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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6360 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6608 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del giorno
14/03/2025, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._3 Parte_5
), (c.f. ), C.F._4 Parte_6 C.F._5
(c.f. ), Parte_7 C.F._6 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_8 C.F._7 Parte_9
), (c.f. , C.F._8 Parte_10 C.F._9
(c.f. , Parte_11 C.F._10 Pt_12
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._11 Parte_13
), (c.f. ), C.F._12 Parte_14 C.F._13
(c.f. ), Parte_15 C.F._14 Parte_16
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._15 Parte_17
, (c.f. C.F._16 Parte_18
), (c.f. ), C.F._17 Parte_19 C.F._18
(c.f. , Parte_20 C.F._19 Parte_21
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._20 Parte_22
), (c.f. ), C.F._21 Parte_23 C.F._22
(c.f. ), (c.f. Parte_24 C.F._23 Parte_25
), (c.f. ), C.F._24 Parte_26 C.F._25
r.g. n. 1 (c.f. ), Parte_27 C.F._26 Parte_28
(c.f. ), (c.f. C.F._27 Parte_29
), (c.f. ), C.F._28 Parte_30 C.F._29
(c.f. , (c.f. Parte_31 C.F._30 Parte_32
), (c.f. C.F._31 Parte_33
, (c.f. ), C.F._32 Parte_34 C.F._33
(c.f. ), (c.f. Parte_35 C.F._34 Parte_36
, (c.f. C.F._35 Parte_37
), (c.f. ), C.F._36 Parte_38 C.F._37
(c.f. ), Parte_39 C.F._38 Parte_40
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._39 Parte_41
), (c.f. ), C.F._40 Parte_42 C.F._41
(c.f. ), (c.f. Parte_43 C.F._42 Parte_44
), (c.f. ), C.F._43 Parte_45 C.F._44
(c.f. ), (c.f. Parte_46 C.F._45 Parte_47
), (c.f. ), C.F._46 Parte_48 C.F._47
(c.f. ), (c.f. Parte_49 C.F._48 Parte_50
), (c.f. ), C.F._49 Parte_51 C.F._50
(c.f. ), (c.f. Parte_52 C.F._51 Parte_53
), (c.f. C.F._52 Parte_54
), (c.f. C.F._53 Parte_55
, (c.f. ), C.F._54 Parte_56 C.F._55
(c.f. ), (c.f. Parte_57 C.F._56 Parte_58
), (c.f. , C.F._57 Parte_59 C.F._58
(c.f. ), (c.f. Parte_60 C.F._59 Parte_61
), (c.f. ), C.F._60 Parte_62 C.F._61
(c.f. ), Parte_63 C.F._62 Parte_64
(c.f. ), (c.f. C.F._63 Parte_65
), (c.f. C.F._64 Parte_66
), difesi dall'Avv. PIZZUTELLI MARCO (c.f. C.F._65
); C.F._66
APPELLANTI
E
r.g. n. 2 (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. ; C.F._67
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 6833/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 04/05/2020.
Conclusioni degli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, previa ogni declaratoria più opportuna, accogliere la domanda attorea e condannare il
: in favore di ciascuno degli attori- Controparte_1 appellanti - soci della (già in gestione Controparte_2 commissariale ed attualmente in L.C.A.) - al risarcimento dei danni cagionati, patrimoniali e non patrimoniali, anche in ordine alla perdita di chance, nessuno escluso od eccettuato, che risulteranno provati all'esito dell'istruttoria o comunque da liquidarsi secondo Giustizia ed occorrendo in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., in proporzione al credito vantato da ciascuno degli attori nei confronti della
[...] come accertato nella formazione dello stato Controparte_3 passivo della procedura di L.C.A. ex art. 209 L.F.; oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì dell'illecito fino al saldo effettivo;
in favore del Parte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati, nessuno escluso od
[...] eccettuato, che risulteranno provati all'esito dell'istruttoria o comunque da liquidarsi secondo Giustizia ed occorrendo in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c.; oltre rivalutazione monetaria e interessi. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”:
FATTO E DIRITTO
1. La Sentenza del Tribunale di Roma (n. 6833/2020)
La sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, è stata r.g. n. 3 emessa in data 4 maggio 2020. La causa riguarda la richiesta di condanna del
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali (perdita di chance) e Controparte_1 non patrimoniali subiti dal e da numerosi soci della Parte_1 [...]
posta in Liquidazione Coatta Controparte_3
Parte_67
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva degli attori (soci/creditori); le ulteriori domande (danni non patrimoniali) rigettate in quanto infondate e non provate, con spese di lite compensate.
Quanto alla legittimazione attiva, il primo giudice ha ritenuto che il danno lamentato dagli attori — la perdita della possibilità di recuperare le somme versate alla cooperativa a causa dell'azzeramento del patrimonio sociale — costituisca un danno meramente "riflesso" o "indiretto" rispetto al pregiudizio subito direttamente dal patrimonio sociale. L'azione per la ricostituzione del patrimonio sociale (c.d. azione di massa) spetta unicamente al Curatore/Liquidatore giudiziale, non ai singoli soci o creditori sociali (Art. 2394 c.c. e Art. 146 L. Fall.).
Del resto, avuto riguardo all'ipotizzata responsabilità per fatto omissivo proprio del SE (art. 2043 c.c.): sotto il profilo del ritardo nella L.C.A., non risultava provato che la cooperativa fosse insolvente nel giugno 2008, momento in cui gli attori sostengono che la L.C.A. avrebbe dovuto essere disposta. La L.C.A. presuppone, infatti, lo stato di insolvenza e non è una misura preventiva contro la mala gestio.
Quanto alla colpa ed al nesso causale non era stata offerta la prova dell'elemento soggettivo (colpa) in capo al , non essendo chiaro quali atti o CP_1 comunicazioni avrebbero dovuto portare il SE a conoscenza delle condotte dissipative del Dott. CP_4
Sull'aspetto dei controlli (ex D. Lgs. 220/2002) rilevava il tribunale che i doveri di vigilanza e controllo del SE sono finalizzati unicamente all'accertamento dei requisiti mutualistici (Art. 1, co. 2), e non alla protezione degli investimenti o del patrimonio dei soci da irregolarità finanziarie.
I soci stessi, in definitiva, avevano concorso alla causazione del danno (Art.
1227, co. 1 c.c.) non avendo disposto lo scioglimento volontario o nominato nuovi amministratori dopo la cessazione dell'incarico del commissario nel luglio 2008, permettendo al Dott. i agire de facto. CP_4
Il Tribunale ha escluso la responsabilità oggettiva del SE (Art. 2049 c.c.)
r.g. n. 4 perché il Commissario governativo non è un "preposto" (agente) dell'Autorità di
Vigilanza, ma agisce nell'interesse della società commissariata, dalla quale riceve il compenso.
Anche i danni non patrimoniali non potevano essere riconosciuti in quanto descritti in maniera generica e per mancanza di prova della loro "certa sussistenza". Né le condotte imputate al non configurano un illecito di rilevanza penale CP_1
(presupposto per il danno morale).
Il Comitato era privo di legittimazione poiché non portatore di un Parte_1 interesse autonomo e differenziato, ma dotato di una funzione "sostanzialmente ancillare" rispetto a quella dei soci.
2. L'Atto di Appello
Gli appellanti chiedono la riforma della sentenza, sostenendo errori in punto di diritto e in procedendo.
I. Sulla legittimazione attiva e il danno patrimoniale si contesta l'assunto che le somme versate fossero "quote sociali". Gli appellanti agirebbero come creditori sociali
(soci prenotatari di alloggi) per la restituzione degli acconti versati per la prenotazione degli alloggi, un credito che ha causa giuridica autonoma rispetto alla partecipazione sociale.
Del resto l'azione risarcitoria è diretta contro un soggetto terzo (il SE) rispetto agli organi sociali della cooperativa. Pertanto, non si tratterebbe di un'azione di massa riservata al Liquidatore (Art. 146 L. Fall.), ma di un'azione individuale ammessa dal diritto sostanziale (Art. 2395 c.c.) e dalla giurisprudenza in casi analoghi (Cass.
22925/2013).
Il danno patrimoniale consiste nella perdita della possibilità di soddisfare il credito a causa della dissipazione dei fondi recuperati (circa €2.25 milioni). Tale danno
è attuale e la sua sussistenza è in re ipsa data l'entità delle somme sottratte e l'ammissione dei crediti al passivo.
II. Sulla responsabilità del SE (Art. 2043 c.c. - omissione propria):
Viene lamentato l'errore del Tribunale nel dichiarare inammissibile (per tardività) della deduzione relativa all'omessa richiesta del rendiconto di gestione da parte del
SE al Commissario (Art. 94/106 disp. att. c.c.) poiché non introduceva una nuova causa petendi, ma una ragione giustificativa basata sull'inerzia dell'Amministrazione, già contestata in citazione come violazione degli obblighi di controllo e vigilanza.
La colpa andava ravvisata nella circostanza che il SE stesso aveva riconosciuto r.g. n. 5 la necessità di procedere avviando la procedura di L.C.A. nel gennaio 2009 (Nota n.
4320/2009). La grave inerzia del nel non proseguire il procedimento per anni, CP_1 giustificata da problemi burocratici (come il trasferimento degli archivi o la querelle sulla competenza per la firma), configura una colpa palese e grave e ciò implicava anche il riconoscimento del nesso causale: se il SE avesse agito tempestivamente
(disponendo la L.C.A. o esigendo il rendiconto), le procedure di controllo più stringenti
(Art. 205 L.F.) avrebbero impedito, con un alto grado di probabilità ("più probabile che non"), la dissipazione dei fondi da parte del Dott. CP_4
Tanto più che il era a conoscenza, almeno dal 2007/2008, dei gravi fatti CP_1 di mala gestio commessi da in un altro incarico commissariale (Consorzio CP_4
Agrario di Catanzaro). Nonostante ciò, SE omise qualsiasi controllo sul suo operato in CP_3
Il Tribunale avrebbe poi errato nel discernere la portata dei controlli ex D. Lgs.
220/2002: le ispezioni straordinarie (Art. 9) sono finalizzate anche ad accertare il regolare funzionamento amministrativo contabile e la consistenza patrimoniale dell'ente.
Non poteva quindi ravvisarsi il concorso di colpa dei Soci ( ex art. 1227 c.c.) i quali facevano legittimo affidamento sull'operato del , che aveva nominato il CP_1
Commissario e non aveva mosso rilievi sull'operato del CP_4
III. Sulla Responsabilità del SE (Art. 2049 c.c. - fatto del preposto):
Si sostiene che il Commissario agisca non solo nell'interesse della cooperativa, ma anche e soprattutto per il perseguimento dell'interesse pubblico (Art. 45 Cost.), come
Autorità di Vigilanza. Il SE è l'autorità che lo nomina e gli conferisce i poteri, instaurando un rapporto di preposizione.
L'esclusione di tale responsabilità porterebbe a conseguenze aberranti, lasciando i soci senza tutela di fronte a un commissario che essi non possono né nominare né rimuovere.
Anche dopo la scadenza formale (luglio 2008), il SE ha riconosciuto CP_4 come rappresentante legale (prorogatio), violando l'obbligo derivante dal contatto sociale qualificato di rimuovere ogni apparenza di continuità del mandato.
IV. Sui Danni non patrimoniali:
• Quanto ai soci: il danno morale (intensa sofferenza e turbamento) deriva dal concorso del SE nel fatto potenzialmente qualificabile come reato r.g. n. 6 (peculato/bancarotta) commesso da Il SE è civilmente responsabile (Art. CP_4
2049 c.c.) per il reato del suo preposto. Si chiede liquidazione equitativa, prendendo come riferimento la provvisionale di €5.000 già riconosciuta nel processo . Pt_68
• Quanto al Comitato Roma l'ente ha subito un danno alla sua personalità e Pt_1 immagine, avendo visto frustrato lo scopo statutario di tutela e recupero somme per i soci, in un contesto di preesistente truffa. L'interesse è autonomo e superindividuale. Il danno all'immagine è palese dato che le vittime della prima truffa sono state ingannate dal commissario nominato proprio per tutelarle.
3. La Comparsa di Costituzione e Risposta del Ministero dello Sviluppo
Economico
Il SE si costituisce per resistere all'appello, difendendo integralmente la sentenza di primo grado.
1. Eccezione preliminare: litispendenza (o sospensione)
Il reitera l'eccezione di litispendenza parziale a favore del Tribunale di CP_1
Lamezia Terme, dove pende un giudizio civile (RG n. 906/2013) promosso dalla
Liquidatela della Cooperativa contro (e banche), nel quale ha chiamato CP_4 CP_4 in causa il SE per essere manlevato. Il SE chiede che l'appello sia rigettato su questo punto o che il giudizio venga sospeso in attesa della definizione della causa pregiudiziale in Calabria.
2. Sulla legittimazione attiva e il danno patrimoniale:
• Danno riflesso: il SE difende la tesi del danno riflesso. Le somme versate dagli attori non sono state adeguatamente documentate come "crediti da prenotazione".
Anche se fossero crediti, il pregiudizio lamentato (perdita della possibilità di recupero) è una conseguenza indiretta del depauperamento del patrimonio sociale, per il quale l'azione spetta al Liquidatore (Art. 201 L. Fall.).
• Danno non consolidato: il danno patrimoniale da perdita di chance non si è ancora concretizzato, poiché gli attori sono ammessi al passivo e potrebbero ancora recuperare somme all'esito della L.C.A. (rischio di duplicazione del risarcimento).
Inoltre, il SE solleva la violazione del ne bis in idem e aliunde perceptum dato che alcuni attori hanno già ricevuto una provvisionale (€5.000) nella sentenza penale . Pt_68
3. Sulla responsabilità per fatto omissivo proprio (Art. 2043 c.c.):
• Nessun Obbligo di L.C.A. nel 2008: il SE ribadisce che nel 2008 non sussistevano i presupposti legali per la L.C.A. (mancanza di insolvenza). La nota del
2009 era solo un avvio della procedura istruttoria per accertare i presupposti, non un r.g. n. 7 riconoscimento della doverosità.
• Irrilevanza dell'omissione del rendiconto: L'obbligo di esigere il rendiconto finale (Art. 106 disp. att. c.c.) è cessato nell'agosto 2008, prima che avvenisse la significativa spoliazione del patrimonio da parte di rendendo l'omissione CP_4 irrilevante in termini causali.
• Colpa non provata: non opera alcuna presunzione di colpa. Gli attori non hanno dimostrato che il Ministero fosse a conoscenza delle condotte di malversazione in danno della prima della cessazione dell'incarico. I Controparte_3 precedenti di (Catanzaro) erano sub judice e cronologicamente irrilevanti CP_4 rispetto al periodo cruciale della dissipazione.
• Vigilanza limitata: i doveri di vigilanza (D. Lgs. 220/2002) sono finalizzati all'interesse generale (mutualità), non alla protezione patrimoniale dei singoli soci.
• Inerzia dei soci: il SE difende il rilievo del concorso colposo dei soci (Art.
1227 c.c.), i quali non erano spogliati dei loro diritti statutari e avrebbero dovuto, con la dovuta diligenza di coimprenditori, convocare l'assemblea per nominare i nuovi organi amministrativi dopo la scadenza del mandato di CP_4
4. Sulla responsabilità per fatto del preposto (Art. 2049 c.c.):
• Si ribadisce che non sussiste un rapporto di preposizione in quanto agiva CP_4 nell'interesse esclusivo della Cooperativa.
• In ogni caso, il rapporto di preposizione è cessato ipso iure nel luglio 2008. Le condotte dissipative determinative del danno si sono verificate dopo tale scadenza, quando il non aveva più alcun potere di vigilanza o controllo. CP_1
• Il SE non può rispondere penalmente dei reati commessi da (Art. 27 CP_4
Cost.) e non è soggetto alla responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.
5. Sui danni non patrimoniali:
• Soci: il danno morale è insuscettibile di ristoro poiché le omissioni del SE non configurano un fatto di reato. Inoltre, il danno è generico, non personalizzato e indimostrato.
• Comitato Roma Casa: il Comitato non ha legittimazione ad agire per la tutela di un interesse collettivo (manca la previsione di legge per la sostituzione processuale, Art.
81 c.p.c.). L'interesse statutario non è autonomo né differenziato, ma strumentale alla tutela dei singoli soci. Il Comitato non ha fornito prova di attività specifica svolta per monitorare o intervenire nella gestione commissariale. Anche il danno all'immagine è generico e indimostrato.
r.g. n. 8 3. Motivazione della Corte
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del giorno 14 marzo 2025, concessi i termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Ritiene la Corte che l'appello non possa essere accolto dal momento che la sentenza impugnata - che si condivide e si richiama - si iscrive nei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Preliminarmente, sull'eccezione di litispendenza (parziale) sollevata dal
, si richiama quanto diffusamente argomentato dal tribunale nel respingerla CP_1 per difetto di allegazione e prova circa l'esatto oggetto del diverso giudizio (pagg. 15-17 della sentenza appellata).
Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibili le domande proposte dagli attori per il risarcimento del danno patrimoniale, qualificando tale danno come la "perdita della possibilità di recuperare le somme conferite dagli attori alla cooperativa" (o
"perdita di chance").
Il Tribunale ha escluso la legittimazione dei soci (attori persone fisiche) a pretendere il risarcimento di tale danno patrimoniale, basandosi sulla separazione tra patrimonio sociale e patrimonio del socio.
Conclusione in piena armonia coi principi di diritto stabiliti dalla Corte di
Cassazione.
Quanto al danno riflesso (indiretto) la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'azione individuale del socio (ai sensi dell'art. 2395 c.c., ma il principio si applica anche ex art. 2043 c.c.) non è esperibile quando il danno lamentato costituisce solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale;
non è cioè risarcibile la diminuzione del valore della quota perché essa, così come la mancata percezione degli utili, non costituiscono danno diretto del singolo socio, in quanto la diminuzione di valore è conseguenza solo indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore. Il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta unicamente alla società.
In linea con tale giurisprudenza è la conclusione del Tribunale secondo cui la
"perdita della possibilità (chance) di recuperare le somme versate alla Cooperativa" è
r.g. n. 9 una conseguenza indiretta del danno cagionato in primis al patrimonio sociale, e pertanto non risarcibile, applicando l'art. 1223 c.c. (danni che siano conseguenza
"immediata e diretta" dell'illecito) richiamato dall'art. 2056 c.c..
A supporto delle conclusioni alle quali è pervenuto il tribunale militano, in particolare, questi arresti di legittimità: Cassazione, Sezioni Unite, n. 27346 del
24/12/2009, secondo cui se l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio,
l'incidenza negativa sui diritti del socio (come la diminuzione del valore della quota) è solo un effetto indiretto e non una conseguenza immediata e diretta dell'illecito, e quindi non risarcibile;
Cassazione, Sezione I, n. 2087 del 14/02/2012, in base alla quale la diminuzione di valore della quota di partecipazione è una conseguenza solo indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore, ribadendo che la partecipazione sociale è un bene giuridicamente distinto dal patrimonio sociale;
Cassazione, n. 27733 del
11/12/2013: che esclude il diritto dei soci al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato alla società, in quanto il danno risarcibile al socio deve riguardare la sua sfera personale (ad esempio, onore o reputazione) o perdite di opportunità personali (nello stesso senso Cassazione, n. 8458 del 10/04/2014;
Cassazione, n. 22573 del 23/10/2014; Cassazione, Sezione I, n. 16581 del 20/06/2019;
Cassazione, Sezione I, n. 11223 del 28/04/2021).
Il Tribunale di Roma, pur esclusa la legittimazione per il danno patrimoniale, ha esaminato la fondatezza delle richieste (inclusi i danni non patrimoniali), respingendole anche per mancata prova.
Il Tribunale ha chiarito che il ricorso alla liquidazione in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) non può essere utilizzato per surrogare il mancato accertamento della prova del danno nella sua esistenza. L'esercizio di tale potere discrezionale presuppone che l'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno sia già stato assolto dalla parte interessata, in conformità a Cassazione, n. 4310 del 22/02/2018 secondo cui l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa (ex artt. 1226 e
2056 c.c.) è subordinato alla condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo ammontare, ma non ricomprende l'accertamento del pregiudizio, presupponendo già assolto l'onere di dimostrare la sua sussistenza.
r.g. n. 10 Neppure può essere sposata la tesi degli appellanti sulla responsabilità del per fatto proprio ex art. 2043 c.c.. CP_1
Gli attori avevano invocato la responsabilità del (SE) per omessa CP_1 vigilanza e per l'intempestiva adozione del provvedimento di Liquidazione Coatta
Amministrativa (L.C.A.).
Il Tribunale ha rigettato tale ipotesi, tra le altre ragioni, perché la vigilanza, ed in particolare dei controlli previsti dal d.lgs. 220/2002, sono finalizzati "esclusivamente" all'accertamento dei requisiti mutualistici (art. 2512 c.c.) e all'interesse pubblico, non a preservare il patrimonio dei singoli soci. Di conseguenza, le irregolarità poste in essere dal Commissario (dissipazione finanziaria) non configuravano l'avveramento del rischio specifico che la norma di condotta (violata) mirava a prevenire.
Del resto la L.C.A. (ex art. 2545 terdecies c.c.) può essere disposta dall'autorità governativa solo in presenza di uno stato d'insolvenza, e non come misura preventiva per la mala gestio. Il Tribunale ha trovato incerta la prova che l'insolvenza fosse già maturata o conoscibile al SE nel giugno-luglio 2008.
Questi punti sono in linea con la necessità di dimostrare un nesso causale rigoroso per l'omissione colposa (art. 2043 c.c.), per cui il danno deve concretizzare il rischio che la norma di condotta violata tende a prevenire.
Affermazioni in linea con Cass., SU, n. 576 del 11/01/2008 nel senso che nell'imputazione per omissione colposa la responsabilità non sorge se il comportamento omesso, sebbene dovuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato. È necessario che il danno concretizzi il rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire, in base a un giudizio controfattuale ex ante;
principio ribadito da Cass., n.
9067 del 12/04/2018.
Correttamente il Tribunale ha, infine, escluso l'ipotesi di responsabilità del SE per l'operato del Commissario (ex art. 2049 c.c., responsabilità del preponente per il fatto del preposto). Il Commissario Governativo (nominato ex art. 2545 sexiesdecies
c.c.) non è un preposto dell'autorità di vigilanza ma svolge la sua attività non in nome del , bensì per conto, nell'interesse e a beneficio della società commissariata. CP_1
Del resto, il Commissario matura il diritto al compenso nei confronti della società, non dell'Amministrazione.
La giurisprudenza di legittimità conferma che il rapporto di preposizione (ai fini dell'art. 2049 c.c.) sussiste quando il preponente (nel caso il ) utilizza e CP_1 dispone dell'attività dell'altro soggetto per i propri fini. L'interpretazione del Tribunale,
r.g. n. 11 secondo cui il Commissario agisce nell'interesse esclusivo della cooperativa, porta a escludere che il abbia utilizzato la sua attività per i propri fini tipici, CP_1 supportando così l'esclusione della responsabilità ex art. 2049 c.c.
Del resto il tribunale aveva condivisibilmente osservato “Non rileva, a tal fine, la circostanza che, già nel 2007, il SE avesse revocato il medesimo professionista da altro, analogo incarico, in ragione di fatti di mala gestio consumati in danno del
(cfr. doc. 10 attori). Ciò in quanto Parte_69 dall'esame della documentazione in atti, emerge che le contestazioni levate, in altra sede, ai danni del dott. restavano sub iudice per un lungo periodo, perdurato CP_4 oltre la data di conclusione della gestione commissariale della soc. (il Controparte_3 dott. veniva sostituito dall'incarico di Commissario del Consorzio CP_4 [...]
con decreto del 2007; il decreto in questione veniva annullato Parte_69 dal TAR Calabria con sentenza n. 1324/09, quindi reiterato con decreto del 15 marzo
2010 - cfr. doc. 10, premesse del decreto 15/3/2010 -; nel 2007-2008 era quindi pendente dinnanzi al Tar Calabria il giudizio di impugnativa sul provvedimento di revoca/sostituzione.) Ad ogni modo, sconoscendo il tribunale le ragioni, in dettaglio, per cui l'Amministrazione si sarebbe determinata a rimuovere il professionista dalla diversa gestione commissariale, è preclusa qualsiasi congettura in ordine alla colpa imputata al , nell'odierna lite.”. CP_1
L'impugnazione è conseguentemente respinta.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti, in solido, al rimborso in favore del
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano Controparte_1
r.g. n. 12 in euro 14.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 04/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 13