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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3639/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
MA Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3639/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 18/12/2023 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 09/07/2025 tra (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Milano, Corso Magenta n. 84 Appellante e (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simone Porcu ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Milano, via F. Cavallotti n. 13 Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 741/2023 del Tribunale di Busto Arsizio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per “Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale Parte_1 annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 741/23 pubblicata il 18 pagina 1 di 8 maggio 2023 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Busto Arsizio RG 5736/20 instaurato – nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
– nei confronti dell'
[...] Controparte_2
e non notificata, limitatamente al capo con cui il Tribunale ha rigettato la
[...] Parte domanda di volta ad ottenere il pagamento dei seguenti crediti:
€ 20.586,41 per sorte capitale di cui alla fattura n. 7817018049 emessa il 29.12.17 e scaduta il 31.03.18, emessa da Rekeep S.p.A. a titolo di corrispettivo delle prestazioni di Parte facility management e da essa ceduta a gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per l'omesso pagamento della fattura IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità del predetto credito di nei confronti dell'ASST, Parte_1 condannare l al relativo pagamento in favore di CP_3 Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei Parte_1 confronti dell della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare CP_3
l' a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte CP_3 Parte_1 capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, dando atto che l'appellata si oppone a qualsivoglia Controparte_4 istanza o domanda nuova avversaria, sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
- NEL MERITO: rigettare l'appello promosso , stante la sua totale Parte_1 infondatezza in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 741/23 del Tribunale di Busto Arsizio a conclusione del giudizio RGN 5736/20 e pubblicata in data 18.05.2023, mandando totalmente assolta l da Controparte_4
pagina 2 di 8 ogni e qualsivoglia pretesa dell'appellante e, pertanto, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole discendente dalla fattispecie per cui è causa. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24/10/2021, in qualità di Parte_1 cessionaria di crediti maturati per forniture rese in favore dell
[...]
(di seguito ), ha convenuto in giudizio l Controparte_5 CP_3 [...]
dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone, in via principale, la CP_2 condanna al pagamento di:
- € 371.981,19 a titolo capitale (fatture riepilogate negli elenchi sub doc. 3A e 3B), oltre interessi moratori maturati e maturandi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 ed interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi;
- € 2.240,00 per indennizzo ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 56 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
- € 54.207,44 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli ulteriori interessi Parte anatocistici prodotti da tali interessi moratori (interesse di mora fatturati da mediante le “Note Debito Interessi” sub doc. 4A riepilogate negli elenchi sub docc. 5A e 5B);
- € 5.920,00 per indennizzo ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 148 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. 5A;
- € 9.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui al sopra, nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito.
In via subordinata, ha domandato la condanna di al pagamento delle somme CP_3 accertate in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ..
L si è regolarmente costituita e ha eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto CP_3 di citazione per indeterminatezza. pagina 3 di 8 Nel merito, l ha: Controparte_2
i. eccepito il pagamento o la compensazione di talune fatture;
ii. ha contestato la debenza delle somme portate da talaltre fatture in quanto stornate dalle società fornitrici (cedenti) ovvero contestate, iii. ha lamentato l'omessa trasmissione di alcune delle fatture azionate e, infine, dedotto l'inopponibilità nei propri confronti della cessione di parte dei crediti di cui alle fatture azionate, in quanto oggetto di espressa opposizione alla cessione del credito ai sensi dell'art. 106 D.lgs. 50/2016, con conseguente difetto di legittimazione attiva o di titolarità del diritto in capo all'attrice.
All'esito della prima udienza, il Tribunale di Busto Arsizio ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con la prima Parte_1 memoria, ha ridotto l'importo richiesto a titolo di sorte capitale ad € 83.273,24. Dopo il deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnico-contabile, al fine di verificare la presenza in atti di tutta la documentazione necessaria a provare il credito azionato da Parte_1 nei confronti dell'Azienda convenuta e a determinarne l'entità.
[...]
Concluse le operazioni peritali e depositata la relazione definitiva da parte del Consulente nominato, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, l'attrice ha ulteriormente ridotto la propria pretesa a titolo di Parte_1 sorte capitale alla somma di € 56.869,89.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza impugnata: ha respinto le eccezioni preliminari svolte da osservando che nell'atto di citazione CP_3 risultavano sufficientemente indicati petitum e causa petendi; nel merito: a. in ordine alla somma capitale, ha escluso la debenza dell'importo richiesto (originariamente € 371.981,19, ridotto a € 56.869,89), rilevando che, secondo le risultanze della CTU, non era stata fornita prova dei fatti costitutivi del credito;
b. quanto agli interessi:
- ha escluso la debenza degli interessi moratori e anatocistici correlati alla sorte capitale, non essendo provato il credito principale;
- ha reputato dovuti € 83,63 a titolo di interessi di mora sulle uniche due note di debito documentate (in particolare, nota di debito n. 90009694 e n. 1193), escludendo ogni ulteriore pretesa di interessi anatocistici per mancanza di prova.; c. quanto alla domanda risarcitoria ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02, ha accolto parzialmente la richiesta, riconoscendo il solo importo forfettario di € 40,00, in assenza di prova di costi di recupero specifici;
d. ha rigettato la domanda ex art. 2041 cod. civ., rilevando che, la domanda principale - seppur parzialmente accolta - escludeva la possibilità di applicare la disciplina pagina 4 di 8 dell'indebito arricchimento;
in ogni caso, non risultava provata la diminuzione patrimoniale lamentata dalla società attrice. Il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato al pagamento complessivo di € CP_3
123,63 (somma di € 83,63 + € 40,00); ha compensato integralmente le spese di lite e ha posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti in misura paritaria, evidenziando che aveva agito nei confronti di un ente del formulando una domanda Parte_1 CP_3 introduttiva del valore di oltre un milione di euro risultata, in larga parte, palesemente infondata.
Con atto di citazione notificato in data 18/12/2023, – dopo aver chiarito Parte_1 di voler ulteriormente ridurre ad € 20.586,41 la somma richiesta a titolo di sorte capitale
– ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando un unico motivo di gravame di seguito esaminato. si è costituita anche in appello e ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_4 avverso in quanto infondato. Il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle conclusionali e delle repliche.
All'udienza del 9/7/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado per aver rigettato la domanda di pagamento del credito ceduto da Rekeep S.p.A., poiché ritenuta non provata né la sussistenza del credito né la cessione. Deduce, in particolare, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il Tribunale di Busto Arsizio avrebbe dovuto valorizzare il comportamento dell' la CP_3 quale ha riconosciuto la notifica della cessione e contestato solo il quantum, senza negare l'esistenza del credito. Lamenta, inoltre, l'erronea applicazione della disciplina sulla cessione dei crediti d'impresa (L. n. 52/1991), che richiede la sola notifica al debitore ceduto, senza necessità di accettazione. L'appellante, infine, contesta la rilevanza della richiesta di nota di credito, ritenendo che l' non abbia provato le ragioni di tale richiesta e che, dopo la cessione, il cedente CP_3 non possa più disporre del credito.
Preliminarmente deve darsi atto che il presente appello è circoscritto al mancato accertamento del credito di € 20.586,41 e relativi accessori, a fronte del maggior credito richiesto nel giudizio di primo grado pari all'importo capitale di € 371.981,19. pagina 5 di 8 Deve altresì darsi atto che, con decisione ormai coperta da giudicato interno, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato la domanda relativa agli ulteriori importi originariamente azionati, sicché l'odierno gravame concerne esclusivamente la sorte capitale sopra indicata e gli accessori connessi. Occorre, inoltre, osservare che l'appellante cessionaria non individua specifiche ragioni di critica al percorso logico-argomentativo seguito dal Giudice di primo grado, né indica in modo puntuale le parti della sentenza impugnata che si vorrebbero modificare. L'atto di appello si limita a riproporre la ricostruzione dei fatti già svolta in primo grado, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza appellata, che ha evidenziato – sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, ossia: i) l'esistenza del contratto di cessione del credito in favore di Parte_1
ii) la prova dell'ordinativo e della consegna della merce;
iii) l'esistenza delle fatture;
iv) l'indicazione delle date di scadenza dei pagamenti e di cessione del credito.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in termini condivisibili, ha rilevato che, in assenza di tali elementi, non poteva ritenersi provata la sussistenza del credito azionato, né la legittimazione attiva di con conseguente rigetto della domanda anche per Parte_1 gli accessori richiesti. Tali considerazioni sono rimaste in appello prive di specifica confutazione: l'appellante si limita, infatti, a dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e a richiamare la disciplina della cessione dei crediti d'impresa (L. n. 52/1991), senza tuttavia confrontarsi con le carenze probatorie puntualmente evidenziate dal Giudice di primo grado. L'appello risulta, pertanto, eccessivamente generico e ai limiti dell'ammissibilità. In ogni caso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato nel merito, poiché le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Busto Arsizio appaiono corrette e conformi ai principi giuridici applicabili. Innanzitutto, va osservato che ha puntualmente contestato la mancata prova del CP_3 credito per sorte capitale da parte di sin dalla comparsa di costituzione del Parte_1 primo grado di giudizio (cfr. pag. 13 della comparsa e doc. 4 allegato alla comparsa), di talché non può trovare applicazione il principio di non contestazione invocato dall'odierna appellante, su cui grava l'onere di offrire piena prova dell'esistenza dei crediti di cui chiede il pagamento e delle relative cessioni in suo favore. Va poi ricordato il principio secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, non è sufficiente la mera produzione di documenti ritenuti idonei dalla parte, ma è altresì necessario che questa indichi specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio sia impedito e che il Giudice debba supplire alle carenze difensive1. 1 Cass. n. 3022/2018; Cass. n. 10700/2016; Cass. ss.uu. . n. 2435/2008. pagina 6 di 8 Nel caso in esame, l'appellante non ha assolto tale onere. Pur sviluppando ampie argomentazioni in diritto, non ha indicato nell'atto di appello i documenti rilevanti a sostegno delle proprie doglianze, né ha chiarito il collegamento tra i principi invocati e le singole voci di credito. In tal modo, la parte non consente alla Corte di individuare il perimetro del contenzioso, non potendo il giudicante ricercare tra la mole di documenti di causa prodotta gli elementi utili alla domanda proposta e oggetto di vaglio. Tale carenza di specificazione è di per sé sufficiente a ritenere non adeguatamente assolto l'onere assertivo incombente sull'appellante ed esonera la Corte dal dover rinvenire nei numerosi documenti prodotti gli elementi pertinenti da ricondurre alla tesi sostenuta con l'atto introduttivo2. Le conclusioni del CTU confermano le rilevate carenze probatorie.
Quanto al credito ceduto da Rekeep s.p.a., ha prodotto la sola fattura n. Parte_1
7817018049, mentre non risultano versati in atti l'ordinativo, il documento di trasporto e il contratto di cessione del credito. È stato prodotto un contratto di cessione datato 27/9/2018, ma esso riguarda un credito diverso (fattura n. 7818011774, prodotta unitamente al d.d.t. ma non all'ordinativo), che risulta, peraltro, parzialmente pagato e per la restante parte stornato (cfr. pag. 7 e pag. 9 dell'elaborato peritale). Tali circostanze confermano che difetta la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, sicché l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii; pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (52.000-260.000) e dunque in complessivi € 3.966,00 (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: 2 Cass. n. 19006/2022; Cass. n. 4835/2023. pagina 7 di 8 1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Busto Arsizio n. 741, resa e pubblicata il 18 maggio 2023, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle Controparte_4 ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che nella fattispecie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit. In Milano il 9/7/2025
Il Consigliere est. Serena Baccolini Il Presidente MA Galioto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei magistrati:
MA Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3639/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 18/12/2023 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 09/07/2025 tra (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Milano, Corso Magenta n. 84 Appellante e (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simone Porcu ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Milano, via F. Cavallotti n. 13 Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 741/2023 del Tribunale di Busto Arsizio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per “Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale Parte_1 annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 741/23 pubblicata il 18 pagina 1 di 8 maggio 2023 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Busto Arsizio RG 5736/20 instaurato – nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
– nei confronti dell'
[...] Controparte_2
e non notificata, limitatamente al capo con cui il Tribunale ha rigettato la
[...] Parte domanda di volta ad ottenere il pagamento dei seguenti crediti:
€ 20.586,41 per sorte capitale di cui alla fattura n. 7817018049 emessa il 29.12.17 e scaduta il 31.03.18, emessa da Rekeep S.p.A. a titolo di corrispettivo delle prestazioni di Parte facility management e da essa ceduta a gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per l'omesso pagamento della fattura IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità del predetto credito di nei confronti dell'ASST, Parte_1 condannare l al relativo pagamento in favore di CP_3 Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei Parte_1 confronti dell della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare CP_3
l' a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte CP_3 Parte_1 capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, dando atto che l'appellata si oppone a qualsivoglia Controparte_4 istanza o domanda nuova avversaria, sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
- NEL MERITO: rigettare l'appello promosso , stante la sua totale Parte_1 infondatezza in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 741/23 del Tribunale di Busto Arsizio a conclusione del giudizio RGN 5736/20 e pubblicata in data 18.05.2023, mandando totalmente assolta l da Controparte_4
pagina 2 di 8 ogni e qualsivoglia pretesa dell'appellante e, pertanto, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole discendente dalla fattispecie per cui è causa. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24/10/2021, in qualità di Parte_1 cessionaria di crediti maturati per forniture rese in favore dell
[...]
(di seguito ), ha convenuto in giudizio l Controparte_5 CP_3 [...]
dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone, in via principale, la CP_2 condanna al pagamento di:
- € 371.981,19 a titolo capitale (fatture riepilogate negli elenchi sub doc. 3A e 3B), oltre interessi moratori maturati e maturandi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 ed interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi;
- € 2.240,00 per indennizzo ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 56 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
- € 54.207,44 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, oltre agli ulteriori interessi Parte anatocistici prodotti da tali interessi moratori (interesse di mora fatturati da mediante le “Note Debito Interessi” sub doc. 4A riepilogate negli elenchi sub docc. 5A e 5B);
- € 5.920,00 per indennizzo ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 148 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. 5A;
- € 9.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui al sopra, nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito.
In via subordinata, ha domandato la condanna di al pagamento delle somme CP_3 accertate in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ..
L si è regolarmente costituita e ha eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto CP_3 di citazione per indeterminatezza. pagina 3 di 8 Nel merito, l ha: Controparte_2
i. eccepito il pagamento o la compensazione di talune fatture;
ii. ha contestato la debenza delle somme portate da talaltre fatture in quanto stornate dalle società fornitrici (cedenti) ovvero contestate, iii. ha lamentato l'omessa trasmissione di alcune delle fatture azionate e, infine, dedotto l'inopponibilità nei propri confronti della cessione di parte dei crediti di cui alle fatture azionate, in quanto oggetto di espressa opposizione alla cessione del credito ai sensi dell'art. 106 D.lgs. 50/2016, con conseguente difetto di legittimazione attiva o di titolarità del diritto in capo all'attrice.
All'esito della prima udienza, il Tribunale di Busto Arsizio ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con la prima Parte_1 memoria, ha ridotto l'importo richiesto a titolo di sorte capitale ad € 83.273,24. Dopo il deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnico-contabile, al fine di verificare la presenza in atti di tutta la documentazione necessaria a provare il credito azionato da Parte_1 nei confronti dell'Azienda convenuta e a determinarne l'entità.
[...]
Concluse le operazioni peritali e depositata la relazione definitiva da parte del Consulente nominato, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, l'attrice ha ulteriormente ridotto la propria pretesa a titolo di Parte_1 sorte capitale alla somma di € 56.869,89.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza impugnata: ha respinto le eccezioni preliminari svolte da osservando che nell'atto di citazione CP_3 risultavano sufficientemente indicati petitum e causa petendi; nel merito: a. in ordine alla somma capitale, ha escluso la debenza dell'importo richiesto (originariamente € 371.981,19, ridotto a € 56.869,89), rilevando che, secondo le risultanze della CTU, non era stata fornita prova dei fatti costitutivi del credito;
b. quanto agli interessi:
- ha escluso la debenza degli interessi moratori e anatocistici correlati alla sorte capitale, non essendo provato il credito principale;
- ha reputato dovuti € 83,63 a titolo di interessi di mora sulle uniche due note di debito documentate (in particolare, nota di debito n. 90009694 e n. 1193), escludendo ogni ulteriore pretesa di interessi anatocistici per mancanza di prova.; c. quanto alla domanda risarcitoria ex art. 6 c. 2 d.lgs. 231/02, ha accolto parzialmente la richiesta, riconoscendo il solo importo forfettario di € 40,00, in assenza di prova di costi di recupero specifici;
d. ha rigettato la domanda ex art. 2041 cod. civ., rilevando che, la domanda principale - seppur parzialmente accolta - escludeva la possibilità di applicare la disciplina pagina 4 di 8 dell'indebito arricchimento;
in ogni caso, non risultava provata la diminuzione patrimoniale lamentata dalla società attrice. Il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato al pagamento complessivo di € CP_3
123,63 (somma di € 83,63 + € 40,00); ha compensato integralmente le spese di lite e ha posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti in misura paritaria, evidenziando che aveva agito nei confronti di un ente del formulando una domanda Parte_1 CP_3 introduttiva del valore di oltre un milione di euro risultata, in larga parte, palesemente infondata.
Con atto di citazione notificato in data 18/12/2023, – dopo aver chiarito Parte_1 di voler ulteriormente ridurre ad € 20.586,41 la somma richiesta a titolo di sorte capitale
– ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando un unico motivo di gravame di seguito esaminato. si è costituita anche in appello e ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_4 avverso in quanto infondato. Il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle conclusionali e delle repliche.
All'udienza del 9/7/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado per aver rigettato la domanda di pagamento del credito ceduto da Rekeep S.p.A., poiché ritenuta non provata né la sussistenza del credito né la cessione. Deduce, in particolare, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il Tribunale di Busto Arsizio avrebbe dovuto valorizzare il comportamento dell' la CP_3 quale ha riconosciuto la notifica della cessione e contestato solo il quantum, senza negare l'esistenza del credito. Lamenta, inoltre, l'erronea applicazione della disciplina sulla cessione dei crediti d'impresa (L. n. 52/1991), che richiede la sola notifica al debitore ceduto, senza necessità di accettazione. L'appellante, infine, contesta la rilevanza della richiesta di nota di credito, ritenendo che l' non abbia provato le ragioni di tale richiesta e che, dopo la cessione, il cedente CP_3 non possa più disporre del credito.
Preliminarmente deve darsi atto che il presente appello è circoscritto al mancato accertamento del credito di € 20.586,41 e relativi accessori, a fronte del maggior credito richiesto nel giudizio di primo grado pari all'importo capitale di € 371.981,19. pagina 5 di 8 Deve altresì darsi atto che, con decisione ormai coperta da giudicato interno, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato la domanda relativa agli ulteriori importi originariamente azionati, sicché l'odierno gravame concerne esclusivamente la sorte capitale sopra indicata e gli accessori connessi. Occorre, inoltre, osservare che l'appellante cessionaria non individua specifiche ragioni di critica al percorso logico-argomentativo seguito dal Giudice di primo grado, né indica in modo puntuale le parti della sentenza impugnata che si vorrebbero modificare. L'atto di appello si limita a riproporre la ricostruzione dei fatti già svolta in primo grado, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza appellata, che ha evidenziato – sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, ossia: i) l'esistenza del contratto di cessione del credito in favore di Parte_1
ii) la prova dell'ordinativo e della consegna della merce;
iii) l'esistenza delle fatture;
iv) l'indicazione delle date di scadenza dei pagamenti e di cessione del credito.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in termini condivisibili, ha rilevato che, in assenza di tali elementi, non poteva ritenersi provata la sussistenza del credito azionato, né la legittimazione attiva di con conseguente rigetto della domanda anche per Parte_1 gli accessori richiesti. Tali considerazioni sono rimaste in appello prive di specifica confutazione: l'appellante si limita, infatti, a dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e a richiamare la disciplina della cessione dei crediti d'impresa (L. n. 52/1991), senza tuttavia confrontarsi con le carenze probatorie puntualmente evidenziate dal Giudice di primo grado. L'appello risulta, pertanto, eccessivamente generico e ai limiti dell'ammissibilità. In ogni caso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato nel merito, poiché le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Busto Arsizio appaiono corrette e conformi ai principi giuridici applicabili. Innanzitutto, va osservato che ha puntualmente contestato la mancata prova del CP_3 credito per sorte capitale da parte di sin dalla comparsa di costituzione del Parte_1 primo grado di giudizio (cfr. pag. 13 della comparsa e doc. 4 allegato alla comparsa), di talché non può trovare applicazione il principio di non contestazione invocato dall'odierna appellante, su cui grava l'onere di offrire piena prova dell'esistenza dei crediti di cui chiede il pagamento e delle relative cessioni in suo favore. Va poi ricordato il principio secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, non è sufficiente la mera produzione di documenti ritenuti idonei dalla parte, ma è altresì necessario che questa indichi specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio sia impedito e che il Giudice debba supplire alle carenze difensive1. 1 Cass. n. 3022/2018; Cass. n. 10700/2016; Cass. ss.uu. . n. 2435/2008. pagina 6 di 8 Nel caso in esame, l'appellante non ha assolto tale onere. Pur sviluppando ampie argomentazioni in diritto, non ha indicato nell'atto di appello i documenti rilevanti a sostegno delle proprie doglianze, né ha chiarito il collegamento tra i principi invocati e le singole voci di credito. In tal modo, la parte non consente alla Corte di individuare il perimetro del contenzioso, non potendo il giudicante ricercare tra la mole di documenti di causa prodotta gli elementi utili alla domanda proposta e oggetto di vaglio. Tale carenza di specificazione è di per sé sufficiente a ritenere non adeguatamente assolto l'onere assertivo incombente sull'appellante ed esonera la Corte dal dover rinvenire nei numerosi documenti prodotti gli elementi pertinenti da ricondurre alla tesi sostenuta con l'atto introduttivo2. Le conclusioni del CTU confermano le rilevate carenze probatorie.
Quanto al credito ceduto da Rekeep s.p.a., ha prodotto la sola fattura n. Parte_1
7817018049, mentre non risultano versati in atti l'ordinativo, il documento di trasporto e il contratto di cessione del credito. È stato prodotto un contratto di cessione datato 27/9/2018, ma esso riguarda un credito diverso (fattura n. 7818011774, prodotta unitamente al d.d.t. ma non all'ordinativo), che risulta, peraltro, parzialmente pagato e per la restante parte stornato (cfr. pag. 7 e pag. 9 dell'elaborato peritale). Tali circostanze confermano che difetta la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, sicché l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii; pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (52.000-260.000) e dunque in complessivi € 3.966,00 (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: 2 Cass. n. 19006/2022; Cass. n. 4835/2023. pagina 7 di 8 1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Busto Arsizio n. 741, resa e pubblicata il 18 maggio 2023, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle Controparte_4 ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che nella fattispecie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit. In Milano il 9/7/2025
Il Consigliere est. Serena Baccolini Il Presidente MA Galioto
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