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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/05/2024, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
R.G.N. 140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Paola L. Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice Rel. dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 140/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MEMOLA MICHELE, con elezione di domicilio in Monza, via Edmondo De
Amicis n.1, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...], non Controparte_1 C.F._2 costituito;
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 8 Parte ricorrente, nella contumacia del convenuto, alla prima udienza tenutasi il 23 aprile 2024 ha ribadito le istanze di cui al ricorso introduttivo:
Voglia l'adito Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza, pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni:
1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2)disporre che la casa coniugale, già di proprietà della RA , sia alla stessa Parte_1
assegnata con gli arredi ivi contenuti e continui ad essere abitata dalla madre unitamente ai figli;
Ha inoltre chiesto ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e Parte_1 [...]
in data 10 febbraio 2001 in Monza (MB), con conferma delle condizioni di cui alla CP_1 separazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10 febbraio 2001 in Monza (MB) con atto iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Monza dell'anno 2001, Atto n. 12, P. 2, S. A (doc. 1),
optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati due figli: n data 17 novembre 2000 e in data 10 giugno 2005; Per_1 Per_2
La ricorrente ha dato atto del conseguimento della autosufficienza economica da parte di che è Per_1
assunto a tempo indeterminato presso la gelateria a Monza. Org_1
Ha rappresentato che il figlio è maggiorenne ma frequenta il quinto anno del corso di tecnico Per_2
grafico presso l di Lissone. Organizzazione_2
Fra le parti è intercorsa nel 2019 separazione omologata dal Tribunale di Monza, successiva riconciliazione e nuova separazione.
pagina 2 di 8 La ricorrente ha allegato reiterate condotte violente del marito, acuitesi nella primavera del 2022, e gravissimi atti di violenza a proprio danno, che hanno condotto alla sua condanna per i reati p. e p.
dall'art. 572, comma 1 e 2, 581 e 577 comma 1 n. 1 e 612 c.p. nonché per i reati p. e p. dagli artt. 81
cpv, 387 bis e 582 in relazione all'art. 577 c. 1 n. 1 c.p., con sentenza n. 479/2023 emessa dal Tribunale
di Monza e depositata in data 03.07.2023 (doc. n. 5), nella quale è stata disposta la condanna del sig. alla pena di cinque anni di reclusione, pena in espiazione della quale lo stesso è CP_1
attualmente detenuto presso la casa circondariale di Monza, presso la quale è stato notificato il presente ricorso di separazione e divorzio.
Nel procedimento penale sopra descritto il Signor era stato rinviato a giudizio Controparte_1
perché imputato di:
“A) reato p. e p. dagli articoli 81 cpv, 572 comma 1° e 2°, 581 e 577 comma 1° n. 1) e 612 c.p. perché,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con lo scopo deliberato di umiliare la vittima
e con la consapevolezza dei turbamenti a questa arrecati con la sua condotta, maltrattava il coniuge
convivente con reiterati comportamenti sopraffattori e di prevaricazione, vessatori e Parte_1
denigratori, accompagnati da ricorrenti manifestazioni di aggressività e offese di natura verbale (lesivi
dell'integrità, libertà e decoro della vittima) e fisica, compresi atti di disprezzo e umiliazione (offensivi
della dignità del soggetto passivo) …
- a decorrere dagli inizi di aprile 2022, dopo un periodo di scadimento del rapporto interpersonale
dovuto alla fine della relazione sentimentale e mosso da facile irascibilità legata all'abuso di sostanze
alcoliche e stupefacenti, per futili motivazioni, poneva in essere atteggiamenti aggressivi nei confronti
della compagna convivente percuotendola con schiaffi sul volto e strattonandola Parte_1
sino a procurarle lividi sugli arti, minacciandola esplicitamente di morte, costringendola così in uno
stato di ansia e di timore per la propria incolumità, nonché per quella dei due figli in casa conviventi, pagina 3 di 8 di cui uno minorenne, tale da indurla a maturare il convincimento di abbandonare la casa coniugale e
trovare riparo insieme ai figli presso il domicilio della nonna;
- con cadenza quotidiana, anche in presenza dei figli conviventi, e di altri parenti occasionalmente
presenti, rivolgeva all'indirizzo della moglie epiteti offensivi della dignità della stessa apostrofandola
con frasi dal seguente tenore: “sei una pazza”, “sei una psicopatica”, “sei grassa”, “sei cicciona”,
“non puoi presentarti nemmeno in piscina, ti devi vergognare, tu puoi fare solo la gelataia, puttana,
stronza, maledetta” ed altri dal similare tenore;
- rivolgeva alla parte lesa esplicite minacce di morte proferendo al suo indirizzo la frase: “ti ammazzo
e ti faccio sparire pezzo per pezzo e non ti faccio più ritrovare”, accompagnando l'eloquio con l'atto
mimico del taglio alla gola con un dito;
con le aggravanti di aver commesso i fatti contro il coniuge stabilmente convivente ed in presenza del
figlio minorenne nato il [...]; Persona_3
con recidiva specifica reiterata infraquinquennale;
In Monza ed altrove in data anteriore o comunque prossima all'aprile 2022 con permanenza attuale,
denuncia querela del 30.07.2022.
B) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 387 bis e 582 in relazione all'art. 577 c 1 n. 1) c.p. perché, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, essendovi legalmente sottoposto, violava
reiteratamente il divieto di avvicinamento alla p.o. derivante dall'ordinanza del Parte_1
G.I.P. di Monza nr 4805/22 del 30.09.2022 che disponeva la misura cautelare dell'allontanamento
dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p. con contestuale prescrizione di mantenere una distanza di
almeno 300 metri dalla p.o. , alla quale, tramite percosse inferte con un ombrello, Parte_1
procurava lesioni personali consistite in “contusioni multiple” con giorni di prognosi 5 (cinque) come
da referto nr. 2022086233 dell' di Monza del 3/12/2022; Org_3 Org_4 pagina 4 di 8 con l'aggravante d'aver commesso il fatto contro il coniuge;
con recidiva reiterata ed infraquinquennale.
In Monza il 3/12/2022.
Per tale motivo la RA ha chiesto l'addebito della separazione al marito, Parte_1
richiamandosi al principio secondo il quale le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare, di per sé stesse,
non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore (Cfr. Cass. Civ.
ordinanza n. 31351 del 24 ottobre 2022).
Ha rappresentato di essere dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di operaia, presso l'esercizio commerciale di Monza denominato dove lavora anche il proprio figlio e Org_1
di percepire e un reddito netto di circa €1.500,00/1.600,00 mensili e di essere piena proprietaria della casa coniugale sita in Monza, Via Don Giovanni Verità n. 2 , dove abita unitamente ai figli entrambi maggiorenni e sulla quale grava un mutuo ipotecario con la con rata mensile Organizzazione_5
attualmente di €830,00;
Non ha avanzato domande economiche nonostante non sia economicamente indipendente, Per_2
ritenendo il convenuto impossibilitato a provvedervi in quanto detenuto.
Ha concluso con la richiesta di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
disporre che la casa coniugale, già di proprietà della RA , sia alla stessa Parte_1
assegnata con gli arredi ivi contenuti e continui ad essere abitata dalla madre unitamente ai figli;
pagina 5 di 8 Ha altresì proposto, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di cui alla separazione, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Non si è costituito il convenuto nonostante regolare notifica e all'udienza del 23 aprile 2024 la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della prospettazione delle parti e del contenuto della sentenza del Tribunale di
Monza, sezione penale, n. 479, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile;
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
I fatti di cui alla sentenza penale devono ritenersi provati. La loro gravità – che ha condotto il Tribunale
ad emettere sentenza di condanna alla reclusione per cinque anni - è evidente anche in campo civilistico e deve conseguentemente venire accolta la domanda di addebito svolta dalla ricorrente. Parte convenuta con la propria scelta di rimanere contumace nonostante regolare notifica ha rinunziato a far valere eventuali circostanze in proprio favore.
3. SULL' ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
I figli della coppia, entrambe maggiorenni, convivono con la madre nella casa di proprietà esclusiva di quest'ultima.
frequenta ancora la scuola superiore e non ha conseguito l'autosufficienza economica. Per_2
A norma dell'art.337-sexies c.c. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente
conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti
economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. pagina 6 di 8 Nel presente caso, nel quale il padre è prima stato allontanato dalla casa coniugale con ordine cautelare e successivamente recluso per cinque anni, mentre i figli sono rimasti ad abitare con la madre, che mantiene il minore, è evidentemente nell'interesse dei figli, per cui la relativa domanda va accolta,
anche a prescindere dal titolo di proprietà.
4. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento del minore, non è avanzata alcuna domanda, la madre ha fatto presente che lo stesso ha quasi completato il proprio ciclo di studi e che ha iniziato a lavorare presso la medesima gelateria ove già prestano attività lavorativa la madre e il fratello. Tale
considerazione consente di ritenere sufficiente per tutelare il minore dal punto di vista economico l'assegnazione della casa coniugale alla madre con la quale convive.
5. SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
la domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n.2 lett.b) della legge
898/70 e successive modificazioni, pertanto la causa con separata ordinanza che viene contestualmente depositata va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore il quale, trascorso il richiamato termine dalla data di comparizione dei coniugi (rectius, ex art. 127 ter 5 comma cpc dalla data di scadenza del termine per il deposito di note scritte) provvederà ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare sempre con la modalità delle note scritte.
6. SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della assenza di attività istruttoria e della semplificata attività decisionale.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM
nella controversia civile n. 140/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a
[...] Controparte_1
LA (FG) il 09/09/1971 che hanno celebrato matrimonio concordatario a Monza
(MB) in data 10/02/2001 (atto n. 12, Parte II, Serie A, anno 2001);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti a parte attrice affinché la occupi con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
4. condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in €125,00 per spese, €2.906,00 Parte_1
per compensi oltre 15% rimborso forfettario Iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IV civile del Tribunale Ordinario di Monza, il
24 aprile 2024
Il Giudice estensore IL PRESIDENTE
Dott. Caterina Caniato Dott. Laura Paola L. Gaggiotti pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Paola L. Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice Rel. dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 140/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MEMOLA MICHELE, con elezione di domicilio in Monza, via Edmondo De
Amicis n.1, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...], non Controparte_1 C.F._2 costituito;
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 8 Parte ricorrente, nella contumacia del convenuto, alla prima udienza tenutasi il 23 aprile 2024 ha ribadito le istanze di cui al ricorso introduttivo:
Voglia l'adito Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza, pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni:
1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2)disporre che la casa coniugale, già di proprietà della RA , sia alla stessa Parte_1
assegnata con gli arredi ivi contenuti e continui ad essere abitata dalla madre unitamente ai figli;
Ha inoltre chiesto ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e Parte_1 [...]
in data 10 febbraio 2001 in Monza (MB), con conferma delle condizioni di cui alla CP_1 separazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10 febbraio 2001 in Monza (MB) con atto iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Monza dell'anno 2001, Atto n. 12, P. 2, S. A (doc. 1),
optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati due figli: n data 17 novembre 2000 e in data 10 giugno 2005; Per_1 Per_2
La ricorrente ha dato atto del conseguimento della autosufficienza economica da parte di che è Per_1
assunto a tempo indeterminato presso la gelateria a Monza. Org_1
Ha rappresentato che il figlio è maggiorenne ma frequenta il quinto anno del corso di tecnico Per_2
grafico presso l di Lissone. Organizzazione_2
Fra le parti è intercorsa nel 2019 separazione omologata dal Tribunale di Monza, successiva riconciliazione e nuova separazione.
pagina 2 di 8 La ricorrente ha allegato reiterate condotte violente del marito, acuitesi nella primavera del 2022, e gravissimi atti di violenza a proprio danno, che hanno condotto alla sua condanna per i reati p. e p.
dall'art. 572, comma 1 e 2, 581 e 577 comma 1 n. 1 e 612 c.p. nonché per i reati p. e p. dagli artt. 81
cpv, 387 bis e 582 in relazione all'art. 577 c. 1 n. 1 c.p., con sentenza n. 479/2023 emessa dal Tribunale
di Monza e depositata in data 03.07.2023 (doc. n. 5), nella quale è stata disposta la condanna del sig. alla pena di cinque anni di reclusione, pena in espiazione della quale lo stesso è CP_1
attualmente detenuto presso la casa circondariale di Monza, presso la quale è stato notificato il presente ricorso di separazione e divorzio.
Nel procedimento penale sopra descritto il Signor era stato rinviato a giudizio Controparte_1
perché imputato di:
“A) reato p. e p. dagli articoli 81 cpv, 572 comma 1° e 2°, 581 e 577 comma 1° n. 1) e 612 c.p. perché,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con lo scopo deliberato di umiliare la vittima
e con la consapevolezza dei turbamenti a questa arrecati con la sua condotta, maltrattava il coniuge
convivente con reiterati comportamenti sopraffattori e di prevaricazione, vessatori e Parte_1
denigratori, accompagnati da ricorrenti manifestazioni di aggressività e offese di natura verbale (lesivi
dell'integrità, libertà e decoro della vittima) e fisica, compresi atti di disprezzo e umiliazione (offensivi
della dignità del soggetto passivo) …
- a decorrere dagli inizi di aprile 2022, dopo un periodo di scadimento del rapporto interpersonale
dovuto alla fine della relazione sentimentale e mosso da facile irascibilità legata all'abuso di sostanze
alcoliche e stupefacenti, per futili motivazioni, poneva in essere atteggiamenti aggressivi nei confronti
della compagna convivente percuotendola con schiaffi sul volto e strattonandola Parte_1
sino a procurarle lividi sugli arti, minacciandola esplicitamente di morte, costringendola così in uno
stato di ansia e di timore per la propria incolumità, nonché per quella dei due figli in casa conviventi, pagina 3 di 8 di cui uno minorenne, tale da indurla a maturare il convincimento di abbandonare la casa coniugale e
trovare riparo insieme ai figli presso il domicilio della nonna;
- con cadenza quotidiana, anche in presenza dei figli conviventi, e di altri parenti occasionalmente
presenti, rivolgeva all'indirizzo della moglie epiteti offensivi della dignità della stessa apostrofandola
con frasi dal seguente tenore: “sei una pazza”, “sei una psicopatica”, “sei grassa”, “sei cicciona”,
“non puoi presentarti nemmeno in piscina, ti devi vergognare, tu puoi fare solo la gelataia, puttana,
stronza, maledetta” ed altri dal similare tenore;
- rivolgeva alla parte lesa esplicite minacce di morte proferendo al suo indirizzo la frase: “ti ammazzo
e ti faccio sparire pezzo per pezzo e non ti faccio più ritrovare”, accompagnando l'eloquio con l'atto
mimico del taglio alla gola con un dito;
con le aggravanti di aver commesso i fatti contro il coniuge stabilmente convivente ed in presenza del
figlio minorenne nato il [...]; Persona_3
con recidiva specifica reiterata infraquinquennale;
In Monza ed altrove in data anteriore o comunque prossima all'aprile 2022 con permanenza attuale,
denuncia querela del 30.07.2022.
B) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 387 bis e 582 in relazione all'art. 577 c 1 n. 1) c.p. perché, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, essendovi legalmente sottoposto, violava
reiteratamente il divieto di avvicinamento alla p.o. derivante dall'ordinanza del Parte_1
G.I.P. di Monza nr 4805/22 del 30.09.2022 che disponeva la misura cautelare dell'allontanamento
dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p. con contestuale prescrizione di mantenere una distanza di
almeno 300 metri dalla p.o. , alla quale, tramite percosse inferte con un ombrello, Parte_1
procurava lesioni personali consistite in “contusioni multiple” con giorni di prognosi 5 (cinque) come
da referto nr. 2022086233 dell' di Monza del 3/12/2022; Org_3 Org_4 pagina 4 di 8 con l'aggravante d'aver commesso il fatto contro il coniuge;
con recidiva reiterata ed infraquinquennale.
In Monza il 3/12/2022.
Per tale motivo la RA ha chiesto l'addebito della separazione al marito, Parte_1
richiamandosi al principio secondo il quale le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare, di per sé stesse,
non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore (Cfr. Cass. Civ.
ordinanza n. 31351 del 24 ottobre 2022).
Ha rappresentato di essere dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di operaia, presso l'esercizio commerciale di Monza denominato dove lavora anche il proprio figlio e Org_1
di percepire e un reddito netto di circa €1.500,00/1.600,00 mensili e di essere piena proprietaria della casa coniugale sita in Monza, Via Don Giovanni Verità n. 2 , dove abita unitamente ai figli entrambi maggiorenni e sulla quale grava un mutuo ipotecario con la con rata mensile Organizzazione_5
attualmente di €830,00;
Non ha avanzato domande economiche nonostante non sia economicamente indipendente, Per_2
ritenendo il convenuto impossibilitato a provvedervi in quanto detenuto.
Ha concluso con la richiesta di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
disporre che la casa coniugale, già di proprietà della RA , sia alla stessa Parte_1
assegnata con gli arredi ivi contenuti e continui ad essere abitata dalla madre unitamente ai figli;
pagina 5 di 8 Ha altresì proposto, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di cui alla separazione, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Non si è costituito il convenuto nonostante regolare notifica e all'udienza del 23 aprile 2024 la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della prospettazione delle parti e del contenuto della sentenza del Tribunale di
Monza, sezione penale, n. 479, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile;
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
I fatti di cui alla sentenza penale devono ritenersi provati. La loro gravità – che ha condotto il Tribunale
ad emettere sentenza di condanna alla reclusione per cinque anni - è evidente anche in campo civilistico e deve conseguentemente venire accolta la domanda di addebito svolta dalla ricorrente. Parte convenuta con la propria scelta di rimanere contumace nonostante regolare notifica ha rinunziato a far valere eventuali circostanze in proprio favore.
3. SULL' ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
I figli della coppia, entrambe maggiorenni, convivono con la madre nella casa di proprietà esclusiva di quest'ultima.
frequenta ancora la scuola superiore e non ha conseguito l'autosufficienza economica. Per_2
A norma dell'art.337-sexies c.c. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente
conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti
economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. pagina 6 di 8 Nel presente caso, nel quale il padre è prima stato allontanato dalla casa coniugale con ordine cautelare e successivamente recluso per cinque anni, mentre i figli sono rimasti ad abitare con la madre, che mantiene il minore, è evidentemente nell'interesse dei figli, per cui la relativa domanda va accolta,
anche a prescindere dal titolo di proprietà.
4. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento del minore, non è avanzata alcuna domanda, la madre ha fatto presente che lo stesso ha quasi completato il proprio ciclo di studi e che ha iniziato a lavorare presso la medesima gelateria ove già prestano attività lavorativa la madre e il fratello. Tale
considerazione consente di ritenere sufficiente per tutelare il minore dal punto di vista economico l'assegnazione della casa coniugale alla madre con la quale convive.
5. SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
la domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n.2 lett.b) della legge
898/70 e successive modificazioni, pertanto la causa con separata ordinanza che viene contestualmente depositata va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore il quale, trascorso il richiamato termine dalla data di comparizione dei coniugi (rectius, ex art. 127 ter 5 comma cpc dalla data di scadenza del termine per il deposito di note scritte) provvederà ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare sempre con la modalità delle note scritte.
6. SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della assenza di attività istruttoria e della semplificata attività decisionale.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM
nella controversia civile n. 140/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a
[...] Controparte_1
LA (FG) il 09/09/1971 che hanno celebrato matrimonio concordatario a Monza
(MB) in data 10/02/2001 (atto n. 12, Parte II, Serie A, anno 2001);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Assegna la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti a parte attrice affinché la occupi con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
4. condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in €125,00 per spese, €2.906,00 Parte_1
per compensi oltre 15% rimborso forfettario Iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IV civile del Tribunale Ordinario di Monza, il
24 aprile 2024
Il Giudice estensore IL PRESIDENTE
Dott. Caterina Caniato Dott. Laura Paola L. Gaggiotti pagina 8 di 8