TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/04/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2614/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2614/2017 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. LINETTI Parte_1 Parte_2
ANTONELLO
ATTORI contro con il patrocinio dell'avv. STRAPPARAVA Controparte_1 PIERMARIO e dell'avv. PINTOSSI ALICE LAURA
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e convenivano in giudizio il sig. Parte_1 Parte_2 Controparte_1 contestando il suo inadempimento contrattuale in relazione al contratto di subappalto stipulato il
15.4.2016 (doc. 1) e chiedendo l'accertamento dell'avvenuta risoluzione per inottemperanza alla diffida ad adempiere con conseguente condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite in acconto sul corrispettivo d'appalto (€. 4.534,70), al risarcimento dei danni asseritamente patiti e quantificati in € 59.693,00 così per complessivi euro 64.227,20.
Il convenuto sig. titolare della ditta individuale M.T. di Paride AC, Controparte_1 si costituiva ritualmente in giudizio contestando integralmente, in fatto ed in diritto, le pretese avversarie e chiedendone l'integrale rigetto. Eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alle società nel merito attribuiva alle società attrici la responsabilità della Parte_2
1 risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e chiedeva che venisse accertata la legittimità del diritto alla ritenzione delle somme percepite per i lavori svolti.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova orale e l'esperimento di CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “esaminati gli atti e documenti di causa, accerti il consuntivo delle opere effettivamente eseguite dalla ditta M.T. AC e ne determini il valore;
verifichi le quantità e le qualità delle lavorazioni esposte nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 15 aprile 2016 rispetto a quelle esposte nella documentazione delle imprese di cui ai doc.
n. 4-5-6-12 di parte attrice. Esperisca il tentativo di conciliazione”. accerti la congruità dei costi sostenuti dalle attrici per fare eseguire le opere (doc. 4-5-6-12 di parte attrice); quantifichi ove possibile a quanto sarebbe ammontato il costo dei medesimi lavori (di cui ai documenti predetti) sulla base dei prezzi contrattuali sottoscritti tra le parti in causa” poi integrato con il seguente inciso: “Assegna al CTU ing. il quesito di cui al verbale del 30.4.2021, Persona_1 autorizzando il CTU ad accedere presso gli uffici comunali di RO e SI onde effettuare le opportune verifiche se ritenuto necessario per rispondere compiutamente al quesito;
Richiede al
CTU di considerare nella risposta del quesito i documenti richiamati da parte attrice nelle note
d'udienza depositate in data 14 maggio 2021 da parte attrice”.
Non avendo avuto buon fine il tentativo di conciliazione mediato dal consulente tecnico, depositato l'elaborato peritale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate dalle parti le conclusioni come da rispettivi atti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue. Cont Nel marzo 2016 su incarico dell'arch. l.r. delle società attrici, iniziava ad Per_2 eseguire dei lavori di manodopera (demolizione edificio, smontaggio telai) nel cantiere di
SI, via XXV Aprile. metteva fattura 17-B il 31.3.2016 alla per le prestazioni di manodopera sino _1 Parte_1
a quel momento eseguite nel predetto cantiere per un importo complessivo di euro 2.500,00 (doc.
n. 6 convenuta) nonostante il resoconto di marzo (doc. n. 7 convenuta) fosse di euro 2.145,00 per i soli lavori operativi, cui si sarebbero dovuti aggiungere i costi per lo smaltimento dei materiali di risulta di1.000,00 euro (cfr. doc. n. 8 e doc. n. 9 fattura Ecolume), per un totale di 3.145,00 euro. Cont Nel cantiere di RO, nei primi giorni di aprile 2016, svolgeva alcuni lavori di pulizia del cantiere (doc. n. 10 convenuta) su richiesta del Per_2
Il 4 aprile, sui cantieri, erano presenti due escavatori del uno in RO (per la _1 verifica delle fondazioni dell'abitazione) e l'altro in SI (per coadiuvare i sondaggi geologici).
2 Il 12.4.2016 emetteva fattura alla n. 19-B per “prestazioni di manodopera _1 Parte_1 eseguite per ordine e conto nel Vs/cantiere di RO (BS)” (doc. n. 11 convenuta). Il Per_2 chiedeva di annullarla e di modificare la causale della fattura 19-B divenuta “acconto per prestazioni di manodopera dei lavori da eseguire presso i Vs/cantieri di RO (rif. e Per_3
SI (rif. Hotel Vinci)” (doc. n. 12 convenuta).
In data 15.4.2016 le parti stipulavano contratto di subappalto aventi ad oggetto l'esecuzione di opere di demolizione del fabbricato esistente e di realizzazione di opere di movimento terra relativamente ad all'immobile in SI via XXV Aprile n.2 e opere di movimento terra di altro immobile in Via XXV Aprile n.112 nel Comune di RO (doc. 1 attori); il compenso complessivo veniva stabilito in euro 15.000 con pagamento anticipato.
In data 16.4.2016 veniva sottoscritto riconoscimento di debito, a fini di garanzia, in cui il dichiarava di essere debitore di euro 15.000 nei confronti delle appaltatrici fino al _1 completamento delle opere (doc. n. 14 convenuta); la somma all'epoca già versata era di 5.000 euro.
Nei giorni successivi la ditta presenziava nel cantiere di SI per assistere nelle _1 indagini geologiche (docc. 15 e 16 convenuta).
In data 5/6.5.2016 il ritirava dai cantieri i propri mezzi (doc. 17 e 18 convenuta). _1
In data 17.6.2016 interrompeva il rapporto ex art. 11 del contratto “Clausola risolutiva _1 espressa”, mediante comunicazione pec indirizzata ad entrambe le società attrici nella quale spiegava i motivi della risoluzione per inadempimento delle società appaltanti (doc. n. 21 convenuta).
In data 23.6.2016 ed in data 5.7.2016 (docc. 2 e 3 attrici) le subappaltanti diffidavano ad adempiere con la seconda comunicazione facevano valere la risoluzione del contratto per _1 inadempimento del subappaltatore.
In data 16.7.2016 tramite proprio legale contestava le comunicazioni ricevute da _1 controparte e ribadiva la già intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
Ciò premesso in punto di fatto si rileva nel merito quanto segue.
In data 17.6.2015 inviava pec a e a Weeddhaus intimando il recesso dal _1 Parte_1 contratto di subappalto rappresentando che non erano stati rispettati i tempi di avvio dei lavori, non era mai stato consegnato alcun titolo edilizio, né computo metrico, né comunicazione di avvio dei lavori, né POS;
specificava che, stante la richiesta di eseguire a corpo le opere, la mancanza dei predetti documenti rendeva impossibile qualsiasi previsione tanto che contestava anche il dato inserito in contratto di 6 euro/mc per scavo, trasporto e accesso in discarica a fronte del prezzario che indica euro 10/mc.
In data 23.6.2016 tramite proprio legale, contestava le motivazioni addotte Parte_1 invitando a portare a termine i lavori nel cantiere di RO e a dare disponibilità scritta ad _1
3 adempiere le opere concordate per il cantiere di SI, i cui lavori sarebbero presumibilmente iniziati nel mese di settembre.
In data 5.7.2016 dato atto dell'intervenuta risoluzione del contratto avvertiva di Parte_1 aver affidato il subappalto ad altra impresa, chiedeva la restituzione della somma percepita titolo di anticipo per corrispettivo appalto di euro 5.000 facendo salvo il risarcimento danni sotto il profilo dei maggiori costi che avrebbe sostenuto per ultimare i lavori.
In data 16.7.2016 tramite proprio legale, ribadiva l'assenza di alcun progetto e titolo _1 abilitativo, specificava che i lavori eseguiti a SI erano lavori extracontratto, svolti prima della stipula del contratto ed in relazione ai quali a fronte di un consuntivo di euro 2500
(comprensivo dello smaltimento di euro 1.000) era stato riconosciuto il minor importo di euro
2145 e che i lavori di RO nemmeno erano iniziati avendo il portato i mezzi in _1 cantiere su richiesta del “al solo fine di far vedere alla committente che qualcosa si Per_2 stava facendo”, senza che fossero state date indicazioni sul programma esecutivo e sul piano di sicurezza.
Il contratto di subappalto è certamente risolto. Rimane da stabilire se ex art. 1454 c.c. come ritenuto da parte attrice o ex art. 1456 c.c. come ritenuto da parte convenuta.
Nell'accertare la questione assumono rilievo le seguenti circostanze. Quanto al cantiere di
SI mentre la previsione contrattuale prevedeva l'inizio dei lavori al 10.5.2016 con termine entro il 31.10.2016, salvo proroga concorde e salvo condizioni metereologiche avverse, le subappaltanti hanno confermato che i lavori non sarebbero potuti iniziare “presumibilmente” prima del settembre del 2016. La circostanza secondo cui tale ritardo sarebbe dipeso dalla necessità di svolgere adempimenti burocratici in materia sismica a seguito di nuova legge regionale, addotta nella comunicazione del 23.6.2015 da è rimasta generica e non Parte_3 provata in giudizio. Il ritardo dell'inizio dei lavori nel cantiere di SI è stato confermato anche in sede testimoniale ed è evidente anche dal fatto che le fatture emesse per lavorazioni di movimento terra dalla ditta sono datate, la prima (n.16, doc. 48) il 24.04.2017, la CP_2 seconda (n. 26, doc. 49) il 20.06.2017 e la terza di saldo (n. 27, doc. 50) il 23.06.2017; tali fatture riportano nella descrizione il riferimento al “contratto di subappalto del 18.4.2017”.
E' altresì incontestato che alcun titolo autorizzativo, progetto programma esecutivo e piano di sicurezza fosse stato consegnato al subappaltatore.
Posto che ex art. 3 del contratto di subappalto stipulato tra le parti l'impresa subappaltante era gravata degli “oneri organizzativi generali del lavori […] [del]la richiesta di eventuali permessi
e [del]la determinazione del programma esecutivo e [del]l piano operativo per la sicurezza” e che ex art. 4 “la parte di contratto in subappalto dovrà essere eseguita entro i tempi e con le scadenze seguenti: inizio lavori entro e non oltre la data del 10.5.2016 e termine lavori entro la data del 31.10.2016: detto termine verrà essere utilmente prorogato in caso di condizioni metereologiche avverse e potrà inoltre essere differito entro previo accordo consensuale tra le
4 parti” è evidente l'inadempimento delle imprese suba-appaltanti alla data del 17.6.2015 come contestato.
Considerato altresì che l'art. 11 del contratto prevede in capo alla subappaltatrice la facoltà di far valere mediante comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica la risoluzione immediata del contratto a fronte del mancato inadempimento di una delle predette obbligazioni a carico delle subappaltatrici, si deve concludere che, al di là della terminologia a-tecnica utilizzata nella comunicazione del 17.6.2016, abbia legittimamente fatto valere la clausola risolutiva _1 espressa. Infatti, oltre alla incontestata mancanza all'epoca di titolo edilizio e di tutti gli adempimenti di programmazione e di piano di sicurezza per operare in cantiere si osserva che il ritardato inizio dei lavori (nemmeno al settembre del 2017) ma solo alla primavera successiva e quindi di circa un anno (come si evince dalla documentazione relativa all'esecuzione dei lavori da parte di imprese terze) non è certamente imputabile alla convenuta ma a parte attrice all'evidenza non pronta sotto il profilo amministrativo-burocratico per far eseguire i lavori. Né si può ritenere che l'impresa soprattutto in carenza di elementi certi, avrebbe dovuto ribadire _1 per iscritto l'impegno a tenere ferme le proprie obbligazioni sino a data incerta, poi come detto slittata di circa un anno. Tale richiesta mal si concilia con la possibilità stessa di organizzare imprenditorialmente un'impresa individuale operante nel settore di lavori edili, movimentazione terra e scavo. Posto che, come detto, gli stessi termini indicati nel contratto avrebbero potuto essere prorogati solo di comune accordo delle parti, appare legittimo che la subappaltarice a fronte del mancato rispetto dell'inizio del termine per eseguire i lavori, dovuto alla mancanza di titolo edilizio ed in assenza di programma esecutivo e di sicurezza oltre che di una data effettiva entro cui avrebbe potuto iniziare utilmente i lavori abbia interrotto motivatamente le lavorazioni e abbia fatto valere la risoluzione ex art. 11 del contratto d'appalto.
A quanto detto si aggiunga, in punto di infondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice che, da un lato, la data di effettivo inizio dei lavori (aprile 2017) smentisce la tesi secondo cui le subappaltanti avrebbero dovuto reperire in fretta e senza possibilità di negoziare altre imprese che sostituissero la convenuta così che i maggiori costi esposti da altre ditte per i medesimi lavori non potrebbero essere imputabili alla convenuta anche nel caso (sostenuto da parte attrice ma non provato) di risoluzione per inadempimento di quest'ultima. D'altro canto si rileva che, la CTU ha constatato, quanto al cantiere di SI, che parte attrice ha effettivamente pagato in totale l'importo di euro 24.500 (docc. da 48 a 53) sicché nemmeno può dirsi provato il danno lamentato per attività che non sono state pagate solo ipoteticamente quantificabile, in base alle risultanze della CTU, in euro 10.606,94 (33.500-22.893,06 totale per opere di scavo, demolizioni e re-interri in base alla cifra preventivata per le medesime opere da ditte terze detratto il prezzo indicato nel contratto di subappalto risolto).
Per quanto riguarda il cantiere di RO si rileva innanzitutto che il contratto, il medesimo di quello di SI, prevedeva all'articolo 1 “oggetto del contratto” che “L'impresa
5 subappaltante affida, inoltre, alla subappaltatrice la parte di contratto inerente all'intervento di realizzazione delle opere di movimento terra e demolizione dell'immobile posto in via XXV
Aprile n° 112 in Comune di RO (BS) sulla base dei provvedimenti approvati dall'amministrazione di RO (BS). Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati dell'amministrazione appaltante, nonché sulla base delle direttive impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.” Ma poi all'art. 4 “Oneri a carico della impresa subappaltatrice” veniva stabilito a carico dell'impresa subappaltatrice “l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le seguenti prestazioni relativamente al cantiere di RO (BS):
- manodopera per la rimozione dei manufatti di pavimentazione (autobloccanti);
- manodopera per la rimozione delle essenze arboree esistenti;
- manodopera per la demolizione dei manufatti di recinzione esistenti;
- manodopera per la realizzazione delle opere di scavo e movimento terra;
- fornitura di inerte da cava di idonea granulometria;
- manodopera per la realizzazione delle opere di ripristino e reintegro”; quindi con esclusione delle opere relative alla demolizione dell'immobile e nello specifico della copertura e di parte delle solette.
Considerata la specificità dell'articolo 4 del contratto di subappalto dedicato espressamente ad elencare e descrivere le opere a carico della subappaltatrice e tutti gli obblighi anche con riguardo ai termini di inizio e fine lavori e la responsabilità per i lavori svolti si ritiene che tale articolo sia prevalente rispetto all'art. 1 in cui è affidata l'esecuzione di opere in subappalto con indicazione specifica dei cantieri ma generica in relazione alle opere da eseguire. Pertanto l'opera di demolizione della copertura e di porzione di soletta dell'immobile di RO non va ritenuta compresa nell'incarico affidato a in tal senso depongono anche le seguenti osservazioni. _1
In primo luogo il termine per l'esecuzione delle opere nel cantiere di SI e di RO è identico e data la più volte rappresentata, non contestata ed inequivoca dimensione ridotta dell'impresa in questione appare verosimile che si fosse impegnata all'esecuzione di un _1 lavoro più articolato e complesso a SI e di un lavoro più contenuto e limitato nel cantiere di RO. In secondo luogo si osserva che il prezzo stesso del contratto è indicato come onnicomprensivo in 15.000 mentre come accertato dal CTU il totale complessivo delle opere edili calcolato con i prezzi indicati ai sensi dell'art. 2 del contratto presso il cantiere di SI
(al netto di quanto già eseguito e pagato) sarebbe stato di 22.893,06 oltre iva e per il cantiere di
RO euro 2.562,00. Quello indicato nel contratto è quindi un prezzo fortemente scontato, il doppio risetto alla percentuale del 20% prevista contrattualmente in caso di altre opere aggiuntive. Considerare compreso nel prezzo anche le opere di demolizione sul cantiere di RO quantificate dal CTU in euro 7.499,66 secondo i prezzi contrattualmente previsti appare difficilmente sostenibile. Ciò a maggior ragione se si considera che le ditte terze hanno fatturato
6 per i medesimi lavori l'importo di euro 33.500 per il solo cantiere di SI;
euro 6.700 per i soli lavori di scavo e movimento terra ed euro 10.243,81 per le demolizioni nel cantiere di RO.
Acclarato, quindi, che il subappalto in questione prevedeva a carico di solo lavori di _1 movimentazione terra e scavo si impongono le seguenti considerazioni.
Il contratto di subappalto prevedeva un impegno significativo sul cantiere di SI e modesto su quello di RO, la determinazione unitaria del prezzo implica che la valutazione delle obbligazioni contrattuali i fini dell'accertamento in questione con riguardo alla risoluzione del contratto vada operata complessivamente ovvero tenendo conto dei due cantieri insieme.
Ciò premesso si rileva che anche per il cantiere di RO all'epoca della comunicazione di i _1 avvalersi della clausola risolutiva espressa, a distanza di oltre un mese dalla data di inizio lavori, non era stato consegnato all'impresa subappalatrice alcun Piano di sicurezza e di coordinamento
(in verità redatto solo in data 13.6.2016 doc. 25 attrice) e nemmeno era stata determinato un programma esecutivo. Invero il Geom. teste di parte attrice, affermava1 che “il Tes_1 nominativo della ditta non mi è mai stato comunicato dai committenti quale _1 subappaltatore, né è stato autorizzato il suo ingresso in cantiere;
preciso che ero direttore dei lavori, progettista e coordinatore della sicurezza in cantiere” ed ancora rispondeva2: “non lo so, sono arrivato in cantiere quando lo scavo era già stato realizzato, avevo verificato con il geologo dott. la situazione del terreno;
non ricordo se ci fossero uno o più escavatori;
ADR: Per_4
“non conosco e non ho mai visto il sig. presente in udienza”. Anche la teste _1
, moglie del committente sig. , proprietario dell'immobile di Testimone_2 CP_3
RO, sentita a prova contraria sulla memoria di parte attrice, sconfessava il capitolo 1, dichiarando: “non è vero, tutte le ditte incaricate dei lavori sono state incaricate dall'arch.
e noi non sapevamo chi fossero;
è venuto in cantiere più volte, Per_2 _1 autorizzato da so che ha eseguito uno scavo non grosso per la posa del muro Per_2 Testi antisismico ed i saggi per il terreno”, “non abbiamo contestato l'ingresso in cantiere di in quanto era l'arch. incaricato di trovare le ditte esecutrici dei lavori _1 Per_2 in subappalto”.
Ciò conferma che i lavori eseguiti dal sono stati semplici interventi prodromici _1 all'avvio del cantiere e che alcuna attività organizzativa era stata svolta dalle subappaltanti le quali autorizzavano l'esecuzione di interventi in assenza di un DL e di un piano per la sicurezza.
7 All'epoca della pec del 17.6.2015 l'inadempimento delle subappaltanti, anche con riguardo al cantiere di RO, era quindi grave e tale da giustificare la risoluzione ex art. 1456 c.c. ex art. 11 del contratto.
Per quanto riguarda gli importi già versato dalle subappaltanti alla subappaltatrice si rileva che la
CTU ha accertato che le opere eseguite prima dell'inizio del contratto presso il cantiere di
SI ammontano ad euro 2.145,00 cui vanno sommati euro 324,80. Tale ultimo importo appare correttamente quantificato dalla CTU in via equitativa sulla base della rideterminazione Cont dell'attività di carico, trasporto e accesso alle discariche eseguite da in SI utilizzando il prezziario scontato del 20% ai seni dell'art. 2 del contratto (cfr. pagg. 6 e 7 della CTU).
Il fatto che il documento contabile in oggetto riporti una data antecedente alla stipula del contratto è dovuto al fatto che la convenuta su richiesta espressa di parte attrice, si era resa disponibile a darvi inizio prima della stipula del contratto, circostanza confermata anche dai testimoni in sede di escussione. Trattasi in ogni caso di opere ricomprese nel contratto in merito alle quali va applicato il prezzo successivamente stabilito dalle parti.
Per il cantiere di RO la CTU ha accertato opere realizzate da er un totale di euro 298,97 _1 cui va aggiunto l'importo di euro 257,07 perché opere non attribuite all'esecuzione dei lavori successiva alla risoluzione del contratto da parte della ditta terza N.E.O. Consorzio e Servizi, come sostenuto ma non provato da parte attrice.
In conclusione la convenuta ha diritto di ritenere l'importo di euro 3.025,84 e posto che ha già ricevuto l'importo di euro 5.000 è tenuta a restituire a parte attrice l'importo di euro 1.974,16 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Per quanto riguarda le spese di lite si deve considerare che in caso di reciproca soccombenza “il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, nella reciproca soccombenza delle parti, aveva condannato l'attore a pagare le spese residue all'esito della parziale compensazione per aver causato in via prevalente gli oneri processuali, proponendo una domanda per un importo notevolmente maggiore di quello dovuto e così determinando lo svolgimento del processo, nonostante il pagamento quasi integrale avvenuto quattro giorni dopo la proposizione del
8 ricorso, solo per accertare che il residuo di poche centinaia di euro ancora dovuto non era pari
a quello preteso)” (Cassazione n. 3438 del 22.2.2016).
Tenuto conto del decisum parte convenuta va condannata in favore di parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.934,80 di cui euro 2.552,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 382,80 per spese generali oltre iva e cpa. Per contro data la soccombenza di parte attrice con riguardo alla domanda di risarcimento danni e considerato il valore della stessa, quest'ultima va condannata in favore di parte convenuta al pagamento delle spese di lite complessivamente liquidate in euro 8.109,80 di cui euro 7.052,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale tenuto conto del valore della domanda più prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) ed euro 1.057,80 per spese generali oltre iva e cpa di legge. Operata la compensazione, parte attrice va condannata rifondere a parte convenuta le spese di lite liquidate in euro 5.175 oltre iva e cpa di legge.
Data la prevalente soccombenza con riguardo agli accertamenti compiuti dal CTU, le spese di
CTU già liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accertata la risoluzione del contratto di subappalto ex art. 1456 c.c. per effetto della pec del
17.6.2016;
condanna parte convenuta a restituire a parte attrice l'importo di euro 1.974,16 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 9 aprile 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito sul capitolo 1 dell'avversa memoria n. 2, alla domanda “Vero che il Geom. direttore dei lavori Tes_1 del cantiere di RO e i committenti signori autorizzarono la ditta all'ingresso CP_4 Controparte_1 in cantiere per eseguire in subappalto i lavori di demolizione del fabbricato esistente e movimento terra”. CP_ 2 Sul capitolo 2: “Vero che la ditta i AC portò in cantiere due escavatori, iniziò in data 5 aprile 2016 i lavori di saggio dei terreni per indagine geologica, richiesti dallo strutturista -Ing. e dal geologo - CP_5 Dott. in loro presenza”. Persona_5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2614/2017 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. LINETTI Parte_1 Parte_2
ANTONELLO
ATTORI contro con il patrocinio dell'avv. STRAPPARAVA Controparte_1 PIERMARIO e dell'avv. PINTOSSI ALICE LAURA
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e convenivano in giudizio il sig. Parte_1 Parte_2 Controparte_1 contestando il suo inadempimento contrattuale in relazione al contratto di subappalto stipulato il
15.4.2016 (doc. 1) e chiedendo l'accertamento dell'avvenuta risoluzione per inottemperanza alla diffida ad adempiere con conseguente condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite in acconto sul corrispettivo d'appalto (€. 4.534,70), al risarcimento dei danni asseritamente patiti e quantificati in € 59.693,00 così per complessivi euro 64.227,20.
Il convenuto sig. titolare della ditta individuale M.T. di Paride AC, Controparte_1 si costituiva ritualmente in giudizio contestando integralmente, in fatto ed in diritto, le pretese avversarie e chiedendone l'integrale rigetto. Eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alle società nel merito attribuiva alle società attrici la responsabilità della Parte_2
1 risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e chiedeva che venisse accertata la legittimità del diritto alla ritenzione delle somme percepite per i lavori svolti.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova orale e l'esperimento di CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “esaminati gli atti e documenti di causa, accerti il consuntivo delle opere effettivamente eseguite dalla ditta M.T. AC e ne determini il valore;
verifichi le quantità e le qualità delle lavorazioni esposte nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 15 aprile 2016 rispetto a quelle esposte nella documentazione delle imprese di cui ai doc.
n. 4-5-6-12 di parte attrice. Esperisca il tentativo di conciliazione”. accerti la congruità dei costi sostenuti dalle attrici per fare eseguire le opere (doc. 4-5-6-12 di parte attrice); quantifichi ove possibile a quanto sarebbe ammontato il costo dei medesimi lavori (di cui ai documenti predetti) sulla base dei prezzi contrattuali sottoscritti tra le parti in causa” poi integrato con il seguente inciso: “Assegna al CTU ing. il quesito di cui al verbale del 30.4.2021, Persona_1 autorizzando il CTU ad accedere presso gli uffici comunali di RO e SI onde effettuare le opportune verifiche se ritenuto necessario per rispondere compiutamente al quesito;
Richiede al
CTU di considerare nella risposta del quesito i documenti richiamati da parte attrice nelle note
d'udienza depositate in data 14 maggio 2021 da parte attrice”.
Non avendo avuto buon fine il tentativo di conciliazione mediato dal consulente tecnico, depositato l'elaborato peritale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate dalle parti le conclusioni come da rispettivi atti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue. Cont Nel marzo 2016 su incarico dell'arch. l.r. delle società attrici, iniziava ad Per_2 eseguire dei lavori di manodopera (demolizione edificio, smontaggio telai) nel cantiere di
SI, via XXV Aprile. metteva fattura 17-B il 31.3.2016 alla per le prestazioni di manodopera sino _1 Parte_1
a quel momento eseguite nel predetto cantiere per un importo complessivo di euro 2.500,00 (doc.
n. 6 convenuta) nonostante il resoconto di marzo (doc. n. 7 convenuta) fosse di euro 2.145,00 per i soli lavori operativi, cui si sarebbero dovuti aggiungere i costi per lo smaltimento dei materiali di risulta di1.000,00 euro (cfr. doc. n. 8 e doc. n. 9 fattura Ecolume), per un totale di 3.145,00 euro. Cont Nel cantiere di RO, nei primi giorni di aprile 2016, svolgeva alcuni lavori di pulizia del cantiere (doc. n. 10 convenuta) su richiesta del Per_2
Il 4 aprile, sui cantieri, erano presenti due escavatori del uno in RO (per la _1 verifica delle fondazioni dell'abitazione) e l'altro in SI (per coadiuvare i sondaggi geologici).
2 Il 12.4.2016 emetteva fattura alla n. 19-B per “prestazioni di manodopera _1 Parte_1 eseguite per ordine e conto nel Vs/cantiere di RO (BS)” (doc. n. 11 convenuta). Il Per_2 chiedeva di annullarla e di modificare la causale della fattura 19-B divenuta “acconto per prestazioni di manodopera dei lavori da eseguire presso i Vs/cantieri di RO (rif. e Per_3
SI (rif. Hotel Vinci)” (doc. n. 12 convenuta).
In data 15.4.2016 le parti stipulavano contratto di subappalto aventi ad oggetto l'esecuzione di opere di demolizione del fabbricato esistente e di realizzazione di opere di movimento terra relativamente ad all'immobile in SI via XXV Aprile n.2 e opere di movimento terra di altro immobile in Via XXV Aprile n.112 nel Comune di RO (doc. 1 attori); il compenso complessivo veniva stabilito in euro 15.000 con pagamento anticipato.
In data 16.4.2016 veniva sottoscritto riconoscimento di debito, a fini di garanzia, in cui il dichiarava di essere debitore di euro 15.000 nei confronti delle appaltatrici fino al _1 completamento delle opere (doc. n. 14 convenuta); la somma all'epoca già versata era di 5.000 euro.
Nei giorni successivi la ditta presenziava nel cantiere di SI per assistere nelle _1 indagini geologiche (docc. 15 e 16 convenuta).
In data 5/6.5.2016 il ritirava dai cantieri i propri mezzi (doc. 17 e 18 convenuta). _1
In data 17.6.2016 interrompeva il rapporto ex art. 11 del contratto “Clausola risolutiva _1 espressa”, mediante comunicazione pec indirizzata ad entrambe le società attrici nella quale spiegava i motivi della risoluzione per inadempimento delle società appaltanti (doc. n. 21 convenuta).
In data 23.6.2016 ed in data 5.7.2016 (docc. 2 e 3 attrici) le subappaltanti diffidavano ad adempiere con la seconda comunicazione facevano valere la risoluzione del contratto per _1 inadempimento del subappaltatore.
In data 16.7.2016 tramite proprio legale contestava le comunicazioni ricevute da _1 controparte e ribadiva la già intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
Ciò premesso in punto di fatto si rileva nel merito quanto segue.
In data 17.6.2015 inviava pec a e a Weeddhaus intimando il recesso dal _1 Parte_1 contratto di subappalto rappresentando che non erano stati rispettati i tempi di avvio dei lavori, non era mai stato consegnato alcun titolo edilizio, né computo metrico, né comunicazione di avvio dei lavori, né POS;
specificava che, stante la richiesta di eseguire a corpo le opere, la mancanza dei predetti documenti rendeva impossibile qualsiasi previsione tanto che contestava anche il dato inserito in contratto di 6 euro/mc per scavo, trasporto e accesso in discarica a fronte del prezzario che indica euro 10/mc.
In data 23.6.2016 tramite proprio legale, contestava le motivazioni addotte Parte_1 invitando a portare a termine i lavori nel cantiere di RO e a dare disponibilità scritta ad _1
3 adempiere le opere concordate per il cantiere di SI, i cui lavori sarebbero presumibilmente iniziati nel mese di settembre.
In data 5.7.2016 dato atto dell'intervenuta risoluzione del contratto avvertiva di Parte_1 aver affidato il subappalto ad altra impresa, chiedeva la restituzione della somma percepita titolo di anticipo per corrispettivo appalto di euro 5.000 facendo salvo il risarcimento danni sotto il profilo dei maggiori costi che avrebbe sostenuto per ultimare i lavori.
In data 16.7.2016 tramite proprio legale, ribadiva l'assenza di alcun progetto e titolo _1 abilitativo, specificava che i lavori eseguiti a SI erano lavori extracontratto, svolti prima della stipula del contratto ed in relazione ai quali a fronte di un consuntivo di euro 2500
(comprensivo dello smaltimento di euro 1.000) era stato riconosciuto il minor importo di euro
2145 e che i lavori di RO nemmeno erano iniziati avendo il portato i mezzi in _1 cantiere su richiesta del “al solo fine di far vedere alla committente che qualcosa si Per_2 stava facendo”, senza che fossero state date indicazioni sul programma esecutivo e sul piano di sicurezza.
Il contratto di subappalto è certamente risolto. Rimane da stabilire se ex art. 1454 c.c. come ritenuto da parte attrice o ex art. 1456 c.c. come ritenuto da parte convenuta.
Nell'accertare la questione assumono rilievo le seguenti circostanze. Quanto al cantiere di
SI mentre la previsione contrattuale prevedeva l'inizio dei lavori al 10.5.2016 con termine entro il 31.10.2016, salvo proroga concorde e salvo condizioni metereologiche avverse, le subappaltanti hanno confermato che i lavori non sarebbero potuti iniziare “presumibilmente” prima del settembre del 2016. La circostanza secondo cui tale ritardo sarebbe dipeso dalla necessità di svolgere adempimenti burocratici in materia sismica a seguito di nuova legge regionale, addotta nella comunicazione del 23.6.2015 da è rimasta generica e non Parte_3 provata in giudizio. Il ritardo dell'inizio dei lavori nel cantiere di SI è stato confermato anche in sede testimoniale ed è evidente anche dal fatto che le fatture emesse per lavorazioni di movimento terra dalla ditta sono datate, la prima (n.16, doc. 48) il 24.04.2017, la CP_2 seconda (n. 26, doc. 49) il 20.06.2017 e la terza di saldo (n. 27, doc. 50) il 23.06.2017; tali fatture riportano nella descrizione il riferimento al “contratto di subappalto del 18.4.2017”.
E' altresì incontestato che alcun titolo autorizzativo, progetto programma esecutivo e piano di sicurezza fosse stato consegnato al subappaltatore.
Posto che ex art. 3 del contratto di subappalto stipulato tra le parti l'impresa subappaltante era gravata degli “oneri organizzativi generali del lavori […] [del]la richiesta di eventuali permessi
e [del]la determinazione del programma esecutivo e [del]l piano operativo per la sicurezza” e che ex art. 4 “la parte di contratto in subappalto dovrà essere eseguita entro i tempi e con le scadenze seguenti: inizio lavori entro e non oltre la data del 10.5.2016 e termine lavori entro la data del 31.10.2016: detto termine verrà essere utilmente prorogato in caso di condizioni metereologiche avverse e potrà inoltre essere differito entro previo accordo consensuale tra le
4 parti” è evidente l'inadempimento delle imprese suba-appaltanti alla data del 17.6.2015 come contestato.
Considerato altresì che l'art. 11 del contratto prevede in capo alla subappaltatrice la facoltà di far valere mediante comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica la risoluzione immediata del contratto a fronte del mancato inadempimento di una delle predette obbligazioni a carico delle subappaltatrici, si deve concludere che, al di là della terminologia a-tecnica utilizzata nella comunicazione del 17.6.2016, abbia legittimamente fatto valere la clausola risolutiva _1 espressa. Infatti, oltre alla incontestata mancanza all'epoca di titolo edilizio e di tutti gli adempimenti di programmazione e di piano di sicurezza per operare in cantiere si osserva che il ritardato inizio dei lavori (nemmeno al settembre del 2017) ma solo alla primavera successiva e quindi di circa un anno (come si evince dalla documentazione relativa all'esecuzione dei lavori da parte di imprese terze) non è certamente imputabile alla convenuta ma a parte attrice all'evidenza non pronta sotto il profilo amministrativo-burocratico per far eseguire i lavori. Né si può ritenere che l'impresa soprattutto in carenza di elementi certi, avrebbe dovuto ribadire _1 per iscritto l'impegno a tenere ferme le proprie obbligazioni sino a data incerta, poi come detto slittata di circa un anno. Tale richiesta mal si concilia con la possibilità stessa di organizzare imprenditorialmente un'impresa individuale operante nel settore di lavori edili, movimentazione terra e scavo. Posto che, come detto, gli stessi termini indicati nel contratto avrebbero potuto essere prorogati solo di comune accordo delle parti, appare legittimo che la subappaltarice a fronte del mancato rispetto dell'inizio del termine per eseguire i lavori, dovuto alla mancanza di titolo edilizio ed in assenza di programma esecutivo e di sicurezza oltre che di una data effettiva entro cui avrebbe potuto iniziare utilmente i lavori abbia interrotto motivatamente le lavorazioni e abbia fatto valere la risoluzione ex art. 11 del contratto d'appalto.
A quanto detto si aggiunga, in punto di infondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice che, da un lato, la data di effettivo inizio dei lavori (aprile 2017) smentisce la tesi secondo cui le subappaltanti avrebbero dovuto reperire in fretta e senza possibilità di negoziare altre imprese che sostituissero la convenuta così che i maggiori costi esposti da altre ditte per i medesimi lavori non potrebbero essere imputabili alla convenuta anche nel caso (sostenuto da parte attrice ma non provato) di risoluzione per inadempimento di quest'ultima. D'altro canto si rileva che, la CTU ha constatato, quanto al cantiere di SI, che parte attrice ha effettivamente pagato in totale l'importo di euro 24.500 (docc. da 48 a 53) sicché nemmeno può dirsi provato il danno lamentato per attività che non sono state pagate solo ipoteticamente quantificabile, in base alle risultanze della CTU, in euro 10.606,94 (33.500-22.893,06 totale per opere di scavo, demolizioni e re-interri in base alla cifra preventivata per le medesime opere da ditte terze detratto il prezzo indicato nel contratto di subappalto risolto).
Per quanto riguarda il cantiere di RO si rileva innanzitutto che il contratto, il medesimo di quello di SI, prevedeva all'articolo 1 “oggetto del contratto” che “L'impresa
5 subappaltante affida, inoltre, alla subappaltatrice la parte di contratto inerente all'intervento di realizzazione delle opere di movimento terra e demolizione dell'immobile posto in via XXV
Aprile n° 112 in Comune di RO (BS) sulla base dei provvedimenti approvati dall'amministrazione di RO (BS). Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati dell'amministrazione appaltante, nonché sulla base delle direttive impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.” Ma poi all'art. 4 “Oneri a carico della impresa subappaltatrice” veniva stabilito a carico dell'impresa subappaltatrice “l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le seguenti prestazioni relativamente al cantiere di RO (BS):
- manodopera per la rimozione dei manufatti di pavimentazione (autobloccanti);
- manodopera per la rimozione delle essenze arboree esistenti;
- manodopera per la demolizione dei manufatti di recinzione esistenti;
- manodopera per la realizzazione delle opere di scavo e movimento terra;
- fornitura di inerte da cava di idonea granulometria;
- manodopera per la realizzazione delle opere di ripristino e reintegro”; quindi con esclusione delle opere relative alla demolizione dell'immobile e nello specifico della copertura e di parte delle solette.
Considerata la specificità dell'articolo 4 del contratto di subappalto dedicato espressamente ad elencare e descrivere le opere a carico della subappaltatrice e tutti gli obblighi anche con riguardo ai termini di inizio e fine lavori e la responsabilità per i lavori svolti si ritiene che tale articolo sia prevalente rispetto all'art. 1 in cui è affidata l'esecuzione di opere in subappalto con indicazione specifica dei cantieri ma generica in relazione alle opere da eseguire. Pertanto l'opera di demolizione della copertura e di porzione di soletta dell'immobile di RO non va ritenuta compresa nell'incarico affidato a in tal senso depongono anche le seguenti osservazioni. _1
In primo luogo il termine per l'esecuzione delle opere nel cantiere di SI e di RO è identico e data la più volte rappresentata, non contestata ed inequivoca dimensione ridotta dell'impresa in questione appare verosimile che si fosse impegnata all'esecuzione di un _1 lavoro più articolato e complesso a SI e di un lavoro più contenuto e limitato nel cantiere di RO. In secondo luogo si osserva che il prezzo stesso del contratto è indicato come onnicomprensivo in 15.000 mentre come accertato dal CTU il totale complessivo delle opere edili calcolato con i prezzi indicati ai sensi dell'art. 2 del contratto presso il cantiere di SI
(al netto di quanto già eseguito e pagato) sarebbe stato di 22.893,06 oltre iva e per il cantiere di
RO euro 2.562,00. Quello indicato nel contratto è quindi un prezzo fortemente scontato, il doppio risetto alla percentuale del 20% prevista contrattualmente in caso di altre opere aggiuntive. Considerare compreso nel prezzo anche le opere di demolizione sul cantiere di RO quantificate dal CTU in euro 7.499,66 secondo i prezzi contrattualmente previsti appare difficilmente sostenibile. Ciò a maggior ragione se si considera che le ditte terze hanno fatturato
6 per i medesimi lavori l'importo di euro 33.500 per il solo cantiere di SI;
euro 6.700 per i soli lavori di scavo e movimento terra ed euro 10.243,81 per le demolizioni nel cantiere di RO.
Acclarato, quindi, che il subappalto in questione prevedeva a carico di solo lavori di _1 movimentazione terra e scavo si impongono le seguenti considerazioni.
Il contratto di subappalto prevedeva un impegno significativo sul cantiere di SI e modesto su quello di RO, la determinazione unitaria del prezzo implica che la valutazione delle obbligazioni contrattuali i fini dell'accertamento in questione con riguardo alla risoluzione del contratto vada operata complessivamente ovvero tenendo conto dei due cantieri insieme.
Ciò premesso si rileva che anche per il cantiere di RO all'epoca della comunicazione di i _1 avvalersi della clausola risolutiva espressa, a distanza di oltre un mese dalla data di inizio lavori, non era stato consegnato all'impresa subappalatrice alcun Piano di sicurezza e di coordinamento
(in verità redatto solo in data 13.6.2016 doc. 25 attrice) e nemmeno era stata determinato un programma esecutivo. Invero il Geom. teste di parte attrice, affermava1 che “il Tes_1 nominativo della ditta non mi è mai stato comunicato dai committenti quale _1 subappaltatore, né è stato autorizzato il suo ingresso in cantiere;
preciso che ero direttore dei lavori, progettista e coordinatore della sicurezza in cantiere” ed ancora rispondeva2: “non lo so, sono arrivato in cantiere quando lo scavo era già stato realizzato, avevo verificato con il geologo dott. la situazione del terreno;
non ricordo se ci fossero uno o più escavatori;
ADR: Per_4
“non conosco e non ho mai visto il sig. presente in udienza”. Anche la teste _1
, moglie del committente sig. , proprietario dell'immobile di Testimone_2 CP_3
RO, sentita a prova contraria sulla memoria di parte attrice, sconfessava il capitolo 1, dichiarando: “non è vero, tutte le ditte incaricate dei lavori sono state incaricate dall'arch.
e noi non sapevamo chi fossero;
è venuto in cantiere più volte, Per_2 _1 autorizzato da so che ha eseguito uno scavo non grosso per la posa del muro Per_2 Testi antisismico ed i saggi per il terreno”, “non abbiamo contestato l'ingresso in cantiere di in quanto era l'arch. incaricato di trovare le ditte esecutrici dei lavori _1 Per_2 in subappalto”.
Ciò conferma che i lavori eseguiti dal sono stati semplici interventi prodromici _1 all'avvio del cantiere e che alcuna attività organizzativa era stata svolta dalle subappaltanti le quali autorizzavano l'esecuzione di interventi in assenza di un DL e di un piano per la sicurezza.
7 All'epoca della pec del 17.6.2015 l'inadempimento delle subappaltanti, anche con riguardo al cantiere di RO, era quindi grave e tale da giustificare la risoluzione ex art. 1456 c.c. ex art. 11 del contratto.
Per quanto riguarda gli importi già versato dalle subappaltanti alla subappaltatrice si rileva che la
CTU ha accertato che le opere eseguite prima dell'inizio del contratto presso il cantiere di
SI ammontano ad euro 2.145,00 cui vanno sommati euro 324,80. Tale ultimo importo appare correttamente quantificato dalla CTU in via equitativa sulla base della rideterminazione Cont dell'attività di carico, trasporto e accesso alle discariche eseguite da in SI utilizzando il prezziario scontato del 20% ai seni dell'art. 2 del contratto (cfr. pagg. 6 e 7 della CTU).
Il fatto che il documento contabile in oggetto riporti una data antecedente alla stipula del contratto è dovuto al fatto che la convenuta su richiesta espressa di parte attrice, si era resa disponibile a darvi inizio prima della stipula del contratto, circostanza confermata anche dai testimoni in sede di escussione. Trattasi in ogni caso di opere ricomprese nel contratto in merito alle quali va applicato il prezzo successivamente stabilito dalle parti.
Per il cantiere di RO la CTU ha accertato opere realizzate da er un totale di euro 298,97 _1 cui va aggiunto l'importo di euro 257,07 perché opere non attribuite all'esecuzione dei lavori successiva alla risoluzione del contratto da parte della ditta terza N.E.O. Consorzio e Servizi, come sostenuto ma non provato da parte attrice.
In conclusione la convenuta ha diritto di ritenere l'importo di euro 3.025,84 e posto che ha già ricevuto l'importo di euro 5.000 è tenuta a restituire a parte attrice l'importo di euro 1.974,16 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Per quanto riguarda le spese di lite si deve considerare che in caso di reciproca soccombenza “il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, nella reciproca soccombenza delle parti, aveva condannato l'attore a pagare le spese residue all'esito della parziale compensazione per aver causato in via prevalente gli oneri processuali, proponendo una domanda per un importo notevolmente maggiore di quello dovuto e così determinando lo svolgimento del processo, nonostante il pagamento quasi integrale avvenuto quattro giorni dopo la proposizione del
8 ricorso, solo per accertare che il residuo di poche centinaia di euro ancora dovuto non era pari
a quello preteso)” (Cassazione n. 3438 del 22.2.2016).
Tenuto conto del decisum parte convenuta va condannata in favore di parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.934,80 di cui euro 2.552,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 382,80 per spese generali oltre iva e cpa. Per contro data la soccombenza di parte attrice con riguardo alla domanda di risarcimento danni e considerato il valore della stessa, quest'ultima va condannata in favore di parte convenuta al pagamento delle spese di lite complessivamente liquidate in euro 8.109,80 di cui euro 7.052,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio ed introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale tenuto conto del valore della domanda più prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) ed euro 1.057,80 per spese generali oltre iva e cpa di legge. Operata la compensazione, parte attrice va condannata rifondere a parte convenuta le spese di lite liquidate in euro 5.175 oltre iva e cpa di legge.
Data la prevalente soccombenza con riguardo agli accertamenti compiuti dal CTU, le spese di
CTU già liquidate in separato decreto, vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accertata la risoluzione del contratto di subappalto ex art. 1456 c.c. per effetto della pec del
17.6.2016;
condanna parte convenuta a restituire a parte attrice l'importo di euro 1.974,16 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 9 aprile 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito sul capitolo 1 dell'avversa memoria n. 2, alla domanda “Vero che il Geom. direttore dei lavori Tes_1 del cantiere di RO e i committenti signori autorizzarono la ditta all'ingresso CP_4 Controparte_1 in cantiere per eseguire in subappalto i lavori di demolizione del fabbricato esistente e movimento terra”. CP_ 2 Sul capitolo 2: “Vero che la ditta i AC portò in cantiere due escavatori, iniziò in data 5 aprile 2016 i lavori di saggio dei terreni per indagine geologica, richiesti dallo strutturista -Ing. e dal geologo - CP_5 Dott. in loro presenza”. Persona_5