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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/10/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4958/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARINELLI VINCENZA MARINA CP_1
Resistente Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La ricorrente ha chiesto: a) dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 26/12/2022 con cui l' richiede alla ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € CP_2
2.241,83; b) Per l'effetto, ordinare al convenuto l'immediata sospensione delle trattenute operate sulla pensione di cui è titolare il ricorrente, nonché la restituzione delle somme già trattenute. L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha proposto domanda di accertamento negativo dell'indebito di € 2.241,83 per il periodo 01/07/2020 al 31/12/2021 sulla pensione cat. INVCIV n. 07668973, comunicato con missiva CP_ del 26.12.2022, eccependo: A) Assoluta genericità della motivazione del provvedimento B) Mancanza di dolo in capo al ricorrente;
C) Insussistenza dell'indebito per applicazione di costante giurisprudenza della Cassazione in merito all'indebito di natura assistenziale per superamento limite reddituale;
D) Applicazione sanatoria comma 2 art. 13 legge 412/91. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dagli atti risulta che, come dedotto dall , 1. La sig.ra iene riconosciuta INVALIDA con CP_1 Pt_1
TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80) da 02/2020 e in data 14/04/2020 trasmette il mod. AP70 dichiarando per l'anno 2020 redditi pari a zero.
2. In data 15/03/2021 viene sottoposta a visita di revisione e riconosciuta INVALIDA con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71 da 04/2021. 3. Il verbale viene regolarmente notificato in data 25/03/2021. 4. In data 15/03/2022 viene nuovamente sottoposta a visita di revisione e riconosciuta con CP_3 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 - Percentuale: 75% da 04/2022. 5. Il verbale viene regolarmente notificato in data 04/04/2022.
1 6. Sulla base della dichiarazione dei redditi 2020, tenuto conto che, diversamente da quanto dichiarato nel mod. AP70 del 14/04/2020, aveva avuto un reddito da lavoro dipendente pari ad € 1.511,00, in data 22/12/22 si procedeva alla ricostituzione della prestazione con rideterminazione degli importi dovuti a titolo di maggiorazione sociale e alla notifica del debito in questione. Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da prove contrarie. Per quanto esposto, la causale dell'indebito è chiara ed era perfettamente nota alla ricorrente anche prima del giudizio e già nella fase amministrativa, in quanto nella delibera n. 2324326 del 12/04/2023 del comitato provinciale, con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo, si legge:
“a seguito di visita sanitaria di revisione del 15/03/2022, il cui verbale è stato regolarmente notificato in data 04/04/2022, la ricorrente ha subito una riduzione della percentuale dell'invalidità civile;
il ricalcolo delle somme effettivamente spettanti per maggiorazione sociale, tenuto conto dei redditi dell'anno 2020 dalla ricorrente stessa comunicati con mod. AP70 nel settembre 2021, rilevanti per il diritto e per la misura della prestazione InvCiv, poi risultati essere inferiori a quelli accertati, ha determinato la posizione debitoria RI 17389785, oggetto del ricorso”. Orbene, “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046). Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato adempiuto e, anzi, dagli atti risulta che la ricorrente aveva dichiarato redditi da lavoro dipendente pari a € 1511,00 (v. Modello 730/2021 di cui all'allegato n. 7 fascicolo ), mentre nel Modello AP70 (all. 8; quadro d) aveva dichiarato: CP_1 CP_
“Non possiedo/e redditi oltre alle pensioni erogate dall' e/o trattamenti presenti nel casellario dei pensionati e NON sono/è titolare di pensioni/rendite estere”. Ciò porta ad escludere qualsiasi situazione di buona fede o legittimo affidamento che giustifichi l'irripetibilità delle somme. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 02/05/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Lecce, lì 24/10/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4958/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARINELLI VINCENZA MARINA CP_1
Resistente Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La ricorrente ha chiesto: a) dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 26/12/2022 con cui l' richiede alla ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € CP_2
2.241,83; b) Per l'effetto, ordinare al convenuto l'immediata sospensione delle trattenute operate sulla pensione di cui è titolare il ricorrente, nonché la restituzione delle somme già trattenute. L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha proposto domanda di accertamento negativo dell'indebito di € 2.241,83 per il periodo 01/07/2020 al 31/12/2021 sulla pensione cat. INVCIV n. 07668973, comunicato con missiva CP_ del 26.12.2022, eccependo: A) Assoluta genericità della motivazione del provvedimento B) Mancanza di dolo in capo al ricorrente;
C) Insussistenza dell'indebito per applicazione di costante giurisprudenza della Cassazione in merito all'indebito di natura assistenziale per superamento limite reddituale;
D) Applicazione sanatoria comma 2 art. 13 legge 412/91. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Dagli atti risulta che, come dedotto dall , 1. La sig.ra iene riconosciuta INVALIDA con CP_1 Pt_1
TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80) da 02/2020 e in data 14/04/2020 trasmette il mod. AP70 dichiarando per l'anno 2020 redditi pari a zero.
2. In data 15/03/2021 viene sottoposta a visita di revisione e riconosciuta INVALIDA con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71 da 04/2021. 3. Il verbale viene regolarmente notificato in data 25/03/2021. 4. In data 15/03/2022 viene nuovamente sottoposta a visita di revisione e riconosciuta con CP_3 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 - Percentuale: 75% da 04/2022. 5. Il verbale viene regolarmente notificato in data 04/04/2022.
1 6. Sulla base della dichiarazione dei redditi 2020, tenuto conto che, diversamente da quanto dichiarato nel mod. AP70 del 14/04/2020, aveva avuto un reddito da lavoro dipendente pari ad € 1.511,00, in data 22/12/22 si procedeva alla ricostituzione della prestazione con rideterminazione degli importi dovuti a titolo di maggiorazione sociale e alla notifica del debito in questione. Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da prove contrarie. Per quanto esposto, la causale dell'indebito è chiara ed era perfettamente nota alla ricorrente anche prima del giudizio e già nella fase amministrativa, in quanto nella delibera n. 2324326 del 12/04/2023 del comitato provinciale, con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo, si legge:
“a seguito di visita sanitaria di revisione del 15/03/2022, il cui verbale è stato regolarmente notificato in data 04/04/2022, la ricorrente ha subito una riduzione della percentuale dell'invalidità civile;
il ricalcolo delle somme effettivamente spettanti per maggiorazione sociale, tenuto conto dei redditi dell'anno 2020 dalla ricorrente stessa comunicati con mod. AP70 nel settembre 2021, rilevanti per il diritto e per la misura della prestazione InvCiv, poi risultati essere inferiori a quelli accertati, ha determinato la posizione debitoria RI 17389785, oggetto del ricorso”. Orbene, “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046). Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato adempiuto e, anzi, dagli atti risulta che la ricorrente aveva dichiarato redditi da lavoro dipendente pari a € 1511,00 (v. Modello 730/2021 di cui all'allegato n. 7 fascicolo ), mentre nel Modello AP70 (all. 8; quadro d) aveva dichiarato: CP_1 CP_
“Non possiedo/e redditi oltre alle pensioni erogate dall' e/o trattamenti presenti nel casellario dei pensionati e NON sono/è titolare di pensioni/rendite estere”. Ciò porta ad escludere qualsiasi situazione di buona fede o legittimo affidamento che giustifichi l'irripetibilità delle somme. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 02/05/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Lecce, lì 24/10/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
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