Articolo 23 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 22Articolo 24
Versione
6 maggio 1952
Art. 23.
(Responsabilita' del concessionario)


Il concessionario e' responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.
Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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