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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1049/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
VI ES Presidente
AR NI Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2025, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio;
promossa da:
( ), nato in [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Luca Polita, per procura in atti;
RICORRENTE contro
( ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Cosimi per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI precisate dalle parti all'udienza del 29/10/2025, richiamando quelle contenute nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 30/09/2025, che, a loro volta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo cui parte resistente aveva aderito, ovvero:
“dichiarare […] la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato addì 05/06/1993, in IM, tra il Sig. e la Sig.ra ”; Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad IM (AN) in data 05/06/1993 con
Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto che:
- dall'unione erano nati due figli, ed , entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- in seguito al venir meno dell'affectio coniugalis, veniva presentato ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, concluso con sentenza n. 715 del 19/04/2007;
- ad onta della sua precarietà economica, non intendeva chiedere forme di contributo economico alla moglie, cui, parimenti, in ragione di tali sue condizioni economico- reddituali, nessun assegno poteva essere riconosciuto.
2. Si è costituita in giudizio dichiarando di non opporsi alla domanda Controparte_1 di divorzio e aderendo, quindi, alle conclusioni già dispiegate da parte ricorrente;
ha addotto, invero, che la figlia delle parti, , contrariamente a quanto sostenuto da Persona_3 controparte, non fosse economicamente indipendente, chiedendo che ciò venisse precisato in sentenza, pur non avanzando domande di contributo al di lei mantenimento.
3. All'udienza del 29/10/2025 è stato chiarito che la figlia , invero, convive non Per_1 solo con la madre ma anche con il suo compagno che provvede al di lei mantenimento1. Quindi, nel corso della medesima udienza, le parti hanno richiamato le conclusioni già precisate, così chiedendo la sola pronuncia sul vincolo, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il giudice istruttore, pertanto, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza parziale n. 506 di data 03/03/2005 (a cui è seguita la sentenza n. 715/2007 sulle domande accessorie proposte dalle parti) il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il 24/03/2003.
Risulta, dunque, ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza Presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della L. n. 898/1970; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. 1 Appare, dunque, evidente, anche in ragione del principio di autoresponsabilità, che la figlia - che ha costituito una propria famiglia insieme al compagno, da cui ha pure avuto due figli - debba considerarsi indipendente, come invero ammesso dalla stessa parte resistente, laddove ha riferito che alle esigenze della figlia provvede il compagno, tenendo, peraltro, a precisare che la stessa “anche qualora ne avesse avuto diritto non avrebbe comunque mai chiesto nulla al padre a titolo di mantenimento”. pagina 2 di 3 Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla volontà al riguardo espressa da entrambi.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad IM (AN) in data 05/06/1993 e trascritto nel Registro dello Stato civile di detto Comune al n. 38, parte 2, serie A dell'anno 1993.
5. In ragione della definizione concordata del procedimento e, dunque, in assenza di soccombenza dell'una o dell'altra parte, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e/o istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad IM (AN) in data 05/06/1993 tra e e trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1 di matrimonio di detto Comune, al n. 38 parte 2, serie A dell'anno 1993;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IM (AN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5/XI/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AR NI VI ES
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
VI ES Presidente
AR NI Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2025, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio;
promossa da:
( ), nato in [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Luca Polita, per procura in atti;
RICORRENTE contro
( ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Cosimi per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI precisate dalle parti all'udienza del 29/10/2025, richiamando quelle contenute nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 30/09/2025, che, a loro volta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo cui parte resistente aveva aderito, ovvero:
“dichiarare […] la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato addì 05/06/1993, in IM, tra il Sig. e la Sig.ra ”; Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad IM (AN) in data 05/06/1993 con
Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto che:
- dall'unione erano nati due figli, ed , entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- in seguito al venir meno dell'affectio coniugalis, veniva presentato ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, concluso con sentenza n. 715 del 19/04/2007;
- ad onta della sua precarietà economica, non intendeva chiedere forme di contributo economico alla moglie, cui, parimenti, in ragione di tali sue condizioni economico- reddituali, nessun assegno poteva essere riconosciuto.
2. Si è costituita in giudizio dichiarando di non opporsi alla domanda Controparte_1 di divorzio e aderendo, quindi, alle conclusioni già dispiegate da parte ricorrente;
ha addotto, invero, che la figlia delle parti, , contrariamente a quanto sostenuto da Persona_3 controparte, non fosse economicamente indipendente, chiedendo che ciò venisse precisato in sentenza, pur non avanzando domande di contributo al di lei mantenimento.
3. All'udienza del 29/10/2025 è stato chiarito che la figlia , invero, convive non Per_1 solo con la madre ma anche con il suo compagno che provvede al di lei mantenimento1. Quindi, nel corso della medesima udienza, le parti hanno richiamato le conclusioni già precisate, così chiedendo la sola pronuncia sul vincolo, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il giudice istruttore, pertanto, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza parziale n. 506 di data 03/03/2005 (a cui è seguita la sentenza n. 715/2007 sulle domande accessorie proposte dalle parti) il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il 24/03/2003.
Risulta, dunque, ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza Presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della L. n. 898/1970; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. 1 Appare, dunque, evidente, anche in ragione del principio di autoresponsabilità, che la figlia - che ha costituito una propria famiglia insieme al compagno, da cui ha pure avuto due figli - debba considerarsi indipendente, come invero ammesso dalla stessa parte resistente, laddove ha riferito che alle esigenze della figlia provvede il compagno, tenendo, peraltro, a precisare che la stessa “anche qualora ne avesse avuto diritto non avrebbe comunque mai chiesto nulla al padre a titolo di mantenimento”. pagina 2 di 3 Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla volontà al riguardo espressa da entrambi.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad IM (AN) in data 05/06/1993 e trascritto nel Registro dello Stato civile di detto Comune al n. 38, parte 2, serie A dell'anno 1993.
5. In ragione della definizione concordata del procedimento e, dunque, in assenza di soccombenza dell'una o dell'altra parte, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e/o istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad IM (AN) in data 05/06/1993 tra e e trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1 di matrimonio di detto Comune, al n. 38 parte 2, serie A dell'anno 1993;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IM (AN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5/XI/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AR NI VI ES
pagina 3 di 3