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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato e pubblicato ai sensi e nei termini di cui all'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3344/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MULE' ALESSANDRA elettivamente domiciliato in Torino alla VIA DROVETTI 37 il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DEMICHELIS MARA e dell'avv. BORETTO VALERIA* ( ); C.F._3 elettivamente domiciliata ad Elba in VIA ROMA N 4 presso il difensore avv. DEMICHELIS MARA
CONVENUTA
(C.F. ), con sede legale in Cologno Controparte_2 P.IVA_1
Monzese in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Per : Parte_1
“Dichiararsi cessata la materia del contendere”
Per : Controparte_1
“Condannarsi la al pagamento delle spese di resistenza ex terzo comma art 1917 e CP_2 quelle di chiamata”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia è stata proposta dal signor nei confronti Parte_1 della signora e della nella rispettiva qualità di Controparte_1 Controparte_2 proprietario e conducente la prima e di compagnia assicurativa la seconda dell'autovettura FIAT 600 targata CD*591*AG, deducendo la responsabilità della convenuta per le lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi in data 8.7.22, CP_1 che aveva visto la collisione su rotonda sita in Villastellone della predetta auto con il velocipede condotto dall'attrice.
Si è costituita in giudizio la sola convenuta la quale - per quel che Controparte_1 ancora qui rileva - nelle proprie conclusioni in via subordinata, e per il caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di essere manlevata e garantita dalla
Controparte_2
All'udienza del 4.4.2025 la difesa di parte attrice ha dichiarato che “la controversia si è definita nei confronti di con il pagamento della somma di Euro 25 mila” ed ha CP_2 chiesto dichiararsi il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire;
la difesa della convenuta ha dichiarato di voler approfittare della transazione ed Controparte_1 insistito per la condanna della al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
L'odierna udienza di discussione è stata fissata per la decisione sulla residua domanda di pagamento delle spese processuali in favore della convenuta assicurata
* * *
La dichiarazione dell'attore di essere stato integralmente tacitato della pretesa risarcitoria fatta valere con l'introduzione del presente giudizio ha effetto estintivo, per rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c., della domanda iniziale con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 5 La pronuncia dichiarativa della sopravvenuta cessazione della necessità di provvedere sulla domanda attorea non esime tuttavia dalla pronuncia sulle spese processuali del rapporto processuale non definito con la transazione, perché come detto la difesa della convenuta ha insistito ancora in sede di discussione Controparte_1 orale per la condanna al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
Occorre dunque procedersi a decisione sulle spese, con valutazione che deve necessariamente valutare la fondatezza o meno delle difese che hanno caratterizzato la costituzione in giudizio in via autonoma della conducente e proprietaria dell'automezzo, secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale
La questione è stata più volte sottolineata in giurisprudenza di legittimità, in pronunce ove ad esempio i Giudici di legittimità hanno avuto modo di ribadire che “...........venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (così ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 11 gennaio 1990 n. 46; cfr. anche Cassazione civile sez. II, 27 marzo 1999, n. 2937).
Altrettanto chiaro in giurisprudenza è l'ulteriore corollario al principio della cd. soccombenza virtuale, secondo cui - in ipotesi di cessazione della materia del contendere, e qualora ciò nonostante si renda necessaria una pronuncia sulle spese - la decisione può fondarsi su una deliberazione sommaria ed allo stato degli atti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 5 febbraio 1982 n. 653).
La ragione di ciò è agevolmente rinvenibile nel fatto che sarebbe contrario a ragioni di economia processuale, da interpretarsi alla luce del principio costituzionalizzato di sollecita definizione del processo, continuare ad istruire una causa con l'assunzione di prove costituende che si porrebbero comunque irrilevanti in quanto non preordinate a pronuncia nel merito.
Tanto premesso, per la decisione sulla domanda in ordine alle spese di lite tra assicurato e compagnia assicurativa deve aversi riguardo alla verosimile fondatezza della domanda risarcitoria azionata in citazione nei confronti di tutti gli odierni convenuti,
Nel caso di specie, la documentazione in atti, sulla base della quale la compagnia assicurativa è pervenuta alla decisione di non resistere ulteriormente in giudizio, conduce a valutare la pretesa risarcitoria come non infondata.
Quanto sopra constatato, si rileva che l'assicurazione della responsabilità civile è disciplinata in punto spese di lite dalla previsione codicistica, dall'art. 1917 cod. civ., i cui commi 1 e 3 regolano la prestazione complessiva dell'assicuratore a tale titolo, comprensiva di due distinte obbligazioni, di cui una principale e l'altra accessoria.
pagina 3 di 5 Come rilevato anche in sede di legittimità, accanto all'obbligazione principale prevista dal comma primo concernente la rifusione da parte dell'assicuratore di tutto quanto l'assicurato debba pagare al terzo danneggiato - comprensivo anche delle spese per l'accertamento e la liquidazione giudiziale del danno che, essendo stati sostenuti dal danneggiato vittorioso, debbano essergli rimborsate dal danneggiante–assicurato - sussiste una obbligazione accessoria, prevista dal comma terzo, che trova il suo necessario presupposto nell'obbligazione principale ed ha tuttavia un oggetto diverso, perché riguarda il rimborso da parte dell'assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato e – ma non è questa la situazione, essendo al stata evocata direttamente dall'attore – per CP_2
l'eventuale chiamata in giudizio della compagnia assicurativa
La ratio di quest'ultima disposizione – ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte –
“va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico-patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo, ed esplica ed esaurisce la sua funzione nei limiti in cui si tratta di tenere indenne l'assicurato delle spese sostenute per resistere all'azione civile del danneggiato. (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17315 del 11/10/2012).
L'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato (nei limiti fissati dall'art. 1917, terzo comma) - è stato ancora osservato in pronunce di legittimità - opera indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite, e trova quale unico limite "l'attualità" della domanda del terzo danneggiato in rapporto al perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti interessate nel respingerla.
L'attualità della domanda, si osserva infine, deve riferirsi al momento della instaurazione della lite, ed alla necessità ed interesse per il convenuto a contraddire.
Nel caso di specie, costituendosi con comparsa depositata in data 14.6.2024 la difesa della convenuta formulò tempestiva domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa co-convenuta, comprendente anche le spese processuali che avrebbero dovuto sostenere nel presente giudizio.
La compagnia assicurativa è rimasta contumace, e nulla ha dunque opposto o eccepito in ordine anche a siffatta domanda svolta nei suoi confronti.
Pur in presenza di causa estintiva dell'obbligazione risarcitoria - in mancanza di prova di adesione espressa ai sensi dell'art. 306 c.p.c. da tutte le parti in causa all'accordo transattivo raggiunto tra l'attore e compagnia assicurativa anche in punto spese legali - detto accordo non può essere opposto all'assicurata legittimamente costituitosi in giudizio, e la compagnia assicuratrice non può pertanto sottrarsi all'obbligo previsto dalla norma sopra richiamata.
pagina 4 di 5 Ciò a prescindere, come detto, dalla soccombenza virtuale della medesima assicurata rispetto alla domanda principale, perché rilevante ai fini della presente decisione sulle spese tra assicurato e proprio assicuratore è unicamente l'attualità e fondatezza della pretesa azionata nei loro confronti dal terzo danneggiato al momento dell'instaurazione della lite.
Per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata cessata tra tutte le parti la materia del contendere, ed in accoglimento della specifica domanda reiterata dalla difesa della convenuta la va condannata al rimborso Controparte_1 Controparte_2 delle spese dalla medesima sostenute nella misura che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio oggetto della domanda, in applicazione del criterio c.d. del petitum (Cass. S.U. 19014/07), avuto riguardo all'attività espletata e tenuto conto della tariffa professionale vigente - si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna la a rimborsare alla convenuta le Parte_2 Controparte_1 spese del presente giudizio che, in considerazione del valore della causa e dell'attività prestata liquida in Euro 4.500,00 quale compenso professionale – di cui Euro 1.700,00 per la fase di studio, Euro 1.300,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.500,00 per la fase della decisione - ed euro 518,00 per esposti, da maggiorarsi di IVA , CPA ed accessori e successive occorrende come per legge
Torino, 9 giugno 2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato e pubblicato ai sensi e nei termini di cui all'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3344/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MULE' ALESSANDRA elettivamente domiciliato in Torino alla VIA DROVETTI 37 il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DEMICHELIS MARA e dell'avv. BORETTO VALERIA* ( ); C.F._3 elettivamente domiciliata ad Elba in VIA ROMA N 4 presso il difensore avv. DEMICHELIS MARA
CONVENUTA
(C.F. ), con sede legale in Cologno Controparte_2 P.IVA_1
Monzese in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Per : Parte_1
“Dichiararsi cessata la materia del contendere”
Per : Controparte_1
“Condannarsi la al pagamento delle spese di resistenza ex terzo comma art 1917 e CP_2 quelle di chiamata”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia è stata proposta dal signor nei confronti Parte_1 della signora e della nella rispettiva qualità di Controparte_1 Controparte_2 proprietario e conducente la prima e di compagnia assicurativa la seconda dell'autovettura FIAT 600 targata CD*591*AG, deducendo la responsabilità della convenuta per le lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi in data 8.7.22, CP_1 che aveva visto la collisione su rotonda sita in Villastellone della predetta auto con il velocipede condotto dall'attrice.
Si è costituita in giudizio la sola convenuta la quale - per quel che Controparte_1 ancora qui rileva - nelle proprie conclusioni in via subordinata, e per il caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di essere manlevata e garantita dalla
Controparte_2
All'udienza del 4.4.2025 la difesa di parte attrice ha dichiarato che “la controversia si è definita nei confronti di con il pagamento della somma di Euro 25 mila” ed ha CP_2 chiesto dichiararsi il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire;
la difesa della convenuta ha dichiarato di voler approfittare della transazione ed Controparte_1 insistito per la condanna della al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
L'odierna udienza di discussione è stata fissata per la decisione sulla residua domanda di pagamento delle spese processuali in favore della convenuta assicurata
* * *
La dichiarazione dell'attore di essere stato integralmente tacitato della pretesa risarcitoria fatta valere con l'introduzione del presente giudizio ha effetto estintivo, per rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c., della domanda iniziale con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 5 La pronuncia dichiarativa della sopravvenuta cessazione della necessità di provvedere sulla domanda attorea non esime tuttavia dalla pronuncia sulle spese processuali del rapporto processuale non definito con la transazione, perché come detto la difesa della convenuta ha insistito ancora in sede di discussione Controparte_1 orale per la condanna al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
Occorre dunque procedersi a decisione sulle spese, con valutazione che deve necessariamente valutare la fondatezza o meno delle difese che hanno caratterizzato la costituzione in giudizio in via autonoma della conducente e proprietaria dell'automezzo, secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale
La questione è stata più volte sottolineata in giurisprudenza di legittimità, in pronunce ove ad esempio i Giudici di legittimità hanno avuto modo di ribadire che “...........venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (così ex plurimis Cassazione civile, sez. lav., 11 gennaio 1990 n. 46; cfr. anche Cassazione civile sez. II, 27 marzo 1999, n. 2937).
Altrettanto chiaro in giurisprudenza è l'ulteriore corollario al principio della cd. soccombenza virtuale, secondo cui - in ipotesi di cessazione della materia del contendere, e qualora ciò nonostante si renda necessaria una pronuncia sulle spese - la decisione può fondarsi su una deliberazione sommaria ed allo stato degli atti (cfr. Cassazione civile, sez. I, 5 febbraio 1982 n. 653).
La ragione di ciò è agevolmente rinvenibile nel fatto che sarebbe contrario a ragioni di economia processuale, da interpretarsi alla luce del principio costituzionalizzato di sollecita definizione del processo, continuare ad istruire una causa con l'assunzione di prove costituende che si porrebbero comunque irrilevanti in quanto non preordinate a pronuncia nel merito.
Tanto premesso, per la decisione sulla domanda in ordine alle spese di lite tra assicurato e compagnia assicurativa deve aversi riguardo alla verosimile fondatezza della domanda risarcitoria azionata in citazione nei confronti di tutti gli odierni convenuti,
Nel caso di specie, la documentazione in atti, sulla base della quale la compagnia assicurativa è pervenuta alla decisione di non resistere ulteriormente in giudizio, conduce a valutare la pretesa risarcitoria come non infondata.
Quanto sopra constatato, si rileva che l'assicurazione della responsabilità civile è disciplinata in punto spese di lite dalla previsione codicistica, dall'art. 1917 cod. civ., i cui commi 1 e 3 regolano la prestazione complessiva dell'assicuratore a tale titolo, comprensiva di due distinte obbligazioni, di cui una principale e l'altra accessoria.
pagina 3 di 5 Come rilevato anche in sede di legittimità, accanto all'obbligazione principale prevista dal comma primo concernente la rifusione da parte dell'assicuratore di tutto quanto l'assicurato debba pagare al terzo danneggiato - comprensivo anche delle spese per l'accertamento e la liquidazione giudiziale del danno che, essendo stati sostenuti dal danneggiato vittorioso, debbano essergli rimborsate dal danneggiante–assicurato - sussiste una obbligazione accessoria, prevista dal comma terzo, che trova il suo necessario presupposto nell'obbligazione principale ed ha tuttavia un oggetto diverso, perché riguarda il rimborso da parte dell'assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato e – ma non è questa la situazione, essendo al stata evocata direttamente dall'attore – per CP_2
l'eventuale chiamata in giudizio della compagnia assicurativa
La ratio di quest'ultima disposizione – ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte –
“va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico-patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo, ed esplica ed esaurisce la sua funzione nei limiti in cui si tratta di tenere indenne l'assicurato delle spese sostenute per resistere all'azione civile del danneggiato. (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17315 del 11/10/2012).
L'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato (nei limiti fissati dall'art. 1917, terzo comma) - è stato ancora osservato in pronunce di legittimità - opera indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite, e trova quale unico limite "l'attualità" della domanda del terzo danneggiato in rapporto al perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti interessate nel respingerla.
L'attualità della domanda, si osserva infine, deve riferirsi al momento della instaurazione della lite, ed alla necessità ed interesse per il convenuto a contraddire.
Nel caso di specie, costituendosi con comparsa depositata in data 14.6.2024 la difesa della convenuta formulò tempestiva domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa co-convenuta, comprendente anche le spese processuali che avrebbero dovuto sostenere nel presente giudizio.
La compagnia assicurativa è rimasta contumace, e nulla ha dunque opposto o eccepito in ordine anche a siffatta domanda svolta nei suoi confronti.
Pur in presenza di causa estintiva dell'obbligazione risarcitoria - in mancanza di prova di adesione espressa ai sensi dell'art. 306 c.p.c. da tutte le parti in causa all'accordo transattivo raggiunto tra l'attore e compagnia assicurativa anche in punto spese legali - detto accordo non può essere opposto all'assicurata legittimamente costituitosi in giudizio, e la compagnia assicuratrice non può pertanto sottrarsi all'obbligo previsto dalla norma sopra richiamata.
pagina 4 di 5 Ciò a prescindere, come detto, dalla soccombenza virtuale della medesima assicurata rispetto alla domanda principale, perché rilevante ai fini della presente decisione sulle spese tra assicurato e proprio assicuratore è unicamente l'attualità e fondatezza della pretesa azionata nei loro confronti dal terzo danneggiato al momento dell'instaurazione della lite.
Per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata cessata tra tutte le parti la materia del contendere, ed in accoglimento della specifica domanda reiterata dalla difesa della convenuta la va condannata al rimborso Controparte_1 Controparte_2 delle spese dalla medesima sostenute nella misura che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio oggetto della domanda, in applicazione del criterio c.d. del petitum (Cass. S.U. 19014/07), avuto riguardo all'attività espletata e tenuto conto della tariffa professionale vigente - si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna la a rimborsare alla convenuta le Parte_2 Controparte_1 spese del presente giudizio che, in considerazione del valore della causa e dell'attività prestata liquida in Euro 4.500,00 quale compenso professionale – di cui Euro 1.700,00 per la fase di studio, Euro 1.300,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.500,00 per la fase della decisione - ed euro 518,00 per esposti, da maggiorarsi di IVA , CPA ed accessori e successive occorrende come per legge
Torino, 9 giugno 2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
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