attore, attesa Controparte_2
l'infruttuosità dell'esecuzione esperita nei confronti dell'ingiunta BI RO RL ed invocando l'art. 2476, comma 6 c.c. introdotto dal d. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”), nonché gli artt. 2394 e 2086 c.c. in base ai quali, a suo dire, si desumerebbe una responsabilità illimitata del socio unico di RL a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle regole poste a tutela dei terzi.
Tanto premesso, va anzitutto precisato che anche per le società di capitali unipersonali, il socio e amministratore unico risponde delle obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti del capitale sociale conferito, con esclusione del suo patrimonio personale sempre che siano rispettate le norme di legge.
Va osservato poi che la normativa richiamata da parte creditrice ed introdotta dal d. lgs. n. 14/2019, ha pagina 4 di 7 effettivamente previsto una specifica disciplina in tema di responsabilità degli amministratori di società
a responsabilità limitata nei confronti dei creditori sociali, i quali possono agire contro gli amministratori in presenza di determinate condizioni.
Si richiede in primo luogo che gli amministratori abbiano violato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, determinando una eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa e causando in tal modo una condizione più grave e definitiva rispetto alla mera insolvenza.
Gli amministratori in questo caso potranno quindi essere chiamati direttamente a rispondere, qualora si siano resi responsabili con omissioni o condotte in contrasto con gli obblighi previsti del dissesto aziendale, avendo posto in essere comportamenti poco diligenti o non essendo intervenuti tempestivamente al fine di evitare l'instabilità aziendale e conducendo progressivamente la società ad uno stato di crisi intesa come incapacità patologica di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
In tali ipotesi, dunque, la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali consegue a una condotta illegittima dei primi per violazione degli obblighi di legge o di statuto e presuppone l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento delle ragioni dei creditori in seguito alla inosservanza degli obblighi inerenti alla sua conservazione ed integrità. L'oggetto dell'azione diretta ex art. 2476, comma 6 e art. 2394 c.c. è quindi rappresentato dalla riparazione del danno subito dal creditore sociale attraverso la lesione della sua garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio della società e dal rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta degli amministratori.
L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non può tuttavia essere invocata genericamente, ma, anche al fine di consentire a controparte di approntare un'adeguata difesa, deve sostanziarsi nell'indicazione specifica dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale (“Per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte
l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la
"causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o pagina 5 di 7 statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali” così Cass. n. 23180 del
2006).
Pertanto, chi intenda far valere una azione di responsabilità nei confronti di amministratori di società di capitali, ha in ogni caso l'onere di provare ed allegare specificamente l'addebitabilità agli amministratori stessi di omissioni e/o condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita, nonché i pregiudizi patrimoniali diretti subiti e il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.
Ciò posto ed applicando le considerazioni che precedono al caso in esame, va osservato che nella fase cautelare, parte creditrice ha fondato la responsabilità dell'amministratore e socio unico di
BI RO RL in considerazione della mera insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento del proprio credito, lamentando che al momento dell'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo non risultavano beni utilmente aggredibili, senza tuttavia indicare elementi di mala gestio o di omissioni e condotte illegittime poste in essere da in violazione degli obblighi correlati alla carica, ovvero Pt_1 in contrasto con il generale dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale.
La mancata costituzione della creditrice nella presente fase di merito non ha, peraltro, consentito di colmare tale onere probatorio, compromettendo del tutto a controparte la possibilità di predisporre una adeguata difesa sul punto.
In assenza dell'accertamento di una responsabilità diretta di per i crediti assunti da Pt_1
BI RO RL nei confronti della società creditrice, il pignoramento da parte di CP_1 delle quote sociali da lui detenute presso deve considerarsi illegittimo in quanto Controparte_2 azionato in assenza di un valido titolo esecutivo, ovvero nei confronti di un soggetto estraneo al decreto ingiuntivo n. 2566/2023 emesso dal Tribunale di Pisa, e comunque in assenza dei presupposti di cui all'art. 2476 comma 6 c.c..
Quanto alla richiesta di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2°
c.p.c., pur osservando che la creditrice ha agito in executivis senza la ordinaria prudenza, va considerato che la stessa non ha provveduto a trascrivere il pignoramento lasciando decadere l'esecuzione ed evitando così di arrecare ulteriore pregiudizio nei confronti dell'esecutato; quanto sopra porta ad escludere che, nella specie, possa configurarsi una condotta connotata da dolo o colpa grave e quindi la relativa domanda non può trovare accoglimento.
pagina 6 di 7 In conclusione, per i motivi in fatto e diritto sin qui esposti, l'opposizione proposta da
[...]
è risultata fondata e va riconosciuta la illegittimità dell'azione esecutiva promossa da Parte_1 nei suoi confronti delle quote sociali da lui detenute presso CP_1 Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità di quanto previsto con il D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dai procuratori delle parti e con distrazione in favore del difensore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 10134/2024:
1) Dichiarata la contumacia di accoglie l'opposizione proposta da Controparte_1 [...] nei confronti e per l'effetto dichiara la illegittimità del Parte_1 CP_1 pignoramento di quote societarie dell'opponente nella società Controparte_2
2) condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio liquidate in euro
2.540,00 per compensi professionali oltre spese generali, Cap e Iva come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Massimiliano Bruni dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Firenze, 29 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10134/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Massimiliano Bruni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Poggibonsi (SI), via Salceto n. 91
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA – CONTUMACE
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'opponente:“NEL MERITO: accertare che la società ha agito esecutivamente Controparte_1 nei confronti del sig. in assenza di un titolo esecutivo verso lo stesso e, Parte_1 conseguentemente, dichiarare nullo, inefficace e privo di ogni effetto il pignoramento di quote sociali notificato alla il 30.04.2024; IN OGNI CASO: accertare e dichiarare che il Controparte_2 creditore procedente ha agito nella vicenda de quo con mala fede o colpa grave e Controparte_1 conseguentemente condannare l'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2° c.p.c. per la cui determinazione ci si rimette all'equa valutazione da parte del Giudice. Con vittoria di spese, pagina 1 di 7 competenze ed onorari di causa con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito del rigetto dell'istanza di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento al n. RGE 1684/2024, nei termini concessi, conveniva Parte_1 dinanzi l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia del CP_1 pignoramento di quote societarie di da lui detenute e la condanna di parte opposta Controparte_3 al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2 c.p.c.
Deduceva infatti che in data 30 aprile 2024 notificava a Pt_1 CP_1 [...] atto di pignoramento di quote societarie intestate allo stesso in forza di un Controparte_2 Pt_1 decreto ingiuntivo nel quale la pignorante si dichiarava creditrice di altra società, ovvero BI
RO RL, destinataria dell'atto di precetto;
che solo a seguito della notifica dell'atto di pignoramento l'odierno attore era venuto a conoscenza del titolo esecutivo;
che, per quanto sopra, il pignoramento era illegittimo in quanto aveva agito in executivis nei confronti di in assenza di un CP_4 Pt_1 valido titolo esecutivo.
Per tali motivi aveva proposto opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. dinanzi questo Pt_1
Tribunale chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecuzione.
Con provvedimento del 13 maggio 2024 il giudice dell'esecuzione disponeva la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte, fissando l'udienza per la discussione dell'istanza in contraddittorio tra le parti.
Si costituiva nel sub procedimento deducendo che era socio ed CP_1 Pt_1 amministratore unico di BI RO RL, società destinataria del decreto ingiuntivo n. 2566/23 emesso dal Tribunale di Pisa e che ogni tentativo di recuperare il credito vantato era risultato infruttuoso.
La creditrice aveva quindi pignorato direttamente le quote sociali di Controparte_2 intestate a per un importo di euro 14.204,17, rivendicando la legittimità dell'azione esecutiva Pt_1 esperita alla luce del nuovo comma 6 dell'art. 2476 c.c. che, per le società a responsabilità limitata, introduceva una responsabilità personale in capo agli amministratori analoga a quella già prevista ex art. 2394 c.c..
L'opposta rappresentava inoltre che BI RO RL nell'aprile 2024 era stata posta in liquidazione giudiziale e quindi la creditrice aveva deciso di non trascrivere il pignoramento delle quote pagina 2 di 7 societarie facendo decadere l'azione esecutiva. Chiedeva quindi al giudice dell'esecuzione di dichiarare estinta la procedura esecutiva con compensazione delle spese tra le parti.
Con provvedimento del 6 agosto 2024 a definizione del sub-1, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione per sopravvenuta inefficacia del precetto opposto ex art. 480 c.p.c. compensando tra le parti le spese della fase cautelare e fissando termine di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito.
Nei termini concessi, ha quindi instaurato ritualmente il presente Parte_1 giudizio sollevando le medesime contestazioni dedotte nella fase cautelare, ovvero la nullità del pignoramento di quote sociali di da lui detenute per violazione dell'art. 474 c.p.c. Controparte_2 azionato dalla creditrice sine titolo in quanto emesso nei confronti di altro soggetto.
Attesa l'inesistenza del titolo esecutivo nei confronti dell'esecutato, l'opponente ha inoltre chiesto la condanna di al risarcimento dei danni in suo favore ex art. 96 comma 2 c.p.c. CP_1 avendo la creditrice opposta agito in executivis con dolo e/o colpa grave nei confronti di un soggetto verso il quale non vantava alcun diritto di credito.
non si costituiva nel presente giudizio di merito. CP_1
Istruito documentalmente il giudizio ed assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., veniva fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 26 giugno 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di la quale, pur ritualmente CP_1 evocata, non si è costituita nel presente giudizio di merito: giova notare che i termini a comparire, ai sensi dell'art. 616 cpc, come modificato dall'art. 3, comma 7, lettera s) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n.
164, risultano correttamente ridotti della metà.
Il giudizio in oggetto, ritualmente introdotto da nei termini concessi Parte_1 dal giudice dell'esecuzione, trae origine dall'opposizione dallo stesso promossa nei confronti del pignoramento azionato ex art. art. 2471 c.c. da parte di nei confronti di quote sociali di CP_1 intestate all'opponente. Controparte_2
Attesa l'infruttuosità dell'esecuzione nei confronti di BI RO RL, la creditrice ha infatti deciso di agire in executivis nei confronti del patrimonio del socio ed amministratore unico della pagina 3 di 7 società destinataria del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2566/2023 emesso dal
Tribunale di Pisa, pignorando le quote nominali di di cui risulta essere Controparte_2 Pt_1 titolare, per un importo di euro 15.300,00 pari al 51% del capitale della società.
In conseguenza di quanto sopra, l'opponente ha contestato le legittimità del pignoramento de quo, in quanto azionato nei confronti di un soggetto estraneo al titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 2566/2023 del Tribunale di Pisa e “ottenuto contro la società BIOSFERA GROUP
s.r.l. che, evidentemente, è soggetto diverso dall'odierno opponente. Quanto sopra è chiaramente indicato nell'atto di pignoramento oggi opposto nel quale la creditrice procedente descrive di avere ottenuto un titolo esecutivo contro la società BI RO s.r.l. ma, incomprensibilmente, ha agito nei confronti del sig. sottoponendo ad esecuzione i suoi beni personali (quote sociali)” (cfr. Pt_1 pag. 2 comparsa conclusionale opponente).
Ciò posto, va anzitutto osservato che già in sede di giudizio cautelare, la creditrice ha precisato di non aver trascritto il pignoramento nei termini di legge, determinandone così l'inefficacia ex art. 557
c.p.c. e chiesto quindi l'estinzione della procedura esecutiva;
all'esito dell'incidente cautelare, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dato che il precetto opposto ha perso efficacia ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Nel giudizio cautelare, parte creditrice ha altresì dedotto le legittimità dell'azione esecutiva azionata nei confronti delle quote sociali di intestate all'odierno attore, attesa Controparte_2
l'infruttuosità dell'esecuzione esperita nei confronti dell'ingiunta BI RO RL ed invocando l'art. 2476, comma 6 c.c. introdotto dal d. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”), nonché gli artt. 2394 e 2086 c.c. in base ai quali, a suo dire, si desumerebbe una responsabilità illimitata del socio unico di RL a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle regole poste a tutela dei terzi.
Tanto premesso, va anzitutto precisato che anche per le società di capitali unipersonali, il socio e amministratore unico risponde delle obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti del capitale sociale conferito, con esclusione del suo patrimonio personale sempre che siano rispettate le norme di legge.
Va osservato poi che la normativa richiamata da parte creditrice ed introdotta dal d. lgs. n. 14/2019, ha pagina 4 di 7 effettivamente previsto una specifica disciplina in tema di responsabilità degli amministratori di società
a responsabilità limitata nei confronti dei creditori sociali, i quali possono agire contro gli amministratori in presenza di determinate condizioni.
Si richiede in primo luogo che gli amministratori abbiano violato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, determinando una eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa e causando in tal modo una condizione più grave e definitiva rispetto alla mera insolvenza.
Gli amministratori in questo caso potranno quindi essere chiamati direttamente a rispondere, qualora si siano resi responsabili con omissioni o condotte in contrasto con gli obblighi previsti del dissesto aziendale, avendo posto in essere comportamenti poco diligenti o non essendo intervenuti tempestivamente al fine di evitare l'instabilità aziendale e conducendo progressivamente la società ad uno stato di crisi intesa come incapacità patologica di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
In tali ipotesi, dunque, la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali consegue a una condotta illegittima dei primi per violazione degli obblighi di legge o di statuto e presuppone l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento delle ragioni dei creditori in seguito alla inosservanza degli obblighi inerenti alla sua conservazione ed integrità. L'oggetto dell'azione diretta ex art. 2476, comma 6 e art. 2394 c.c. è quindi rappresentato dalla riparazione del danno subito dal creditore sociale attraverso la lesione della sua garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio della società e dal rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta degli amministratori.
L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non può tuttavia essere invocata genericamente, ma, anche al fine di consentire a controparte di approntare un'adeguata difesa, deve sostanziarsi nell'indicazione specifica dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale (“Per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di "mala gestio" e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte
l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la
"causa petendi" deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o pagina 5 di 7 statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali” così Cass. n. 23180 del
2006).
Pertanto, chi intenda far valere una azione di responsabilità nei confronti di amministratori di società di capitali, ha in ogni caso l'onere di provare ed allegare specificamente l'addebitabilità agli amministratori stessi di omissioni e/o condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita, nonché i pregiudizi patrimoniali diretti subiti e il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.
Ciò posto ed applicando le considerazioni che precedono al caso in esame, va osservato che nella fase cautelare, parte creditrice ha fondato la responsabilità dell'amministratore e socio unico di
BI RO RL in considerazione della mera insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento del proprio credito, lamentando che al momento dell'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo non risultavano beni utilmente aggredibili, senza tuttavia indicare elementi di mala gestio o di omissioni e condotte illegittime poste in essere da in violazione degli obblighi correlati alla carica, ovvero Pt_1 in contrasto con il generale dovere di preservare l'integrità del patrimonio sociale.
La mancata costituzione della creditrice nella presente fase di merito non ha, peraltro, consentito di colmare tale onere probatorio, compromettendo del tutto a controparte la possibilità di predisporre una adeguata difesa sul punto.
In assenza dell'accertamento di una responsabilità diretta di per i crediti assunti da Pt_1
BI RO RL nei confronti della società creditrice, il pignoramento da parte di CP_1 delle quote sociali da lui detenute presso deve considerarsi illegittimo in quanto Controparte_2 azionato in assenza di un valido titolo esecutivo, ovvero nei confronti di un soggetto estraneo al decreto ingiuntivo n. 2566/2023 emesso dal Tribunale di Pisa, e comunque in assenza dei presupposti di cui all'art. 2476 comma 6 c.c..
Quanto alla richiesta di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2°
c.p.c., pur osservando che la creditrice ha agito in executivis senza la ordinaria prudenza, va considerato che la stessa non ha provveduto a trascrivere il pignoramento lasciando decadere l'esecuzione ed evitando così di arrecare ulteriore pregiudizio nei confronti dell'esecutato; quanto sopra porta ad escludere che, nella specie, possa configurarsi una condotta connotata da dolo o colpa grave e quindi la relativa domanda non può trovare accoglimento.
pagina 6 di 7 In conclusione, per i motivi in fatto e diritto sin qui esposti, l'opposizione proposta da
[...]
è risultata fondata e va riconosciuta la illegittimità dell'azione esecutiva promossa da Parte_1 nei suoi confronti delle quote sociali da lui detenute presso CP_1 Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità di quanto previsto con il D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dai procuratori delle parti e con distrazione in favore del difensore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 10134/2024:
1) Dichiarata la contumacia di accoglie l'opposizione proposta da Controparte_1 [...] nei confronti e per l'effetto dichiara la illegittimità del Parte_1 CP_1 pignoramento di quote societarie dell'opponente nella società Controparte_2
2) condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio liquidate in euro
2.540,00 per compensi professionali oltre spese generali, Cap e Iva come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Massimiliano Bruni dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Firenze, 29 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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