TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/10/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa IA IC Giudice rel.est. dott.ssa NA Stramaccioni Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2736 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: interdizione, promossa da:
C.F. nata a [...] il [...] residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Costa di Prepo 31, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Gianluca Bisogno presso il cui studio in Tavernelle, Piazza Marx 8 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
Nei confronti di
C.F. , nata ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
Interdicenda
Conclusioni delle parti: all'udienza del 30 settembre 2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per interdizione e chiedeva aprirsi in favore della figlia NA un procedimento di amministrazione di sostegno;
chiedeva inoltre di essere nominata amministratore di sostegno provvisoria della figlia.
Conclusioni del P.M.: il P.M. ha apposto il Visto al decreto di fissazione dell'udienza.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 28.7.25 la sig.ra chiedeva pronunciarsi l'interdizione della Parte_1 figlia NA, nata dalla relazione more uxorio, terminata, con , ed affetta da Controparte_2 tetraparesi, esiti di grave asfissia perinatale, emorragia ed ischemia cerebrale, scoliosi, lussazione anca dx trattata chirurgicamente con resezione testa femore, deficit cognitivo e comunicativo, epilessia, disfalgia, deficit visivo centrale, insufficienza renale acuta, dipendente in tutte le AVQ e AVP. Precisava che la figlia è seguita dall'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma, dall'Istituto Serafico di Assisi e dalla NPI Perugia e, a causa delle proprie condizioni di salute, necessita di assistenza e sorveglianza continuative.
La ricorrente dichiarava la propria disponibilità ad assumere l'ufficio di tutore della figlia, dando atto del consenso in tal senso prestato dal padre.
All'udienza di comparizione il giudice relatore rappresentava la possibilità di ritenere adeguato a far fronte alle esigenze protettive della giovane NA il meno invasivo istituto dell'amministrazione di sostegno;
la ricorrente dichiarava quindi di rinunciare al ricorso per interdizione e chiedeva aprirsi un procedimento di amministrazione di sostegno.
La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
****
Dato atto della rinuncia al ricorso per interdizione da parte della ricorrente, che ha concluso chiedendo l'apertura di amministrazione di sostegno in favore della figlia NA, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrapposizione tra le parti del procedimento.
Si tratta di una declaratoria ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche nei procedimenti di interdizione (o inabilitazione), in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria (cfr. Cass. 24 agosto
2005, n. 17256).
Considerata la richiesta di parte ricorrente va comunque disposta, ai sensi dell'art. 418 c.c., la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le sue determinazioni in ordine all'apertura di amministrazione di sostegno, non potendo dubitarsi - alla luce della documentazione allegata al ricorso ed anche da quanto è stato possibile osservare all'udienza di comparizione, ove NA
è stata condotta dalla madre in sedia a rotelle - delle gravi condizioni di salute in cui versa la giovane, della sua incapacità di gestione e determinazione autonoma e della necessita di assistenza e sorveglianza continua e quotidiana anche per il compimento di attività semplici.
Deve dunque disporsi la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno, teso proprio alla tutela di persone che, come la
, si trovino – per condizioni di salute - nella impossibilità di provvedere CP_1 autonomamente alla autonoma gestione degli atti di cura della persona e del patrimonio.
L'assoluta impossibilità, per la beneficiaria, di provvedere da sola al compimento di qualunque atto anche minuto della vita quotidiana rende necessaria la nomina provvisoria di amministratore di sostegno provvisorio in persona della madre, genitore che si è sempre fatto carico di ogni esigenza della figlia, al punto da dover rinunciare allo svolgimento di attività lavorativa per attendere alle sue molteplici e gravose esigenze. La ricorrente, in udienza, ha evidenziato la necessità di essere autorizzata all'utilizzo della somma mensile di euro 1.500,00, percepite da NA, per le esigenze assistenziali, domestiche e quotidiane della figlia e del nucleo familiare tutto, composto anche da altra figlia minore. Detta richiesta deve appare fin d'ora accoglibile, considerando che la gravità delle condizioni di salute di NA è tale da necessitare della costante presenza materna e da rendere difficilmente delegabili a persone terze le esigenze di accudimento.
Deve inoltre darsi atto che tra i documenti allegati al ricorso vi è dichiarazione sottoscritta dal padre della beneficiaria, sig. , di assenso alla nomina della ricorrente. Testimone_1
Ogni determinazione relativa alla definitiva apertura del procedimento ed alla nomina di amministratore di sostegno dovrà essere adottata dal giudice tutelare.
Stante la natura e l'esito del procedimento, nulla deve disporsi in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così statuisce:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Manda alla Cancelleria con onere di provvedere alle comunicazioni ed annotazioni urgenti ed alla immediata formazione di fascicolo di amministrazione di sostegno con integrale copia degli atti del procedimento per interdizione e trasmissione al Giudice Tutelare che sarà ordinariamente designato dal Presidente del Tribunale.
3. Nomina amministratore di sostegno provvisorio di nata ad [...] il Controparte_1
3.7.2007, la madre nata a [...] il [...], che autorizza in via provvisoria - Parte_1 salva ogni diversa determinazione del giudice tutelare e con obbligo di rendiconto - al compimento degli atti urgenti a tutela e nell'interesse della beneficiaria, alla prestazione del consenso a trattamenti medico-chirurgici ed all'utilizzo della somma mensile di euro 1.500,00 per le esigenze domestiche, e di cura e assistenza della figlia.
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Giudice rel.
(IA IC)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa IA IC Giudice rel.est. dott.ssa NA Stramaccioni Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2736 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: interdizione, promossa da:
C.F. nata a [...] il [...] residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Costa di Prepo 31, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Gianluca Bisogno presso il cui studio in Tavernelle, Piazza Marx 8 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
Nei confronti di
C.F. , nata ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
Interdicenda
Conclusioni delle parti: all'udienza del 30 settembre 2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per interdizione e chiedeva aprirsi in favore della figlia NA un procedimento di amministrazione di sostegno;
chiedeva inoltre di essere nominata amministratore di sostegno provvisoria della figlia.
Conclusioni del P.M.: il P.M. ha apposto il Visto al decreto di fissazione dell'udienza.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 28.7.25 la sig.ra chiedeva pronunciarsi l'interdizione della Parte_1 figlia NA, nata dalla relazione more uxorio, terminata, con , ed affetta da Controparte_2 tetraparesi, esiti di grave asfissia perinatale, emorragia ed ischemia cerebrale, scoliosi, lussazione anca dx trattata chirurgicamente con resezione testa femore, deficit cognitivo e comunicativo, epilessia, disfalgia, deficit visivo centrale, insufficienza renale acuta, dipendente in tutte le AVQ e AVP. Precisava che la figlia è seguita dall'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma, dall'Istituto Serafico di Assisi e dalla NPI Perugia e, a causa delle proprie condizioni di salute, necessita di assistenza e sorveglianza continuative.
La ricorrente dichiarava la propria disponibilità ad assumere l'ufficio di tutore della figlia, dando atto del consenso in tal senso prestato dal padre.
All'udienza di comparizione il giudice relatore rappresentava la possibilità di ritenere adeguato a far fronte alle esigenze protettive della giovane NA il meno invasivo istituto dell'amministrazione di sostegno;
la ricorrente dichiarava quindi di rinunciare al ricorso per interdizione e chiedeva aprirsi un procedimento di amministrazione di sostegno.
La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
****
Dato atto della rinuncia al ricorso per interdizione da parte della ricorrente, che ha concluso chiedendo l'apertura di amministrazione di sostegno in favore della figlia NA, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrapposizione tra le parti del procedimento.
Si tratta di una declaratoria ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche nei procedimenti di interdizione (o inabilitazione), in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non più necessaria (cfr. Cass. 24 agosto
2005, n. 17256).
Considerata la richiesta di parte ricorrente va comunque disposta, ai sensi dell'art. 418 c.c., la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per le sue determinazioni in ordine all'apertura di amministrazione di sostegno, non potendo dubitarsi - alla luce della documentazione allegata al ricorso ed anche da quanto è stato possibile osservare all'udienza di comparizione, ove NA
è stata condotta dalla madre in sedia a rotelle - delle gravi condizioni di salute in cui versa la giovane, della sua incapacità di gestione e determinazione autonoma e della necessita di assistenza e sorveglianza continua e quotidiana anche per il compimento di attività semplici.
Deve dunque disporsi la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno, teso proprio alla tutela di persone che, come la
, si trovino – per condizioni di salute - nella impossibilità di provvedere CP_1 autonomamente alla autonoma gestione degli atti di cura della persona e del patrimonio.
L'assoluta impossibilità, per la beneficiaria, di provvedere da sola al compimento di qualunque atto anche minuto della vita quotidiana rende necessaria la nomina provvisoria di amministratore di sostegno provvisorio in persona della madre, genitore che si è sempre fatto carico di ogni esigenza della figlia, al punto da dover rinunciare allo svolgimento di attività lavorativa per attendere alle sue molteplici e gravose esigenze. La ricorrente, in udienza, ha evidenziato la necessità di essere autorizzata all'utilizzo della somma mensile di euro 1.500,00, percepite da NA, per le esigenze assistenziali, domestiche e quotidiane della figlia e del nucleo familiare tutto, composto anche da altra figlia minore. Detta richiesta deve appare fin d'ora accoglibile, considerando che la gravità delle condizioni di salute di NA è tale da necessitare della costante presenza materna e da rendere difficilmente delegabili a persone terze le esigenze di accudimento.
Deve inoltre darsi atto che tra i documenti allegati al ricorso vi è dichiarazione sottoscritta dal padre della beneficiaria, sig. , di assenso alla nomina della ricorrente. Testimone_1
Ogni determinazione relativa alla definitiva apertura del procedimento ed alla nomina di amministratore di sostegno dovrà essere adottata dal giudice tutelare.
Stante la natura e l'esito del procedimento, nulla deve disporsi in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così statuisce:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Manda alla Cancelleria con onere di provvedere alle comunicazioni ed annotazioni urgenti ed alla immediata formazione di fascicolo di amministrazione di sostegno con integrale copia degli atti del procedimento per interdizione e trasmissione al Giudice Tutelare che sarà ordinariamente designato dal Presidente del Tribunale.
3. Nomina amministratore di sostegno provvisorio di nata ad [...] il Controparte_1
3.7.2007, la madre nata a [...] il [...], che autorizza in via provvisoria - Parte_1 salva ogni diversa determinazione del giudice tutelare e con obbligo di rendiconto - al compimento degli atti urgenti a tutela e nell'interesse della beneficiaria, alla prestazione del consenso a trattamenti medico-chirurgici ed all'utilizzo della somma mensile di euro 1.500,00 per le esigenze domestiche, e di cura e assistenza della figlia.
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Giudice rel.
(IA IC)
Il Presidente
(Gaia Muscato)