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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MICHELA FENUCCI - Presidente dott.ssa ILARIA PALMERI - Giudice dott.ssa CLAUDIA VENTURINI -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado su indicata, promossa da:
nata a [...], il [...], rapp. e Parte_1
difesa dall'avv. Maria Pia Marfella, giusta delega in atti;
- PARTE RICORRENTE- contro
, nato il [...] a [...]; Controparte_1
-INTERDICENDO-
Con comunicazione al PM-Sede. Oggetto: INTERDIZIONE
********
Concisa esposizione dei fatti e ragioni di diritto:
- letto il ricorso in epigrafe, gli atti ed i verbali di causa;
- dato atto che con ricorso promosso in data 20.12.2024
ha chiesto disporsi l'interdizione nei Parte_1
confronti del fratello minore , Controparte_1
argomentando che quest'ultimo “da qualche tempo si trova in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetto da psicosi indotta da sostanze e altra dipendenza da droghe”, come da documentazione medica allegata;
l'odierna ricorrente proponeva, quale tutore, la sig.ra Persona_1
madre del figlio ed ex compagna dell'interdicendo;
- evidenziato che con comunicazione del 12.3.2025 la
Procura-Sede ha rappresentato che la è indagata Per_1
per i reati di sequestro di persona, circonvenzione di incapace ed appropriazione indebita ai danni dell'interdicendo medesimo, e conseguentemente ha chiesto di valutare la nomina di un soggetto terzo rispetto al nucleo familiare;
- dato atto che all'udienza del 13.3.2025 è comparsa la ricorrente personalmente, dichiarando di vivere in Spagna e pag. 2/8 di essere ignara delle presunte condotte penalmente rilevanti poste in essere dall'ex compagna del fratello, che considerava quale persona di fiducia non potendo lei prendersene cura;
- dato inoltre atto che all'udienza del 20.3.2025, che si è svolta presso il reparto di psichiatria dell' di CP_2
Vigevano dove era ricoverato, si procedeva al suo CP_1
esame, e che con successiva udienza del 27.3.2025 parte ricorrente ha chiesto che la causa venisse introitata per la decisione, rinunciando ai termini per note conclusionali ex art. 190 c.p.c.;
- preso atto che con memorie depositate il 26.3.2025 la ricorrente aveva invero già rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) del sig. nato a [...], il [...], Controparte_1
C.F.: , residente in [...]
Fratelli Bronzetti n. 8, nominando un professionista per la cura dei suoi interessi”;
- preso, infine, atto che il PM con nota del 4.4.2025 ha invece concluso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del resistente, “risultando una residua capacità che può essere valorizzata”;
pag. 3/8 - ritenuto, ciò premesso, che nella specie tale ultima misura di protezione si appalesi maggiormente adeguata per la tutela degli interessi personali e patrimoniali del sig. ; ed Pt_1
invero, in ragione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, la misura dell'ADS è da preferire rispetto a quella dell'interdizione poiché prevista, in via generale, quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in forza della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario, mentre solo quando non sia sufficiente all'adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell'interdizione;
- considerato, in particolare, che l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al grado di infermità o impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione Sez. I n. 9628
del 22.4.2009; Cassazione Sez. I n. 22332 del 26.10.2011 ex multis);
- osservato come, nel caso concreto, è stato in grado CP_1
di interloquire con il giudice, esprimendo i propri bisogni e pag. 4/8 desideri, rispondendo anche lucidamente ad alcune domande che gli sono state poste (ad esempio, egli era cosciente della circostanza che le somme liquide che sono state spese negli ultimi anni erano a lui pervenute in conseguenza dell'eredità paterna); in tale contesto, risultano prive di rilevanza le osservazioni compiute in sede di memorie conclusionali dalla parte ricorrente, laddove riferisce che alcuni episodi raccontati da sarebbero frutto di allucinazioni CP_1
riconducibili alla patologia psichiatrica;
ed invero, rammentato che trattasi di fatti in ordine ai quali vi è un'indagine della Procura in corso, al netto delle fragilità connesse alla malattia da cui innegabilmente il resistente è affetto, sono per l'appunto emerse nel corso dell'istruttoria delle favelle di capacità che devono necessariamente essere valorizzate;
- ritenuto pertanto, sulla scorta di quanto sin'ora esposto, che la misura di interdizione risulterebbe eccessiva rispetto alle esigenze di tutela del soggetto debole, non potendosi giustificare la stessa solamente sulla base della malattia psichiatrica dalla quale egli risulta affetto;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non possa trovare accoglimento, e che al contempo debba disporsi, in considerazione dell'urgenza di tutela degli interessi del sig.
pag. 5/8 , la nomina di un amministratore di sostegno in via Pt_1
provvisoria, che possa sin da subito occuparsi della cura della persona e del suo patrimonio;
ritenuto infine che, in considerazione della materia trattata, ricorrono giustificati motivi per ritenere le spese del presente giudizio non ripetibili;
PQM
Il Tribunale di Pavia, Seconda Sezione civile,
definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione di , nato il [...] a [...]: Controparte_1
1. Rigetta la domanda di interdizione;
2. NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
PROVVISORIO DI Controparte_1
, NATO IL 30/08/1982 A MILANO, l'avv.
[...]
GIOVANNI PAOLO RABAI, prescrivendo che il predetto possa sin da subito compiere in nome e per conto della persona interessata tutte le operazioni necessarie per la tutela della sua salute;
in particolare,
l'amministratore di sostegno è tenuto a monitorare le condizioni di vita della persona amministrata, sollecitando e interagendo con i competenti servizi sociali e sanitari, migliorando ove possibile la soluzione assistenziale e abitativa, nel complesso pag. 6/8 promuovendo e sostenendo ogni idonea modalità di cura e di sostegno;
l'amministratore di sostegno è autorizzato a tal fine a prestare il consenso informato in assistenza della persona beneficiaria a trattamenti sanitari dopo essersi consultato con i medici ed i terapeuti, valutata la rispondenza di detti trattamenti all'interesse del beneficiario e dopo avere verificato la volontà della stessa al riguardo;
autorizza altresì l'ads provvisorio a procedere alla ricognizione del patrimonio mobiliare della persona amministrata mediante contatti con Agenzia delle Entrate, istituti bancari, uffici pubblici e privati, che sono sin d'ora autorizzati a fornire informazioni verificando in particolare se la stessa sia titolare di conti correnti, pensioni, indennità o altre entrate ed in quali condizioni si trovi l'immobile di sua proprietà (se necessiti di manutenzioni, se abbia maturato debiti per la gestione, etc…), se possibile incrementando i redditi della persona beneficiaria formulando ogni istanza ai gli Enti competenti per l'erogazione;
3. Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.4.2025
pag. 7/8 Si comunichi a cura della Cancelleria: alla parte ricorrente, all'ospedale di Vigevano al seguente indirizzo:
(alla cortese attenzione del Email_1
reparto SPDC, dott. e ), al PM ed al Per_3 Per_4
professionista nominato, onerando quest'ultimo di richiedere con urgenza al g.t. che risulterà assegnatario la fissazione dell'udienza per il giuramento.
Si trasmetta inoltre alla Cancelleria della Volontaria
Giurisdizione-Giudice tutelare per l'apertura del fascicolo di amministrazione di sostegno in favore di
[...]
, nato il [...] a [...] Controparte_1
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Venturini
Il Presidente
Dott.ssa Michela Fenucci
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MICHELA FENUCCI - Presidente dott.ssa ILARIA PALMERI - Giudice dott.ssa CLAUDIA VENTURINI -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado su indicata, promossa da:
nata a [...], il [...], rapp. e Parte_1
difesa dall'avv. Maria Pia Marfella, giusta delega in atti;
- PARTE RICORRENTE- contro
, nato il [...] a [...]; Controparte_1
-INTERDICENDO-
Con comunicazione al PM-Sede. Oggetto: INTERDIZIONE
********
Concisa esposizione dei fatti e ragioni di diritto:
- letto il ricorso in epigrafe, gli atti ed i verbali di causa;
- dato atto che con ricorso promosso in data 20.12.2024
ha chiesto disporsi l'interdizione nei Parte_1
confronti del fratello minore , Controparte_1
argomentando che quest'ultimo “da qualche tempo si trova in uno stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetto da psicosi indotta da sostanze e altra dipendenza da droghe”, come da documentazione medica allegata;
l'odierna ricorrente proponeva, quale tutore, la sig.ra Persona_1
madre del figlio ed ex compagna dell'interdicendo;
- evidenziato che con comunicazione del 12.3.2025 la
Procura-Sede ha rappresentato che la è indagata Per_1
per i reati di sequestro di persona, circonvenzione di incapace ed appropriazione indebita ai danni dell'interdicendo medesimo, e conseguentemente ha chiesto di valutare la nomina di un soggetto terzo rispetto al nucleo familiare;
- dato atto che all'udienza del 13.3.2025 è comparsa la ricorrente personalmente, dichiarando di vivere in Spagna e pag. 2/8 di essere ignara delle presunte condotte penalmente rilevanti poste in essere dall'ex compagna del fratello, che considerava quale persona di fiducia non potendo lei prendersene cura;
- dato inoltre atto che all'udienza del 20.3.2025, che si è svolta presso il reparto di psichiatria dell' di CP_2
Vigevano dove era ricoverato, si procedeva al suo CP_1
esame, e che con successiva udienza del 27.3.2025 parte ricorrente ha chiesto che la causa venisse introitata per la decisione, rinunciando ai termini per note conclusionali ex art. 190 c.p.c.;
- preso atto che con memorie depositate il 26.3.2025 la ricorrente aveva invero già rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) del sig. nato a [...], il [...], Controparte_1
C.F.: , residente in [...]
Fratelli Bronzetti n. 8, nominando un professionista per la cura dei suoi interessi”;
- preso, infine, atto che il PM con nota del 4.4.2025 ha invece concluso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del resistente, “risultando una residua capacità che può essere valorizzata”;
pag. 3/8 - ritenuto, ciò premesso, che nella specie tale ultima misura di protezione si appalesi maggiormente adeguata per la tutela degli interessi personali e patrimoniali del sig. ; ed Pt_1
invero, in ragione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, la misura dell'ADS è da preferire rispetto a quella dell'interdizione poiché prevista, in via generale, quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in forza della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario, mentre solo quando non sia sufficiente all'adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell'interdizione;
- considerato, in particolare, che l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al grado di infermità o impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione Sez. I n. 9628
del 22.4.2009; Cassazione Sez. I n. 22332 del 26.10.2011 ex multis);
- osservato come, nel caso concreto, è stato in grado CP_1
di interloquire con il giudice, esprimendo i propri bisogni e pag. 4/8 desideri, rispondendo anche lucidamente ad alcune domande che gli sono state poste (ad esempio, egli era cosciente della circostanza che le somme liquide che sono state spese negli ultimi anni erano a lui pervenute in conseguenza dell'eredità paterna); in tale contesto, risultano prive di rilevanza le osservazioni compiute in sede di memorie conclusionali dalla parte ricorrente, laddove riferisce che alcuni episodi raccontati da sarebbero frutto di allucinazioni CP_1
riconducibili alla patologia psichiatrica;
ed invero, rammentato che trattasi di fatti in ordine ai quali vi è un'indagine della Procura in corso, al netto delle fragilità connesse alla malattia da cui innegabilmente il resistente è affetto, sono per l'appunto emerse nel corso dell'istruttoria delle favelle di capacità che devono necessariamente essere valorizzate;
- ritenuto pertanto, sulla scorta di quanto sin'ora esposto, che la misura di interdizione risulterebbe eccessiva rispetto alle esigenze di tutela del soggetto debole, non potendosi giustificare la stessa solamente sulla base della malattia psichiatrica dalla quale egli risulta affetto;
- rilevato, pertanto, che il ricorso non possa trovare accoglimento, e che al contempo debba disporsi, in considerazione dell'urgenza di tutela degli interessi del sig.
pag. 5/8 , la nomina di un amministratore di sostegno in via Pt_1
provvisoria, che possa sin da subito occuparsi della cura della persona e del suo patrimonio;
ritenuto infine che, in considerazione della materia trattata, ricorrono giustificati motivi per ritenere le spese del presente giudizio non ripetibili;
PQM
Il Tribunale di Pavia, Seconda Sezione civile,
definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione di , nato il [...] a [...]: Controparte_1
1. Rigetta la domanda di interdizione;
2. NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
PROVVISORIO DI Controparte_1
, NATO IL 30/08/1982 A MILANO, l'avv.
[...]
GIOVANNI PAOLO RABAI, prescrivendo che il predetto possa sin da subito compiere in nome e per conto della persona interessata tutte le operazioni necessarie per la tutela della sua salute;
in particolare,
l'amministratore di sostegno è tenuto a monitorare le condizioni di vita della persona amministrata, sollecitando e interagendo con i competenti servizi sociali e sanitari, migliorando ove possibile la soluzione assistenziale e abitativa, nel complesso pag. 6/8 promuovendo e sostenendo ogni idonea modalità di cura e di sostegno;
l'amministratore di sostegno è autorizzato a tal fine a prestare il consenso informato in assistenza della persona beneficiaria a trattamenti sanitari dopo essersi consultato con i medici ed i terapeuti, valutata la rispondenza di detti trattamenti all'interesse del beneficiario e dopo avere verificato la volontà della stessa al riguardo;
autorizza altresì l'ads provvisorio a procedere alla ricognizione del patrimonio mobiliare della persona amministrata mediante contatti con Agenzia delle Entrate, istituti bancari, uffici pubblici e privati, che sono sin d'ora autorizzati a fornire informazioni verificando in particolare se la stessa sia titolare di conti correnti, pensioni, indennità o altre entrate ed in quali condizioni si trovi l'immobile di sua proprietà (se necessiti di manutenzioni, se abbia maturato debiti per la gestione, etc…), se possibile incrementando i redditi della persona beneficiaria formulando ogni istanza ai gli Enti competenti per l'erogazione;
3. Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.4.2025
pag. 7/8 Si comunichi a cura della Cancelleria: alla parte ricorrente, all'ospedale di Vigevano al seguente indirizzo:
(alla cortese attenzione del Email_1
reparto SPDC, dott. e ), al PM ed al Per_3 Per_4
professionista nominato, onerando quest'ultimo di richiedere con urgenza al g.t. che risulterà assegnatario la fissazione dell'udienza per il giuramento.
Si trasmetta inoltre alla Cancelleria della Volontaria
Giurisdizione-Giudice tutelare per l'apertura del fascicolo di amministrazione di sostegno in favore di
[...]
, nato il [...] a [...] Controparte_1
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Venturini
Il Presidente
Dott.ssa Michela Fenucci
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