Versione
13 agosto 1978
13 agosto 1978
Art. 2.
Nelle procedure in corso all'entrata in vigore della presente legge, il tribunale, su domanda dell'imprenditore e con decreto motivato, puo' concedere una proroga del beneficio, fino al termine massimo complessivo di anni due, allorche' vi siano comprovate possibilita' di risanare l'impresa.
Nelle procedure in corso all'entrata in vigore della presente legge, il tribunale, su domanda dell'imprenditore e con decreto motivato, puo' concedere una proroga del beneficio, fino al termine massimo complessivo di anni due, allorche' vi siano comprovate possibilita' di risanare l'impresa.