Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 18/04/2025, n. 7714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7714 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07714/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11788/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11788 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL SC, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
− dell'elenco pubblicato in data 17 giugno 2022, recante gli esiti della prova preselettiva del concorso indetto con il decreto n. 34 in data 21 febbraio 2022, svoltasi dal 8 al 14 giugno 2022;
− dell'elenco pubblicato in data 6 luglio 2022, recante gli esiti della prova preselettiva del concorso indetto con il decreto n. 34 in data 21 febbraio 2022, svoltasi dal 8 al 14 giugno 2022;
− dell'elenco pubblicato in data 19 luglio 2022, recante i nominativi degli ammessi alle prove motorio-attitudinali del concorso indetto con il decreto n. 34 in data 21 febbraio 2022, svoltasi dal 8 al 14 giugno 2022;
− di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e di quelli eventualmente non conosciuti, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 giugno 2023:
- del decreto dipartimentale n. 207 in data 17 aprile 2023 e dei relativi allegati A e B, pubblicati con Bollettino Ufficiale n. 1/14 bis in data 18 aprile 2023, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- del decreto dipartimentale n. 381 in data 19 maggio 2023 e dei relativi allegati A e B, pubblicati con Bollettino Ufficiale n. 1/21 bis in data 19 maggio 2023, con cui è stata approvata la rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e di quelli eventualmente non conosciuti, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 aprile 2024:
- del decreto dipartimentale n. 57 in data 5 febbraio 2024, pubblicato con Bollettino Ufficiale n. 1-6 in data 7 febbraio 2024, con cui è stata approvata l'ulteriore rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e di quelli eventualmente non conosciuti, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno/Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Vista la memoria del 28 novembre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il sig. SC ha preso parte al concorso, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto dipartimentale n. 34 del 21 febbraio 2022.
2. Dopo aver appreso di non aver superato la prova preselettiva prevista dall’art. 7 del bando di concorso e aver presentato istanza di accesso agli atti per acquisire copia di tutti gli atti della commissione con i quali è stata regolamentata la scelta delle domande, il sig. SC si è rivolto a questo T.a.r. per chiedere l’annullamento degli esiti della prova e dell’elenco degli ammessi alle successive prove motorio-attitudinali sulla base di un unico motivo di ricorso, teso a contestare, in sintesi, sia la presenza nel questionario a lui somministrato di 2 domande estranee alla materia “Storia d’Italia dal 1861 ad oggi” (prevista dall’art. 7 del bando di concorso) ‒ costituite dal quesito n. 37 “A seguito della Seconda Guerra del Golfo, svoltasi nel 2003, in Iraq è scoppiata la guerra civile tra le due maggiori confessioni religiose islamiche irachene. Quali?” e dal quesito n. 38 “Il 25 gennaio 2015 qual era il leader del partito di sinistra anti-austerità Syriza che ha vinto le elezioni in Grecia?” (quesito n. 38) ‒ sia le modalità di svolgimento della prova “spalmata” su più giorni e, quindi, idonee ad avvantaggiare i candidati degli ultimi giorni a causa della conoscenza delle domande somministrate ai candidati dei primi giorni.
3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, eccependo, prima ancora che l’infondatezza, l’inammissibilità del ricorso, alla luce del punteggio riportato dal ricorrente, pari a 20,04, tale che «pur ove avesse risposto correttamente ai due quesiti in contestazione -ovvero ad altri due in luogo di essi- comunque non avrebbe raggiunto il punteggio utile di 25,69: sicché non risulta neanche integrato il presupposto dell’interesse a ricorrere…» .
4. Il ricorso è stato, quindi, integrato da motivi aggiunti avverso la graduatoria pubblicata il 17 aprile 2023 e la successiva rettifica del 19 maggio 2023, di cui, oltre all’invalidità derivata dagli atti già impugnati, il sig. SC ha denunciato anche autonomi profili di illegittimità, avendo rilevato l’inserimento all’interno della stessa di candidati con età superiore ai 26 anni – limite previsto in via generale dall’art. 2 del d.m. 5 novembre 2019, n. 167 ‒ e non rientranti nelle categorie beneficiarie di limiti d’età più alti.
5. Il ricorrente ha, poi, depositato ulteriori motivi aggiunti avverso il decreto dipartimentale n. 57 del 5 febbraio 2024, recante una nuova rettifica della graduatoria finale del concorso, per illegittimità derivata.
6. Da ultimo, in data 28 novembre 2024, il sig. SC ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
7. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa è passata in decisione.
8. Può prescindersi dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente per l’esistenza di una più liquida ragione di improcedibilità.
Considerato, infatti, che la richiesta depositata dal difensore del ricorrente, pur priva delle formalità richieste dall’art. 84, co. 1, 2 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia, attesta, comunque, il venir meno di una condizione dell’azione, nella specie l’interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5457), deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Data la pronuncia in rito, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO