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8 dicembre 2012
8 dicembre 2012
Art. 243-ter. (( (Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali) )) (( 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le citta' metropolitane, e della disponibilita' annua del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale. ))
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le citta' metropolitane, e della disponibilita' annua del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale. ))
Commentari • 36
- 1. Il fondo di rotazione non può essere usato per la competenza. Occorre modifica del principio contabileGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 28 agosto 2024 · 193.55862
[…] “per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 , […] il quale prevede che “Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, […] “nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse attribuibili agli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 […]
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Giurisprudenza • 107
- 1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/09/2022, n. 1530Provvedimento: […] In secondo luogo, la Commissione straordinaria avrebbe omesso di valutare la possibilità di approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243- ter d.lgs. n. 267/2000 […]Leggi di più...
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