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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 27 marzo 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2282.23 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
nata il [...] a [...], residente ivi in via Pio XII n. 33, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti , dagli avv. Giuseppe e Stefania Spagnuolo, con domicilio eletto nel loro studio a Salerno in corso Garibaldi n. 194
Ricorrente
E
- con sede legale in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell in uno al suo procuratore Avv. Lelio Maritato, che lo CP_1
rappresenta e difende in forza di procura generale ad litem del 23.1.23 n.37590 Rep. per notar
[...]
di Fiumicino Per_1
Resistente
Avente ad oggetto: indebito pensionistico Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20.04.2023 la ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione cat. VO n. 10062605 con decorrenza dall'1.1.2021 ; che con raccomandata del 20.10.2022
l' le comunicava che la pensione a lei intestata era stata ricalcolata dal 1.1.2021 e che il ricalcolo CP_1
comprendeva la variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione ,
l'incumulabilità prevista dall'art. 14 , comma 3 , d.l. 4/2019 con redditi da lavoro dipendente e autonomo e che la pensione veniva liquidata in applicazione dell'art. 14 d.l.4/2019 ( pensione quota
100) ; che con successiva raccomandata del 24.10.2022 l comunicava un indebito per ratei di CP_1
pensione non spettanti per il periodo 1.1-30.11.2022, per un totale di € € 23.349,81, perché sarebbe risultato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dal 22.7.2022 , i cui redditi sarebbero stati incompatibili con la pensione in godimento;
che la pensione , riconosciuta dal gennaio 2021 nella misura lorda mensile di € 2.126,88 veniva sospesa a decorrere dal gennaio 2022 e ciò in quanto ella avrebbe percepito un reddito di lavoro di € 288,00 nel mese di luglio 2022 e di € 288,00 nel mese di agosto 2022 a titolo di compenso per collaborazione coordinata e continuativa. Precisava di aver
CP_ proposto ricorso ex art. 46 della L. 88/1989 al Comitato Provinciale ma senza esito. La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento in quanto affermava di non aver svolto alcuna attività lavorativa nel periodo luglio/agosto 2022 e che le somme riscosse in tale periodo avrebbero trovato causa e imputazione al periodo in cui era ancora in servizio e , più precisamente esse avrebbero rappresentato un rimborso spese per la sua partecipazione al Consiglio di Amministrazione nell'anno
2020 , anno in cui il predetto rimborso spese non era stato corrisposto a causa della pandemia;
che la conferma di tale imputazione sarebbe emersa anche dalla registrazione dell' nel cassetto della CP_1 gestione separata per l'anno 2020 con riferimento alla indennità riferita a luglio e agosto 2020 .
Per tali ragioni la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro “perché questi voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti ( sede di CP_1
CP_ Battipaglia) e dichiarare illegittimo il provvedimento adottato dall' in data 20.10.2022 di modifica dell'avvenuto riconoscimento del trattamento pensionistico e la conseguente richiesta di ripetizione di indebito oggettivo del 24.10.2022 riferito alle quote di pensione da gennaio a novembre
2022, con tutte le conseguenze di legge per il ripristino del trattamento pensionistico, con il riconosci- mento degli arretrati maturati e sospesi da gennaio a novembre 2022 e la corresponsione dei rati da dicembre al momento di ripristino dell'erogazione mensile, con gli interessi moratori sino all'effettivo soddisfo e la condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali in base alla notula prodotta secondo i parametri del D.M. 148/2022, con distrazione a favore dei costituiti difensori”. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'infondatezza del ricorso atteso che la pensione non era cumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000,00 annui ex art. 14, co.3 del
D.L. n. 4 del 2019. Specificava che il cumulo con redditi vietati comportava la sospensione del pagamento della pensione, avendo l'istituto riscontrato e comunicato tempestivamente – e quindi entro l'anno successivo a quello nel quale era stata resa la dichiarazione da parte del pensionato-
l'incompatibilità tra la percezione del trattamento pensionistico con quota 100 e la sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a partire da luglio 2022. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita con il libero interrogatorio della ricorrente e l'escussione come teste del responsabile dell'ufficio attività successive primo pagamento . CP_1
All'odierna udienza , il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
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Nonostante la non condivisibilità di molti dei rilievi sollevati in ricorso , la domanda proposta dalla ricorrente merita comunque accoglimento.
Abbiamo anticipato nella parte narrativa della presente decisione che l' , con provvedimento CP_1
del 24.10.2022 , comunicava alla ricorrente che da un ricalcolo della pensione categoria VO, causa l' “incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi da collaborazione coordinata e continuativa ”, era derivato un indebito pari ad euro 23.349,81 corrispondente ai ratei pensionistici percepiti dalla ricorrente da gennaio a novembre 2022 , di qui la domanda proposta dalla signora per contestare il diritto dell' al recupero dei ratei pensionistici giù Pt_1 CP_1
corrisposti .
Ciò posto, rileva richiamare la cornice normativa e giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie in esame.
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale sia connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce della Cost., art. 38 - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte Cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).
Le disposizioni che vengono in rilievo, e costituiscono la cornice normativa dell'obbligazione restitutoria della quale si controverte, sono contenute nella L. n. 88 del 1989, artt. 52 e nella L. n. 412 del 1991, 13, sulle quali la Suprema Corte più volte è stata interpellata per chiarirne il perimetro.
La L. n. 88 cit., art. 52 costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico.
Nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti,
i mezzadri e colini), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.
L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera della legge n. 412 del 1991, art. 13, (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione della Cost., artt. 3 e 38) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato;b) la comunicazione all'interessato ; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente
(v. Cass. n. 17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 10337 del 18/04/2023 ; Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del
2020).
Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica CP_1
indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama Cass. n. 17417 del 2016 cit.).
La norma ha, altresì, introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (L. n. 412-1991, art. 13, comma 2), il cui rigore è stato attenuato dal D.L. n. 5 del 2012, art. 16 comma 8 (c.d. decreto semplificazioni), che ha inserito un comma 2-bis all'art. 13.
Così ricostruito il tessuto normativo, per come interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ad avviso del giudicante, nel caso di specie deve escludersi in primo luogo la ricorrenza della terza delle anzidette condizioni, non essendo l'errore del provvedimento di liquidazione di cui si discorre imputabile all'ente previdenziale.
Si è da tempo affermato che la parificazione al dolo della omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti - incidenti sul diritto o sulla misura della pensione- che non siano già conosciuti dall'ente competente, effettuata dall'articolo 13 co.1 L. 412/1991, costituisce "identificazione autentica' della nozione di dolo e "principio generale di settore" e che, viceversa, quando sia l'istituto ad omettere di valutare dati di cui esso già disponga si configura una ipotesi di errore imputabile.
Sicchè il criterio per la imputabilità dell'errore all'ente erogatore della prestazione è la conoscenza o meno da parte dell' ente dei dati rilevanti alla corretta liquidazione della pensione.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa in cui parte attrice avrebbe percepito redditi da attività di collaborazione coordinata e continuativa nell'anno 2022, l' ha proceduto alla sospensione della CP_1
prestazione soltanto dopo aver avuto conoscenza dei redditi percepiti dalla ricorrente e , pertanto , la non conoscibilità di tali dati rende l'errore nella erogazione della prestazione non imputabile all'ente. CP_ Quanto alla sussistenza del dolo che legittima la pretesa restitutoria dell' escludendo di per sé un legittimo affidamento del pensionato che possa dichiararsi meritevole di tutela, occorre richiamare il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'elemento intenzionale s'identifica con la semplice consapevolezza dell'effettiva insussistenza del diritto, senza che sia richiesta la dimostrazione che il percettore ha tenuto comportamenti ingannevoli nei confronti dell'ente erogatore;
in altri termini, il comportamento omissivo si configura in danno del pensionato anche nel caso di un errore posto in essere dal soggetto erogatore e pur se basato su sua negligenza.
Di seguito si richiamano i principi di diritto affermati dalla Corte regolatrice e rivolti a circoscrivere i confini dell'accertamento della sussistenza della volontà dolosa in capo al pensionato che abbia percepito indebitamente un trattamento previdenziale: "In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza" (così Cass. n. 22081 del 2021); ed ancora:
"In tema d'indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente"(Cass. n. 8731 del 2019).
Pertanto, nella fattispecie che ci occupa, la mancata comunicazione all' dei mutamenti CP_1
intervenuti nella condizione lavorativa e reddituale del pensionato si risolve nell'intenzione di conseguire un vantaggio non spettante, per legge, perché vietato (il cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ) e investe un fatto causativo della cessazione o rimodulazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, senza la collaborazione attiva del pensionato, e il silenzio di chi ha l'obbligo di rendere una dichiarazione, si traduce nella consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione dello svolgimento di una prestazione lavorativa (cfr., fra le altre, Cass. 17 maggio 2013, n.12097; Cass 1170/2018).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ad avviso del giudicante, non si ravvisano i presupposti legittimanti la pretesa irripetibilità dell'indebito in esame.
A questo punto , pertanto , non rimane che esaminare le ragioni che hanno determinato il recupero dell'indebito da parte dell . CP_1
CP_ Ebbene, nel caso di specie, l' con provvedimento del 20.10.2022 comunicava alla ricorrente che da un ricalcolo della pensione categoria VO, causa l' “incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3 del D.L.4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ”, era derivato, fino al 30.11.2022, un indebito pari ad euro 23.349,81 .
Con successivo provvedimento del 24.10 .2022 l precisava che i redditi incumulabili CP_1 derivavano da un'attività di collaborazione coordinata e continuativa asseritamente svolta dalla ricorrente a decorrere dal luglio 2022 .
E poiché è incontestato che la ricorrente è titolare della pensione di vecchiaia anticipata “Quota 100”
, l ha proceduto alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero dei ratei corrisposti CP_1
nel periodo gennaio/novembre 2022 .
La ricorrente, dunque, ha ricevuto l'accertamento di indebito ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.L.
4/19 (“Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi”) che prevede: “1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, CP_1
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. […]
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione
e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui."
La circolare n. 117 del 9.08.19 sul punto afferma testualmente “Il pagamento della pensione è CP_1 sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento. Ai fini dell'accertamento dell'incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all' un'apposita dichiarazione (mod. CP_1
“Qu. 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a €5.000,00 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale.
A seguito di tale segnalazione, l' provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al CP_1 recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all'anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti.
Orbene , nella specie , per negare il diritto dell' al recupero dei ratei pensionistici corrisposti CP_1 nell'anno 2022 , la ricorrente sostiene che i compensi percepiti in tale anno non sarebbero riferibili ad attività lavorativa da lei prestata nel predetto anno , e quindi successivamente al collocamento in quiescenza , ma unicamente a rimborsi spesa a lei corrisposti dalla società quale componente del consiglio di amministrazione ed imputabili all'anno 2020 , anno durante il quale , a causa delle difficoltà pandemiche nulla era stato corrisposto .
L'eccezione , tuttavia , appare assolutamente sfornita di prova .
Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, ord. n. 285, 09/01/2019), il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica;
pertanto, ad esso non si applicano né l'articolo 36 della Costituzione (diritto del lavoratore alla retribuzione), né l'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. (individuazione delle controversie individuali di lavoro). Al di fuori delle ipotesi di gratuità espressamente previste, l'incarico è oneroso con l'applicazione dell'articolo 2389 c.c., pertanto, in assenza di una specifica previsione statutaria,
l'assemblea ordinaria, in occasione della loro nomina, ovvero con una successiva deliberazione, determina il compenso spettante all'organo amministrativo.
In assenza di previsione statutaria, è necessaria una deliberazione specifica del compenso in favore dell'organo amministrativo (Cassazione SS. UU. sent. n. 21933, 29/08/2008). I Giudici hanno affermato che è necessaria una specifica delibera assembleare avente all'ordine del giorno la fissazione del compenso in favore dell'organo amministrativo. Non è ammissibile una deliberazione implicita in tal senso, quale ad esempio l'approvazione del bilancio nei cui costi figura il compenso dell'organo amministrativo. Le sezioni unite ritengono che debba essere preferito l'orientamento che ritiene necessaria l'esplicita delibera assembleare di determinazione dei compensi e che nega che tale delibera possa considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio. (…) È pertanto evidente che la violazione dell'art. 2389 c.c., sul piano civilistico, da luogo a nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa, nullità che, per il principio stabilito dall'art. 1423 c.c., non è suscettibile di convalida (…) Peraltro, dall'art. 2364 c.c. emerge con chiarezza che la legge considera le deliberazioni di approvazioni del bilancio (n. 1) e quelle di determinazioni dei compensi degli amministratori (n. 3) come aventi oggetti e contenuti diversi e distinti (Cass. n. 2672/1968), l'una essendo diretta a controllare la legittimità di un atto di competenza degli amministratori, "approvandolo" o non "approvandolo", l'altra avendo la funzione di "determinare" o "stabilire" (art. 2389 c.c.) il compenso''.
Sennonché , nel caso che ci occupa , nonostante la ricorrente affermi che i compensi percepiti nell'anno 2022 corrisponderebbero a rimborsi spese dell'anno 2020 , tale affermazione rimane sfornita di idonea prova , mancando in atti la delibera assembleare che attribuisce i predetti compensi
. Va aggiunto , tra l'altro , che non è stata neppure prodotta una delibera dell'anno 2020 che avrebbe procrastinato l'attribuzione del rimborso spese ad un periodo successivo a quello di rilevata crisi economica , delibera che , peraltro , contrasterebbe con il principio di cassa vigente in materia di compensi spettanti agli amministratori . L'art. 95 , comma 5, T.U.I.R. prevede infatti la deducibilità dei compensi spettanti in favore degli amministratori secondo il principio di cassa allargato , sicchè sono deducibili per la società nel periodo di imposta di maturazione soltanto quelli liquidati entro il
12 gennaio dell'anno successivo . Pertanto , in assenza della liquidazione nei termini previsti , è necessario operare una variazione in aumento pari all'importo deliberato , ma non pagato , e di ciò non vi è traccia in atti .
E dunque , in assenza della documentazione sopra indicata , la sola dichiarazione del legale rapp.te della società non appare idonea a dimostrare la imputabilità all'anno 2020 degli importi percepiti dalla ricorrente nell'anno 2022. Se dunque la domanda è stata accolta non è perché redditi percepiti nell'anno 2022 sono riferibili ad una anno precedente il collocamento in quiescenza .
Risulta invece tardiva , e dunque inammissibile in quanto sollevata solo nelle note difensive ,
CP_ l'eccezione di sproporzione del provvedimento adottato dall' nel richiedere la restituzione dell'intera pensione corrisposta nell'anno 2022 a fronte di un bassissimo reddito asseritamente percepito nel predetto anno .
Sul punto , comunque , occorre richiamare la sentenza della Consulta (n. 234/2022) la quale, nella dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la cosiddetta “quota 100” – a far tempo dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia – con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il relativo ammontare, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, ha espresso dei concetti in grado di orientare il ragionamento di questo giudice.
Il Giudice delle leggi, nel valorizzare l'eccezionalità dello strumento previdenziale di cui si discorre, ha evidenziato che “La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa
Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego –
NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”.
E dunque, ad avviso del giudicante, la violazione del divieto di cumulo non può comportare la sospensione del trattamento pensionistico solo per i mesi in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro
(e non per l'intero anno solare in cui tali redditi sono stati percepiti), in quanto ciò sarebbe in aperto contrasto con la ratio della pensione anticipata a “quota 100”, che consiste nel garantire flessibilità in uscita a coloro che intendono usufruire del trattamento pensionistico in data anteriore a quella prevista dalla disciplina ordinaria, e di favorire il ricambio generazionale, a fronte di un costo significativo per l'intero sistema previdenziale.
Nella disciplina della pensione anticipata a “quota 100”, infatti, la percezione di redditi da lavoro rileva quale evento impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro. Siamo in presenza di un trattamento pensionistico anticipato che, prescindendo dall'età pensionabile, costituisce un beneficio discrezionalmente concesso dal legislatore che ben può essere limitato al solo caso di cessazione effettiva dell'attività lavorativa, essendo rimessa al pensionato la scelta tra la sospensione del trattamento pensionistico e la rinuncia ad avviare un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
A fronte di emergenze finanziarie, l'obiettivo primario di una misura pensionistica temporanea era quello di favorire un ricambio generazionale nelle attività produttive, consentendo la flessibilità in uscita soltanto a quanti intendessero abbandonare pressoché integralmente l'attività lavorativa.
Ebbene, conformemente allo spirito della legge, il legislatore ha previsto la non cumulabilità della pensione quota 100 “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nei limite di 5.000 euro lordi annui”, facendo riferimento ai redditi e non ai periodi di lavoro, in quanto è l'intero periodo annuale del reddito a spiegare efficacia sul divieto di cumulo.
Pertanto, la misura “annuale” della non cumulabilità è indicata dalla stessa norma, sebbene con riferimento alla ipotesi diversa della cumulabilità.
Come condivisibilmente si legge nella sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 356/2023), laddove si ritenesse che, nel caso di percezione di redditi da lavoro dipendente relativamente a una certa annualità, i ratei di pensione non dovuti sarebbero solo quelli relativi ai mesi coperti dall'attività lavorativa e non tutto l'arco temporale di quell'annualità, si frusterebbe la ratio della pensione quota
100, in quanto si contemplerebbero “frazioni dell'anno in cui sarebbe possibile per l'interessato percepire la pensione e altre in cui sarebbe possibile sostentarsi grazie al reddito da lavoro, come in forza di un meccanismo a corrente alternata della prestazione previdenziale, in grado, in fondo, di lederne i presupposti e gli effetti ad essi collegati”.
In tal modo, il pensionato potrebbe valutare di volta in volta se rischiare l'indebito a fronte di una prospettiva di maggior guadagno, e ciò si pone, come detto, in palese contrasto con la ratio della norma.
Ritiene inoltre questo giudice che l'obbligo restitutorio in esame non è una “sanzione” per il fatto che il beneficiario della pensione quota 100 abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di godimento della detta pensione. Bensì tale circostanza, in quanto verificatasi proprio nel periodo suddetto, è stata considerata dal legislatore come elemento fattuale impeditivo della stessa corresponsione della pensione anticipata nell'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro
. Si tratta di una scelta, si ripete, conforme alla ratio della prestazione pensionistica in esame e che non risulta affetta da una “sproporzione” manifestamente irragionevole avendo la sospensione della prestazione un orizzonte temporale di durata limitata (l'anno nel corso del quale si percepiscono redditi da lavoro dipendente).
Come visto, proprio la valorizzazione della natura della pensione “Quota 100” ha condotto la
Consulta ad affermare che “la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato”, ritenendo la scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non costituzionalmente illegittima
“neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi” “fra redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta quota 100 e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa”. Ma proprio la ratio della prestazione pensionistica in esame , come sopra evidenziata , rende illegittima , nella specie , la comunicazione di indebito da parte dell' . CP_1
In generale, i proventi derivanti dall'incarico di amministratori, sindaci o revisori di società ed enti, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché rientrano nella categoria delle
"collaborazioni coordinate e continuative".
Tale assimilazione rileva , tuttavia , unicamente dal punto di vista fiscale .
Basti pensare che analoga assimilazione viene operata anche con riferimento ai compensi elargiti agli amministratori degli enti pubblici o comunque a tutte le indennità connesse a cariche pubbliche elettive . Anche i predetti redditi , infatti , sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente , ma è lo stesso a negare che la prestazione resa da un amministratore di un ente pubblico sia una vera e CP_1
propria attività lavorativa .
Per esempio , con la circolare n. 134 del 12 giugno 1997 , infatti , è stato precisato che le indennità percepite dagli amministratori locali , in applicazione della legge n. 816 del 1985 , non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici . E con la circolare n.58 del 1998 l ha chiarito che anche per gli emolumenti percepiti per le cariche pubbliche CP_1
elettive non richiamate dalla citata legge n. 816 possa valere la non computabilità ai fini della applicazione della disciplina del cumulo reddito -pensione .
Si vuole dire , in sostanza , che l'equiparazione ai fini fiscali dei compensi percepiti dagli amministratori ai redditi da lavoro dipendente non implica necessariamente che detti amministratori abbiano svolto un'attività lavorativa nell'interesse della società di cui sono amministratori .
E nella specie non è contestato dall' che i compensi percepiti dalla ricorrente nell'anno 2022 CP_1
non remunerassero una vera e propria attività lavorativa , rappresentando unicamente il compenso a lei corrisposto in qualità di componente del consiglio di amministrazione .
Dobbiamo tener presente , infatti ,che la ricorrente ha svolto per il passato attività lavorativa alle dipendenze della società come pedagogista , ma tale attività ha interrotto con il pensionamento , se non addirittura in epoca precedente a causa di importanti problemi di salute da lei sofferti .
Ma se è escluso che la ricorrente abbia continuato a svolgere la predetta attività di pedagogista , né emerge dagli atti che abbia svolto altra attività lavorativa per la società , allora non si è verificata alcuna incompatibilità , tale da giustificare il recupero della pensione erogata .
Se, infatti , la finalità della legge sul pensionamento anticipato , e quindi anche delle norme sulla incumulabilità di redditi da lavoro , è quella sopra richiamata di favorire un ricambio generazionale nelle attività produttive consentendo la flessibilità in uscita soltanto a quanti intendessero abbandonare pressochè integralmente l'attività lavorativa , allora dobbiamo concludere che nella specie è stato rispettato il dettato normativo . La ricorrente, infatti , ha lasciato il proprio lavoro ed è rimasta unicamente componente del consiglio di amministrazione , attività per la quale percepisce un compenso che solo fiscalmente è equiparato al reddito da lavoro dipendente .
Il ricorso va pertanto accolto con il conseguente annullamento del provvedimento di indebito emesso dall' . CP_1
L'esito complessivo della causa e la indubbia controvertibilità delle questioni trattate impongono tuttavia la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio .
P.Q.M.
1.accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , dichiara illegittimo il provvedimento adottato dall' in data 20.10.2022 di modifica del trattamento pensionistico con la conseguente CP_1
richiesta di restituzione dei ratei pensionistici percepiti da gennaio a novembre 2022 ;
2.condanna l' al ripristino del trattamento pensionistico con la decorrenza originaria e la CP_1
restituzione delle somme eventualmente già trattenute;
3.compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 27 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio