Ordinanza presidenziale 6 maggio 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00460/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2020, proposto da
Wind Tre Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RI Leonardi in Ancona, corso Stamira n. 49;
contro
Comune di Macerata, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pianesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Marsala, 12;
Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche - Zona Territoriale Macerata, Regione Marche, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche – Dipartimento Provinciale di Macerata, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a. del provvedimento dell’11.01.2020 (pratica Edilizia 2019/951, pos. 2129) successivamente pervenuto, con cui il Comune di Macerata chiede ottemperarsi a quanto richiesto dall’ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale), Area Vasta n. 3, con nota prot. n. 2750 del 10 gennaio 2020, assunta al protocollo comunale n. 2461/2020, relativo ad un intervento di adeguamento di un preesistente impianto posto sul lastrico solare di un edificio sito nel tenimento comunale di Macerata alla Via Roma 157;
b. di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa, la presupposta nota ASUR, Area Vasta n. 3 di Macerata, prot. n. 2750 del 10 gennaio 2020, assunta al protocollo comunale n. 2461/2020, con cui vengono imposte, tra l’altro, talune raccomandazioni di informativa ai proprietari dell’edificio n.36, prospiciente l’immobile ospitante l’impianto Wind Tre e siano adottare misure di protezione di tipo organizzativo ex D.Lgs. 81/2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, è impugnato l’atto, meglio indicato in epigrafe, con il quale Comune di Macerata, richiamato il contenuto del parere ARPA e della nota dell’ASUR Area Vasta n. 3 protocollo al n. 2750/2020, ha invitato la società a documentare l’adempimento alle raccomandazioni contenute in quest’ultima.
Unitamente all’indicata nota comunale, è stata impugnata la presupposta nota ASUR, Area Vasta n. 3 di Macerata, prot. n. 2750 del 10 gennaio 2020, già citata, contenenti talune raccomandazioni di informativa ai proprietari dell’edificio n. n.36 n.1, prospiciente l'immobile ospitante l''impianto Wind Tre e la richiesta di adottare misure di protezione di tipo organizzativo ex d.lgs. 81/2001.
I provvedimenti sono impugnati con quattro articolati motivi di ricorso, in particolare in relazione alla decisione del Comune di fare proprie le raccomandazioni di ASUR, sfornita, peraltro per sua stessa ammissione, di qualsiasi competenza nel formulare prescrizioni relative alle emissioni.
Si è costituito il Comune di Macerata, eccependo l’inammissibilità e la tardività del ricorso e resistendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso., come eccepito dal comune di Macerata, è inammissibile. La nota impugnata, relativa a una autorizzazione ex D.lgs n. 259/2003 pacificamente formata per il decorso il silenzio assenso, si caratterizza infatti come una sostanziale richiesta di informazioni relative all’adempimento delle prescrizioni contenute nel parere dell’Asur Marche, priva di qualunque sanzione per il mancato adempimento.
1.1 Del resto, la stessa parte ricorrente ammette di avere riscontrato la nota comunale e che il tutto non ha avuto alcun seguito. Per giurisprudenza costante, gli atti di diffida hanno lo scopo di mettere a conoscenza il loro destinatario dei profili di carenza/illegittimità riscontrati nella sua condotta e di assegnare un termine per provvedere a colmare le carenze o eliminare le illegittimità, e che, di conseguenza, non sono immediatamente lesivi e non comportano un onere di immediata impugnazione; è, dunque, inammissibile, per carenza del requisito della lesività, il ricorso proposto per l'annullamento giurisdizionale di un atto meramente preparatorio (Cons. Stato V 5 gennaio 2024, n.229). Nel caso in esame, l’atto impugnato appare avere una lesività ancora inferiore ad un’esplicita diffida, trattandosi di una richiesta di informazioni senza l’indicazione di qualsiasi conseguenza per l’eventuale mancata ottemperanza. I profili di illegittimità individuati nel ricorso sono quindi irrilevanti non trattandosi di atto lesivo impugnabile. Del resto, come riportato al Comune e sostanzialmente non contestato in atti, la realizzazione dell’impianto si è conclusa con una comunicazione di fine lavori e una successiva comunicazione di attivazione impianto da parte della Wind Tre SpA, cui è seguita una nuova istanza di modifica ed adeguamento dello stesso impianto con segnalazione certificata di inizio attività ex art. 87-bis d.lgs. 259/2003 per l’adeguamento radioelettrico. Il tutto senza che a ciò sia seguita alcuna osservazione da parte del Comune di Macerata in ordine alla legittimità e alla conformità dell’impianto.
2 Per quanto sopra, il ricorso in epigrafe deve dichiarato inammissibile per assenza di lesività dell’atto impugnato.
2.1 La particolarità del contenuto dell’atto comunale consente la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO