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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 486/2022 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CASSIANI MARCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BERGAMI VALENTINA e dell'avv. DAMIANI VALENTINA ( C/O AVV. VALENTINA BERGAMI VIA NAZARIO SAURO 8 C.F._4
BOLOGNA; ( ) C/O AVV. VALENTINA Controparte_2 C.F._5
BERGAMI VIA N. SAURO 8 BOLOGNA;
,
C.F. ), CP_3 C.F._6
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, previa sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza ovvero declaratoria dell'insussistenza, in capo alla stessa, di efficacia esecutiva e previa ammissione di tutte le prove tempestivamente e ritualmente dedotte in primo grado ma non ammesse, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, riformare integralmente la sentenza n. 790/2021 Sent., n. 4299/2018 R.G., pronunciata dal Tribunale Ordinario di Rimini in composizione Monocratica, in data 07.09.2021, depositata il 08.09.2021, così accogliendo le conclusioni precisate dagli appellanti in primo grado e che, di seguito, vengono riproposte:
<<piaccia all tribunale ad ogni contraria istanza e domanda disattese in rito nel>
merito, previa revoca della riservata ordinanza del 19.05.2019 e conseguente rimessione della causa
pagina 1 di 8 sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c., 6° comma, n. 2, e non ammessi [ed, in particolare, per l'ammissione della prova per interpello e per testimoni sui capitoli da 1) a 19) della predetta memoria istruttoria e prova contraria, diretta ed indiretta;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; CTU contabile], previo accertamento delle irregolarità contabili presenti nei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, così come specificatamente individuati in narrativa, con particolare riferimento ai profili relativi all'applicazione, da parte dell'Istituto di credito convenuto, di illegittime commissioni di massimo scoperto, spese e competenze, di tassi usurari sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, di interessi anatocistici, nonché alla violazione del dovere di trasparenza nella quale è incorsa l'allora odierna Controparte_4 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, accertare la corretta entità del debito CP_5 residuo che dovrà essere corrisposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
– tempore in favore dell'Istituto di credito convenuto e, previa declaratoria della nullità delle fideiussioni rilasciate dai Sigg.ri e , accertare e dichiarare che gli stessi Parte_2 Parte_3 nulla devono in favore dell di credito convenuto. CP_6
In subordine, sempre previa revoca della riservata ordinanza del 19.05.2019 e conseguente rimessione della causa in istruttoria, accertare e dichiarare la corretta entità del debito residuo garantito rispettivamente dai Sigg.ri e . Parte_2 Parte_3
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori, in quanto antistatari.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.>>
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.; sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c.; in via preliminare di merito, dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del novum di controparte di cui al terzo motivo di appello;
nel merito, in via principale, previo rigetto dell'avversa richiesta di remissione sul ruolo per l'ammissione dei mezzi istruttori avversarsi perché inammissibile e infondata, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di tutti i motivi di appello avversario ivi inclusa, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
IN FATTO
1. e agivano in giudizio per sentir accertare Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
l'invalidità di rapporti, di varia tipologia, intercorsi con diverse banche, tra le quali la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino s.p.a.
2. Si costituiva, tra le altre, quest'ultima, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento di quanto dovuto alla banca in relazione ai rapporti dedotti.
pagina 2 di 8 3. Disposta la separazione della cause relative a ciascuna delle banche convenute, con sentenza n.
790/202 il Tribunale di Rimini rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti della
[...]
, nonchè la riconvenzionale spiegata dalla banca, e Controparte_1
compensava tra le parti le sese di lite.
In particolare il giudice, respinte le pregiudiziali eccezioni di carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità giudiziaria sammarinese e rilevato che non risultava CP_3
titolare dei rapporti oggetto di causa, rilevava che parte attrice non aveva specificato il contenuto delle censure rivolte in relazione ai rapporti indicati (di conto corrente, apertura di credito, anticipazione
SBF, mutuo chirografario), limitandosi ad esporre gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione a una serie di profili critici potenzialmente afferenti ai contratti bancari (a titolo esemplificativo usura, commissione di massimo scoperto illegittima, invalidità della fideiussione omnibus per indeterminatezza).
Non potevano pertanto essere oggetto di valutazione censure connotate da una tale genericità e astrattezza, in quanto un accertamento fondato sulla mera prospettazione in astratto di un vizio aveva natura inevitabilmente esplorativa e pertanto inammissibile.
Andava perciò ribadita l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei termini richiesti da parte attrice in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto un eventuale ordine in tal senso rivolto alla banca non avrebbe avuto un esito rilevante ai fini del giudizio poiché, pur a fronte di una produzione documentale in ottemperanza allo stesso, la fase processuale in cui tale attività si collocava non avrebbe consentito di meglio specificare le doglianze attoree, in ragione del perfezionarsi di decadenze allegatorie.
In questa prospettiva, la mancata attivazione dello strumento di cui all'art. 119 TUB, sebbene non valesse a impedire il ricorso all'art. 210 c.p.c., si poneva, comunque, come ostativa alla possibilità di rimessione in termini per l'espletamento dell'attività di specifica allegazione di cui l'attore era onerato, fondandosi tale istituto sulla non imputabilità alla parte del mancato tempestivo compimento dell'attività processuale, circostanza che nel caso di specie avrebbe potuto fondarsi esclusivamente sull'avvenuto inoltro alla banca della richiesta ex art. 119 TUB anteriormente allo spirare delle decadenze allegatorie.
Nel caso di specie, invece, la richiesta ex art. 119 TUB era datata 15.1.2019, data in cui erano spirate tutte le decadenze relative all'attività di allegazione dei fatti.
Era altresì infondata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta di pagamento della somma di euro 12.170,35 nei confronti di e a titolo di Pt_1 Pt_1 Parte_2 Parte_3
saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 12693, in quanto non adeguatamente provata dalla pagina 3 di 8 certificazione ex art. 50 T.U.B. prodotta, inidonea a fornire prova del credito in quanto non contenente una descrizione analitica dell'andamento del rapporto.
Andava infine rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata da parte attrice nella comparsa conclusionale, fondata sulla circostanza che la garanzia costituiva contratto “a valle” di una intesa anticoncorrenziale, in quanto sfornita di supporto probatorio relativamente all'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e alla conformità delle fideiussioni oggetto di causa alla stessa.
Né era meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dai garanti per indeterminatezza dell'oggetto, essendo nelle stesse specificato l'ammontare massimo garantito, conformemente a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c.
4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
ha resistito della Repubblica di San Marino. Controparte_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 31.5.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo parte appellante deduce “violazione e falsa applicazione artt. 101 comma 2, 183 comma 4 c.p.c.”, in quanto, in primo luogo, l'asserita ritenuta genericità ed astrattezza delle censure sollevate si porrebbe in contrasto con quanto ritenuto dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, che aveva respinto l'eccezione di nullità della citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
in ogni caso, gli odierni appellanti hanno promosso un giudizio di mero accertamento chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare quale fosse, alla data di proposizione della domanda,
l'effettivo ammontare del credito residuo vantato dalla banca convenuta in relazione alla complessiva posizione debitoria della di cui e erano fideiussori e al momento della Parte_1 Pt_3 Pt_2
costituzione nel giudizio di primo grado e l'odierna appellata ha preso posizione in maniera specifica e circostanziata in merito ai rapporti e alle censure dedotte in giudizio, senza nulla eccepire in ordine alla presunta genericità della domanda.
6. Con il secondo motivo si deduce la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio nonché del diritto di difesa e del principio di disponibilità dei mezzi di prova” per non avere il tribunale dato ingresso alle prove costituende, seppur tempestivamente richieste (segnatamente, prova per interpello e per testimoni, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile, oltre che prova contraria, diretta ed indiretta) senza alcuna congrua motivazione.
In particolare, l'affermazione secondo la quale “un eventuale ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca non avrebbe avuto un esito rilevante ai fini del giudizio in quanto, pur a fronte di una produzione documentale della banca in ottemperanza all'ordine, la fase processuale in cui tale
pagina 4 di 8 attività si colloca non avrebbe consentito di meglio specificare le doglianze attoree, in ragione del perfezionarsi di decadenze allegatorie” sarebbe del tutto erronea per le ragioni già esposte in merito alla illegittima ritenuta genericità ed astrattezza della domanda: l'accertamento "del perfezionarsi di decadenze allegatorie" sarebbe infatti conseguenza immediata e diretta dell'accertamento della inammissibilità della domanda per genericità e astrattezza della stessa, che è stata però rilevata d'ufficio solo in sede di decisione e senza gli inviti previsti dal codice di rito.
Nè parrebbe condivisibile la mancata ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per mancata attivazione dello strumento di cui all'art. 119 TUB, ritenuta "ostativa alla possibilità di essere rimessi in termini per l'espletamento dell'attività di specifica allegazione di cui l'attore è onerato", in quanto la richiesta ex art. 119 TUB era stata avanzata tempestivamente e una volta che la domanda era già stata precisata.
7. Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 287 del 1990, degli artt. 115, 116 c.p.c., dell'art. 1938 c.c.” per avere il primo giudice errato nel ritenere priva di supporto probatorio l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e della conformità delle fideiussioni oggetto di causa all'intesa stessa.
La nullità delle fideiussioni oggetto di causa in quanto conformi al modello dell'ABI censurato dalla
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990 emergerebbe infatti per tabulas dall'esame delle fideiussioni stesse, stipulate su moduli uniformi predisposti unilateralmente e imposti dalla banca, redatti da quest'ultima in conformità dello schema contrattuale denominato “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” e stilato dall'Associazione
Bancaria Italiana nell'ottobre 2002, costituente fatto notorio.
Si censura inoltre il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dai garanti per indeterminatezza dell'oggetto per essere in esse specificato l'ammontare massimo garantito conformemente a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c., poiché la semplice lettura di dette fideiussioni renderebbe evidente la loro nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., non contenendo alcuna identificazione delle operazioni bancarie o finanziarie oggetto della garanzia stessa.
Pertanto, il fatto che nelle stesse sia specificato l'ammontare massimo garantito non le renderebbe conformi a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c.
8. Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
In primo luogo va evidenziato al riguardo che, diversamente da quanto affermato da parte appellante, la convenuta – odierna appellata ha immediatamente contestato, fin dalla comparsa di risposta nel pagina 5 di 8 giudizio di primo grado, il carattere generico e astratto delle censure sollevate nei confronti dei rapporti dedotti in giudizio.
Né assume alcuna rilevanza il contrasto tra la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'indeterminatezza e genericità delle allegazioni contenute in atto di citazione e la diversa valutazione espressa al riguardo dall'ordinanza emessa nel corso del giudizio di primo grado dal magistrato originariamente assegnatario del fascicolo, in quanto, come stabilito dall'art. 177, co. 1, c.p.c., “le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa”; in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato appunto che “La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa” (Cass.,. n. 25183/2021).
9. Ciò posto, si osserva che il primo giudice ha correttamente ritenuto la “genericità e astrattezza” delle
“censure rivolte ai rapporti di cui è causa” per essersi gli originari attori limitati “ad esporre gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in relazione ad una serie di profili critici che possono afferire ai rapporti bancari”; si osserva invero che, effettivamente, le doglianze non contengono alcun concreto riferimento agli specifici rapporti oggetto di causa, dovendosi al riguardo anche sottolineare che sono state promosse cumulativamente, con un unico atto di citazione, più domande nei confronti una pluralità di banche in relazione ai contratti intrattenuti con ciascuna di esse.
In ogni caso, anche il motivo di appello risulta generico e indeterminato, in quanto neppure richiama le specifiche censure formulate al fine di evidenziare, con argomentazioni pertinenti e dettagliate, la loro sufficiente determinatezza, ma si limita anche in questa sede a rilievi astratti e aspecifici, senza mai effettuare un concreto richiamo ai singoli rapporti oggetto di causa ed, eventualmente, alla documentazione contabile prodotta dalla banca.
Deve pertanto concludersi che gli attori, odierni appellanti, non hanno adempiuto all'onere, dal quale erano gravati, di allegare specificamente, prima ancora che di provare, i fatti posti a fondamento della domanda, carenza che non può essere colmata, come condivisibilmente ritenuto dal tribunale, tramite richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di c.t.u. contabile.
Per altro verso si osserva che, come affermato dalla più recente giurisprudenza (Cass., n. 23861/2022),
“Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio,
a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non
pagina 6 di 8 necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (conforme a Cass., n. 24641/2021; nel stesso senso la successiva
Cass., n. 9082/2023).
Nel caso di specie, la richiesta ex art. 119 TUB è stata effettuata per la prima volta in corso di causa e soltanto in data 15.1.2019, quando erano già maturate tutte le decadenze allegatorie.
10. Va infine disatteso anche il terzo motivo.
Come è noto le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, hanno affermato il principio secondo il quale i contratti di fideiussione conformi al modello predisposto dall'ABI nel 2003 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l. n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
In particolare le clausole contestate sono la “clausola di reviviscenza” (art. 2, secondo cui il fideiussore
è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6 “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) e la clausola di sopravvivenza della fideiussione (art. 8 che sancisce l'insensibilità della garanzia agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
Ne consegue che un'eventuale nullità potrebbe comunque riguardare solo le clausole corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
11. Tanto premesso in linea generale, si rileva che le fideiussioni oggetto di causa sono state stipulate con istituto di credito sammarinese, a garanzia di prestiti ed agevolazioni concesse in favore di società sammarinese;
si dubita pertanto circa l'applicabilità della L. 287/1990 nei confronti dell'appellata.
In ogni caso, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione in senso proprio e non di mera difesa;
ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., unica eccezione che potrebbe rilevare nel caso di specie, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (così da ultimo Cass., n.
pagina 7 di 8 8023/2024), mentre nella fattispecie in esame non risulta essere mai stata formalmente sollevata dalla parte oggi appellante.
12. Infine, l'assunto secondo il quale le fideiussioni omnibus oggetto di causa necessiterebbero, per la loro validità, della specifica individuazione dei rapporti garantiti, è priva di fondamento giuridico, stata la appunto la natura “omnibus” di dette garanzie, tenuto conto, per altro verso, che la stessa parte appellante ammette che ciascuno di detti contratti rechi l'indicazione dell'importo massimo garantito.
13. L'appello va dunque nel complesso respinto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 8.715,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna, il 30.4.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 486/2022 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. CASSIANI MARCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BERGAMI VALENTINA e dell'avv. DAMIANI VALENTINA ( C/O AVV. VALENTINA BERGAMI VIA NAZARIO SAURO 8 C.F._4
BOLOGNA; ( ) C/O AVV. VALENTINA Controparte_2 C.F._5
BERGAMI VIA N. SAURO 8 BOLOGNA;
,
C.F. ), CP_3 C.F._6
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, previa sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza ovvero declaratoria dell'insussistenza, in capo alla stessa, di efficacia esecutiva e previa ammissione di tutte le prove tempestivamente e ritualmente dedotte in primo grado ma non ammesse, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, riformare integralmente la sentenza n. 790/2021 Sent., n. 4299/2018 R.G., pronunciata dal Tribunale Ordinario di Rimini in composizione Monocratica, in data 07.09.2021, depositata il 08.09.2021, così accogliendo le conclusioni precisate dagli appellanti in primo grado e che, di seguito, vengono riproposte:
<<piaccia all tribunale ad ogni contraria istanza e domanda disattese in rito nel>
merito, previa revoca della riservata ordinanza del 19.05.2019 e conseguente rimessione della causa
pagina 1 di 8 sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c., 6° comma, n. 2, e non ammessi [ed, in particolare, per l'ammissione della prova per interpello e per testimoni sui capitoli da 1) a 19) della predetta memoria istruttoria e prova contraria, diretta ed indiretta;
ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; CTU contabile], previo accertamento delle irregolarità contabili presenti nei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, così come specificatamente individuati in narrativa, con particolare riferimento ai profili relativi all'applicazione, da parte dell'Istituto di credito convenuto, di illegittime commissioni di massimo scoperto, spese e competenze, di tassi usurari sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, di interessi anatocistici, nonché alla violazione del dovere di trasparenza nella quale è incorsa l'allora odierna Controparte_4 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, accertare la corretta entità del debito CP_5 residuo che dovrà essere corrisposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
– tempore in favore dell'Istituto di credito convenuto e, previa declaratoria della nullità delle fideiussioni rilasciate dai Sigg.ri e , accertare e dichiarare che gli stessi Parte_2 Parte_3 nulla devono in favore dell di credito convenuto. CP_6
In subordine, sempre previa revoca della riservata ordinanza del 19.05.2019 e conseguente rimessione della causa in istruttoria, accertare e dichiarare la corretta entità del debito residuo garantito rispettivamente dai Sigg.ri e . Parte_2 Parte_3
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori, in quanto antistatari.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.>>
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.; sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c.; in via preliminare di merito, dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del novum di controparte di cui al terzo motivo di appello;
nel merito, in via principale, previo rigetto dell'avversa richiesta di remissione sul ruolo per l'ammissione dei mezzi istruttori avversarsi perché inammissibile e infondata, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto di tutti i motivi di appello avversario ivi inclusa, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
IN FATTO
1. e agivano in giudizio per sentir accertare Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
l'invalidità di rapporti, di varia tipologia, intercorsi con diverse banche, tra le quali la Cassa di
Risparmio della Repubblica di San Marino s.p.a.
2. Si costituiva, tra le altre, quest'ultima, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento di quanto dovuto alla banca in relazione ai rapporti dedotti.
pagina 2 di 8 3. Disposta la separazione della cause relative a ciascuna delle banche convenute, con sentenza n.
790/202 il Tribunale di Rimini rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti della
[...]
, nonchè la riconvenzionale spiegata dalla banca, e Controparte_1
compensava tra le parti le sese di lite.
In particolare il giudice, respinte le pregiudiziali eccezioni di carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità giudiziaria sammarinese e rilevato che non risultava CP_3
titolare dei rapporti oggetto di causa, rilevava che parte attrice non aveva specificato il contenuto delle censure rivolte in relazione ai rapporti indicati (di conto corrente, apertura di credito, anticipazione
SBF, mutuo chirografario), limitandosi ad esporre gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione a una serie di profili critici potenzialmente afferenti ai contratti bancari (a titolo esemplificativo usura, commissione di massimo scoperto illegittima, invalidità della fideiussione omnibus per indeterminatezza).
Non potevano pertanto essere oggetto di valutazione censure connotate da una tale genericità e astrattezza, in quanto un accertamento fondato sulla mera prospettazione in astratto di un vizio aveva natura inevitabilmente esplorativa e pertanto inammissibile.
Andava perciò ribadita l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei termini richiesti da parte attrice in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto un eventuale ordine in tal senso rivolto alla banca non avrebbe avuto un esito rilevante ai fini del giudizio poiché, pur a fronte di una produzione documentale in ottemperanza allo stesso, la fase processuale in cui tale attività si collocava non avrebbe consentito di meglio specificare le doglianze attoree, in ragione del perfezionarsi di decadenze allegatorie.
In questa prospettiva, la mancata attivazione dello strumento di cui all'art. 119 TUB, sebbene non valesse a impedire il ricorso all'art. 210 c.p.c., si poneva, comunque, come ostativa alla possibilità di rimessione in termini per l'espletamento dell'attività di specifica allegazione di cui l'attore era onerato, fondandosi tale istituto sulla non imputabilità alla parte del mancato tempestivo compimento dell'attività processuale, circostanza che nel caso di specie avrebbe potuto fondarsi esclusivamente sull'avvenuto inoltro alla banca della richiesta ex art. 119 TUB anteriormente allo spirare delle decadenze allegatorie.
Nel caso di specie, invece, la richiesta ex art. 119 TUB era datata 15.1.2019, data in cui erano spirate tutte le decadenze relative all'attività di allegazione dei fatti.
Era altresì infondata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta di pagamento della somma di euro 12.170,35 nei confronti di e a titolo di Pt_1 Pt_1 Parte_2 Parte_3
saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 12693, in quanto non adeguatamente provata dalla pagina 3 di 8 certificazione ex art. 50 T.U.B. prodotta, inidonea a fornire prova del credito in quanto non contenente una descrizione analitica dell'andamento del rapporto.
Andava infine rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata da parte attrice nella comparsa conclusionale, fondata sulla circostanza che la garanzia costituiva contratto “a valle” di una intesa anticoncorrenziale, in quanto sfornita di supporto probatorio relativamente all'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e alla conformità delle fideiussioni oggetto di causa alla stessa.
Né era meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dai garanti per indeterminatezza dell'oggetto, essendo nelle stesse specificato l'ammontare massimo garantito, conformemente a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c.
4. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
ha resistito della Repubblica di San Marino. Controparte_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 31.5.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo parte appellante deduce “violazione e falsa applicazione artt. 101 comma 2, 183 comma 4 c.p.c.”, in quanto, in primo luogo, l'asserita ritenuta genericità ed astrattezza delle censure sollevate si porrebbe in contrasto con quanto ritenuto dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, che aveva respinto l'eccezione di nullità della citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
in ogni caso, gli odierni appellanti hanno promosso un giudizio di mero accertamento chiedendo al tribunale di accertare e dichiarare quale fosse, alla data di proposizione della domanda,
l'effettivo ammontare del credito residuo vantato dalla banca convenuta in relazione alla complessiva posizione debitoria della di cui e erano fideiussori e al momento della Parte_1 Pt_3 Pt_2
costituzione nel giudizio di primo grado e l'odierna appellata ha preso posizione in maniera specifica e circostanziata in merito ai rapporti e alle censure dedotte in giudizio, senza nulla eccepire in ordine alla presunta genericità della domanda.
6. Con il secondo motivo si deduce la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio nonché del diritto di difesa e del principio di disponibilità dei mezzi di prova” per non avere il tribunale dato ingresso alle prove costituende, seppur tempestivamente richieste (segnatamente, prova per interpello e per testimoni, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile, oltre che prova contraria, diretta ed indiretta) senza alcuna congrua motivazione.
In particolare, l'affermazione secondo la quale “un eventuale ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca non avrebbe avuto un esito rilevante ai fini del giudizio in quanto, pur a fronte di una produzione documentale della banca in ottemperanza all'ordine, la fase processuale in cui tale
pagina 4 di 8 attività si colloca non avrebbe consentito di meglio specificare le doglianze attoree, in ragione del perfezionarsi di decadenze allegatorie” sarebbe del tutto erronea per le ragioni già esposte in merito alla illegittima ritenuta genericità ed astrattezza della domanda: l'accertamento "del perfezionarsi di decadenze allegatorie" sarebbe infatti conseguenza immediata e diretta dell'accertamento della inammissibilità della domanda per genericità e astrattezza della stessa, che è stata però rilevata d'ufficio solo in sede di decisione e senza gli inviti previsti dal codice di rito.
Nè parrebbe condivisibile la mancata ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per mancata attivazione dello strumento di cui all'art. 119 TUB, ritenuta "ostativa alla possibilità di essere rimessi in termini per l'espletamento dell'attività di specifica allegazione di cui l'attore è onerato", in quanto la richiesta ex art. 119 TUB era stata avanzata tempestivamente e una volta che la domanda era già stata precisata.
7. Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 287 del 1990, degli artt. 115, 116 c.p.c., dell'art. 1938 c.c.” per avere il primo giudice errato nel ritenere priva di supporto probatorio l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale e della conformità delle fideiussioni oggetto di causa all'intesa stessa.
La nullità delle fideiussioni oggetto di causa in quanto conformi al modello dell'ABI censurato dalla
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990 emergerebbe infatti per tabulas dall'esame delle fideiussioni stesse, stipulate su moduli uniformi predisposti unilateralmente e imposti dalla banca, redatti da quest'ultima in conformità dello schema contrattuale denominato “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” e stilato dall'Associazione
Bancaria Italiana nell'ottobre 2002, costituente fatto notorio.
Si censura inoltre il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate dai garanti per indeterminatezza dell'oggetto per essere in esse specificato l'ammontare massimo garantito conformemente a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c., poiché la semplice lettura di dette fideiussioni renderebbe evidente la loro nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., non contenendo alcuna identificazione delle operazioni bancarie o finanziarie oggetto della garanzia stessa.
Pertanto, il fatto che nelle stesse sia specificato l'ammontare massimo garantito non le renderebbe conformi a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c.
8. Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
In primo luogo va evidenziato al riguardo che, diversamente da quanto affermato da parte appellante, la convenuta – odierna appellata ha immediatamente contestato, fin dalla comparsa di risposta nel pagina 5 di 8 giudizio di primo grado, il carattere generico e astratto delle censure sollevate nei confronti dei rapporti dedotti in giudizio.
Né assume alcuna rilevanza il contrasto tra la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'indeterminatezza e genericità delle allegazioni contenute in atto di citazione e la diversa valutazione espressa al riguardo dall'ordinanza emessa nel corso del giudizio di primo grado dal magistrato originariamente assegnatario del fascicolo, in quanto, come stabilito dall'art. 177, co. 1, c.p.c., “le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa”; in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato appunto che “La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa” (Cass.,. n. 25183/2021).
9. Ciò posto, si osserva che il primo giudice ha correttamente ritenuto la “genericità e astrattezza” delle
“censure rivolte ai rapporti di cui è causa” per essersi gli originari attori limitati “ad esporre gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in relazione ad una serie di profili critici che possono afferire ai rapporti bancari”; si osserva invero che, effettivamente, le doglianze non contengono alcun concreto riferimento agli specifici rapporti oggetto di causa, dovendosi al riguardo anche sottolineare che sono state promosse cumulativamente, con un unico atto di citazione, più domande nei confronti una pluralità di banche in relazione ai contratti intrattenuti con ciascuna di esse.
In ogni caso, anche il motivo di appello risulta generico e indeterminato, in quanto neppure richiama le specifiche censure formulate al fine di evidenziare, con argomentazioni pertinenti e dettagliate, la loro sufficiente determinatezza, ma si limita anche in questa sede a rilievi astratti e aspecifici, senza mai effettuare un concreto richiamo ai singoli rapporti oggetto di causa ed, eventualmente, alla documentazione contabile prodotta dalla banca.
Deve pertanto concludersi che gli attori, odierni appellanti, non hanno adempiuto all'onere, dal quale erano gravati, di allegare specificamente, prima ancora che di provare, i fatti posti a fondamento della domanda, carenza che non può essere colmata, come condivisibilmente ritenuto dal tribunale, tramite richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di c.t.u. contabile.
Per altro verso si osserva che, come affermato dalla più recente giurisprudenza (Cass., n. 23861/2022),
“Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio,
a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non
pagina 6 di 8 necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (conforme a Cass., n. 24641/2021; nel stesso senso la successiva
Cass., n. 9082/2023).
Nel caso di specie, la richiesta ex art. 119 TUB è stata effettuata per la prima volta in corso di causa e soltanto in data 15.1.2019, quando erano già maturate tutte le decadenze allegatorie.
10. Va infine disatteso anche il terzo motivo.
Come è noto le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021, hanno affermato il principio secondo il quale i contratti di fideiussione conformi al modello predisposto dall'ABI nel 2003 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l. n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
In particolare le clausole contestate sono la “clausola di reviviscenza” (art. 2, secondo cui il fideiussore
è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6 “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) e la clausola di sopravvivenza della fideiussione (art. 8 che sancisce l'insensibilità della garanzia agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
Ne consegue che un'eventuale nullità potrebbe comunque riguardare solo le clausole corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
11. Tanto premesso in linea generale, si rileva che le fideiussioni oggetto di causa sono state stipulate con istituto di credito sammarinese, a garanzia di prestiti ed agevolazioni concesse in favore di società sammarinese;
si dubita pertanto circa l'applicabilità della L. 287/1990 nei confronti dell'appellata.
In ogni caso, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione in senso proprio e non di mera difesa;
ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., unica eccezione che potrebbe rilevare nel caso di specie, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (così da ultimo Cass., n.
pagina 7 di 8 8023/2024), mentre nella fattispecie in esame non risulta essere mai stata formalmente sollevata dalla parte oggi appellante.
12. Infine, l'assunto secondo il quale le fideiussioni omnibus oggetto di causa necessiterebbero, per la loro validità, della specifica individuazione dei rapporti garantiti, è priva di fondamento giuridico, stata la appunto la natura “omnibus” di dette garanzie, tenuto conto, per altro verso, che la stessa parte appellante ammette che ciascuno di detti contratti rechi l'indicazione dell'importo massimo garantito.
13. L'appello va dunque nel complesso respinto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 8.715,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Bologna, il 30.4.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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