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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/03/2024, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
N. 2915/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina NA Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 16.11.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SOTGIU MONICA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ZAPPETTO Parte_2 C.F._2
PINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 16.11.2023, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi , e Parte_1 CodiceFiscale_1
– , in relazione al matrimonio celebrato in Sassari in data Parte_2 C.F._2
02.09.2006, in regime di separazione dei beni, disponendone la annotazione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari per l'anno 2006, atto n.212- parte 2°- serie A,
pagina 1 di 5 2. Disporre che la casa coniugale, sita in Sassari, via Vittorino Era – Traversa n. 2, in proprietà ordinaria al 50% tra i coniugi, resti nella disponibilità abitativa della signora – con Parte_2
gli arredi che la compongono, ad eccezione degli effetti personali della sig.ra NA;
il sig. NA permarrà presso la abitazione dei propri genitori, con intenzione di trasferirsi presso altra abitazione in Comune di Sassari, ancora non individuata e di cui farà conoscere alla l'indirizzo. Pt_2
3. Disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
con conferma della residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
4. Dichiarare che il NA versi alla signora la somma mensile di euro 350,00, a titolo di Pt_2
contribuzione ordinaria in favore del figlio minore da rivalutarsi annualmente secondo indici Per_1
Org_ e corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso;
verserà inoltre alla madre il 50% delle spese straordinarie che sarà necessario sostenere nell'interesse del minore, previo accordo tra i genitori (da intendersi in: spese mediche e specialistiche;
spese per l'istruzione: materiale didattico;
viaggi di istruzione;
attività ludiche e sportive- altre), oltre a rimborsare nella stessa misura (50%) alla le spese urgenti che la madre Pt_2
abbia sostenuto nell'interesse esclusivo del figlio.
La madre percepirà inoltre l'assegno nell'interesse del minore, pari ad euro 189,00 circa, Org_2
anche per la quota del padre.
5. Considerata l'età (15 anni) ed il grado di autonomia personale raggiunto dal minore, il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, anche ogni giorno, tramite accordi che potrà prendere personalmente con il minore, salvo preavviso della madre e compatibilmente con gli impegni scolastici di Per_1
In ogni caso e come misura minima, stabilirsi che il ragazzo trascorra col padre due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, a partire dal venerdì sera, orientativamente verso le 20 e sino alla domenica sera dopo la cena, quando il padre lo accompagnerà a casa dalla madre;
inoltre Per_1
potrà trascorrere col padre due pomeriggi e/o pernottamenti infra settimanali, indicativamente nei giorni del martedì e giovedì, nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre.
Entrambi i genitori, quindi, potranno trascorrere con il ragazzo un periodo continuativo di vacanza di
10 giorni/2 settimane ogni anno, da concordarsi previamente tra loro e stabilirsi nei periodi del termine o sospensione delle lezioni scolastiche. Trascorreranno inoltre con il figlio le principali festività secondo il principio della alternanza breve, nel senso che se il padre avrà trascorso il Natale con il figlio, la madre vi trascorrerà il giorno precedente o quello successivo, e così per le vacanze pasquali nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni;
il tutto salvi accordi diversi tra le parti,
pagina 2 di 5 anche in considerazione del diritto dei nonni materni e paterni a mantenere un rapporto affettivo stabile con il ragazzo.
L'espatrio del minore insieme ad uno o l'altro dei genitori dovrà sempre essere preceduto da adeguata informazione circa le date, i luoghi ed i recapiti di residenza.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente e definitivamente a qualsiasi obbligo/ pretesa di mantenimento.
7. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, salvo quanto già concordato per l'espatrio del figlio. Gli stessi si impegnano al reciproco rispetto e si autorizzano vicendevolmente a vivere separati sin dalla sottoscrizione del presente atto e nelle more della fissazione dell'udienza presidenziale.
8. Ratificare quindi in sentenza l'impegno ed obbligo che le parti assumono nella presente sede, per lo scioglimento della comunione ordinaria che tra essi sussiste in relazione all'immobile exconiugale, in comproprietà tra essi al 50%, sito in Sassari, via Via Vittorino Era – Traversa n. 2,distinto in catasto fabbricati del relativo comune al fg.50 part. 234, cat. A/4, Classe 02- vani 4,5, rendita euro 255,65, dichiarando espressamente che le disposizioni patrimoniali di cui al presente accordo sono condizione dell'accordo raggiunto tra i coniugi per la domanda congiunta di separazione personale, cui è funzionale ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale e regolazione dei rapporti economici tra le parti, autorizzando il Notaio a concedere agli ex coniugi le agevolazioni fiscali e di legge espressamente previste in tal senso (art. 19 L 6 marzo 1987 n. 74 e successive modifiche -Corte Cost.
n. 154/99-, in ragione della Circolare n. 2/E del 21.02.2014 ), per l'adempimento Organizzazione_3
delle seguenti obbligazioni:
8.1: impegno ed obbligo dei coniugi ed a continuare a rimborsare per Parte_1 Parte_2
rispettive quote al 50% le rate mensili del finanziamento richiesto per l'acquisto della abitazione familiare sino alla integrale estinzione del finanziamento stesso;
8.2 impegno ed obbligo quindi ad addivenire alla divisione/ scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile ex coniugale entro e non oltre il termine di 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione, salvo diverso accordo tra le parti sull'anticipazione del termine, conferendo incarico congiunto per la stima del valore alla attualità, accettandone gli esiti e conferendo incarico congiunto di vendita ad intermediario professionale.
8.3 impegno del sig. NA a destinare il ricavato della vendita immobiliare, per la propria quota al
50%, detratte nella stessa quota ogni spesa connessa e conseguente, al figlio , divenuto Persona_1
nelle more maggiorenne, a condizione della accettazione a titolo di contribuzione una tantum, con pagina 3 di 5 contestuale cessazione di ogni suo obbligo di contribuzione mensile ordinaria e straordinaria nell'interesse del figlio, per cui la madre manifesta il proprio consenso condizionato all'adempimento del padre.
8.4 In alternativa alla vendita immobiliare e nell'accordo delle parti, il sig. NA assume quindi l'impegno ed obbligo a trasferire al figlio la propria quota di proprietà sull'immobile Per_1
familiare anzidetto, pari al 50%, con adempimento traslativo mediante atto notarile di cui assumerà la spesa, entro il medesimo termine essenziale concordato ed al medesimo titolo e condizioni già previste tra i ricorrenti per lo scioglimento della comunione legale ( accettazione a titolo di contribuzione una tantum, con contestuale cessazione di ogni obbligo di contribuzione mensile ordinaria e straordinaria nell'interesse del figlio, per cui la madre manifesta il proprio consenso condizionato all'adempimento del padre).
Con l'effettivo adempimento delle sopra indicate obbligazioni i coniugi dichiarano che non avranno altro reciprocamente a che pretendere, avendo risolto ogni aspetto patrimoniale avente origine e fondamento dall'intercorso rapporto di coniugio.
9. Dichiarano di rinunciare alla impugnazione del presente accordo, con integrale compensazione delle spese del procedimento e rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale”.
All'udienza del 27.2.2024, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Sassari in data 2.9.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2014,
n. 212 , P. 2, Serie A), dalla cui unione è nato il figlio (9.12.2008). Persona_1
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 4 di 5 Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 2.9.2006 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Sassari – anno 2006, n. 212 , P. 2, serie A);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 22.3.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina NA dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina NA Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 16.11.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SOTGIU MONICA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ZAPPETTO Parte_2 C.F._2
PINA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 16.11.2023, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi , e Parte_1 CodiceFiscale_1
– , in relazione al matrimonio celebrato in Sassari in data Parte_2 C.F._2
02.09.2006, in regime di separazione dei beni, disponendone la annotazione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari per l'anno 2006, atto n.212- parte 2°- serie A,
pagina 1 di 5 2. Disporre che la casa coniugale, sita in Sassari, via Vittorino Era – Traversa n. 2, in proprietà ordinaria al 50% tra i coniugi, resti nella disponibilità abitativa della signora – con Parte_2
gli arredi che la compongono, ad eccezione degli effetti personali della sig.ra NA;
il sig. NA permarrà presso la abitazione dei propri genitori, con intenzione di trasferirsi presso altra abitazione in Comune di Sassari, ancora non individuata e di cui farà conoscere alla l'indirizzo. Pt_2
3. Disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
con conferma della residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
4. Dichiarare che il NA versi alla signora la somma mensile di euro 350,00, a titolo di Pt_2
contribuzione ordinaria in favore del figlio minore da rivalutarsi annualmente secondo indici Per_1
Org_ e corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso;
verserà inoltre alla madre il 50% delle spese straordinarie che sarà necessario sostenere nell'interesse del minore, previo accordo tra i genitori (da intendersi in: spese mediche e specialistiche;
spese per l'istruzione: materiale didattico;
viaggi di istruzione;
attività ludiche e sportive- altre), oltre a rimborsare nella stessa misura (50%) alla le spese urgenti che la madre Pt_2
abbia sostenuto nell'interesse esclusivo del figlio.
La madre percepirà inoltre l'assegno nell'interesse del minore, pari ad euro 189,00 circa, Org_2
anche per la quota del padre.
5. Considerata l'età (15 anni) ed il grado di autonomia personale raggiunto dal minore, il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, anche ogni giorno, tramite accordi che potrà prendere personalmente con il minore, salvo preavviso della madre e compatibilmente con gli impegni scolastici di Per_1
In ogni caso e come misura minima, stabilirsi che il ragazzo trascorra col padre due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, a partire dal venerdì sera, orientativamente verso le 20 e sino alla domenica sera dopo la cena, quando il padre lo accompagnerà a casa dalla madre;
inoltre Per_1
potrà trascorrere col padre due pomeriggi e/o pernottamenti infra settimanali, indicativamente nei giorni del martedì e giovedì, nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre.
Entrambi i genitori, quindi, potranno trascorrere con il ragazzo un periodo continuativo di vacanza di
10 giorni/2 settimane ogni anno, da concordarsi previamente tra loro e stabilirsi nei periodi del termine o sospensione delle lezioni scolastiche. Trascorreranno inoltre con il figlio le principali festività secondo il principio della alternanza breve, nel senso che se il padre avrà trascorso il Natale con il figlio, la madre vi trascorrerà il giorno precedente o quello successivo, e così per le vacanze pasquali nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni;
il tutto salvi accordi diversi tra le parti,
pagina 2 di 5 anche in considerazione del diritto dei nonni materni e paterni a mantenere un rapporto affettivo stabile con il ragazzo.
L'espatrio del minore insieme ad uno o l'altro dei genitori dovrà sempre essere preceduto da adeguata informazione circa le date, i luoghi ed i recapiti di residenza.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente e definitivamente a qualsiasi obbligo/ pretesa di mantenimento.
7. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, salvo quanto già concordato per l'espatrio del figlio. Gli stessi si impegnano al reciproco rispetto e si autorizzano vicendevolmente a vivere separati sin dalla sottoscrizione del presente atto e nelle more della fissazione dell'udienza presidenziale.
8. Ratificare quindi in sentenza l'impegno ed obbligo che le parti assumono nella presente sede, per lo scioglimento della comunione ordinaria che tra essi sussiste in relazione all'immobile exconiugale, in comproprietà tra essi al 50%, sito in Sassari, via Via Vittorino Era – Traversa n. 2,distinto in catasto fabbricati del relativo comune al fg.50 part. 234, cat. A/4, Classe 02- vani 4,5, rendita euro 255,65, dichiarando espressamente che le disposizioni patrimoniali di cui al presente accordo sono condizione dell'accordo raggiunto tra i coniugi per la domanda congiunta di separazione personale, cui è funzionale ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale e regolazione dei rapporti economici tra le parti, autorizzando il Notaio a concedere agli ex coniugi le agevolazioni fiscali e di legge espressamente previste in tal senso (art. 19 L 6 marzo 1987 n. 74 e successive modifiche -Corte Cost.
n. 154/99-, in ragione della Circolare n. 2/E del 21.02.2014 ), per l'adempimento Organizzazione_3
delle seguenti obbligazioni:
8.1: impegno ed obbligo dei coniugi ed a continuare a rimborsare per Parte_1 Parte_2
rispettive quote al 50% le rate mensili del finanziamento richiesto per l'acquisto della abitazione familiare sino alla integrale estinzione del finanziamento stesso;
8.2 impegno ed obbligo quindi ad addivenire alla divisione/ scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile ex coniugale entro e non oltre il termine di 5 anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione, salvo diverso accordo tra le parti sull'anticipazione del termine, conferendo incarico congiunto per la stima del valore alla attualità, accettandone gli esiti e conferendo incarico congiunto di vendita ad intermediario professionale.
8.3 impegno del sig. NA a destinare il ricavato della vendita immobiliare, per la propria quota al
50%, detratte nella stessa quota ogni spesa connessa e conseguente, al figlio , divenuto Persona_1
nelle more maggiorenne, a condizione della accettazione a titolo di contribuzione una tantum, con pagina 3 di 5 contestuale cessazione di ogni suo obbligo di contribuzione mensile ordinaria e straordinaria nell'interesse del figlio, per cui la madre manifesta il proprio consenso condizionato all'adempimento del padre.
8.4 In alternativa alla vendita immobiliare e nell'accordo delle parti, il sig. NA assume quindi l'impegno ed obbligo a trasferire al figlio la propria quota di proprietà sull'immobile Per_1
familiare anzidetto, pari al 50%, con adempimento traslativo mediante atto notarile di cui assumerà la spesa, entro il medesimo termine essenziale concordato ed al medesimo titolo e condizioni già previste tra i ricorrenti per lo scioglimento della comunione legale ( accettazione a titolo di contribuzione una tantum, con contestuale cessazione di ogni obbligo di contribuzione mensile ordinaria e straordinaria nell'interesse del figlio, per cui la madre manifesta il proprio consenso condizionato all'adempimento del padre).
Con l'effettivo adempimento delle sopra indicate obbligazioni i coniugi dichiarano che non avranno altro reciprocamente a che pretendere, avendo risolto ogni aspetto patrimoniale avente origine e fondamento dall'intercorso rapporto di coniugio.
9. Dichiarano di rinunciare alla impugnazione del presente accordo, con integrale compensazione delle spese del procedimento e rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale”.
All'udienza del 27.2.2024, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Sassari in data 2.9.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2014,
n. 212 , P. 2, Serie A), dalla cui unione è nato il figlio (9.12.2008). Persona_1
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 4 di 5 Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 2.9.2006 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Sassari – anno 2006, n. 212 , P. 2, serie A);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 22.3.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina NA dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5